Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000
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Codice 27.2
Istituzione di un gruppo di lavoro regionale in collaborazione con la Direzione
Sanità Pubblica per lespletamento di compiti di indirizzo e coordinamento
dellattività dei medici competenti delle Aziende Sanitarie Locali e delle
Aziende ospedaliere della Regione Piemonte
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Istituire un gruppo di lavoro regionale che collabori con la Direzione
Sanità Pubblica nellespletamento delle attività di indirizzo e coordinamento
delle attività svolte dai medici competenti delle Aziende Sanitarie Locali
e delle Aziende Ospedaliere piemontesi così da consentire uniformità di
interventi dei medesimi rispetto alle varie problematiche inerenti lapplicazione
del D.lgs. 626/94;
- individuare le seguenti funzioni e compiti che tale gruppo di lavoro
dovrà esercitare:
1) effettuare lesame dei problemi applicativi della normativa in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nelle situazioni specifiche;
2) proporre ed elaborare linee guida e modalità operative per lapplicazione
di tali norme a livello locale;
3) promuovere iniziative di approfondimento e proporre modalità e indirizzi
applicativi su tematiche inerenti i compiti del medico competente;
- individuare, in prima istanza, la seguente composizione del gruppo di
lavoro costituita da medici competenti scelti sulla base delle segnalazioni
dellassociazione che li raggruppa, del rilievo delle strutture in cui
operano, di una logica di distribuzione territoriale e della disponibilità
personale:
Azienda Ospedaliera C.T.O. - Torino;
Azienda Ospedaliera OIRM S. Anna - Torino
Azienda Ospedaliera Molinette - Torino
Azienda Ospedaliera di Novara;
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino
Azienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella
Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano
Azienda Sanitaria Locale n. 19 di Asti
- che le Amministrazioni di cui sopra comunichino alla Direzione Sanità
Pubblica il nome del medico competente che opera presso la propria struttura
per procedere alla nomina formale;
- prevedere che nessun beneficio economico venga corrisposto ai componenti
il gruppo di lavoro, in quanto gli stessi svolgono la loro attività nella
veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive amministrazioni;
- prevedere la costituzione di sottocommissioni, eventualmente estese anche
ad altri soggetti che, per la competenza specifica, possano fornire contributi
significativi per lesame delle problematiche e delle istanze provenienti
dal territorio e per lindividuazione delle relative soluzioni;
- prevedere che le funzioni di supporto organizzativo vengano svolte dal
Settore Prevenzione Sanitaria negli Ambienti di Vita e di Lavoro dellAssessorato
regionale alla Sanità.
Il Direttore regionale
D.D. 24 novembre 1999, n. 482
Mario Valpreda