Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

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Codice 16.4
D.D. 24 novembre 1999, n. 141

Progetto non sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Ditta Olivero Mario Escavazioni per l’apertura di una cava in località Regione S. Pietro del Comune di Mazzè (TO). Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località Regione S. Pietro del Comune di Mazzè (TO), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Ditta Olivero Mario Escavazioni con sede in Via M. Stella n. 16 del Comune di Rondissone (TO) non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle LL.RR. 69/1978 dovrà tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) - alla morfologia finale, sia conferita una forma irregolare compatibilmente con l’uso finale previsto;

b) l’inclinazione finale delle sponde deve garantire la stabilità delle stesse nel tempo ed un’agevole accessibilità al lago;

c) siano previsti mezzi per lo scavo che consentano il raggiungimento delle profondità previste senza operare ribassi artificiali della falda tramite l’utilizzo di pompe;

d) sia valutata, a livello progettuale, l’interferenza del lago con le caratteristiche idrodinamiche della falda;

e) sia valutata l’interferenza eventuale della cava e del lago finale con la salvaguardia delle risorgive;

f) il progetto di recupero ambientale deve prevedere la messa a dimora, con disposizione il più possibile irregolare, di specie autoctone;

g) il progetto di recupero ambientale deve individuare i tempo ed i modi di esecuzione.

Con l’istanza deve essere presentata bozza di convenzione, finalizzata alla gestione del lago finale, da approvare da parte del C.C. in sede di autorizzazione ex L.R. 69/1978, in cui siano inoltre descritte le quantità e le specie ittiche, da individuare esclusivamente tra quella autoctone, da immettere nel lago della fase di esercizio;

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania