Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000

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ANNUNCI

 

Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche

Rinnovo della concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico dal Torrente Sangone (EAP 143/3) in Comune di Coazze

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Decreto del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 59-65638/1999.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua è assentita alla Società C.I.O. S.r.l. subentrata alla Società C.I.R. S.p.A. il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico dal Torrente Sangone (EAP 143/3) in Comune di Coazze in misura di mod. max 18,00 e mod. medi 9,00 per produrre sul salto di metri 42,10 la potenza nominale media di kW 371,47 con restituzione delle acque nello stesso corpo idrico nel Territorio di Coazze.

2) E’ approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto datato 30/9/1998, costituente parte integrante della presente deliberazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale.

3) La concessione è rinnovata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/2/1981, data di scadenza del D.M. 2/12/1968 n. 1690 e prorogata con L. 31/3/1977 n. 92, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo e dei relativi sovracanoni ai sensi delle leggi vigenti.

4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

5) Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile."

- Disciplinare di concessione sottoscritto il 30/9/1998

(omissis)

Art. 7
Misurazione della portata di prelievo
e di restituzione

Il Concessionario, su prescrizione dell’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato per territorio, si obbliga, ai sensi del D. Lgs. 12/7/1993 n. 275, ad installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale e a decorrere dalla data di eventuale installazione di tali dispositivo, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato.

Art. 8
Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della Società concessionaria sarà l’apposizione ed il mantenimento lungo il canale di carico di due aste idrometriche, a opportuna distanza dalla paratoia d’ingresso e dalla paratoia trasversale posta subito a valle dello sfioratore, sulle quali sia ben evidenziato il massimo valore di derivazione.

A carico della Società concessionaria sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 9
Condizioni particolari a cui dovrà
soddisfare la derivazione

La Società concessionaria deve sottoporre all’approvazione del Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche il progetto esecutivo di cui al successivo art. 13. In particolare, così come previsto nel progetto di cui al precedente art. 3, al fine di garantire il rilascio di una portata non inferiore al DMV, tale progetto dovrà prevedere l’approfondimento del canale derivatore in corrispondenza dello scaricatore laterale posto subito a valle della bocca di presa; quindi la soglia d’ingresso del suddetto scaricatore sarà posta a quota 690,11 m s.l.m., cioè 0,32 m al di sotto della quota d’imposta della bocca di presa, fissata a quota 690,43 m s.l.m. Inoltre la paratoia dello scaricatore potrà essere abbassata soltanto fino al raggiungimento della quota di fondo del canale, lasciando quindi sempre aperta una luce larga 0,60 m e alta 0,32 n. In condizioni di magra tale luce dovrà funzionare a stramazzo.

In merito a quanto richiesto, in sede di istruttoria, dal Servizio Provinciale Tutela della Fauna e della Flora, nonchè da quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n.  74/45166 del 26/4/1995, la Società concessionaria deve:

a) realizzare in corrispondenza dello scaricatore laterale, già esistente e posto subito a valle della bocca di presa, una scala di risalita adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti. Si precisa tuttavia che nel caso si rendessero necessari interventi strutturali di manutenzione e/o rifacimento della traversa in questione e/o regimentazioni dell’alveo che comportino escavazioni a monte o a valle della traversa, modificando così un ambiente spontaneo rinaturalizzato, si dovrà realizzare un nuovo passaggio che sostituisca quello che utilizza l’attuale scaricatore;

b) sottoporre, in sede di realizzazione, il progetto della sopracitata scala di risalita al parere del citato Servizio Tutela della Fauna e della Flora;

c) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue a valle della traversa, le portate istantanee minime (DMV) di seguito elencate:

- fino al 31/12/1999    l/s 42;
- fino al 31/12/2004    l/s 84;
- dal 1/1/2005    l/s 168;

d) l’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati. E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

e) predisporre in corrispondenza della scala di risalita per l’ittiofauna un’asta idrometrica sulla quale sia ben evidenziato il precedente valore di scarico citato al punto c);

g) consegnare il materiale di rifiuto, raccolto dalle griglie site in corrispondenza della camera di carico nonchè depositato lungo il canale di carico, in apposita discarica, evitando di reimmettere lo stesso nel Torrente.

La Società concessionaria deve infine garantire il prelievo di acqua per alimentare la Bealera Comba Calda in misura di 22 l/s durante i 6 mesi del periodo irriguo e di 4 l/s durante gli altri 6 mesi dell’anno, così come stabilito all’art. 3 del Disciplinare di concessione n. 2643 del 14/7/1939.

(omissis)

Art. 13
Termini per l’attuazione delle opere

La Società concessionaria dovrà presentare il progetto esecutivo delle opere di cui al precedente art. 9 entro mesi tre dalla notifica della avvenuta emissione del provvedimento di rinnovo della concessione alla derivazione.

Inoltre dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche della avvenuta approvazione del progetto esecutivo;

b) condurli a termine entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori la Società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche.

L’eventuale proroga di alcuni dei termini come sopra prefissi non importa proroga di decorrenza del pagamento dei canoni dovuti.

L’approvazione del progetto esecutivo è anche subordinata alla presentazione al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche dell’autorizzazione in linea idraulica.

Art. 14
Collaudo e termini per l’utilizzazione
dell’acqua

Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere di concessione o di ciascuna parte di essa, salvo che il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario l’esercizio delle opere ultimate.

Ove il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà precisare nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza dalla loro esecuzione, possa o meno continuarsi la derivazione.

(omissis)

Art. 16
Canone

A far tempo dal 1/2/1981, data di rinnovo della concessione, la Società concessionaria deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) alle Finanze dello Stato di anno in anno, e anticipatamente, l’annuo canone:

- con decorrenza al 1/2/1981 al 31/10/1981 Lire 487.500, in ragione di Lire/Kw 1.312 per Kw 371,51 (ai sensi della L.  21/12/1961 n. 1501);

- con decorrenza dal 1/11/1981 al 31/12/1989 Lire 3.900.000, in ragione di Lire/Kw 10.496 per Kw 371,51 (ai sensi della L.  21/12/1981 n. 692);

- con decorrenza dal 1/1/1990 al 31/12/1993 Lire 5.849.000, in ragione di Lire/Kw 15.744 per Kw 371,51 (ai sensi della L.  25/8/1991 n. 282);

- con decorrenza dal 1/1/1994 al 31/12/1996 Lire 7.604.000, in ragione di Lire/Kw 20.467 per Kw 371,51 (ai sensi della L.  5/1/1994 n. 36);

- con decorrenza dal 1/1/1997 al 31/12/1997 Lire 7.802.000 in ragione di Lire/kW 21.000 per kW 371,51 (ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze del 20/3/1998);

- con decorrenza dal 1/1/1998 al 31/12/1998 Lire 7.802.000 in ragione di Lire/kW 21.000 per kW 371,51 (ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze del 20/3/1998);

- con decorrenza dal 1/1/1999 Lire 8.173.000 in ragione di Lire/kW 22.000 per kW 371,51 (ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze del 20/3/1998).

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14/8/1920 n. 1285.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 18
Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11/12/1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari e di tutte le prescrizioni legislative regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, la D.G.R. n. 74-45166 del 26/4/1995, i vincoli paesaggistici (L.  8/8/1985 n. 431), i vincoli idrogeologici (L. 31/12/1923 n. 3267 e L.R. 19/8/1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.).

Art. 19
Sovracanoni a favore dei comuni
rivieraschi (di cui alla Legge 7/1977)

Il Concessionario è tenuto a corrispondere a norma dell’art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 nonchè della L. 4/12/1956 n. 1377 e successive modificazioni in favore degli Enti rivieraschi il sovracanone annuo in ragione di Kw 351,51 secondo le tariffe vigenti.

Art. 20
Sovracanone a favore dei
comuni montani (di cui alla Legge 7/1977)

La derivazione ha opere ricadenti nel bacino imbrifero montano della Val Sangone; il Concessionario, pertanto, è tenuto a corrispondere, a norma dell’art. 52 del T.U. n. 1775/1933 e della L. 27/12/1953 n. 956 a favore dei Comuni rientranti in detto bacino imbrifero montano il sovracanone annuo in ragione di kW 371,51 e secondo le tariffe vigenti.

(omissis)

Il Richiedente
Mariangela Rossero