Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000

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Codice 27.2
D.D. 24 novembre 1999, n. 482

Istituzione di un gruppo di lavoro regionale in collaborazione con la Direzione Sanità Pubblica per l’espletamento di compiti di indirizzo e coordinamento dell’attività dei medici competenti delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere della Regione Piemonte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Istituire un gruppo di lavoro regionale che collabori con la Direzione Sanità Pubblica nell’espletamento delle attività di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai medici competenti delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere piemontesi così da consentire uniformità di interventi dei medesimi rispetto alle varie problematiche inerenti l’applicazione del D.lgs. 626/94;

- individuare le seguenti funzioni e compiti che tale gruppo di lavoro dovrà esercitare:

1) effettuare l’esame dei problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nelle situazioni specifiche;

2) proporre ed elaborare linee guida e modalità operative per l’applicazione di tali norme a livello locale;

3) promuovere iniziative di approfondimento e proporre modalità e indirizzi applicativi su tematiche inerenti i compiti del medico competente;

- individuare, in prima istanza, la seguente composizione del gruppo di lavoro costituita da medici competenti scelti sulla base delle segnalazioni dell’associazione che li raggruppa, del rilievo delle strutture in cui operano, di una logica di distribuzione territoriale e della disponibilità personale:

Azienda Ospedaliera C.T.O. - Torino;

Azienda Ospedaliera OIRM S. Anna - Torino

Azienda Ospedaliera Molinette - Torino

Azienda Ospedaliera di Novara;

Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino

Azienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella

Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano

Azienda Sanitaria Locale n. 19 di Asti

- che le Amministrazioni di cui sopra comunichino alla Direzione Sanità Pubblica il nome del medico competente che opera presso la propria struttura per procedere alla nomina formale;

- prevedere che nessun beneficio economico venga corrisposto ai componenti il gruppo di lavoro, in quanto gli stessi svolgono la loro attività nella veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive amministrazioni;

- prevedere la costituzione di sottocommissioni, eventualmente estese anche ad altri soggetti che, per la competenza specifica, possano fornire contributi significativi per l’esame delle problematiche e delle istanze provenienti dal territorio e per l’individuazione delle relative soluzioni;

- prevedere che le funzioni di supporto organizzativo vengano svolte dal Settore Prevenzione Sanitaria negli Ambienti di Vita e di Lavoro dell’Assessorato regionale alla Sanità.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda