Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2000, n. 16 - 29335

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Castagnole delle Lanze (AT). Approvazione della 2^ variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART.1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la 2^ variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Castagnole delle Lanze (AT), adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 37 in data 30.9.1997 e n. 13 in data 3.5.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 23.12.1999, che costituisce parte integrante al presente provvedimento e fatte salve, comunque, le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART.2

La documentazione relativa alla 2^ variante al Piano Regolatore Comunale vigente del Comune di Castagnole delle Lanze debitamente vistata, si compone di:

-deliberazione consiliare n. 37 in data 30.9.1997, esecutive ai sensi di legge con allegato:

- Elab. -Relazione;

- Elab. -Norme di attuazione;

- Tav.3b.0 -Tavola di Piano P.R.G.C., in scala 1:5.000;

- Elab. -Relazione Geologico Tecnica;

- Elab. -Caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche;

- Tav. -Carta geologica, in scala 1:10.000;

- Tav. -Carta geomorfologica (dei dissesti), in scala 1:10.000;

- Tav. -Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000;

Deliberazione Consiliare n. 13 in data 3.5.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. -Relazione;

- Elab. -Scheda quantitativa dei dati urbani;

- Elab. -Norme di attuazione;

- Tav.3a.0 -Inquadramento generale, in scala 1:25.000;

- Tav.3b.0 -Tavola di Piano P.R.G.C., in scala 1:5.000;

- Tav.3c.1 -Sviluppo area capoluogo, in scala 1:2.000;

- Tav.3c.2 -Sviluppo area Olmo Farinere, in scala 1:2.000;

- Tav.3c.3 -Sviluppo area Valle Tanaro, in scala 1:2.000;

- Elab. -Relazione Geologico-Tecnica;

- Tav. -Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000;

- Tav. -Carta geologico-strutturale, in scala 1:10.000;

- Tav. -Carta geomorfologica (dei dissesti), in scala 1:10.000;

- Tav. -Carta geoidrologica e del reticolato idrografico superficiale, in scala 1:10.000;

- Tav. -Carta dell’acclività, in scala 1:10.000;

- Tav. -Carta litotecnica, in scala 1:20.000.

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi dell’art. 15, comma 11, della L.R. 56/77 s.m.i.

Sulla cartografia:

- Sulla Tavola 3.c.1 “Sviluppo Area Capoluogo”:

- L’area Residenziale n. “112" è stralciata.

- L’area produttiva di Riordino e Completamento n. XXVIII è stralciata.

- Nella legenda della Tavola di piano “Sviluppo area Capoluogo”, Tav. 3.c.1"

- Alla voce “Aree destinate ad Impianti produttivi” è stralciato il numero “XXVIII”.

- Alla tabella della densità fondiaria “1,5 mc/mq” è stralciato il numero “112".

Sul testo delle Norme Tecniche di Attuazione:

- Art. 23

All’art. 23 delle N.t.A., al paragrafo che descrive la classe IIIb (pag. f dell’estratto delle Norme), dopo il primo comma è inserito il seguente nuovo comma:

“Le porzioni di territorio classificate geomorfologicamente in classe IIIb, ma individuate in zona  agricola sono da considerare normativamente in classe III con applicazione delle rispettive prescrizioni e limitazioni attuative, rispettando in ogni caso eventualmente la disciplina più restrittiva delle fasce fluviali del P.S.F.F.”.

- Art. 23

All’art. 23 delle N.t.A., al capitolo fascia C del P.S.F.F. (pag. K dell’estratto delle Norme) al primo comma è inserito dopo: “... tali da non determinare ...” la seguente prescrizione: “... un ampliamento delle aree urbanistiche e ...”.

- Art. 28, pag. 43

Al termine dell’art. 28 delle N.t.A. “Aree destinate a Servizi: disposizioni generali” è inserito in nuovo comma che recita:

“L’attivazione delle Aree a Servizi, di carattere pubblico, deve prevedere le preventive indagini geologiche di cui al D.M. 11.3.1988 nonchè di tutte le prescrizioni imposte dalla Relazione Geologico Tecnica (Elab. 2bo) e relativa integrazione.”

- Art. 34, pag. 52

Alla voce “Interventi ammessi”, al secondo comma, penultima riga nella frase che recita: “... l’intervento di ristrutturazione potrà essere condizionato ...”, il termine “... potrà essere ...” è sostituito con: “... è ...”.

- Art. 44, pag. 75

Alle “Prescrizioni specifiche”, i punti 1), 2), 3) e 4) sono sostituiti dai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell’art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i., così riproposti:

“1. Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinata alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell’avente diritto che preveda:

a) il mantenimento della destinazione dell’immobile a servizio dell’attività agricola;

b) le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del 18º comma dell’art. 25, L.R. 56/77 e s.m.i.;

c) il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al 17º comma, art. 25, L.R. 56/77 e s.m.i. e successivo punto 7;

d) le sanzioni, oltre a quelle dell’articolo 69, L.R. 56/77 e s.m.i., per l’inosservanza degli impegni assunti.

2. L’atto è trascritto a cura dell’Amministrazione comunale e a spese del concessionario su registri della proprietà immobiliare.

3. Non sono soggetti all’obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere d), e), f) dell’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. E’ consentito il mutamento di destinazione d’uso, previa domanda e con pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l’agricoltura di cui alla L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

4bis. Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamente di destinazione la prosecuzione della utilizzazione  dell’abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i  quali conseguentemente non hanno l’obbligo di richiedere alcuna concessione."

- Art. 44, pag. 76.

Al punto 6), la distanza della concimaie dalle abitazioni: “... ml. 20,00 dalle abitazioni.” è sostituita con: “... ml. 25,00 dalle abitazioni.:

- Art. 44, pag. 77.

- Al punto 7), al termine del primo comma della pagina è aggiunto il nuovo  comma che recita:

“In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell’azienda non devono nel complesso superare un volume di 1.500 mc.”.

- Al Capitolo “Densità di fabbricazione” è inserita la nuova tipologia di colture con relativo limite di densità fondiaria come di seguito specificato:

“- terreni a colture protette in serre fisse 0,06 mc/mq”.

- Nelle Tabelle di zona delle aree Produttive Ri/c e NI, su tutte le note indicate con l’asterisco “Attrezzature Pubbliche in progetto da localizzare” che recitano: “attraverso una Con.Con. o un Pec” deve essere aggiunta la frase: “... esclusivamente sull’area di pertinenza o su aree opportunamente individuate dall’Amministrazione comunale con S.U.E.”.

- Nelle Tabelle di zona delle Aree Produttive Ri/c, i parametri indicati per l’area “XXVIII” sono stralciati e viene indicato il valore “o”.