Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 46 - 29264

Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di prendere atto del protocollo generale predisposto dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, sul quale è stato acquisito, in data 16 dicembre 1999, il concerto della Conferenza Permanente tra Stato e le Regioni e Province autonome ai sensi dell’articolo 4 comma 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di approvare, in forma di schema, il protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione redatto sulla base dell’analogo schema costituente l’allegato A del suddetto protocollo generale;

3. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di sottoscrivere formalmente il suddetto protocollo.

(omissis)

Allegato

Protocollo d’intesa tra l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Regione Piemonte per la definizione dell’articolazione dell’Osservatorio dei lavori pubblici in una sezione centrale ed in sezioni territorialmente decentrate aventi sede presso le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

Visto l’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

* al comma 1 al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, istituisce, con sede in Roma, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

* al comma 10, lettera c) istituisce, alle dipendenze dell’Autorità, l’Osservatorio dei lavori pubblici;

* al comma 14 dispone che l’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome e, che i modi e i protocolli dell’articolazione territorialmente decentrata sono definiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

* al comma 15 prevede che l’Osservatorio stesso operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi di altre Amministrazioni;

* al comma 16 dispone che la sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici

a) svolge compiti di raccolta ed di elaborazione di dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco dei lavori pubblici affidati;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall’Autorità;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

* al comma 16 bis dispone che in relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell’Osservatorio;

* al comma 17 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, una serie di informazioni concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del lavoro;

* al comma 18 prevede che i dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale;

Visto l’articolo 5, comma 7 bis, della medesima legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che l’Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le suddette sezioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;

Considerato che con delibera dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 19-10-1999, pubblicata sulla G.U. n.257 del 2-11-1999 è stato costituito ed opera l’Osservatorio dei lavori pubblici:

Considerata la rilevanza degli adempimenti che la legge quadro sui lavori pubblici pongono in capo all’Osservatorio dei lavori pubblici;

Considerata l’esigenza di rendere l’Osservatorio immediatamente operativo, su tutto il territorio nazionale, per l’immediata attivazione dei compiti istituzionalmente assegnati;

Visto il Protocollo Generale predisposto dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici sul quale è stato acquisito in data 16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome ai sensi dell’art. 4 comma 14 legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazione;

Considerato che con deliberazione n. del  la Giunta regionale del Piemonte ha stabilito:

1. di prendere atto del Protocollo generale predisposto dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, sul quale è stato acquisito, in data 16 dicembre 1999, il concerto della Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell’articolo 4 comma 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni

2. di approvare, in forma di schema, il protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione, redatto sulla base dell’analogo schema costituente l’allegato A del suddetto protocollo generale

3. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere formalmente il suddetto protocollo;

Visto l’articolo 31 della legge regionale n. 18/1984 che prevede l’istituzione di una banca dati degli appalti di lavori pubblici;

Considerato che la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 53-27383 del 17/5/1999 ha istituito l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, assegnando alla Direzione Opere pubbliche, Settore Opere pubbliche le funzioni di coordinamento dell’intera attività concernente l’attuazione, la gestione e l’aggiornamento dell’Osservatorio dei lavori pubblici;

Considerato che con deliberazione di Giunta regionale, n 34-28869 datata 6 dicembre 1999 , che si allega al presente protocollo, la Regione Piemonte ha costituito all’interno dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici la sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, così come previsto dall’articolo 4 della legge n. 109/1994;

Considerato che la medesima deliberazione ha individuato nel Settore Opere pubbliche della Direzione Opere pubbliche la struttura responsabile della gestione della sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici ed ha demandato al Direttore della Direzione Opere pubbliche di comunicare all’Autorità l’avvenuta costituzione della sezione regionale, il nominativo del responsabile e i dati di riferimento della struttura ai fini dell’ attribuzione alla stessa, da parte dell’Autorità, delle funzioni di Sezioni regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;

Vista la nota n. 12694/25.00 del 9/12/1999, con la quale il Direttore della Direzione Opere pubbliche comunicava all’autorità il nominativo del Responsabile della struttura nonchè i dati di riferimento della struttura;

Tutto quanto sopra visto e considerato
tra:
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
in persona del suo Presidente, prof. Francesco Garri
e
la Regione Piemonte in persona del suo Presidente
Enzo Ghigo

si sottoscrive il presente

PROTOCOLLO D’INTESA

ART. 1

Istituzione dell’Osservatorio regionale
degli appalti e della sezione regionale
dell’Osservatorio dei lavori pubblici

1. L’Autorità provvede ai sensi dell’art. 4 comma 14 della legge 11.02.94 n. 109 a definire l’articolazione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, attribuendo alla struttura interna, come individuata dalla Regione nell’ambito dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici le funzioni di sezione regionale dell’Osservatorio.

2. Per l’espletamento dei propri istituzionali l’Autorità si avvale, nel rispetto del ruolo e dei compiti istituzionali dell’Ente Regione di detta sezione regionale, funzionalmente dipendente dall’Autorità. Il personale addetto è soggetto, nell’esercizio delle relative funzioni, alle condizioni di cui all’art. 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonché alle incompatibilità e divieti previsti dalla normativa regionale, coerenti con quelli previsti per il personale dell’Autorità.

3. La sezione regionale dell’osservatorio dei lavori pubblici, d’intesa con la sezione centrale, potrà fornire ai soggetti obbligati all’invio delle informazioni, la necessaria assistenza e collaborazione, nonché un adeguato supporto informatico, anche avvalendosi di servizi e strumenti che fossero attivati dalla Regione stessa.

ART. 2

Commissione mista

Le parti s’impegnano ad assumere le necessarie iniziative in ordine alle valutazioni di competenza della Commissione mista, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Protocollo Generale.

ART. 3

Strumenti e risorse

La Regione Piemonte provvede alle spese di funzionamento della sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici. L’Autorità concorre a dette spese, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 2 del Protocollo Generale e secondo le modalità definite alla luce delle valutazioni espresse dalla Commissione di cui all’articolo 3.

ART. 4

Trasmissione dati

1. La sezione regionale trasmette i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori alla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, secondo le modalità definite dal Consiglio dell’Autorità.

2. Alla luce delle valutazioni della Commissione mista di cui all’articolo 3 del Protocollo Generale, alla sezione regionale sarà garantito l’accesso ai dati raccolti in sede centrale, alle relative elaborazioni nonché agli archivi di settore, limitatamente alla loro utilizzazione per i propri fini istituzionali.

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Il Presidente

Regione Piemonte
Il Presidente