Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000

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Comune di Saluzzo (Cuneo)

Modifiche e/o integrazioni apportate allo Statuto del Comune di Saluzzo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 19.11.1999, divenuta esecutiva il 3.1.2000:

Nell’art. 1 “Comune di Saluzzo”

1) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.”

2) dopo il comma è aggiunto il seguente comma:

“3 - bis. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.”

Nell’art. 4 “Finalità”

1) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

“b) esercita le funzioni proprie assicurando la massima informazione e partecipazione dei singoli cittadini, gruppi e delle organizzazioni”;

2) la lettera c) è soppressa

Nell’art. 18 - “Presidenza, nomina del Presidente, convocazione, validità e verbali delle sedute”

1) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

“La prima seduta del Consiglio per l’esame delle condizioni degli eletti, per l’elezione del Presidente, per il giuramento del Sindaco e per la comunicazione dei componenti della Giunta deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.”

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il Consiglio delibera validamente con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedano una maggioranza diversa. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno dalla data fissata per la prima seduta, il Consiglio delibera validamente con l’intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco”.

Dopo l’art. 18 viene aggiunto il seguente articolo:

“Art. 18 - bis
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, in sede di bilancio preventivo e in sede di conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale."

L’art. 20 - bis è sostituito dal seguente:

“Art. 20-bis
Commissioni consiliari d’indagine
o di controllo o di garanzia sull’attività amministrativa

1. Il consiglio Comunale può altresì, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire, al proprio interno, Commissioni di indagine o di controllo o di garanzia sull’attività dell’Amministrazione.

2. Tali Commissioni sono composte da almeno tre Consiglieri, di cui uno di minoranza. Le Commissioni hanno libero accesso a tutti i documenti amministrativi e possono richiedere informazioni ai dipendenti, che hanno l’obbligo di fornire tutti i dati, fatti e documenti, senza vincolo di segreto d’ufficio. Le stesse riferiscono al Consiglio Comunale del loro operato nel termine di tre mesi dalla loro investitura. Nel caso di indagini particolarmente lunghe e complesse può essere concesso una proroga di tre mesi.

3. Per quanto attiene al funzionamento di dette Commissioni di inchiesta varranno tutte le norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti, in quanto non contrastanti con la natura e gli scopi delle Commissioni di inchiesta medesime.

4. Qualora si tratti di commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della legge 142/90, come sostituito dal comma 1 della legge 3.8.1999, n. 265, è attribuita alle opposizioni."

Nell’art. 22 - “Il Consiglio Comunale - Doveri”

il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.”

Nell’art. 25 - “Il Consigliere Anziano”

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al Consigliere Anziano, oltre alle funzioni che gli sono riservate dalla legge, compete anche sottoscrivere le deliberazioni del Consiglio in caso di impossibilità assoluta di chi lo ha presieduto. In questo caso la sottoscrizione deve essere effettuata da parte del Consigliere Anziano presente nella seduta.”

2) Dopo il comma 2 viene inserito il seguente nuovo comma:

“2-bis Al Consigliere Anziano compete inoltre esercitare le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento”.

Nell’art. 27 - “Composizione, nomina ed incompatibilità”

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

“La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette Assessori”.

2) il comma 5 è soppresso

3) In calce al comma 8 si aggiunge la seguente dicitura:

“I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.”

Nell’art. 31 - “Mozione di sfiducia”

Al termine del comma 2 il punto è sostituito da una virgola e si aggiunte la seguente dicitura:

“senza computare a tale fine il Sindaco.”

Nell’art. 34 - “Competenze”

1) nel comma 1 la lettera i) viene sostituita dalla seguente:

“i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.”

2) dopo la lettera n) viene aggiunta la seguente lettera:

“n - bis) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.”

Nell’art. 35 - “Elezione, prerogative, mezzi e rapporti con il Consiglio Comunale”

Il numero “9" indicante il nono comma è sostituito dal seguente:

“8 - bis”

Nell’art. 41 - “Referendum consultivo”

dopo il comma 9 viene aggiunto il seguente comma:

“9 - bis Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.”

Nell’art. 69 - “Contabilità comunale: il bilancio”

nel comma 2 la parola “ottobre” viene sostituita dalla seguente:

“dicembre”

Nell’art. 81 - “Entrata in vigore:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Lo Statuto ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla loro affissione all’albo pretorio dell’ente.”.

Il Segretario Generale
Calogero Milisenna