Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Candiolo (Torino)

Testo delle modificazioni apportate allo statuto comunale (deliberazione consiglio comunale n. 87 del 17.12.1999)

Art. 10
(sostituisce il vecchio art. 10)
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 11
(sostituisce il vecchio art. 11)
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 12, 13, 14:
Abrogati
Art. 17
(integrato il III comma)
Attribuzioni

1. Compito principale delle commissioni “permanenti” è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzie, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune,

- forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 18
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale ed in sua assenza colui che segue immediatamente.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 127/97.

4. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora intervenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale fine, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 21
(modificato)
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento dovrà prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 24
(modificato)
Giunta - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 6 (sei) Assessori.

Art. 25
(riscritto)
Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui il Vice-sindaco, sono nominati dal Sindaco, che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni

2. In caso di, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

4. Le Cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

5. Le dimissioni degli Assessori vanno presentate al Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle dimissioni stesse.

6. La revoca di uno o più Assessori da parte del Sindaco deve essere comunicata al Consiglio secondo le modalità di cui al comma precedente.

7. Due tra gli Assessori possono essere scelti tra non consiglieri purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

8. Gli Assessori esterni non fanno parte del Consiglio Comunale. Gli stessi possono comunque prendere parte alle sedute consiliari senza diritto di voto.

Art. 26
(riscritto)
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto delegato dal Sindaco.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco o, in caso di impedimento di questi, dal Vice Sindaco, che ne determina gli oggetti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia un mero atto di indirizzo deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta , redige il verbale dell’adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal segretario stesso.

9. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

Art. 28
(riscritto)
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

4. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 30
(modificate lett. h e lettera r)
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) è organo responsabile dell’Amministrazione del Comune e rappresenta l’Ente;

b) convoca, presiede e formula l’ordine del giorno della Giunta e del Consiglio Com.le;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;

d) coordina l’attività dei singoli assessori;

e) convoca i comizi per i referendum consultivi;

f) fa pervenire all’ufficio del Segretario comunale le proprie dimissioni;

g) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

h) nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;

i) nomina e revoca assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;

l) nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, è competente a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

m) esercita tutte le funzioni ed adotta tutti gli atti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

n) sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni regionali attribuitegli o delegategli;

o) impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa;

p) ha facoltà di delega di cui deve dare comunicazione al Consiglio Comunale;

q) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, da sottoporre al Consiglio Comunale;

r) adotta ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

s) emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza ed esproprio che la legge, genericamente assegna alla competenza del Comune;

t) può conferire al Segretario Com.le particolari funzioni purchè coerenti con la professionalità ed il ruolo dello stesso, in aggiunta a quelle previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

u) nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, il Direttore Generale e i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

v) nomina, conferma e revoca il Segretario Com.le secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal regolamento statale e dal C.C.N.L. di categoria.

Art. 32
Attribuzioni di vigilanza
(modificata lett. f)

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso ogni Ente ed organismo appartenente all’Ente, tramite i rappresentanti legali degli stessi e ne informa il Consiglio comunale;

e) può disporre l’acquisizione di informazioni anche presso Enti e/o società che gestiscono servizi pubblici per conto del Comune, e ne informa il Consiglio comunale;

f) collabora con il Collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

h) svolge compiti di controllo igienico-sanitario-ambientale, ordine e sicurezza pubblica, secondo le disposizioni di legge.

Art. 37
Principi e criteri fondamentali di gestione
(modificato comma I)

1. L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata agli organi individuali non elettivi indicati all’art. 35 del presente Statuto che la esercitano nelle materie e secondo le modalità ed i criteri indicati nei regolamenti di cui all’art. 36.

2. Ferma restando la facoltà prevista dal precedente art. 30, lett. t), al Segretario Com.le competono funzioni, compiti e prerogative previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti com.li e può essere chiamato ad esercitare anche la funzione di Direttore Generale qualora questo non sia stato nominato o non siano state stipulate le convenzioni previste dal 3° comma dell’art. 51 bis della Legge 142/90

3. Nell’ambito delle funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali elettivi dell’Ente, il Segretario Com.le esprime sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Com.le un parere, obbligatorio ma non vincolante, limitatamente alla conformità giuridico-amministrativa della proposta alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.

4. Al Segretario Com.le competono altresì:

a) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi e delle selezioni per l’assunzione di personale di ruolo e fuori ruolo;

b) la presidenza delle commissioni di gara nei pubblici incanti e licitazioni private;

c) elimina i conflitti di competenza fra i responsabili degli uffici, servizi, aree di attività;

d) è competente all’adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale dipendente degli EE.LL.;

e) sottoscrive i contratti di costituzione del rapporto d’impiego.

5. Durante le sedute cui partecipa, il Segretario ha facoltà di farsi assistere da dipendenti che lo stesso riterrà opportuno e con riferimento agli argomenti all’O.d.g.

Art. 78
Referendum (modificato comma 1 e 5)

1. Sono previsti referendum, in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum, in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 25% del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 82
(riscritto)
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Torino a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

e) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

f) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

g) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

h) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

i) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 83
(riscritto)
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 91
(modificato il I comma)
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al 1°comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al 2° comma dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.

Art. 94
Entrata in vigore (sostituito comma III)

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all’Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivo.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma , al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.