Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 48 - 29266
Determinazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle
quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione
carburanti (art. 2, comma 1 del D.L. 29.10.1999, n. 383, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) di determinare ai sensi dellart. 1 del D.lgs. n. 346/99 e s.m.i., i
criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere
installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti contenuti
nellallegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante.
2) Con successivo provvedimento verrà esercitata, secondo quanto previsto
nellallegato A e previa diffida, il potere sostitutivo nei confronti dei
Comuni che non hanno adottato propri criteri entro la data del 27/2/2000.
Il presente provvedimento verrà diffuso nella Conferenza Permanente Regione
- Autonomie Locali di cui alla L.R. 34/98.
(omissis)
Allegato A)
CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE
INSTALLATI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ( ART. 1 DEL D.LGS.
N. 346/99)
TITOLO I
IMPIANTI STRADALI
CAPO 1 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO
art. 1
Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione
carburanti da autorizzare, è suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:
a) zona 1. Centro storico. Allinterno di tale area non possono essere
installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti; possono
continuare lattività gli impianti esistenti purchè non deturpino il particolare
pregio storico-artistico e ambientale della zona;
b) zona 2. Zone residenziali. Allinterno di tali aree possono essere installati
esclusivamente nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti riconducibili
a stazioni di rifornimento e stazioni di servizio con prevalente dotazione
di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, servizio di sostituzione
e riparazione gomme, grassaggio, elettrauto, officina e simili);
c) zona 3. Zone per insediamenti produttivi. Allinterno di tali aree possono
essere installati esclusivamente impianti di distribuzione carburanti per
autotrazione riconducibili a stazione di rifornimento e stazioni di servizio
con annessi centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al
veicolo o di centri commerciali integrati rivolti al veicolo e alla persona
( possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili);
d) zona 4. Zone agricole. Allinterno di tali zone possono essere installati
esclusivamente impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione
riconducibili a stazione di rifornimento e stazione di servizio con la
presenza di servizi per il veicolo e di servizi per la persona del tipo
ristorante, oltre ad eventuali edicole, bar ecc.
CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI
art. 2
Linstallazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti
è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia
e sulle aree aventi i requisiti e le caratteristiche di cui al presente
provvedimento.
art. 3
I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati
in modo da prevedere linstallazione delle benzine e del gasolio per autotrazione
ed eventualmente del gas propano liquido (g.p.l.), qualora sussistano le
condizioni previste dalla vigente normativa.
art. 4
Non è consentita linstallazione di nuovi impianti stradali di distribuzione
carburanti in corrispondenza di tratti di strada caratterizzati da situazioni
di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre
veicolari.
art. 5
Qualora, per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale
di distribuzione carburanti sia necessaria loccupazione in via precaria
di aree di proprietà comunale, loccupazione è soggetta a concessione e
per la stessa deve essere corrisposto il relativo canone.
CAPO 3 - TUTELA DEI BENI AMBIENTALI -
art. 6
Non si possono installare impianti stradali di distribuzione carburanti
nei seguenti casi:
nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della
legge 1089/39 Tutela delle cose dinteresse artistico e storico;
nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati
cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale, anche
parziale, dei beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o di
interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
art. 7
Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle
aree di interesse paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 Protezione
delle bellezze naturali sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione
carburanti tipo chiosco opportunamente realizzati con idonee opere di
mascheramento atte a mitigare limpatto visivo.
CAPO 4 - SUPERFICIE MINIMA
art. 8
Il nuovo impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere installato
su una superficie non inferiore a quella prevista dallart. 8 della L.
R. n. 8/99 Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della
rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Le colonnine, i serbatoi
e le attrezzature relative al lavaggio devono essere posizionate ad una
distanza di almeno mt. cinque dal ciglio stradale e dai confini dellimpianto
stesso. Allinterno dellarea di servizio possono essere attrezzati appositi
spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulottes
e campers.
art. 9
La superficie da destinare alle attività complementari dellimpianto, ad
esclusione delle aree occupate dalle pensiline, non può superare il 10
% della superficie complessiva dellimpianto stesso, esclusa larea occupata
dalle corsie di accelerazione e decelerazione.
art. 10
La superficie minima dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti
che hanno al proprio interno attività commerciali (esercizi commerciali
al dettaglio, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere almeno il
doppio della superficie minima prevista allart. 8 della L.R. n. 8/99.
Almeno la metà della superficie destinata alle suddette attività commerciali
deve essere destinata a parcheggio, con un minimo di 300 mq.
CAPO 5 - SUPERFICI EDIFICABILI
art. 11
Le dimensioni delle strutture dellimpianto stradale di distribuzione carburanti
devono osservare, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:
a) chiosco: deve essere dotato di servizi igienici e la superficie relativa
al locale ricovero del personale addetto deve essere contenuta entro i
20 mq.;
b) stazione di rifornimento e stazione di servizio: le relative strutture
non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone allinterno
delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non
superiore al 10% della superficie dellimpianto, esclusa larea occupata
dalla pensilina.
Non sono ammesse installazioni di punti isolati e/o appoggiati, così
come descritti dallart. 4 della L.R. n. 8/99.
CAPO 6 - DISTANZE MINIME
art. 12
La distanza minima tra impianti stradali di distribuzione carburanti è
quella di cui allart. 9 della L.R. n. 8/99.
art. 13
In caso di installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti
allinterno di aree di pertinenza di struttura di dettaglio moderno, le
distanze minime di cui allart. 9 della L.R. n.8/99 sono calcolate avendo
come riferimento la mezzeria dellaccesso sulla pubblica via più vicina
ad un impianto esistente della struttura di dettaglio moderno medesima,
indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita
allinterno del piazzale.
CAPO 7 - ATTIVITA COMPLEMENTARI
art. 14
Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di edicole e di pubblici
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono esercitate, allinterno
delle aree di servizio, nel rispetto del D.Lgs. n. 114/98, della legge
n. 287/91 e dei relativi piani di settore.
CAPO 8 - ACCESSI
art. 15
Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione carburante sono soggetti
alla disciplina di cui allart. 22 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.)
ed allart. 61 del relativo Regolamento.
art. 16
Gli accessi dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti localizzati
sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano devono
rispondere ai requisiti previsti dal N.C.d.S. per i passi carrabili.
art. 17
Gli accessi su strade di tipo B,C,D, così come definite dal N.C.d.S., per
i nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, sono costituiti
da corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di almeno mt.
3 (tre) e raccordate al piazzale dellimpianto con curve di raggio non
inferiore a mt. 10 (dieci). Larea occupata dalle corsie è da considerare
aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.
art. 18
Il piazzale dellimpianto di distribuzione carburanti deve essere separato
dalla sede stradale da idoneo spartitraffico.
art. 19
Qualora in luogo delle banchine stradali vi siano dei marciapiedi rialzati,
anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dellimpianto
stradale di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede
avente le stesse caratteristiche di sopralzo, cordonatura e pavimentazione
dei marciapiedi stradali.
art. 20
Deve essere garantita la continuità e lintegrità di tutte le opere di
raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali senza alterare
la relativa sezione.
art. 21
Le opere di canalizzazione a servizio della strada delle quali è indispensabile
la copertura, devono essere realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio
e, qualora la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci), devono
essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per
garantirne la manutenzione. Tali opere sono a cura e spese del titolare
dellimpianto.
art. 22
Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini
della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione
devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt 75 (settantacinque)
e mt. 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a mt 3 (tre) raccordate al
piazzale dellimpianto con curve di raggio non inferiore a mt.10 (dieci).
Larea occupata dalle corsie è considerata aggiuntiva alla superficie del
piazzale medesimo.
CAPO 9 - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E
art. 23
Labbattimento di alberature e piantagioni è ammesso nel caso in cui sia
indispensabile per la costruzione dellaccesso allimpianto e non sia possibile
prevedere un accesso in altre posizioni.
Labbattimento deve essere limitato ai soli esemplari che ostacolano il
posizionamento dellaccesso ed il richiedente deve curare la reintegrazione,
a proprie spese, dove indicato dal Comune.
CAPO 10 - INSEGNE
art. 24
Le insegne che insistono sullimpianto stradale di distribuzione carburanti
devono avere, salvo quanto previsto dai piani comunali di arredo urbano
già in atto, le seguenti caratteristiche:
1. le insegne poste parallelamente alla carreggiata devono avere superficie
massima di mq. dieci;
2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere una superficie
massima di mq. quattro;
3. tutte le insegne devono essere posizionate ad almeno metri due dal margine
della carreggiata e la proiezione esterna dellinsegna stessa non deve
insistere al di fuori dellarea dellimpianto;
4. se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente
né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare
abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con luso dei colori adottati,
soprattutto se posti in prossimità di impianti semaforici.
CAPO 11 - SEGNALETICA
art. 25
Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale
(sia orizzontale che verticale), come previsto dal N.C.d.S., che deve indicare
il percorso ai rifornimenti, individuare laccesso e luscita dellimpianto
ed impedire le manovre di svolta a sinistra.
CAPO 12 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE
art. 26
Nel caso di smantellamento e rimozione dellimpianto, deve essere richiesta
la relativa autorizzazione edilizia allo smantellamento.
Lo smantellamento e la rimozione prevedono:
a) la cessazione delle attività complementari dellimpianto;
b) ladeguamento dellarea alle previsioni del P.R.G.;
c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti limpianto sopra e
sotto suolo, come previsto dalla vigente normativa;
d) la bonifica del suolo.
CAPO 13 - PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
art. 27
Nellarea di rifornimento dei mezzi devono essere previsti sistemi di protezione
dellinquinamento della falda idrica ( impermeabilizzazione del piazzale,
raccolta delle acque meteoriche, sistemi di contenimento versamenti di
carburante).
CAPO 14 - IMPIANTI PER NATANTI -
art. 28
Gli impianti per natanti devono rientrare nella classificazione chiosco
secondo la definizione di cui allart. 4, lettera c), della L.R. n.8/99.
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.
ARCHITETTONICI
MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI.
DI
CARBURANTI PER USO PRIVATO
CLASSIFICAZIONE