Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 31 - 29250

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.ASO S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Atto n. 2558 del 29.12.1999 “Convenzione per l’effettuazione del tirocinio pratico studenti corso di laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzi: Educatori Professionali ed esperti nei processi di formazione - Universita’ degli Studi di Genova”. Non approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di non approvare l’atto dell’ASO S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 2558 del 29.12.1999 avente ad oggetto “Convenzione per l’effettuazione del tirocinio pratico studenti corso di laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzi: Educatori Professionali ed esperti nei processi di formazione -Università degli Studi di Genova” per la seguente motivazione:

la Convenzione tra l’ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo e l’Università degli Studi di Genova rientra, per tipologia, nella materia disciplinata dalla D.G.R. n. 371-46960 del 09.06.1995 “Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino e dello schema tipo di Convenzione tra l’Università e gli Enti gestori delle Scuole per Educatori Professionali”;

La D.G.R. in parola in particolare dispone di:

dare avvio al processo di collaborazione Università-Regione-Enti gestori delle Scuole per Educatori Professionali per consentire agli studenti del corso di laurea in Scienza dell’educazione, la realizzazione di tirocini nei servizi socio-assistenziali-sanitari-educativi della Regione;

individuare nelle scuole regionali per Educatori Professionali la sede di organizzazione e rielaborazione dei tirocini, tenuto contro dell’esperienza in tale ambito maturata; gli oneri derivanti da tali prestazioni sono a totale carico dell’Università;

addivenire alla stipula di una convenzione tra l’Università e gli Enti gestori delle Scuole regionali per educatori del Piemonte per la programmazione e lo svolgimento dei suddetti tirocini;

i principi enunciati dalla citata D.G.R., ancorché questa disciplini i rapporti tra la Regione Piemonte e l’Università degli studi di Torino, devono ritenersi applicabili anche ai rapporti con altre Università, stante l’opportunità di uniformità delle procedure di convenzionamento per l’utilizzazione di strutture sanitarie del S.S.R., nei tirocini e nella formazione afferente al S.S.R.;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)