Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 53 - 29271

Regolamento CEE 1627/98 - Nuovi impianti vigneti. Individuazione dei criteri di riparto, ammissibilita’ ed assegnazione delle superfici da destinare alla realizzazione dei nuovi impianti di viti per uva da vino V.Q.P.R.D.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare l’allegato n. 1 “Criteri di riparto fra le VQPRD” e l’allegato n. 2 “criteri e procedure di assegnazione ai beneficiari” quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

di incaricare la Direzione Sviluppo Agricolo Settore Sviluppo dell’agricoltura del coordinamento tra le Province, della predisposizione dell’apposita modulistica per le istanze, nonché dell’eventuale ridistribuzione delle superfici di nuovi impianti non utilizzate tra le Province;

di disporre che gli impianti realizzati ai sensi del presente programma non diano luogo nelle 10 campagne successive a quella di impianto a diritti di reimpianto oggetto di trasferimento.

(omissis)

Allegato 1

CRITERI DI RIPARTO TRA I V.Q.P.R.D.

Verificata la rispondenza ai requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 27 novembre 98 e richiamati in premessa, la ripartizione delle nuove superfici è avvenuta tenendo conto delle superfici precedentemente assegnate con i regolamenti CE n 1592/96 e 2328/91

Per procedere a una prima suddivisione dei 322 Ha concessi alla Regione Piemonte si è ritenuto opportuno individuare quattro aree territoriali: tre coincidenti con le unità amministrative provinciali di Alessandria, Asti, Cuneo ed una denominata area nord che comprende le province di Torino, Biella, Vercelli, Novara, Verbania caratterizzate da un ridotto potenziale vitivinicolo.

Una ripartizione delle quote secondo criteri meramente matematici avrebbe riservato una superficie irrisoria alle province dell’area Nord. Si è pertanto ritenuto, sulla scorta di precedenti esperienze e di comune accordo con gli Enti e Organizzazioni del settore, di suddividere le superfici disponibili non in base al potenziale vitivinicolo preesistente, ma al potenziale di sviluppo.

Le superfici sono state pertanto ripartite nel seguente modo:

Alessandria 84Ha;

Asti 84 Ha;

Cuneo 84Ha;

Torino, Biella, Vercelli, Novara, Verbania (area nord) 70 Ha.

La ripartizione delle nuove superfici su base provinciale è avvenuta proporzionalmente alla superficie rivendicata dalle singole VQPRD nell’anno 1998, tenendo conto delle autorizzazioni in deroga concesse precedentemente con i Regolamenti CE 1592/96 e 2328/91 e delle istanze pervenute a questa Direzione dagli Organismi interessati e competenti.

Sulla base di quanto espresso dai Consorzi di Tutela dei Vini Asti e Brachetto, e di quanto deliberato in merito dal Comitato Vitivinicolo Regionale, i vini a D.O.C.G. Asti e Brachetto, a D.O.C. Piemonte moscato, e D.O.C. Piemonte brachetto, vengono esclusi dalla concessione di impianti in deroga, in virtù delle loro peculiarità di mercato, che rendono inopportuno un incremento del potenziale produttivo. Nella tabella che segue sono riportati i vini a Denominazione di Origine individuati e la ripartizione delle superfici concesse ai sensi del Regolamento CE 1627/98

*** TABELLA ***

L’attribuzione di zero ettari per alcune delle D.O.C./D.O.C.G. indicate in tabella ha la funzione di consentire agli S.T.A. il soddisfacimento di eventuali richieste di impianto non prevedibili al momento della stesura del presente programma.

Le superfici eventualmente non utilizzate da una D.O.C.G. o D.O.C. saranno ridistribuite fra le altre D.O.C.G. e D.O.C. prima in ambito Provinciale e successivamente in ambito Regionale.

Allegato 2

MODALITÀ PROCEDURALI

Art. 1 Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio ai sensi dell’articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Nel caso di interventi da realizzare su terreni condotti in affitto, colonia, mezzadria, enfiteusi, concessione od usufrutto, l’autorizzazione all’impianto di nuovi vigneti deve essere subordinata al consenso scritto del proprietario o dell’eventuale concedente, sottoscritto allegando copia di un documento di identità in corso di validità presentato all’atto della domanda.

In caso di premorienza del proprietario gli impegni da lui assunti e i relativi vincoli sono trasmessi al successore, il quale è tenuto a rispettare i suddetti obblighi. Gli eredi devono dare inoltre immediata comunicazione agli uffici competenti allegando copia del relativo atto di successione in copia autenticata.

Nel caso di cessione parziale o totale del vigneto a qualsiasi titolo il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni sottoscritti dal precedente beneficiario. Della cessione medesima il precedente beneficiario deve dare comunicazione all’ufficio competente allegando copia del relativo atto o contratto.

Art. 2 Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili consistono nella realizzazione di nuove superfici vitate per la produzione di vini a Denominazione di Origine attraverso l’utilizzazione di diritti di nuovo impianto derivanti dalla ripartizione della quota nazionale di tali diritti assegnata ai sensi del Regolamento C.E. n. 1627/98.

TABELLA

Le nuove superfici vitate devono essere impiantate nell’ambito delle aree delimitate dai disciplinari di produzione della D.O.C. prescelta.

La superficie a nuovo impianto autorizzabile non può essere inferiore a 0,25 ettari, ridotti a 0,15 nel caso di azienda sita in comunità montana, e non può superare i 1 Ha per azienda.

Qualora le richieste di nuovi impianti ammissibili per provincia siano inferiori alla disponibilità è consentito ai sensi dell’articolo 7 comma 5 del presente articolato un rideterminazione in deroga della superficie massima da parte dell’Amministrazione Provinciale competente.

Nell’ambito della stessa provincia, il richiedente può chiedere l’autorizzazione a nuovi reimpianti per un massimo di due V.Q.P.R.D., compilando per ognuno di essi l’apposito modulo di domanda

Art. 3 Condizioni di accesso

L’autorizzazione al impianto di nuovi vigneti è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni di carattere generale:

a) che l’azienda ove si effettuino i nuovi impianti, non abbia, nelle ultime cinque, campagne ceduto diritti di reimpianto e/o usufruito di premi per l’estirpazione dei vigneti ai sensi del Regolamento C.E.E. n.1442/88;

a) che al momento della presentazione della domanda il richiedente non abbia in capo sanzioni definitive concernenti impianti abusivi o violazioni di obblighi di legge in materia vitivinicola, ovvero la mancata compilazione dell’anagrafe vitivinicola.

Art. 4 Criteri di priorità

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Ai fini della ripartizione delle superfici di nuovi impianti, le Province predispongono apposite graduatorie.

A parità di punteggio prevale l’istanza di coloro che dimostrano di avere la maggiore percentuale di superficie rivendicata rispetto alla superficie iscritta alla Denominazione di Origine oggetto dell’intervento.

Le aziende che non hanno usufruito dell’assegnazione di nuove superfici vitate ai sensi del regolamento C.E.E. n 1592/96, condotte da giovani imprenditori con età compresa tra i 18 e i 40 anni hanno priorità assoluta nei confronti delle aziende che non rientrano nella fattispecie sopra descritta.

A tale scopo vengono predisposte due distinte graduatorie sulla base dei criteri di priorità sotto elencati.

a) Criteri riferiti al richiedente

a) Imprenditore agricolo a titolo principale punti 4

b) giovane imprenditore agricolo con età compresa tra 18 e 40 anni punti 3, o presenza di giovane coadiuvante familiare con età compresa tra 18 e 40 anni punti 2;

c) richiedente che durante le ultime due campagne abbia effettuato, nell’ambito della medesima azienda destinataria del beneficio, reimpianti in forza di trasferimento di diritti di reimpianto da altre Regioni punti 2;

d) richiedente la cui azienda è stata riconosciuta ai senti del Reg. CEE 2092/91 quale produttore biologico relativamente al vigneto punti 2.

e) richiedente che durante le ultime due campagne abbia effettuato, nell’ambito della medesima azienda destinataria del beneficio, reimpianti in forza di trasferimento di diritti di reimpianto dalla stessa Regione punti 1;

f) richiedente la cui azienda, relativamente al vigneto, partecipa al piano di agricoltura integrata 2078 misura A1 punti 1.

Criteri riferiti all’azienda

a) Azienda situata in comunità montana punti 2.

Art. 5 Impegni

L’autorizzazione ai nuovi impianti è subordinata all’assunzione da parte del richiedente dei seguenti impegni:

a) eseguire l’impianto dei vigneti conformemente ai disciplinari di produzione dei relativi vini a Denominazione di Origine.

b) Iscrivere le superfici vitate impiantate ai sensi del presente bando entro tre anni dalla data di avvenuto impianto, al relativo albo D.O.C./ D.O.C.G.;

c) Completare la realizzazione degli impianti entro le due campagne viticole successive a quella in cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’impianto;

d) Impegno a non cedere diritti di reimpianto del proprio portafoglio aziendale per almeno 10 anni dalla data di concessione dell’autorizzazione per il nuovo impianto

Art. 6 Presentazione delle domande

Le domande per l’autorizzazione al nuovo impianto redatte secondo la modulistica all’uopo predisposta (allegato 3) compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta pena l’esclusione, devono essere inoltrate alla Provincia competente per territorio entro la data stabilità dalle amministrazioni Provinciali con proprio atto amministrativo.

Art. 7 Istruttoria delle domande e
ripartizione delle superfici di nuovo impianto

Durante la fase istruttoria l’Amministrazione Provinciale competente può chiedere all’interessato ogni eventuale documentazione necessaria, con particolare riferimento alla dimostrazione del possesso degli specifici requisiti di accesso e di priorità previsti.

Entro 90 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, la Provincia provvede, sulla base dei criteri indicati all’articolo 3 del presente Programma, alla formazione di due distinte graduatorie delle domande ammissibili.

a) 1° graduatoria: Aziende agricole che non hanno usufruito dell’assegnazione di nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 1592/96 e che risultino essere condotte da giovani imprenditori con età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

b) 2° graduatoria aziende che non rientrano nella fattispecie precedente.

L’Amministrazione Provinciale provvede ad una prima ripartizione delle superfici assegnate per ciascuna Denominazione di Origine secondo la graduatoria di cui al punto a). Gli ettari di nuovi impianti eventualmente disponibili vengono ripartiti, tra le restanti aziende agricole prive dei requisiti di priorità assoluta indicati all’articolo 3 e rientranti nel punto b) del precedente comma.

Dopo aver provveduto alla ripartizione delle superfici assegnate per ciascuna Denominazione di Origine, rilascia l’autorizzazione all’impianto.

Nel caso in cui per una D.O.C. / D.O.C.G. la richiesta di nuovi impianti sia inferiore all’assegnazione attribuita ovvero non possa avervi corso, l’amministrazione provinciale provvederà alla ripartizione delle superfici resesi disponibili secondo le graduatorie relative alle altre D.O.C./D.O.C.G. individuate, procedendo anche in deroga ai limiti minimi e massimi stabiliti all’articolo 2 comma 3. Resta fermo che non devono essere superati gli ettari complessivamente assegnati alla provincia.

Nel caso in cui per una D.O.C./D.O.C.G. la richiesta di nuovi impianti sia superiore all’assegnazione attribuita, le Province provvederanno a comunicarne l’entità alla Regione che ne terrà conto nell’eventuale prossima assegnazione di nuovi impianti da parte della C.E..

Nell’eventualità di una mancata utilizzazione della superfici totali assegnate per provincia, le Province competenti, provvederanno, entro il 30 aprile 2000, a comunicarne l’entità alla Direzione Sviluppo agricolo che provvederà con proprio atto a ridistribuire in ambito regionale le superfici inutilizzate.