Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 53 - 29271
Regolamento CEE 1627/98 - Nuovi impianti vigneti. Individuazione dei criteri
di riparto, ammissibilita ed assegnazione delle superfici da destinare
alla realizzazione dei nuovi impianti di viti per uva da vino V.Q.P.R.D.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare lallegato n. 1 Criteri di riparto fra le VQPRD e lallegato
n. 2 criteri e procedure di assegnazione ai beneficiari quali parti integranti
e sostanziali della presente deliberazione;
di incaricare la Direzione Sviluppo Agricolo Settore Sviluppo dellagricoltura
del coordinamento tra le Province, della predisposizione dellapposita
modulistica per le istanze, nonché delleventuale ridistribuzione delle
superfici di nuovi impianti non utilizzate tra le Province;
di disporre che gli impianti realizzati ai sensi del presente programma
non diano luogo nelle 10 campagne successive a quella di impianto a diritti
di reimpianto oggetto di trasferimento.
(omissis)
Allegato 1
CRITERI DI RIPARTO TRA I V.Q.P.R.D.
Verificata la rispondenza ai requisiti stabiliti dal decreto ministeriale
27 novembre 98 e richiamati in premessa, la ripartizione delle nuove superfici
è avvenuta tenendo conto delle superfici precedentemente assegnate con
i regolamenti CE n 1592/96 e 2328/91
Per procedere a una prima suddivisione dei 322 Ha concessi alla Regione
Piemonte si è ritenuto opportuno individuare quattro aree territoriali:
tre coincidenti con le unità amministrative provinciali di Alessandria,
Asti, Cuneo ed una denominata area nord che comprende le province di Torino,
Biella, Vercelli, Novara, Verbania caratterizzate da un ridotto potenziale
vitivinicolo.
Una ripartizione delle quote secondo criteri meramente matematici avrebbe
riservato una superficie irrisoria alle province dellarea Nord. Si è pertanto
ritenuto, sulla scorta di precedenti esperienze e di comune accordo con
gli Enti e Organizzazioni del settore, di suddividere le superfici disponibili
non in base al potenziale vitivinicolo preesistente, ma al potenziale di
sviluppo.
Le superfici sono state pertanto ripartite nel seguente modo:
Alessandria 84Ha;
Asti 84 Ha;
Cuneo 84Ha;
Torino, Biella, Vercelli, Novara, Verbania (area nord) 70 Ha.
La ripartizione delle nuove superfici su base provinciale è avvenuta proporzionalmente
alla superficie rivendicata dalle singole VQPRD nellanno 1998, tenendo
conto delle autorizzazioni in deroga concesse precedentemente con i Regolamenti
CE 1592/96 e 2328/91 e delle istanze pervenute a questa Direzione dagli
Organismi interessati e competenti.
Sulla base di quanto espresso dai Consorzi di Tutela dei Vini Asti e Brachetto,
e di quanto deliberato in merito dal Comitato Vitivinicolo Regionale, i
vini a D.O.C.G. Asti e Brachetto, a D.O.C. Piemonte moscato, e D.O.C. Piemonte
brachetto, vengono esclusi dalla concessione di impianti in deroga, in
virtù delle loro peculiarità di mercato, che rendono inopportuno un incremento
del potenziale produttivo. Nella tabella che segue sono riportati i vini
a Denominazione di Origine individuati e la ripartizione delle superfici
concesse ai sensi del Regolamento CE 1627/98
Lattribuzione di zero ettari per alcune delle D.O.C./D.O.C.G. indicate
in tabella ha la funzione di consentire agli S.T.A. il soddisfacimento
di eventuali richieste di impianto non prevedibili al momento della stesura
del presente programma.
Le superfici eventualmente non utilizzate da una D.O.C.G. o D.O.C. saranno
ridistribuite fra le altre D.O.C.G. e D.O.C. prima in ambito Provinciale
e successivamente in ambito Regionale.
Allegato 2
MODALITÀ PROCEDURALI
Art. 1 Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli singoli o associati
iscritti al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio
ai sensi dellarticolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Nel caso di interventi da realizzare su terreni condotti in affitto, colonia,
mezzadria, enfiteusi, concessione od usufrutto, lautorizzazione allimpianto
di nuovi vigneti deve essere subordinata al consenso scritto del proprietario
o delleventuale concedente, sottoscritto allegando copia di un documento
di identità in corso di validità presentato allatto della domanda.
In caso di premorienza del proprietario gli impegni da lui assunti e i
relativi vincoli sono trasmessi al successore, il quale è tenuto a rispettare
i suddetti obblighi. Gli eredi devono dare inoltre immediata comunicazione
agli uffici competenti allegando copia del relativo atto di successione
in copia autenticata.
Nel caso di cessione parziale o totale del vigneto a qualsiasi titolo il
subentrante è tenuto al rispetto degli impegni sottoscritti dal precedente
beneficiario. Della cessione medesima il precedente beneficiario deve dare
comunicazione allufficio competente allegando copia del relativo atto
o contratto.
Art. 2 Interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili consistono nella realizzazione di nuove superfici
vitate per la produzione di vini a Denominazione di Origine attraverso
lutilizzazione di diritti di nuovo impianto derivanti dalla ripartizione
della quota nazionale di tali diritti assegnata ai sensi del Regolamento
C.E. n. 1627/98.
Le nuove superfici vitate devono essere impiantate nellambito delle aree
delimitate dai disciplinari di produzione della D.O.C. prescelta.
La superficie a nuovo impianto autorizzabile non può essere inferiore a
0,25 ettari, ridotti a 0,15 nel caso di azienda sita in comunità montana,
e non può superare i 1 Ha per azienda.
Qualora le richieste di nuovi impianti ammissibili per provincia siano
inferiori alla disponibilità è consentito ai sensi dellarticolo 7 comma
5 del presente articolato un rideterminazione in deroga della superficie
massima da parte dellAmministrazione Provinciale competente.
Nellambito della stessa provincia, il richiedente può chiedere lautorizzazione
a nuovi reimpianti per un massimo di due V.Q.P.R.D., compilando per ognuno
di essi lapposito modulo di domanda
Art. 3 Condizioni di accesso
Lautorizzazione al impianto di nuovi vigneti è subordinata al rispetto
delle seguenti condizioni di carattere generale:
a) che lazienda ove si effettuino i nuovi impianti, non abbia, nelle ultime
cinque, campagne ceduto diritti di reimpianto e/o usufruito di premi per
lestirpazione dei vigneti ai sensi del Regolamento C.E.E. n.1442/88;
a) che al momento della presentazione della domanda il richiedente non
abbia in capo sanzioni definitive concernenti impianti abusivi o violazioni
di obblighi di legge in materia vitivinicola, ovvero la mancata compilazione
dellanagrafe vitivinicola.
Art. 4 Criteri di priorità
I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della
domanda.
Ai fini della ripartizione delle superfici di nuovi impianti, le Province
predispongono apposite graduatorie.
A parità di punteggio prevale listanza di coloro che dimostrano di avere
la maggiore percentuale di superficie rivendicata rispetto alla superficie
iscritta alla Denominazione di Origine oggetto dellintervento.
Le aziende che non hanno usufruito dellassegnazione di nuove superfici
vitate ai sensi del regolamento C.E.E. n 1592/96, condotte da giovani imprenditori
con età compresa tra i 18 e i 40 anni hanno priorità assoluta nei confronti
delle aziende che non rientrano nella fattispecie sopra descritta.
A tale scopo vengono predisposte due distinte graduatorie sulla base dei
criteri di priorità sotto elencati.
a) Criteri riferiti al richiedente
a) Imprenditore agricolo a titolo principale punti 4
b) giovane imprenditore agricolo con età compresa tra 18 e 40 anni punti
3, o presenza di giovane coadiuvante familiare con età compresa tra 18
e 40 anni punti 2;
c) richiedente che durante le ultime due campagne abbia effettuato, nellambito
della medesima azienda destinataria del beneficio, reimpianti in forza
di trasferimento di diritti di reimpianto da altre Regioni punti 2;
d) richiedente la cui azienda è stata riconosciuta ai senti del Reg. CEE
2092/91 quale produttore biologico relativamente al vigneto punti 2.
e) richiedente che durante le ultime due campagne abbia effettuato, nellambito
della medesima azienda destinataria del beneficio, reimpianti in forza
di trasferimento di diritti di reimpianto dalla stessa Regione punti 1;
f) richiedente la cui azienda, relativamente al vigneto, partecipa al piano
di agricoltura integrata 2078 misura A1 punti 1.
Criteri riferiti allazienda
a) Azienda situata in comunità montana punti 2.
Art. 5 Impegni
Lautorizzazione ai nuovi impianti è subordinata allassunzione da parte
del richiedente dei seguenti impegni:
a) eseguire limpianto dei vigneti conformemente ai disciplinari di produzione
dei relativi vini a Denominazione di Origine.
b) Iscrivere le superfici vitate impiantate ai sensi del presente bando
entro tre anni dalla data di avvenuto impianto, al relativo albo D.O.C./
D.O.C.G.;
c) Completare la realizzazione degli impianti entro le due campagne viticole
successive a quella in cui è stata rilasciata lautorizzazione allimpianto;
d) Impegno a non cedere diritti di reimpianto del proprio portafoglio aziendale
per almeno 10 anni dalla data di concessione dellautorizzazione per il
nuovo impianto
Art. 6 Presentazione delle domande
Le domande per lautorizzazione al nuovo impianto redatte secondo la modulistica
alluopo predisposta (allegato 3) compilata in ogni sua parte e debitamente
sottoscritta pena lesclusione, devono essere inoltrate alla Provincia
competente per territorio entro la data stabilità dalle amministrazioni
Provinciali con proprio atto amministrativo.
Art. 7 Istruttoria delle domande e
Durante la fase istruttoria lAmministrazione Provinciale competente può
chiedere allinteressato ogni eventuale documentazione necessaria, con
particolare riferimento alla dimostrazione del possesso degli specifici
requisiti di accesso e di priorità previsti.
Entro 90 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle
domande, la Provincia provvede, sulla base dei criteri indicati allarticolo
3 del presente Programma, alla formazione di due distinte graduatorie delle
domande ammissibili.
a) 1° graduatoria: Aziende agricole che non hanno usufruito dellassegnazione
di nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 1592/96 e che risultino
essere condotte da giovani imprenditori con età compresa tra i 18 ed i
40 anni.
b) 2° graduatoria aziende che non rientrano nella fattispecie precedente.
LAmministrazione Provinciale provvede ad una prima ripartizione delle
superfici assegnate per ciascuna Denominazione di Origine secondo la graduatoria
di cui al punto a). Gli ettari di nuovi impianti eventualmente disponibili
vengono ripartiti, tra le restanti aziende agricole prive dei requisiti
di priorità assoluta indicati allarticolo 3 e rientranti nel punto b)
del precedente comma.
Dopo aver provveduto alla ripartizione delle superfici assegnate per ciascuna
Denominazione di Origine, rilascia lautorizzazione allimpianto.
Nel caso in cui per una D.O.C. / D.O.C.G. la richiesta di nuovi impianti
sia inferiore allassegnazione attribuita ovvero non possa avervi corso,
lamministrazione provinciale provvederà alla ripartizione delle superfici
resesi disponibili secondo le graduatorie relative alle altre D.O.C./D.O.C.G.
individuate, procedendo anche in deroga ai limiti minimi e massimi stabiliti
allarticolo 2 comma 3. Resta fermo che non devono essere superati gli
ettari complessivamente assegnati alla provincia.
Nel caso in cui per una D.O.C./D.O.C.G. la richiesta di nuovi impianti
sia superiore allassegnazione attribuita, le Province provvederanno a
comunicarne lentità alla Regione che ne terrà conto nelleventuale prossima
assegnazione di nuovi impianti da parte della C.E..
Nelleventualità di una mancata utilizzazione della superfici totali assegnate
per provincia, le Province competenti, provvederanno, entro il 30 aprile
2000, a comunicarne lentità alla Direzione Sviluppo agricolo che provvederà
con proprio atto a ridistribuire in ambito regionale le superfici inutilizzate.
ripartizione delle superfici di nuovo
impianto