Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

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Codice 16.4
D.D. 23 dicembre 1999, n. 188

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”; LL.RR. 28/1990, 65/1995 e 38/1995. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento di una cava in località Falè nel Comune di Casalgrasso (CN). Ditta Monviso S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. La Ditta Monviso S.p.A., con sede legale in Casalgrasso (CN) regione Falè, è autorizzata alla prosecuzione dell’attività estrattiva in località Falè sino al 12 dicembre 2001, limitatamente al primo lotto biennale in Comune di Casalgrasso (CN) che fa parte del progetto di riassetto definitivo dell’area della cava operante nella località citata.

2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.

3. La Ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancari dell’importo di L. 2.112.000.000 (duemiliardi centododicimilioni) pari a Euro 1.090.757 ai sensi dell’art. 7 co. III L.R. 69/1978.

Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Casalgrasso (CN) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1.

La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario.

4. La cauzione di cui al precedente punto 3 è sostitutiva di quella stipulata in ottemperanza della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 171 del 7 dicembre 1998.

5. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere stipulata convenzione tra l’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” - tratto cuneese - e la Ditta Monviso S.p.A., secondo il testo allegato (All. C).

6. La convenzione di cui al precedente punto 5 è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata dalla Ditta Monviso S.p.A. con la Regione Piemonte in ottemperanza alla determinazione dirigenziale della Regione Piemonte - Direzione Industria n. 171 del 7 dicembre 1998.

7. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipula della convenzione di cui al punto 5 costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978.

8. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Casalgrasso (CN) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto cuneese -”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della L.R. 69/1978.

9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

10. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania