Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

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Codice 13.4
D.D. 20 dicembre 1999, n. 398

Azienda faunistico-venatoria di “Castagnole Monferrato” (AT). Autorizzazione all’ampliamento

Vista la deliberazione della Giunta regionale n 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 37 del 12.2.1999 con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico-venatoria “Castagnole Monferrato” di ha 839, ubicata nel territorio della Provincia di Asti, a favore del Sig. Colombo Roberto, fino al 31.1.2002;

vista l’istanza in data 6.12.1999, presentata dal Sig. Colombo Roberto, volta ad ottenere l’ampliamento della superficie aziendale pari ad ha 286 su terreni di proprietari o possessori, tutti ricadenti in Comune di Castagnole Monferrato;

considerato che l’azienda faunistico-venatoria assumerà pertanto una superficie complessiva di ha 1.125 e che tale ampliamento determina un comprensorio omogeneo, con spazi idonei, per meglio proteggere e incrementare la specie lepre e starna che godono di un habitat particolarmente favorevole;

considerato che i terreni per i quali oggi si chiede l’inclusione nel comprensorio aziendale risultano già adesionati al Consorzio all’atto della costituzione della riserva di caccia e dell’ampliamento autorizzato con D.G.R. n. 114-26891 del 26.7.1993;

considerato che l’ampliamento richiesto consentirà non solo di avere confini più individuabili e naturali ma anche di includere terreni di proprietari che avevano a suo tempo data adesione e che per motivi di diversa ubicazione di parte della proprietà, erano stati inclusi solo parzialmente.

Considerato, inoltre, che la richiesta di inclusione è motivata dal fatto che i proprietari e possessori lamentano il calpestio continuo alle colture e i danni ai raccolti pendenti da parte dei cacciatori che esercitano l’attività venatoria nell’A.T.C. AT1

dato atto che, l’ampliamento proposto, non risulta in contrasto con gli obiettivi della pianificazione del territorio della Provincia di Asti sotto il profilo faunistico-venatorio e in particolare con tutti gli istituti di natura diversa previsti nel piano faunistico venatorio della Provincia stessa;

accertate le ragioni tecniche che rendono opportuna la richiesta di modificazione territoriale;

considerato, altresì, che il direttore concessionario è autorizzato a norma dello Statuto del Consorzio da apportare riduzioni o ampliamenti del territorio che fossero necessarie per il buon funzionamento dell’azienda faunistico-venatoria;

considerato, inoltre, che sotto il profilo della opportunità l’istanza del concessionario comporta valutazioni favorevoli al suo accoglimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

visto l’art. 13 della l.r. 70/96;

determina

Di autorizzare, per le considerazioni riportate in premessa, l’ampliamento della superficie dell’azienda faunistico-venatoria denominata “Castagnole Monferrato” pari ad ha 286.

L’azienda faunistico-venatoria assumerà pertanto la superficie complessiva di ha 1.125 ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione.

In relazione a tale ampliamento il concessionario è tenuto a delimitare l’area dell’azienda faunistico-venatoria, con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Vito Sorbilli