Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 46 - 29264
Approvazione dello schema di protocollo dintesa tra la Regione Piemonte
e lAutorita per la vigilanza sui lavori pubblici
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. di prendere atto del protocollo generale predisposto dallAutorità per
la vigilanza sui lavori pubblici, sul quale è stato acquisito, in data
16 dicembre 1999, il concerto della Conferenza Permanente tra Stato e le
Regioni e Province autonome ai sensi dellarticolo 4 comma 14 della legge
11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di approvare, in forma di schema, il protocollo dintesa allegato alla
presente deliberazione redatto sulla base dellanalogo schema costituente
lallegato A del suddetto protocollo generale;
3. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato
di sottoscrivere formalmente il suddetto protocollo.
(omissis)
Allegato
Protocollo dintesa tra lAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici
e la Regione Piemonte per la definizione dellarticolazione dellOsservatorio
dei lavori pubblici in una sezione centrale ed in sezioni territorialmente
decentrate aventi sede presso le Regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano
Visto larticolo 4 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche
ed integrazioni, in particolare:
* al comma 1 al fine di garantire losservanza dei principi di cui allarticolo
1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale,
istituisce, con sede in Roma, lAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
* al comma 10, lettera c) istituisce, alle dipendenze dellAutorità, lOsservatorio
dei lavori pubblici;
* al comma 14 dispone che lOsservatorio dei lavori pubblici è articolato
in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni
e le province autonome e, che i modi e i protocolli dellarticolazione
territorialmente decentrata sono definiti dallAutorità di concerto con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano;
* al comma 15 prevede che lOsservatorio stesso operi mediante procedure
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento
con gli analoghi sistemi di altre Amministrazioni;
* al comma 16 dispone che la sezione centrale dellOsservatorio dei lavori
pubblici
a) svolge compiti di raccolta ed di elaborazione di dati informativi concernenti
i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di
quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli
affidamenti, le imprese partecipanti, limpiego della mano dopera e le
relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli
preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi,
i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione
a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché lelenco dei lavori pubblici
affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con
le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori
pubblici;
e) garantisce laccesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dallAutorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
delle amministrazioni interessate.
* al comma 16 bis dispone che in relazione alle attività, agli aspetti
e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle
lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dellOsservatorio
dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali
e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per
il tramite della sezione regionale dellOsservatorio;
* al comma 17 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare allOsservatorio
dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000
ECU, una serie di informazioni concernenti la denominazione dei lavori,
il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, limporto
di aggiudicazione, il nominativo dellaggiudicatario o dellaffidatario
e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento
ed effettuazione, linizio, gli stati di avanzamento e lultimazione dei
lavori, leffettuazione del collaudo, limporto finale del lavoro;
* al comma 18 prevede che i dati di cui al comma 17, relativi ai lavori
di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni
regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, dellOsservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla
sezione centrale;
Visto larticolo 5, comma 7 bis, della medesima legge 11 febbraio 1994
n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che lAutorità
provvede alla definizione delle risorse necessarie per le suddette sezioni,
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;
Considerato che con delibera dellAutorità per la vigilanza sui lavori
pubblici del 19-10-1999, pubblicata sulla G.U. n.257 del 2-11-1999 è stato
costituito ed opera lOsservatorio dei lavori pubblici:
Considerata la rilevanza degli adempimenti che la legge quadro sui lavori
pubblici pongono in capo allOsservatorio dei lavori pubblici;
Considerata lesigenza di rendere lOsservatorio immediatamente operativo,
su tutto il territorio nazionale, per limmediata attivazione dei compiti
istituzionalmente assegnati;
Visto il Protocollo Generale predisposto dallAutorità per la Vigilanza
sui lavori pubblici sul quale è stato acquisito in data 16 dicembre 1999
il concerto della Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome ai sensi dellart. 4 comma 14 legge 11 febbraio 1994 n. 109 e
successive modificazione;
Considerato che con deliberazione n. del la Giunta regionale del Piemonte
ha stabilito:
1. di prendere atto del Protocollo generale predisposto dallAutorità per
la vigilanza sui lavori pubblici, sul quale è stato acquisito, in data
16 dicembre 1999, il concerto della Conferenza Stato - Regioni ai sensi
dellarticolo 4 comma 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni
2. di approvare, in forma di schema, il protocollo dintesa allegato alla
presente deliberazione, redatto sulla base dellanalogo schema costituente
lallegato A del suddetto protocollo generale
3. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere
formalmente il suddetto protocollo;
Visto larticolo 31 della legge regionale n. 18/1984 che prevede listituzione
di una banca dati degli appalti di lavori pubblici;
Considerato che la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale
n. 53-27383 del 17/5/1999 ha istituito lOsservatorio regionale dei lavori
pubblici, assegnando alla Direzione Opere pubbliche, Settore Opere pubbliche
le funzioni di coordinamento dellintera attività concernente lattuazione,
la gestione e laggiornamento dellOsservatorio dei lavori pubblici;
Considerato che con deliberazione di Giunta regionale, n 34-28869 datata
6 dicembre 1999 , che si allega al presente protocollo, la Regione Piemonte
ha costituito allinterno dellOsservatorio regionale dei lavori pubblici
la sezione regionale dellOsservatorio dei lavori pubblici, così come previsto
dallarticolo 4 della legge n. 109/1994;
Considerato che la medesima deliberazione ha individuato nel Settore Opere
pubbliche della Direzione Opere pubbliche la struttura responsabile della
gestione della sezione regionale dellOsservatorio dei lavori pubblici
ed ha demandato al Direttore della Direzione Opere pubbliche di comunicare
allAutorità lavvenuta costituzione della sezione regionale, il nominativo
del responsabile e i dati di riferimento della struttura ai fini dell
attribuzione alla stessa, da parte dellAutorità, delle funzioni di Sezioni
regionale dellOsservatorio dei Lavori Pubblici;
Vista la nota n. 12694/25.00 del 9/12/1999, con la quale il Direttore della
Direzione Opere pubbliche comunicava allautorità il nominativo del Responsabile
della struttura nonchè i dati di riferimento della struttura;
Tutto quanto sopra visto e considerato
si sottoscrive il presente
PROTOCOLLO DINTESA
ART. 1
Istituzione dellOsservatorio regionale
1. LAutorità provvede ai sensi dellart. 4 comma 14 della legge 11.02.94
n. 109 a definire larticolazione regionale dellOsservatorio dei lavori
pubblici, attribuendo alla struttura interna, come individuata dalla Regione
nellambito dellOsservatorio regionale dei lavori pubblici le funzioni
di sezione regionale dellOsservatorio.
2. Per lespletamento dei propri istituzionali lAutorità si avvale, nel
rispetto del ruolo e dei compiti istituzionali dellEnte Regione di detta
sezione regionale, funzionalmente dipendente dallAutorità. Il personale
addetto è soggetto, nellesercizio delle relative funzioni, alle condizioni
di cui allart. 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, nonché alle incompatibilità e divieti previsti dalla normativa
regionale, coerenti con quelli previsti per il personale dellAutorità.
3. La sezione regionale dellosservatorio dei lavori pubblici, dintesa
con la sezione centrale, potrà fornire ai soggetti obbligati allinvio
delle informazioni, la necessaria assistenza e collaborazione, nonché un
adeguato supporto informatico, anche avvalendosi di servizi e strumenti
che fossero attivati dalla Regione stessa.
ART. 2
Commissione mista
Le parti simpegnano ad assumere le necessarie iniziative in ordine alle
valutazioni di competenza della Commissione mista, secondo quanto previsto
dallarticolo 3 del Protocollo Generale.
ART. 3
Strumenti e risorse
La Regione Piemonte provvede alle spese di funzionamento della sezione
regionale dellOsservatorio dei lavori pubblici. LAutorità concorre a
dette spese, sulla base delle disposizioni di cui allarticolo 2 del Protocollo
Generale e secondo le modalità definite alla luce delle valutazioni espresse
dalla Commissione di cui allarticolo 3.
ART. 4
Trasmissione dati
1. La sezione regionale trasmette i dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori alla sezione
centrale dellOsservatorio dei lavori pubblici, secondo le modalità definite
dal Consiglio dellAutorità.
2. Alla luce delle valutazioni della Commissione mista di cui allarticolo
3 del Protocollo Generale, alla sezione regionale sarà garantito laccesso
ai dati raccolti in sede centrale, alle relative elaborazioni nonché agli
archivi di settore, limitatamente alla loro utilizzazione per i propri
fini istituzionali.
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
tra:
lAutorità per la vigilanza sui
lavori pubblici
in persona del suo Presidente, prof. Francesco Garri
e
la
Regione Piemonte in persona del suo Presidente
Enzo Ghigo
degli appalti e della sezione regionale
dellOsservatorio
dei lavori pubblici
Il Presidente
Regione Piemonte
Il
Presidente