Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 14 - 29233
Reg. (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica e
abroga taluni regolamenti - Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte 2000-2006.
Attuazione anticipata con apertura straordinaria e limitata delle domande
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. Di disporre lattuazione anticipata del Piano di Sviluppo Rurale 2000
- 2006 di cui al reg. CE 1257/99, prevedendo unapertura straordinaria
e limitata delle domande riguardanti le seguenti misure:
1. - Investimenti nelle aziende agricole (art. 4-7):
- limitatamente ad aziende agricole condotte da titolari giovani di età
compresa tra 18 e 40 anni;
- limitatamente a programmi mirati che interessano il comparto zootecnico
di attuazione di indirizzi programmatici già adottati dalla Regione:
- riorientamento del settore zootecnico di cui alla D.G.R. n. 51 - 20404
del 18.10.1999 (interventi per aziende pastorali nonché per spacci);
- ripresentazione sul P.S.R. di domande giacenti presso i S.T.A. e non
finanziate riguardanti adeguamento igienico sanitario nei comparti avicunicolo
e suinicolo di cui allO.D.G. n. 1033 del 21.07.1999 del Consiglio Regionale
ed alla D.G.R. n. 4-28312 del 11.10.1999;
2. - Insediamento dei giovani agricoltori (art. 8):
- limitatamente ai giovani (di età compresa da 18 a 40 anni) che intendono
insediarsi in zone di montagna;
- limitatamente ai giovani (di età compresa tra 35 e 40 anni) che intendono
insediarsi nelle altre zone);
- limitatamente ai giovani (di età compresa da 18 a 40 anni) che debbono
insediarsi a seguito di:
- morte del titolare dellazienda;
- invalidità permanente riconosciuta del titolare dellazienda di livello
tale da non consentire la conduzione dellazienda;
- insediamenti non posticipabili in ambito extra-familiare, con atto di
acquisto da terzi dell azienda stipulato entro il primo semestre dellanno
2000 ;
3. - Indennità compensativa (art. 13 -21);
4. - Misure agroambientali (art. 22,23,24):
- prosecuzione e conclusione premi in corso ex Reg. CEE 2078/92;
* nuove domande di impegno per premi allerba - I anno;
* - nuove domande di impegno per razze in via di estinzione, limitatamente
alle seguenti razze:
* a) ovine:
* - Delle Langhe;
* - Savoiarda;
* b) bovine:
* -Valdostana Pezzata Nera;
5. - Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alle aziende
agricole (art. 33 3° trattino).
2 - Con D.G.R. vengono emanate le istruzioni per lapplicazione del Piano,
valevoli per la fase di attuazione anticipata ed i relativi bandi.
3 - Gli Enti competenti a ricevere, istruire e decidere sulle domande sono
i seguenti:
A) Provincie:
- Investimenti nelle aziende agricole (art. 4-7)
- Insediamento dei giovani agricoltori (art. 8)
- Misure agroambientali (art. 22,23,24)
- Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alle aziende agricole
(art. 33 3° trattino):
B) Comunità Montane
- Indennità compensativa (art. 13 -21)
- Misure agroambientali (art. 22,23,24)
Dintesa con gli Enti delegati, le operazioni possono essere svolte a livello
provinciale e o interprovinciale.
4. Per quanto riguarda le domande che si riferiscono a nuovi impegni (e
non alla prosecuzione e alla conclusione di impegni già assunti nel precedente
periodo di programmazione) resta inteso che la presentazione delle domande
non comporta alcun impegno per lAmministrazione regionale e per gli Enti
Delegati che attuano le misure ai sensi della l.r. 17/99, in quanto la
misura stessa può essere modificata o soppressa in fase di approvazione
da parte della Commissione UE del PSR.
5. Le domande vengono presentate in via provvisoria in quanto dopo che
lAGEA avrà stabilito la modulistica da presentare e i dati da acquisire,
gli interessati sono tenuti ad adeguare i dati e la documentazione, compresa
la ripresentazione della domanda se necessario, fermo restando la data
di presentazione della domanda originaria.
(omissis)