Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08
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Codice 13.4
D.D. 9 dicembre 1999, n. 394
Art. 13, comma 8, l.r. 70/96. Istituzione zone di allenamento, addestramento e prove di cani da caccia nellazienda agri-turistico-venatoria Gattinara (VC)
Visto lart. 13, comma 8, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 in base al quale nelle aziende agri-turistico-venatorie, vengono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, le zone destinate alladdestramento, allallenamento ed alle gare dei cani da caccia di cui al comma 5 del predetto articolo;
considerato che il citato comma 8 dellarticolo 13 stabilisce altresì che con il provvedimento di costituzione delle predette zone vengono definiti i criteri distituzione, rinnovo, revoca gestione ed i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia;
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998, trasmessa ai soggetti interessati con nota n. 2958 del 30.7.1998, con la quale, tra laltro, sono state definite le linee guida alle quali il direttore concessionario deve attenersi in ordine allistituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per laddestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle zone agri-turistico-venatorie;
vista la determinazione dirigenziale n. 30 del 4.2.1999 con la quale si è approvata la trasformazione dellazienda faunistico-venatoria Gattinara nellomonima azienda agri-turistico-venatoria, pari ad ha 396, e il rilascio della concessione fino al 31.1.2005;
vista la D.G.R. n. 15-27562 del 14.6.1999;
vista listanza in data 18.11.1998, successivamente integrata con nota del 14.9.1999, del Sig. Bernascone Giovanni Fiorino, direttore concessionario dellazienda agri-turistico-venatoria Gattinara volta ad ottenere listituzione di due zone per laddestramento, lallenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, pernice rossa, starna, germano reale e quaglia, individuate con le lettere A e B nella planimetria catastale agli atti ed aventi rispettivamente una superficie di ha 64 ed ha 111;
dato atto che ai fini dellistituzione della zona anzidetta il direttore concessionario ha presentato la documentazione prevista dallart. 2, comma 1, dellallegato alla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998:
- verbale dellAssemblea ordinaria in data 25.3.1997 attestante lassenso dei proprietari o possessori dei fondi allistituzione della zona in argomento (tipo c);
- planimetria catastale dellazienda agri-turistico-venatoria comprensiva delle zone che si intendono costituire;
- regolamento di gestione della zona ai sensi dellart. 4, comma 2, del citato allegato;
verificata in sede istruttoria la conformità degli atti presentati con quelli richiesti dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 ivi compreso il regolamento di gestione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia;
ritenuto pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 13 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
visto lart. 13 della l.r. 70/96
determina
Di istituire nellazienda agri-turistico-venatoria Gattinara due zone per per laddestramento, lallenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, individuate con le lettere A e B nella planimetria catastale, aventi rispettivamente una superficie di ha 64 e di ha 111;
Le suddette zone sono istituite a decorrere dal 25 gennaio 2000 e con scadenza al 31.1.2005, data di scadenza della concessione dellazienda agri-turistico-venatoria.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 70/96, delle linee guida approvate con D.G.R. 13-25059 del 20.7.1998, del regolamento di gestione predisposto dal medesimo e allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. Lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo.
Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui alla lettera ee) dellart. 53 della legge regionale 70/96.
2. In caso di variazione della durata di validità della zona, della superficie e della localizzazione della zona, delle specie di fauna selvatica immesse e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per ladozione dei conseguenti provvedimenti.
3. Lattività di addestramento e allenamento cani è consentita, a decorrere dal 15 gennaio, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, sino al 15 maggio.
Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nelle zone di addestramento e allenamento cani è consentito lesercizio dellattività venatoria.
4. Per lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.
I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nella zona di tipo C, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dellassicurazione di cui allart. 35 della l. r. 70/96.
5. Nelle zone di cui allart. 13 comma 5 lett. C), della l.r. 70/96, è consentito laccesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da un cane.
Resta fermo il divieto previsto dallart. 49, comma 1, lett. C).
Nelle stesse zone lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì e venerdì.
6. Il concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante la liceità dellabbattimento della fauna selvatica allinterno della zona di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno e numero dei capi abbattuti.
7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.
8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nellespletamento delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
9. I confini delle zone devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura:
Azienda agri-turistico-venatoria:
zona addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia di tipo C art. 13 l.r. 70/96".
10. Le tabelle devono essere collocate in conformità a quanto stabilito dallart. 50 della l.r. 70/96.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.
Il Dirigente responsabile
Vito Sorbilli