Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

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Codice 16.4
D.D. 24 novembre 1999, n. 143

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto non sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Società Elma S.r.l. con sede a Saluzzo (CN) - Via Cavour n. 31 per l’ampliamento di una cava in località C.na Giarone del Comune di Frassineto Po (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava, limitatamente ad un lotto compatibile con la produzione annua, in località C.na Giarone del Comune di Frassineto Po (AL), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Società Elma S.r.l. con sede in Saluzzo - Via Cavour n. 31, non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle L.R. 69/1978 e L. 43/1985 dovrà tenere conto necessariamente delle seguenti limitazioni:

a) l’area ed i volumi dovranno garantire l’esaurimento del progetto entro l’8/11/2000 tenuto conto delle produzioni annuali dichiarate dalla ditta;

b) il ciglio superiore dell’ampliamento dovrà essere previsto ad una distanza superiore a 100 m dal piede esterno dell’argine.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania