Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000

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ANNUNCI

 

Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche

Avviso

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 162-165564 del 12.10.1999:

“Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Seval - Società Elettrica Comunità Montana Val Chiusella S.r.l., con sede legale in Alice Superiore Via Marconi n. 1 C.F. e P. IVA 07545850013, il subingresso nella concessione di derivazione d’acqua di cui alla D.G.R. n. 129-18971 del 5.10.1992, in misura di mod. max 32.00 e medi 25.30 del Torrente Chiusella nei Comuni di Meugliano, Rueglio, Alice Superiore e Issiglio per produrre sul salto di metri 108.5 la potenza nominale media di kW 2691.22;

2) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 14.6.1999, contenente integrazioni, rettifiche e altre disposizioni vincolanti la concessione medesima, in particolare per quanto concerne la tutela della qualità delle acque;

3) di dare atto che il termine di scadenza della concessione coincide con il termine di cui alla D.G.R. n. 19-18971 del 5.10.1992;

4) di dare atto che la concessione di che trattasi è subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari principale e suppletivo, previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della D.G.R. n. 129-18971 del 5.10.1992 del canone annuo e dei relativi sovracanoni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.6.1999:

(omissis)

Art. 5
Condizioni particolari

L’art. 8 del disciplinare principale è integrato dalle seguenti prescrizioni:

a) la derivazione dovrà essere limitata o sospesa ogni qualvolta, da verifiche effettuate, vengano riscontrati nel tratto d’alveo a valle della traversa di derivazione indicatori di qualità delle acque di tipo chimico o biologico che indicano un peggioramento della qualità delle acque del Torrente Chiusella, ovvero si verifichi una significativa alterazione nella struttura di popolazione delle specie ittiche considerate indicatrici biologiche;

b) il Concessionario è tenuto alla presentazione all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio della domanda con relativi allegati progettuali relativi alla installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione della portata e dei volumi derivati, da posizionarsi in un luogo idoneo. Le caratteristiche tecniche di detto strumento nonchè la sua posizione dovranno essere concordate con detto Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico. I risultati delle misurazioni saranno trasmessi con le modalità previste dall’art. 8 del D.Lgs. 275/1993. L’esercizio della derivazione in questione non potrà essere avviato fintanto che detta strumentazione non sia operativa.

c) il concessionario ritiene indenne l’Amministrazione concedente per qualsiasi danno, ovvero per la riduzione del saldo motore, dovuto alla eventuale realizzazione della nuova traversa di derivazione di cui alla domanda in data 20.12.1991 della Idroel S.r.l. a valle della centrale idroelettrica ed al conseguente rigurgito prodotto;

d) la scala di risalita adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti di cui al punto a) dell’art. 8 del disciplinare principale dovrà essere realizzata in conformità al progetto esecutivo di cui all’art. 1 del presente disciplinare suppletivo; prima della realizzazione delle opere in alveo deve inoltre, con congruo anticipo, dare comunicazione dell’inizio dei lavori al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino.

(omissis)

Art. 7
Canone

L’art. 15 del disciplinare principale viene integrato come segue: “A far tempo dal 5.10.1992, data della delibera di concessione, il concessionario deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, l’annuo canone:

dal 5.10.1992 al 31.12.1992 L. 10.216.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 2619.22 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

dal 1.1.1993 al 31.12.1993 L. 42.371.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 2619.22 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

dal 1.1.1994 al 31.12.1996 L. 165.244.000 in ragione di L/kW 20.467 per kW medi 2619.22 (ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36);

dal 1.1.1997 al 31.12.1998 L. 113.032.000 in ragione di L/kW 21.000 per kW medi 2619.22 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90);

dal 1.1.1999 L. 59.207.000 in ragione di L/kW 22.000 per kW medi 2619.22 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90).

(omissis)