ACQUE MINERALI E TERMALI

Codice 21.7
D.D. 23 novembre 1999, n. 563

L.R. 25/94. Concessione per acque minerali “Val Moglia” in Comune di Ormea (CN). Individuazione pertinenze minerarie

ACQUE PUBBLICHE

Codice 27.2
D.D. 10 agosto 1999, n. 138

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Classificazione delle acque superficiali del Torrente Messa nel Comune di Almese

APPALTI

Codice 16.3
D.D. 1 dicembre 1999, n. 158

Reg. 2081/93 - ob. 2 - Assistenza Tecnica. Indizione gara mediante trattativa privata per l’acquisto di apparecchiature informatiche. Nomina Commissione per l’esame delle offerte

Codice 16.3
D.D. 1 dicembre 1999, n. 159

Reg. 2081/93 - ob. 2 - Assistenza Tecnica. Indizione gara mediante trattativa privata per l’acquisto di accessori vari per implementazione del server dipartimentale “Digital Alpha 4000”. Nomina Commissione esaminatrice delle offerte

ARTIGIANATO

Codice 16.3
D.D. 19 ottobre 1999, n. 120

Reg. CEE 2081/93 - Ob. 2 - DOCUP 1997-99 - Misura 1.4 “Aiuti per le consulenze alle PMI, artigianato e servizi alla produzione”. Concessione contributo comunitario. Provvedimenti. Spesa Lire 12.485.800.000 (Capitoli 26834/99 - 26832/99)

Codice 17.5
D.D. 25 ottobre 1999, n. 265

Ristampa di un opuscolo sulle attività produttive del Piemonte. Impegno di spesa di L. 1.210.560 (cap. n. 14485-99)

CAVE E TORBIERE

Codice 16.4
D.D. 10 settembre 1999, n. 102

Revoca determinazione n. 82 del 4.8.99. Impegno di spesa di L. 6.417.069 Cap. 10590/99 quale compenso a favore dei componenti la Commissione tecnico-consultiva Cave e Torbiere L.R. 69/78 per il periodo 1.1.1999 - 30.4.1999

Codice 16.4
D.D. 10 settembre 1999, n. 103

Revoca determinazione n. 91 del 10.8.99. Impegno di spesa di L. 4.550.311 Cap. 10590/99 quale compenso a favore dei componenti la Commissione tecnico-consultiva Cave e Torbiere L.R. 69/78, per il periodo 1.5.1999 - 31.8.1999

Codice 16.4
D.D. 10 settembre 1999, n. 104

Revoca determinazione n. 90 del 10.8.99. Impegno di spesa di L. 7.000.000 Cap. 10590/99 quale compenso a favore dei componenti la Commissione tecnico-consultiva Cave e Torbiere - L.R. 69/78 -, per il periodo 1.9.1999 - 31.12.1999

Codice 16.4
D.D. 29 novembre 1999, n. 146

Cava di argilla in località Cascina Nuova sita nel Comune di Felizzano (AL). Istanza in deroga all’art. 104 del D.P.R. 128/59

Codice 16.4
D.D. 29 novembre 1999, n. 147

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”. Autorizzazione per l’esecuzione di interventi di riprofilatura e di recupero ambientale relativi alla cava in località “Bric Paluc” del Comune di Baldissero Torinese esercita dalla Ditta Girsa s.s.

COMMERCIO

Codice 17
D.D. 7 ottobre 1999, n. 248

D.G.R. n. 42-27640 del 21.06.99. Direzione Commercio e Artigianato. Affidamento di incarichi di collaborazioni esterne all’Amministrazione Regionale - Lire 158.600.000 - impegno su capitolo 10870/99 - accantonamento n. 351327/A

Codice 17.4
D.D. 26 ottobre 1999, n. 266

LR. 32/87 Contributi per iniziative promozionali realizzate nell’anno 1999. Determinazione dirigenziale n. 135 del 17/06/1999. Riduzione dell’impegno di spesa n. 352853 (cap. 15020/99)

Codice 17.4
D.D. 26 ottobre 1999, n. 267

LR 32/87 Contributi per iniziative promozionali realizzate nell’anno 1999. Determinazione dirigenziale n. 209 del 31/8/1999. Riduzione dell’impegno di spesa n. 358817 (cap. 15020/99)

Codice 17.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 281

L.R. 21/85 s.m.i. - Tutela del consumatore - D.C.R. del 29.7.1999 n. 551-9788 - Acquisizione spazi inserzionistici per l’attuazione del programma d’informazione sul servizio di sportello del consumatore e affidamenti di incarichi. Spesa Lire 51.624.000 o.f.i. (Cap. 14800/99). Accantonamento n. 343267 con D.G.R. n. 33-27049 del 12.04.1999

Codice 17.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 284

L.R. 21/85 s.m.i. - Tutela del consumatore - D.C.R. del 29.7.1999 n. 551-9788 - Aggiudicazione della trattativa privata per la stampa dell’opuscolo “Lo sportello del consumatore” - Affidamento incarico - Spesa Lire 186.366.240 o.f.i. (Cap. 14800/99). Accantonamento n. 343267 con D.G.R. n. 33-27049 del 12.04.1999

COMMISSIONI

Codice 17.6
D.D. 6 dicembre 1999, n. 388

Sostituzione componente in seno alla Commissione provinciale per l’artigianato della Provincia di Biella - Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21

CONVEGNI

Codice 21.5
D.D. 3 novembre 1999, n. 518

Organizzazione del Convegno “Parchi e Turismo - Esperienze a confronto” - Torino, Palazzo Lascaris 29 ottobre 1999. Impegno e liquidazione della somma di Lire 10.000.000 a favore della Associazione Lucana “Carlo Levi”. Capitolo 15650/99 (Acc. 344879)

EDILIZIA COMMERCIALE

Codice 17.1
D.D. 2 dicembre 1999, n. 382

L.R. n. 56/77 smi - Art. 26 commi 7 e seguenti - Comune di Borgomanero (NO) - Autorizzazione regionale preventiva al rilascio delle concessioni edilizie per insediamenti commerciali - Istanza Soc. Promocentro Italia S.r.l. - Autorizzazione

EDILIZIA RESIDENZIALE

Codice 18.2
D.D. 18 giugno 1999, n. 86

Contributi art. 4 bis L.R. 28/76 ad integrazione della L.R. 59/96, a favore delle Cooperative a proprietà indivisa G. Di Vittorio, Primo Maggio, Edificatrice Uno, La Quercia Verde, Flavia, Regina e Terdoppio e dei Comuni di Beura Cardezza (NO), Caramagna (CN) e Coazzolo (AT). Spesa di L. 468.618.881 (cap. 26530/97 - impegno di spesa n. 287936)

Codice 18.4
D.D. 12 novembre 1999, n. 223

L.R. 24/3/97 n. 16 - Aggiornamento della programmazione degli interventi ai sensi della D.G.R. n. 21-27876 del 26/7/99 - Fondo Investimenti Piemonte - anno 1997

Codice 18.2
D.D. 16 novembre 1999, n. 226

L.R. N. 16/97 - Scheda Edilizia Agevolata - Fondo investimenti Piemonte 1997. Erogazione di anticipazione finanziaria di Lire 30.000.000 (Euro 13.493,70). Operatore Ghibaudo Gianpiero. Intervento nel Comune di Collegno (To)

Codice 18.2
D.D. 16 novembre 1999, n. 227

L.R. N. 16/97 - Scheda Edilizia Agevolata - Fondo investimenti Piemonte 1997. Erogazione di anticipazione finanziaria di Lire 30.000.000 (Euro 13.493,70). Operatore Barbieri Maria Rosa. Intervento nel Comune di San Carlo Canavese

Codice 18.2
D.D. 16 novembre 1999, n. 228

L.R. N. 16/97 - Scheda Edilizia Agevolata - Fondo investimenti Piemonte 1997. Erogazione di anticipazione finanziaria di Lire 30.000.000 (Euro 13.493,70). Operatore Sereno Enzo. Intervento nel Comune di Torino

Codice 18.2
D.D. 16 novembre 1999, n. 229

L.R. N. 16/97 Scheda Edilizia Agevolata - Fondo investimenti Piemonte 1997. Erogazione di anticipazione finanziaria di Lire 25.500.000 (Euro 13.169,65). Operatore Perri Dario. Intervento nel Comune di Torino

Codice 18.2
D.D. 16 novembre 1999, n. 231

L.R. N. 16/97 Scheda Edilizia Agevolata - Fondo investimenti Piemonte 1997. Erogazione di anticipazione finanziaria di Lire 28.400.000 (Euro 14.667,37). Operatore Provenzano Vincenzo. Intervento nel Comune di Settimo T.se

ENERGIA

Codice 22.8
D.D. 31 agosto 1999, n. 373

Impegno di spesa di L. 3.075.428.763. sul cap. 26760/99 per la concessione di contributi a favore degli Enti Locali piemontesi per interventi di risparmio energetico nel settore Edilizia ai sensi dell’art. 8 L. 10/91

Codice 22.8
D.D. 31 agosto 1999, n. 374

Riapertura bando regionale 1996. Graduatorie degli interventi ammessi a contributo. Impegno di spesa di L. 1.800.000.000. sul cap. 26770/99 e di L. 1.587.315.600. sul cap. 26760/99 per interventi nel settore Edilizia

Codice 22.8
D.D. 17 settembre 1999, n. 443

Bando regionale 1998. Impegno di L. 4.200.000.000 sul cap. 26770/99 e di L. 628.307.567 sul cap. 26760/99 per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo alla scadenza del 15 ottobre 1998, ai sensi dell’art. 8 L. 10/1991, per la concessione di contributi a favore degli Enti Locali piemontesi per interventi di risparmio energetico nel settore “Edilizia”

Codice 22.8
D.D. 11 ottobre 1999, n. 479

Riapertura Bando regionale 1996. Approvazione graduatorie degli interventi ammessi a contributo alla scadenza del 15 aprile 1999, ai sensi dell’art. 10 L. 10/1991 e relativo Decreto Ministeriale di applicazione del 15 febbraio 1991, per il contenimento dei consumi energetici nel settore “Industria”

Codice 22
D.D. 13 ottobre 1999, n. 483

Rettifica errori materiali contenuti nella determinazione n. 245 del 17.6.1999. Approvazione graduatoria degli interventi ammessi a contributo alla scadenza del 15 ottobre 1998, ai sensi dell’art. 8 L. 10/1991 e determinazione n. 443 del 17.0.1999 relativa all’impegno parziale della medesima graduatoria

Codice 22.8
D.D. 19 ottobre 1999, n. 496

Bando regionale 1996. Impegno di spesa di L. 465.000.000 sul cap. 26782/99 per intervento identificato con cod. uff. 124/IN/96 ammesso a contributo alla scadenza del 15 ottobre 1997, ai sensi dell’art. 10 Legge 10/1991 per il contenimento dei consumi energetici nel settore “Industria”

Codice 22
D.D. 19 ottobre 1999, n. 498

Bando regionale 1994. Ammissione al finanziamento e contestuale impegno di L. 45.000.000 sul cap. 26780/99 per la concessione di contributi in riferimento all’intervento identificato con cod. uff. 140/IN/94 per il contenimento dei consumi energetici nel settore “Industria” ai sensi dell’art. 10 L. 10/91

Codice 22.8
D.D. 19 ottobre 1999, n. 499

Bando regionale 1996. Ammissione al finanziamento e contestuale impegno di L. 193.900.000 sul cap. 26782/99 e L. 44.600.000 sul cap. 26780/99 per la concessione di contributi in riferimento agli interventi identificati con cod. uff. 110/IN/96, 143/IN/96 e 157/IN/96 per il contenimento dei consumi energetici nel settore “Industria” ai sensi dell’art. 10 L. 10/91

Codice 22.8
D.D. 25 ottobre 1999, n. 512

Riapertura Bando regionale 1996. Impegno di spesa di L. 10.175.157.800 sul cap. 26770/99 e L. 533.635.000 sul cap. 26780/99 per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo alla scadenza del 15 aprile 1999, ai sensi dell’art. 10 L. 10/91, per il contenimento dei consumi energetici nel settore “Industria”

Codice 22.8
D.D. 12 novembre 1999, n. 569

Bando regionale 1998. Impegno di L. 1.824.842.200 sul cap. 26770/99 per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo alla scadenza del 15.10.1998, ai sensi dell’art. 8 L. 10/91, per la concessione di contributi a favore degli Enti locali piemontesi per interventi di risparmio energetico nel settore “Edilizia”

INDUSTRIA

Codice 16.3
D.D. 6 ottobre 1999, n. 115

Reg. CEE 2081/93 - ob. 2 - DOCUP anni 97/99. Misura 3.2 “Sostegno degli investimenti innovativi ed ambientali delle PMI”. Spesa di L. 16 miliardi (Capp. vari)

Codice 16.3
D.D. 19 ottobre 1999, n. 121

Reg. CEE 2081/93 - Ob. 2 - DOCUP 1997-99 - Misura 3.4 “Sviluppo dell’Innovazione”. Concessione contributo comunitario. Provvedimenti. Spesa Lire 5.480.000.000 (Capitoli 26834/99 - 26832/99)

Codice 16.3
D.D. 25 ottobre 1999, n. 126

Definizione delle modalità di controllo e attuazione del progetto n. 371 “Materiali termoplastici e tecnologie produttive” nell’ambito del programma Interreg II Italia-Francia 1994/99"

Codice 16.3
D.D. 27 ottobre 1999, n. 128

L. 5.10.1991, n. 317 - art. 27 - Contributi per il sostegno delle società consortili a capitale misto pubblico e privato. Reimpegno L. 559.800.000 (cap. 26778/99)

Codice 16.2
D.D. 9 novembre 1999, n. 134

L.R. 9/80. Area industriale attrezzata di Dronero. Provvedimenti ex art. 10, secondo comma. Integrazione D.G.R. n. 29 - 29373 del 24.10.1994. Entrata L. 180.000.000 (cap. 2535/99)

Codice 16.3
D.D. 23 novembre 1999, n. 140

Programma di iniziativa comunitaria - P.O. - Retex. Proroga dei termini per la realizzazione degli investimenti

Codice 16.3
D.D. 30 novembre 1999, n. 151

Reg. CEE 2081/93 - Ob. 2 - DOCUP 1997-99 - Azione 3.1a “Parchi Tecnologici ed incubatori di imprese”. Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del completamento del Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente. Autorizzazione alla stipula con la Soc. Environment Park S.p.A. con sede in Torino

Codice 16.3
D.D. 2 dicembre 1999, n. 161

Programma di Iniziativa Comunitaria: Retex, PMI, Resider II, Konver. Indizione della gara mediante trattativa privata per l’affidamento del servizi di consulenza e assistenza tecnica. Nomina Commissione di gara

Codice 16.3
D.D. 3 dicembre 1999, n. 162

P.O. PMI 1996-99. Trasferimento della titolarità del contributo pubblico dalla L.R. di Luigi Riotti e C. S.n.c. alla Assyst S.r.l. Presa d’atto

INIZIATIVE SPECIALI

Codice 21
D.D. 2 dicembre 1999, n. 592

Affidamento in concessione gratuita dei numeri verdi internazionali in carico alla Direzione Regionale Turismo, Sport e Parchi al Comitato per l’Ostensione solenne della Sindone e per l’anno Giubilare 2000

LINEE ELETTRICHE

Codice 25.1
D.D. 7 ottobre 1999, n. 1044

Autorizzazione all’ENEL S.p.A. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico n° 2/BI costituito da due linee elettriche aeree alla tensione di 15000 Volt, due linee elettriche sotterranee alla tensione di 15000 Volt e due cabine elettriche in muratura denominate “Prelle” e “Graziano” nei Comuni di Mongrando e Sala Biellese

Codice 25.6
D.D. 7 ottobre 1999, n. 1049

Nulla-Osta idraulico per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Rio Secco in comune di Bagnolo Piemonte con linea elettrica aerea MT. 15 kV. Ditta ENEL S.p.A. Zona di Cuneo

Codice 25.6
D.D. 7 ottobre 1999, n. 1051

Nulla-Osta idraulico per attraversamento del Torrente Pesio con impianto elettrico a 220/0.380 kV aerea ed interrata in Comune di Chiusa Pesio. Ditta ENEL S.p.A. - Zona di Cuneo

Codice 25.8
D.D. 12 ottobre 1999, n. 1073

ENEL - Zona di Vercelli. Autorizzazione idraulica n. 1749 per la realizzazione di L.E. a 15 Kv. interferente con Roggia Gabriella - Attraversamento aereo di corso d’acqua in Comune di Trino Vercellese

Codice 25.5
D.D. 26 ottobre 1999, n. 1139

Autorizzazione idraulica n. 2/99 per n. 2 attraversamenti del rio Valleumida in Comune di Montegrosso d’Asti (AT) con linea elettrica sotterranea a 15.000 V. - Ditta ENEL S.p.A. - Divisione Distribuzione Esercizio Alessandria

Codice 25.5
D.D. 26 ottobre 1999, n. 1140

Autorizzazione idraulica n. 5/99 per attraversamento del rio Stenovasso in Comune di Dusino San Michele (AT) con cavo B.T. 380 V staffato al ponte. - Ditta ENEL S.p.A. - Direzione Distribuzione Piemonte-Valle d’Aosta. Esercizio di Pinerolo

Codice 25.6
D.D. 29 ottobre 1999, n. 1154

Nulla-Osta idraulico per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Torrente Pesio nei Comuni di Carrù e Mondovì con linea elettrica a 15 kV Ditta ENEL - Esercizio di Cuneo

Codice 25.3
D.D. 2 novembre 1999, n. 1162

Autorizzazione idraulica n. Au-0354 per la realizzazione dell’attraversamento del corso d’acqua pubblica torrente Messa (E.A.P. n. 239) e del Rio Randa, demaniale, con linea elettrica alla media tensione di 15000 V in Comune di Rubiana. Società Richiedente: E.N.E.L. S.p.A. Direzione Piemonte e Valle d’Aosta - Esercizio di Pinerolo

Codice 25.3
D.D. 2 novembre 1999, n. 1163

Autorizzazione idraulica n. Au-0352 per la realizzazione di attraversamenti dei torrenti demaniali San Giusto, Courbier, Sanità e del corso d’acqua pubblica denominato Dora di Bardonecchia (EAP 192) di Oulx e nuovamente della Dora di Bardonecchia in Bardonecchia con linea elettrica alla tensione di 150.000 V. Società Richiedente: ENEL S.p.A. Divisione Distribuzione - Esercizio di Pinerolo

Codice 25.5
D.D. 9 novembre 1999, n. 1175

Autorizzazione idraulica n. 9/99 per attraversamento del rio Zolle-Sabbione in Comune di Calamandrana (AT) con linea elettrica MT (15.000 V) e BT (400 V) protetta da tubo in ferro staffato al ponte. - Ditta ENEL S.p.A. - Divisione Distribuzione Esercizio Alessandria

Codice 25.5
D.D. 9 novembre 1999, n. 1176

Autorizzazione idraulica n. 8/99 per attraversamento del rio Milani in Comune di Calamandrana (AT) con linea elettrica MT (15.000 V) protetta da tubo in ferro staffato al ponte. - Ditta ENEL S.p.A. - Divisione Distribuzione Esercizio Alessandria

Codice 25.5
D.D. 9 novembre 1999, n. 1177

Autorizzazione idraulica n. 7/99 per attraversamento del rio Sernella in Comune di Nizza Monferrato con linea elettrica in cavo interrato a 20.000 V staffato al ponte. - Ditta ENEL S.p.A. - Divisione Distribuzione Esercizio Alessandria

Codice 25.3
D.D. 9 novembre 1999, n. 1179

Autorizzazione idraulica n. AU-0355 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato torr. Casternone (E.A.P. N. 243) con una linea elettrica aerea alla media tensione di 15000V in Comune di San Gillio. Società richiedente: ENEL S.p.A. Direzione Piemonte e Valle d’Aosta - Esercizio di Pinerolo

Codice 25.4
D.D. 9 novembre 1999, n. 1183

Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamento aereo del corso d’acqua demaniale denominato Torrente Gorzente con un impianto elettrico alla tensione di 400 Volt in Località Guado Torrente Gorzente del Comune di Bosio. Ditta: ENEL - Divisione Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Codice 25.9
D.D. 18 novembre 1999, n. 1231

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento elettrico staffonato al ponte sul torrente Devero in Comune di Baceno

Codice 25.1
D.D. 18 novembre 1999, n. 1240

Autorizzazione all’ENEL S.p.A. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico, n. 445/NO con carattere di inamovibilità, costituito da due linee elettriche aeree a 132000 Volt in Comune di Trecate (NO)

Codice 25.3
D.D. 18 novembre 1999, n. 1241

Autorizzazione idraulica n. Au-0356 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Rio Garosso (E.A.P. n. 154) con linea elettrica alla tensione di 400 V in Comune di Rivalta Torinese. Ditta: Società Richiedente: E.N.E.L. S.p.A. (ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.) Esercizio Metropolitana di Torino

Codice 25.3
D.D. 18 novembre 1999, n. 1242

Autorizzazione idraulica n. Au-0357 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua demaniale denominato Rio Losa con la linea elettrica alla tensione di 380 V, in Comune di Val Della Torre. Società Richiedente: ENEL S.p.A. (ora ENEL Distribuzione S.p.A.) Esercizio di Pinerolo

Codice 25.3
D.D. 18 novembre 1999, n. 1243

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. Au-0358 per il mantenimento di un attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Rio Secco (E.A.P. n. 188) in Comune di Claviere con linea elettrica alla tensione di 15000 V in sostituzione di un attraversamento con un cavo posato nella stessa zona in subalveo dello stesso Rio, autorizzato idraulicamente con provvedimento n. Au-0161 in data 13.09.1996. Ditta: Società Richiedente - E.N.E.L. S.p.A. (ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.) - Esercizio di Pinerolo

Codice 25.3
D.D. 18 novembre 1999, n. 1244

Autorizzazione idraulica n. Au-0359 per la realizzazione dell’attraversamento dei corsi d’acqua pubblica denominati Rio Secco (E.A.P. n. 188) in Claviere loc. concentrico con cavo a fibre ottiche staffato a ponte; torrente Piccola Dora (EAP 186) in Cesana loc. Fornace con cavo a fibre ottiche e cavo elettrico 15000 V. staffato a ponte; torrente Ripa (EAP n. 155) e torrente Jaffuel (EAP n. 178) in Cesana loc. concentrico con cavo fibre ottiche staffato ai ponti. Ditta: Società Richiedente: E.N.E.L. S.p.A. (ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.) Esercizio di Pinerolo

Codice 25.3
D.D. 18 novembre 1999, n. 1245

Autorizzazione idraulica n. Au-0360 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua demaniale denominato Rio Bar con la linea elettrica alla tensione di 15000-380 V, in sostituzione di un impianto elettrico autorizzato idraulicamente con Au-0181 in data 25.01.95 in Comune di Venaus. Società Richiedente: ENEL S.p.A. (ora ENEL Distribuzione S.p.A.) Esercizio di Pinerolo

Codice 25.3
D.D. 22 novembre 1999, n. 1253

Autorizzazione idraulica n. Au-0361 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua pubblica torr. Grana (E.A.P. n. 62) mediante linea elettrica area alla tensione di 380 V. in Comune di Bibiana. Ditta: E.N.E.L. S.p.A. - ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

Codice 25.3
D.D. 22 novembre 1999, n. 1254

Autorizzazione idraulica n. Au-0362 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua pubblica torrente Angrogna (E.A.P. n. 83) mediante linea elettrica a 380 V. in Comune di Angrogna. Ditta: E.N.E.L. S.p.A. - ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

Codice 25.3
D.D. 22 novembre 1999, n. 1255

Autorizzazione idraulica n. Au-0364 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua demaniale denominato Rio Gambrero - Gora Gamre mediante linea elettrica alla tensione di 15000 V, in Comune di Luserna San Giovanni. Società Richiedente: E.N.E.L. S.p.A. (ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.) Esercizio di Pinerolo

Codice 25.3
D.D. 29 novembre 1999, n. 1280

Autorizzazione idraulica n. Au-0353 per la realizzazione di un attraversamento del Rio Vergnano o Ambuschetto (E.A.P. n. 35) con linea elettrica aerea a 15000 V in Comune di Baldissero Torinese. Ditta: Società E.N.E.L. S.p.A. ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.

Codice 25.6
D.D. 29 novembre 1999, n. 1282

Nulla-Osta idraulico per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato “Torrente Tepice” in loc. Cascina Meschie nei Comuni di Cardè e Moretta con linea elettrica aerea a 15 kV. Ditta ENEL - Esercizio di Pinerolo

Codice 25.6
D.D. 29 novembre 1999, n. 1283

Domanda di autorizzazione dell’ENEL ad accedere su fondi privati, per lo studio e la redazione del progetto di costruzione della variante della linea elettrica a 132 kV “Ceva-Cairo”, nei Comuni di Sale San Giovanni, Sale delle Langhe, Mombarcaro, Monesiglio, Camerana, Saliceto

Codice 25.6
D.D. 29 novembre 1999, n. 1285

Nulla-Osta idraulico per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato “Torrente Mongia” nei Comuni di Lesegno e Mombasiglio con linea elettrica a 15 kV. Ditta ENEL - Esercizio di Cuneo

Codice 25.3
D.D. 30 novembre 1999, n. 1295

Autorizzazione idraulica n. Au-0366 per la realizzazione di un attraversamento della Dora Riparia (E.A.P. n. 155) mediante linea elettrica a 380 V in Comune di Susa. Ditta: Società E.N.E.L. S.p.A. ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

Codice 25.3
D.D. 30 novembre 1999, n. 1296

Autorizzazione idraulica n. Au-0368 per la realizzazione di un attraversamento del torr. Scaglione (E.A.P. n. 165) con linea elettrica a 15000-380 V in Comune di Meana di Susa. Ditta: E.N.E.L. S.p.A. - ora ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

MANIFESTAZIONI

Codice 17.4
D.D. 2 dicembre 1999, n. 383

LR 47/87, art. 9 - Autorizzazione allo svolgimento del 1° Lingotto Sport and Fitness Festival 2000 - Comunicazione al competente Ministero

OPERE PUBBLICHE

Codice 25.2
D.D. 16 giugno 1999, n. 662

LL. RR. 38/78 e 18/84. Comune di Valduggia. Lavori di consolidamento terrapieno strada com.le della Colma. Contributo L. 25.000.000. Rettifica determinazioni dirigenziali n. 121 del 4.11.97 e n. 25 del 19.1.98

Codice 25.2
D.D. 16 giugno 1999, n. 663

LL. RR. 38/78 e 18/84. Comune di Valduggia. Lavori di ripristino strada comunale Colma e ponte Rio Maddalena. Contributo L. 50.000.000. Rettifica determinazioni n. 122 del 4.11.97 e n. 26 del 19.1.98

Codice 25.2
D.D. 1 luglio 1999, n. 731

Alluvione novembre 1994. LL. n. 22/95 e 35/95. Comune di Perletto. Recupero economie su progetti da destinare ai lavori di ricostruzione muro di sostegno in Via S. Rocco. Importo L. 33.211.840=

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1119

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Cantarana. Lavori di pronto intervento per ripristino scarpata lungo la strada comunale Torrazzo. Contributo L. 40.000.000

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1123

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Castel Rocchero. Lavori di pronto intervento per rifacimento solaio sala consiliare. Contributo L. 20.000.000

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1134

Alluvione novembre 1994 - Fondi assegnati dalla Commissione Europea per opere pubbliche - Saldo dei lavori di sistemazione tetto edificio comunale in frazione Villa, in Comune di Lemie

Codice 25.2
D.D. 27 ottobre 1999, n. 1143

Alluvione luglio 1996 - Comune di Omegna. Lavori di demolizione fabbricati in fregio Rio S. Rocco, Torrente Bertogna e Rio Inferno - Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 28 ottobre 1999, n. 1148

L.R. N. 38/78 - Comune di Rorà - Danni piogge maggio 1999 - Determinazioni

Codice 25.2
D.D. 28 ottobre 1999, n. 1149

Legge Regionale 21.3.1984, n. 18. Comune di Baldissero Canavese (TO). Lavori di sistemazione della sede municipale. Conferma assegnazione contributo di L. 50.000.000

Codice 25.2
D.D. 28 ottobre 1999, n. 1150

Legge Regionale 21.3.1984, n. 18. Comune di Bannio Anzino (VB). Lavori di opere stradali - Strada di collegamento con il Comune di Fobello - 1° lotto. Conferma assegnazione contributo di L. 150.000.000

Codice 25.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 1151

Ordinanza del Ministero dell’Interno con delega alla protezione civile n. 2812 del 24/07/1998. Erogazione contributi a privati cittadini danneggiati a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 28 e 29 maggio 1998 nella provincia di Biella. Spesa di L. 170.618.000.= - Cap. 24286/99

Codice 25.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 1155

Evento alluvionale del 28-29 maggio 1998. Predisposizione del 3° programma di intervento per opere pubbliche. Spesa di L. 986.804.000

Codice 25.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 1156

Ordinanza del Ministero dell’Interno con delega alla protezione civile n. 2858 del 01/10/1998. Erogazione contributi a privati cittadini danneggiati dagli eventi alluvionali dei giorni 4 o 5 settembre 1998 nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Casi particolari - Spesa di L. 273.572.000.= Cap. 24097/99

Codice 25
D.D. 2 novembre 1999, n. 1172

L.R. n. 18/84 - Contributi per opere pubbliche di competenza regionale. Opere Stradali. Impegno di L. 2.000.000.000= sul Cap. 25010/99

PARCHI E RISERVE NATURALI

Codice 21.6
D.D. 21 luglio 1999, n. 345

Assegnazione di fondi per le spese di investimento alle Aree Protette regionali. Impegno di spesa di L. 9.248.187.000 (cap. 26860/99)

Codice 21.5
D.D. 28 luglio 1999, n. 356

Assegnazione somme derivanti dai ribassi d’asta delle gare d’appalto del I PTTA 1994/96. Deliberazioni CIPE/93 e CIPE/95 - D.G.R. n. 46-26860 del 15 marzo 1999

Codice 21.3
D.D. 26 ottobre 1999, n. 497

L.R. n. 41/89. Assegnazione di contributo all’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso per la realizzazione di un corso per guide del parco. Impegno di L. 17.616.000= sul cap. 11520/99 (acc. n. 344860)

Codice 21.5
D.D. 3 novembre 1999, n. 516

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione del numero 89 della Rivista “Piemonte Parchi” - Impegno e liquidazione fattura. Spesa di Lire 480.000 (cap. 15650/99)

Codice 21.5
D.D. 3 novembre 1999, n. 517

Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal dott. Mauro Speraggi invitato in qualità di esperto al quarto incontro del Coordinamento Didattico Ecomusei. Impegno di spesa di Lire 126.000 (cap. 26865/99)

Codice 21.5
D.D. 3 novembre 1999, n. 519

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione dei numeri 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 e dei numeri speciali della Rivista “Piemonte Parchi”. Impegno della somma complessiva di L. 20.000.000 ed individuazione dei beneficiari (cap. 15650/99)

Codice 21.6
D.D. 4 novembre 1999, n. 520

Rettifiche e modificazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 509 del 27/11/1998

Codice 21.6
D.D. 4 novembre 1999, n. 521

Interventi formativi per il personale degli Enti di Gestione delle Aree Protette. Partecipazione degli Enti quali utenti del Piano di formazione regionale per l’anno 2000

Codice 21.6
D.D. 17 novembre 1999, n. 550

Autorizzazione alla modifica di destinazione delle assegnazioni effettuate all’Ente di Gestione del Parco Naturale del Monte Fenera con determinazione dirigenziale n. 472 del 14.10.1999

Codice 21.6
D.D. 17 novembre 1999, n. 551

Autorizzazione alla modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria con determinazione n. 345 del 21.7.1999

Codice 21.6
D.D. 17 novembre 1999, n. 552

Modificazione alla Determinazione Dirigenziale n. 439 del 21 settembre 1999

Codice 21.6
D.D. 17 novembre 1999, n. 553

Autorizzazione alla trasformazione di posti da tempo parziale a tempo pieno

Codice 21.6
D.D. 17 novembre 1999, n. 554

Autorizzazione alla modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino con determinazione dirigenziale n. 345 del 21.7.1999

Codice 21.6
D.D. 18 novembre 1999, n. 556

Liquidazione a favore dell’Ente di Gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola della somma di L. 3.700.000= per pagamento spese del personale, sul cap. 15180/99 (Imp. n. 362633)

Codice 21.6
D.D. 18 novembre 1999, n. 557

Autorizzazione alla sostituzione di personale assunte per maternità - Art. 11 L. 1204/1971 - Art. 3-17 d.lgs 29/93 s.m.i. - Art. 22 l.r. 51/97. Liquidazione a favore dell’Ente di Gestione della Val Troncea della somma di L. 2.928.891= per retribuzione spese del personale sul cap. 15180/99 (Imp. n. 362633)

Codice 21.6
D.D. 18 novembre 1999, n. 558

Interazione alla Determinazione Dirigenziale n. 412 del 13.9.1999. Liquidazione di L. 10.000.000= sul cap. 15180/99 (imp. n. 362633) a favore dell’Ente di Gestione del Parco Naturale delle Lame del Sesia

Codice 21.5
D.D. 30 novembre 1999, n. 589

Revoca della Determinazione n. 309 del 12 luglio 1999 avente per oggetto: “Legge regionale 28 aprile 1980, n. 32. Ingiunzione di ripristino dei luoghi ai Sig.ri Sudman Leonard e Lynn, nel Comune di Orta San Giulio, all’interno della Riserva naturale speciale del Sarco Monte di Orta”

Codice 21.5
D.D. 3 dicembre 1999, n. 594

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione dei numeri 88, 89, 91 e numero speciale “Uomo, fede, natura” della Rivista Piemonte Parchi - Liquidazione parcelle. Spesa di Lire 4.646.000 (cap. 15650/99)

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Codice 19.1
D.D. 21 ottobre 1999, n. 185

Revoca della determinazione n. 143 del 2/8/1999 relativa all’affidamento di incarico per la redazione di un primo rapporto sulla valutazione ambientale dei piani urbanistici e territoriali

Codice 19.1
D.D. 24 novembre 1999, n. 208

Modifica della convenzione allegata alla determinazione n. 152 dell’11 agosto 1999

RADIO-TELEVISIONE

Codice 27.2
D.D. 27 agosto 1999, n. 164

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Nuova - Viguzzolo (AL)

Codice 27.2
D.D. 27 agosto 1999, n. 165

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Nuova - Viguzzolo (AL)

Codice 27.2
D.D. 27 agosto 1999, n. 166

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Nuova - Viguzzolo (AL)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 183

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Regione Chierina - San Marzano Oliveto (AT)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 184

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Regione Chierina - San Marzano Oliveto (AT)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 185

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Comunale per Cortanze - Montechiaro D’Asti (AT)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 186

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Comunale per Cortanze - Montechiaro D’Asti (AT)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 187

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Comunale per Cortanze - Montechiaro D’Asti (AT)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 188

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Acquedotto Via Bonardi - Villanova Monferrato (AL)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 189

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Acquedotto Via Bonardi - Villanova Monferrato (AL)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 190

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Acquedotto Via Bonardi - Villanova Monferrato (AL)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 191

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Becchera - Agliano Terme (AT)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 192

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Becchera - Agliano Terme (AT)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 193

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Becchera - Agliano Terme (AT)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 194

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Cava del Duomo - Fraz. Candoglia - Mergozzo (VCO)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 195

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Cima Tun - Cravagliana (VC)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 196

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Cima Tun - Cravagliana (VC)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 197

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Cima Tun - Cravagliana (VC)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 198

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Buggiali - Brozolo (TO)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 199

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Buggiali - Brozolo (TO)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 200

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località La Vallia - Cocconato (AT)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 201

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località La Vallia - Cocconato (AT)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 202

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località La Vallia - Cocconato (AT)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 203

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Torre Piezometrica - Benevagienna (CN)

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 204

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Torre Piezometrica - Benevagienna (CN)

Codice 27.2
D.D. 4 ottobre 1999, n. 205

Revoca Determinazione Dirigenziale n. 154, 155 e 156 del 13/08/1999, relative all’impianto di telefonia cellulare sito nel comune di Cassine di proprietà Omnitel Pronto Italia S.p.A.

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 209

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Petrarca n. 7 - Druento (TO)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 210

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Petrarca n. 7 - Druento (TO)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 211

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Petrarca n. 7 - Druento (TO)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 212

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via S. Vittore n. 11/13 - Verbania (VB)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 213

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via S. Vittore n. 11/13 - Verbania (VB)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 214

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via S. Vittore n. 11/13 - Verbania (VB)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 215

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Zara Ang. Corso Europa - Verbania (VB)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 216

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Zara Ang. Corso Europa - Verbania (VB)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 217

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Reg. Bocchetta Fg. 13M42/43 - Borgo D’Ale (VC)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 218

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Reg. Bocchetta Fg. 13M42/43 - Borgo D’Ale (VC)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 219

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Reg. Bocchetta Fg. 13M42/43 - Borgo D’Ale (VC)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 220

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Saluzzo n. 9 - Savigliano (CN)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 221

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Saluzzo n. 9 - Savigliano (CN)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 222

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Saluzzo n. 9 - Savigliano (CN)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 223

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Saluzzo n. 9 - Savigliano (CN)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 224

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Saluzzo n. 9 - Savigliano (CN)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 225

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Saluzzo n. 9 - Savigliano (CN)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 226

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Fiume n. 22 - Racconigi (CN)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 227

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Fiume n. 22 - Racconigi (CN)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 228

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Fiume n. 22 - Racconigi (CN)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 229

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 2 Map 9-10-337 - S. Sebastiano Curone (AL)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 230

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 2 Map 9-10-337 - S. Sebastiano Curone (AL)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 231

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 2 Map 9-10-337 - S. Sebastiano Curone (AL)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 232

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 2 Map 9-10-337 - S. Sebastiano Curone (AL)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 233

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 2 Map 9-10-337 - S. Sebastiano Curone (AL)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 234

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Graziano n. 1 - Asti (AT)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 235

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Graziano n. 1 - Asti (AT)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 236

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Graziano n. 1 - Asti (AT)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 237

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Graziano n. 1 - Asti (AT)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 238

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Graziano n. 1 - Asti (AT)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 239

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Graziano n. 1 - Asti (AT)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 240

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Campo Sportivo - Rivarolo Canavese (TO)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 241

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Campo Sportivo - Rivarolo Canavese (TO)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 242

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Campo Sportivo - Rivarolo Canavese (TO)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 243

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Campo Sportivo - Rivarolo Canavese (TO)

Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 244

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Campo Sportivo - Rivarolo Canavese (TO)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 246

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Pian Della Ratta - Rimasco (VC)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 247

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Pian Della Ratta - Rimasco (VC)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 248

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Corso Tortona - Pontecurone (AL)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 249

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Corso Tortona - Pontecurone (AL)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 250

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Corso Tortona - Pontecurone (AL)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 251

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Nocco - Gignese (VB)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 252

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Nocco - Gignese (VB)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 253

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 4 - Mappale 400 - Fabbrica Curone (AL)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 254

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 4 - Mappale 400 - Fabbrica Curone (AL)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 255

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via S. Giorgio Campo Sportivo - Cavallermaggiore (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 256

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via S. Giorgio Campo Sportivo - Cavallermaggiore (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 257

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via S. Giorgio Campo Sportivo - Cavallermaggiore (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 258

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Ruata Barricò - Valgrana - (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 259

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Balzola n. 32 - Morano Sul Po (AL)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 260

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Balzola n. 32 - Morano Sul Po (AL)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 261

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Balzola n. 32 - Morano Sul Po (AL)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 262

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Pianaccia - Mollia (VC)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 263

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Pianaccia - Mollia (VC)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 264

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Cuneo - Cavallermaggiore (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 265

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Cuneo - Cavallermaggiore (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 266

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Cuneo - Cavallermaggiore (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 267

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località S.P. Pinerolo-Torre Pellice-Bricherasio (TO)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 268

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località S.P. Pinerolo-Torre Pellice-Bricherasio (TO)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 269

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Vicinale S. Giacomo - Bogogno (NO)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 270

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Vicinale S. Giacomo - Bogogno (NO)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 271

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale della Rimembranza - Bene Vagienna (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 272

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale della Rimembranza - Bene Vagienna (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 273

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale della Rimembranza - Bene Vagienna (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 274

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale della Rimembranza - Bene Vagienna (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 275

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Cascina Montemiglietto - Verduno (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 276

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Cascina Montemiglietto - Verduno (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 277

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Fornero - Buttigliera Alta (TO)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 278

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Fornero - Buttigliera Alta (TO)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 279

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Torre Piezometrica - Trinità (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 280

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Torre Piezometrica - Trinità (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 281

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Valentino n. 16 - Baldissero Torinese (TO)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 282

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Valentino n. 16 - Baldissero Torinese (TO)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 283

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località B.ta S. Giacomo di Castello - Barge (CN)

Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 284

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località B.ta S. Giacomo di Castello - Barge (CN)

Codice 27.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 293

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. R.T.I. S.p.A. domiciliato in Viale Europa, 48 - Cologno Monzese (MI). Emittente Retequattro. Impianto ubicato in località Bricco Del Dente - La Morra (CN)

Codice 27.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 294

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. R.T.I. S.p.A. domiciliato in Viale Europa, 48 - Cologno Monzese (MI). Emittente Canale 5. Impianto ubicato in località Bricco Del Dente - La Morra (CN)

Codice 27.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 295

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. R.T.I. S.p.A. domiciliato in Viale Europa, 48 - Cologno Monzese (MI). Emittente Italia 1. Impianto ubicato in località Bricco Del Dente - La Morra (CN)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 296

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 297

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 298

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 299

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 300

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 301

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 302

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 303

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 304

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 305

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 306

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 307

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località C.so Stati Uniti n. 7 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 308

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località C.so Stati Uniti n. 7 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 309

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località C.so Stati Uniti n. 7 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 310

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località C.so Stati Uniti n. 7 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 311

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località C.so Stati Uniti n. 7 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 312

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località C.so Stati Uniti n. 7 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 315

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Crispi n. 72 - Centallo (CN)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 316

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Crispi n. 72 - Centallo (CN)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 317

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Crispi n. 72 - Centallo (CN)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 318

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Crispi n. 72 - Centallo (CN)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 319

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Crispi n. 72 - Centallo (CN)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 320

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Crispi n. 72 - Centallo (CN)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 321

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Sasso Premia - Premia (VB)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 322

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Invorio Superiore - Invorio (NO)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 323

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Invorio Superiore - Invorio (NO)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 324

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Costa Celio - Rocchetta Ligure (AL)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 325

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Caselli n. 35 - Alessandria (AL)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 326

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Caselli n. 35 - Alessandria (AL)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 327

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Caselli n. 35 - Alessandria (AL)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 328

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Valle San Bartolomeo - Alessandria (AL)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 329

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Dorzano n. 12 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 330

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Dorzano n. 12 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 331

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Dorzano n. 12 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 332

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Dorzano n. 12 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 333

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Dorzano n. 12 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 334

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Dorzano n. 12 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 335

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale Roma n. 7 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 336

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale Roma n. 7 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 337

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale Roma n. 7 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 338

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale Roma n. 7 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 339

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale Roma n. 7 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 340

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale Roma n. 7 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 341

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Roma n. 66 - Casale Monferrato (AL)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 342

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Roma n. 66 - Casale Monferrato (AL)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 343

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Roma n. 66 - Casale Monferrato (AL)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 344

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Roma n. 66 - Casale Monferrato (AL)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 345

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Roma n. 66 - Casale Monferrato (AL)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 346

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Roma n. 66 - Casale Monferrato (AL)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 347

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Rigola n. 30 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 348

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Rigola n. 30 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 349

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Rigola n. 30 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 350

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Rigola n. 30 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 351

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Rigola n. 30 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 352

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Rigola n. 30 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 353

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Chiavazza - Via L. Cucco n. 12 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 354

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Chiavazza - Via L. Cucco n. 12 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 355

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Chiavazza - Via L. Cucco n. 12 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 356

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Chiavazza - Via L. Cucco n. 12 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 357

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Chiavazza - Via L. Cucco n. 12 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 358

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Chiavazza - Via L. Cucco n. 12 - Biella (BI)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 359

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Antoniotti n. 30 - Biella (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 360

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Antoniotti n. 30 - Biella (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 361

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Antoniotti n. 30 - Biella (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 362

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Antoniotti n. 30 - Biella (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 363

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Antoniotti n. 30 - Biella (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 364

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Antoniotti n. 30 - Biella (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 365

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località P.za C. Emanuele II - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 366

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località P.za C. Emanuele II - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 367

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Principe Tommaso n. 6 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 368

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Principe Tommaso n. 6 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 369

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Principe Tommaso n. 6 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 370

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Principe Tommaso n. 6 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 371

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Principe Tommaso n. 6 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 372

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Giolitti n. 6 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 373

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Giolitti n. 6 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 374

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Giolitti n. 6 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 375

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Accademia Albertina n. 37 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 376

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Accademia Albertina n. 37 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 377

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Accademia Albertina n. 37 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 378

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Accademia Albertina n. 37 - Torino (TO)

Codice 27.2
D.D. 12 novembre 1999, n. 407

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Sestriere n. 1 - S. Ambrogio (TO)

Codice 27.2
D.D. 12 novembre 1999, n. 408

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Sestriere n. 1 - S. Ambrogio (TO)

SANITA’

Codice 27.2
D.D. 8 settembre 1999, n. 170

Approvazione dei progetti di L.S.U. “Censimento degli edifici con presenza di amianto” e “Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro in premessa di amianto”. Revoca della D.D. n. 129 del 20.07.1999

Codice 27.2
D.D. 16 settembre 1999, n. 171

Comune di Garessio. Regolamento di polizia mortuaria. Omologazione

Codice 27.2
D.D. 16 settembre 1999, n. 172

Comune di Orbassano. Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani. Omologazione

Codice 27.2
D.D. 16 settembre 1999, n. 175

Comune di Alluvioni Cambiò. Regolamento comunale di polizia mortuaria. Omologazione

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 181

Comune di Villaromagnano. Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile. Omologazione

Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 182

Comune di Moncalieri. Regolamento per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista. Omologazione

Codice 27.2
D.D. 14 ottobre 1999, n. 206

Comune di Corneliano D’Alba. Regolamento di polizia mortuaria. Omologazione

Codice 27.2
D.D. 14 ottobre 1999, n. 207

Comune di Balzola. Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista. Omologazione

Codice 27.2
D.D. 14 ottobre 1999, n. 208

Comune di Avigliana. Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Omologazione

Codice 27.1
D.D. 19 ottobre 1999, n. 245

Affidamento alle Associazioni UISP, AICS, CSI Pro.GE.S.T. e PGS, del programma di attività fisica relativo al progetto “Invecchiare in salute”. - Approvazione della Convenzione

Codice 27.2
D.D. 26 ottobre 1999, n. 285

Approvazione schema di contratto tra la Regione e il CSI Piemonte per la realizzazione dei seguenti progetti di sviluppo: “Software per la gestione degli interventi di lotta alle zanzare”, “Indicatori sanitari da fonti regionali e nazionali”, “Aborti spontanei e interruzioni volontarie di gravidanza”

Codice 27.2
D.D. 26 ottobre 1999, n. 287

Comune di Bosco Marengo. Regolamento per l’attività di barbiere, parrucchiere ed estetista. Modifica art. 8. Omologazione

Codice 27.2
D.D. 26 ottobre 1999, n. 288

Comune di Rivoli. Regolamento comune di polizia mortuaria. Omologazione

Codice 27.1
D.D. 8 novembre 1999, n. 380

Ditta “Pontevecchio S.r.l.” - con sede legale in Moncalieri, Strada Carignano n. 46/ter e stabilimento in Luserna San Giovanni, Via Ponte Pietra n. 3. Autorizzazione sanitaria per l’installazione di un impianto per la produzione, il soffiaggio e lo stampaggio delle preforme di contenitori di PET

Codice 27.1
D.D. 8 novembre 1999, n. 381

Revoca determinazione n. 00178 del 21.09.1999 avente per oggetto: “Ditta Guido Tazzetti & C.”, con sede legale in Torino, Strada Settimo n. 266 e stabilimento in Torino, Strada Settimo n. 270. Autorizzazione igienico-sanitaria al deposito ed al commercio di additivi chimici per uso alimentare"

Codice 27.1
D.D. 8 novembre 1999, n. 382

Ditta “Farmacia Algostino e Demichelis”, con sede in Torino, Piazza Vittorio Veneto n. 10. Autorizzazione sanitaria per il confezionamento, deposito e commercio di aromi e di additivi chimici per uso alimentare

SPORT

Codice 21
D.D. 3 agosto 1999, n. 370

Affidamento incarico di consulenza per la realizzazione di uno studio e la stesura di un progetto sulla situazione attuale degli sport invernali in Piemonte alla società di servizi Progetto Evoluzione S.r.l.. Spesa L. 42.000.000= cap. 10870/99 acc. 354409

Codice 21.3
D.D. 26 ottobre 1999, n. 496

L.R. n. 50/92 art. 7. Finanziamento corsi di aggiornamento per maestri di sci. Impegno di L. 9.600.000= sul cap. 11520/99 (acc. n. 344860)

TURISMO

Codice 21.3
D.D. 4 maggio 1999, n. 150

Concessione contributo di L. 1.000.000.000 al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese - cap. 14605/99

Codice 21.3
D.D. 4 maggio 1999, n. 151

Assegnazione contributi alle province per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di turismo. Spesa di L. 500.000.000 (cap. 14640/99)

Codice 21.2
D.D. 24 maggio 1999, n. 195

Regolamento CE 2081/93 ob. 2 Azione 2.4.1 “Progetti integrati di area” - DOC.U.P. 94-96 - Spesa di L. 5.646.080.000.= Reimpegno di tale spesa sul cap. 25633/99 e sul cap. 27190/99 per la liquidazione dei contributi concessi agli Enti di cui all’elenco allegato - (Prec.I. sul cap. 25632/96 I.n. 253988 e sul cap. 25636/96 I.n. 253990 assunti con D.G.R. n. 18-11178 del 2.8.1996)

Codice 21.3
D.D. 16 giugno 1999, n. 233

L.R. n. 35/92 Assegnazione di un contributo di L. 200.000.000= al Collegio Regionale delle Guide Alpine del Piemonte per programma di attività 1999

Codice 21
D.D. 30 luglio 1999, n. 359

Affidamento incarico professionale collaborazione di carattere giornalistico al Sig. Alberto Fumi. Spesa L. 40.000.000= cap. 10870/99 acc. 354407

Codice 21.2
D.D. 26 ottobre 1999, n. 491

Impegno di spesa e definizione delle modalità di controllo di attuazione del progetto 362S “VERITE - Valorizzazione EuroRegionale Itinerari Turistici” nell’ambito del P.O.P. Interreg II Italia-Francia 1994-1999. Lire 82.692.000.= capitoli vari. Bilancio 1999

Codice 21.2
D.D. 26 ottobre 1999, n. 492

Impegno di spesa e definizione delle modalità di controllo di attuazione del progetto 356S “Il territorio degli Escartons e delle Valli Valdesi nel 2000" nell’ambito del P.O.P. Interreg II Italia-Francia 1994-1999. Lire 140.000.000.= capitoli vari. Bilancio 1999

Codice 21.2
D.D. 26 ottobre 1999, n. 493

Impegno di spesa e definizione delle modalità di controllo di attuazione del progetto 357S “Incontri e scambi transfrontalieri nel Grande Escartons” nell’ambito del P.O.P. Interreg II Italia-Francia 1994-1999. Lire 364.000.000.= capitoli vari. Bilancio 1999

Codice 21.3
D.D. 26 ottobre 1999, n. 495

L.R. n. 41/89 Assegnazione di un contributo alla Provincia di Alessandria per la realizzazione di un corso di specializzazione sull’enologia per guide turistiche. Impegno di L. 35.000.000= sul cap. 11520/99 (acc. n. 344860)

Codice 21.3
D.D. 26 ottobre 1999, n. 498

Impegno di spesa e definizione delle modalità di controllo di attuazione del progetto 358S “Alta Valle Susa e Alpes Provence: sviluppo medico-scientifico, culturale e sportivo” nell’ambito del P.O.P. Interreg II Italia - Francia 1994-1999. L. 394.800.000=. capitoli vari

Codice 21.2
D.D. 23 novembre 1999, n. 562

L.R. 9.8.1989 n. 45 art. 6 comma 1, 2 e 3 - Rilascio autorizzazione alla C.M. Valli di Lanzo. Progetto n. TO/L 4/98, (Intervento “Edificio di servizio, Comune di Chialamberto), DOC.U.P. 97-99, ob. 2 Misura 2.2 Reg. CE 2081/93 e approvazione di variante del progetto

TUTELA DELL’AMBIENTE

Codice 22.5
D.D. 29 settembre 1999, n. 459

Rilascio autorizzazione Regolamento CEE n. 259/93. Ditta Seriphot - s.i. Rue de la Briqueterie - 7740 Poincy (Francia)

Codice 22.2
D.D. 4 novembre 1999, n. 542

Realizzazione da parte dello CSEA di Torino di un prodotto multimediale su cd room inerente le modalità di applicazione dell’art. 6 della l.r. 40/98 da parte dei Comuni e stampa di 2000 copie del cd rome. - Impegno di spesa di L. 49.200.000 (IVA compresa) sul Cap. 15186/99

Codice 22.2
D.D. 4 novembre 1999, n. 544

Integrazione determinazione n. 339/22 del 27 luglio 1999, relativa all’acquisizione dalla Soc. Infocamere dell’archivio per l’anno 199 denominato “Elenco complesso” delle Imprese attive in Piemonte (art. 8 L. n. 580/93) - Spesa L. 6.480.000= cap. 15250

Codice 22.2
D.D. 8 novembre 1999, n. 549

Integrazione determinazione n. 320/22 del 21 luglio 1999, relativa all’impegno a favore del CSI-Piemonte delle somme perenti agli effetti amministrativi a valere su fondi statali già impegnati sul cap. 15196/96 con DGR 56-15458 del 23.12.1996 - Spesa L. 1.000.000 sul cap. 15199/99

Codice 22.5
D.D. 11 novembre 1999, n. 565

Ditta C.S.V. S.r.l. di Torino. Spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001691. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fideiussione n. GE 0039734 del 20 gennaio 1999 e relativa appendice n. 5 del 28 ottobre 1999 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “S.I.C. - Società Italiana Cauzioni” di Roma

Codice 22.5
D.D. 11 novembre 1999, n. 566

Ditta Ecograf S.p.A. di Peschiera Borromeo (MI). Spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001644. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fidejussione n. 16399/29/71 del 15 ottobre 1999 del Credit Commercial de France

Codice 22.5
D.D. 17 novembre 1999, n. 574

L.R. 59/95 art. 25. D.D. 40 del 18.11.1997. Cooperativa Sociale Agape di Alessandria. Revoca del contributo regionale per recupero dei rifiuti anno 1997

Codice 22.5
D.D. 18 novembre 1999, n. 580

Ditta 3R Servizi S.p.A. di Cortenuova (BG). Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001861. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fideiussione n. 2009898 del 27 ottobre 1999 della Compagnia “Assicuratrice Edile” - Direzione generale di Milano

Codice 22.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 585

Ditta Decoman di S. Pietro Mosezzo (NO). Spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al moduli di notifica n. IT001941 - IT001942. Verifica garanzie finanziarie emesse dalla Compagnia di Assicurazioni “La Viscontea” - Agenzia di Biella

Codice 22.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 586

Ditta Decoman S.r.l. di S. Pietro Mosezzo (NO). Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001928. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fidejussione n. 39/42/606147 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “Assitalia S.p.A.” - Agenzia Generale di Genova

Codice 22.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 587

Ditta Decoman S.r.l. di S. Pietro Mosezzo (NO). Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001928. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fidejussione n. 39/42/606148 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “Assitalia S.p.A.” - Agenzia Generale di Genova

Codice 22.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 588

Ditta S.T.E. S.r.l. di Desio (MI). Spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001659. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fidejussione bancaria n. 561/61481 del 28 settembre 1999 rilasciata dalla Bayerische HypoVereinsbank - Sede di Milano

Codice 22.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 589

Ditta Europa Metalli S.p.A. di Serravalle Scrivia (AL). Spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001663. Restituzione garanzie finanziarie di cui alla fidejussione n. 085.334269.57 del 15 febbraio 1999 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “La Fondiaria” - Agenzia Generale di Firenze

Codice 22.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 590

Ditta Europa Metalli S.p.A. di Serravalle Scrivia (AL). Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT002020. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fidejussione n. 085.344076.62 del 13 ottobre 1999 emessa dalla “Fondiaria Assicurazioni” di Firenze

Codice 22.4
D.D. 24 novembre 1999, n. 594

D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8 - Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire. Schede dal n. 411/1 al n. 411/7

Codice 22.5
D.D. 26 novembre 1999, n. 599

Ditta Sed S.r.l. di Robassomero (TO). Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001693. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fideiussione n. 997320829 del 3 novembre 1999 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni Generali S.p.A.

Codice 22.5
D.D. 26 novembre 1999, n. 600

Ditta Sed S.r.l. di Robassomero (TO). Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001693. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fideiussione n. 997320828 del 3 novembre 1999 della Compagnia di Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia Generale di Torino

Codice 22.5
D.D. 29 novembre 1999, n. 608

Ditta C.S.V. S.r.l. di Torino. Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT002503. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fideiussione n. GE 0046496 del 9 novembre 1999 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “S.I.C. - Società italiana Cauzioni” di Roma

TUTELA DEL SUOLO

Codice 20
D.D. 22 settembre 1999, n. 165

Acquisizione di n. 300 capisaldi in acciaio inossidabile per antenna GPS. Ditta Officina Bailo s.n.c.. Spesa L. 6.480.000 (Cap. 10810/99)

Codice 20.1
D.D. 15 novembre 1999, n. 191

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Progetto di Rifacimento tetto pervenuto con prot. 8620 del 3/11/99. Proprietà Franco Celeste; F. 4 n. 56 sub 1 e 2. Comune Front (TO)

Codice 20
D.D. 15 novembre 1999, n. 192

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Progetto di Rifacimento intonaco pervenuto con prot. 8621 del 3/11/99. Proprietà Fioranna Perino e Liliana Perino; F. 4 n. 503 sub 1 e 2. Comune Front (TO)

Codice 20
D.D. 15 novembre 1999, n. 193

Affidamento manutenzione di centraline per la raccolta dati geotecnici sul territorio regionale alla Ditta Citiemme

Codice 20.1
D.D. 18 novembre 1999, n. 194

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Progetto: per lavori di formazione veranda. Proprietà: Atzori Mario; Comune di: Locana F. n. 90 Mapp. n. 712-713

Codice 20.1
D.D. 18 novembre 1999, n. 195

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Progetto di ripassatura tetto, sostituzione solaio esistente, costruzione di un muro di recinzione, pervenuto con Prot. 8546 del 2/11/99. Proprietà: Adriano Agosti e Caterina Antonella Trione; F. n. 5 part. 20, 33 e 18. Comune: Borgofranco d’Ivrea (TO)

Codice 23.1
D.D. 4 ottobre 1999, n. 359

Legge n. 236/93 - Lavori di manutenzione idraulica-forestale sul Torrente Tinella in Comune di Castagnole Delle Lanze - Contributo L. 40.000.000.=

Codice 25.4
D.D. 1 luglio 1999, n. 735

Polizia idraulica del rio Bogliona in comune di Terzo. Attraversamento alveo con tubi interrati per ampliamento sistema depurativo acque reflue. Domanda in data 14.4.1999. Ditta: Comune di Terzo

Codice 25
D.D. 27 luglio 1999, n. 789

Designazione del Responsabile del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ex L.R. 40/98 relativamente al progetto “Piano di riassetto idrogeologico di una tratta del T. Fiumetta e costruzione muro d’argine” in Comune di Omegna (VCO) località Tre Cascine, presentato da Cerutti Maddalena

Codice 25
D.D. 17 agosto 1999, n. 873

Designazione dei Responsabili del procedimento e dell’istruttoria inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ex L.R. 40/98 relativamente al progetto “Costruzione di opera di difesa spondale sul torrente Pogliola” presentato da Giuseppe Bongiovanni

Codice 25.8
D.D. 7 ottobre 1999, n. 1043

Ditta Corind 1 S.r.l. - Valduggia. Autorizzazione idraulica n. 1763 per opere di sostegno lungo il Torrente Maddalena a salvaguardia stabilità del terreno della Ditta Corind 1 S.r.l. in Comune di Valduggia

Codice 25.9
D.D. 12 ottobre 1999, n. 1074

Evento Alluvionale del 4 e 5 Settembre 1998 Comune di Beè. Approvazione del progetto ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori di rifacimento bacino di adduzione acqua stazione di pompaggio e costruzione opere a protezione acquedotto comunale a servizio della frazione Montelago Alto. Importo L. 300.000.000=

Codice 25.9
D.D. 12 ottobre 1999, n. 1075

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di n. 4 attraversamenti con condotta fognaria e un tratto di difesa spondale in sx orografica del rio del Piaggio in Comune di Vignone. Ditta: Comune di Vignone

Codice 25.9
D.D. 12 ottobre 1999, n. 1076

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un rialzo del muro spondale esistente in dx orografica del rio Ballona in Comune di Verbania. Ditta Soc. Verbania Vacanze S.r.l.

Codice 25.9
D.D. 12 ottobre 1999, n. 1077

Autorizzazione idraulica per la ricostruzione muro di contenimento giardino sul rio Ballona alla foce con il lago Maggiore in Comune di Verbania. Ditta Soc. Verbania Vacanze S.r.l.

Codice 25.9
D.D. 12 ottobre 1999, n. 1078

Sig. Dahm L. Alexander. Nulla osta ai soli fini idraulici per il rifacimento di un tratto di masera a lago in Comune di Nonio

Codice 25.4
D.D. 13 ottobre 1999, n. 1082

Ditte: Celio Giuseppe; Semino Giuseppe; Celio Clementina; Celio Marco. Autorizzazione idraulica, (PI n° 444) per la realizzazione di recinzione a confine con T. Spinti e parziale rimozione di gabbionate in Comune di Grondona

Codice 25.9
D.D. 18 ottobre 1999, n. 1083

Evento Alluvionale del 4 e 5 Settembre 1998. Comune di Ghiffa. Approvazione di progetto ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori di: sistemazione idraulica Rii minori. Importo L. 125.000.000 (L. 110.000.000 finanziati + L. 15.000.000 fondi comunali)

Codice 25
D.D. 19 ottobre 1999, n. 1085

Designazione dei Responsabili del procedimento e dell’istruttoria inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ex L.R. 40/98 relativamente al progetto “Costruzione di difesa spondale lungo la sponda sinistra del Torrente Arbogna” nel territorio comunale di Garbagna Novarese presentato da Società Officina Meccanica C.S.G. snc

Codice 25.4
D.D. 19 ottobre 1999, n. 1094

Intervento di manutenzione ordinaria del Torr. Lemme in Comune di Carrosio. Ripristino sezioni d’alveo mediante eliminazione materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque

Codice 25.9
D.D. 20 ottobre 1999, n. 1099

Lavori di ripristino sezioni di deflusso rio Acqualba in Comune di Cesara. Ente attuatore: Comune di Cesara. Importo L. 60.000.000

Codice 25.9
D.D. 20 ottobre 1999, n. 1100

Evento Alluvionale del 4 e 5 Settembre 1998. Comune di Gravellona Toce. Approvazione del progetto ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori di: disalveo, recupero pavimentazioni con formazione soglie e ritombamento base scogliere. Rio Cirisolo, Rio Lovich e Rio Val Faita. Importo L. 99.660.916. (L. 90.000.000 finanziati - L. 40.000.000 + L. 50.000.000)

Codice 25.9
D.D. 20 ottobre 1999, n. 1101

Evento Alluvionale del 4 e 5 Settembre 1998. Comune di Varallo (VB). Approvazione del progetto ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori di: sistemazione movimento franoso strada comunale casa Giannella e sistemazione T. Duggia in frazione Locarno di Varallo. Importo L. 223.744.794. L. 220.000.000 finanziati (L. 70.000.000 + L. 150.000.000)

Codice 25.9
D.D. 20 ottobre 1999, n. 1102

Sig. Carcano Evelino. Lago Maggiore. Nulla osta ai soli fini idraulici per ulteriore occupazione di area demaniale, da destinarsi a parcheggio, in Comune di Verbania

Codice 25.4
D.D. 20 ottobre 1999, n. 1104

Ditta Edilca Costruzioni con sede in Casalcermelli, vicolo Trinità 1 (Al). Lavori di ripristino collettore fognario in Loc. Ponte S. Paolo sponda DX. Torr. Orba. Allontanamento Materiale litoide mc. 800. Impresa appaltatrice Rossignoli Luigi con sede in Frassinello M.to (AL). Impresa subappaltatrice Edilca Costruzioni con sede in Casalcermelli

Codice 25.4
D.D. 21 ottobre 1999, n. 1106

Ditta: Comune di Spigno M.to. Autorizzazione ai fini idraulici relativa ai lavori di ripristino sezione di deflusso del torrente Valla in località Pian Rinaldi

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1120

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Pont Canavese. Lavori di pronto intervento per sistemazione versante in frana in località Truccà. Contributo L. 69.000.000

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1121

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Cuorgnè. Lavori di pronto intervento per ripristino argini rii demaniali Blotto e Bandono e viabilità comunale. Contributo L. 60.000.000

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1124

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di S. Sebastiano Po. Lavori di pronto intervento per sondaggi geognostici e sistemazione frane lungo le strade comunali Via Credola, Valpiana e Navigliano. Contributo L. 44.000.000

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1125

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Brosso. Lavori di pronto intervento per consolidamento movimento franoso in Reg. Alpetta e spalle ponti su torrente Assa e Rio Tomal. Contributo L. 44.000.000

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1126

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Roccaverano. Lavori di pronto intervento per ripristino lungo la strada comunale Mutta - Diotti. Contributo L. 41.500.000

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1128

Alluvione ottobre 1996. Anticipazione della somma pari al 70% dell’ammontare degli interventi previsti con Ordinanza del Commissario delegato per le ricostruzioni n. 421 del 11.3.99 a favore degli Enti interessati. Importo L. 1.193.500.000.= (cap. 24306/99 accantonamento n. 344042 a fronte di L. 1.705.000.000.=)

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1131

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Busca (CN). Lavori di ripristino strada comunale V. Morra adiacente torr. Talut. Contributo L. 5.000.000=

Codice 25.4
D.D. 26 ottobre 1999, n. 1136

Ditta Edilvie S.r.l. con sede in Serravalle Scrivia. Autorizzazione alla realizzazione del progetto di regimazione idraulica di un tratto del T. Borbera in loc. Mulino del Comune di Borghetto Borbera con lavori di imbottimento spondale e colmature di bassure per mc 16869, nonchè con asportazione, previo pagamento di canone demaniale, di mc 8248

Codice 25.3
D.D. 27 ottobre 1999, n. 1142

Autorizzazione idraulica n. 3309/2^ per la realizzazione di n. 3 guadi sul torrente Stura di Val Grande a servizio della pista di sci da fondo in Comune di Groscavallo. Ditta: Comunità Montana Valli di Lanzo

Codice 25.2
D.D. 27 ottobre 1999, n. 1144

Alluvione luglio 1996 - Comune di Gravellona Toce L. 265/95 Art. 3 - Lavori di sistemazione idrogeologica del rio Frassino - Contabilità finale

Codice 25.2
D.D. 27 ottobre 1999, n. 1145

Alluvione luglio 1996 - Comune di Gravellona Toce L. 265/95 Art. 3 - Lavori di sistemazione idrogeologica del rio Inferno 1° stralcio - Contabilità finale

Codice 25.4
D.D. 28 ottobre 1999, n. 1146

Ditta: Comune di Villalvernia. Autorizzazione, idraulica, (PI n° 445 - Rio Castellania) per la realizzazione di lavori di attraversamento alveo Rio Castellania mediante costruzione di soglia di fondo in cls. in Comune di Villalvernia

Codice 25.3
D.D. 29 ottobre 1999, n. 1153

Autorizzazione idraulica n. 41/99 per la realizzazione di sopraelevazione di un tratto di muro spondale in fregio al Rio di Valle Maggiore, lungo la strada comunale di S. Croce in Comune di Gassino Torinese. Ditta: Comune di Gassino Torinese

Codice 25.8
D.D. 2 novembre 1999, n. 1164

Ditta S.I.S.T.A. - Alagna Valsesia. Autorizzazione idraulica n. 1764 per la costruzione di guado temporaneo sul fiume Sesia in Comune di Alagna Valsesia

Codice 25.9
D.D. 8 novembre 1999, n. 1173

L.R. n° 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto del “Piano di riassetto idrogeologico di una tratta del torrente Fiumetta e costruzione di un muro d’argine in sponda destra” presentato dalla Sig.ra Cerutti Maddalena (omissis), ubicato in località Tre Cascine nel comune di Omegna (VB). - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n° 40/1998

Codice 25.7
D.D. 8 novembre 1999, n. 1174

Lavori di ripristino sezioni di deflusso e difese spondali torrente Terdoppio in Comune di Cameri. Importo L. 50.000.000

Codice 25.3
D.D. 9 novembre 1999, n. 1178

Autorizzazione idraulica n. 3401 per la realizzazione di un manufatto di scarico in sponda sinistra del Torrente Oitana in Comune di Castagnole Piemonte, loc. Balbo. Ditta: Comune di Castagnole Piemonte

Codice 25.3
D.D. 9 novembre 1999, n. 1180

Autorizzazione idraulica n. 3400 per la realizzazione dell’attraversamento del Rio Venesimo, con condotta idrica in polietilene 110 mm, entro tubo guaina in acciaio DN 200, staffata al ponte a servizio della strada comunale del Barchero, in Comune di Carmagnola, località Cascina Asiago. Ditta: Consorzio Acquedotto Rurale di Carmagnola

Codice 25.3
D.D. 9 novembre 1999, n. 1181

Autorizzazione idraulica n. 3403 per la realizzazione di opere di attraversamento di rii diversi nell’ambito del progetto natura sistemazione pista di fondo Oulx-Royeres in Comune di Oulx. Ditta: Comune di Oulx

Codice 25.6
D.D. 9 novembre 1999, n. 1182

Nulla-Osta idraulico per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Rio Talù in Comune di Villafalletto con linea elettrica aerea b.t. 0,380 kV Ditta ENEL Direzione - Esercizio di Cuneo -

Codice 25.4
D.D. 9 novembre 1999, n. 1184

Polizia idraulica del rio Ravanasco in comune di Cassine, località stazione di Gavonata. Percorrenza alveo con tubi interrati per posa impianto acquedotto Consorzio Acquedotto rurale Gavonata. Domanda in data 1.10.1999. Ditta: Consorzio Acquedotto rurale Gavonata di Cassine

Codice 25.8
D.D. 9 novembre 1999, n. 1185

Ditta Gessi Gianluca - Borgosesia. Autorizzazione idraulica n. 1760 per la realizzazione di protezione spondale in massi sul rio Venenza in Comune di Borgosesia

Codice 25.7
D.D. 12 novembre 1999, n. 1186

Ditta Plusystem Arona. Nulla osta ai soli fini idraulici alla posa di strutture mobili (tendostrutture) per ospitare pista di pattinaggio su ghiaccio e aree di ristoro e svago in Comune di Arona, Piazzale Aldo Moro dal 25/11/1999 al 14/01/2000

Codice 25.9
D.D. 15 novembre 1999, n. 1212

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un guado provvisorio per la durata di anni 1 (uno) per l’attraversamento del fiume Toce in Comune di Crevoladossola. Ditta: Impresa Lauro S.p.A..

Codice 25.3
D.D. 16 novembre 1999, n. 1213

Autorizzazione idraulica n. 3402 per la realizzazione di n. 3 attraversamenti in sub-alveo nel Rio Rialto, con condotta fognaria in PEAD del 0 di 315 mm, in Comune di Agliè. Ditta: Comune di Agliè

Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1215

Polizia Fluviale n. 3762 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di posizionamento alla soletta del ponte sul Rio Gorgia in Comune di Argentera Strada Statale n. 21

Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1216

Polizia Fluviale n. 3758 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di posizionamento alla infrastruttura di n. 9 tubi nel manufatto del ponte sul Rio Roburent in Comune di Argentera Strada Statale n. 21

Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1217

Polizia Fluviale n. 3757 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di aggraffamento alle solette dei ponti sul Fiume Stura, in Comune di Argentera, strada Statale n. 21 - Località Cavagna e Preinardo

Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1218

Polizia Fluviale n. 3759 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di posizionamento alla infrastruttura di n. 9 tubi nel manufatto del ponte sul Rio Costa Piana in Comune di Argentera Strada Statale n. 21

Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1219

Polizia Fluviale n. 3761 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di aggraffamento alla soletta del ponte sul Rio S. Sebastiano in Comune di Argentera Strada Statale n. 21

Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1220

Polizia Fluviale n. 3752 - Consorzio Acquedotto Bassa Langa Asciutta. Autorizzazione all’attraversamento in subalveo del Rio Richiardo nel Comune di Sommariva Bosco

Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1221

Polizia Fluviale n° 3751 - Realizzazione di un attraversamento in sub alveo del Rio Arciretto in corrispondenza del Fg. 41 mappale 29 in Comune di Savigliano - Ditta: Fissolo Bernardino e C. s.a.s. -

Codice 25.3
D.D. 16 novembre 1999, n. 1225

Autorizzazione idraulica n. 42/99 per la realizzazione di opere di sistemazione spondale del rio Vonzo a monte del ponte di Via Volpetta in Comune di Chialamberto. Ditta: Comune di Chialamberto

Codice 25.7
D.D. 17 novembre 1999, n. 1226

Lavori di ripristino sezioni di deflusso e difese spondali rio Agamo in Comune di Mezzomerico. Importo L. 70.000.000

Codice 25.7
D.D. 17 novembre 1999, n. 1227

S.n.c. Susanna Maulini e Garau Marcello. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di un pontile fisso in legno e rifacimento passerella in Comune di Orta San Giulio

Codice 25.7
D.D. 17 novembre 1999, n. 1228

Lavori di sistemazione idraulica fosso Valle in Comune di Orta San Giulio. Importo L. 39.000.000

Codice 25
D.D. 17 novembre 1999, n. 1229

Designazione dei Responsabili del procedimento e dell’istruttoria inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ex L.R. 40/98 relativamente al progetto “Costruzione di derivazione idrica del torrente Viona ed opere di difesa spondale a servizio stabilimento Alpe Guizza S.p.A.” in Comune di Donato (Biella), presentato da Società Alpe Guizza - Pos. 33/ver

Codice 25.9
D.D. 18 novembre 1999, n. 1230

Autorizzazione idraulica per la sistemazione del rio Piangera nel tratto adiacente all’area di discarica della cava denominata “Pian della Torre” in Comune di Premia. Ditta Nord Serizzi S.r.l.

Codice 25.9
D.D. 18 novembre 1999, n. 1232

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere provvisionali per deviazione temporanea acque del torrente Anza nei Comuni di Bannio Anzino e Vanzone S. Carlo. Variante alla Determinazione Dirigenziale n° 00218/25.09 del 16/3/98. Ditta De Lieto Costruzioni Generali S.p.A.

Codice 25.3
D.D. 18 novembre 1999, n. 1246

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 3404 per il mantenimento di un’opera di difesa spondale, in dx del Rio Ribes (E.A.P. n. 390) in loc. Cartiera del Comune di Pavone C.se. Ditta: Comune di Pavone C.se

Codice 25.6
D.D. 18 novembre 1999, n. 1247

Sigg. Cardon Moreno e Bisio Silvana. Autorizzazione idraulica n. 3765 per la realizzazione di due tratti di difesa spondale lungo il vallone Ruscon in Comune di Chiusa Pesio

Codice 25.3
D.D. 22 novembre 1999, n. 1257

Autorizzazione idraulica n. 3406 per la realizzazione di opere aggiuntive e modificative rispetto a quelle autorizzate con provvedimento n. 2835 del 16.11.1995, per la costruzione di un nuovo ponte sul torr. Merdarello lungo la S.P. n. 210 il Comune di Novalesa. Ditta: Provincia di Torino - Via M. Vittoria, 12 - Torino

Codice 25.3
D.D. 29 novembre 1999, n. 1279

Autorizzazione idraulica n. 3405 per la realizzazione di 2 manufatti di attraversamento in sub-alveo del Rio Garosso, con nuova condotta fognaria, lungo la S.P. n. 143 in prossimità della sede municipale. Ditta: Azienda Po-Sangone

Codice 25.3
D.D. 29 novembre 1999, n. 1281

Autorizzazione idraulica n. 3407 per il rifacimento di un esistente ponticello sul Torrente Rodoretto a servizio della costruenda strada di accesso alle opere di derivazione sul Torrente Germanasca, in Comune di Praly. Ditta: Energheia S.r.l.

Codice 25.6
D.D. 29 novembre 1999, n. 1284

Polizia Fluviale n. 3775 - Autorizzazione alla sistemazione idraulica dell’alveo del Torrente Pesio in prossimità del Viadotto Ferroviario al km. 14+200 della linea Fossano-Ceva in Comune di Magliano Alpi. Società Ferrovie dello Stato

Codice 25.6
D.D. 30 novembre 1999, n. 1292

Polizia Fluviale n. 3770 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di posizionamento alla infrastruttura di n. 9 tubi nel manufatto del ponte sul Rio Bianco in Comune di Sambuco - Strada Statale n. 21

Codice 25.6
D.D. 30 novembre 1999, n. 1293

Polizia Fluviale n. 3771 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di posizionamento alla infrastruttura di 9 tubi nel manufatto del ponte sul Rio Ciardola in Comune di Sambuco - strada statale n. 21

TUTELA DEL SUOLO

Codice 25.6
D.D. 30 novembre 1999, n. 1294

Polizia Fluviale n. 3772 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di aggraffamento alla soletta del ponte sul Rio Vallone della Madonna in Comune di Sambuco - Strada Statale n. 21

Codice 25.3
D.D. 30 novembre 1999, n. 1297

Autorizzazione idraulica n. 3408 per la realizzazione di lavori di sistemazione di un tratto del Torrente Sangone e dei suoi principali affluenti nei Comuni di Giaveno e di Coazze. Ditta: Comunità Montana Val Sangone

Codice 25.3
D.D. 30 novembre 1999, n. 1298

Autorizzazione idraulica n. 3409 per la realizzazione di urgenti lavori di consolidamento delle spalle del ponte della SP n^ 13 sul Rio Valmaggiore in Comune di Front C.se. Ditta: Provincia di Torino - Servizio Viabilità II

Codice 25.6
D.D. 1 dicembre 1999, n. 1302

Polizia Fluviale n. 3730 - Autorizzazione all’attraversamento dell’alveo del Torrente Mellea in Comune di Sommariva Perno. Consorzio Acquedotto Bassa Langa Asciutta

URBANIZZAZIONE

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1127

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Castagnole Monferrato. Lavori di pronto intervento per ripristino fognatura in Carlo Alberto. Contributo L. 30.000.000

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1130

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Prunetto (CN). Lavori di ripristino tratti condotte acquedotto comunale per le borgate Negri e Stroppo. Contributo L. 8.850.000=

Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1133

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Valgrana (CN). Lavori ripristino fognatura e strade comunali. Contributo L. 5.000.000





Parte I
ATTI DELLA REGIONE


DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale


Codice 16.4
D.D. 10 settembre 1999, n. 102

Revoca determinazione n. 82 del 4.8.99. Impegno di spesa di L. 6.417.069 Cap. 10590/99 quale compenso a favore dei componenti la Commissione tecnico-consultiva Cave e Torbiere L.R. 69/78 per il periodo 1.1.1999 - 30.4.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di revocare la determinazione n. 82 del 4.8.99, considerato che non si era provveduto ad effettuare il relativo accantonamento ed assegnazione sul cap. 10590/99 a favore della Direzione Industria;

- di approvare, per il periodo 1.1.99 - 30.4.99 la spesa complessiva di L. 6.417.069, al lordo delle ritenute fiscali, quale compenso spettante ai componenti la Commissione Cave e Torbiere, di cui all’art. 6 della L.R. 69/78, ripartita secondo lo schema allegato che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di impegnare la somma di L. 6.417.069 (n. 357902/A), al lordo delle ritenute fiscali, sul cap. 10590 del bilancio 1999;

- di liquidare le spettanze a ciascun componente, secondo lo schema allegato, a presentazione di dichiarazione o fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Settore “Pianificazione e Verifica Attività Estrattive”

- di individuare, per i sotto elencati componenti, lo Studio Tecnico di appartenenza quale beneficiario delle spettanze:

a) Monti Giovanni - beneficiario: Studio Agrotecnico Monti Geom. Giovanni, Vicolo Pizzo 1 Viverone (VC);

2) Camussi Massimo - beneficiario: Studio d’ingegneria Ing. Massimo Camussi, Via Roma 7 Montiglio Monferrato (AT);

c) Gonella Giuseppe - beneficiario: Tecnica e Architettura s.s. Studio di progettazione architettonica, ingegneristica, topografica, Via Romita 1 Alba (CN);

d) Brizio Pierfranco - beneficiario: Habitat Engineering Studio di Ingegneria e Geologia, Via G. Ancina 20 Fossano (CN);

- di individuare l’Unione Sindacale CISL FILCA Piemonte, via Barbaroux 43 Torino quale beneficiario delle spettanze dovute al Sig. Tarizzo Piero quale membro supplente della Commissione Cave e Torbiere.

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.4
D.D. 10 settembre 1999, n. 103

Revoca determinazione n. 91 del 10.8.99. Impegno di spesa di L. 4.550.311 Cap. 10590/99 quale compenso a favore dei componenti la Commissione tecnico-consultiva Cave e Torbiere L.R. 69/78, per il periodo 1.5.1999 - 31.8.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di revocare la determinazione n. 91 del 10.8.99, considerato che non si era provveduto ad effettuare il relativo accantonamento ed assegnazione sul cap. 10590/99 a favore della Direzione Industria;

- di approvare, per il periodo 1.1.99 - 30.4.99 la spesa complessiva di L. 4.550.311, al loro delle ritenute fiscali, quale compenso spettante ai componenti la Commissione Cave e Torbiere, di cui all’art. 6 della L.R. 69/78, ripartita secondo lo schema allegato che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di impegnare la somma di L. 4.550.311 (n. 357902/A), al lordo delle ritenute fiscali, sul cap. 10590 del bilancio 1999;

- di liquidare le spettanze a ciascun componente, secondo lo schema allegato, a presentazione di dichiarazione o fattura, debitamente vistate dal Responsabile del Settore “Pianificazione e Verifica Attività Estrattive”

- di individuare, per i sotto elencati componenti, lo Studio Tecnico di appartenenza quale beneficiario delle spettanze:

a) Monti Giovanni - beneficiario: Studio Agrotecnico Monti Geom. Giovanni, Vicolo Pizzo 1 Viverone (VC);

2) Camussi Massimo - beneficiario: Studio d’ingegneria Ing. Massimo Camussi, Via Roma 7 Montiglio Monferrato (AT);

c) Gonella Giuseppe - beneficiario: Tecnica e Architettura s.s. Studio di progettazione architettonica, ingegneristica, topografica, Via Romita 1 Alba (CN);

d) Brizio Pierfranco - beneficiario: Habitat Engineering Studio di Ingegneria e Geologia, Via G. Ancina 20 Fossano (CN);

- di individuare l’Unione Sindacale CISL FILCA Piemonte, via Barbaroux 43 Torino quale beneficiario delle spettanze dovute al Sig. Tarizzo Piero quale membro supplente della Commissione Cave e Torbiere.

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.4
D.D. 10 settembre 1999, n. 104

Revoca determinazione n. 90 del 10.8.99. Impegno di spesa di L. 7.000.000 Cap. 10590/99 quale compenso a favore dei componenti la Commissione tecnico-consultiva Cave e Torbiere - L.R. 69/78 -, per il periodo 1.9.1999 - 31.12.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di revocare la determinazione n. 90 del 10.8.99, considerato che non si era provveduto ad effettuare il relativo accantonamento e l’assegnazione sul cap. 10590/99 a favore della Direzione Industria;

- di approvare, per il periodo 1.1.99 - 30.4.99 la spesa complessiva di L. 7.000.000, al loro delle ritenute fiscali, quale compenso spettante ai componenti la Commissione Cave e Torbiere, di cui all’art. 6 della L.R. 69/78, ripartita a favore dei componenti elencati in allegato che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di impegnare la somma di L. 7.000.000 (n. 357902/A), al lordo delle ritenute fiscali, sul cap. 10590 del bilancio 1999;

- di provvedere alla liquidazione delle spettanze a favore di ciascun componente con successiva determinazione del Direttore Regionale competente, al fine di individuare l’ammontare individuale a favore dei beneficiari il cui elenco allegato è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.3
D.D. 6 ottobre 1999, n. 115

Reg. CEE 2081/93 - ob. 2 - DOCUP anni 97/99. Misura 3.2 “Sostegno degli investimenti innovativi ed ambientali delle PMI”. Spesa di L. 16 miliardi (Capp. vari)

(omissis)

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.3
D.D. 19 ottobre 1999, n. 120

Reg. CEE 2081/93 - Ob. 2 - DOCUP 1997-99 - Misura 1.4 “Aiuti per le consulenze alle PMI, artigianato e servizi alla produzione”. Concessione contributo comunitario. Provvedimenti. Spesa Lire 12.485.800.000 (Capitoli 26834/99 - 26832/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le considerazioni illustrate in premessa:

- di impegnare la somma di L. 12.485.800.000 e concedere ai sensi del Reg. CEE 2081/93 - ob. 2 - DOCUP 1997-99. - Misura 1.4 “Aiuti per le consulenze alle PMI, artigianato e servizi alla produzione” il contributo alle imprese a suo tempo ammesse ma non finanziate con le determinazioni nº 128 del 30.10.1998 e nº 185 del 22.12.1998, così come individuate nell’allegato A) della presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante, con a financo di ciascuna di esse indicato l’importo dell’investimento ammesso e del contributo corrispondente;

- di utilizzare le economie per rinunce e per minori erogazioni a saldo che sono fin qui state riscontrate o che verranno riscontrate a partire dalla data del presente provvedimento fino alla data di conclusione della Misura citata, con la concessione del contributo alle imprese ammesse ma non finanziate seguendo l’ordine della graduatoria di cui al citato allegato A).

Alla spesa complessiva di L. 12.485.800.000, si fa fronte con i fondi accantonati con D.G.R. n. 84 - 28045 (36366/I) del 2/8/1999 per L. 485.800.000 sul Cap. 26834/99 (355383/A) e per L. 12.000.000.000 sul Cap. 26832/99 (355389/A) (363667/I).

L’erogazione del contributo sarà disposta con ordinativo di liquidazione del competente Settore Promozione e Sviluppo delle PMI sulla base delle procedure e delle modalità definite nell’apposito bando.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.3
D.D. 19 ottobre 1999, n. 121

Reg. CEE 2081/93 - Ob. 2 - DOCUP 1997-99 - Misura 3.4 “Sviluppo dell’Innovazione”. Concessione contributo comunitario. Provvedimenti. Spesa Lire 5.480.000.000 (Capitoli 26834/99 - 26832/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le considerazioni avanzate in premessa:

- di impegnare la somma di L. 5.480.000.000 e concedere ai sensi del Reg. 2081/93 - Ob. 2 - DOCUP 1997-99. Misura 3.4 “Sviluppo dell’Innovazione”. Il contributo alle imprese a suo tempo ammesse ma non finanziate con le determinazioni nº 130 del 30.10.1998 e nº 187 del 22.12.1998, così come individuate nell’allegato A) della presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante, con a fianco di ciascuna di esse indicato l’importo dell’investimento ammesso e del contributo corrispondente;

- di utilizzare le economie per rinunce e per minori erogazioni a saldo che sono fin qui state riscontrate o che verranno riscontrate a partire dalla data del presente provvedimento fino alla data di conclusione della Misura citata, con la concessione del contributo alle imprese ammesse ma non finanziate seguendo l’ordine della graduatoria di cui all’allegato A).

Alla spesa complessiva di L. 5.480.000.000, si fa fronte con i fondi accantonati con D.G.R. n. 84 - 28045 (363661/I) del 2/8/1999 per Lire 2.740.000.000 sul Cap. 26834/99 (355383/A) e per Lire 2.740.000.000 sul Cap. 26832/99) (Acc. 355389/A) (363664/I).

L’erogazione del contributo sarà disposta con ordinativo di liquidazione del competente Settore Promozione e Sviluppo delle PMI sulla base delle procedure e delle modalità definite nell’apposito bando.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.3
D.D. 25 ottobre 1999, n. 126

Definizione delle modalità di controllo e attuazione del progetto n. 371 “Materiali termoplastici e tecnologie produttive” nell’ambito del programma Interreg II Italia-Francia 1994/99”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare il contributo pubblico pari a L. 437.150.000 sul cap. 20973/99 (Acc. n. 360194) a favore di I.T.R. S.r.l. con sede in Viale Kennedy 25, 10040 Leinì (TO);

- di definire, nei termini sotto indicati e nel rispetto delle modalità generali stabilite con deliberazione della Giunta Regionale n. 45-28306 del 4/10/1999 le modalità specifiche di controllo di attuazione del progetto n. 371 “Materiali termoplastici e tecnologie produttive”, finanziato nell’ambito del programma Interreg II Italia-Francia 1994/99;

- il Settore Promozione e Sviluppo delle P.M.I. designato il Responsabile del controllo di attuazione del progetto provvederà a:

a) effettuare il controllo amministrativo e finanziario del progetto mediante verifica almeno una volta all’anno e comunque prima delle erogazioni successive al primo anticipo della documentazione amministrativa e contabile;

b) fornire al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Regionale Economia Montana e Foreste periodiche informazioni sullo stato di attuazione del progetto;

c) conservare copia della documentazione contabile e amministrativa del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

- di dare atto che in conformità con quanto indicato nel regolamento interno di attuazione del programma Interreg e nel vademecum, ai beneficiari fanno carico i seguenti obblighi:

a) attuare il progetto con le modalità indicate nella scheda progettuale e nei documenti tecnici di dettaglio allegati al presente provvedimento e nel rispetto, per quanto concerne l’ammissibilità delle spese, della decisione della Commissione Europea C(97) 1035/6 del 23/4/1997;

b) assicurare il cofinanziamento del progetto per il 60% della spesa totale sostenuta pari a L. 812.000.000;

c) aprire apposito conto corrente bancario per la gestione dei fondi relativi al progetto ed effettuare esclusivamente a mezzo di assegno o bonifico bancario a valere sul conto medesimo;

d) tenere costantemente aggiornate, per il progetto, separate scritture contabili che indichino, per ciascuna spesa, la data della registrazione contabile, l’importo, l’identificazione del documento giustificativo, la data e il metodo di pagamento.

Tali scritture devono essere corredate dai necessari giustificativi di spesa;

e) fornire al Settore Promozione e Sviluppo delle P.M.I.:

1) trimestralmente, l’elenco, distinto per mese, dei pagamenti effettuati;

2) annualmente e su richiesta, la documentazione sullo stato di attuazione dell’intervento e sulla sua conformità del progetto approvato;

f) accettare eventuali controlli dei competenti organi comunitari e regionali sull’attuazione del progetto;

g) menzionare, nelle attività obbligatorie di informazione e pubblicità relative al progetto, la partecipazione finanziaria dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione;

h) produrre la documentazione di rendicontazione finale del progetto entro 90 giorni dalla sua ultimazione e in ogni caso entro il termine fissato dalla Commissione Europea per la chiusura dei pagamenti;

i) conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa all’attuazione del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

- di stabilire, inoltre, la liquidazione del contributo pubblico al beneficiario capofila di parte italiana se effettuato in conformità con quanto indicato dal comma 7 del paragrafo 2.3 del regolamento interno di attuazione del programma Interreg con le seguenti modalità:

a) per il 40% del contributo assegnato, ad avvenuta comunicazione da parte della società I.T.R. al Settore Promozione e Sviluppo delle P.M.I. dell’avvenuto inizio dell’attuazione del progetto;

b) per l’80% del contributo assegnato, decurtato dell’anticipo di cui al punto precedente, ad avvenuta dimostrazione da parte dalla società I.T.R. di aver sostenuto spese non inferiori al 30% del totale programmato di parte italiana, previa verifica contabile da parte del Settore Promozione e Sviluppo delle P.M.I.;

c) per il 100% del contributo effettivamente maturato in relazione alla spesa finale sostenuta dalla società I.T.R., al netto degli anticipi di cui ai precedenti punti a) e b), ad avvenuta rendicontazione finale della spesa e presentazione relazione finale dell’attuazione del progetto.

La liquidazione dei contributi alla società I.T.R. è subordinata all’osservanza da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal presente provvedimento.

La mancata osservanza di detti obblighi può comportare la riduzione o nei casi più gravi, la revoca del contributo assegnato, da deliberarsi dalla Giunta Regionale su motivata proposta del Settore Promozione e Sviluppo delle P.M.I. e sentito il beneficiario;

- di ultimare il progetto in coerenza con il calendario dei lavori fissato nella scheda progettuale, e comunque non oltre il 31/12/2001 (termine di chiusura dei pagamenti relativi al progetto);

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste e alla società I.T.R..

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Benedetto



Codice 16.3
D.D. 27 ottobre 1999, n. 128

L. 5.10.1991, n. 317 - art. 27 - Contributi per il sostegno delle società consortili a capitale misto pubblico e privato. Reimpegno L. 559.800.000 (cap. 26778/99)

(omissis)

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.2
D.D. 9 novembre 1999, n. 134

L.R. 9/80. Area industriale attrezzata di Dronero. Provvedimenti ex art. 10, secondo comma. Integrazione D.G.R. n. 29 - 29373 del 24.10.1994. Entrata L. 180.000.000 (cap. 2535/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Dronero, ai sensi dell’art. 10 della l.r. 9/80;

- di stabilire, in attuazione del 2º comma del sopraccitato art. 10 l.r. 9/80, che il contributo regionale di L. 1.819.289.357 concesso al Consorzio area industriale attrezzata di Dronero, per l’acquisizione di terreni e la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area industriale attrezzata di Dronero, sia restituito alla Regione Piemonte dal Comune di Dronero;

- di prendere atto dell’avvenuta restituzione da parte del Comune di Dronero della somma complessiva di L. 1.094.000.000;

- di stabilire che, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 9/80, la restituzione della somma residua di L. 725.289.357 dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

per L. 180.000.000    entro il 31.12.1999    (Acc. N. 335563)
per L. 180.000.000    entro il 31.12.2000
per L. 180.000.000    entro il 31.12.2001
per L. 185.289.357    entro il 31.12.2002

Le predette somme saranno versate sul c/c n. 10/395258, intestato a Tesoreria Regione Piemonte, Istituto Bancario San Paolo di Torino, e saranno introitate dall’Amministrazione Regionale per L. 180.000.000 sul cap. 2535/e/99 dello stato di previsione dell’entrata per l’anno 1999 e per le restanti quote sui corrispondenti capitoli di entrata che saranno iscritti nello stato di previsione medesimo per gli anni successivi.

In caso di ritardo versamento delle quote di restituzione, verranno applicati gli interessi di mora in base alla normativa vigente.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.3
D.D. 23 novembre 1999, n. 140

Programma di iniziativa comunitaria - P.O. - Retex. Proroga dei termini per la realizzazione degli investimenti

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Benedetto



Codice 16.4
D.D. 29 novembre 1999, n. 146

Cava di argilla in località Cascina Nuova sita nel Comune di Felizzano (AL). Istanza in deroga all’art. 104 del D.P.R. 128/59

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - La Ditta Scavoter di Pezzana Silvia è autorizzata durante i lavori di coltivazione della cava di argilla sita nel Comune di Felizzano (AL) - località Cascina Nuova ad eseguire scavi fino ad una distanza non inferiore a m 5 dalla linea telefonica Telecom;

a) la profondità dello scavo non dovrà essere spinta al di sotto della quota assoluta 109 m;

b) l’inclinazione delle scarpate risultanti dovrà avere un angolo non superiore a 10º sessagesimali ed al termine delle profilature, tali scarpate dovranno essere interessate da opere di consolidamento e rinverdimento.

Art. 2 - La presente determinazione fa salvi i diritti dei terzi e la completa responsabilità della Ditta Scavoter di Pezzana Silvia in ordine ad ogni eventuale danno a persone o a cose, derivante dai lavori relativi alla presente autorizzazione.

Art. 3 - La presente determinazione, a mente dell’art. 677 D.P.R. 128/59, verrà notificata alla Ditta Scavoter di Pezzana Silvia.

Art. 4 - La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.4
D.D. 29 novembre 1999, n. 147

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”. Autorizzazione per l’esecuzione di interventi di riprofilatura e di recupero ambientale relativi alla cava in località “Bric Paluc” del Comune di Baldissero Torinese esercita dalla Ditta Girsa s.s.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. La ditta Girsa s.s. con sede legale in Baldissero Torinese - Str. Pino Torinese, 7/4, è autorizzata all’esecuzione degli interventi di riprofilatura e di recupero ambientale relativi alla cava in località Bric Paluc del Comune di Baldissero Torinese (TO), fino al 12/10/2003.

2. L’imprenditore, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all’Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09/04/1959, n. 128, così come modificati dall’art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lvo 25/11/1996, n. 624.

In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva il “Documento di Sicurezza e Salute” (D.S.S.) di cui all’art. 6 del D.lvo 624/1996.

In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall’art. 9 del citato D.lvo 624/1996 ed a predisporre un “D.S.S. coordinato” da trasmettersi anch’esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

3. I lavori di riprofilatura e di recupero ambientale della cava devono essere attuati nell’osservanza della convenzione stipulata in data 13/08/1998 tra la ditta Girsa e l’Ente di Gestione dell’Area Protetta e di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dal ricevimento del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni) corrispondenti a 38.734,26 (trentottomila settecentotrantaquattro virgola ventisei) Euro ai sensi dell’art. 7 co. III L.R. 69/1978.

Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Baldissero Torinese (TO) e all’Ente di Gestione dell’area protetta.

La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1.

La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario.

5. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A, B, C e D e il mancato rispetto della convenzione citata al precedente punto 3 costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978.

6. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Baldissero Torinese (TO) e all’Ente di Gestione delle Aree Protette della Collina Torinese, per i compiti di vigilanza ai sensi della L.R. 69/1978 e per opportuna conoscenza.

7. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

8. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizioni di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data del ricevimento o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.3
D.D. 30 novembre 1999, n. 151

Reg. CEE 2081/93 - Ob. 2 - DOCUP 1997-99 - Azione 3.1a “Parchi Tecnologici ed incubatori di imprese”. Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del completamento del Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente. Autorizzazione alla stipula con la Soc. Environment Park S.p.A. con sede in Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione, il quale regola i rapporti tra la Regione Piemonte ed Environment Park S.p.A. per la realizzazione del completamento del Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente, finanziato nell’ambito di attuazione del DOCUP 97-99 ex Reg. CEE 2081/93 - ob. 2.

2) Di provvedere successivamente alla stipula della convenzione suddetta.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.3
D.D. 1 dicembre 1999, n. 158

Reg. 2081/93 - ob. 2 - Assistenza Tecnica. Indizione gara mediante trattativa privata per l’acquisto di apparecchiature informatiche. Nomina Commissione per l’esame delle offerte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di indire la trattativa privata per l’acquisto di apparecchiature informatiche da installare presso gli uffici della Direzione Industria e della Direzione Artigianato alla cui spesa si farà fronte con le risorse stabilite dal Reg. 2081/93 - ob. 2 - DOCUP 1997/99 - misura “Assistenza tecnica” debitamente accantonate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 79-28639 del 15/11/99;

di approvare le schede di configurazione (All. A) la lettera di invito (All. B), il capitolato speciale d’oneri (All. C) che saranno inviate alle seguenti ditte invitate alla trattativa privata:

HMS Str. Statale 143, 56/A 13048 Santhià (VC)

Bellucci S.r.l. Via Fratelli Savio, 2 10121 Torino

Venco Computer S.p.A. Via Reiss Romoli, 148 10148 Torino

Informatica Data System S.r.l. Corso Vinzaglio, 16 10121 Torino

Giannino S.r.l. - concess. Olivetti Via Bertola, 26/B 10121 Torino

Getronics Olivetti S.p.A. Via Sansovino, 217 10151 Torino

Analog S.r.l. S.S. 230, 1 13030 Caresanablot (VC)

Omega S.r.l. Via P.C. Boggio, 19 10138 Torino

di nominare quali componenti della Commissione Tecnico-Amministrativa, prevista per l’esame delle offerte relative alla fornitura di apparecchiature informatiche i seguenti:

1) dott. Vito Valsania, Dirigente Responsabile della Direzione Industria - Presidente;

2) dott. Giuseppe Benedetto, Responsabile del Settore Promozione e Sviluppo delle P.M.I., componente;

3) ing. Enrico Bona, Dirigente in staff del settore Valorizzazione dei Sistemi Produttivi locali, componente

4) sig. Alessandro Fidanza, dipendente presso il settore Sistemi informativi e informatica

5) la dott.ssa Sabrina D’Andrea, Funzionario del Settore Promozione e Sviluppo delle P.M.I. che svolgerà anche le funzioni di Segretario della predetta Commissione.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.3
D.D. 1 dicembre 1999, n. 159

Reg. 2081/93 - ob. 2 - Assistenza Tecnica. Indizione gara mediante trattativa privata per l’acquisto di accessori vari per implementazione del server dipartimentale “Digital Alpha 4000". Nomina Commissione esaminatrice delle offerte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di indire la trattativa privata per l’implementazione del server dipartimentale “Digital Alpha 4000" situato presso gli uffici della Direzione Industria alla cui spesa si farà fronte con le risorse stabilite dal Reg. 2081/93 - ob. 2 - DOCUP 1997-99 - misura ”Assistenza tecnica" debitamente accantonate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 79-28639 del 15/11/99;

Di approvare la lettera di invito e l’allegata scheda di offerta (All. A), che sarà inviata alle seguenti ditte invitate alla trattativa privata:

HMS Str. Statale 143, 56/A 13048 Santhià (VC)

Alpha Point Via Mantova, 19 10153 Torino

di nominare quali componenti della Commissione Tecnico-Amministrativa, prevista per l’esame delle offerte relative alla fornitura di apparecchiature informatiche i seguenti:

1) dott. Vito Valsania, Dirigente Responsabile della Direzione Industria - Presidente;

2) dott. Giuseppe Benedetto, Responsabile del Settore Promozione e Sviluppo delle P.M.I., componente;

3) ing. Enrico Bona, Dirigente in staff del settore Valorizzazione dei Sistemi Produttivi locali, componente

4) sig. Alessandro Fidanza, dipendente presso il settore Sistemi informativi e informatica

5) la dott.ssa Sabrina D’Andrea, Funzionario del Settore Promozione e Sviluppo delle P.M.I. che svolgerà anche le funzioni di Segretario della predetta Commissione.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.3
D.D. 2 dicembre 1999, n. 161

Programma di Iniziativa Comunitaria: Retex, PMI, Resider II, Konver. Indizione della gara mediante trattativa privata per l’affidamento del servizi di consulenza e assistenza tecnica. Nomina Commissione di gara

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di indire una gara per l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza tecnica in materia di sorveglianza, attuazione e implementazione Programmi di Iniziativa Comunitaria PMI, Retex, Resider II e Konver;

2) di provvedere all’aggiudicazione del predetto servizio mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 31 della legge regionale 23.1.1984 n. 8, come modificata dalla legge regionale 30.03.1992 n. 18;

di interpellare per la partecipazione alla trattativa privata almeno tre ditte;

4) di riservarsi la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purchè valida;

5) di approvare la lettera di invito a trattativa privata (All. A) e il disciplinare (All. B) - allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale - che saranno inviati alle seguenti ditte:

Viatec S.r.l. Via N. Bixio, 2/10 18128 - Genova

Cesdi Via Caboto, 44 10129 - Torino

Matraia S.r.l. Viale Cavour, 229 55100 - Lucca

6) di nominare quali componenti della Commissione per la valutazione delle offerte i seguenti:

1) dott. Vito Valsania, Dirigente Responsabile della Direzione Industria;

2) dott. Giuseppe Benedetto, Responsabile del Settore Promozione e Sviluppo delle P.M.I.;

3) dott. Giuseppe Cerebona, Funzionario del settore “Promozione e Sviluppo delle P.M.I.”;

4) dott. Giovanni Iodice, Funzionario del settore “Promozione e Sviluppo delle P.M.I.”;

5) dott.ssa Sabrina D’Andrea, Funzionario del settore “Promozione e Sviluppo delle P.M.I.” che svolgerà anche funzioni di segretario della Commissione

7) l’impegno della spesa conseguente al suddetto contratto sarà assunto in sede di approvazione dell’esito della trattativa.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Codice 16.3
D.D. 3 dicembre 1999, n. 162

P.O. PMI 1996-99. Trasferimento della titolarità del contributo pubblico dalla L.R. di Luigi Riotti e C. S.n.c. alla Assyst S.r.l. Presa d’atto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Per le considerazioni illustrate in premessa, di prendere atto che la Assyst S.r.l. è subentrata alla Società L.R. di Luigi Riotti e C. S.n.c. e che la titolarità del progetto finanziato dal programma PMI 1996-99 (posizione pratica n. 53) è pertanto in capo alla Assyst S.r.l.;

- di confermare il contributo di L. 100.000.000 a fronte di un investimento di L. 255.916.000 in favore della Società Assyst S.r.l..

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Benedetto



Codice 17
D.D. 7 ottobre 1999, n. 248

D.G.R. n. 42-27640 del 21.06.99. Direzione Commercio e Artigianato. Affidamento di incarichi di collaborazioni esterne all’Amministrazione Regionale - Lire 158.600.000 - impegno su capitolo 10870/99 - accantonamento n. 351327/A

(omissis)

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto



Codice 17.5
D.D. 25 ottobre 1999, n. 265

Ristampa di un opuscolo sulle attività produttive del Piemonte. Impegno di spesa di L. 1.210.560 (cap. n. 14485-99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di integrare con il presente atto, per le ragioni espresse in premessa, la determinazione n. 167 del 12.7.1999, relativa alla realizzazione di un opuscolo sulle attività produttive del Piemonte, secondo le caratteristiche tecniche espresse in premessa;

- di impegnare la cifra di L. 970.000 + I.V.A. 20% + contributo del 4%, art. 2 L. n. 335 del 8/8/1995, per un totale di L. 1.210.560;

- di procedere all’integrazione del contratto firmato con la Società Partners in data 11.01.1999 in coerenza con quanto sopra.

La somma di Lire 1.210.560 viene liquidata, dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore regionale Artigianato e Commercio, alla società Partners - Associazione fra professionisti, Via Artisti 38 - 10124 Torino intestato a Partners - Associazione fra professionisti.

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto



Codice 17.4
D.D. 26 ottobre 1999, n. 266

LR. 32/87 Contributi per iniziative promozionali realizzate nell’anno 1999. Determinazione dirigenziale n. 135 del 17/06/1999. Riduzione dell’impegno di spesa n. 352853 (cap. 15020/99)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.4
D.D. 26 ottobre 1999, n. 267

LR 32/87 Contributi per iniziative promozionali realizzate nell’anno 1999. Determinazione dirigenziale n. 209 del 31/8/1999. Riduzione dell’impegno di spesa n. 358817 (cap. 15020/99)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 281

L.R. 21/85 s.m.i. - Tutela del consumatore - D.C.R. del 29.7.1999 n. 551-9788 - Acquisizione spazi inserzionistici per l’attuazione del programma d’informazione sul servizio di sportello del consumatore e affidamenti di incarichi. Spesa Lire 51.624.000 o.f.i. (Cap. 14800/99). Accantonamento n. 343267 con D.G.R. n. 33-27049 del 12.04.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di acquisire gli spazi inserzionistici per l’attuazione del programma d’informazione sul servizio di sportello del consumatore secondo le modalità in premessa elencate ed ai prezzi sottoindicati, affidando i relativi incarichi a:

- Manzoni & C. S.p.A., corrente in Torino, C.so Vittorio Emanuele n. 68, per un importo complessivo di Lire 27.864.000 I.V.A. inclusa;

- Publikompass S.p.A., corrente in Torino, C.so Massimo D’Azeglio n. 60 per un importo complessivo di Lire 23.760.000 I.V.A. inclusa;

- di regolare i rapporti contrattuali secondo le allegate lettere commerciali con le quali si dettagliano il contenuto, le modalità, i tempi, i costi, le penalità, relativi alle prestazioni richieste;

- di impegnare Lire 51.624.000 sul Cap. 14800/99 che presenta la necessaria disponibilità;

- di liquidare le somme succitate così come in premessa indicato su presentazione di fatture regolarmente compilate e vistate dal funzionario competente Dr. Ernesto Donzelli.

Si precisa, ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. n. 241/90, che contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Dirigente responsabile
Carlo Salvadore



Codice 17.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 284

L.R. 21/85 s.m.i. - Tutela del consumatore - D.C.R. del 29.7.1999 n. 551-9788 - Aggiudicazione della trattativa privata per la stampa dell’opuscolo “Lo sportello del consumatore” - Affidamento incarico - Spesa Lire 186.366.240 o.f.i. (Cap. 14800/99). Accantonamento n. 343267 con D.G.R. n. 33-27049 del 12.04.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di affidare l’incarico alla Ditta aggiudicataria della trattativa privata S.T.I.G.E. S.p.A. - Via Pescarito, 110 - 10099 San Mauro (TO) - di stampare 1.700.000 copie dell’opuscolo “Lo sportello del consumatore” secondo le modalità in premessa elencate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di Lire 186.366.240 I.V.A. inclusa;

- di regolare i rapporti contrattuali secondo l’allegata lettera commerciale con la quale si dettagliano il contenuto, le modalità, i tempi, i costi, le penalità, relativi alla prestazione richiesta;

- di impegnare Lire 186.366.240 sul Cap. 14800/99 che presenta la necessaria disponibilità;

- di liquidare la somma succitata così come in premessa indicato su presentazione di fattura regolarmente compilata e vistata dal funzionario competente Dr. Ernesto Donzelli.

Si precisa, ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. n. 241/90, che contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Dirigente responsabile
Carlo Salvadore



Codice 17.1
D.D. 2 dicembre 1999, n. 382

L.R. n. 56/77 smi - Art. 26 commi 7 e seguenti - Comune di Borgomanero (NO) - Autorizzazione regionale preventiva al rilascio delle concessioni edilizie per insediamenti commerciali - Istanza Soc. Promocentro Italia S.r.l. - Autorizzazione

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni



Codice 17.4
D.D. 2 dicembre 1999, n. 383

LR 47/87, art. 9 - Autorizzazione allo svolgimento del 1^ Lingotto Sport and Fitness Festival 2000 - Comunicazione al competente Ministero

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare per l’anno 2000, ai sensi della L.R. 47/87, lo svolgimento della seguente manifestazione fieristica:

1º Lingotto Sport And Fitness Festival

7-10 dicembre 2000

Qualifica: nazionale

Classificazione: mostra mercato

Periodicità: annuale

Settori: 212 (sport, tempo libero e giochi)

Orario: 9/22

Sede: Centro espositivo Lingotto Fiere - Torino

Superficie espositiva: mq. 38.440

Organizzatori: Lingotto Fiere S.p.A.

via Nizza 294 - 10126 Torino

tel. 011/664.4111. - fax 011/664.7847;

- di comunicare al competente Ministero l’autorizzazione della suddetta manifestazione ad integrazione del Calendario Ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l’anno 2000, come disposto dalla normativa nazionale vigente in materia;

- di darne comunicazione al Comune di Torino al fini della vigilanza, che dovrà essere svolta secondo le modalità dell’art. 11, L.R. 47/87.

L’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione fieristica sopra citata è subordinata:

1) all’effettiva disponibilità della sede espositiva;

2) alla conformità della stessa alla normativa nazionale in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi;

3) al rispetto completo ed integrale delle norme contenute nel regolamento della manifestazione fieristica che dovrà essere esibito, a richiesta, al Servizio di vigilanza, come prescritto dall’art. 11, L.R. 47/87;

4) alla conformità delle forme di pubblicizzazione e delle modalità di svolgimento a quanto contenuto in merito nella presente determinazione dirigenziale.

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.6
D.D. 6 dicembre 1999, n. 388

Sostituzione componente in seno alla Commissione provinciale per l’artigianato della Provincia di Biella - Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Il dott. Rosario Ciancio, è nominato membro della Commissione provinciale per l’artigianato di Biella, ai sensi dell’art. 48 comma 1 lett. c) della l.r. 21/97, in sostituzione del dott. Carlo Fabrizio.

Il Presidente della Commissione provinciale per l’artigianato di Biella è incaricato dell’esecuzione della presente determinazione.

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto



Codice 18.2
D.D. 18 giugno 1999, n. 86

Contributi art. 4 bis L.R. 28/76 ad integrazione della L.R. 59/96, a favore delle Cooperative a proprietà indivisa G. Di Vittorio, Primo Maggio, Edificatrice Uno, La Quercia Verde, Flavia, Regina e Terdoppio e dei Comuni di Beura Cardezza (NO), Caramagna (CN) e Coazzolo (AT). Spesa di L. 468.618.881 (cap. 26530/97 - impegno di spesa n. 287936)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo



Codice 18.4
D.D. 12 novembre 1999, n. 223

L.R. 24/3/97 n. 16 - Aggiornamento della programmazione degli interventi ai sensi della D.G.R. n. 21-27876 del 26/7/99 - Fondo Investimenti Piemonte - anno 1997

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di non accogliere le richieste, per le motivazioni in premessa citate, dei seguenti soggetti attuatori - cooperativa Mutuo Soccorso V.V.F. per l’intervento in Torrazza Piemonte cod. 7F/138, cooperativa Quadrifoglio per l’intervento in Acqui Terme, cod. 7F/001, Consorzio CO.P.E.A., per gli interventi in Novara e Trecate cod. n. 7F/093 e 7F/100;

- di approvare, sulla base della D.G.R. n. 21-27876 del 26.07.1999 l’aggiornamento della programmazione degli interventi di cui agli allegati “A”, “B”, “C” e “D”, parti integranti e sostanziali della presente determinazioni.

- di specificare che la copertura finanziaria derivante dall’adozione della presente determinazione fa parte delle disponibilità previste dal cap. 26530/98 già impegnato per lire 6 miliardi, al cap. 26530/99 già prenotato per lire 2 miliardi e al cap. 26530/2000 già prenotato per lire 1 miliardo così come previsto dalla D.G.R. 21-27876 del 26.07.1999.

Avverso alla presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

Allegato












Codice 18.2
D.D. 16 novembre 1999, n. 226

L.R. N. 16/97 - Scheda Edilizia Agevolata - Fondo investimenti Piemonte 1997. Erogazione di anticipazione finanziaria di Lire 30.000.000 (Euro 13.493,70). Operatore Ghibaudo Gianpiero. Intervento nel Comune di Collegno (To)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo



Codice 18.2
D.D. 16 novembre 1999, n. 227

L.R. N. 16/97 - Scheda Edilizia Agevolata - Fondo investimenti Piemonte 1997. Erogazione di anticipazione finanziaria di Lire 30.000.000 (Euro 13.493,70). Operatore Barbieri Maria Rosa. Intervento nel Comune di San Carlo Canavese

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo



Codice 18.2
D.D. 16 novembre 1999, n. 228

L.R. N. 16/97 - Scheda Edilizia Agevolata - Fondo investimenti Piemonte 1997. Erogazione di anticipazione finanziaria di Lire 30.000.000 (Euro 13.493,70). Operatore Sereno Enzo. Intervento nel Comune di Torino

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo



Codice 18.2
D.D. 16 novembre 1999, n. 229

L.R. N. 16/97 Scheda Edilizia Agevolata - Fondo investimenti Piemonte 1997. Erogazione di anticipazione finanziaria di Lire 25.500.000 (Euro 13.169,65). Operatore Perri Dario. Intervento nel Comune di Torino

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo



Codice 18.2
D.D. 16 novembre 1999, n. 231

L.R. N. 16/97 Scheda Edilizia Agevolata - Fondo investimenti Piemonte 1997. Erogazione di anticipazione finanziaria di Lire 28.400.000 (Euro 14.667,37). Operatore Provenzano Vincenzo. Intervento nel Comune di Settimo T.se

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo



Codice 19.1
D.D. 21 ottobre 1999, n. 185

Revoca della determinazione n. 143 del 2/8/1999 relativa all’affidamento di incarico per la redazione di un primo rapporto sulla valutazione ambientale dei piani urbanistici e territoriali

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di revocare la determinazione n. 143 del 2/8/99 relativa a: “Affidamento di incarico per la redazione di un primo rapporto sulla valutazione ambientale dei piani urbanistici e territoriali. Spesa di L. 20.000.000 (cap. 10870/99)”;

- di revocare l’impegno n. 355852 del 5/8/99 di L. 20.000.000 sul capitolo 10870 del Bilancio di previsione per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Mauro Giudice



Codice 19.1
D.D. 24 novembre 1999, n. 208

Modifica della convenzione allegata alla determinazione n. 152 dell’11 agosto 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di revocare la convenzione allegata alla determinazione n. 152 dell’11 agosto 1999;

- di approvare l’allegata bozza di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e il Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e Università di Torino per la redazione di un manuale di progettazione urbanistica;

- di mantenere inalterate tutte le altre specifiche definite nella determinazione n. 152 dell’11 agosto 1999.

Il Dirigente responsabile
Mauro Giudice



Codice 20
D.D. 22 settembre 1999, n. 165

Acquisizione di n. 300 capisaldi in acciaio inossidabile per antenna GPS. Ditta Officina Bailo s.n.c.. Spesa L. 6.480.000 (Cap. 10810/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di affidare, per le motivazioni citate in premessa, la fornitura dell’attrezzatura sopra elencata alla Ditta Officina Bailo S.n.c. di Moncalieri (TO) - Via M. Montano 9 per un totale di L. 5.400.000 + IVA 20% pari a complessive L. 6.480.000;

di provvedere alla stipulazione di contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 33 lett. d) della L.R. n. 8/84;

di prevedere una penale pari allo 0,5% da applicarsi sui valori dei prodotti consegnati in ritardo rispetto ai tempi concordati nell’offerta della Ditta Officina Bailo S.n.c.;

di esonerare la Ditta di che trattasi dalla presentazione del deposito cauzionale prevista dall’art. 37 della L.R. 8/84 in considerazione dello sconto praticato in sede di offerta.

La somma di L. 6.480.000 è impegnata sul capitolo 10810/99 del bilancio accantonata con DGR n. 15-27011 del 06.04.99 (acc. 343005/A) e sarà liquidata dietro presentazione di fatture vistate per la regolarità dal Direttore, secondo le leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Vincenzo Coccolo



Codice 20.1
D.D. 15 novembre 1999, n. 191

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Progetto di rifacimento tetto pervenuto con prot. 8620 del 3/11/99. Proprietà Franco Celeste; F. 4 n. 56 sub 1 e 2. Comune Front (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare:

Ai sensi dell’art. 2 della L. 02/02/1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori di che trattasi relativamente a quanto presente in progetto, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi ed in modo particolare quelle urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentato dal direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20
D.D. 15 novembre 1999, n. 192

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Progetto di Rifacimento intonaco pervenuto con prot. 8621 del 3/11/99. Proprietà Fioranna Perino e Liliana Perino; F. 4 n. 503 sub 1 e 2. Comune Front (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare:

Ai sensi dell’art. 2 della L. 02/02/1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori di che trattasi relativamente a quanto presente in progetto, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi ed in modo particolare quelle urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentato dal direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20
D.D. 15 novembre 1999, n. 193

Affidamento manutenzione di centraline per la raccolta dati geotecnici sul territorio regionale alla Ditta Citiemme

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le motivazioni di cui in narrativa ed in esecuzione della DD n. 122 del 7/7/1999 della Direzione scrivente;

- di affidare i lavori inerenti al servizio di manutenzione delle centraline di acquisizione dati ubicate sul territorio regionale, per un periodo di un anno, alla Ditta Citiemme. S.r.l. con sede in località Interporto 5/b a Torino, per un importo complessivo di L. 77.881.500. oltre l’IVA, per un totale complessivo di lire 93.457.800 (novantatremilioni quattrocentocinquantasettemila ottocento);

- di prendere atto che il contratto verrà stipulato con la Ditta dalla Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione ed avrà durata di un anno a partire dal mese di novembre ‘99;

- di prendere atto che la D.L. verrà espletata dal responsabile del Settore Progettazione Interventi Geologico-Tecnici e Sismico, nella persona del Dott. A. Lazzari.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20.1
D.D. 18 novembre 1999, n. 194

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Progetto: per lavori di formazione veranda. Proprietà: Atzori Mario; Comune di: Locana F. n. 90 Mapp. n. 712-713

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare:

Ai sensi dell’art. 2 della L. 02/02/1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori di che trattasi relativamente a quanto presente in progetto e a condizione che il vano a veranda che si verrà a creare non venga, in futuro, adibito ad abitazione.

A lavori ultimati dovrà essere presentato dal direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20.1
D.D. 18 novembre 1999, n. 195

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Progetto di ripassatura tetto, sostituzione solaio esistente, costruzione di un muro di recinzione, pervenuto con Prot. 8546 del 2/11/99. Proprietà: Adriano Agosti e Caterina Antonella Trione; F. n. 5 part. 20, 33 e 18. Comune: Borgofranco d’Ivrea (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare:

Ai sensi dell’art. e della L. 02/02/1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori di che trattasi relativamente a quanto presente in progetto, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi ed in modo particolare quelle urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentato dal direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 21.3
D.D. 4 maggio 1999, n. 150

Concessione contributo di L. 1.000.000.000 al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese - cap. 14605/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di concedere ai sensi della legge regionale 30 maggio 1980 n. 67 al Soccorso alpino e Speleologico Piemontese - Via Barbaroux, 1 - Torino, un contributo di L. 1.000.000.000.= a sostegno della sua attività istituzionale.

Di impegnare la spesa complessiva di L. 1.000.000.000= sul cap. 14605/99 (accantonamento n. 344864) del bilancio regionale.

Il contributo sarà liquidato per il 70% a titolo di acconto e per la restante parte a presentazione di un consuntivo di attività e di spesa.

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21.3
D.D. 4 maggio 1999, n. 151

Assegnazione contributi alle province per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di turismo. Spesa di L. 500.000.000 (cap. 14640/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di assegnare alla Province, autorizzandone la liquidazione, i contributi integrativi per l’esercizio delle funzioni amministrative loro delegate in materia di turismo e industria alberghiera, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 5.3.1987 n. 12, secondo il piano indicato nel seguente elenco:

Provincia di Alessandria    44.461.000
Provincia di Asti    31.188.000
Provincia di Biella    31.740.000
Provincia di Cuneo    60.609.000
Provincia di Novara    50.662.000
Provincia di Torino    175.066.000
Provincia del Verbano Cusio Ossola    74.037.000
Provincia di Vercelli    32.237.000

Totale    500.000.000

di impegnare la spesa complessiva di L. 500.000.000= sul cap. 14640/99 (accantonamento n. 344868) del bilancio regionale.

Il Direttore regionale
Luigi Momo



 Codice 21.2
D.D. 24 maggio 1999, n. 195

Regolamento CE 2081/93 ob. 2 Azione 2.4.1 “Progetti integrati di area” - DOC.U.P. 94-96 - Spesa di L. 5.646.080.000.= Reimpegno di tale spesa sul cap. 25633/99 e sul cap. 27190/99 per la liquidazione dei contributi concessi agli Enti di cui all’elenco allegato - (Prec.I. sul cap. 25632/96 I.n. 253988 e sul cap. 25636/96 I.n. 253990 assunti con D.G.R. n. 18-11178 del 2.8.1996)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare la spesa complessiva di L. 5.646.080.000.=, per L. 3.952.256.000.= sul cap. 25633/99 (Prec. Imp. assunto con D.G.R. n. 18-11178 del 2.8.1996 sul cap. 25632/96 I. n. 253988) e per L. 1.693.824.000.= sul cap. 27190/99 (Prec. Imp. assunto con D.G.R. n. 18-11178 del 2.8.1996 sul cap. 25636/96 I. n. 253990) per la liquidazione a saldo dei contributi in conto capitale concessi, ai sensi del Regolamento CEE 2081/93 ob. 2 Azione 2.4.1 agli Enti pubblici inseriti nei progetti integrati di cui all’elenco allegato alla presente determinazione, per l’importo a fianco di ciascuno di essi indicato.

L’erogazione dei contributi verrà autorizzata con atto di liquidazione; l’entità del contributo potrà essere ridotta in fase di erogazione in relazione a minori spese realizzate, certificate nonchè documentate.

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21.3
D.D. 16 giugno 1999, n. 233

L.R. n. 35/92 Assegnazione di un contributo di L. 200.000.000= al Collegio Regionale delle Guide Alpine del Piemonte per programma di attività 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di concedere al Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte con sede in Torino in Via Grattoni n. 7 un contributo di L. 200.000.000= ai sensi della l.r. 13/7/1992 n. 35 per l’attuazione del programma 1999 di qualificazione, sostegno e promozione della professione di guida alpina;

la somma di L. 200.000.000= è impegnata sul cap. 14795 del bilancio 1999 e sarà liquidata per l’80% a titolo di acconto e per la parte rimanente a seguito di presentazione di un consuntivo dell’attività.

Il Dirigente responsabile
Gualtiero Reinerio



Codice 21.6
D.D. 21 luglio 1999, n. 345

Assegnazione di fondi per le spese di investimento alle Aree Protette regionali. Impegno di spesa di L. 9.248.187.000 (cap. 26860/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di procedere al riparto tra gli Enti di gestione delle Aree Protette regionali della spesa di L. 9.248.187.000= così come ripartita e descritta nelle schede di cui all’Allegato A), allegate alla presente determinazione quali parte integrante;

- di impegnare la spesa di L. 9.248.187.000= sul capitolo 26860/99, che presenta la necessaria disponibilità;

- di vincolare, con obbligo di rendicontazione, le somme assegnate a ciascun Ente alle specifiche finalità di cui all’allegato A) della presente determinazione.

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21.5
D.D. 28 luglio 1999, n. 356

Assegnazione somme derivanti dai ribassi d’asta delle gare d’appalto del I PTTA 1994/96. Deliberazioni CIPE/93 e CIPE/95 - D.G.R. n. 46-26860 del 15 marzo 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di assegnare al Settore Pianificazione Aree Protette la somma di L. 148.665.603 per la realizzazione della “Iniziativa Biblio Parchi: realizzazione e organizzazione di fondi librari e videocassette per l’acquisizione di una migliore documentazione e promozione delle aree protette” oggetto della Scheda di riserva n. 62 approvato con D.C.R. n. 841-10192 del 19 luglio 1994.

Tale somma derivante dai ribassi d’asta delle gara d’appalto del I PTTA 1994-96 è impegnata al cap. 27013/97 (I. 273436).

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21
D.D. 30 luglio 1999, n. 359

Affidamento incarico professionale collaborazione di carattere giornalistico al Sig. Alberto Fumi. Spesa L. 40.000.000= cap. 10870/99 acc. 354407

(omissis)

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21
D.D. 3 agosto 1999, n. 370

Affidamento incarico di consulenza per la realizzazione di uno studio e la stesura di un progetto sulla situazione attuale degli sport invernali in Piemonte alla società di servizi Progetto Evoluzione S.r.l.. Spesa L. 42.000.000= cap. 10870/99 acc. 354409

(omissis)

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21.2
D.D. 26 ottobre 1999, n. 491

Impegno di spesa e definizione delle modalità di controllo di attuazione del progetto 362S “VERITE - Valorizzazione EuroRegionale Itinerari Turistici” nell’ambito del P.O.P. Interreg II Italia-Francia 1994-1999. Lire 82.692.000.= capitoli vari. Bilancio 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di impegnare il contributo pubblico pari a L. 82.692.000= di cui L. 41.346.000= sul cap. 20973/99 (acc. n. 360196, i. 363368), L. 28.942.000= sul cap. 20976/99 (acc. n. 360239, i. 363369), L. 12.404.000= sul cap. 20975/99 (acc. n. 360254, i. 363370), a favore del Comune di Alba (CN), con sede in P.zza Risorgimento, 1 12056 - Alba (CN);

2. di definire, nei termini sottoindicati e nel rispetto delle modalità generali stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 45-28306 del 04.10.1999, le modalità specifiche di controllo di attuazione del progetto n. 362S - “VERITE - Valorizzazione EuroRegionale Itinerari Turistici”, finanziato nell’ambito del programma Interreg II Italia-Francia (Alpi) 1994/99;

3. che il settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, designato a responsabile del controllo di attuazione del progetto, provvederà a:

3.1. effettuare il controllo tecnico, amministrativo e finanziario del progetto - con riferimento alle pertinenti discipline comunitaria, statale e regionale - sia attraverso sopralluoghi e sia mediante verifica - almeno una volta all’anno e comunque prima delle erogazioni successive al primo anticipo - della documentazione amministrativa e contabile;

3.2. fornire - al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Regionale Economica Montana e Foreste - periodiche informazioni sullo stato di attuazione del progetto;

3.3. conservare, nell’archivio corrente, copia della documentazione contabile e amministrativa del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

4. di dare atto che, in conformità con quanto indicato nel regolamento interno di attuazione del programma Interreg II e nel vademecum, ai beneficiari fanno carico i seguenti obblighi:

4.1. attuare il progetto con le modalità indicate nella scheda progettuale e nel Programma Dettagliato di Attuazione, come specificato al paragrafo successivo, con l’osservanza della disposizione di cui al comma 2, paragrafo 2.3. del regolamento interno di attuazione del programma Interreg italo-francese concernente le procedure da seguire per la validazione delle modificazioni progettuali, ove strettamente necessarie - e nel rispetto - per quanto concerne l’ammissibilità delle spese nel quadro dei Fondi Strutturali Comunitari - della decisione della Commissione Europa C(97) 1035/6 del 25 aprile 1997 (norme SEM 2000);

4.2. predisporre e presentare al Settore incaricato del controllo attuativo un Programma Dettagliato di Attuazione (P.D.A.) in cui dovranno essere individuati i contenuti operativi, i relativi costi, le fasi e i tempi per l’attuazione del progetto in accordo con la scheda progettuale di predisposizione dello stesso;

4.3. assicurare il cofinanziamento del progetto nella misura del 30% della spesa totale sostenuta pari a L. 35.440.000=;

4.4. aprire per la gestione dei fondi relativi al progetto appositi capitoli di bilancio di entrata e uscita;

4.5. tenere costantemente aggiornate, per il progetto, separate scritture contabili che indichino, per ciascuna spesa, la data della registrazione contabile, l’importo, l’identificazione del documento giustificativo, la data ed il metodo di pagamento.

Tali scritture devono essere corredate dei necessari giustificativi di spesa.

Nel caso di spese che si riferiscano solo in parte al progetto cofinanziato, deve essere adeguatamente giustificata la ripartizione dell’importo tra operazioni cofinanziate e altre operazioni;

4.6. fornire al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, responsabile del controllo, sulla base della modulistica predisposta al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste:

4.6.1 trimestralmente l’elenco, distinto per mese, dei pagamenti effettuati;

4.6.2. annualmente e su richiesta, la documentazione sullo stato di attuazione dell’intervento e sulla sua conformità al progetto approvato;

4.7. accettare il controllo dei competenti organi comunitari statali e regionali - quest’ultimo da esercitarsi da parte del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica - sull’attuazione del progetto e sull’utilizzo del contributo erogato;

4.8. menzionare, nelle attività obbligatorie di informazione e pubblicità relative al progetto, la partecipazione finanziaria dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione, con le modalità operative indicate nella “Guida pratica” predisposta dalla Commissione Europea in applicazione della propria decisione 94/342/CE del 31 maggio 1994;

4.9. produrre la documentazione di rendicontazione finale del progetto entro 90 giorni dalla sua ultimazione ed in ogni caso entro il termine, fissato dalla Commissione Europea, per la chiusura dei pagamenti dell’intero programma (31.12.2001);

4.10. conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa all’attuazione del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

5. di stabilire, inoltre, che la liquidazione del contributo pubblico di competenza del Piemonte - comprendente le quote comunitaria, statale e regionale - al beneficiario capofila di parte italiana, sia effettuata in conformità con quanto indicato al comma 7 del paragrafo 2.3 del regolamento interno di attuazione del programma Interreg italo-francese con le seguenti modalità:

5.1. per il 40% del contributo assegnato a seguito di:

5.1.1. presentazione del Programma Dettagliato di Attuazione (P.D.A.) da parte del beneficiario al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica;

5.1.2. comunicazione, da parte del beneficiario al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica della Regione Piemonte, dell’inizio delle attività previste dal progetto secondo le modalità stabilite nel P.D.A. (comunicazione sottoscritta del beneficiario corredata della documentazione comprovante l’avvio attività);

5.2. per l’80% del contributo assegnato - decurtato dell’anticipo di cui al par. 5.1. - ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario di aver sostenuto spese non inferiori al 30% del totale programmato di parte italiana, previa verifica contabile da parte del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica;

5.3. per il 100% del contributo effettivamente maturato in relazione alla spesa finale sostenuta dal beneficiario - al netto degli anticipi di cui al par. 5.1. e 5.2. - ad avvenute rendicontazione finale della spesa e presentazione della relazione finale di attuazione del progetto, previa attestazione del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, in ordine alla congruità tecnica e finanziaria dell’intervento effettuato rispetto alle indicazioni progettuali.

La liquidazione dei contributi al Comune di Alba è subordinata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dal presente provvedimento.

La mancata osservanza di detti obblighi può comportare la riduzione o, nei casi più gravi, la revoca del contributo assegnato, da deliberarsi dalla Giunta regionale su motivata proposta del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica e sentito il beneficiario;

6. di fissare - in coerenza con quanto indicato nella scheda progettuale riguardo al calendario dei lavori e in considerazione della data di ammissione a finanziamento del progetto - nel 31/10/2001 il termine per la chiusura dei pagamenti relativi al progetto da parte del Comune di Alba;

7. di fissare nel 31 dicembre 1999 il termine entro cui impegnare la spesa complessiva prevista per l’aggiudicazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da realizzare mediante affidamento esterno, nel rispetto delle normative vigenti in materia, pena la revoca totale o parziale del contributo assegnato.

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste e al Comune di Alba.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 26 ottobre 1999, n. 492

Impegno di spesa e definizione delle modalità di controllo di attuazione del progetto 356S “Il territorio degli Escartons e delle Valli Valdesi nel 2000" nell’ambito del P.O.P. Interreg II Italia-Francia 1994-1999. Lire 140.000.000.= capitoli vari. Bilancio 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di impegnare il contributo pubblico pari a L. 140.000.000= di cui L. 70.000.000= sul cap. 20973/99 (acc. n. 360196, i. 363371), L. 49.000.000= sul cap. 20976/99 (acc. n. 360239, i. 363372), L. 21.000.000= sul cap. 20975/99 (acc. n. 360254, i. 363373), a favore della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, con sede in Via Roma, 22 10063 - Perosa Argentina (TO);

2. di definire, nei termini sottoindicati e nel rispetto delle modalità generali stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 45-28306 del 04.10.1999, le modalità specifiche di controllo di attuazione del progetto n. 356S - “Il territorio degli Escartons e delle Valli Valdesi nel 2000", finanziato nell’ambito del programma Interreg II Italia-Francia (Alpi) 1994/99;

3. che il settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, designato a responsabile del controllo di attuazione del progetto, provvederà a:

3.1. effettuare il controllo tecnico, amministrativo e finanziario del progetto - con riferimento alle pertinenti discipline comunitaria, statale e regionale - sia attraverso sopralluoghi e sia mediante verifica - almeno una volta all’anno e comunque prima delle erogazioni successive al primo anticipo - della documentazione amministrativa e contabile;

3.2. fornire - al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Regionale Economica Montana e Foreste - periodiche informazioni sullo stato di attuazione del progetto;

3.3. conservare, nell’archivio corrente, copia della documentazione contabile e amministrativa del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

4. di dare atto che, in conformità con quanto indicato nel regolamento interno di attuazione del programma Interreg II e nel vademecum, ai beneficiari fanno carico i seguenti obblighi:

4.1. attuare il progetto con le modalità indicate nella scheda progettuale e nel Programma Dettagliato di Attuazione, come specificato al paragrafo successivo, con l’osservanza della disposizione di cui al comma 2, paragrafo 2.3. del regolamento interno di attuazione del programma Interreg italo-francese concernente le procedure da seguire per la validazione delle modificazioni progettuali, ove strettamente necessarie - e nel rispetto - per quanto concerne l’ammissibilità delle spese nel quadro dei Fondi Strutturali Comunitari - della decisione della Commissione Europa C(97) 1035/6 del 25 aprile 1997 (norme SEM 2000);

4.2. predisporre e presentare al Settore incaricato del controllo attuativo un Programma Dettagliato di Attuazione (P.D.A.) in cui dovranno essere individuati i contenuti operativi, i relativi costi, le fasi e i tempi per l’attuazione del progetto in accordo con la scheda progettuale di predisposizione dello stesso;

4.3. assicurare il cofinanziamento del progetto nella misura del 30% della spesa totale sostenuta pari a L. 60.000.000=;

4.4. aprire per la gestione dei fondi relativi al progetto appositi capitoli di bilancio di entrata e uscita;

4.5. tenere costantemente aggiornate, per il progetto, separate scritture contabili che indichino, per ciascuna spesa, la data della registrazione contabile, l’importo, l’identificazione del documento giustificativo, la data ed il metodo di pagamento.

Tali scritture devono essere corredate dei necessari giustificativi di spesa.

Nel caso di spese che si riferiscano solo in parte al progetto cofinanziato, deve essere adeguatamente giustificata la ripartizione dell’importo tra operazioni cofinanziate e altre operazioni;

4.6. fornire al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, responsabile del controllo, sulla base della modulistica predisposta al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste:

4.6.1 trimestralmente l’elenco, distinto per mese, dei pagamenti effettuati;

4.6.2. annualmente e su richiesta, la documentazione sullo stato di attuazione dell’intervento e sulla sua conformità al progetto approvato;

4.7. accettare il controllo dei competenti organi comunitari statali e regionali - quest’ultimo da esercitarsi da parte del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica - sull’attuazione del progetto e sull’utilizzo del contributo erogato;

4.8. menzionare, nelle attività obbligatorie di informazione e pubblicità relative al progetto, la partecipazione finanziaria dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione, con le modalità operative indicate nella “Guida pratica” predisposta dalla Commissione Europea in applicazione della propria decisione 94/342/CE del 31 maggio 1994;

4.9. produrre la documentazione di rendicontazione finale del progetto entro 90 giorni dalla sua ultimazione ed in ogni caso entro il termine, fissato dalla Commissione Europea, per la chiusura dei pagamenti dell’intero programma (31.12.2001);

4.10. conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa all’attuazione del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

5. di stabilire, inoltre, che la liquidazione del contributo pubblico di competenza del Piemonte - comprendente le quote comunitaria, statale e regionale - al beneficiario capofila di parte italiana, sia effettuata in conformità con quanto indicato al comma 7 del paragrafo 2.3 del regolamento interno di attuazione del programma Interreg italo-francese con le seguenti modalità:

5.1. per il 40% del contributo assegnato a seguito di:

5.1.1. presentazione del Programma Dettagliato di Attuazione (P.D.A.) da parte del beneficiario al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica;

5.1.2. comunicazione, da parte del beneficiario al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica della Regione Piemonte, dell’inizio delle attività previste dal progetto secondo le modalità stabilite nel P.D.A. (comunicazione sottoscritta del beneficiario corredata della documentazione comprovante l’avvio attività);

5.2. per l’80% del contributo assegnato - decurtato dell’anticipo di cui al par. 5.1. - ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario di aver sostenuto spese non inferiori al 30% del totale programmato di parte italiana, previa verifica contabile da parte del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica;

5.3. per il 100% del contributo effettivamente maturato in relazione alla spesa finale sostenuta dal beneficiario - al netto degli anticipi di cui al par. 5.1. e 5.2. - ad avvenute rendicontazione finale della spesa e presentazione della relazione finale di attuazione del progetto, previa attestazione del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, in ordine alla congruità tecnica e finanziaria dell’intervento effettuato rispetto alle indicazioni progettuali.

La liquidazione dei contributi alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca è subordinata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dal presente provvedimento.

La mancata osservanza di detti obblighi può comportare la riduzione o, nei casi più gravi, la revoca del contributo assegnato, da deliberarsi dalla Giunta regionale su motivata proposta del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica e sentito il beneficiario;

6. di fissare - in coerenza con quanto indicato nella scheda progettuale riguardo al calendario dei lavori e in considerazione della data di ammissione a finanziamento del progetto - nel 31/10/2001 il termine per la chiusura dei pagamenti relativi al progetto da parte della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca;

7. di fissare nel 31 dicembre 1999 il termine entro cui impegnare la spesa complessiva prevista per l’aggiudicazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da realizzare mediante affidamento esterno, nel rispetto delle normative vigenti in materia, pena la revoca totale o parziale del contributo assegnato.

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste e alla Comunità Montana e Foreste e alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 26 ottobre 1999, n. 493

Impegno di spesa e definizione delle modalità di controllo di attuazione del progetto 357S “Incontri e scambi transfrontalieri nel Grande Escartons” nell’ambito del P.O.P. Interreg II Italia-Francia 1994-1999. Lire 364.000.000.= capitoli vari. Bilancio 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di impegnare il contributo pubblico pari a L. 364.000.000= di cui L. 182.000.000= sul cap. 20973/99 (acc. n. 360196, i. 363374), L. 127.400.000= sul cap. 20976/99 (acc. n. 360239, i. 363375), L. 54.600.000= sul cap. 20975/99 (acc. 360254, i. 363376) a favore della Comunità Montana Alta Valle Susa, con sede in Via Monginevro, 35 10056 - Oulx (TO);

2. di definire, nei termini sottoindicati e nel rispetto delle modalità generali stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 45-28306 del 04.10.1999, le modalità specifiche di controllo di attuazione del progetto n. 357S - “Incontri e scambi transfrontalieri nel Grande Escarton”, finanziato nell’ambito del programma Interreg II Italia-Francia (Alpi) 1994/99;

3. che il settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, designato a responsabile del controllo di attuazione del progetto, provvederà a:

3.1. effettuare il controllo tecnico, amministrativo e finanziario del progetto - con riferimento alle pertinenti discipline comunitaria, statale e regionale - sia attraverso sopralluoghi e sia mediante verifica - almeno una volta all’anno e comunque prima delle erogazioni successive al primo anticipo - della documentazione amministrativa e contabile;

3.2. fornire - al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Regionale Economica Montana e Foreste - periodiche informazioni sullo stato di attuazione del progetto;

3.3. conservare, nell’archivio corrente, copia della documentazione contabile e amministrativa del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

4. di dare atto che, in conformità con quanto indicato nel regolamento interno di attuazione del programma Interreg II e nel vademecum, ai beneficiari fanno carico i seguenti obblighi:

4.1. attuare il progetto con le modalità indicate nella scheda progettuale e nel Programma Dettagliato di Attuazione, come specificato al paragrafo successivo, con l’osservanza della disposizione di cui al comma 2, paragrafo 2.3. del regolamento interno di attuazione del programma Interreg italo-francese concernente le procedure da seguire per la validazione delle modificazioni progettuali, ove strettamente necessarie - e nel rispetto - per quanto concerne l’ammissibilità delle spese nel quadro dei Fondi Strutturali Comunitari - della decisione della Commissione Europa C(97) 1035/6 del 25 aprile 1997 (norme SEM 2000);

4.2. predisporre e presentare al Settore incaricato del controllo attuativo un Programma Dettagliato di Attuazione (P.D.A.) in cui dovranno essere individuati i contenuti operativi, i relativi costi, le fasi e i tempi per l’attuazione del progetto in accordo con la scheda progettuale di predisposizione dello stesso;

4.3. assicurare il cofinanziamento del progetto nella misura del 30% della spesa totale sostenuta pari a L. 156.000.000=;

4.4. aprire per la gestione dei fondi relativi al progetto appositi capitoli di bilancio di entrata e uscita;

4.5. tenere costantemente aggiornate, per il progetto, separate scritture contabili che indichino, per ciascuna spesa, la data della registrazione contabile, l’importo, l’identificazione del documento giustificativo, la data ed il metodo di pagamento.

Tali scritture devono essere corredate dei necessari giustificativi di spesa.

Nel caso di spese che si riferiscano solo in parte al progetto cofinanziato, deve essere adeguatamente giustificata la ripartizione dell’importo tra operazioni cofinanziate e altre operazioni;

4.6. fornire al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, responsabile del controllo, sulla base della modulistica predisposta al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste:

4.6.1 trimestralmente l’elenco, distinto per mese, dei pagamenti effettuati;

4.6.2. annualmente e su richiesta, la documentazione sullo stato di attuazione dell’intervento e sulla sua conformità al progetto approvato;

4.7. accettare il controllo dei competenti organi comunitari statali e regionali - quest’ultimo da esercitarsi da parte del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica - sull’attuazione del progetto e sull’utilizzo del contributo erogato;

4.8. menzionare, nelle attività obbligatorie di informazione e pubblicità relative al progetto, la partecipazione finanziaria dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione, con le modalità operative indicate nella “Guida pratica” predisposta dalla Commissione Europea in applicazione della propria decisione 94/342/CE del 31 maggio 1994;

4.9. produrre la documentazione di rendicontazione finale del progetto entro 90 giorni dalla sua ultimazione ed in ogni caso entro il termine, fissato dalla Commissione Europea, per la chiusura dei pagamenti dell’intero programma (31.12.2001);

4.10. conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa all’attuazione del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

5. di stabilire, inoltre, che la liquidazione del contributo pubblico di competenza del Piemonte - comprendente le quote comunitaria, statale e regionale - al beneficiario capofila di parte italiana, sia effettuata in conformità con quanto indicato al comma 7 del paragrafo 2.3 del regolamento interno di attuazione del programma Interreg italo-francese con le seguenti modalità:

5.1. per il 40% del contributo assegnato a seguito di:

5.1.1. presentazione del Programma Dettagliato di Attuazione (P.D.A.) da parte del beneficiario al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica;

5.1.2. comunicazione, da parte del beneficiario al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica della Regione Piemonte, dell’inizio delle attività previste dal progetto secondo le modalità stabilite nel P.D.A. (comunicazione sottoscritta del beneficiario corredata della documentazione comprovante l’avvio attività);

5.2. per l’80% del contributo assegnato - decurtato dell’anticipo di cui al par. 5.1. - ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario di aver sostenuto spese non inferiori al 30% del totale programmato di parte italiana, previa verifica contabile da parte del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica;

5.3. per il 100% del contributo effettivamente maturato in relazione alla spesa finale sostenuta dal beneficiario - al netto degli anticipi di cui al par. 5.1. e 5.2. - ad avvenute rendicontazione finale della spesa e presentazione della relazione finale di attuazione del progetto, previa attestazione del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, in ordine alla congruità tecnica e finanziaria dell’intervento effettuato rispetto alle indicazioni progettuali.

La liquidazione dei contributi alla Comunità Montana Alta Valle Susa è subordinata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dal presente provvedimento.

La mancata osservanza di detti obblighi può comportare la riduzione o, nei casi più gravi, la revoca del contributo assegnato, da deliberarsi dalla Giunta regionale su motivata proposta del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica e sentito il beneficiario;

6. di fissare - in coerenza con quanto indicato nella scheda progettuale riguardo al calendario dei lavori e in considerazione della data di ammissione a finanziamento del progetto - nel 31/10/2001 il termine per la chiusura dei pagamenti relativi al progetto da parte della Comunità Montana Alta Valle Susa;

7. di fissare nel 31 dicembre 1999 il termine entro cui impegnare la spesa complessiva prevista per l’attuazione del progetto, provvedendo all’aggiudicazione dei lavori, delle forniture, dei servizi da realizzare mediante affidamento esterno, nel rispetto delle norme vigenti in materia, pena la revoca totale o parziale del contributo stesso;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste e alla Comunità Montana e Foreste e alla Comunità Montana Alta Valle Susa.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.3
D.D. 26 ottobre 1999, n. 495

L.R. n. 41/89 Assegnazione di un contributo alla Provincia di Alessandria per la realizzazione di un corso di specializzazione sull’enologia per guide turistiche. Impegno di L. 35.000.000= sul cap. 11520/99 (acc. n. 344860)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di assegnare un contributo di L. 35.000.000= alla Provincia di Alessandria per la realizzazione di un corso di specializzazione sull’enologia per guide turistiche.

La somma di L. 35.000.000= è impegnata sul cap. 11520 del bilancio per l’anno 1999 (acc. n. 344860) e sarà liquidata per l’80% a titolo di anticipazione dietro comunicazione di inizio dell’attività e per il restante 20% a conclusione dell’attività, dietro presentazione di una relazione finale di attività e di spesa.

Il Dirigente responsabile
Guadenzio De Paoli



Codice 21.3
D.D. 26 ottobre 1999, n. 496

L.R. n. 50/92 art. 7. Finanziamento corsi di aggiornamento per maestri di sci. Impegno di L. 9.600.000= sul cap. 11520/99 (acc. n. 344860)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di assegnare al Formont - Centro di Formazione Professionale per le Attività di Montagna, con sede legale in Bardonecchia (TO) Viale della Vittoria n. 44 - un finanziamento di L. 9.600.000=, per la realizzazione dei corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci previsti per il prossimo mese di dicembre 1999;

la somma di L. 9.600.000= è impegnata sul cap. 11520 del bilancio per l’anno 1999 e sarà liquidata con un primo anticipo pari al 50% a stipula di convenzione, un secondo anticipo del 30% ad effettuazione di attività complessivamente superiori alla metà dell’attività formativa ed il saldo del 20% a conclusione delle attività, dietro presentazione di una relazione finale di attività e di spesa.

Il Dirigente responsabile
Gaudenzio De Paoli



Codice 21.3
D.D. 26 ottobre 1999, n. 497

L.R. n. 41/89. Assegnazione di contributo all’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso per la realizzazione di un corso per guide del parco. Impegno di L. 17.616.000= sul cap. 11520/99 (acc. n. 344860)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di assegnare un contributo di L. 17.616.000= all’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino, via della Rocca n. 47, per la realizzazione di un corso di specializzazione per guide del parco riservato a coloro che sono in possesso della qualifica di accompagnatore naturalistico conseguita ai sensi della legge regionale n. 41/89, o di accompagnatore della natura di cui alla legge regionale della Valle d’Aosta n. 4/91.

La somma di L. 17.616.000= è impegnata sul cap. 11520 del bilancio per l’anno 1999 (acc. n. 344860) e sarà liquidata per l’80% a titolo di anticipazione dietro comunicazione di inizio dell’attività e per il restante 20% a conclusione dell’attività, dietro presentazione di una relazione finale di attività e di spesa.

Il Dirigente responsabile
Gaudenzio De Paoli



Codice 21.3
D.D. 26 ottobre 1999, n. 498

Impegno di spesa e definizione delle modalità di controllo di attuazione del progetto 358S “Alta Valle Susa e Alpes Provence: sviluppo medico-scientifico, culturale e sportivo” nell’ambito del P.O.P. Interreg II Italia - Francia 1994-1999. L. 394.800.000=. capitoli vari

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di impegnare il contributo pubblico pari a L. 394.800.000= di cui L. 197.400.000= sul cap. 20973/99 (acc. n. 360196), L. 138.180.000= sul cap. 20976/99 (acc. n. 360239) Imp. 363859, L. 59.220.000= sul cap. 20975/99 (acc. n. 360254) Imp. 363860, a favore della Federazione Italiana Sport Invernali - Comitato Alpi Occidentali, con sede in Torino, via Fanti n. 12,

2. di definire, nei termini sottoindicati e nel rispetto delle modalità generali stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 45-28306 del 04.10.1999, le modalità specifiche di controllo di attuazione del progetto n. 358S “Alta Valle Susa e Alpes Provence: sviluppo medico-scientifico, culturale e sportivo”, finanziato nell’ambito del programma Interreg II Italia-Francia (Alpi) 1994/99;

3. che il settore Organizzazione Turistica, Turismo sociale, Tempo libero, designato a responsabile del controllo di attuazione del progetto, provvederà a:

3.1. effettuare il controllo tecnico, amministrativo e finanziario del progetto - con riferimento alle pertinenti discipline comunitaria, statale e regionale - sia attraverso sopralluoghi e sia mediante verifica - almeno una volta all’anno e comunque prima delle erogazioni successive al primo anticipo - della documentazione amministrativa e contabile;

3.2. fornire - al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Regionale Economica Montana e Foreste - periodiche informazioni sullo stato di attuazione del progetto;

3.3. conservare, nell’archivio corrente, copia della documentazione contabile e amministrativa del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

4. di dare atto che, in conformità con quanto indicato nel regolamento interno di attuazione del programma Interreg II e nel vademecum, ai beneficiari fanno carico i seguenti obblighi:

4.1. attuare il progetto con le modalità indicate nella scheda progettuale e nel Programma Dettagliato di Attuazione, come specificato al paragrafo successivo, con l’osservanza della disposizione di cui al comma 2, paragrafo 2.3. del regolamento interno di attuazione del programma Interreg italo-francese concernente le procedure da seguire per la validazione delle modificazioni progettuali, ove strettamente necessarie - e nel rispetto - per quanto concerne l’ammissibilità delle spese nel quadro dei Fondi Strutturali Comunitari - della decisione della Commissione Europa C(97) 1035/6 del 25 aprile 1997 (norme SEM 2000);

4.2. predisporre e presentare al Settore incaricato del controllo attuativo un Programma Dettagliato di Attuazione (P.D.A.) in cui dovranno essere individuati i contenuti operativi, i relativi costi, le fasi e i tempi per l’attuazione del progetto in accordo con la scheda progettuale di predisposizione dello stesso;

4.3. assicurare il cofinanziamento del progetto nella misura del 30% della spesa totale sostenuta pari a L. 169.200.000=;

4.4. aprire apposito conto corrente bancario per la gestione dei fondi relativi al progetto ed effettuare i pagamenti esclusivamente a mezzo di assegno o bonifico bancario a valore sul conto medesimo;

4.5. tenere costantemente aggiornate, per il progetto, separate scritture contabili che indichino, per ciascuna spesa, la data della registrazione contabile, l’importo, l’identificazione del documento giustificativo, la data ed il metodo di pagamento.

Tali scritture devono essere corredate dei necessari giustificativi di spesa.

Nel caso di spese che si riferiscano solo in parte al progetto cofinanziato, deve essere adeguatamente giustificata la ripartizione dell’importo tra operazioni cofinanziate e altre operazioni;

4.6. fornire al Settore Offerta Turistica, Turismo sociale, Tempo libero, responsabile del controllo, sulla base della modulistica predisposta al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste:

4.6.1 trimestralmente l’elenco, distinto per mese, dei pagamenti effettuati;

4.6.2. annualmente e su richiesta, la documentazione sullo stato di attuazione dell’intervento e sulla sua conformità al progetto approvato;

4.7. accettare il controllo dei competenti organi comunitari statali e regionali - quest’ultimo da esercitarsi da parte del Settore Organizzazione Turistica, Turismo sociale, Tempo libero - sull’attuazione del progetto e sull’utilizzo del contributo erogato;

4.8. menzionare, nelle attività obbligatorie di informazione e pubblicità relative al progetto, la partecipazione finanziaria dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione, con le modalità operative indicate nella “Guida pratica” predisposta dalla Commissione Europea in applicazione della propria decisione 94/342/CE del 31 maggio 1994;

4.9. produrre la documentazione di rendicontazione finale del progetto entro 90 giorni dalla sua ultimazione ed in ogni caso entro il termine, fissato dalla Commissione Europea, per la chiusura dei pagamenti dell’intero programma (31.12.2001);

4.10. conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa all’attuazione del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

5. di stabilire, inoltre, che la liquidazione del contributo pubblico di competenza del Piemonte - comprendente le quote comunitaria, statale e regionale - al beneficiario capofila di parte italiana, sia effettuata in conformità con quanto indicato al comma 7 del paragrafo 2.3 del regolamento interno di attuazione del programma Interreg italo-francese con le seguenti modalità:

5.1. per il 40% del contributo assegnato a seguito di:

5.1.1. presentazione del Programma Dettagliato di Attuazione (P.D.A.) da parte del beneficiario al Settore Organizzazione Turistica, Turismo sociale, Tempo libero;

5.1.2. comunicazione, da parte del beneficiario al Settore Organizzazione Turistica, Turismo sociale, Tempo libero della Regione Piemonte, dell’inizio delle attività previste dal progetto secondo le modalità stabilite nel P.D.A. (comunicazione sottoscritta del beneficiario corredata della documentazione comprovante l’avvio attività);

5.2. per l’80% del contributo assegnato - decurtato dell’anticipo di cui al par. 5.1. - ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario di aver sostenuto spese non inferiori al 30% del totale programmato di parte italiana, previa verifica contabile da parte del Settore Organizzazione Turistica, Turismo sociale, Tempo libero;

5.3. per il 100% del contributo effettivamente maturato in relazione alla spesa finale sostenuta dal beneficiario - al netto degli anticipi di cui al par. 5.1. e 5.2. - ad avvenute rendicontazione finale della spesa e presentazione della relazione finale di attuazione del progetto, previa attestazione del Settore Organizzazione Turistica, Turismo sociale, Tempo libero, in ordine alla congruità tecnica e finanziaria dell’intervento effettuato rispetto alle indicazioni progettuali.

La liquidazione dei contributi alla Federazione Italiana Sport Invernali - Comitato Alpi Occidentali è subordinata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dal presente provvedimento.

La mancata osservanza di detti obblighi può comportare la riduzione o, nei casi più gravi, la revoca del contributo assegnato, da deliberarsi dalla Giunta regionale su motivata proposta del Settore Organizzazione Turistica, Turismo sociale, Tempo libero e sentito il beneficiario.

6. di fissare - in coerenza con quanto indicato nella scheda progettuale riguardo al calendario dei lavori e in considerazione della data di ammissione a finanziamento del progetto - nel 31/10/2001 il termine per la chiusura dei pagamenti relativi al progetto da parte della Federazione Italiana Sport Invernali - Comitato Alpi Occidentali;

7. di fissare nel 31 dicembre 1999 il termine per l’aggiudicazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da realizzare mediante affidamento esterno, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste e alla Federazione Italiana Sport Invernali - Comitato Alpi Occidentali.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.5
D.D. 3 novembre 1999, n. 516

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione del numero 89 della Rivista “Piemonte Parchi” - Impegno e liquidazione fattura. Spesa di Lire 480.000 (cap. 15650/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare e liquidare sul capitolo 15650 del bilancio di previsione della spesa per l’anno 1999, nell’ambito della somma complessiva di Lire 350.000.000, accantonata ed assegnata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 56-27121, del 19 aprile 1999, alla Direzione Turismo, Sport, Parchi (344879/A), la somma complessiva di Lire 480.000 per il pagamento della fattura n. 3/99 del 30/09/99 del Sig. Filliol Roberto, e relativa alla acquisizione di immagini per l’illustrazione del n. 89 della Rivista Piemonte Parchi.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 3 novembre 1999, n. 517

Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal dott. Mauro Speraggi invitato in qualità di esperto al quarto incontro del Coordinamento Didattico Ecomusei. Impegno di spesa di Lire 126.000 (cap. 26865/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare e liquidare per le motivazioni espresse in premessa la somma di Lire 126.000 sul cap. 26865 del Bilancio di previsione 1999 a favore del dott. Mauro Speraggi, la somma di Lire 126.000.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 3 novembre 1999, n. 518

Organizzazione del Convegno “Parchi e Turismo - Esperienze a confronto” - Torino, Palazzo Lascaris 29 ottobre 1999. Impegno e liquidazione della somma di Lire 10.000.000 a favore della Associazione Lucana “Carlo Levi”. Capitolo 15650/99 (Acc. 344879)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare la somma di lire 10.000.000 (I.V.A. ed altri oneri inclusi) disponibile sul Capitolo 15650/99 (Acc. 344879) per l’organizzazione, in collaborazione con l’Associazione Lucana in Piemonte “Carlo Levi” - Fondazione Giorgio Amendola - Centro Studi Sistemi Ambientali con sede in Via Cruto n. 18/A, 10154 Torino, di un Convegno sul tema “Parchi naturali e Turismo - Esperienze a confronto” previsto per il giorno 29 ottobre 1999 presso la sede Regionale di Palazzo Lascaris.

La gestione delle attività necessarie all’ottimale svolgimento della iniziativa sono svolte direttamente dalla Associazione sopra citata.

La liquidazione della somma di lire 10.000.000 a favore della succitata Associazione avverrà per L. 5.000.000 a seguito della registrazione dell’impegno e per L. 5.000.000 a seguito dell’avvenuto svolgimento del Convegno.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 3 novembre 1999, n. 519

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione dei numeri 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 e dei numeri speciali della Rivista “Piemonte Parchi”. Impegno della somma complessiva di L. 20.000.000 ed individuazione dei beneficiari (cap. 15650/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare sul capitolo 15650 del bilancio 1999, nell’ambito della somma complessiva di Lire 350.000.000 accantonata ed assegnata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 56-27121, del 19 aprile 1999, alla Direzione Turismo, Sport, Parchi, per consentire il proseguimento della rivista “Piemonte Parchi” la somma di Lire 20.000.000 per il pagamento delle collaborazioni necessarie alla redazione dei numeri 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 e degli speciali della Rivista Piemonte Parchi ai seguenti beneficiari: Giulio Ielardi, Guido Bissattini, Giovanni Bellani, Eugenio Manghi, Giuseppe Menetto, Luca Rotelli, Unterhiner Stefano, Sandro Bertolino, Gianni Carrara, Roberto Sindaco, Carlo Cecchi, Massimo Campora, Augusto Biancotti, Maurizio Nespoli, Elena Patriarca, Bruno Valenti, Guido Fino, Roberto Ecclesia, Caterina Gromis, Paolo Gislimberti, Sonia Ammirata, Ferdinando Albertazzi, Elio Giacone, Gianni Del Mastro, A. Perrone, P.S. Mazzoglio, Marco Giovo, Luciano Pasetti, Marco Tessaro, Diego Priolo;

di liquidare, con successive determinazioni, le parcelle e le fatture debitamente vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Pianificazione Aree Protette.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.6
D.D. 4 novembre 1999, n. 520

Rettifiche e modificazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 509 del 27/11/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 509 del 27/11/98 come di seguito specificato:

- alla tabella costituente allegato 1) della citata determinazione trasferendo quanto assegnato per errore al Parco del Lago Maggiore (corrispondente al n. 11) al Parco del Ticino (corrispondente al n. 12), attribuendo pertanto a quest’ultimo la cifra di L. 40.000.000 ai fini dell’assunzione di un’unità di ex V q.f.;

- di modificare la determinazione dirigenziale sopra richiamata come di seguito specificato:

- disponendo che la copertura del posto di ex V q.f. oggetto di autorizzazione all’Ente di Gestione della RNS del Sacro Monte di Ghiffa avvenga tramite la realizzazione di concorso interno in conformità ai disposti di cui alla l.r. 51/97, e che la copertura del posto di ex IV q.f. che si renderà libero avvenga attraverso nuova assunzione;

- disponendo che l’autorizzazione rilasciata all’Ente di gestione del Parco Naturale dell’Alpe Veglia e Devero per la copertura del posto di ex IV q.f. “opera specializzato” si traduca nell’autorizzazione alla copertura di due posti di ex IV q.f. a tempo parziale al 50% di retribuzione.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 4 novembre 1999, n. 521

Interventi formativi per il personale degli Enti di Gestione delle Aree Protette. Partecipazione degli Enti quali utenti del Piano di formazione regionale per l’anno 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di richiedere l’inserimento del personale degli Enti di gestione delle Aree protette quali Enti strumentali della Regione Piemonte fra gli utenti delle attività formative che saranno approvati con il Piano di formazione 2000 per il personale regionale e di trasmettere a tal fine la presente determinazione alla Direzione Organizzazione per successive determinazioni di competenza;

- di dare corso agli adempimenti necessari all’assunzione di impegni di spesa derivanti dalla partecipazione ai corsi del personale degli Enti di gestione delle Aree protette da parte della Regione Piemonte, concordando con le competenti Direzioni Bilancio e Finanze ed Organizzazione le idonee modalità;

- di indicare che sulla base delle richieste espresse dagli Enti di gestione delle Aree Protette il costo relativo alla formazione del personale degli Enti di gestione delle Aree protette può essere stimato in L. 46.000.000= circa per l’anno 2000.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 17 novembre 1999, n. 550

Autorizzazione alla modifica di destinazione delle assegnazioni effettuate all’Ente di Gestione del Parco Naturale del Monte Fenera con determinazione dirigenziale n. 472 del 14.10.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto della richiesta formulata dall’Ente di Gestione Parco Naturale del Monte Fenera con nota prot. n. 981 del 29.10.99 finalizzata al pagamento delle spese relative all’incarico di collaborazione esterna di segretario/direttore dell’Ente Parco;

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di modificare la destinazione di una parte della somma, pari a L. 35.000.000.=, assegnata con determinazione dirigenziale n. 472 del 14.10.99 per le motivazioni di cui sopra, così come risulta dalla scheda costituente allegato integrante della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 17 novembre 1999, n. 551

Autorizzazione alla modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria con determinazione n. 345 del 21.7.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto della priorità segnalata dall’Ente di Gestione Parco Regionale La Mandria con nota prot. n. 1154 del 26.10.99 finalizzata all’acquisto di un mezzo di trasporto persone;

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di modificare la destinazione della somma risparmiata pari a L. 31.128.140.= assegnata con determinazione dirigenziale n. 345 del 21.07.99 per l’intervento di cui sopra.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 17 novembre 1999, n. 552

Modificazione alla Determinazione Dirigenziale n. 439 del 21 settembre 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di modificare la Determinazione Dirigenziale n. 439 del 21 settembre 1999 di autorizzazione al piano delle assunzioni del personale dei Parchi per l’anno 1999 trasformando l’autorizzazione rilasciata al Parco Naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino alla copertura di un posto di categoria C (guardiaparco) in autorizzazione alla copertura di un posto di categoria B (capo-operaio);

- di dare atto che tale trasformazione non comporta alcun aumento della spesa già oggetto di copertura, e che la scelta effettuata produrrà economie per l’Ente che saranno conguagliate dalla Regione in sede di futura assegnazione delle risorse per il personale.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 17 novembre 1999, n. 553

Autorizzazione alla trasformazione di posti da tempo parziale a tempo pieno

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare in sanatoria l’Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria alla trasformazione di n. 2 rapporti di servizio da tempo parziale a tempo pieno, più precisamente riferiti a:

- signora Gotta Marisa per trasformazione da tempo parziale al 70% a tempo pieno a far data dal 1/6/99;

- signora Zanolli Ebe per trasformazione da tempo parziale al 50% a tempo pieno a far data dall’1/10/99;

- di dare atto che l’Ente dispone delle risorse a garanzia della copertura finanziaria per l’anno 1999 destinate al pagamento delle maggiori spese conseguenti alle trasformazioni oggetto di autorizzazione;

- di prevedere che la copertura finanziaria per l’anno 2000 sarà assicurata in fase di ripartizione delle risorse occorrenti per la gestione del personale delle Aree Protette Regionali.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 17 novembre 1999, n. 554

Autorizzazione alla modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino con determinazione dirigenziale n. 345 del 21.7.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto della priorità segnalata dall’Ente di Gestione Parco Naturale della Valle del Ticino con nota prot. n. 3268 dell’11.11.99 finalizzata all’acquisto di quote del Condominio Bosco Vedro sito in Comune di Cameri;

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di modificare la destinazione della somma risparmiata pari a L. 10.000.000.= assegnata con determinazione dirigenziale n. 345 del 21.07.99 per l’intervento di cui sopra.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 18 novembre 1999, n. 556

Liquidazione a favore dell’Ente di Gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola della somma di L. 3.700.000= per pagamento spese del personale, sul cap. 15180/99 (Imp. n. 362633)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di liquidare a favore dell’Ente di Gestione della RNS del Sacro Monte Calvario di Domodossola la somma di L. 3.700.000 sul cap. 15180/99 (Imp. N. 362633) delle spese indicate in premessa;

- di dare atto che la somma sopra richiamata è stata oggetto di impegno di spesa a favore degli Enti di Gestione delle Aree Protette Regionali con determinazione n. 473 del 14/10/99.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 18 novembre 1999, n. 557

Autorizzazione alla sostituzione di personale assunte per maternità - Art. 11 L. 1204/1971 - Art. 3-17 d.lgs 29/93 s.m.i. - Art. 22 l.r. 51/97. Liquidazione a favore dell’Ente di Gestione della Val Troncea della somma di L. 2.928.891= per retribuzione spese del personale sul cap. 15180/99 (Imp. n. 362633)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare l’Ente di Gestione del Parco Naturale della Val Troncea alla copertura a tempo determinato di un posto di categoria B1 (ex IV q.f.) profilo professionale “esecutore amministrativo”, in sostituzione della dipendente di ruolo, signora Bermond Eleonora, ai sensi dell’art. 1 della L. 1204/1971 a far data dal 1/12/1999 e per il periodo corrispondente all’astensione dal lavoro;

- di liquidare a favore dell’Ente di Gestione richiamato la somma di L. 2.928.891, corrispondente al costo della retribuzione del dipendente per il mese di Dicembre 1999 sul capitolo 15180/99 (Imp. N. 362633);

- di prevedere che la copertura finanziaria per l’anno 2000 sarà assicurata in fase di ripartizione delle risorse occorrenti per la gestione del personale delle Aree Protette Regionali la cui copertura è garantita dal capitolo 15180/2000 così come previsto dalla legge regionale n. 4/99 del bilancio di previsione 1999 e pluriennale 199-2001;

- di sottolineare che l’autorizzazione regionale e la conseguente copertura finanziaria hanno efficacia dal momento dell’effettiva presa di servizio da parte del personale assunto, che deve essere tempestivamente comunicata agli uffici regionali competenti in materia;

- di fare presente che l’assunzione dovrà avere termine al momento della ripresa del servizio da parte della dipendente sostituita ai sensi della L. 1204/1971.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 18 novembre 1999, n. 558

Interazione alla Determinazione Dirigenziale n. 412 del 13.9.1999. Liquidazione di L. 10.000.000= sul cap. 15180/99 (imp. n. 362633) a favore dell’Ente di Gestione del Parco Naturale delle Lame del Sesia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di liquidare sul cap. 15180/99 (imp. N. 362633) a favore dell’Ente di Gestione del Parco Naturale delle Lame del Sesia la somma di L. 10.000.000 ad integrazione della cifra già corrisposta con la Determinazione Dirigenziale n. 412 del 13/9/1999;

- di dare atto che tale somma è già stata impegnata con Determinazione dirigenziale n. 473 del 14/10/1999;

- di disporre che la somma sopra determinazione è destinata ad integrare la cifra già assegnata a costituzione del fondo ex art. 15 del vigente CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

- di dare atto che a fronte di tale liquidazione la cifra corrisposta all’Ente di Gestione del Parco Naturale delle Lame del Sesia a costituzione del fondo ex art. 15 del vigente CCNL è di L. 75.344.686, così come richiesto dall’Ente medesimo.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.2
D.D. 23 novembre 1999, n. 562

L.R. 9.8.1989 n. 45 art. 6 comma 1, 2 e 3 - Rilascio autorizzazione alla C.M. Valli di Lanzo. Progetto n. TO/L 4/98, (Intervento Edificio di servizio, Comune di Chialamberto), DOC.U.P. 97-99, ob. 2 Misura 2.2 Reg. CE 2081/93 e approvazione di variante del progetto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare il progetto esecutivo relativo alla nuova localizzazione dell’intervento denominato “Edificio di servizio” in Comune di Chialamberto, compreso nel Progetto n. TO/L/4/98 “Itinerari di fruizione turistico ambientale della Val Grande”, beneficiario la Comunità Montana Valli di Lanzo, dando atto che la diversa ubicazione dell’intervento non comporta modifiche nè alle caratteristiche tecnico-funzionali originariamente previste nel precedente progetto esecutivo approvato con D.G.R. n. 60-27187 del 26 aprile 1999, nè al relativo costo complessivo di L. 1.900.000.000, e pertanto risulta confermato il contributo, pari a L. 1.185.000.000, assegnato con la citata deliberazione al Progetto TO/L/4/98 summenzionato;

- di concedere ai sensi della L.R. 9 agosto 1989 n. 45 alla Comunità Montana Valli Di Lanzo l’autorizzazione all’effettuazione delle trasformazioni del suolo necessarie per la realizzazione dell’intervento “Edificio di servizio”, in Comune di Chialamberto, facente parte del progetto di “Infrastrutturazione dell’itinerario di fruizione turistico ambientale della Val Grande”, beneficiario C.M. Valli Di Lanzo, compreso nel progetto n. TO/L 4/98 “Itinerari di fruizione turistico ambientale della Val Grande”, finanziato nell’ambito del Progetto Integrato “Sviluppo del turismo naturalistico nelle Valli di Lanzo”, in attuazione del Documento Unico di Programmazione, triennio 97-99, Regolamento CE 2081/93, Obiettivo 2, Misura 2.2.

L’autorizzazione di cui sopra, rilasciata a completamento dell’autorizzazione concessa con la precedente determinazione n. 437 del 20 settembre 1999, è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Torino e della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione - Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Torino nonchè al rispetto delle modalità di attuazione della Misura 2.2. - Progetti Integrati, approvate con D.G.R. n. 60-27187 del 26 aprile 1999;

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

La presente autorizzazione parziale è rilasciata esclusivamente per l’intervento oggetto di istruttoria da parte degli uffici competenti.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e la competenza di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguibili a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.7
D.D. 23 novembre 1999, n. 563

L.R. 25/94. Concessione per acque minerali “Val Moglia” in Comune di Ormea (CN). Individuazione pertinenze minerarie

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Nell’ambito della concessione per acque minerali “Valmoglia”, in Comune di Ormea (CN) di cui è titolare la Soc. Albergo S. Carlo di Cagna Renzo e C. Sas con sede in Ormea (CN) fraz. Martinetto, sono individuate, ai sensi della L.R. 25/94, le pertinenze minerarie di cui all’allegato “A” formante parte integrante al presente atto e costituito dal verbale datato 30.9.99 citato in premessa.

Art. 2 - Qualsiasi modificazione allo stato delle pertinenze individuate nel verbale citato al precedente art. 1 dovrà ottenere l’autorizzazione preventiva del Settore regionale competente alle Acque Minerali e Termali.

Art. 3 - Il concessionario è tenuto a far pervenire al Settore competente, entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del presente provvedimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 4 - Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Art. 5 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione sul B.U.R. innanzi al Tribunale Amministrazione regionale per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21.5
D.D. 30 novembre 1999, n. 589

Revoca della Determinazione n. 309 del 12 luglio 1999 avente per oggetto: “Legge regionale 28 aprile 1980, n. 32. Ingiunzione di ripristino dei luoghi ai Sig.ri Sudman Leonard e Lynn, nel Comune di Orta San Giulio, all’interno della Riserva naturale speciale del Sarco Monte di Orta”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, la Determinazione n. 309 del 12 luglio 1999 avente per oggetto: “Legge regionale 28 aprile 1980, n. 32. Ingiunzione di ripristino dei luoghi ai Sig.ri Sudman Leonard e Lynn, nel Comune di Orta San Giulio, all’interno della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta”;

di provvedere con successiva Determinazione all’ingiunzione delle modalità di ripristino per gli interventi di sbancamento di terra e roccia di cui al Verbale n. 8 del 16 luglio 1998 redatto dal personale di vigilanza della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta a carico dei Signori Sudman Leonard e Moreland Sudman Marty Lynn e effettuati in un’area, adiacente alle particelle n. 154 e n. 155 del Foglio 5 del Comune di Orta San Giulio, costituente pertinenza della Strada Comunale di San Quirico.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21
D.D. 2 dicembre 1999, n. 592

Affidamento in concessione gratuita dei numeri verdi internazionali in carico alla Direzione Regionale Turismo, Sport e Parchi al Comitato per l’Ostensione solenne della Sindone e per l’anno Giubilare 2000

(omissis)

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21.5
D.D. 3 dicembre 1999, n. 594

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione dei numeri 88, 89, 91 e numero speciale “Uomo, fede, natura” della Rivista Piemonte Parchi - Liquidazione parcelle. Spesa di Lire 4.646.000 (cap. 15650/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di liquidare la somma di Lire 4.646.000, disponibile sul capitolo 15650 del bilancio 1999, ai beneficiari sottoelencati per le parcelle e fatture relative alla pubblicazione di fotografie e stesura di articoli necessari per la redazione dei numeri 88, 89, 91 e numero speciale “Uomo, fede, natura” della rivista “Piemonte Parchi”:

Parcella n. 13 del 15/11/99: Valterza Renato - Importo Lire 420.000;

Fattura n. 145/99 del 6/10/99 - Realy Easy Star S.a.S. di Barresi Rossella & C. di Via Madama Cristina, 90 - Torino - Importo Lire 84.000;

Fattura n. 26 del 10/11/99: Guido Fino Photo - Via Cialdini, 28 - Torino - Importo Lire 552.000;

Parcella n. 4 del 12/11/99: Menetto Giuseppe - Importo Lire 250.000;

Parcella n. 5 dell’11/11/99: Campora Massimo - Importo Lire 70.000;

Parcella n. 4 dell’11/8/99: Ielardi Giulio, nato a Roma il 24/1/65 - Importo Lire 1.300.000;

Parcella n. 1 dell’8/11/99: Cecchi Carlo - Importo Lire 280.000;

Parcella n. 1 dell’8/11/99: Nespoli Maurizio - Importo Lire 600.000;

Parcella n. 1 del 25/10/99: Sozzo Sara - Importo Lire 300.000;

Parcella n. 1 del 20/10/99: Oggioni Riccardo - Importo Lire 350.000;

Parcella n. 1 del 30/10/99: Valente Giovanni - Importo Lire 440.000.

La liquidazione avverrà a presentazione della succitate fatture e/o parcelle, debitamente vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Pianificazione Aree Protette.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 22.8
D.D. 31 agosto 1999, n. 373

Impegno di spesa di L. 3.075.428.763. sul cap. 26760/99 per la concessione di contributi a favore degli Enti Locali piemontesi per interventi di risparmio energetico nel settore Edilizia ai sensi dell’art. 8 L. 10/91

Premesso che:

l’art. 8 della legge 10/1991 prevede la possibilità di concedere contributi in conto capitale al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili nell’edilizia;

su tali presupposti con deliberazione n. 85-20760 del 7 luglio 1997 la Giunta Regionale proponeva al Consiglio Regionale i criteri e le direttive per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di risparmio energetico negli edifici di proprietà e uso degli Enti Locali Piemontesi, loro consorzi, aziende speciali e Società per azioni a prevalente partecipazione degli Enti suddetti, fissando contemporaneamente i criteri di valutazione, le modalità di presentazione e di concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi stessi;

sulla base di tale proposta, con deliberazione n. 467-CR2919 del 10 marzo 1998, il Consiglio Regionale determinava criteri e direttive in merito alla quota dei fondi da attribuire alle iniziative di risparmio energetico relative al settore pubblico, ai criteri di priorità e alle percentuali di contributo da concedere, stabilendo di riservare per tali iniziative il settanta per cento dei fondi stanziati si capitoli del bilancio regionale per interventi di risparmio energetico del settore “Edilizia”, con riferimento agli esercizi finanziari 1998 e 1999.

con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 26-24410 del 20.04.1998, si autorizzava la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti all’apertura del Bando regionale per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di risparmio energetico a favore degli Enti Locali piemontesi, fermo restando che le indicazioni sull’ammontare delle risorse disponibili e sull’erogazione dei contributi avrebbero avuto luogo solo ad approvazione della legge di bilancio regionale e ad avvenuta definizione degli stanziamenti di fondi a ciò destinati;

con determinazione n. 113 del 5 maggio 1998 il competente Settore regionale approvava l’apertura del bando regionale 1998 finalizzato alla concessione dei contributi relativi ad interventi di risparmio energetico a favore degli Enti Locali, a scadenze successive la prima delle quali è stata fissata al 15 giugno 1998;

ai sensi degli artt. 4 e 9 del decreto ministeriale 15.02.1991, da parte del “Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica” è stata effettuata l’istruttoria amministrativa e tecnico-economica delle domande di contributo per interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fondi rinnovabili di energia, presentate con riferimento alla scadenza 15 giugno 1998 del bando regionale a favore degli Enti Locali Piemontesi;

per l’espletamento della indicata istruttoria tecnico-economica è stato adottato il metodo ENEA, così come prescritto dal comma 4 dell’art. 6 del bando, in attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 4 del decreto ministeriale 15.02.1991;

sulla base delle risultanze del complesso delle istruttorie con riferimento agli interventi ritenuti idonei e, di conseguenza, ammissibili a finanziamento, sono state compilate le graduatorie in ragione di una suddivisione tra interventi “prioritari” e “non prioritari”, in base ai criteri stabiliti con la citata deliberazione n. 467-CR2919 del 10 marzo 1998 e, come stabilito dall’art. 6 del bando, le citate graduatorie sono state esaminate dal Comitato Tecnico Regionale ottenendone parere positivo nella seduta del 04 novembre 1998;

le graduatorie, che si allegano a titolo esplicativo alla presente determinazione, sono state approvate con determinazione n. 290 dell’11 novembre 1998, e si riferiscono a due elenchi (allegati A e B) di cui il primo relativo a n. 24 interventi “prioritari” ed il secondo a n. 25 interventi “non prioritari”;

nell’ambito delle risorse accantonate con deliberazione della Giunta Regionale n. 29-25688 del 19 ottobre 1998 - così come modificata e integrata dalla deliberazione n. 68-25763 del 26 ottobre 1998 - con determinazione dirigenziale 290 dell’11 novembre 1998, si provvedeva all’impegno della somma di lire 10.319.400.897 sul cap. 26760/98 che però risultava essere sufficiente a finanziare, per l’intero contributo, i primi 13 interventi in graduatoria dell’allegato A (Interventi Prioritari), mentre l’intervento del Comune di Lanzo Torinese poteva essere finanziato solo in misura parziale per lire 864.822.097;

risultavano esclusi dal finanziamento, seppur idonei, i richiedenti inseriti nella graduatoria prioritaria:

- Comune di Lanzo Torinese, in graduatoria al nr. 14, per la quota parte eccedente e pari alla somma di lire 15.177.903;

- Consorzio A.S.A., Comune di Macra, Comune Sale delle Langhe, in graduatoria dal nr. 15 al nr. 24

- e, seppur idonei, tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nell’allegato B (Interventi non Prioritari);

pertanto, con la citata determinazione n. 290 dell’11 novembre 1998, si stabiliva che si sarebbe provveduto a un successivo impegno, per il completamento della graduatoria relativa alla I tranche del bando regionale a favore degli Enti Locali piemontesi, qualora si fossero resi disponibili, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 79-1989, ulteriori fondi su capitoli di pari oggetto;

con deliberazione n. 51-27906 del 26 luglio 1999, tra l’altro, la Giunta Regionale accantonava - per l’adozione dei provvedimenti di finanziamento degli interventi inseriti nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 290 dell’11 novembre 1998 e relativa alla prima scadenza del bando a favore degli Enti Locali piemontesi - la somma di lire 5.291.051.900 sul cap. 26760/99 (I. 354311/A) e assegnava tale somma alla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione e Gestione Rifiuti per l’adozione dei provvedimenti di competenza da assumere nel rispetto dei criteri e degli indirizzi indicati nella deliberazione n. 26-24410 del 20.04.1998;

alla luce di quanto precedentemente descritto, è necessario provvedere all’impegno di lire 3.075.428.763 sul cap. 26760 del bilancio regionale 1999, pari alla somma necessaria al completamento della graduatoria, parzialmente finanziata con determinazione dirigenziale n. 290 dell’11 novembre 1998;

le somme richiamate in graduatoria sotto le voci “spesa prevista” e “contributo”, in corrispondenza dei vari interventi di risparmio energetico, si riferiscono alla documentazione dei costi preventivati, fornita dai soggetti richiedenti il contributo, che è stata oggetto delle citate istruttorie, amministrativa e tecnico-economica, e che le stesse somme potranno risultare ridotte o revocate:

- in seguito a ulteriori verifiche istruttorie che si ritenessero necessarie;

- in relazione a mancata o incompleta presentazione della successiva documentazione, inerente le spese realmente sostenute e regolarmente finanziabili, richiesta per poter dar corso alla liquidazione del contributo;

- a sopralluoghi e collaudi che dovessero risultare necessari;

la liquidazione dei contributi sarà effettuata con successivo provvedimento, in occasione della positiva conclusione dell’iter amministrativo sopra descritto, condizionato dalla documentazione di spesa inerente gli interventi che sarà prodotta agli uffici regionali competenti;

ai sensi dell’art. 1 della L.R. 28.12.1989 n. 79, con determinazione di accertamento di economia, le somme che si rendessero disponibili a seguito di revoca, rinuncia o riduzione di contributo, relative agli interventi in graduatoria e dopo l’esaurimento della stessa, sono destinate al finanziamento di nuove iniziative di risparmio energetico nel settore edilizio;

con nota prot. n. 13150 in data 30 luglio 1999 il Direttore Regionale assegnata tali risorse al Settore “Programmazione e risparmio in materia energetica”.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D. lgs. 470/93.

Visto l’articolo 23 della Legge Regionale 51/97.

Vista la legge regionale 19/84.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 26-24410 del 20.04.1998.

Vista la deliberazione di accantonamento n. 51-27906 del 26 luglio 1999.

Vista la determinazione n. 290 dell’11 novembre 1998.

Vista la nota del Direttore Regionale prot. n. 13150 del 30 luglio 1999.

determina

1) Di impegnare sul cap. 26760/99, nell’ambito delle somme accantonate con la deliberazione n. 51-27906 del 26 luglio 1999, ed assegnate al Settore con la nota prot. n. 13150 del 30 luglio 1999, la somma di L. 3.075.428.763 (3582765) relativa ai contributi da erogare per il completamento della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 290 dell’11 novembre 1998; di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante

2) di dare atto che le graduatorie si riferiscono alle domande presentate a seguito del bando regionale aperto con determinazione n. 113 del 05.05.1998, in esecuzione alla DGR n. 26-24410 del 20.04.1998 e in relazione alla scadenza del 15 giugno 1998, e ritenuti ammissibili al finanziamento in conto capitale ai sensi dell’art. 8 della Legge 10/1991;

3) di dare atto che alla liquidazione delle somme occorrenti, in relazione ai citati interventi e per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, a seguito della dimostrazione della corretta realizzazione degli stessi e salvo ulteriori verifiche istruttorie o rinunce da parte degli interessati, si provvederà successivamente, con apposito atto di erogazione dei contributi.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato



Codice 22.8
D.D. 31 agosto 1999, n. 374

Riapertura bando regionale 1996. Graduatorie degli interventi ammessi a contributo. Impegno di spesa di L. 1.800.000.000. sul cap. 26770/99 e di L. 1.587.315.600. sul cap. 26760/99 per interventi nel settore Edilizia

Premesso che:

l’art. 9 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 individua la competenza delle Regioni nella concessione ed erogazione dei contributi previsti dagli artt. 8 (utilizzo fonti rinnovabili di energia nell’edilizia), 10 (contenimento consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario) e 13 (produzione fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo);

su tali presupposti con deliberazione n. 346-11505 del 2 agosto 1996, adottata nel rispetto dei criteri e delle direttive stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 715-2176 del 1 marzo 1994, veniva approvato il bando regionale 1996 avente ad oggetto interventi concernenti i settori “Edilizia” e “Industria, Artigianato e Terziario” di cui agli artt. 8 e 10 della legge 10/1991 citata, il quale prevedeva la possibilità di successive proroghe dei termini inizialmente previsti per la presentazione delle domande sulla base di nuove disponibilità di fondi sul bilancio regionale;

con determinazione n. 160 del 2 luglio 1998 il competente Settore regionale approvava la riapertura del bando regionale 1996 finalizzato alla concessione dei contributi relativi ad interventi di risparmio energetico nei settori “Industria” ed “Edilizia”, a scadenze successive la prima delle quali era stata fissata al 25 settembre 1998;

con deliberazione n. 51-27906 del 26 luglio 1998, la Giunta Regionale operava l’accantonamento sul capitolo 26760/99 (I. 354311/A) di lire 1.587.315.570 e sul cap. 26770/99 (I. 354313/A) di lire 1.800.000.000, pari al 30% degli stanziamenti dei relativi capitoli, e assegnava tali somme alla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione e Gestione Rifiuti per l’adozione dei provvedimenti di competenza da assumere nel rispetto dei criteri e degli indirizzi indicati nella deliberazione citata;

per le domande di contributo relative agli interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, presentate con riferimento alla scadenza 25 settembre 1998, è stata effettuata l’istruttoria amministrativa e tecnico-economica utilizzando il metodo ENEA ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 4 del citato decreto ministeriale 15 febbraio 1991;

sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata nell’ambito delle domande relative al settore “Edilizia”, con riferimento agli interventi ritenuti idonei e, di conseguenza, ammissibili a finanziamento, sono state compilate le relative graduatorie, in ragione di una suddivisione tra interventi “prioritari” e “non prioritarie”, in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 346-11505 del 2 agosto 1996, relativa alla riapertura del bando regionale 1996;

le graduatorie, che si allegano a titolo esplicativo, si riferiscono a due elenchi (allegati A e B) di cui il primo relativo a n. 32 interventi “prioritari” ed il secondo a n. 33 interventi “non prioritari”, tali graduatorie sono state esaminate dal Comitato Tecnico Regionale ottenendone parere positivo nella seduta del 12 aprile 1999, e approvate con determinazione dirigenziale nr. 254 del 21 giugno 1999;

la sommatoria degli accantonamenti operati sui cap. 26760/99 e 26770/99 è pari a lire 3.387.315.070 e quindi sufficiente a finanziare per l’intero importo la graduatoria relativa ai 32 interventi prioritari, mentre risultano essere totalmente finanziabili i primi 9 beneficiari della graduatoria relativa agli interventi non prioritari, invece la ditta “Fenice S.p.A.” può essere finanziata solo in misura parziale per lire 661.584.210;

risultano altresì esclusi dal finanziamento, seppur idonei, i richiedenti:

- “Fenice S.p.A.” per la quota parte eccedente e pari a lire 2.068.415.730;

- i beneficiari dalla posizione 11 alla posizione 33,

nei confronti dei quali, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi su capitoli di pari oggetto, anche ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 79/1989, si provvederà a un successivo impegno per i relativi interventi;

le somme richiamate in graduatoria sotto le voci “spesa prevista” e “contributo”, in corrispondenza dei vari interventi di risparmio energetico, si riferiscono alla documentazione dei costi preventivati, fornita dai soggetti richiedenti il contributo, che è stata oggetto delle citate istruttorie amministrativa e tecnico-economica, e che le stesse somme potranno risultare ridotte o revocate per i seguenti motivi:

- in seguito a ulteriori verifiche istruttorie che si ritenessero necessarie;

- in relazione a mancata o incompleta presentazione della successiva documentazione, inerente le spese realmente sostenute e regolarmente finanziabili, richiesta per poter dar corso alla liquidazione del contributo;

- a sopralluoghi e collaudi che dovessero risultare necessari;

la liquidazione dei contributi sarà effettuata con successivo provvedimento, in occasione della positiva conclusione dell’inter amministrativo sopra descritto, condizionato dalla documentazione di spesa inerente gli interventi che sarà prodotta agli uffici regionali competenti;

ai sensi dell’art. 1 della L.R. 28.12.1989 n. 79, le somme che si rendessero disponibili a seguito di revoca, rinuncia o riduzione di contributo, relative agli interventi in graduatoria e dopo l’esaurimento della stessa, sono destinate al finanziamento di nuove iniziative di risparmio energetico nel settore edilizio;

con nota prot. n. 13150 in data 30 luglio 1999 il Direttore Regionale assegnava tali risorse al Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D. lgs. 470/93.

Visto l’articolo 23 della Legge Regionale 51/1997.

Vista la legge regionale 55/1981;

visti gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 346-11505, in data 2 agosto 1996;

vista la legge regionale 19/1984;

vista la deliberazione di accantonamento 51-27906 del 26 luglio 1999;

vista la determinazione n. 160 del 02 luglio 1998;

vista la nota del Direttore Regionale prot. n. 13150 del 30 luglio 1999.

determina

1) Di impegnare, nell’ambito delle somme accantonate con deliberazione n. 51-27906 del 26 luglio 1999 e assegnate al Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica, con nota prot. n. 13150 del 30 luglio 1999, lire 1.800.000.000 sul cap. 26770/99 I. 352 e lire 1.587.315.570 sul cap. 26760/99 (352764) relative ai contributi da erogare (limitatamente alla graduatoria relativa agli interventi prioritari, ai primi 9 della graduatoria degli interventi non proprietari e solo in misura parziale della ditta “Fenice S.p.A.” come da allegato elenco che fa parte integrante.

2) di dare atto che le graduatorie, ritenute ammissibili al finanziamento in conto capitale ai sensi dell’art. 8 della legge 10/1991 e già approvate con determinazione n. 254 del 21 giugno 1999, si riferiscono alle domande presentate entro la scadenza del 25 settembre 1998.

3) di dare atto che alla liquidazione delle somme occorrenti, in relazione ai citati interventi e per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, si provvederà, a seguito della dimostrazione della corretta realizzazione degli stessi e, salvo ulteriori verifiche istruttorie o rinunce da parte degli interessati, con successivi ed appositi provvedimenti.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato



Codice 22.8
D.D. 17 settembre 1999, n. 443

Bando regionale 1998. Impegno di L. 4.200.000.000 sul cap. 26770/99 e di L. 628.307.567 sul cap. 26760/99 per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo alla scadenza del 15 ottobre 1998, ai sensi dell’art. 8 L. 10/1991, per la concessione di contributi a favore degli Enti Locali piemontesi per interventi di risparmio energetico nel settore “Edilizia”

L’art. 8 della legge 10/1991 prevede la possibilità di concedere contributi in conto capitale al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili nell’edilizia.

Con deliberazione n. 85-20760 del 7 luglio 1997, la Giunta Regionale proponeva al Consiglio Regionale i criteri e le direttive per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di risparmio energetico negli edifici in proprietà e uso degli Enti Locali Piemontesi, loro consorzi, aziende speciali e Società per azioni a prevalente partecipazione degli Enti suddetti, fissando contemporaneamente i criteri di valutazione, le modalità di presentazione e di concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi stessi.

Sulla base di tale proposta, con deliberazione n. 467-CR2919 del 10 marzo 1998 il Consiglio Regionale determinava criteri e direttive in merito alla quota dei fondi da attribuire alle iniziative di risparmio energetico relative al settore pubblico, ai criteri di priorità e alle percentuali di contributo da concedere, stabilendo di riservare per tali iniziative il 70% per cento dei fondi stanziati sui capitoli del bilancio regionale per interventi di risparmio energetico del settore “Edilizia”, con riferimento agli esercizi finanziari 1998 e 1999.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 26-24410 del 20.04.1998, si autorizzava la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti all’apertura del Bando regionale per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di risparmio energetico a favore degli Enti Locali piemontesi, fermo restando che le indicazioni sull’ammontare delle risorse disponibili e sull’erogazione dei contributi avrebbero dovuto luogo solo ad approvazione della legge di bilancio regionale e ad avvenuta definizione degli stanziamenti di fondi a ciò destinati.

Con determinazione n. 113 del 5 maggio 1998, il competente Settore regionale approvata l’apertura del bando regionale 1998 finalizzato alla concessione dei contributi relativi ad interventi di risparmio energetico a favore degli Enti Locali, a scadenze successive la prima delle quali è stata fissata al 15 giugno 1998 mentre la seconda scadenza, alla quale si riferiscono gli allegati oggetto del presente provvedimento, è stata fissata al 15 ottobre 1998.

Ai sensi degli artt. 4 e 9 del decreto ministeriale 15.02.1991, da parte del “Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica” è stata effettuata l’istruttoria amministrativa e tecnico-economica delle domande di contributo per interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, presentate con riferimento alla scadenza 15 ottobre 1998 del bando regionale a favore degli Enti Locali Piemontesi.

Per l’espletamento della indicata istruttoria tecnico-economica è stato adottato il metodo ENEA, così come prescritto dal comma 4 dell’art. 6 del bando, in attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 4 del decreto ministeriale 15.02.1991.

Sulla base delle risultanze del complesso delle istruttorie con riferimento agli interventi ritenuti idonei e, di conseguenza, ammissibili a finanziamento, sono state compilate le graduatorie di cui sopra in ragione di una suddivisione tra interventi “prioritari” e “non prioritari”, in base ai criteri stabiliti con la citata deliberazione n. 467*CR2919 del 10 marzo 1998 e, come stabilito dall’art. 6 del bando, le citate graduatorie sono state esaminate dal Comitato Tecnico Regionale ottenendone parere positivo nella seduta del 12.04.1999.

Le graduatorie sono state approvate con determinazione n. 245 del 17 giugno 1999, e si riferiscono a due elenchi (allegati A e B) di cui il primo relativo a 32 interventi “prioritari” e il secondo a 94 interventi “non prioritari” per un importo complessivo dei relativi contributi.

Nell’ambito delle risorse accantonate con deliberazione della Giunta Regionale n. 51-27906 del 26 luglio 1999 si accantonava la somma di lire 5.291.051.900 sul cap. 26760/99 (354311/A) e la somma di lire 18.000.000.000 sul cap. 26770/99 (354313/A) del bilancio regionale, destinando tali somme al finanziamento delle iniziative relative agli interventi di risparmio energetico.

Evidenziato che, occorre dare attuazione a quanto deciso dal Consiglio Regionale nella citata deliberazione n. 467-CR2919 del 10 marzo 1998 nella quale, come già premesso, si è stabilito di riservare per gli interventi di risparmio energetico a favore degli Enti Locali nel settore edilizia il 70% dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio regionale relativamente agli esercizi finanziari 1998 e 1999.

Pertanto la quota parte dell’accantonamento operato con deliberazione della Giunta Regionale n. 51-27906 del 26 luglio 1999 sul cap. 26760/99 da destinare alle iniziative di risparmio energetico a favore degli Enti Locali piemontesi è pari a lire 3.703.736.330 di cui lire 3.075.428.763 sono già state impegnate con determinazione n. 373 del 31 agosto 1999 e per le quali, nonostante il loro inserimento in graduatoria non era stato possibile procedere, con determinazione n. 290 dell’11 novembre 1998, all’impegno dell’intera graduatoria per insufficienza di fondi sul bilancio regionale 1998, mentre la quota parte dell’accantonamento sul capitolo 26770/99, da destinare alle medesime iniziative, è pari a lire 4.200.000.000.

la sommatoria degli accantonamenti operati sui cap. 26760/99 e 26770/99 per le finalità di cui sopra, è pari a lire 4.828.307.567 e quindi sufficiente a finanziare per l’intero importo i primi 10 richiedenti della graduatoria relativa agli interventi “prioritari”, invece il richiedente “Comune di Rivoli” - alla posizione 11 - può essere finanziato solo in misura parziale per lire 309.663.567, come da estratto della graduatoria che si allega alla presente determinazione;

risultano altresì esclusi dal finanziamento, seppur idonei, i richiedenti:

- “Comune di Rivoli” - alla posizione 11 - per la quota parte eccedente e pari a lire 150.336.433;

- i beneficiari dalla posizione 12 alla posizione 32 della graduatoria “prioritaria” nei confronti dei quali, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi su capitoli di pari oggetto, anche ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 79/1989, si provvederà a un successivo impegno per i relativi interventi.

Risultano altresì esclusi, seppur idonei, tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nell’allegato B (Interventi non prioritari) e anche per questi, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi su capitoli di pari oggetto, si provvederà a un successivo impegno per i relativi interventi.

Le somme richiamate in graduatoria sotto le voci “spesa prevista” e “contributo”, in corrispondenza dei vari interventi di risparmio energetico, si riferiscono alla documentazione dei costi preventivati, fornita dai soggetti richiedenti il contributo, che è stata oggetto delle istruttorie, amministrativa e tecnico-economica, e che le stesse somme potranno risultare ridotte o revocate:

- in seguito a ulteriori verifiche istruttorie che si ritenessero necessarie;

- in relazione a mancata o incompleta presentazione della successiva documentazione, inerente le spese realmente sostenute e regolarmente finanziabili, richiesta per poter dar corso alla liquidazione del contributo;

- a sopralluoghi e collaudi che dovessero risultare necessari.

la liquidazione dei contributi sarà effettuata con successivo provvedimento, in occasione della positiva conclusione dell’iter amministrativo sopra descritto, condizionato dalla documentazione di spesa inerente gli interventi che sarà prodotta agli uffici regionali competenti;

ai sensi dell’art. 1 della L.R. 28.12.1989 n. 79, con successiva determinazione, verranno accertate le somme che a seguito di revoca, rinuncia o riduzione di contributo si renderanno disponibili per il finanziamento di nuove iniziative di risparmio energetico nel settore edilizio.

Vista la deliberazione di accantonamento n. 51-27906 del 26 luglio 1999 con la quale la Giunta Regionale accantonava, per l’adozione dei provvedimenti ai sensi della determinazione dirigenziale n. 113 del 5 maggio 1998, la somma di lire 628.307.537 sul cap. 26760/97 (I. 354311/A) e di lire 4.200.000.000 sul cap. 26770/99 (I. 354313/A), pari al 70% degli stanziamenti dei relativi capitoli, e assegnava tale somma alla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione e Gestione Rifiuti per l’adozione dei provvedimenti di competenza da assumere nel rispetto dei criteri e degli indirizzi indicati nella deliberazione citata.

Vista la nota prot. n. 13150 in data 30 luglio 1999 con la quale il Direttore Regionale assegnava tali risorse al Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D. lgs. 470/93.

Visto l’articolo 23 della Legge Regionale 51/97.

Vista la legge regionale 19/1984.

Vista la legge regionale 79/1989.

In conformità con gli indirizzi, e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 26-24410 del 20.04.1998.

Vista la deliberazione di accantonamento n. 51-27906 del 26 luglio 1999.

Vista la determinazione n. 245 del 17 giugno 1999,

Vista la determinazione n. 373 del 30 agosto 1999.

Vista la nota prot. n. 13150 del 30 luglio 1999.

determina

1) Di impegnare, nell’ambito delle somme accantonate con deliberazione n. 51-27906 del 26 luglio 1999 e assegnate al Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica con nota prot. n. 13150 del 30 luglio 1999, le somme di lire 628.307.567 sul cap. 26760/99 (I. .....) e di lire 4.200.000.000 sul cap. 26770/99 (I. ......) per il finanziamento delle graduatorie relative alla IIº tranche del bando a favore degli Enti Locali piemontesi (limitatamente ai primi 10 della graduatoria relativa agli interventi “Prioritari” e solo in misura parziale per il beneficiario “Comune di Rivoli” - alla posizione 11 -) così come specificato in premessa e come da estratto della graduatoria medesima che si allega alla presente determinazione quale parte integrante.

2) di dare atto che le graduatorie si riferiscono alle domande ritenute ammissibili al finanziamento in conto capitale ai sensi dell’art. 8 della legge 10/1991 e presentate a seguito del bando regionale aperto con determinazione n. 113 del 5 maggio 1998, in esecuzione alla D.G.R. n. 26-24410 del 20.04.1998 in relazione alla scadenza del 15.10.1998 e già approvate con determinazione dirigenziale n. 245 del 17 giugno 1999.

3) di dare atto che alla liquidazione delle somme occorrenti, in relazione ai citati interventi e per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, si provvederà, a seguito della dimostrazione della corretta realizzazione degli stessi e, salvo ulteriori verifiche istruttorie o rinunce da parte degli interessati, con successivi ed appositi provvedimenti.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato




Codice 22.5
D.D. 29 settembre 1999, n. 459

Rilascio autorizzazione Regolamento CEE n. 259/93. Ditta Seriphot - s.i. Rue de la Briqueterie - 7740 Poincy (Francia)

Visto il Regolamento CEE n. 259/93 del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità Europea, nonchè in entrata ed in uscita dal suo territorio, così come modificato dalle decisioni 94/721/CE e 96/660/CE e dal Regolamento CE n. 120/97;

Visto che il suddetto Regolamento prevede che la Ditta che intende spedire rifiuti in Italia deve inoltrare una comunicazione alla Regione competente per territorio, la quale entro 30 gg. rilascia l’autorizzazione all’importazione dei rifiuti o solleva motivate obiezione all’importazione dei rifiuti stessi;

Vista la comunicazione presentata il 3 agosto 1999 dalla Ditta Seriphot - ZI Rue De La Briqueterie - 77470 (Francia) - tramite il modello di notifica n. 008216 relativa all’importazione di 600 ton. di “Soluzione cuproammoniacale esausta”, di cui al codice CER 060304, destinate al recupero presso la Ditta Ica - Via Camillo De Rossi 16 - 13031 Arborio (VC), per il riutilizzo nel processo produttivo della suddetta Ditta;

Vista la nota della Regione Piemonte, prot. n. 13646/22.5 del 6/8/99 alla Provincia di Vercelli, competente territorialmente, di richiesta di esame della posizione autorizzativa della Ditta Ica, al fine di procedere all’avvio dell’importazione;

Considerata la risposta della Provincia di Vercelli, prot. n. 332472 del 14.9.1999, ove si comunica che la Ditta suddetta è regolarmente iscritta al registro di cui all’art. 33 del D.lvo 22/97, con il numero C000039, per lo svolgimento delle attività di recupero di rifiuti oggetto dell’importazione e pertanto non vi sono osservazioni o rilievi particolari rispetto al trasferimento presso l’impianto di Arborio;

Vista la nota della Regione Piemonte, prot. n. 14067/22.5 del 16/8/99, con la quale si chiedeva alla ditta Ica di fornire una serie di ulteriori documenti ed informazioni atti al fine di procedere all’istruttoria della pratica di importazione;

Vista la documentazione inviata dalla Ditta Ica il 13/9/99, con prot. 13/9/99, ritenuta da questi Uffici esauriente;

Verificato che la Ditta Ica ha espletato le procedure semplificate di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 22/97;

Considerato che dette procedure sono rispondenti a quanto previsto dal Regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 6 e 16 del D.Legs. n. 29/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993 e D.Lgs. n. 80/1998;

Visto l’art. 22 della L.R. n. 51/1997;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri previsti dal Regolamento CEE n. 259/93.

determina

Di rilasciare alla Ditta Seriphot - ZI Rue De La Briqueterie - 77470 Poincy (Francia), l’autorizzazione ai sensi del Regolamento CEE n. 259/93, artt. 6, 7 e 8 per le spedizioni presso la Ditta Ica - Via Camillo De Rossi 16 - 13031 Arborio (VC), di 600 ton. di “Soluzioni cuproammoniacale esausta”, di cui al codice CER 060304, destinati al recupero, di cui al modello di notifica n. 008215, da effettuarsi nel periodo settembre 1999 - settembre 2000.

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro 60 gg. dal ricevimento della stessa, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.8
D.D. 11 ottobre 1999, n. 479

Riapertura Bando regionale 1996. Approvazione graduatorie degli interventi ammessi a contributo alla scadenza del 15 aprile 1999, ai sensi dell’art. 10 L. 10/1991 e relativo Decreto Ministeriale di applicazione del 15 febbraio 1991, per il contenimento dei consumi energetici nel settore “Industria”

L’art. 9 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 individua la competenza delle Regioni nella concessione ed erogazione dei contributi previsti dagli artt. 8 (utilizzo fondi rinnovabili di energia nell’edilizia), 10 (contenimento consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario) e 13 (produzione fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo).

Con deliberazione n. 346-11505 del 2 agosto 1996, adottata nel rispetto dei criteri e delle direttive stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 715-2176 del 1 marzo 1994, veniva approvato il bando regionale 1996 avente ad oggetto interventi concernenti i settori “Edilizia” e “Industria, Artigianato e Terziario” di cui agli artt. 8 e 10 della legge 10/1991 citata, il quale prevedeva la possibilità di successiva proroghe dei termini inizialmente previsti per la presentazione delle domande sulla base di nuove disponibilità di fondi sul bilancio regionale.

Con determinazione n. 160 del 2 luglio 1998 il competente Settore regionale approvava la riapertura del bando regionale 1996 finalizzato alla concessione dei contributi relativi ad interventi di risparmio energetico nei settori “Industria” ed “Edilizia”, a scadenze successive la seconda delle quali è stata fissata al 15 aprile 1999 e a cui gli allegati, oggetto del presente provvedimento, si riferiscono.

Considerato che per le domande di contributo per gli interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, presentate con riferimento alla scadenza 15 aprile 1999, è stata effettuata l’istruttoria amministrativa e tecnico-economica utilizzando il metodo ENEA ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 4 del citato decreto ministeriale 15 febbraio 1991.

Rilevato che, sula base delle risultanze dell’istruttoria effettuata nell’ambito delle domande relative al settore “Industria”, con riferimento agli interventi ritenuti idonei e, di conseguenza, ammissibili a finanziamento, sono state compilate le graduatorie di cui sopra, in ragione di una suddivisione tra interventi “prioritari” e “non prioritari”, in base ai criteri stabiliti con la D.G.R. n. 346-11505 del 2 agosto 1996, relativa alla riapertura del bando regionale 1996.

Tenuto conto che le citate graduatorie sono state esaminate dal Comitato Tecnico Regionale ottenendone parere positivo nella seduta del 27 settembre 1999.

Dato atto che le graduatorie si riferiscono a due elenchi (allegati A e B), di cui il primo relativo a n. 18 interventi “prioritari” ed il secondo a n. 17 interventi “non prioritari” e, considerato che le somme richiamate in graduatoria sotto le voci “spesa prevista” e “contributo”, si riferiscono alla documentazione dei costi preventivati, oggetto delle istruttorie amministrativa e tecnico-economica, e che le stesse somme potranno risultare ridotte o revocate per i seguenti motivi:

- in seguito a ulteriori verifiche istruttorie che si ritenessero necessarie;

- in relazione a mancata o incompleta presentazione della successiva documentazione, inerente le spese realmente sostenute e regolarmente finanziabili, richiesta per poter dar corso alla liquidazione del contributo;

- a sopralluoghi e collaudi che dovessero risultare necessari.

Dato atto che l’impegno e la liquidazione dei contributi avranno luogo con successivi provvedimenti e in occasione della positiva conclusione dell’iter amministrativo sopra descritto.

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 3 e 16 del D.lgs. n. 29/1993 come modificato dal D.lgs. n. 470/1993;

visto l’articolo 23 della Legge Regionale n. 51/1997

vista la legge regionale 55/1981;

vista la legge regionale 19/1984;

richiamati gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 346-11505, in data 2 agosto 1996;

richiamata la determinazione n. 160 del 02 luglio 1998;

determina

1) Di approvare le graduatorie relative alle domande pervenute entro la data di scadenza del 15 aprile 1999, e composte dagli elenchi A e B allegati al presente provvedimento e costituenti parte integrante;

2) di dare atto che gli elenchi di cui sopra si riferiscono alle domande presentate a seguito del bando regionale - approvato con deliberazione n. 346-11505 del 2 agosto 1996 ed aperto in esecuzione della determinazione 160 del 2 luglio 1998 - in relazione alla scadenza del 15 aprile 1999 e che gli stessi sono ammissibili al finanziamento in conto capitale ai sensi dell’art. 10 della Legge 10/1991;

3) di prevedere che all’impegno e alla liquidazione delle somme occorrenti, in relazione ai citati interventi e per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, si provvederà, a seguito della dimostrazione della corretta realizzazione degli stessi e, salvo ulteriori verifiche istruttorie o rinunce da parte degli interessi, con successivi ed appositi provvedimenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato



Codice 22
D.D. 13 ottobre 1999, n. 483

Rettifica errori materiali contenuti nella determinazione n. 245 del 17.6.1999. Approvazione graduatoria degli interventi ammessi a contributo alla scadenza del 15 ottobre 1998, ai sensi dell’art. 8 L. 10/1991 e determinazione n. 443 del 17.0.1999 relativa all’impegno parziale della medesima graduatoria

Con determinazione dirigenziale nr. 245 del 17.06.1999 sono state approvate le graduatorie relative al finanziamento degli interventi ammessi a contributo alla scadenza del 15.10.1998, ai sensi dell’art. 8 legge 10/1991, per la concessione di contributi in conto capitale a favore degli Enti Locali piemontesi per interventi di risparmio energetico nel settore “Edilizia”.

Tali graduatorie si riferiscono a due elenchi (allegati A e B) di cui il primo relativo a 32 interventi “prioritari” e il secondo a 94 interventi “non prioritari”.

L’allegato A, che costituisce parte integrante alla citata determinazione n. 245 del 17.06.1999, risulta affetto dell’errato inserimento alla posizione 5 della “Comunità Montana Valle Mosso” (cod. uff. C98.099.01), con indice pari a 170,067 anzichè 75,396 e che pertanto slitta alla posizione 23 con conseguente avanzamento di un posto dei beneficiari dalla posizione 6 alla posizione 22.

Inoltre, alla posizione 14 si deve sostituite “Comune di Rosta” (cod. uff. C.98.126.01) con “Comune di Ceres”;

Con successiva determinazione nr. 443 del 17.09.1999 si è provveduto ad impegnare parzialmente la citata graduatoria - allegato A (Estratto) -, sino alla concorrenza di lire 4.828.307.567.

Considerato che la “Comunità Montana Valle Mosso” slitta alla posizione 23, l’importo impegnato a suo favore con determinazione 443 del 17.09.1999 e pari a lire 122.000.000 può essere utilizzato, nel rispetto della graduatoria così corretta, a integrazione della somma impegnata a favore del “Comune di Rivoli” (Cod. uff. C.98.123.01), che risulta ora essere pari a lire 431.663.567 anzichè lire 309.663.567.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla rettifica dell’allegato A della determinazione 245 del 17.06.1999 operando la sostituzione del citato allegato con l’allegato A alla presente determinazione.

Si rende inoltre necessario correggere l’impegno relativo alla graduatoria citata sostituendo l’allegato A della determinazione 443 del 17.09.1999 con l’allegato A (Estratto) alla presente determinazione.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 3 e 16 del D.lgs. n. 29/1993 come modificato dal D. lgs. 470/1993.

Visto l’articolo 23 della Legge Regionale n. 51/1997.

Richiamata la determinazione n. 245 del 17 giugno 1999.

Richiamata la determinazione n. 443 del 17 settembre 1999.

determina

1) Di dare atto che l’allegato A alla presente determinazione nr. 245 del 17.06.1999 risulta affetto da errori materiali relativamente alle posizioni 5 e 14, come specificato in premessa;

2. di rettificare i suddetti errori operando la sostituzione dell’allegato A alla determinazione 245 del 17.06.1999 con l’allegato A alla presente determinazione;

3. di rettificare la determinazione 443 del 17.09.1999 sostituendo l’allegato A alla suddetta determinazione con l’allegato A (Estratto) alla presente determinazione.

4. di confermare quanto al resto le proprie precedenti determinazioni nr. 245 del 17.06.1999 e nr. 443 del 17.09.1999.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato




Codice 22.8
D.D. 19 ottobre 1999, n. 496

Bando regionale 1996. Impegno di spesa di L. 465.000.000 sul cap. 26782/99 per intervento identificato con cod. uff. 124/IN/96 ammesso a contributo alla scadenza del 15 ottobre 1997, ai sensi dell’art. 10 Legge 10/1991 per il contenimento dei consumi energetici nel settore “Industria”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di impegnare, nell’ambito delle somme accantonate con deliberazione della Giunta Regionale n. 51-27906 del 26.07.1999 e attribuite al Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica, con nota prot. n. 13150 del 30 luglio 1999, sul cap. 26782/99 (354315/A) la somma di lire 465.000.000, per l’erogazione del contributo a favore del beneficiario individuato con cod. uff. 124/IN/96 (Ykk S.p.A.).

2. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 36 del 12 novembre 1997, la domanda di contributo, oggetto del presente provvedimento, era già stata ritenuta ammissibile al finanziamento in conto capitale ai sensi dell’art. 10 della legge 10/1991.

3. di dare atto che alla liquidazione delle somme occorrenti, in relazione al citato intervento, si provvederà con successivo e apposito provvedimento, a seguito della dimostrazione della corretta realizzazione dello stesso.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia



Codice 22
D.D. 19 ottobre 1999, n. 498

Bando regionale 1994. Ammissione al finanziamento e contestuale impegno di L. 45.000.000 sul cap. 26780/99 per la concessione di contributi in riferimento all’intervento identificato con cod. uff. 140/IN/94 per il contenimento dei consumi energetici nel settore “Industria” ai sensi dell’art. 10 L. 10/91

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di approvare l’ammissione al finanziamento della pratica individuata con cod. uff. n. 140/IN/94.

2. di impegnare, nell’ambito delle somme accantonate sul cap. 26780/99 (I. 354314/A) ed assegnate con deliberazione n. 51-27906 del 26 luglio 1999 la somma di L. 45.000.000 relativa ai contributi da erogare a favore della ditta identificata con cod. uff. 140/IN/94 (Tintoria di Pollone S.r.l.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia



Codice 22.8
D.D. 19 ottobre 1999, n. 499

Bando regionale 1996. Ammissione al finanziamento e contestuale impegno di L. 193.900.000 sul cap. 26782/99 e L. 44.600.000 sul cap. 26780/99 per la concessione di contributi in riferimento agli interventi identificati con cod. uff. 110/IN/96, 143/IN/96 e 157/IN/96 per il contenimento dei consumi energetici nel settore “Industria” ai sensi dell’art. 10 L. 10/91

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di approvare l’ammissione al finanziamento - pari a complessive L. 238.500.000 - degli interventi individuati con cod. uff. 110/IN/96, 143/IN/96 e 157/IN/96 così come specificato nella tabella allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante già oggetto di domande di contributo relativamente al bando 96 settore “Industria” e inizialmente ritenute non idonee al finanziamento.

2) di provvedere conseguentemente all’impegno della somma sopra indicata per lire 44.600.000 sul cap. 26780/99 (354314/A) (363562) e per lire 193.900.000 sul cap. 26782/99 (363563) (354315/A), il tutto nell’ambito delle risorse accantonate con deliberazione della Giunta Regionale n. 51-27906 del 26 luglio 1999 e assegnate al Settore “Programmazione e Risparmio in Materia Energetica” con nota del Direttore Regionale prot. n. 13150 del 30 luglio 1999;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia



Codice 22.8
D.D. 25 ottobre 1999, n. 512

Riapertura Bando regionale 1996. Impegno di spesa di L. 10.175.157.800 sul cap. 26770/99 e L. 533.635.000 sul cap. 26780/99 per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo alla scadenza del 15 aprile 1999, ai sensi dell’art. 10 L. 10/91, per il contenimento dei consumi energetici nel settore “Industria”

L’art. 9 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 individua la competenza delle Regioni nella concessione ed erogazione dei contributi previsti dagli art. 8 (utilizzo fondi rinnovabili di energia nell’edilizia), 10 (contenimento consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario) e 13 (produzione fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo);

su tali presupposti con deliberazione n. 346-11505 del 2 agosto 1996, adottata nel rispetto dei criteri e delle direttive stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 715-2176 del 1 marzo 1994, veniva approvato il bando regionale 1996 avente ad oggetto interventi concernenti i settori “Edilizia”, e “Industria, Artigianato e Terziario” di cui agli artt. 8 e 10 della legge 10/1991 citata, il quale prevedeva la possibilità di successive proroghe dei termini inizialmente previsti per la presentazione della domande sulla base di nuove disponibilità di fondi sul bilancio regionale;

con determinazione n. 160 del 2 luglio 1998 il competente Settore regionale approvava la riapertura del bando regionale 1996 finalizzato alla concessione dei contributi relativi ad interventi di risparmio energetico nei settori “Industria” ed “Edilizia”, a scadenze successive la seconda delle quali è stata fissata al 15 aprile 1999, a cui gli allegati, oggetto del presente provvedimento, si riferiscono;

con deliberazione n. 51-27906 del 26 luglio 1999, la Giunta Regionale, operava l’accantonamento sul cap. 26770/99 (I. 354313/A) di lire 12.000.000.000 (pari al 70% dello stanziamento) e sul cap. 26780/99 (I. 354314/A) di lire 623.235.000 e assegnava tali somme alla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti per l’adozione dei provvedimenti di competenza, da assumere nel rispetto dei criteri e degli indirizzi indicati dalla deliberazione citata;

per le domande di contributo per gli interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, presentate con riferimento alla scadenza 15 aprile 1999, è stata effettuata l’istruttoria amministrativa e tecnico-economica utilizzando il metodo ENEA ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 4 del citato decreto ministeriale 15 febbraio 1991;

sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata nell’ambito delle domande relative al settore “Industria”, con riferimento agli interventi ritenuti idonei e, di conseguenza, ammissibili a finanziamento, sono state compilate le graduatorie di cui sopra, in ragione di una suddivisione tra interventi “prioritari” e “non prioritari”, in base ai criteri stabiliti con la D.G.R. n. 346-11505 del 2 agosto 1996, relativa all’apertura del bando regionale 1996;

le graduatorie, che si allegano a titolo esplicativo, si riferiscono a due elenchi (allegati A e B), di cui il primo relativo a n. 18 interventi “prioritari” ed il secondo a n. 17 interventi “non prioritari”, tali graduatorie sono state esaminate dal Comitato Tecnico Regionale - ottenendone parere positivo - nella seduta del 27 settembre 1999 e approvate con determinazione dirigenziale n. 479 dell’11 ottobre 1999;

la disponibilità dei cap. 26770/99 e 26780/99 consente di provvedere all’impegno dei fondi occorrenti per il finanziamento della graduatoria di cui agli All. A (Industria Prioritaria) e B (Industria) per lire 10.175.157.000 sul cap. 26770/99 (I. 354313/A) e per lire 533.635.000 sul cap. 26780/99 (I. 354314/A);

le somme richiamate in graduatoria sotto le voci “spesa prevista” e “contributo”, in corrispondenza dei vari interventi di risparmio energetico, si riferiscono alla documentazione dei costi preventivati, fornita dai soggetti richiedenti il contributo, che è stata oggetto delle citate istruttorie, amministrativa e tecnico-economica, e che le stesse somme potranno risultare ridotte o revocate per i seguenti motivi:

- in seguito a ulteriori verifiche istruttorie che si ritenessero necessarie;

- in relazione a mancata o incompleta presentazione della successiva documentazione, inerente le spese realmente sostenute e regolarmente finanziabili, richiesta per poter dar corso alla liquidazione del contributo;

- a sopralluoghi e collaudi che dovessero risultare necessari.

la liquidazione dei contributi sarà effettuata con successivo provvedimento, in occasione della positiva conclusione dell’iter amministrativo sopra descritto, condizionato dalla documentazione di spesa inerente gli interventi che sarà prodotta agli uffici competenti;

ai sensi dell’art. 1 della L.R. 28/12/1989 n. 79, le somme che si rendessero disponibili a seguito di revoca, rinuncia o riduzione di contributo, relative agli interventi in graduatoria e dopo l’esaurimento della stessa, sono destinate al finanziamento di nuove iniziative di risparmio energetico nei settori edilizio ed industriale;

con nota prot. n. 13150 in data 30 luglio 1999 il Direttore Regionale assegnava tali risorse al Settore “Programmazione e Risparmio in Materia Energetica”.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 3 e 16 del D.lgs. n. 29/1993 come modificato dal D.lgs. n. 470/1993;

visto l’articolo 23 della Legge Regionale n. 51/1997;

vista la legge regionale 55/1981;

vista la legge regionale 19/1984;

richiamati gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 346-11505, in data 2 agosto 1996;

richiamata la deliberazione di accantonamento della Giunta Regionale n. 51-27906 del 26 luglio 1999;

richiamata la determinazione n. 160 del 02 luglio 1998;

richiamata la nota del Direttore Regionale prot. 13150 del 30 luglio 1999.

determina

1. Di impegnare, nell’ambito delle somme accantonate con deliberazione della Giunta Regionale n. 51-27906 del 26 luglio 1999 e assegnate al Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica, con nota prot. n. 13150 del 30 luglio 1999, lire 533.635.000 sul cap. 26780/99 (363564) e lire 10.175.157.800 sul cap. 26770/99 (363565) per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico nel settore “Industria” ai beneficiari di cui all’elenco allegato alla presente determinazione

2. di dare atto che le graduatorie, ritenute ammissibili al finanziamento in conto capitale ai sensi dell’art. 10 della legge 10/1991 e già approvate con determinazione dirigenziale n. 479 dell’11 ottobre 1999, si riferiscono alle domande presentate entro la scadenza del 15 aprile 1999.

3. di dare atto che alla liquidazione delle somme occorrenti, in relazione ai citati interventi e per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, si provvederà, a seguito della dimostrazione della corretta realizzazione degli stessi e, salvo ulteriori verifiche istruttorie o rinunce da parte degli interessati, con successivi e appositi provvedimenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato



Codice 22.2
D.D. 4 novembre 1999, n. 542

Realizzazione da parte dello CSEA di Torino di un prodotto multimediale su cd rom inerente le modalità di applicazione dell’art. 6 della l.r. 40/98 da parte dei Comuni e stampa di 2000 copie del cd rome. - Impegno di spesa di L. 49.200.000 (IVA compresa) sul Cap. 15186/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di demandare, per le motivazioni espresse in premessa, allo CSEA avente sede in Torino - Via Beamont n. 10, la realizzazione di un’applicazione multimediale interrativa su cd rom, riprodotto in 2000 copie, riguardante le disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione definite nell’ambito della legge regionale n. 40 del 14 dicembre 1998, con particolare riguardo all’applicazione dell’art. 6 della legge stessa da parte dei Comuni;

- di stipulare a tal fine un’apposita convenzione, redatta sulla base dello schema allegato quale parte integrante della presente determinazione.

L’offerta tecnico-economica dello CSEA, trasmessa alla Regione con nota prot. che descrive le caratteristiche del prog. RP/cc/PP29 del 12 ottobre 1999, sarà allegata quale parte integrante di detta convenzione;

- di stabilire, in accordo con lo CSEA, di dare avvio ai lavori dalla data di approvazione delle presente determinazione;

- di impegnare la somma di L. 49.200.000= IVA 20% compresa sul cap. 15186/1999 nell’ambito delle risorse accantonate con D.G.R. n. 45-27536 del 7 giugno 1999 (349787/A), ed assegnate al Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale con nota del Direttore prot. n. 10684/22 del 23 giugno 1999.

Il Dirigente responsabile
Annamaria Bairati



Codice 22.2
D.D. 4 novembre 1999, n. 544

Integrazione determinazione n. 339/22 del 27 luglio 1999, relativa all’acquisizione dalla Soc. Infocamere dell’archivio per l’anno 199 denominato “Elenco complesso” delle Imprese attive in Piemonte (art. 8 L. n. 580/93) - Spesa L. 6.480.000= cap. 15250

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria precedente determinazione n. 339 del 27 luglio 1999, relativa all’acquisizione dalla Soc. Infocamere, Società consortile di informatica delle Camera di Commercio avente sede in Roma - Via Morgagni 30H, dell’archivio per l’anno 1999 denominato “Elenco complesso” delle Imprese attive in Piemonte (art. 8 L. n. 580/93), incrementando l’impegno di spesa iniziale assunto di L. 88.680.000 sul cap. 15250/99 (355648) con l’ulteriore somma di L. 5.400.000 oltre IVA 20%, pari a complessive L. 6.480.000=;

- di impegnare a tal fine la somma di L. 6.480.000= sul cap. 15250/1999, nell’ambito delle risorse accantonate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-27264 del 10 maggio 1999 sul cap. 15250/1999 (3465 45/A), ed assegnate dal Direttore Regionale Direzione 22 al Dirigente Responsabile del Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale con nota del 3 novembre 1999 prot. n. 19122.

Il Dirigente responsabile
Annamaria Bairati



Codice 22.2
D.D. 8 novembre 1999, n. 549

Integrazione determinazione n. 320/22 del 21 luglio 1999, relativa all’impegno a favore del CSI-Piemonte delle somme perenti agli effetti amministrativi a valere su fondi statali già impegnati sul cap. 15196/96 con DGR 56-15458 del 23.12.1996 - Spesa L. 1.000.000 sul cap. 15199/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, l’impegno di spesa assunto a favore del CSI-Piemonte - Torino - C.so Unione Sovietica 216 con la determinazione n. 320 del 21 luglio 1999 al fine di consentire il pagamento delle somme divenute perenti agli effetti amministrativi, dovute per la realizzazione del Progetto interregionale GAIA di cui alla DGR nº 56-15458 del 23 dicembre 1996, incrementando di L. 1.000.000 l’impegno di spesa iniziale di L. 696.697.000= sul cap. 15199 del bilancio di previsione per l’anno 1999;

- di impegnare sul cap. 15199/99 la somma di L. 1.000.000=, già impegnata sul cap. 15196/96 con D.G.R. n. 56-15458 del 23 dicembre 1996, al fine di consentire il pagamento delle somme ancora dovute in dipendenza della convenzione stipulata con il CSI-Piemonte il 13 maggio 1997 (Rep. n. 8187).

Il Direttore regionale
Annamaria Tasselli



Codice 22.5
D.D. 11 novembre 1999, n. 565

Ditta C.S.V. S.r.l. di Torino. Spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001691. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fideiussione n. GE 0039734 del 20 gennaio 1999 e relativa appendice n. 5 del 28 ottobre 1999 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “S.I.C. - Società Italiana Cauzioni” di Roma

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere congrua, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 370/1998, la garanzia finanziaria n. GE0039734 del 20 gennaio 1999, e relativa appendice n. 5 emessa in data 28/10/1999, di Lire 203.750.000 (Lire Duecentotremilioni settecentocinquantamila) presentata dalla Ditta C.S.V. con sede in Torino a favore del Ministero dell’Ambiente, per l’esportazione presso il forno inceneritore Zwekverband - Horgen - Cantone di Zurigo - Svizzera, di 50 tonnellate di rifiuti ospedalieri solidi, quota parziale delle spedizioni di complessive 1.200 tonnellate di cui al modulo di notifica n. IT001691, numeri progressivi dal n. 87 al n. 93 di 250 spedizioni complessive.

Le spedizioni di ulteriori quote di rifiuti inerenti il medesimo bollettino dovranno essere garantite da nuove polizze fideiussorie prestate secondo quanto previsto dal D.M. 370/1998.

Le garanzie in argomento saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del gestore dell’impianto di smaltimento, comprovante l’effettivo e corretto smaltimento relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito, come previsto dall’art. 27 del reg. 259/1993, espressamente richiamato dal D.M. 3.09.1998, n. 370.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 11 novembre 1999, n. 566

Ditta Ecograf S.p.A. di Peschiera Borromeo (MI). Spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001644. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fidejussione n. 16399/29/71 del 15 ottobre 1999 del Credit Commercial de France

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere congrua, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 370/1998, la garanzia finanziaria n. 16399/29/71 emessa in data 15 ottobre 1999 dal Credit Commerciale de France - Direzione Generale di Milano, di lire 812.000.000 (Lire Ottocentododicimilioni), prestata dalla Ditta Ecograf S.p.A. con sede in Peschiera Borromeo (MI), a favore del Ministero dell’Ambiente, per l’esportazione presso lo stabilimento Rhodia Teris - Le Pont de Claix (Francia) di 100 tonnellate di rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo superiore a 5.000 p.p.m., quota parziale delle spedizioni di complessive 300 tonnellate di cui al modulo di notifica n. IT001644, numeri progressivi dal n. 4 al n. 8 di 17 spedizioni complessive.

Le spedizioni di ulteriori quote di rifiuti inerenti il medesimo bollettino dovranno essere garantite da nuove polizze fideiussorie prestate secondo quanto previsto dal D.M. 370/1998.

Le garanzie in argomento saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del gestore dell’impianto di smaltimento, comprovante l’effettivo e corretto smaltimento relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito, come previsto dall’art. 27 del reg. 259/1993, espressamente richiamato dal D.M. 3.09.1998, n. 370.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.8
D.D. 12 novembre 1999, n. 569

Bando regionale 1998. Impegno di L. 1.824.842.200 sul cap. 26770/99 per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo alla scadenza del 15.10.1998, ai sensi dell’art. 8 L. 10/91, per la concessione di contributi a favore degli Enti locali piemontesi per interventi di risparmio energetico nel settore “Edilizia”

L’art. 8 della legge 10/1991 prevede la possibilità di concedere contributi in conto capitale al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili nell’edilizia.

Con deliberazione n. 85-20760 del 7 luglio 1997, la Giunta Regionale proponeva al Consiglio Regionale i criteri e le direttive per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di risparmio energetico negli edifici in proprietà e uso degli Enti Locali Piemontesi, loro consorzi, aziende speciali e Società per azioni a prevalente partecipazione degli Enti suddetti, fissando contemporaneamente i criteri di valutazione, le modalità di presentazione e di concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi stessi.

Sulla base di tale proposta, con deliberazione n. 467-CR2919 del 10 marzo 1998 il Consiglio Regionale determinava criteri e direttive in merito alla quota dei fondi da attribuire alle iniziative di risparmio energetico relative al settore pubblico, ai criteri di priorità e alle percentuali di contributo da concedere, stabilendo di riservare per tali iniziative il 70% dei fondi stanziati sui capitoli del bilancio regionale per interventi di risparmio energetico del settore “Edilizia”, con riferimento agli esercizi finanziari 1998 e 1999.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 26-24410 del 20.04.1998, si autorizzava la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti all’apertura del Bando regionale per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di risparmio energetico a favore degli Enti Locali piemontesi, fermo restando che le indicazioni sull’ammontare delle risorse disponibili e sull’erogazione dei contributo avrebbero avuto luogo solo ad approvazione della legge di bilancio regionale e ad avvenuta definizione degli stanziamenti di fondi a ciò destinati.

Con determinazione n. 113 del 5 maggio 1998, il competente Settore regionale approvava l’apertura del bando regionale 1998 finalizzato alla concessione dei contributi relativi ad interventi di risparmio energetico a favore degli Enti Locali, a scadenze successive la prima delle quali è fissata al 15 giugno 1998 mentre la seconda scadenza, alla quale si riferiscono gli allegati oggetto del presente provvedimento, è fissata al 15 ottobre 1998.

Le graduatorie sono state approvate con determinazione n. 245 del 17 giugno 1999, e si riferiscono a due elenchi (allegati A e B) di cui il primo relativo a 32 interventi “prioritari” e il secondo a 94 interventi “non prioritari” per un importo complessivo dei relativi contributi.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 51-27906 del 26 luglio 1999 si accantonava la somma di lire 5.291.051.900 sul cap. 26760/99 (354311/A) e la somma di lire 18.000.000.000 sul cap. 26770/99 (354313/A) del bilancio regionale, destinando tali somme al finanziamento delle iniziative relative agli interventi di risparmio energetico, nel rispetto di quanto deciso dal Consiglio Regionale nella citata deliberazione n. 467-CR2919 del 10 marzo 1998 nella quale, come già premesso, si è stabilito di riservare per gli interventi di risparmio energetico a favore degli Enti Locali il 70% dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio regionale relativamente agli esercizi finanziari 1998 e 1999.

Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 443 del 17 settembre 1999, così come rettificata - per meri errori materiali - dalla determinazione n. 483 del 13 ottobre 1999, il competente Settore Regionale ha provveduto ad impegnare sul capitolo 26760/99 lire 628.307.567 e sul capitolo 26770/99 lire 4.200.000.000 per le finalità di cui sopra, tuttavia tale somma non è risultata sufficiente a finanziare l’intera graduatoria.

Con deliberazione di accantonamento n. 51-27906 del 26 luglio 1999, la Giunta Regionale stabiliva altresì di destinare eventuali risorse regionali che risultassero eccedenti al fabbisogno delle domande relative al bando regionale 1998, al finanziamento delle iniziative relative al bando regionale a favore degli Enti Locali piemontesi.

Considerato che il capitolo 26770/99 del bilancio regionale presenta una disponibilità di fondi pari a lire 1.824.842.200, si ritiene necessario provvedere all’impegno di tale somma ai fini dello scorrimento della graduatoria relativa alla II tranche a favore degli Enti Locali piemontesi, evidenziando che gli stessi non sono sufficienti a finanziare l’intera graduatoria per cui il beneficiari alla posizione 18 è finanziabile solo in quota parte, mentre la quota spettante al beneficiario alla posizione 10 corrisponde al saldo dovutogli.

Pertanto, l’impegno da imputarsi sul citato capitolo sarà da suddividersi come di seguito specificato (il nr. di identificazione corrisponde alla posizione in graduatoria, approvata con determinazione n. 245 del 17 giugno 1999;

10) Comune di Rivoli    L.    28.336.433
11) Comune di Rivoli    L.    380.000.000
12) Comune di Rosta    L.    148.000.000
13) Comune di Ceres    L.    392.000.000
14) Comune di Villanova    L.    133.952.000
15) Comune di Rivoli    L.    140.000.000
16) Comune di Rivoli    L.    340.000.000
17) Com. Mont. Bassa V. Susa, V. Cenischia    L.    260.000.000
18) Comune di Boccioleto    L.    2.553.767
Totale    L.    1.824.842.200

Le somme richiamate in graduatoria sono le voci “spesa prevista” e “contributo”, in corrispondenza dei vari interventi di risparmio energetico, si riferiscono alla documentazione dei costi preventivati, fornita dai soggetti richiedenti il contributo, che è stata oggetto delle istruttorie, amministrativa e tecnico-economica, e che le stesse somme potranno risultare ridotte o revocate:

- in seguito a ulteriori verifiche istruttorie che si ritenessero necessarie;

- in relazione a mancata o incompleta presentazione della successiva documentazione, inerente le spese realmente sostenute e regolarmente finanziabili, richiesta per poter dar corso alla liquidazione del contributo;

- a sopralluoghi e collaudi che dovessero risultare necessari.

La liquidazione dei contributi sarà effettuata con successivo provvedimento, in occasione della positiva conclusione dell’iter amministrativo sopra descritto, condizionato dalla documentazione di spesa inerente gli interventi che sarà prodotta agli uffici regionali competenti;

ai sensi dell’art. 1 della L.R. 28.12.1989 n. 79, con successiva determinazione, verranno accertate le somme che a seguito di revoca, rinuncia o riduzione di contributo si renderanno disponibili per il finanziamento di nuove iniziative di risparmio energetico nel settore edilizio.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. 470/93.

Visto l’articolo 23 della Legge Regionale 51/97.

Vista la legge regionale 19/1984.

Vista la legge regionale 79/1989.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento della Giunta Regionale con deliberazione n. 26-24410 del 20.04.1998.

Richiamata la deliberazione di accantonamento n. 51-27906 del 26 luglio 1999.

Richiamata la determinazione n. 245 del 17 giugno 1999,

Richiamata la determinazione n. 443 del 31 agosto 1999.

Richiamata la determinazione n. 483 del 13 ottobre 1999.

Richiamata la nota prot. 13150 del 30 luglio 1999.

determina

1) Di impegnare, nell’ambito delle somme accantonate con deliberazione n. 51-27906 del 26 luglio 1999 e assegnate al Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica con nota prot. n. 13150 del 30 luglio 1999, la somma di lire 1.824.842.200 sul cap. 26770/99 (I. 354313/A) per il finanziamento della graduatoria prioritaria relativa alla IIº tranche del bando a favore degli Enti Locali piemontesi, limitatamente ai beneficiari inseriti nella posizione 10 alla posizione 18, come evidenziato in premessa e qui di seguito specificato:

10) Comune di Rivoli    L.    28.336.433
11) Comune di Rivoli    L.    380.000.000
12) Comune di Rosta    L.    148.000.000
13) Comune di Ceres    L.    392.000.000
14) Comune di Villanova    L.    133.952.000
15) Comune di Rivoli    L.    140.000.000
16) Comune di Rivoli    L.    340.000.000
17) Com. Mont. Bassa V. Susa, V. Cenischia    L.    260.000.000
18) Comune di Boccioleto    L.    2.553.767
Totale    L.    1.824.842.200

2) di dare atto che le graduatorie si riferiscono alle domande ritenute ammissibili al finanziamento in conto capitale ai sensi dell’art. 8 della legge 10/1991 e presentate a seguito del bando regionale aperto con determinazione n. 113 del 5 maggio 1998, in esecuzione alla D.G.R. n. 26-24410 del 20.04.1998 in relazione alla scadenza del 15.10.1998 e già approvate con determinazione dirigenziale n. 245 del 17 giugno 1999.

3) di dare atto che alla liquidazione delle somme occorrenti, in relazione ai citati interventi e per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, si provvederà, a seguito della dimostrazione della corretta realizzazione degli stessi e, salvo ulteriori verifiche istruttorie o rinunce da parte degli interessati, con successivi ed appositi provvedimenti.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato





Codice 22.5
D.D. 17 novembre 1999, n. 574

L.R. 59/95 art. 25. D.D. 40 del 18.11.1997. Cooperativa Sociale Agape di Alessandria. Revoca del contributo regionale per recupero dei rifiuti anno 1997

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di revocare, a seguito della rinuncia al finanziamento da parte della Cooperativa Sociale Agape, Via Bonardi 13, 15100 Alessandria, il contributo regionale concesso con D.D. 40 del 18.11.1997, per il progetto “Gestione isole ecologiche con particolare riguardo alla raccolta e recupero delle sezioni legnose e ferrose presenti nei rifiuti ingombranti, nell’ambito di alcuni Comuni del Consorzio Alessandrino”, per un ammontare di Lire 105.077.100, di cui Lire 4.400.000 per investimenti (impegnati con la suddetta D.D. n. 40 del 18.11.1997) e Lire 100.677.100 per gestione (impegnati con la D.D. 67 del 25.3.1998);

- di ridurre l’impegno di spesa assunto con la determinazione dirigenziale 40 del 18.11.1997 al capitolo 27035/97 (impegno 297703) per l’importo di Lire 4.400.000;

- di ridurre l’impegno di spesa assunto con la determinazione dirigenziale 67 del 25.3.1998 al capitolo 15746/98 (impegno 307901) per l’importo di Lire 100.677.100.

Il Direttore regionale
Anna Maria Tasselli



Codice 22.5
D.D. 18 novembre 1999, n. 580

Ditta 3R Servizi S.p.A. di Cortenuova (BG). Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001861. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fideiussione n. 2009898 del 27 ottobre 1999 della Compagnia “Assicuratrice Edile” - Direzione generale di Milano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di ritenere congrua, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 370/1998, la garanzia finanziaria n. 2009898 emessa in data 27 ottobre 1999 dalla Compagnia di Assicurazioni “Assicuratrice Edile” - Direzione Generale di Milano, di lire 213.460.000 (L. Duecentotredicimilioni quattrocentosessantamila), prestata dalla Ditta 3R Servizi S.p.A. con sede in Cortenuova (BG), a favore del Ministero dell’Ambiente, per l’esportazione presso lo stabilimento HIM Biebesheim (Germania), di 26 tonnellate di rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo superiore a 5.000 p.p.m., quota parziale delle spedizioni di complessive 150 tonnellate di cui al modulo di notifica n. IT001861, numero progressivo n. 2 di 6 spedizioni complessive.

Le spedizioni di ulteriori quote di rifiuti inerenti il medesimo bollettino dovranno essere garantite da nuove polizze fideiussorie prestate secondo quanto previsto dal D.M. 370/1998.

Le garanzie in argomento saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del gestore dell’impianto di smaltimento, comprovante l’effettivo e corretto smaltimento relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito, come previsto dall’art. 27 del reg. 259/1993, espressamente richiamato dal D.M. 3.09.1998, n. 370.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 585

Ditta Decoman di S. Pietro Mosezzo (NO). Spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al moduli di notifica n. IT001941 - IT001942. Verifica garanzie finanziarie emesse dalla Compagnia di Assicurazioni “La Viscontea” - Agenzia di Biella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di ritenere congrua, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 370/1998, le garanzie finanziarie emesse in data 25 ottobre 1999 dalla Compagnia di Assicurazioni “La Viscontea” - Rappresentanza Generale di Genova, prestate dalla Ditta Decoman con sede in S. Pietro Mosezzo (NO), a favore del Ministero dell’Ambiente, per le esportazioni di quote parziali di rifiuti inerenti i moduli di notifica n. IT001941 e IT001942, come dettagliato nell’Allegato A, facente parte integrante della presente determinazione.

Le garanzie in argomento saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del gestore dell’impianto di smaltimento, comprovante l’effettivo e corretto smaltimento relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito, come previsto dall’art. 27 del reg. 259/1993, espressamente richiamato dal D.M. 3.09.1998, n. 370.

Le spedizioni di ulteriori quote di rifiuti inerenti i medesimi bollettini dovranno essere garantite da nuove polizze fideiussorie prestate secondo quanto previsto dal D.M. 370/1998.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 586

Ditta Decoman S.r.l. di S. Pietro Mosezzo (NO). Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001928. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fidejussione n. 39/42/606147 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “Assitalia S.p.A.” - Agenzia Generale di Genova

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere congrua, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 370/1998, la garanzia finanziaria n. 39/42/606147 emessa in data 11 ottobre 1999 dalla Compagnia di Assicurazioni “Assitalia S.p.A.” - Agenzia Generale di Genova, di Lire 59.075.000 (Lire Cinquantanovemilioni settantacinquemila), prestata dalla Ditta Decoman S.r.l. con sede in S. Pietro Mosezzo (NO), per l’esportazione presso lo stabilimento Indaver - Atwerper (Belgio), di 25 tonnellate di rifiuti destinati al recupero appartenenti alla lista rossa, quota parziale delle spedizioni di complessive 300 tonnellate di cui al modulo di notifica n. IT001928, numero progressivo n. 11 di 15 spedizioni complessive.

Le garanzie in argomento saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del gestore dell’impianto di smaltimento, comprovante l’effettivo e corretto smaltimento relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito, come previsto dall’art. 27 del reg. 259/1993, espressamente richiamato dal D.M. 3.09.1998, n. 370.

Le spedizioni di ulteriori quote di rifiuti inerenti i medesimi bollettini dovranno essere garantite da nuove polizze fideiussorie prestate secondo quanto previsto dal D.M. 370/1998.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 587

Ditta Decoman S.r.l. di S. Pietro Mosezzo (NO). Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001928. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fidejussione n. 39/42/606148 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “Assitalia S.p.A.” - Agenzia Generale di Genova

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere congrua, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 370/1998, la garanzia finanziaria n. 39/42/606148 emessa in data 11 ottobre 1999 dalla Compagnia di Assicurazioni “Assitalia S.p.A.” - Agenzia Generale di Genova, di Lire 59.075.000 (Lire Cinquantanovemilioni settantacinquemila), prestata dalla Ditta Decoman S.r.l. con sede in S. Pietro Mosezzo (NO), per l’esportazione presso lo stabilimento Indaver - Atwerper (Belgio), di 25 tonnellate di rifiuti destinati al recupero appartenenti alla lista rossa, quota parziale delle spedizioni di complessive 300 tonnellate di cui al modulo di notifica n. IT001928, numero progressivo n. 12 di 15 spedizioni complessive.

Le garanzie in argomento saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del gestore dell’impianto di smaltimento, comprovante l’effettivo e corretto smaltimento relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito, come previsto dall’art. 27 del reg. 259/1993, espressamente richiamato dal D.M. 3.09.1998, n. 370.

Le spedizioni di ulteriori quote di rifiuti inerenti i medesimi bollettini dovranno essere garantite da nuove polizze fideiussorie prestate secondo quanto previsto dal D.M. 370/1998.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 588

Ditta S.T.E. S.r.l. di Desio (MI). Spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001659. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fidejussione bancaria n. 561/61481 del 28 settembre 1999 rilasciata dalla Bayerische HypoVereinsbank - Sede di Milano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere congrua, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 370/1998, la garanzia finanziaria n. 561/61481 emessa in data 28 settembre 1999 dalla Bayerische HypoVereinsbank - Sede di Milano, di lire 503.400.000 (Lire Cinquecentotremilioni quattrocentomila), prestata dalla Ditta S.T.E. S.r.l. con sede in Desio (MI), a favore del Ministero dell’Ambiente, per l’esportazione con partenza dalla Ditta Elma S.p.A. di Moncalieri (TO) presso lo stabilimento Akzo Nobel Chemicals - Rotterdam (Olanda), di 60 tonnellate di rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo superiore a 5.000 p.p.m., quota parziale delle spedizioni di complessive 200 tonnellate di cui al modulo di notifica n. IT001659, numeri progressivi dal n. 1 al n. 3 di 10 spedizioni complessive.

Le garanzie in argomento saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del gestore dell’impianto di smaltimento, comprovante l’effettivo e corretto smaltimento relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito, come previsto dall’art. 27 del reg. 259/1993, espressamente richiamato dal D.M. 3.09.1998, n. 370.

Le spedizioni di ulteriori quote di rifiuti inerenti i medesimi bollettini dovranno essere garantite da nuove polizze fideiussorie prestate secondo quanto previsto dal D.M. 370/1998.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 589

Ditta Europa Metalli S.p.A. di Serravalle Scrivia (AL). Spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001663. Restituzione garanzie finanziarie di cui alla fidejussione n. 085.334269.57 del 15 febbraio 1999 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “La Fondiaria” - Agenzia Generale di Firenze

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di restituire la fidejussione assicurativa emessa in data 15 febbraio 1999 dalla Compagnia di Assicurazioni “La Fondiaria” - Agenzia Generale di Firenze; prestate dalla Ditta Europa Metalli S.p.A. con sede in Serravalle Scrivia (AL) a favore del Ministero dell’Ambiente, relative alle spedizioni transfrontaliere di cui al modulo di notifica IT001663, numeri progressivi dal n. 23 al n. 42 di 56 spedizioni complessive, per le quali risultano pervenuti i certificati di avvenuto corretto smaltimento ai sensi del Reg. CEE 259/93.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 590

Ditta Europa Metalli S.p.A. di Serravalle Scrivia (AL). Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT002020. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fidejussione n. 085.344076.62 del 13 ottobre 1999 emessa dalla “Fondiaria Assicurazioni” di Firenze

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere congrua, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 370/1998, la garanzia finanziaria n. 085.344076.62 emessa in data 13/10/1999 dalla “Fondiaria Assicurazioni”, Agenzia Generale di Firenze, di Lire 226.500.000 (Lire Duecentoventiseimilioni cinquecentomila), prestata dalla Ditta Europa Metalli S.p.A. con sede in Serravalle Scrivia (AL), a favore del Ministero dell’Ambiente, per l’esportazione presso lo stabilimento Union Minere Zinc - Overpelt (Belgio), di 150 tonnellate di rifiuti non pericolosi destinati al recupero, quota parziale delle spedizioni di complessive 500 tonnellate di rifiuti di cui al modulo di notifica IT002020, numeri progressivi dal n. 6 al n. 11 di 20 spedizioni complessive.

Le spedizioni di ulteriori quote di rifiuti inerenti il medesimo bollettino dovranno essere garantite da nuove polizze fideiussorie prestate secondo quanto previsto dal D.M. 370/1998.

Le garanzie in argomento saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del gestore dell’impianto di smaltimento, comprovante l’effettivo e corretto smaltimento relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito, come previsto dall’art. 27 del reg. 259/1993, espressamente richiamato dal D.M. 3.09.1998, n. 370.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.4
D.D. 24 novembre 1999, n. 594

D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8 - Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire. Schede dal n. 411/1 al n. 411/7

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività degli Enti o Imprese di cui all’allegato A;

- di vincolare l’autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell’allegato B (schede dal n. 411/1 al n. 411/7);

- di stabilire quale termine per la messa a regime degli impianti quello riportato nell’allegato B (schede dal n. 411/1 al n. 411/7);

- di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dell’Ente o Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell’allegato B (schede dal n. 411/1 al n. 411/7);

- di riservarsi di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988;

- di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

Gli Enti o Imprese di cui all’Allegato A dovranno presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 203/1988 e ottenere la preventiva autorizzazione qualora intendano effettuare:

a) la modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

b) il trasferimento dell’impianto in altra località.

Gli Enti o Imprese di cui all’allegato A dovranno richiedere volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

Gli Enti o Imprese di cui all’allegato A dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA competenti per territorio la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l’eventuale smantellamento degli stessi.

Gli Enti o Imprese di cui all’allegato A, autorizzati con la presente determinazione a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;

- nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella precedente sede, elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella stessa.

Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prestazioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio;

Gli allegati A e B (schede dal n. 411/1 al n. 411/7) sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, che avviene mediante ritiro di copia del presente provvedimento presso gli uffici del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi

Allegato



Codice 22.5
D.D. 26 novembre 1999, n. 599

Ditta Sed S.r.l. di Robassomero (TO). Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001693. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fideiussione n. 997320829 del 3 novembre 1999 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni Generali S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere congrua, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 370/1998, la garanzia finanziaria n. 997320829 emessa in data 3 novembre 1999 dalla Compagnia di assicurazioni Generali S.p.A. di lire 818.000.000 (Lire Ottocentodiciottomilioni), prestata dalla Ditta Sed con sede in Robassomero (TO), a favore del Ministero dell’Ambiente, per l’esportazione presso lo stabilimento Solamat Merex - Rognac (Francia), di 100 tonnellate di rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo superiore a 5.000 p.p.m., quota parziale delle spedizioni di complessive 500 tonnellate di cui al modulo di notifica n. IT001693, numeri progressivi dal n. 14 al n. 18 di 30 spedizioni complessive.

Le spedizioni di ulteriori quote di rifiuti inerenti il medesimo bollettino dovranno essere garantite da nuove polizze fideiussorie prestate secondo quanto previsto dal D.M. 370/1998.

Le garanzie in argomento saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del gestore dell’impianto di smaltimento, comprovante l’effettivo e corretto smaltimento relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito, come previsto dall’art. 27 del reg. 259/1993, espressamente richiamato dal D.M. 3.09.1998, n. 370.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 26 novembre 1999, n. 600

Ditta Sed S.r.l. di Robassomero (TO). Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT001693. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fideiussione n. 997320828 del 3 novembre 1999 della Compagnia di Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia Generale di Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere congrua, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 370/1998, la garanzia finanziaria n. 997320828 emessa in data 3 novembre 1999 dalla Compagnia di Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia Generale di Torino, di lire 218.000.000 (Lire Duecentodiciottomilioni), prestata dalla Ditta Sed con sede in Robassomero (TO), a favore del Ministero dell’Ambiente, per l’esportazione presso lo stabilimento Solamat Merex - Rognac (Francia), di 100 tonnellate di rifiuti non pericolosi, quota parziale delle spedizioni di complessive 500 tonnellate di cui al modulo di notifica n. IT001693, numeri progressivi dal n. 19 al n. 23 di 30 spedizioni complessive.

Le spedizioni di ulteriori quote di rifiuti inerenti il medesimo bollettino dovranno essere garantite da nuove polizze fideiussorie prestate secondo quanto previsto dal D.M. 370/1998.

Le garanzie in argomento saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del gestore dell’impianto di smaltimento, comprovante l’effettivo e corretto smaltimento relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito, come previsto dall’art. 27 del reg. 259/1993, espressamente richiamato dal D.M. 3.09.1998, n. 370.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 22.5
D.D. 29 novembre 1999, n. 608

Ditta C.S.V. S.r.l. di Torino. Spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al modulo di notifica n. IT002503. Verifica garanzie finanziarie di cui alla fideiussione n. GE 0046496 del 9 novembre 1999 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “S.I.C. - Società italiana Cauzioni” di Roma

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere congrua, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 370/1998, la garanzia finanziaria n. GE0046496 emessa in data 09/11/1999 dalla Compagnia di Assicurazioni “S.I.C. - Società Italiana Cauzioni’ di Roma, di Lire 203.750.000 (Lire Duecentotremilioni settecentocinquantamila) prestata dalla Ditta C.S.V. con sede in Torino a favore del Ministero dell’Ambiente, per l’esportazione presso il forno inceneritore Zwekverband - Horgen - Cantone di Zurigo - Svizzera, di 50 tonnellate di rifiuti ospedalieri solidi, quota parziale delle spedizioni di complessive 1.200 tonnellate di cui al modulo di notifica n. IT002503, numeri progressivi dal n. 1 al n. 7 di 250 spedizioni complessive.

Le spedizioni di ulteriori quote di rifiuti inerenti il medesimo bollettino dovranno essere garantite da nuove polizze fideiussorie prestate secondo quanto previsto dal D.M. 370/1998.

Le garanzie in argomento saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del gestore dell’impianto di smaltimento, comprovante l’effettivo e corretto smaltimento relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito, come previsto dall’art. 27 del reg. 259/1993, espressamente richiamato dal D.M. 3.09.1998, n. 370.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone



Codice 23.1
D.D. 4 ottobre 1999, n. 359

Legge n. 236/93 - Lavori di manutenzione idraulica-forestale sul Torrente Tinella in Comune di Castagnole Delle Lanze - Contributo L. 40.000.000.=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di erogare al Comune di Castagnole Delle Lanze la somma di L. 30.195.514.= quale saldo dei predetti lavori.

2. Alla relativa spesa di L. 30.195.514.= si fa fronte con impegno n. 276233 sul Cap. 23658/97 del bilancio 1997 giusta D.G.R. n. 51-17909 del 01.04.1997.

3. Si ridetermina il contributo di L. 40.000.000.= in L. 30.195.514.=, accertando un’economia di L. 9.84.486.=.

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda



Codice 25.2
D.D. 16 giugno 1999, n. 662

LL. RR. 38/78 e 18/84. Comune di Valduggia. Lavori di consolidamento terrapieno strada com.le della Colma. Contributo L. 25.000.000. Rettifica determinazioni dirigenziali n. 121 del 4.11.97 e n. 25 del 19.1.98

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rettificare le determinazioni dirigenziali n. 121 del 4.11.97 e n. 25 del 19.1.98 erogando al comune di Valduggia la somma di L. 2.099.261= a titolo di acconto sul saldo del contributo concesso per lavori di consolidamento terrapieno strada com.le della Colma con impegno che si assume sul cap. 27190/99;

- di stabilire che il saldo definitivo verrà erogato con successivo provvedimento non appena saranno disponibili i fondi necessari.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 16 giugno 1999, n. 663

LL. RR. 38/78 e 18/84. Comune di Valduggia. Lavori di ripristino strada comunale Colma e ponte Rio Maddalena. Contributo L. 50.000.000. Rettifica determinazioni n. 122 del 4.11.97 e n. 26 del 19.1.98

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rettificare le determinazioni dirigenziali n. 122 del 4.11.97 e n. 26 del 19.1.98 erogando al comune di Valduggia la somma di L. 43.472.750= a titolo di acconto sul saldo del contributo concesso per lavori di ripristino strada comunale Colma e ponte Rio Maddalena con impegno che si assume sul Cap. 27190/99;

- di stabilire che il saldo definitivo verrà erogato con successivo provvedimento non appena saranno disponibili i fondi necessari.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 1 luglio 1999, n. 731

Alluvione novembre 1994. LL. n. 22/95 e 35/95. Comune di Perletto. Recupero economie su progetti da destinare ai lavori di ricostruzione muro di sostegno in Via S. Rocco. Importo L. 33.211.840=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare l’utilizzo della somma di L. 29.773.645.= derivante dall’esecuzione dei lavori inseriti nei programmi precedentemente previsti con DD.G.R. n. 452-42376, n. 250-44376, n. 36-10551 rispettivamente del 29/12/1994, 27/03/1995 e 15/07/1996 e con DD. n. 788 del 21/07/1998, relativamente al Comune di Perletto nel quadro delle iniziative a fronte dell’alluvione del novembre 1994;

2) di precisare che le suddette economie vengono esplicitate nello schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

3) di precisare altresì che la variazione rientra nelle deroghe previste dall’art. 5 comma 1, del D.L. n. 646/94 convertito con L. n. 22/95, e s.m.e.i., così come disposto dall’art. unico dell’Ord. n. 2896/98 del Ministero dell’Interno - Delegato per il coordinamento della Protezione Civile.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli

Allegato








Codice 25.4
D.D. 1 luglio 1999, n. 735

Polizia idraulica del rio Bogliona in comune di Terzo. Attraversamento alveo con tubi interrati per ampliamento sistema depurativo acque reflue. Domanda in data 14.4.1999. Ditta: Comune di Terzo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Terzo, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, e, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi.

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua

- la presente autorizzazione ha validità di un anno, e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell’attraversamento, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Una copia conforme all’originale della presente determinazione sarà inviata da questo Settore, unitamente a n. 2 copie della domanda e degli elaborati a corredo, al Ministero delle Finanze, Ufficio del Territorio di Alessandria, per l’adempimento delle competenze riguardanti il pagamento del canone di concessione relativo all’occupazione del sedime di proprietà demaniale.

Una copia della presente determinazione, datata e firmata, dovrà essere restituita dal soggetto autorizzato a questo Settore in segno di accettazione.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25
D.D. 27 luglio 1999, n. 789

Designazione del Responsabile del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ex L.R. 40/98 relativamente al progetto “Piano di riassetto idrogeologico di una tratta del T. Fiumetta e costruzione muro d’argine” in Comune di Omegna (VCO) località Tre Cascine, presentato da Cerutti Maddalena

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di delegare, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d), della legge regionale n. 51/1997 e art. 7 della legge regionale n. 27/1994, al Dirigente responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania ing. Giovanni Ercole, la responsabilità del procedimento in oggetto.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25
D.D. 17 agosto 1999, n. 873

Designazione dei Responsabili del procedimento e dell’istruttoria inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ex L.R. 40/98 relativamente al progetto “Costruzione di opera di difesa spondale sul torrente Pogliola” presentato da Giuseppe Bongiovanni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di delegare, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d), della legge regionale n. 51/1997 e art. 7 della legge regionale n. 27/1994, al Dirigente responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Cuneo ing. Carlo Giraudo, la responsabilità del procedimento in oggetto;

- di assegnare, sentito il Responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Cuneo, al geom. Nicolangelo Cuomo funzionario del settore stesso, la responsabilità dell’istruttoria del procedimento in oggetto;

- di richiamare integralmente l’art. 11 della legge regionale n. 27/1994 per ciò che attiene alla specificazione dei compiti del responsabile dell’istruttoria, fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell’Amministrazione regionale.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.8
D.D. 7 ottobre 1999, n. 1043

Ditta Corind 1 S.r.l. - Valduggia. Autorizzazione idraulica n. 1763 per opere di sostegno lungo il Torrente Maddalena a salvaguardia stabilità del terreno della Ditta Corind 1 S.r.l. in Comune di Valduggia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici la Ditta Corind 1 S.r.l. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda e se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31-3-2000.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta Corind 1 S.r.l. dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato al Settore scrivente ed all’Ufficio del Territorio di Vercelli;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta Corind 1 S.r.l. dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il rilascio del provvedimento concessorio al competente - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Vercelli - e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431 dell’8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Nino Chieppa



Codice 25.1
D.D. 7 ottobre 1999, n. 1044

Autorizzazione all’ENEL S.p.A. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico nº 2/BI costituito da due linee elettriche aeree alla tensione di 15000 Volt, due linee elettriche sotterranee alla tensione di 15000 Volt e due cabine elettriche in muratura denominate “Prelle” e “Graziano” nei Comuni di Mongrando e Sala Biellese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL - S.p.A., è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio l’impianto elettrico indicato in premessa.

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, l’ENEL S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particolareggiati di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetti ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988 e successive modificazioni.

Art. 5 - L’ENEL S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione o l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 2 per asse linee aeree MT;

- metri 2,5 per parte asse linee sotterranee MT.

Avverso la presente Determina può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini



Codice 25.6
D.D. 7 ottobre 1999, n. 1049

Nulla-Osta idraulico per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Rio Secco in comune di Bagnolo Piemonte con linea elettrica aerea MT. 15 kV. Ditta ENEL S.p.A. Zona di Cuneo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n. 431 (Beni Ambientali), l’ENEL S.p.A. è autorizzato, ai soli fini idraulici, ad attraversare il corso d’acqua pubblica denominato Rio Secco in Comune di Bagnolo Piemonte con una linea elettrica aerea MT. 15 kV alle seguenti condizioni:

1) gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successive modificazioni;

6) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 7 ottobre 1999, n. 1051

Nulla-Osta idraulico per attraversamento del Torrente Pesio con impianto elettrico a 220/0.380 kV aerea ed interrata in Comune di Chiusa Pesio. Ditta ENEL S.p.A. - Zona di Cuneo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n. 431 (Beni Ambientali), l’ENEL S.p.A. è autorizzato, ai soli fini idraulici, ad attraversare il corso d’acqua pubblica denominato Torrente Pesio in Comune di Chiusa Pesio - loc. S. Bartolomeo, con un impianto elettrico costituito da Linea aerea ed interrata B.T. 0.220/0.380 kV alle seguenti condizioni:

1) gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successive modificazioni;

6) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.8
D.D. 12 ottobre 1999, n. 1073

ENEL - Zona di Vercelli. Autorizzazione idraulica n. 1749 per la realizzazione di L.E. a 15 Kv. interferente con Roggia Gabriella - Attraversamento aereo di corso d’acqua in Comune di Trino Vercellese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici l’ENEL - Zona di Vercelli ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31-10-2000.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, l’Enel dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente - Ministero del Finanze - Ufficio del Territorio di Vercelli -, se dovuti a norma di Legge, e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431 dell’8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Nino Chieppa



Codice 25.9
D.D. 12 ottobre 1999, n. 1074

Evento Alluvionale del 4 e 5 Settembre 1998 Comune di Beè. Approvazione del progetto ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori di rifacimento bacino di adduzione acqua stazione di pompaggio e costruzione opere a protezione acquedotto comunale a servizio della frazione Montelago Alto. Importo L. 300.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di approvare il progetto dei lavori di rifacimento bacino di adduzione acqua stazione di pompaggio e costruzione opere a protezione acquedotto comunale a servizio della frazione Montelago Alto dell’importo complessivo di L. 300.000.000, da realizzarsi a cura del Comune di Beè, con la prescrizione che, sotto l’aspetto ambientale, il rivestimento delle murature previsto sia realizzato utilizzando pietrame a scaglie con giunti aperti puliti in superficie, aventi spessore di almeno 25/30 cm, e che sia effettuato un rinverdimento del terreno adiacente alle opere;

2) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi della L. 1497/39, della L. 431/85, del R.D. 523/1904, della Legge regionale n. 45/1984 e delle Leggi n. 5956/1959 e n. 431/1965;

3) di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi della L. 2359/1865 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 12 ottobre 1999, n. 1075

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di n. 4 attraversamenti con condotta fognaria e un tratto di difesa spondale in sx orografica del rio del Piaggio in Comune di Vignone. Ditta: Comune di Vignone

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 12 ottobre 1999, n. 1076

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un rialzo del muro spondale esistente in dx orografica del rio Ballona in Comune di Verbania. Ditta Soc. Verbania Vacanze S.r.l.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 12 ottobre 1999, n. 1077

Autorizzazione idraulica per la ricostruzione muro di contenimento giardino sul rio Ballona alla foce con il lago Maggiore in Comune di Verbania. Ditta Soc. Verbania Vacanze S.r.l.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 12 ottobre 1999, n. 1078

Sig. Dahm L. Alexander. Nulla osta ai soli fini idraulici per il rifacimento di un tratto di masera a lago in Comune di Nonio

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.4
D.D. 13 ottobre 1999, n. 1082

Ditte: Celio Giuseppe; Semino Giuseppe; Celio Clementina; Celio Marco. Autorizzazione idraulica, (PI nº 444) per la realizzazione di recinzione a confine con T. Spinti e parziale rimozione di gabbionate in Comune di Grondona

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, le Ditte Celio Giuseppe, Semino Giuseppe, Celio Clementina e Celio Marco ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per 12 mesi e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde, in corrispondenza del manufatto, che si reneranno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/85 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.9
D.D. 18 ottobre 1999, n. 1083

Evento Alluvionale del 4 e 5 Settembre 1998. Comune di Ghiffa. Approvazione di progetto ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori di: sistemazione idraulica Rii minori. Importo L. 125.000.000 (L. 110.000.000 finanziati + L. 15.000.000 fondi comunali)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di approvare il progetto dei lavori di sistemazione idraulica del Rio dei Brughi, del Rio Cugnolo, del Rio Ballona e Rio Molinaccio, dell’importo complessivo di L. 125.000.000, da realizzarsi a cura del Comune di Ghiffa.

con le seguenti prescrizioni:

- il raccordo della doppia curva nella parte alta del Rio Brughi dovrà essere più graduale.

- i tratti di muro di cui alle sez. 4, 4a, 5, 6, 6a, e 7 inerenti alla realizzazione della vasca di sedimentazione sul Rio Brughi, siano di preferenza rivestiti integralmente in pietra;

- in modo analogo per i tratti di cui alle sez. 4 e 5 del nuovo tratto di canale in progetto sia verificata la possibilità di effettuare il rivestimento dei muri in c.a.;

- siano in generale previste opere di ricomposizione dei siti di intervento e rivegetazione degli ambiti naturali ed in corrispondenza di opere nuove;

2) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi della L. 1497/39, della L. 431/85, del R.D. 523/1904;

3) di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi della L. 2359/1865 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25
D.D. 19 ottobre 1999, n. 1085

Designazione dei Responsabili del procedimento e dell’istruttoria inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ex L.R. 40/98 relativamente al progetto “Costruzione di difesa spondale lungo la sponda sinistra del Torrente Arbogna” nel territorio comunale di Garbagna Novarese presentato da Società Officina Meccanica C.S.G. snc

Vista la L.R. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” che regolamenta le procedure di VIA di competenza della Regione;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 che individua e organizza l’Organo tecnico regionale;

vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

vista la L.R. 8 agosto 1997 n. 51 che definisce l’organizzazione degli uffici regionali;

vista la D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997 con la quale, in attuazione degli artt. 10 e 11 della L.R. 51/1997, si è provveduto all’individuazione delle Direzioni e dei Settori regionali e alla definizione delle materie di rispettiva competenza;

vista la L.R. 25 luglio 1994 n. 27 che consente al responsabile del procedimento di assegnare, qualora se ne ravvisi l’opportunità, ad altro funzionario la responsabilità dell’istruttoria.

Considerato Che

La Società Officina Meccanica C.S.G. snc con sede legale in Garbagna Novarese Via Matteotti n. 5, ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale in data 5 ottobre 1999 domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA relativamente al progetto “Costruzione di difesa spondale lungo la sponda sinistra del Torrente Arbogna” nel territorio comunale di Garbagna Novarese, attuando gli adempimenti prescritti dalla L.R. 40/1998;

il nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, così come previsto dall’art. 7, comma 3 della L.R. 40/1998 e specificato dalla D.G.R. citata, verificata la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione Opere Pubbliche la struttura regionale competente;

la L.R. 27/1994 e la L.R. 51/1997 attribuiscono al Direttore Regionale, ovvero ai singoli Dirigenti nelle materie di rispettiva competenza, la responsabilità dei procedimenti amministrativi;

all’interno della Direzione Opere Pubbliche le competenze in materia di assetto idrogeologico sono riconducibili alle attribuzioni dei Settori decentrati opere pubbliche e assetto idrogeologico e nel caso di specie al Settore decentrato di Novara al quale, pertanto, può essere delegata la responsabilità del procedimento;

la L.R. n. 27 del 25 luglio 1994 consente inoltre al responsabile del procedimento, laddove se ne ravvisi l’opportunità, di assegnare ad altro funzionario la responsabilità dell’istruttoria di ciascun procedimento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 40/1998

Vista la D.G.R. n. 21-27038 del 12 aprile 1999

Vista la L.R. 51/1997

Vista la L. 241/1990 e la L. 127/1997

Vista la L.R. 27/1994

Vista la D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997

determina

- Di delegare, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d), della legge regionale n. 51/1997 e art. 7 della legge regionale n. 27/1994, al Dirigente responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Novara arch. Pier Teseo Sassi, la responsabilità del procedimento in oggetto;

- di assegnare, sentito il Responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Novara, al geom. Mario Aina funzionario del settore stesso, la responsabilità dell’istruttoria del procedimento in oggetto;

- di richiamare integralmente l’art. 11 della legge regionale n. 27/1994 per ciò che attiene alla specificazione dei compiti del responsabile dell’istruttoria, fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell’Amministrazione regionale.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.4
D.D. 19 ottobre 1999, n. 1094

Intervento di manutenzione ordinaria del Torr. Lemme in Comune di Carrosio. Ripristino sezioni d’alveo mediante eliminazione materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque

In data 23/08/1999 questo Settore ha provveduto alla redazione del progetto sopra descritto.

Lo stesso è stato pubblicato senza opposizioni sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 08/09/1999.

In seguito alla pubblicazione, in data 09/09/1999 una sola ditta (Tre Colli S.p.A., con sede in Carrosio Via Jutificio 1) si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori in oggetto.

L’intervento consiste nella movimentazione di materiale d’alveo per complessivi mc. 2500, di cui 1000 ad imbottimento di sponda e i restanti mc. 1500 oggetto di prelievo.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La zona di estrazione indicata nei grafici dovrà essere delimitata da solidi picchetti o pali di idonee dimensioni prima di iniziare gli scavi.

Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti o pali venissero spostati o danneggiati, dovranno essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese della Ditta.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiego dei seguenti mezzi:

a) Escavatore - pala caricatrice

b) Autocarri targati: A1/574770-AM635YJ-AM636YJ-AL65379;

che non possono essere sostituiti, salvo esplicito assento scritto di questo Settore.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di quindici giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di registrazione, ovvero dalla quietanza di versamento.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti, e in particolare al versamento della somma di L. 10.470.000 (di cui mc 900 a L. 8.300 e mc. 600 a L. 5.000) a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso.

- Copia di questa determinazione viene trasmessa da questo Settore al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio Sezione Demanio IV Reparto di Alessandria -, competente per territorio.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del Registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposto a preventiva determinazione ambientale, così come previsto dalla circolare 8/EDE del 15.5.1996 del Presidente della Giunta Regionale;

Considerata l’urgenza dei lavori in virtù della pubblica utilità;

determina

Di autorizzare la Ditta Tre Colli S.p.A. ad estrarre dall’alveo idrico del torrente Lemme in Comune di Carrosio, 1500 mc. (millecinquecento metri cubi) di materiale litoide.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.9
D.D. 20 ottobre 1999, n. 1099

Lavori di ripristino sezioni di deflusso rio Acqualba in Comune di Cesara. Ente attuatore: Comune di Cesara. Importo L. 60.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 20 ottobre 1999, n. 1100

Evento Alluvionale del 4 e 5 Settembre 1998. Comune di Gravellona Toce. Approvazione del progetto ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori di: disalveo, recupero pavimentazioni con formazione soglie e ritombamento base scogliere. Rio Cirisolo, Rio Lovich e Rio Val Faita. Importo L. 99.660.916. (L. 90.000.000 finanziati - L. 40.000.000 + L. 50.000.000)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di approvare il progetto dei lavori di disalveo, recupero pavimentazioni con formazioni soglie e ritombamento base scogliere - Rio Cirisolo, Rio Lovich e Rio Val Faita dell’importo di L. 99.660.916, da realizzarsi a cura del Comune di Gravellona Toce, con le seguenti prescrizioni:

- venga effettuata una periodica manutenzione, con pulizia e svuotamento del materiale, a monte della briglia e soglia prevista;

Sotto l’aspetto ambientale:

- venga posizionata sotto la sponda destra una vegetazione a caduta o altro per creare un miglior inserimento ambientale e attenuare l’impatto visivo;

2) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi della L. 1497/39, della L. 431/85 e del R.D. 523/1904;

3) di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi della L. 2359/1865 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 20 ottobre 1999, n. 1101

Evento Alluvionale del 4 e 5 Settembre 1998. Comune di Varallo (VB). Approvazione del progetto ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori di: sistemazione movimento franoso strada comunale casa Giannella e sistemazione T. Duggia in frazione Locarno di Varallo. Importo L. 223.744.794. L. 220.000.000 finanziati (L. 70.000.000 + L. 150.000.000)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di approvare il progetto dei lavori di pronto intervento, per la sistemazione movimento franoso strada comunale casa Giannella e sistemazione T. Duggia in frazione Locarno di Varallo dell’importo di L. 223.744.794, da realizzarsi a cura del Comune di Varallo, con le seguenti prescrizioni:

- le spese tecniche complessive non devono superare il 10% dell’importo lavori, pertanto l’eccedenza sarà a carico dell’Amministrazione Comunale;

Sotto l’aspetto ambientale:

- nei tratti ove è previsto il cordolo, lo stesso sia realizzato in pietrame con giunti aperti in superficie e opportunamente raccordato al terreno retrostante;

2) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi della L. 1497/39, della L. 431/85, della L.R. 45/89 e del R.D. 523/1904;

3) di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi della L. 2359/1865 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 20 ottobre 1999, n. 1102

Sig. Carcano Evelino. Lago Maggiore. Nulla osta ai soli fini idraulici per ulteriore occupazione di area demaniale, da destinarsi a parcheggio, in Comune di Verbania

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.4
D.D. 20 ottobre 1999, n. 1104

Ditta Edilca Costruzioni con sede in Casalcermelli, vicolo Trinità 1 (Al). Lavori di ripristino collettore fognario in Loc. Ponte S. Paolo sponda DX. Torr. Orba. Allontanamento Materiale litoide mc. 800. Impresa appaltatrice Rossignoli Luigi con sede in Frassinello M.to (AL). Impresa subappaltatrice Edilca Costruzioni con sede in Casalcermelli

In data 31/08/1999 questo Settore ha provveduto alla redazione del progetto sopra descritto.

La ditta Edilca Costruzioni con sede in Casalcermelli, subappaltatrice dei lavori in oggetto, chiedeva con nota 11/10/1999 a questo Settore di allontanare il materiale eccedente quantificato in sede di sopralluogo in mc. 800.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La zona di estrazione indicata nei grafici dovrà essere delimitata da solidi picchetti o pali di idonee dimensioni prima di iniziare gli scavi.

Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti o pali venissero spostati o danneggiati, dovranno essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese della Ditta.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiego dei seguenti mezzi:

a) Escavatore - pala caricatrice

b) Autocarri targati: AL455963-BB449NC-AP568EZ-AL688716

che non possono essere sostituiti, salvo esplicito assento scritto di questo Settore.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di quindici giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di registrazione, ovvero dalla quietanza di versamento.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti, e in particolare al versamento della somma di L. 6.520.000 (L. 9.500 al mc per 560 mc e L. 5.000 al mc per 240 mc) a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso.

- Copia di questa determinazione viene trasmessa da questo Settore al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio Sezione Demanio IV Reparto di Alessandria -, competente per territorio.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del Registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposto a preventiva determinazione ambientale, così come previsto dalla circolare 8/EDE del 15.5.1996 del Presidente della Giunta Regionale;

Considerata l’urgenza dei lavori in virtù della pubblica utilità;

determina

Di autorizzare la Ditta Edilca Costruzioni con sede in Casalcermelli ad estrarre dall’alveo idrico del torrente Orba in Comune di Ovada, 800 mc. (ottocento metri cubi) di materiale litoide.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 21 ottobre 1999, n. 1106

Ditta: Comune di Spigno M.to. Autorizzazione ai fini idraulici relativa ai lavori di ripristino sezione di deflusso del torrente Valla in località Pian Rinaldi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Amministrazione comunale di Spigno M.to ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di sponda;

- durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua

- la presente autorizzazione ha validità di un anno, e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Una copia della presente determinazione, datata e firmata, dovrà essere restituita dal soggetto autorizzato a questo Settore in segno di accettazione.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1119

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Cantarana. Lavori di pronto intervento per ripristino scarpata lungo la strada comunale Torrazzo. Contributo L. 40.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. 18/84 il contributo concesso al Comune di Cantarana a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 36.701.090.

- di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 12.701.090 al Comune di Cantarana che si fa fronte con impegno n. 287273 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1997;

- di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 3.298.910= sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1997.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1120

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Pont Canavese. Lavori di pronto intervento per sistemazione versante in frana in località Truccà. Contributo L. 69.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. 18/84 il contributo concesso al Comune di Pont Canavese a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 65.357.500;

- di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 3.257.500 al Comune di Pont Canavese che si fa fronte con impegno n. 298404 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1997;

- di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 3.642.500= sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1997.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1121

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Cuorgnè. Lavori di pronto intervento per ripristino argini rii demaniali Blotto e Bandono e viabilità comunale. Contributo L. 60.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. 18/84 il contributo concesso al Comune di Cuorgnè a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 54.982.705;

- di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 982.705 al Comune di Cuorgnè che si fa fronte con impegno n. 320101 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998;

- di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 5.017.295= sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1123

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Castel Rocchero. Lavori di pronto intervento per rifacimento solaio sala consiliare. Contributo L. 20.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. 18/84 il contributo concesso al Comune di Castel Rocchero a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 17.087.285;

- di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 17.087.285 al Comune di Castel Rocchero che si fa fronte con impegno n. 279192 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1997;

- di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 2.912.715= sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1997.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1124

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di S. Sebastiano Po. Lavori di pronto intervento per sondaggi geognostici e sistemazione frane lungo le strade comunali Via Credola, Valpiana e Navigliano. Contributo L. 44.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. 18/84 il contributo concesso al Comune di S. Sebastiano Po a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 42.302.480;

- di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 29.102.480 al Comune di S. Sebastiano Po che si fa fronte con impegno n. 320101 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998.

- di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 1.697.520= sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1998.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1125

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Brosso. Lavori di pronto intervento per consolidamento movimento franoso in Reg. Alpetta e spalle ponti su torrente Assa e Rio Tomal. Contributo L. 44.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. 18/84 il contributo concesso al Comune di Brosso a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 43.894.525;

- di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 4.294.525 al Comune di Brosso che si fa fronte con impegno n. 287273 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1997;

- di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 105.475= sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1997.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1126

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Roccaverano. Lavori di pronto intervento per ripristino lungo la strada comunale Mutta - Diotti. Contributo L. 41.500.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. 18/84 il contributo concesso al Comune di Roccaverano a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 40.876.375;

- di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 3.750.475 al Comune di Roccaverano che si fa fronte con impegno n. 272472 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1997;

- di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 623.625= sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1997.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1127

LL.RR. nn. 38/78 e 18/84. Comune di Castagnole Monferrato. Lavori di pronto intervento per ripristino fognatura in Carlo Alberto. Contributo L. 30.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rideterminare, ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. 18/84 il contributo concesso al Comune di Castagnole Monferrato a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in oggetto in L. 24.604.305;

- di autorizzare il pagamento a saldo della somma di L. 628.305 al Comune di Castagnole Monferrato che si fa fronte con impegno n. 287273 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1997.

- di prendere atto che viene accertata un’economia di L. 5.395.695= sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1997.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1128

Alluvione ottobre 1996. Anticipazione della somma pari al 70% dell’ammontare degli interventi previsti con Ordinanza del Commissario delegato per le ricostruzioni n. 421 del 11.3.99 a favore degli Enti interessati. Importo L. 1.193.500.000.= (cap. 24306/99 accantonamento n. 344042 a fronte di L. 1.705.000.000.=)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di accreditare, ai singoli enti beneficiari ricompresi nell’ordinanza del Commissario, delegato alle ricostruzioni dipendenti dall’alluvione dell’ottobre 96 n. 421 dell’11.3.99, l’importo corrispondente al 70% di quanto assegnato.

2) l’importo di L. 1.193.500.000.= è da impegnare sul cap. 24306/99 autorizzato con accantonamento n. 344042 sul bilancio regionale 1999.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1130

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Prunetto (CN). Lavori di ripristino tratti condotte acquedotto comunale per le borgate Negri e Stroppo. Contributo L. 8.850.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) E’ concesso al Comune di Prunetto la somma di L. 8.847.047= per il finanziamento dei lavori in premessa indicati;

Art. 2) Alla relativa spesa di L. 8.847.047= si fa fronte con impegno n. 353898 sul Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Art. 3) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 8.847.047= a saldo del contributo.

Art. 4) E’ accertata un’economia di L. 2953= sull’impegno n. 353898.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1131

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Busca (CN). Lavori di ripristino strada comunale V. Morra adiacente torr. Talut. Contributo L. 5.000.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 5.000.000= concesso al Comune di Busca per ripristino strada comunale V. Morra (adiacente torr. Talut), è rideterminato in L. 2.928.000=.

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 2.928.000= a saldo del contributo: già a suo tempo impegnato con DD. n. 757/99 (353897).

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 2.072.000= sull’impegno n. 353897 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1133

LL.RR. 38/78 e 18/84 - Comune di Valgrana (CN). Lavori ripristino fognatura e strade comunali. Contributo L. 5.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Il contributo di L. 5.000.000= concesso al Comune di Valgrana per ripristino fognatura e strade comunali, è rideterminato in L. 3.198.000;

Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 3.198.000=, a saldo del contributo, già a suo tempo impegnato con DD. n. 757/99 (353897).

Art. 3) E’ accertata un’economia di L. 1.802.000= sull’impegno n. 353897 del Cap. 24080 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 25 ottobre 1999, n. 1134

Alluvione novembre 1994 - Fondi assegnati dalla Commissione Europea per opere pubbliche - Saldo dei lavori di sistemazione tetto edificio comunale in frazione Villa, in Comune di Lemie

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

_ Di autorizzare il pagamento a favore del comune di Lemie della somma di lire 2.468.961= a saldo del contributo di cui all’oggetto.

_ di far fronte alla relativa spesa di L. 2.468.961= con impegno che si assume sul Cap. 24106/99 - (accant. nº 344034).

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.4
D.D. 26 ottobre 1999, n. 1136

Ditta Edilvie S.r.l. con sede in Serravalle Scrivia. Autorizzazione alla realizzazione del progetto di regimazione idraulica di un tratto del T. Borbera in loc. Mulino del Comune di Borghetto Borbera con lavori di imbottimento spondale e colmature di bassure per mc 16869, nonchè con asportazione, previo pagamento di canone demaniale, di mc 8248

In data 01/06/99 il Settore OOPP di Alessandria redigeva un progetto di regimazione idraulica di un tratto del T. Borbera in Comune di Borghetto Borbera loc. Mulino, sulla base della segnalazione del Comune stesso in data 03/03/97.

Il Progetto è stato pubblicato senza opposizione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 16 Giugno 1999 ed inoltrato al Comune di Borghetto in data 02/07/99.

Contemporaneamente alla pubblicazione, in data 30/06/99 la sola Ditta Edilvie S.r.l. ha presentato richiesta per l’esecuzione di quanto previsto in progetto, dietro pagamento di canone erariale relativamente al materiale in esubero e non utile a fini idraulici in loco.

Per il rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, e in osservanza della deliberazione in data 28.2.89 nº 1000 C. R. 2838 D.G.R. n. 207/33394 del 5.12.89 con la quale la Regione Piemonte approvava le norme vigenti in materia di estrazione materiale, l’intervento dovrà essere realizzato alle seguenti condizioni:

- La presente determinazione è valida esclusivamente per l’alveo idrico, cioè per lo spazio compreso tra le sponde fisse, ai sensi degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con R. D. 25 luglio 1904 nº 523.

L’estrazione dovrà essere praticata in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corrispondono allo stato dei luoghi.

La zona di estrazione indicata nei grafici dovrà essere delimitata da solidi picchetti o pali di idonee dimensioni prima di iniziare gli scavi.

La presente determinazione non può essere ceduta a terzi pena l’immediata nullità della stessa.

La Ditta esecutrice elegge il proprio domicilio legale ad ogni effetto presso la sede municipale del comune nel cui territorio si effettua l’estrazione.

- Gli scavi dovranno eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo per strisce successive da valle verso monte.

E’ assolutamente vietata l’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dalla presente determinazione.

Non è consentito deviare o interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l’estrazione.

Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto dovrà essere sistemato e spianato secondo le indicazioni fornite da questo Settore e comunque in modo tale ad non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiego dei seguenti mezzi:

- Escavatore: modello Fiat Hitachi

- Pala cingolata;

- Autocarri: targati AP 915 FN; BC 337 YF; AH 927 XE; AP 792 EZ; BA 076 BK; BA 647 DK; AM 317 YR.

- E’ vietato il carico di inerti contenenti acqua in quantità da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare, su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente determinazione, la ragione sociale, il quantitativo assentito di materiale estraibile e il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

- Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico, la presente determinazione ha validità di sessanta (60) giorni successivi, naturali e continui, computati, ex art. 1187 del C.C., a decorrere dalla data di registrazione, ovvero dalla quietanza di versamento.

La validità del presente atto è peraltro subordinata all’avvenuto assolvimento da parte della Ditta di tutti gli obblighi fiscali inerenti e conseguenti, e in particolare al versamento della somma di L. 68.458.400 (8248 mc x 8300 L/mc) a titolo di canone di concessione per l’estrazione di cui è caso.

- Copia di questa determinazione viene trasmessa da questo Settore al Ministero delle Finanze Sezione Staccata demanio di Alessandria, competente per territorio.

- Due copie della presente saranno inviate all’Ufficio del Registro competente per territorio, di cui una sarà restituita alla ditta interessata con gli estremi di registrazione.

- In attesa del rilascio della copia registrata, ha validità la copia in possesso della ditta, alla quale dovrà essere allegata la quietanza attestante l’avvenuto versamento.

Diversamente, detta determinazione è priva di effetto.

Inoltre la Ditta è tenuta a comunicare peri scritto antecedentemente, la data dell’effettivo inizio dei lavori.

- L’estrazione può essere praticata tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva dovranno essere segnalate subito a questo Settore dalla Ditta esecutrice e, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non daranno diritto a proroghe.

- Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare potrà essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto del Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Nel caso di accertata necessità idraulica, varianti possono invece essere imposte da questo Settore, per cui la presente determinazione può essere sospesa, modificata o anche revocata, senza che per ciò la Ditta abbia diritto a compensi od indennizzi, fatto salvo l’esonero del versamento del canone erariale di concessione, per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

I lavori dovranno essere eseguiti senza pericolo per la pubblica incolumità e danno all’esercizio della balneazione, previa apposizione di idonei cartelli da collocare, a discrezione, cura e spese e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori.

Durante l’estrazione dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di pesca, di navigazione e di salvaguardia dall’inquinamento.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori e alla segnalazione all’Autorità di P.S. e a questo Settore.

- Il presente atto è soggetto a tutte le norme di legge vigenti in materia idraulica.

I lavori dovranno quindi essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

La Ditta esecutrice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa dei lavori effettuati, e dagli operai e dai mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari a giudizio di questo Settore, in dipendenza dell’attività estrattiva.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata e indenne la Regione Piemonte ed i suoi Funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

- Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

- I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione personale e mezzi occorrenti.

Qualora si accertasse l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, sarà tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Settore lo ritenesse necessario, la Ditta dovrà fornire, a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli di progetto e redatti da perito abilitato, scaduto inutilmente, la concessione sarà da ritenersi revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso od indennizzo.

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del presente atto.

- Riconosciuta la regolarità dei lavori d’estrazione questo Settore provvederà d’Ufficio per lo svincolo del deposito cauzionale dandone contestualmente notizia a quanti preposti alla vigilanza in materia di pulizia idraulica o comunque interessati al fatto estrattivo.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

Visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

Visto l’allegato 4 delle Norme di Attuazione del PSFF approvato con DPCM del 24/07/98 che recepisce e modifica la Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 20 del 9/11/95;

Visto che l’intervento è da considerarsi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposto a preventiva determinazione ambientale, così come previsto dalla circolare 8/EDE del 15/5/98 del Presidente della Giunta Regionale;

Vista la dichiarazione rilasciata dalla Ditta ai sensi della L. 55 del 19/3/90 dalla quale risulta che non sussistono provvedimento ai sensi dell’art. 2 ultimo comma della L. 936 del 23/12/92.

determina

Di autorizzare la Ditta Edilvie S.r.l. ad estrarre dall’alveo idrico del torrente Borbera in Comune Borghetto mc. 8.248 (ottomila duecentoquarantotto metri cubi) di materiale litoide.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Due copie conformi all’originale, in bollo, dovranno essere tempestivamente registrati.

Una copia dell’originale registrato dovrà essere immediatamente trasmesso a questo Settore, il tutto a cura e spese della Ditta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.5
D.D. 26 ottobre 1999, n. 1139

Autorizzazione idraulica n. 2/99 per n. 2 attraversamenti del rio Valleumida in Comune di Montegrosso d’Asti (AT) con linea elettrica sotterranea a 15.000 V. - Ditta ENEL S.p.A. - Divisione Distribuzione Esercizio Alessandria

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 26 ottobre 1999, n. 1140

Autorizzazione idraulica n. 5/99 per attraversamento del rio Stenovasso in Comune di Dusino San Michele (AT) con cavo B.T. 380 V staffato al ponte. - Ditta ENEL S.p.A. - Direzione Distribuzione Piemonte-Valle d’Aosta. Esercizio di Pinerolo

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.3
D.D. 27 ottobre 1999, n. 1142

Autorizzazione idraulica n. 3309/2^ per la realizzazione di n. 3 guadi sul torrente Stura di Val Grande a servizio della pista di sci da fondo in Comune di Groscavallo. Ditta: Comunità Montana Valli di Lanzo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Valle di Lanzo con sede in Ceres frazione Fè ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, durante il periodo invernale concesso, compreso tra i mesi di Dicembre 1999 ed Aprile 2000 mentre al termine del periodo suddetto gli attraversamenti dovranno essere completamente rimossi, ed i luoghi dovranno essere riportati allo stato originario, dovranno essere eseguiti inoltre i calcoli di verifica della stabilità delle opere e dovrà essere comunicata a questo Settore l’avvenuta rimozione per gli opportuni accertamenti;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. lo strato di copertura in ghiaia delle tubazioni poste in opere in corrispondenza dei 3 guadi non dovrà superare lo spessore di cm. 25;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione relativamente alla esecuzione dei lavori ha validità per il mese di dicembre 1999 e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.2
D.D. 27 ottobre 1999, n. 1143

Alluvione luglio 1996 - Comune di Omegna. Lavori di demolizione fabbricati in fregio Rio S. Rocco, Torrente Bertogna e Rio Inferno - Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Il contributo di L. 150.000.000.= previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza n. 2 del 13.09.96 a favore del Comune di Omegna è determinato in Lire 136.018.833.=

2) E’ autorizzato il pagamento della somma di L. 31.018.833.= a saldo del contributo concesso al Comune di Omegna.

3) Al pagamento della somma di L. 31.018.833.= si fa fronte con impegno sul Cap. 26966/99 (impegno perente n. 257040), giusta D.G.R. n. 22-27038 del 12.04.1999.

4) E’ accertata un’economia di L. 13.981.167.

Il Dirigente responsabile
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 27 ottobre 1999, n. 1144

Alluvione luglio 1996 - Comune di Gravellona Toce L. 265/95 Art. 3 - Lavori di sistemazione idrogeologica del rio Frassino - Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Il contributo di L. 1.000.000.000.= previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza n. 2 del 13.09.96 a favore del comune di Gravellona Toce è rideterminato in L. 999.988.917.=

2) E’ accertata un’economia di L. 11.083.=.

3) I lavori eseguiti sono conformi al piano generale di interventi.

Il Dirigente responsabile
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 27 ottobre 1999, n. 1145

Alluvione luglio 1996 - Comune di Gravellona Toce L. 265/95 Art. 3 - Lavori di sistemazione idrogeologica del rio Inferno 1º stralcio - Contabilità finale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Il contributo di L. 500.000.000.= previsto nel piano generale d’intervento approvato con ordinanza n. 2 del 13.09.96 a favore del comune di Gravellona Toce è rideterminato in L. 492.989.601.=.

2) E’ accertata un’economia di spesa di L. 7.010.399.=.

3) I lavori eseguiti sono conformi al piano generale di interventi.

Il Dirigente responsabile
Beniamino Napoli



Codice 25.4
D.D. 28 ottobre 1999, n. 1146

Ditta: Comune di Villalvernia. Autorizzazione, idraulica, (PI nº 445 - Rio Castellania) per la realizzazione di lavori di attraversamento alveo Rio Castellania mediante costruzione di soglia di fondo in cls. in Comune di Villalvernia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Villalvernia ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo se di natura litoide dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi; nel caso di allontanamento del materiale dall’alveo venga seguita l’ordinaria pratica per il pagamento dell’eventuale canone demaniale.

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi 0.8 e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- venga assicurata da parte dell’Amministrazione Comunale sotto la propria responsabilità e secondo proprie valutazioni relativamente all’intensità delle precipitazioni piovose e temporalesche, il presidio del manufatto, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell’incolumità pubblica;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde, in corrispondenza del manufatto, che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Compartimentale del Territorio, sezione staccata di Alessandria, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

- il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/85 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.2
D.D. 28 ottobre 1999, n. 1148

L.R. N. 38/78 - Comune di Rorà - Danni piogge maggio 1999 - Determinazioni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

_ Di disporre, per le motivazioni esposte nelle premesse, che all’interno del contributo di L. 49.000.000 assegnato al Comune di Rorà con D.D. n. 685 del 23.06.99, possano trovare collocazione anche gli altri interventi sulla viabilità comunale inerenti le piogge del maggio 1999;

_ di rettificare l’allegato “C” della predetta determinazione depennando dall’elenco l’intervento di L. 43.000.000 in favore del Comune di Rorà per ripristino della viabilità comunale, che pertanto non troverà collocazione in futuri piani di intervento inerenti le piogge del maggio 1999.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 28 ottobre 1999, n. 1149

Legge Regionale 21.3.1984, n. 18. Comune di Baldissero Canavese (TO). Lavori di sistemazione della sede municipale. Conferma assegnazione contributo di L. 50.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Di confermare a favore del Comune di Baldissero Canavese (TO) l’assegnazione del contributo di L. 50.000.000 concesso con la D.G.R. n. 357-14455 del 25.11.1996 (cap. 23960/96 impegno n. 261468) per la realizzazione dei lavori di sistemazione della sede municipale.

Art. 2) Al pagamento di tale contributo sarà provveduto ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 21.3.84 n. 18.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 28 ottobre 1999, n. 1150

Legge Regionale 21.3.1984, n. 18. Comune di Bannio Anzino (VB). Lavori di opere stradali - Strada di collegamento con il Comune di Fobello - 1º lotto. Conferma assegnazione contributo di L. 150.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) Di confermare a favore del Comune di Bannio Anzino (VB) l’assegnazione del contributo di L. 150.000.000 concesso con la D.G.R. n. 591-11486 del 29.11.1991 (cap. 6020/91 impegno n. 146314) per lavori di opere stradali.

Strada di collegamento con il Comune di Fobello - 1º lotto.

Art. 2) Al pagamento di tale contributo sarà provveduto ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 21.3.84 n. 18.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi



Codice 25.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 1151

Ordinanza del Ministero dell’Interno con delega alla protezione civile n. 2812 del 24/07/1998. Erogazione contributi a privati cittadini danneggiati a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 28 e 29 maggio 1998 nella provincia di Biella. Spesa di L. 170.618.000.= - Cap. 24286/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di erogare, ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 2812 del 24/07/1998, a favore dei Comuni di cui all’elenco “A” che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante, i contributi indicati, salvo rendiconto degli importi effettivamente erogati da fornirsi con apposito atto deliberativo comunale, dopo aver accertato la regolare esecuzione dei lavori;

2) di autorizzare i Comuni suddetti al pagamento dei contributi a favore dei privati danneggiati dalle avversità atmosferiche del maggio 1998 i cui nominativi compaiono negli elenchi “B” che si allegano alla presente determinazione.

3) di prendere atto che alla spesa di L. 170.618.000.= si fa fronte con impegno che si assume sul Cap. 24286 del Bilancio Regionale per l’anno 1999.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.3
D.D. 29 ottobre 1999, n. 1153

Autorizzazione idraulica n. 41/99 per la realizzazione di sopraelevazione di un tratto di muro spondale in fregio al Rio di Valle Maggiore, lungo la strada comunale di S. Croce in Comune di Gassino Torinese. Ditta: Comune di Gassino Torinese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Gassino Torinese ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità della prevista sopraelevazione del muro di difesa spondale in sponda destra del Rio;

3. il parametro esterno del tratto di muro sopraelevato dovrà essere raccordato, senza soluzione di continuità, con il profilo del muro spondale esistente;

4. il materiale di risulta proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

101 l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.6
D.D. 29 ottobre 1999, n. 1154

Nulla-Osta idraulico per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Torrente Pesio nei Comuni di Carrù e Mondovì con linea elettrica a 15 kV Ditta ENEL - Esercizio di Cuneo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n. 431 (Beni Ambientali), l’ENEL è autorizzato, ai soli fini idraulici, ad attraversare il corso d’acqua pubblica denominato Torrente Pesio nei Comuni di Carrù e Mondovì con una linea elettrica a 15 kV alle seguenti condizioni:

1) gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successivamente modificazioni;

6) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 1155

Evento alluvionale del 28-29 maggio 1998. Predisposizione del 3º programma di intervento per opere pubbliche. Spesa di L. 986.804.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di approvare un 3º elenco definitivo di interventi da realizzarsi a cura diretta degli Enti territoriali interessati e dipendenti dall’evento alluvionale del 28-29 maggio 1998 nella provincia di Biella;

2) di precisare che gli interventi previsti, segnalati dal Settore decentrato OO.PP. della provincia di Biella, sono i seguenti:

Amministrazione provinciale di Biella consolidamento frana su s.p. in Comune di Graglia    L.    716.804.000
Comune di Cerrione sist. rii minori nell’abitato di Magnanevolo    L.    270.000.000
Totale    L.    986.804.000

3) di autorizzare a favore degli Enti interessati, il pagamento di un’anticipazione pari al 70% di ogni singolo contributo previsto al fine di consentire la massima e più celere operatività del presente programma;

4) di precisare che il saldo dei contributi verrà erogato a presentazione della rendicontazione finale della spesa previo accertamento delle economie eventualmente verificatesi;

5) di far fronte all’onere complessivo di L. 986.804.000= mediante impegno che si autorizza sul Cap. 24286/99, precisando che con tale finanziamenti si viene ad esaurire la disponibilità complessiva residua sull’assegnazione statale di cui all’ordinanza ministeriale n. 2812 del 24.7.1998;

6) di autorizzare a favore della Provincia di Biella l’utilizzo parziale delle somme derivanti dal ribasso d’asta conseguito sulle opere di consolidamento s.p. 416 e s.p. 350 ammessa a contributo per L. 535.000.000 con DD. n. 1233 del 13.11.1998, nei limiti che si renderanno necessari per l’integrazione del contributo di cui sopra.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 1156

Ordinanza del Ministero dell’Interno con delega alla protezione civile n. 2858 del 01/10/1998. Erogazione contributi a privati cittadini danneggiati dagli eventi alluvionali dei giorni 4 o 5 settembre 1998 nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Casi particolari - Spesa di L. 273.572.000.= Cap. 24097/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di approvare l’elenco allegato contenente alcuni nominativi di privati che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Biella il 4 e 5 settembre 1998, ed i relativi contributi;

2) di erogare, ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 2858 del 01/10/1998, a favore dei Comuni di cui all’elenco succitato, la somma di L. 273.572.000.= quale anticipazione dei contributi dovuti per i danni alluvionali;

3) di autorizzare i Comuni suddetti al pagamento dell’anticipazione dei contributi a favore dei privati danneggiati;

4) di prendere atto che alla spesa di L. 273.572.000.= si fa fronte con impegno che si assume sul Cap. 24097 del bilancio regionale per l’anno 1999.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli

Allegato


Alluvione settembre 1998. Danni a privati. Erogazione acconto.

Comune    Beneficiario    Contributo    Acconto

Bee    Buratti Tiziano    30.000.000    15.000.000
Totale            15.000.000
Madonna del Sasso    Vallanzasca F.lli    9.010.000    4.505.000
Madonna del Sasso    Vallanzasca Grazia    9.050.000    4.525.000
Totale            9.030.000

Verbania    Morandi M. Luisa    65.000.000    32.500.000
Verbania    De Petris-Galli    65.000.000    32.500.000
Verbania    Fondazione Ist. Sacra Famiglia    296.092.000    184.542.000

Totale            249.542.000

Totale generale        L.    273.572.000


Codice 25.3
D.D. 2 novembre 1999, n. 1162

Autorizzazione idraulica n. Au-0354 per la realizzazione dell’attraversamento del corso d’acqua pubblica torrente Messa (E.A.P. n. 239) e del Rio Randa, demaniale, con linea elettrica alla media tensione di 15000 V in Comune di Rubiana. Società Richiedente: E.N.E.L. S.p.A. Direzione Piemonte e Valle d’Aosta - Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, nelle more della verifica della legittimità tecnico-idraulica ed amministrativa del ponte sul rio Randa, ai soli fini idraulici, la Società E.N.E.L. S.p.A. - Esercizio di Pinerolo con sede in Pinerolo, Via Saluzzo 88 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde, le parti dei ponti, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. il materiale di risulta proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità per anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. verificandosi il disuso delle linee la Società richiedente dovrà a tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali e delle opere precedentemente interessate dai lavori;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. dovrà essere acquisito il nulla osta all’esecuzione dei lavori da rilasciarsi dall’Ente/Ditta proprietaria/e dei ponti, ed ancora le opere dovranno essere realizzate con accorgimenti tecnici tali da non recare pregiudizio alla stabilità dei manufatti, garantendo la sicurezza dell’esercizio e senza comportare alcuna riduzione della sezione idraulica libera esistente e/o ostacolo al deflusso delle acque correnti;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico L.R. 23/1984, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 2 novembre 1999, n. 1163

Autorizzazione idraulica n. Au-0352 per la realizzazione di attraversamenti dei torrenti demaniali San Giusto, Courbier, Sanità e del corso d’acqua pubblica denominato Dora di Bardonecchia (EAP 192) di Oulx e nuovamente della Dora di Bardonecchia in Bardonecchia con linea elettrica alla tensione di 150.000 V. Società Richiedente: ENEL S.p.A. Divisione Distribuzione - Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Nelle more della verifica della legittimità amministrativa e tecnico-idraulica del ponte interessato dallo staffaggio dell’impianto, di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società E.N.E.L. S.p.A. - Esercizio di Pinerolo con sede in Pinerolo, Via Saluzzo 88 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde, le parti del ponte, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità per anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. verificandosi il disuso delle linee la Società richiedente dovrà a tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali e delle opere precedentemente interessate dai lavori;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto, per quanto riguarda gli attraversamenti in sub-alveo, resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. per quanto riguarda l’attraversamento mediante staffaggio al ponte, dovrà essere acquisito il nulla osta all’esecuzione dei lavori da rilasciarsi dall’Ente Ditta proprietaria del ponte stesso, ed ancora le opere dovranno essere realizzate con accorgimenti tecnici tali da non recare pregiudizio alla stabilità del manufatto garantendo la sicurezza dell’esercizio e senza comportare alcuna riduzione della sezione idraulica libera esistente e/o ostacolo al normale deflusso delle acque correnti;

13. per quanto riguarda gli attraversamenti in sub alveo, l’estradosso dei manufatti che contengono il tubo di protezione che alloggia i cavi elettroconduttori dovrà essere posizionato ad una quota inferiore di almeno metri uno rispetto alla quota più depressa del fondo alveo locale, inoltre lo stesso elemento dovrà risultare di sufficiente resistenza in modo da offrire garanzia di stabilità (armatura longitudinale e trasversale)

14. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico L.R. 23/1984, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.8
D.D. 2 novembre 1999, n. 1164

Ditta S.I.S.T.A. - Alagna Valsesia. Autorizzazione idraulica n. 1764 per la costruzione di guado temporaneo sul fiume Sesia in Comune di Alagna Valsesia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini idraulici la Ditta S.I.S.T.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda e se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento avendo carattere di provvisorietà dovranno essere rimossi, entro il 31/5/2000.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta S.I.S.T.A. dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato al Settore scrivente ed all’Ufficio del Territorio di Vercelli;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta S.I.S.T.A. dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il rilascio del provvedimento concessorio al competente - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Vercelli - e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431 dell’8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Nino Chieppa



Codice 25
D.D. 2 novembre 1999, n. 1172

L.R. n. 18/84 - Contributi per opere pubbliche di competenza regionale. Opere Stradali. Impegno di L. 2.000.000.000= sul Cap. 25010/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

La prenotazione di L. 4 miliardi relativa a contributi per opere stradali, disposta con D.D. 616 del 04/06/1999 sul Cap. 25010 per l’anno 2000, viene ridotta a L. 2.000.000.000=, mentre, le rimanenti L. 2.000.000.000.= vengono impegnate con il presente atto sul Cap. 25010 bilancio 1999 (A/344168).

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.9
D.D. 8 novembre 1999, n. 1173

L.R. nº 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto del “Piano di riassetto idrogeologico di una tratta del torrente Fiumetta e costruzione di un muro d’argine in sponda destra” presentato dalla Sig.ra Cerutti Maddalena (omissis), ubicato in località Tre Cascine nel comune di Omegna (VB). - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. nº 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di ritenere che il progetto del “Piano di riassetto idrogeologico di una tratta del torrente Fiumetta e costruzione di un muro d’argine in sponda destra” presentato dalla Sig.ra Cerutti Maddalena (omissis), ubicato in località Tre Cascine nel comune di Omegna (VB), non debba essere sottoposto alla Fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, nonchè alle specifiche condizioni nella stessa dettagliate, concertate con in Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale nel corso dell’istruttoria, di seguito così sintetizzate;

a) le opere in progetto dovranno essere conformi a quanto previsto nel quaderno delle opere tipo allegato al D.P.C.M. Toce del 7/12/95 e s.m.i. e dovranno raccordarsi al meglio nei punti in cui si collegano con le opere esistenti;

b) nel progetto esecutivo dovranno essere prodotte delle sezioni significative riferite ad un piano quotato, ed in particolare in corrispondenza delle sezioni D-E-G del preliminare e dovrà essere valutata la corretta direzione del deflusso in regime di massima piena, in considerazione del fatto che in sponda sinistra è presente un’area più depressa e che in tali condizioni risulterebbe esondabile;

c) alle domande per eventuali concessioni edilizie, successive all’esecuzione dei lavori, dovrà essere allegato all’esecutivo, l’atto di svincolo che identifichi l’area attualmente inserita alla classe V2/b e che per effetto delle opere in progetto trasforma l’area in classe V1 (art. 40.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.), e dovrà essere valutato, ai fini dello svincolo dell’area, l’eventuale effetto di rigurgito della sezione idraulica in corrispondenza del ponte più a valle;

La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.7
D.D. 8 novembre 1999, n. 1174

Lavori di ripristino sezioni di deflusso e difese spondali torrente Terdoppio in Comune di Cameri. Importo L. 50.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.5
D.D. 9 novembre 1999, n. 1175

Autorizzazione idraulica n. 9/99 per attraversamento del rio Zolle-Sabbione in Comune di Calamandrana (AT) con linea elettrica MT (15.000 V) e BT (400 V) protetta da tubo in ferro staffato al ponte. - Ditta ENEL S.p.A. - Divisione Distribuzione Esercizio Alessandria

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 9 novembre 1999, n. 1176

Autorizzazione idraulica n. 8/99 per attraversamento del rio Milani in Comune di Calamandrana (AT) con linea elettrica MT (15.000 V) protetta da tubo in ferro staffato al ponte. - Ditta ENEL S.p.A. - Divisione Distribuzione Esercizio Alessandria

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.5
D.D. 9 novembre 1999, n. 1177

Autorizzazione idraulica n. 7/99 per attraversamento del rio Sernella in Comune di Nizza Monferrato con linea elettrica in cavo interrato a 20.000 V staffato al ponte. - Ditta ENEL S.p.A. - Divisione Distribuzione Esercizio Alessandria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL S.p.A. - Divisione Distribuzione Esercizio Alessandria, ai soli fini idraulici, e salvo quanto previsto dalla Legge n. 431/1985 (Beni Ambientali) ad attraversare il corso d’acqua denominato rio Sernella in Comune di Nizza Monferrato con linea elettrica in cavo interrato a 20.000 V staffato al ponte, nella posizione e con le modalità illustrate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, al richiedente.

L’autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2. l’ENEL dovrà comunicare a questo Settore l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di accertare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;

3. eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

4. verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

5. l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

6. in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21/12/1961, n. 1501 e successive modificazioni;

7. la presente autorizzazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle acque o al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti



Codice 25.3
D.D. 9 novembre 1999, n. 1178

Autorizzazione idraulica n. 3401 per la realizzazione di un manufatto di scarico in sponda sinistra del Torrente Oitana in Comune di Castagnole Piemonte, loc. Balbo. Ditta: Comune di Castagnole Piemonte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castagnole Piemonte, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità della scogliera che costituisce il manufatto di sostegno terminale dello sbocco della tubazione di scarico in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota di almeno mt. 1 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. il manufatto di difesa dovrà essere risvoltato per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. sia arretrato il previsto pozzetto d’ispezione tipo P4 ad una distanza di almeno 4,00 m dal ciglio superiore di sponda;

6. la parte terminale della tubazione di scarico non deve sporgere oltre il profilo di sponda difeso dalla scogliera; sia pertanto realizzato un adeguato scivolo in cls atto a prevenire fenomeni di erosione spondale al di sotto dello sbocco della tubazione;

7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

9. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostante; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

12. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

17. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 9 novembre 1999, n. 1179

Autorizzazione idraulica n. AU-0355 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato torr. Casternone (E.A.P. N. 243) con una linea elettrica aerea alla media tensione di 15000V in Comune di San Gillio. Società richiedente: ENEL S.p.A. Direzione Piemonte e Valle d’Aosta - Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società ENEL S.p.A. Esercizio di Pinerolo con sede in Pinerolo Via Saluzzo 88 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

3. la presente autorizzazione ha validità per anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

4. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

5. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

6. verificandosi il disuso della linea la Società richiedente dovrà, a tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali precedentemente interessate dai lavori;

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

8. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

10. il palo previsto in sinistra idrografica del torrente contraddistinto negli elaborati di progetto con la denominazione “12G” dovrà essere posizionato ad una distanza di m. 5 dal ciglio di sponda in ottemperanza alle disposizioni di cui alla lettera G Capo IIº dei D.M.LL.PP. 11.03.1988;

11. in fase esecutiva dei lavori i cavi elettroconduttori nella campata di attraversamento, i sostegni verticali nonchè le relative strutture di fondazione dovranno essere posizionati/realizzati nel rispetto delle vigenti normative tecniche sulle opere ed impianti elettrici in particolare, in ordine agli aspetti di tutela idraulica, per quanto riguarda la distanza delle stesse opere di sostegno dal ciglio spondale e dell’altezza con cavo sospeso nel punto più basso della linea elettrica del terreno (sponda) e delle acque non navigabili si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. 21.3.1988 recante aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aree esterne e s.m.i. e specifiche norme C.E.I.

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-L.R. 23/1984 ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 9 novembre 1999, n. 1180

Autorizzazione idraulica n. 3400 per la realizzazione dell’attraversamento del Rio Venesimo, con condotta idrica in polietilene 110 mm, entro tubo guaina in acciaio DN 200, staffata al ponte a servizio della strada comunale del Barchero, in Comune di Carmagnola, località Cascina Asiago. Ditta: Consorzio Acquedotto Rurale di Carmagnola

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Acquedotto Rurale di Carmagnola, con sede nel Palazzo Municipale di Carmagnola, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3. le eventuali aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostante; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 9 novembre 1999, n. 1181

Autorizzazione idraulica n. 3403 per la realizzazione di opere di attraversamento di rii diversi nell’ambito del progetto natura sistemazione pista di fondo Oulx-Royeres in Comune di Oulx. Ditta: Comune di Oulx

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Oulx, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di attraversamento dei corsi d’acqua in argomento, con particolare riguardo alle strutture di fondazione i cui piani di appoggio dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate dalle opere di attraversamento (ponti) e 0.5. m. dal guado in massi, potendosi altresì arrestare a quota superiore in caso di presenza di substrato roccioso;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostante; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.6
D.D. 9 novembre 1999, n. 1182

Nulla-Osta idraulico per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Rio Talù in Comune di Villafalletto con linea elettrica aerea b.t. 0,380 kV Ditta ENEL Direzione - Esercizio di Cuneo -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n. 431 (Beni Ambientali), che l’ENEL Direzione - Esercizio di Cuneo è autorizzato, ai soli fini idraulici, ad attraversare il corso d’acqua pubblica denominato Rio Talù in Comune di Villafalletto con linea elettrica aerea b.t. 0,380 kV alle seguenti condizioni:

1) gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successivamente modificazioni;

6) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.4
D.D. 9 novembre 1999, n. 1183

Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamento aereo del corso d’acqua demaniale denominato Torrente Gorzente con un impianto elettrico alla tensione di 400 Volt in Località Guado Torrente Gorzente del Comune di Bosio. Ditta: ENEL - Divisione Distribuzione - Esercizio di Alessandria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL - Divisione Distribuzione - Esercizio di Alessandria, ai soli fini idraulici, salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n. 431 (Beni Ambientali), ad attraversare il corso d’acqua demaniale denominato “Torrente Gorzente” con un impianto elettrico aereo alla tensione di 400 Volt in Località Guado Torrente Gorzente in Comune di Bosio secondo le modalità tecniche previste negli atti progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente, alle seguenti condizioni:

1. gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2. eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3. verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4. l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5. in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successive modificazioni;

6. la presente autorizzazione ha efficacia a partire dalla data odierna e, viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque o al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.4
D.D. 9 novembre 1999, n. 1184

Polizia idraulica del rio Ravanasco in comune di Cassine, località stazione di Gavonata. Percorrenza alveo con tubi interrati per posa impianto acquedotto Consorzio Acquedotto rurale Gavonata. Domanda in data 1.10.1999. Ditta: Consorzio Acquedotto rurale Gavonata di Cassine

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Acquedotto rurale Gavonata, in comune di Cassine, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, e, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi.

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua

- la presente autorizzazione ha validità di un anno, e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell’attraversamento, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Una copia conforme all’originale della presente determinazione sarà inviata da questo Settore, unitamente a n. 2 copie della domanda e degli elaborati a corredo, al Ministero delle Finanze, Compartimento per il Territorio delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, Sezione Staccata di Alessandria, per l’adempimento delle competenze riguardanti il pagamento del canone di concessione relativo all’occupazione del sedime di proprietà demaniale.

Una copia della presente determinazione, datata e firmata, dovrà essere restituita dal soggetto autorizzato a questo Settore in segno di accettazione.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno



Codice 25.8
D.D. 9 novembre 1999, n. 1185

Ditta Gessi Gianluca - Borgosesia. Autorizzazione idraulica n. 1760 per la realizzazione di protezione spondale in massi sul rio Venenza in Comune di Borgosesia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli fini la Ditta Gessi Gianluca ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- la difesa spondale all’altezza del mappale 471, dovrà essere opportunamente arretrata in modo che non vi sia occupazione di proprietà demaniale;

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 96 lettera f) del R.D. 25-7-1904 n. 523, scavi e riporti non dovranno avvenire entro la fascia di rispetto di mt. 10 dal piede spondale;

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda e se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 30-11-2000.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta Gessi Gianluca dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato al Settore scrivente ed all’Ufficio del Territorio di Vercelli;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta Gianluca dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Vercelli -, se dovuti a norma di Legge, e prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Nino Chieppa



Codice 25.7
D.D. 12 novembre 1999, n. 1186

Ditta Plusystem Arona. Nulla osta ai soli fini idraulici alla posa di strutture mobili (tendostrutture) per ospitare pista di pattinaggio su ghiaccio e aree di ristoro e svago in Comune di Arona, Piazzale Aldo Moro dal 25/11/1999 al 14/01/2000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.9
D.D. 15 novembre 1999, n. 1212

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un guado provvisorio per la durata di anni 1 (uno) per l’attraversamento del fiume Toce in Comune di Crevoladossola. Ditta: Impresa Lauro S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.3
D.D. 16 novembre 1999, n. 1213

Autorizzazione idraulica n. 3402 per la realizzazione di n. 3 attraversamenti in sub-alveo nel Rio Rialto, con condotta fognaria in PEAD del 0 di 315 mm, in Comune di Agliè. Ditta: Comune di Agliè

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Agliè, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. ai sensi dell’art. 96/f del R.D. 523/1904, i pozzetti di ispezione della condotta fognaria nelle sezioni degli attraversamenti 1 e 3 evidenziati nell’elaborato n. 5, dovranno essere arretrati e posizionati ad una distanza non inferiore a mt 4.00 dal ciglio superiore dell’attuale sponda;

3. sia posta particolare attenzione alla quota di posa della trave contenente la condotta fognaria, la cui generatrice superiore dovrà risultare, in ogni caso, ad una profondità di almeno mt. 1.00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nella sezione interessata;

4. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostante; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

13. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1215

Polizia Fluviale n. 3762 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di posizionamento alla soletta del ponte sul Rio Gorgia in Comune di Argentera Strada Statale n. 21

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SIRTI con sede a Leinì (TO), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi due e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessionario da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Amministrativo Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1216

Polizia Fluviale n. 3758 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di posizionamento alla infrastruttura di n. 9 tubi nel manufatto del ponte sul Rio Roburent in Comune di Argentera Strada Statale n. 21

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SIRTI con sede a Leinì (TO), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi due e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessionario da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Amministrativo Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1217

Polizia Fluviale n. 3757 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di aggraffamento alle solette dei ponti sul Fiume Stura, in Comune di Argentera, strada Statale n. 21 - Località Cavagna e Preinardo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SIRTI con sede a Leinì (TO), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi due e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessionario da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Amministrativo Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1218

Polizia Fluviale n. 3759 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di posizionamento alla infrastruttura di n. 9 tubi nel manufatto del ponte sul Rio Costa Piana in Comune di Argentera Strada Statale n. 21

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SIRTI con sede a Leinì (TO), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi due e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessionario da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Amministrativo Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1219

Polizia Fluviale n. 3761 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di aggraffamento alla soletta del ponte sul Rio S. Sebastiano in Comune di Argentera Strada Statale n. 21

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SIRTI con sede a Leinì (TO), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi due e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessionario da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Amministrativo Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1220

Polizia Fluviale n. 3752 - Consorzio Acquedotto Bassa Langa Asciutta. Autorizzazione all’attraversamento in subalveo del Rio Richiardo nel Comune di Sommariva Bosco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Acquedotto Bassa Langa Asciutta residente in Monteu Roero - Fraz. Tre Rivi, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi sei e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno_ecessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessionario da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Amministrativo Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1221

Polizia Fluviale nº 3751 - Realizzazione di un attraversamento in sub alveo del Rio Arciretto in corrispondenza del Fg. 41 mappale 29 in Comune di Savigliano - Ditta: Fissolo Bernardino e C. s.a.s. -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Fissolo Bernardino e C. s.a.s. residente in Savigliano Via della Vittoria, 41 - ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi due e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno_ecessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessionario da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R..

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.3
D.D. 16 novembre 1999, n. 1225

Autorizzazione idraulica n. 42/99 per la realizzazione di opere di sistemazione spondale del rio Vonzo a monte del ponte di Via Volpetta in Comune di Chialamberto. Ditta: Comune di Chialamberto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Chialamberto, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di difesa spondale nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1.00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. l’opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostante; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

13. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.7
D.D. 17 novembre 1999, n. 1226

Lavori di ripristino sezioni di deflusso e difese spondali rio Agamo in Comune di Mezzomerico. Importo L. 70.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.7
D.D. 17 novembre 1999, n. 1227

S.n.c. Susanna Maulini e Garau Marcello. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di un pontile fisso in legno e rifacimento passerella in Comune di Orta San Giulio

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25.7
D.D. 17 novembre 1999, n. 1228

Lavori di sistemazione idraulica fosso Valle in Comune di Orta San Giulio. Importo L. 39.000.000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi



Codice 25
D.D. 17 novembre 1999, n. 1229

Designazione dei Responsabili del procedimento e dell’istruttoria inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ex L.R. 40/98 relativamente al progetto “Costruzione di derivazione idrica del torrente Viona ed opere di difesa spondale a servizio stabilimento Alpe Guizza S.p.A.” in Comune di Donato (Biella), presentato da Società Alpe Guizza - Pos. 33/ver

Vista la L.R. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” che regolamenta le procedure di VIA di competenza della Regione;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 che individua e organizza l’Organo tecnico regionale;

vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

vista la L.R. 8 agosto 1997 n. 51 che definisce l’organizzazione degli uffici regionali;

vista la D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997 con la quale, in attuazione degli artt. 10 e 11 della L.R. 51/1997, si è provveduto all’individuazione delle Direzioni e dei Settori regionali e alla definizione delle materie di rispettiva competenza;

vista la L.R. 25 luglio 1994 n. 27 che consente al responsabile del procedimento di assegnare, qualora se ne ravvisi l’opportunità, ad altro funzionario la responsabilità dell’istruttoria.

Considerato Che

La Società Alpe Guizza S.p.A., con sede legale in Scorzè (VE), ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale in data 5 novembre 1999 domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA relativamente al progetto “Costruzione di derivazione idrica del torrente Viona ed opere di difesa spondale a servizio stabilimento Alpe Guizza S.p.A.” in Comune di Donato (Biella), attuando gli adempimenti prescritti dalla L.R. 40/1998;

il nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, così come previsto dall’art. 7, comma 3 della L.R. 40/1998 e specificato dalla D.G.R. citata, verificata la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione Opere Pubbliche la struttura regionale competente;

la L.R. 27/1994 e la L.R. 51/1997 attribuiscono al Direttore Regionale, ovvero ai singoli Dirigenti nelle materie di rispettiva competenza, la responsabilità dei procedimenti amministrativi;

all’interno della Direzione Opere Pubbliche le competenze in materia di assetto idrogeologico sono riconducibili alle attribuzioni dei Settori decentrati opere pubbliche e assetto idrogeologico e nel caso di specie al Settore decentrato di Biella al quale, pertanto, può essere delegata la responsabilità del procedimento;

la L.R. n. 27 del 25 luglio 1994 consente inoltre al responsabile del procedimento, laddove se ne ravvisi l’opportunità, di assegnare ad altro funzionario la responsabilità dell’istruttoria di ciascun procedimento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 40/1998

Vista la D.G.R. n. 21-27038 del 12 aprile 1999

Vista la L.R. 51/1997

Vista la L. 241/1990 e la L. 127/1997

Vista la L.R. 27/1994

Vista la D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997

determina

- Di delegare, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d), della legge regionale n. 51/1997 e art. 7 della legge regionale n. 27/1994, al Dirigente responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Biella dott. Felice Storti, la responsabilità del procedimento in oggetto;

- di assegnare, sentito il Responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Biella, all’ing. Mauro Olivotti funzionario del settore stesso, la responsabilità dell’istruttoria del procedimento in oggetto;

- di richiamare integralmente l’art. 11 della legge regionale n. 27/1994 per ciò che attiene alla specificazione dei compiti del responsabile dell’istruttoria, fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell’Amministrazione regionale.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli



Codice 25.9
D.D. 18 novembre 1999, n. 1230

Autorizzazione idraulica per la sistemazione del rio Piangera nel tratto adiacente all’area di discarica della cava denominata “Pian della Torre” in Comune di Premia. Ditta Nord Serizzi S.r.l.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 18 novembre 1999, n. 1231

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento elettrico staffonato al ponte sul torrente Devero in Comune di Baceno

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.9
D.D. 18 novembre 1999, n. 1232

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere provvisionali per deviazione temporanea acque del torrente Anza nei Comuni di Bannio Anzino e Vanzone S. Carlo. Variante alla Determinazione Dirigenziale nº 00218/25.09 del 16/3/98. Ditta De Lieto Costruzioni Generali S.p.A.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole



Codice 25.1
D.D. 18 novembre 1999, n. 1240

Autorizzazione all’ENEL S.p.A. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico, n. 445/NO con carattere di inamovibilità, costituito da due linee elettriche aeree a 132000 Volt in Comune di Trecate (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL - S.p.A., è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio l’impianto elettrico indicato in premessa.

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

In accoglimento della richiesta avanzata dall’ENEL S.p.A. l’impianto è inoltre dichiarato inamovibile.

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, l’ENEL S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particolareggiati di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetti ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988 e successive modificazioni.

Art. 5 - L’ENEL S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione o l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 15 per parte asse linea

Avverso la presente Determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini



Codice 25.3
D.D. 18 novembre 1999, n. 1241

Autorizzazione idraulica n. Au-0356 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Rio Garosso (E.A.P. n. 154) con linea elettrica alla tensione di 400 V in Comune di Rivalta Torinese. Ditta: Società Richiedente: E.N.E.L. S.p.A. (ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.) Esercizio Metropolitana di Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’E.N.E.L. S.p.A. con sede in Via Bertola n. 40 Torino ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde, le parti del ponte, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. verificandosi il disuso delle linee la Società richiedente dovrà, a tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali e delle opere precedentemente interessate dai lavori;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. dovrà essere acquisito il nulla osta all’esecuzione dei lavori da rilasciarsi dalla Ditta proprietaria del ponte, ed ancora le opere dovranno essere realizzate con accorgimenti tecnici tali da non recare pregiudizio alla stabilità del manufatto garantendo la sicurezza dell’esercizio e senza comportare alcuna riduzione delle azione idraulica libera esistente e/o ostacolo al deflusso delle acque correnti.

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-L.R. 23/1984 ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 18 novembre 1999, n. 1242

Autorizzazione idraulica n. Au-0357 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua demaniale denominato Rio Losa con la linea elettrica alla tensione di 380 V, in Comune di Val Della Torre. Società Richiedente: ENEL S.p.A. (ora ENEL Distribuzione S.p.A.) Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’ENEL Esercizio di Pinerolo con sede in Pinerolo via Saluzzo n. 88 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il soggetto autorizzato rimane unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. verificandosi il disuso delle linee la Società richiedente dovrà, a tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali e delle opere precedentemente interessate dai lavori;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

8. in fase esecutiva dei lavori i cavi elettroconduttori nella campata di attraversamento i sostegni verticali nonchè le relative strutture di fondazione dovranno essere posizionati/realizzati nel rispetto delle vigenti normative tecniche sulle opere ed impianti elettrici in particolare, in ordine agli aspetti di tutela idraulica, per quanto riguarda la distanza delle stesse opere di sostegno del ciglio spondale e dell’altezza del cavo sospeso nel punto più basso della linea elettrica dal terreno (sponda) e dalle acque non navigabili si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. LL.PP 21.3.1988 - recante aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee aree esterne e s.m.i. e specifiche norme C.E.I.;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-L.R. 23/84 ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 18 novembre 1999, n. 1243

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. Au-0358 per il mantenimento di un attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Rio Secco (E.A.P. n. 188) in Comune di Claviere con linea elettrica alla tensione di 15000 V in sostituzione di un attraversamento con un cavo posato nella stessa zona in subalveo dello stesso Rio, autorizzato idraulicamente con provvedimento n. Au-0161 in data 13.09.1996. Ditta: Società Richiedente - E.N.E.L. S.p.A. (ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.) - Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, l’E.N.E.L. - Esercizio di Pinerolo con sede in Pinerolo via Saluzzo n. 88 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il soggetto autorizzato rimane unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. verificandosi il disuso delle linee la Società richiedente dovrà, a tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali e delle opere precedentemente interessate dai lavori;

4. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

6. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

7. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

8. dovrà essere eseguito il nulla osta all’esecuzione dei lavori da rilasciarsi dall’Ente/Ditta proprietaria del ponte, ed ancora le opere dovranno risultare essere eseguite con accorgimenti tecnici tali da non recare pregiudizio alla stabilità del manufatto, garantendo la sicurezza dell’esercizio;

9. il bauletto in cls ed il tubo ferro di protezione relativi all’attraversamento in subalveo danneggiato dovranno essere rimossi ed allontanati dall’alveo nonchè ripristinate le condizioni originarie del letto del Rio;

10. il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni autorizzazione in sanatoria necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 18 novembre 1999, n. 1244

Autorizzazione idraulica n. Au-0359 per la realizzazione dell’attraversamento dei corsi d’acqua pubblica denominati Rio Secco (E.A.P. n. 188) in Claviere loc. concentrico con cavo a fibre ottiche staffato a ponte; torrente Piccola Dora (EAP 186) in Cesana loc. Fornace con cavo a fibre ottiche e cavo elettrico 15000 V. staffato a ponte; torrente Ripa (EAP n. 155) e torrente Jaffuel (EAP n. 178) in Cesana loc. concentrico con cavo fibre ottiche staffato ai ponti. Ditta: Società Richiedente: E.N.E.L. S.p.A. (ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.) Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, l’E.N.E.L. - Esercizio di Pinerolo -con sede in Pinerolo via Saluzzo n. 88 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde, le parti del ponte, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. verificandosi il disuso delle linee la Società richiedente dovrà, a tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali e delle opere precedentemente interessate dai lavori;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. dovrà essere eseguito il nulla osta all’esecuzione dei lavori da rilasciarsi dall’Ente/Ditta proprietaria del ponte, ed ancora le opere dovranno risultare essere eseguite con accorgimenti tecnici tali da non recare pregiudizio alla stabilità del manufatto, garantendo la sicurezza dell’esercizio e senza comportare alcuna riduzione della sezione idraulica libera esistente e/o ostacolo al normale deflusso delle acque correnti;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-L.R. 23/1984 ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 18 novembre 1999, n. 1246

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 3404 per il mantenimento di un’opera di difesa spondale, in dx del Rio Ribes (E.A.P. n. 390) in loc. Cartiera del Comune di Pavone C.se. Ditta: Comune di Pavone C.se

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Comune di Pavone C.se, a mantenere le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati di rilievo allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di difesa spondale nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio è posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 2,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. l’opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

8. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

10. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 18 novembre 1999, n. 1245

Autorizzazione idraulica n. Au-0360 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua demaniale denominato Rio Bar con la linea elettrica alla tensione di 15000-380 V, in sostituzione di un impianto elettrico autorizzato idraulicamente con Au-0181 in data 25.01.95 in Comune di Venaus. Società Richiedente: ENEL S.p.A. (ora ENEL Distribuzione S.p.A.) Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’E.N.E.L. Esercizio di Pinerolo con sede in Pinerolo via Saluzzo n. 88 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde, le parti del ponte, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

8. verificandosi il disuso delle linee la Società richiedente dovrà, a tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali e delle opere precedentemente interessate dai lavori;

9. dovrà essere acquisito il nulla osta all’esecuzione dei lavori da rilasciarsi dall’Ente/Ditta proprietaria del ponte, ed ancora le opere dovranno essere realizzate con accorgimenti tecnici tali da non recare pregiudizio alla stabilità del manufatto, garantendo la sicurezza dell’esercizio e senza comportare alcuna riduzione della sezione idraulica libera esistente e/o ostacolo al normale deflusso delle acque correnti;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il presente provvedimento annulla e sostituisce l’Autorizzazione idraulica n. Au-0181 rilasciata in data 25.01.95 dallo scrivente Settore;

14. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-L.R. 23/84 ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.6
D.D. 18 novembre 1999, n. 1247

Sigg. Cardon Moreno e Bisio Silvana. Autorizzazione idraulica n. 3765 per la realizzazione di due tratti di difesa spondale lungo il vallone Ruscon in Comune di Chiusa Pesio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici i Sigg. Cardon Moreno e Bisio Silvana, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

-la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di

lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

-l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R..

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.3
D.D. 22 novembre 1999, n. 1253

Autorizzazione idraulica n. Au-0361 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua pubblica torr. Grana (E.A.P. n. 62) mediante linea elettrica area alla tensione di 380 V. in Comune di Bibiana. Ditta: E.N.E.L. S.p.A. - ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’E.N.E.L. Esercizio di Pinerolo con sede in Pinerolo via Saluzzo n. 88 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il soggetto autorizzato rimane unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. verificandosi il disuso delle linee la Società richiedente dovrà a tutte sue cure e spese provvedere al ripristino delle aree demaniali e delle opere precedentemente interessate dai lavori;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

11. in fase esecutiva dei lavori i cavi elettroconduttori nella campata di attraversamento, i sostegni verticali nonchè le relative strutture di fondazione dovranno essere posizionati/realizzati nel ri7®petto delle vigenti normative tecniche sulle opere ed impianti elettrici in particolare, in ordine agli aspetti di tutela idraulica, per quanto riguarda la distanza delle stesse opere di sostegno dal ciglio spondale e dell’altezza del cavo sospeso nel punto più basso della linea elettrica dal terreno (sponda) e dalle acque non navigabili si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. LL. PP. 21.03.1988 - recante aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne - e s.m.i., e specifiche norme C.E.I.

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-L.R. 23/1984 ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 22 novembre 1999, n. 1254

Autorizzazione idraulica n. Au-0362 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua pubblica torrente Angrogna (E.A.P. n. 83) mediante linea elettrica a 380 V. in Comune di Angrogna. Ditta: E.N.E.L. S.p.A. - ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’E.N.E.L. Esercizio di Pinerolo residente/con sede in Pinerolo via Saluzzo n. 88 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il soggetto autorizzato rimane unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. verificandosi il disuso delle linee la Società richiedente dovrà a tutte sue cure e spese provvedere al ripristino delle aree demaniali e delle opere precedentemente interessate dai lavori;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

11. in fase esecutiva dei lavori i cavi elettroconduttori nella campata di attraversamento, i sostegni verticali nonchè le relative strutture di fondazione dovranno essere posizionati/realizzati nel rispetto delle vigenti normative tecniche sulle opere ed impianti elettrici in particolare, in ordine agli aspetti di tutela idraulica, per quanto riguarda la distanza delle stesse opere di sostegno dal ciglio spondale e dell’altezza del cavo sospeso nel punto più basso della linea elettrica dal terreno (sponda) e dalle acque non navigabili si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. LL. PP. 21.03.1988 - recante aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne - e s.m.i., e specifiche norme C.E.I.

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-L.R. 23/1984 ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 22 novembre 1999, n. 1255

Autorizzazione idraulica n. Au-0364 per la realizzazione di un attraversamento del corso d’acqua demaniale denominato Rio Gambrero - Gora Gamre mediante linea elettrica alla tensione di 15000 V, in Comune di Luserna San Giovanni. Società Richiedente: E.N.E.L. S.p.A. (ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.) Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’E.N.E.L. Esercizio di Pinerolo con sede in Pinerolo via Saluzzo n. 88 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde, le parti del ponte, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. il materiale di risulta proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità per anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. verificandosi il disuso delle linee la Società richiedente dovrà a tutte sue cure e spese provvedere al ripristino delle aree demaniali e delle opere precedentemente interessate dai lavori;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. dovrà essere acquisito il nulla osta all’esecuzione dei lavori da rilasciarsi dall’Ente/Ditta proprietaria del ponte, ed ancora le opere dovranno essere realizzate con accorgimenti tecnici tali da non recare pregiudizio alla stabilità del manufatto, garantendo la sicurezza dell’esercizio e senza comportare alcuna riduzione della sezione idraulica libera esistente e/o ostacolo al normale deflusso delle acque correnti;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-L.R. 23/84-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 22 novembre 1999, n. 1257

Autorizzazione idraulica n. 3406 per la realizzazione di opere aggiuntive e modificative rispetto a quelle autorizzate con provvedimento n. 2835 del 16.11.1995, per la costruzione di un nuovo ponte sul torr. Merdarello lungo la S.P. n. 210 il Comune di Novalesa. Ditta: Provincia di Torino - Via M. Vittoria, 12 - Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia di Torino con sede in Torino - Via Maria Vittoria, 12 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sostegno dirette e indirette dell’impalcato stradale che costituiscono altresì difesa spondale, dei muri andatori di sponda e della platea con relativo taglione e delle difese in massi cementati con particolare riguardo a tutte le strutture di fondazione i cui piani di appoggio dovranno essere posti a quote comunque corrispondenti a quelle previste negli elaborati progettuali;

3. le opere di difesa dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nelle esistenti sponde, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo ed attualmente stoccato sulle aree indicate in progetto dovrà essere usato esclusivamente per il rinforzo e prolungamento dell’argine esistente in dx orografica secondo le sezioni previste nelle tavole grafiche progettuali, e con posa in opere per strati di spessore non superiore a cm. 30, addensati a raggiungere idoneo grado di costipamento;

6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

13. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. copia del presente provvedimento e degli elaborati progettuali di che trattasi viene inviato al competente Ministero delle Finanze - Direzione comp.le del Territorio - a necessario corredo degli atti allegati all’autorizzazione n. 2835 del 16.11.1995 di questo Settore per i successivi eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando che tra gli stessi figura, nella tav. 18, la planimetria catastale con l’individuazione della superficie demaniale occupata dal ponte provvisorio Bayley nel periodo compreso tra il giugno 1998 ed il marzo 1999 come risulta dalla nota della Provincia n. 157867 del 27.09.1999;

15. il soggetto autorizzato, prima dell’inizi dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 29 novembre 1999, n. 1279

Autorizzazione idraulica n. 3405 per la realizzazione di 2 manufatti di attraversamento in sub-alveo del Rio Garosso, con nuova condotta fognaria, lungo la S.P. n. 143 in prossimità della sede municipale. Ditta: Azienda Po-Sangone

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Azienda Po-Sangone, con sede in Torino ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di attraversamento in subalveo nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di protezione della tubazione il cui estradosso dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 29 novembre 1999, n. 1280

Autorizzazione idraulica n. Au-0353 per la realizzazione di un attraversamento del Rio Vergnano o Ambuschetto (E.A.P. n. 35) con linea elettrica aerea a 15000 V in Comune di Baldissero Torinese. Ditta: Società E.N.E.L. S.p.A. ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. con sede in Torino - Via Bertola n. 40 - ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. la presente autorizzazione ha validità per anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. verificandosi il disuso della linea la Società Richiedente dovrà, a tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali interessate dai lavori;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

11. in fase esecutiva dei lavori i cavi elettroconduttori nella campata di attraversamento, i sostegni verticali nonchè le relative strutture di fondazione dovranno essere posizionati/realizzati nel rispetto delle vigenti normative tecniche sulle opere ed impianti elettrici in particolare, in ordine agli aspetti di tutela idraulica, per quanto riguarda la distanza delle stesse opere di sostegno dal ciglio spondale e dell’altezza del cavo sospeso nel punto più basso della linea elettrica dal terreno (sponda) e dalle acque non navigabili si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. LL. PP. 21.03.1988 - recante aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne - e s.m.i., e specifiche norme C.E.I.

12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-L.R. 23/1984 ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 29 novembre 1999, n. 1281

Autorizzazione idraulica n. 3407 per il rifacimento di un esistente ponticello sul Torrente Rodoretto a servizio della costruenda strada di accesso alle opere di derivazione sul Torrente Germanasca, in Comune di Praly. Ditta: Energheia S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Energheia S.r.l. con sede in Saluzzo (CN), C.so Mazzini n. 20 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di dimensionamento statico del manufatto di attraversamento del corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo all’appoggio sulla roccia affiorante, che dovrà avere idonee caratteristiche di resistenza e portanza oltrechè essere scevra da fratturazioni;

3. sia adeguatamente vincolata la struttura portante del manufatto di attraversamento alla roccia sottostante;

4. l’eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di strutture esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

14. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.6
D.D. 29 novembre 1999, n. 1282

Nulla-Osta idraulico per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato “Torrente Tepice” in loc. Cascina Meschie nei Comuni di Cardè e Moretta con linea elettrica aerea a 15 kV. Ditta ENEL - Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n. 431 (Beni Ambientali), l’ENEL è autorizzato, ai soli fini idraulici, ad attraversare il corso d’acqua pubblica denominato Torrente Tepice in loc. Cascina Mesche nei Comuni di Cardè e Moretta con una linea elettrica aerea a 15 kV alle seguenti condizioni:

1) gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successivamente modificazioni;

6) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 29 novembre 1999, n. 1283

Domanda di autorizzazione dell’ENEL ad accedere su fondi privati, per lo studio e la redazione del progetto di costruzione della variante della linea elettrica a 132 kV “Ceva-Cairo”, nei Comuni di Sale San Giovanni, Sale delle Langhe, Mombarcaro, Monesiglio, Camerana, Saliceto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare i Signori: Cerri Francesco, Borin Sergio, Ferrari Enzo, Mossino Sergio, Ambra Michele, Bar Piero, Pipitò Maurizio, Demichelis Walter, dipendenti ENEL, coadiuvati da altri collaboratori, ad introdursi nelle proprietà private site nei Comuni suddetti, in conformità al tracciato di massima, di cui alla corografia in scala 1:25.000, allegata all’istanza, per procedere alle operazioni sopra descritte.

L’ENEL medesimo risarcirà agli aventi diritto qualsiasi danno derivante dall’esercizio della facoltà concessa con la presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso presso l’organo competente entro i termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 29 novembre 1999, n. 1284

Polizia Fluviale n. 3775 - Autorizzazione alla sistemazione idraulica dell’alveo del Torrente Pesio in prossimità del Viadotto Ferroviario al km. 14+200 della linea Fossano-Ceva in Comune di Magliano Alpi. Società Ferrovie dello Stato

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici la Società Ferrovie dello Stato con sede in Cuneo - Piazzale Libertà n. 14, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà esser causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi tre pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguito entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R..

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 29 novembre 1999, n. 1285

Nulla-Osta idraulico per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato “Torrente Mongia” nei Comuni di Lesegno e Mombasiglio con linea elettrica a 15 kV. Ditta ENEL - Esercizio di Cuneo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n. 431 (Beni Ambientali), l’ENEL è autorizzato, ai soli fini idraulici, ad attraversare il corso d’acqua pubblica denominato Torrente Mongia nei Comuni di Lesegno e Mombasiglio con una linea aerea a 15 kV alle seguenti condizioni:

1) gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto;

2) eventuale variazione agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

3) verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

4) l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

5) in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successivamente modificazioni;

6) la presente determinazione ha efficacia a partire dalla data odierna, e viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 30 novembre 1999, n. 1292

Polizia Fluviale n. 3770 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di posizionamento alla infrastruttura di n. 9 tubi nel manufatto del ponte sul Rio Bianco in Comune di Sambuco - Strada Statale n. 21

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici la Società SIRTI con sede a Leinì (TO), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante la costruzione delle opere non dovrà esser causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi due e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguito entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 30 novembre 1999, n. 1293

Polizia Fluviale n. 3771 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di posizionamento alla infrastruttura di 9 tubi nel manufatto del ponte sul Rio Ciardola in Comune di Sambuco - strada statale n. 21

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici la Società SIRTI con sede a Leinì (TO), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante la costruzione delle opere non dovrà esser causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi due e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguito entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.6
D.D. 30 novembre 1999, n. 1294

Polizia Fluviale n. 3772 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di aggraffamento alla soletta del ponte sul Rio Vallone della Madonna in Comune di Sambuco - Strada Statale n. 21

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici la Società SIRTI con sede a Leinì (TO), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante la costruzione delle opere non dovrà esser causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi due e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguito entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 25.3
D.D. 30 novembre 1999, n. 1295

Autorizzazione idraulica n. Au-0366 per la realizzazione di un attraversamento della Dora Riparia (E.A.P. n. 155) mediante linea elettrica a 380 V in Comune di Susa. Ditta: Società E.N.E.L. S.p.A. ora E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’E.N.E.L. - Esercizio di Pinerolo con sede in Pinerolo Via Saluzzo n. 88, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde, le parti del ponte, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità per anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. verificandosi il disuso della linea la Società Richiedente dovrà, a tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali interessate dai lavori;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. dovrà essere acquisito il nulla osta all’esecuzione dei lavori da rilasciarsi dall’Ente/Ditta proprietaria del ponte, ed ancora le opere dovranno essere realizzate con accorgimenti tecnici tali da non recare pregiudizio alla stabilità del manufatto, garantendo la sicurezza dell’esercizio e senza comportare alcuna riduzione della sezione idraulica libera esistente e/o ostacolo al normale deflusso delle acque correnti;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori,dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-L.R. 23/1984, L. 156/1973 in materia di elettrodotti e condutture metalliche ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 30 novembre 1999, n. 1296

Autorizzazione idraulica n. Au-0368 per la realizzazione di un attraversamento del torr. Scaglione (E.A.P. n. 165) con linea elettrica a 15000-380 V in Comune di Meana di Susa. Ditta: E.N.E.L. S.p.A. - ora ENEL Distribuzione S.p.A. - Esercizio di Pinerolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina,

Nelle more delle verifica tecnico-idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’impianto,

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’E.N.E.L. Esercizio di Pinerolo con sede in Pinerolo Via Saluzzo n. 88, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde, le parti del ponte, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità per anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. verificandosi il disuso della linea la Società richiedente dovrà, a tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali interessate dai lavori;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

12. dovrà essere acquisito il nulla osta all’esecuzione dei lavori da rilasciarsi dall’Ente/Ditta proprietaria del ponte, ed ancora le opere dovranno essere realizzate con accorgimenti tecnici tali da non recare pregiudizio alla stabilità del manufatto, garantendo la sicurezza dell’esercizio e senza comportare alcuna riduzione della sezione idraulica libera esistente e/o ostacolo al normale deflusso delle acque correnti;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-L.R. 23/1984, L. 156/1973 in materia di elettrodotti e condutture metalliche ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 30 novembre 1999, n. 1297

Autorizzazione idraulica n. 3408 per la realizzazione di lavori di sistemazione di un tratto del Torrente Sangone e dei suoi principali affluenti nei Comuni di Giaveno e di Coazze. Ditta: Comunità Montana Val Sangone

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Val Sangone, con sede in Giaveno, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente tutti i calcoli di verifica della stabilità delle opere previste nei corsi d’acqua in argomento, con particolare riguardo alle strutture di fondazione i cui piani di appoggio dovranno essere posti alla quota così come indicato negli elaborati grafici di progetto;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, in caso che tale materiale risultasse in eccesso dovrà essere accumulato in area catastalmente individuata dandone tempestiva comunicazione a questo Settore unitamente al computo di detto volume, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventuali di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terw±à l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.3
D.D. 30 novembre 1999,  n. 1298

Autorizzazione idraulica n. 3409 per la realizzazione di urgenti lavori di consolidamento delle spalle del ponte della SP n. 13 sul Rio Valmaggiore in Comune di Front C.se. Ditta: Provincia di Torino - Servizio Viabilità II

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia di Torino-Servizio Viabilità II con sede in Torino, C.so G. Lanza 75, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente tutti i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di attraversamento in argomento e della platea di immorsamento con particolare riguardo nei confronti del taglione di fondazione che sarà spinto sino ad una quota inferiore di 1,80 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nella sezione interessata dall’opera;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventuali di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera



Codice 25.6
D.D. 1 dicembre 1999, n. 1302

Polizia Fluviale n. 3730 - Autorizzazione all’attraversamento dell’alveo del Torrente Mellea in Comune di Sommariva Perno. Consorzio Acquedotto Bassa Langa Asciutta

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici il Consorzio Acquedotto Bassa Langa Asciutta con sede in Monteu Roero - Fraz. Tre Rivi, nella persona di Negro Giovanni Presidente Pro-Tempore, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo e di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà esser causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per mesi quattro pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguito entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di cui trattasi;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo



Codice 27.2
D.D. 10 agosto 1999, n. 138

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Classificazione delle acque superficiali del Torrente Messa nel Comune di Almese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di classificare in categoria A2 l’acqua superficiale del Torrente Messa nel Comune di Almese, da destinare alla produzione di acqua potabile, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

di invitare, inoltre, i soggetti competenti, al fine di tutelare la qualità chimica dell’acqua captata, a effettuare il trattamento di potabilizzazione, prescritto dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’A.S.L. n. 5 di Collegno.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 27 agosto 1999, n. 164

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Nuova - Viguzzolo (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A. Via Jervis, 13

domiciliato in Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Viguzzolo

località Via Nuova

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.037500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 27 agosto 1999, n. 165

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Nuova - Viguzzolo (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A. Via Jervis, 13

domiciliato in Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Viguzzolo

località Via Nuova

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.037500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 27 agosto 1999, n. 166

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Nuova - Viguzzolo (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A. Via Jervis, 13

domiciliato in Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Viguzzolo

località Via Nuova

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.037500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 8 settembre 1999, n. 170

Approvazione dei progetti di L.S.U. “Censimento degli edifici con presenza di amianto” e “Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro in premessa di amianto”. Revoca della D.D. n. 129 del 20.07.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di revocare la precedente determinazione n. 129 del 20.7.99 per le motivazioni in premessa enunciate;

- di accogliere la richiesta della Commissione Regionale per l’Impiego di scindere il precedente progetto denominato “Censimento edifici con presenza di amianto in due progetti distinti di lavori socialmente utili così denominati:

1. “Censimento degli edifici con presenza di amianto” (scheda 1);

2. “Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro in presenza di amianto” (scheda 2);

- di approvare il quadro complessivo delle persone da inserire nei due progetti e le sedi di lavoro come riportato nello schema sotto riportato:

- di affidare il coordinamento ed il controllo del progetto al Settore Prevenzione Sanitaria negli Ambienti di Vita e Lavoro mentre l’attuazione è affidata alle A.S.L. e al C.R.A.;

- i costi necessari per la formazione del personale e per la copertura assicurativa INAIL e R.C. verranno impegnati con apposita Determinazione Dirigenziale successivamente all’approvazione del progetto da parte della Commissione Regionale per l’Impiego.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27.2
D.D. 16 settembre 1999, n. 171

Comune di Garessio. Regolamento di polizia mortuaria. Omologazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di omologare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 13 del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30 dell’art. 2 della L.R. 4.7.1984, n. 30 e del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 il Regolamento di Polizia Mortuaria adottato dal Consiglio Comunale di Garessio con deliberazioni n. 30 del 3.6.1996, n. 107 del 23.12.1996, n. 91 del 6.12.1997 n. 23 del 30.3.1998 e n. 17 del 30.4.1999.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 16 settembre 1999, n. 172

Comune di Orbassano. Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani. Omologazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di omologare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 13 del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30 dell’art. 2 della L.R. 4.7.1984, n. 30, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani adottato dal Consiglio Comunale di Orbassano con le deliberazioni n. 49 del 2.6.1997, n. 79 del 28.9.1988 e n. 57 del 4.6.1999.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 16 settembre 1999, n. 175

Comune di Alluvioni Cambiò. Regolamento comunale di polizia mortuaria. Omologazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di omologare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 13 del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30 dell’art. 2 della L.R. 4.7.1984, n. 30 e del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria adottato dal Consiglio Comunale di Alluvioni Cambiò con deliberazioni n. 8 del 1.4.1992, n. 10 del 21.5.1992, n. 22 del 3.9.1993, n. 3 del 28.2.1994 e n. 8 del 19.2.1999.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 181

Comune di Villaromagnano. Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile. Omologazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di omologare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 13 del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30 dell’art. 2 della L.R. 4.7.1984, n. 30 e del D.P.R. 24.5.1988, N. 236 il Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile, adottato dal Consiglio Comunale di Villaromagnano con deliberazione n. 32 del 24.11.1998.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 182

Comune di Moncalieri. Regolamento per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista. Omologazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di omologare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 13 del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30 dell’art. 2 della L.R. 4.7.1984, n. 30, della L. 14.2.1963, n. 161, modificata dalla L. 23.12.1970, n. 1142, della L. 4.1.1990, n. 1 e della L.R. 9.12.1992, n. 54, il Regolamento per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, adottato dal Consiglio Comunale di Moncalieri con deliberazione n. 12 del 15.2.1999 e n. 70 del 21.7.1999.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 183

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Regione Chierina - San Marzano Oliveto (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in San Marzano Oliveto

località Via Regione Chierina

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 184

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Regione Chierina - San Marzano Oliveto (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in San Marzano Oliveto

località Via Regione Chierina

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 185

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Comunale per Cortanze - Montechiaro D’Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Montechiaro D’Asti

località S.da Com. per Cortanze

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.045000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 186

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Comunale per Cortanze - Montechiaro D’Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Montechiaro D’Asti

località S.da Com. per Cortanze

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.045000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 187

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Comunale per Cortanze - Montechiaro D’Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Montechiaro D’Asti

località S.da Com. per Cortanze

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.045000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 188

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Acquedotto Via Bonardi - Villanova Monferrato (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Villanova Monferrato

località Loc. Acquedotto Via Bonardi

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 189

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Acquedotto Via Bonardi - Villanova Monferrato (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Villanova Monferrato

località Loc. Acquedotto Via Bonardi

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 190

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Acquedotto Via Bonardi - Villanova Monferrato (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Villanova Monferrato

località Loc. Acquedotto Via Bonardi

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 191

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Becchera - Agliano Terme (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Agliano Terme

località Becchera

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 192

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Becchera - Agliano Terme (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Agliano Terme

località Becchera

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 193

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Becchera - Agliano Terme (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Agliano Terme

località Becchera

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 194

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Cava del Duomo - Fraz. Candoglia - Mergozzo (VCO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Mergozzo

località Cava Del Duomo-Fraz. Candoglia

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 195

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Cima Tun - Cravagliana (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Cravagliana

località Località Cima Tun

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.035000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 196

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Cima Tun - Cravagliana (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Cravagliana

località Località Cima Tun

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.035000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 197

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Cima Tun - Cravagliana (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Cravagliana

località Località Cima Tun

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.035000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 198

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Buggiali - Brozolo (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Brozolo

località Località Buggiali

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.045000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 199

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Buggiali - Brozolo (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Brozolo

località Località Buggiali

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.045000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 200

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località La Vallia - Cocconato (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Cocconato

località Località La Vallia

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.040000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 201

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località La Vallia - Cocconato (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Cocconato

località Località La Vallia

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.040000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 202

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località La Vallia - Cocconato (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Cocconato

località Località La Vallia

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.040000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 203

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Torre Piezometrica - Benevagienna (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Benevagienna

località Torre Piezometrica

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.044000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 28 settembre 1999, n. 204

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - 10098 Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Torre Piezometrica - Benevagienna (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A. Via Sestriere, 130/B

domiciliato in Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Benevagienna

località Torre Piezometrica

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 a Potenza media (kW) 0.048000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto:

Dimensioni del Parallelepipedo

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 4 ottobre 1999, n. 205

Revoca Determinazione Dirigenziale n. 154, 155 e 156 del 13/08/1999, relative all’impianto di telefonia cellulare sito nel comune di Cassine di proprietà Omnitel Pronto Italia S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di revocare le D.D. n. 154, 155 e 156 del 13-08-99 relative all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di proprietà dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A. all’esercizio dell’impianto sito in Cassine località Via Terrazzini, 4;

- di inviare il presente atto al Sindaco del Comune di Cassine, quale Autorità Sanitaria Locale, per la disattivazione dell’impianto.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 14 ottobre 1999, n. 206

Comune di Corneliano D’Alba. Regolamento di polizia mortuaria. Omologazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di omologare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 13 del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30 dell’art. 2 della L.R. 4.7.1984, n. 30 e del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 il Regolamento di Polizia Mortuaria adottato dal Consiglio Comunale di Corneliano D’Alba con deliberazioni n. 12 del 21.4.1998 e n. 16 del 29.4.1999.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 14 ottobre 1999, n. 207

Comune di Balzola. Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista. Omologazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di omologare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 13 del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30 dell’art. 2 della L.R. 4.7.1984, n. 30, della L. 14.2.1963, n. 161, modificata dalla L. 23.12.1970, n. 1142, della L. 4.1.1990, n. 1 e della L.R. 9.12.1992, n. 54, il Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, adottato dal Consiglio Comunale di Balzola con deliberazione n. 17 del 26.2.1999 e n. 39 del 23.6.1999.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 14 ottobre 1999, n. 208

Comune di Avigliana. Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Omologazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di omologare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 13 del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30 dell’art. 2 della L.R. 4.7.1984, n. 30, della L. 14.2.1963, n. 161, modificata dalla L. 23.12.1970, n. 1142, della L. 4.1.1990, n. 1 e della L.R. 9.12.1992, n. 54, il Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, adottato dal Consiglio Comunale di Avigliana con deliberazioni n. 152 del 26.11.1998 e n. 64 del 27.5.1999.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 209

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Petrarca n. 7 - Druento (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Druento

località Via Petrarca N. 7

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.064370.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 210

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Petrarca n. 7 - Druento (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Druento

località Via Petrarca N. 7

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.064370.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 211

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Petrarca n. 7 - Druento (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Druento

località Via Petrarca N. 7

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.064370.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 212

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via S. Vittore n. 11/13 - Verbania (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Verbania

località Via S. Vittore 11/13

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.037500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 213

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via S. Vittore n. 11/13 - Verbania (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Verbania

località Via S. Vittore 11/13

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.037500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 214

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via S. Vittore n. 11/13 - Verbania (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Verbania

località Via S. Vittore 11/13

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.037500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 215

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Zara Ang. Corso Europa - Verbania (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Verbania

località Via Zara Ang. Corso Europa

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.037500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 216

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Zara Ang. Corso Europa - Verbania (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Verbania

località Via Zara Ang. Corso Europa

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.037500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 217

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Reg. Bocchetta Fg. 13M42/43 - Borgo D’Ale (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Borgo D’Ale

località Reg. Bocchetta Fg. 13M42/43

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.030500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 218

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Reg. Bocchetta Fg. 13M42/43 - Borgo D’Ale (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Borgo D’Ale

località Reg. Bocchetta Fg. 13M42/43

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.030500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 219

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Reg. Bocchetta Fg. 13M42/43 - Borgo D’Ale (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Borgo D’Ale

località Reg. Bocchetta Fg. 13M42/43

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.030500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 220

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Saluzzo n. 9 - Savigliano (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Savigliano

località Via Saluzzo, N. 9

con Frequenza (MHz) 1850.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.016000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 221

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Saluzzo n. 9 - Savigliano (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Savigliano

località Via Saluzzo, N. 9

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.042000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 222

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Saluzzo n. 9 - Savigliano (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Savigliano

località Via Saluzzo, N. 9

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.042000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 223

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Saluzzo n. 9 - Savigliano (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Savigliano

località Via Saluzzo, N. 9

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.035000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 224

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Saluzzo n. 9 - Savigliano (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Savigliano

località Via Saluzzo, N. 9

con Frequenza (MHz) 1850.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.016000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 225

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Saluzzo n. 9 - Savigliano (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Savigliano

località Via Saluzzo, N. 9

con Frequenza (MHz) 1850.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.016000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 226

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Fiume n. 22 - Racconigi (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Racconigi

località Via Fiume, 22

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.042000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 227

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Fiume n. 22 - Racconigi (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Racconigi

località Via Fiume, 22

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.042000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 228

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Fiume n. 22 - Racconigi (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Racconigi

località Via Fiume, 22

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.042000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 229

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 2 Map 9-10-337 - S. Sebastiano Curone (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in San Sebastiano Curone

località Fg. 2 Map 9-10-337

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.055910.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 230

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 2 Map 9-10-337 - S. Sebastiano Curone (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in San Sebastiano Curone

località Fg. 2 Map 9-10-337

con Frequenza (MHz) 18000.000 - 18000.000 e Potenza media (kW) 0.000063.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 231

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 2 Map 9-10-337 - S. Sebastiano Curone (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in San Sebastiano Curone

località Fg. 2 Map 9-10-337

con Frequenza (MHz) 18000.000 - 18000.000 e Potenza media (kW) 0.000063.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 232

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 2 Map 9-10-337 - S. Sebastiano Curone (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in San Sebastiano Curone

località Fg. 2 Map 9-10-337

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.055910.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 233

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 2 Map 9-10-337 - S. Sebastiano Curone (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in San Sebastiano Curone

località Fg. 2 Map 9-10-337

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.055910.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 234

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Graziano n. 1 - Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Asti

località Via Graziano, 1

con Frequenza (MHz) 1850.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.015000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 235

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Graziano n. 1 - Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Asti

località Via Graziano, 1

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.052000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 236

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Graziano n. 1 - Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Asti

località Via Graziano, 1

con Frequenza (MHz) 1850.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.015000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):







Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 237

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Graziano n. 1 - Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Asti

località Via Graziano, 1

con Frequenza (MHz) 1850.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.015000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 238

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Graziano n. 1 - Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Asti

località Via Graziano, 1

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.052000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 239

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Graziano n. 1 - Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Asti

località Via Graziano, 1

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.052000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 240

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Campo Sportivo - Rivarolo Canavese (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Rivarolo C.se

località V. Campo Sportivo

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.033400.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 241

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Campo Sportivo - Rivarolo Canavese (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Rivarolo C.se

località V. Campo Sportivo

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.033400.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 242

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Campo Sportivo - Rivarolo Canavese (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Rivarolo C.se

località V. Campo Sportivo

con Frequenza (MHz) 18000.000 - 18000.000 e Potenza media (kW) 0.000005.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 243

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Campo Sportivo - Rivarolo Canavese (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Rivarolo C.se

località V. Campo Sportivo

con Frequenza (MHz) 18000.000 - 18000.000 e Potenza media (kW) 0.000005.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 19 ottobre 1999, n. 244

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Campo Sportivo - Rivarolo Canavese (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Rivarolo C.se

località V. Campo Sportivo

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.033400.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.1
D.D. 19 ottobre 1999, n. 245

Affidamento alle Associazioni UISP, AICS, CSI Pro.GE.S.T. e PGS, del programma di attività fisica relativo al progetto “Invecchiare in salute”. - Approvazione della Convenzione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare l’allegata convenzione affidando alle Associazioni sportive indicate in premessa, l’attuazione del programma di attività motoria per gli anni 1999-2000/2000-2001, per un importo complessivo di Lire 157.500.000= circa (o.f.i.);

- di erogare la suddetta somma a presentazione di regolare fattura da parte di ciascuna Associazione coinvolta nel progetto, intestata alla Regione Piemonte, Piazza Castello n. 165 - Torino, secondo le modalità meglio specificate nella convenzione allegata;

- alla spesa di cui sopra si farà fronte con lo stanziamento sul Cap. 12292/99 - I. 352284.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 246

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Pian Della Ratta - Rimasco (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Rimasco

località Pian Della Ratta

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.061000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 247

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Pian Della Ratta - Rimasco (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Rimasco

località Pian Della Ratta

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.061000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 248

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Corso Tortona - Pontecurone (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Pontecurone

località Corso Tortona

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.043000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):






Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 249

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Corso Tortona - Pontecurone (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Pontecurone

località Corso Tortona

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.043000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 250

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Corso Tortona - Pontecurone (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Pontecurone

località Corso Tortona

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.043000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 251

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Nocco - Gignese (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Gignese

località Nocco

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.059000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 252

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Nocco - Gignese (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Gignese

località Nocco

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.059000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 253

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 4 - Mappale 400 - Fabbrica Curone (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Fabbrica Curone

località Fg. 4 - Mappale 400

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.056000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 254

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Fg. 4 - Mappale 400 - Fabbrica Curone (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Fabbrica Curone

località Fg. 4 - Mappale 400

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.056000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 255

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via S. Giorgio Campo Sportivo - Cavallermaggiore (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Cavallermaggiore

località Via S. Giorgio Campo Sportivo

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.053500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 256

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via S. Giorgio Campo Sportivo - Cavallermaggiore (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Cavallermaggiore

località Via S. Giorgio Campo Sportivo

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.052500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 257

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via S. Giorgio Campo Sportivo - Cavallermaggiore (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Cavallermaggiore

località Via S. Giorgio Campo Sportivo

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.052500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):





Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 258

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Ruata Barricò - Valgrana - (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Valgrana

località Ruata Barricò

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 259

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Balzola n. 32 - Morano Sul Po (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Morano Sul Po

località Strada Balzola, 32

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.035000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 260

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Balzola n. 32 - Morano Sul Po (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Morano Sul Po

località Strada Balzola, 32

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.035000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 261

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Balzola n. 32 - Morano Sul Po (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Morano Sul Po

località Strada Balzola, 32

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.035000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 262

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Pianaccia - Mollia (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Mollia

località Località Pianaccia

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.040000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):







Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 263

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Pianaccia - Mollia (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Mollia

località Località Pianaccia

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.040000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 264

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Cuneo - Cavallermaggiore (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Cavallermaggiore

località Via Cuneo

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 265

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Cuneo - Cavallermaggiore (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Cavallermaggiore

località Via Cuneo

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 266

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Cuneo - Cavallermaggiore (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Cavallermaggiore

località Via Cuneo

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 267

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località S.P. Pinerolo-Torre Pellice-Bricherasio (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Bricherasio

località S.P. Pinerolo - Torre Pellice

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):






Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 268

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località S.P. Pinerolo-Torre Pellice-Bricherasio (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Bricherasio

località S.P. Pinerolo - Torre Pellice

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 269

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Vicinale S. Giacomo - Bogogno (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Bogogno

località Strada Vicinale S. Giacomo

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 270

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Vicinale S. Giacomo - Bogogno (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Bogogno

località Strada Vicinale S. Giacomo

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 271

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale della Rimembranza - Bene Vagienna (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Benevagienna

località Viale Della Rimembranza

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 272

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale della Rimembranza - Bene Vagienna (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Benevagienna

località Viale Della Rimembranza

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):






Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 273

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale della Rimembranza - Bene Vagienna (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Benevagienna

località Viale Della Rimembranza

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.020000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 274

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale della Rimembranza - Bene Vagienna (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Benevagienna

località Viale Della Rimembranza

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.020000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 275

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Cascina Montemiglietto - Verduno (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Verduno

località Cascina Montemiglietto

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 276

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Cascina Montemiglietto - Verduno (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Verduno

località Cascina Montemiglietto

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 277

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Fornero - Buttigliera Alta (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Buttigliera Alta

località Via Fornero

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):







Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 278

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Fornero - Buttigliera Alta (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Buttigliera Alta

località Via Fornero

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 279

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Torre Piezometrica - Trinità (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Trinità

località Torre Piezometrica

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.025000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 280

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Torre Piezometrica - Trinità (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Trinità

località Torre Piezometrica

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.025000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 281

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Valentino n. 16 - Baldissero Torinese (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Baldissero Torinese

località Strada Valentino, N. 16

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.057000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 282

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Strada Valentino n. 16 - Baldissero Torinese (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Baldissero Torinese

località Strada Valentino, N. 16

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.057000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):





Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 283

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località B.ta S. Giacomo di Castello - Barge (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Barge

località B.ta S. Giacomo Di Castello

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.064500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 20 ottobre 1999, n. 284

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località B.ta S. Giacomo di Castello - Barge (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Barge

località B.ta S. Giacomo Di Castello

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.064500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 26 ottobre 1999, n. 285

Approvazione schema di contratto tra la Regione e il CSI Piemonte per la realizzazione dei seguenti progetti di sviluppo: “Software per la gestione degli interventi di lotta alle zanzare”, “Indicatori sanitari da fonti regionali e nazionali”, “Aborti spontanei e interruzioni volontarie di gravidanza”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare l’allegato “A”, parte integrante della presente determinazione, come schema di contratto che regola i rapporti tra Regione Piemonte e il CSI Piemonte per la realizzazione dei seguenti progetti di sviluppo: “Software per la gestione degli interventi di lotta alle zanzare”, “Indicatori sanitari da fonti regionali e sanitari”, “Aborti spontanei e interruzioni volontari di gravidanza”.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda



Codice 27.2
D.D. 26 ottobre 1999, n. 287

Comune di Bosco Marengo. Regolamento per l’attività di barbiere, parrucchiere ed estetista. Modifica art. 8. Omologazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di omologare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 13 del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30, dell’art. 2 della L.R. 4.7.1984, n. 30, della L. 14.2.1963, n. 161, modificata dalla L. 23.12.1970, n. 1142, della L. 4.1.1990, n. 1 e della L.R. 9.12.1992, n. 54, la modifica all’art. 8 del Regolamento per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, adottata dal Consiglio Comunale di Bosco Marengo con deliberazione n. 14 del 29.4.1999.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 26 ottobre 1999, n. 288

Comune di Rivoli. Regolamento comune di polizia mortuaria. Omologazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di omologare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, dell’art. 13 del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, dell’art. 2 della L.R. 26.10.1982, n. 30, dell’art. 2 della L.R. 4.7.1984, n. 30 e del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria adottato dal Consiglio Comunale di Rivoli con deliberazioni n. 39 del 27.4.1999.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 293

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. R.T.I. S.p.A. domiciliato in Viale Europa, 48 - Cologno Monzese (MI). Emittente Retequattro. Impianto ubicato in località Bricco Del Dente - La Morra (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare R.T.I. S.p.A.

domiciliato in Viale Europa 48 - Cologno Monzese (MI)

proprietario dell’emittente Retequattro

all’esercizio dell’impianto sito in La Morra

località Bricco Del Dente

con Frequenza (MHz) 663.250 - 663.250 (canale 45) e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


N.N. La fascia di rispetto è stata calcolata tenendo conto di tutte le frequenze emesse dallo stesso sistema radiante.

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 294

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. R.T.I. S.p.A. domiciliato in Viale Europa, 48 - Cologno Monzese (MI). Emittente Canale 5. Impianto ubicato in località Bricco Del Dente - La Morra (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare R.T.I. S.p.A.

domiciliato in Viale Europa 48 - Cologno Monzese (MI)

proprietario dell’emittente Canale 5

all’esercizio dell’impianto sito in La Morra

località Bricco Del Dente

con Frequenza (MHz) 791.250 - 791.250 (canale 61) e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


N.N. La fascia di rispetto è stata calcolata tenendo conto di tutte le frequenze emesse dallo stesso sistema radiante.

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 29 ottobre 1999, n. 295

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. R.T.I. S.p.A. domiciliato in Viale Europa, 48 - Cologno Monzese (MI). Emittente Italia 1. Impianto ubicato in località Bricco Del Dente - La Morra (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare R.T.I. S.p.A.

domiciliato in Viale Europa 48 - Cologno Monzese (MI)

proprietario dell’emittente Italia 1

all’esercizio dell’impianto sito in La Morra

località Bricco Del Dente

con Frequenza (MHz) 695.250 - 695.250 (canale 49) e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


N.N. La fascia di rispetto è stata calcolata tenendo conto di tutte le frequenze emesse dallo stesso sistema radiante.

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 296

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Gobetti 15

con Frequenza (MHz) 38000.000 - 38000.000 e Potenza media (kW) 0.000032.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 297

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Gobetti 15

con Frequenza (MHz) 58000.000 - 58000.000 e Potenza media (kW) 0.000003.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 298

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Gobetti 15

con Frequenza (MHz) 58000.000 - 58000.000 e Potenza media (kW) 0.000003.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 299

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Gobetti 15

con Frequenza (MHz) 38000.000 - 38000.000 e Potenza media (kW) 0.000032.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 300

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Gobetti 15

con Frequenza (MHz) 58000.000 - 58000.000 e Potenza media (kW) 0.000003.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 301

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Gobetti 15

con Frequenza (MHz) 38000.000 - 38000.000 e Potenza media (kW) 0.000032.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 302

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Gobetti 15

con Frequenza (MHz) 58000.000 - 58000.000 e Potenza media (kW) 0.000003.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 303

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Gobetti 15

con Frequenza (MHz) 18000.000 - 18000.000 e Potenza media (kW) 0.000063.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 304

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Gobetti 15

con Frequenza (MHz) 23000.000 - 23000.000 e Potenza media (kW) 0.000063.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 305

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Gobetti 15

con Frequenza (MHz) 23000.000 - 23000.000 e Potenza media (kW) 0.000063.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):





Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 306

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Gobetti n. 15 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Gobetti 15

con Frequenza (MHz) 18000.000 - 18000.000 e Potenza media (kW) 0.000063.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 307

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località C.so Stati Uniti n. 7 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località C.so Stati Uniti, 7

con Frequenza (MHz) 58000.000 - 58000.000 e Potenza media (kW) 0.000003.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 308

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località C.so Stati Uniti n. 7 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località C.so Stati Uniti, 7

con Frequenza (MHz) 38000.000 - 38000.000 e Potenza media (kW) 0.000030.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 309

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località C.so Stati Uniti n. 7 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località C.so Stati Uniti, 7

con Frequenza (MHz) 38000.000 - 38000.000 e Potenza media (kW) 0.000030.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 310

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località C.so Stati Uniti n. 7 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località C.so Stati Uniti, 7

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.065700.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):






Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 311

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località C.so Stati Uniti n. 7 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località C.so Stati Uniti, 7

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.065700.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 2 novembre 1999, n. 312

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località C.so Stati Uniti n. 7 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località C.so Stati Uniti, 7

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.041500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 315

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Crispi n. 72 - Centallo (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Centallo

località Via Crispi, 72

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.040000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 316

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Crispi n. 72 - Centallo (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Centallo

località Via Crispi, 72

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.040000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 317

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Crispi n. 72 - Centallo (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Centallo

località Via Crispi, 72

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.041000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):







Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 318

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Crispi n. 72 - Centallo (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Centallo

località Via Crispi, 72

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.034000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 319

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Crispi n. 72 - Centallo (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Centallo

località Via Crispi, 72

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.034000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 320

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Crispi n. 72 - Centallo (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Centallo

località Via Crispi, 72

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.043000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 321

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Sasso Premia - Premia (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Premia

località Sasso Premia

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 322

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Invorio Superiore - Invorio (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Invorio

località Invorio Superiore

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.039000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):









Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 323

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Invorio Superiore - Invorio (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Invorio

località Invorio Superiore

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.039000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 324

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Telecom Italia Mobile S.p.A. domiciliato in Via Sestriere n. 130/B - Rivoli (TO). Emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.. Impianto ubicato in località Costa Celio - Rocchetta Ligure (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Telecom Italia Mobile S.p.A.

domiciliato in Via Sestriere, 130/B - Rivoli (TO)

proprietario dell’emittente Telecom Italia Mobile S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Rocchetta Ligure

località Costa Celio

con Frequenza (MHz) 870.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 325

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Caselli n. 35 - Alessandria (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Alessandria

località Via Caselli, N. 35

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.037500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 326

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Caselli n. 35 - Alessandria (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Alessandria

località Via Caselli, N. 35

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.037500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 327

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Caselli n. 35 - Alessandria (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Alessandria

località Via Caselli, N. 35

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.037500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):







Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 328

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in Via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Valle San Bartolomeo - Alessandria (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Alessandria

località Viale San Bartolomeo

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.037500.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 329

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Dorzano n. 12 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Dorzano, N. 12

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 330

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Dorzano n. 12 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Dorzano, N. 12

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 331

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Dorzano n. 12 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Dorzano, N. 12

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 332

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Dorzano n. 12 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Dorzano, N. 12

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.026000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 333

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Dorzano n. 12 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Dorzano, N. 12

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.026000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 334

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Dorzano n. 12 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Dorzano, N. 12

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.026000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 335

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale Roma n. 7 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Viale Roma, N. 7

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.026000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 336

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale Roma n. 7 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Viale Roma, N. 7

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.026000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 337

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale Roma n. 7 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Viale Roma, N. 7

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.026000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 338

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale Roma n. 7 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Viale Roma, N. 7

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 339

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale Roma n. 7 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Viale Roma, N. 7

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 340

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Viale Roma n. 7 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Viale Roma, N. 7

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 341

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Roma n. 66 - Casale Monferrato (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Casale Monferrato

località V. Roma, N. 66

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.039000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 342

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Roma n. 66 - Casale Monferrato (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Casale Monferrato

località V. Roma, N. 66

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.039000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 343

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Roma n. 66 - Casale Monferrato (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Casale Monferrato

località V. Roma, N. 66

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.039000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 344

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Roma n. 66 - Casale Monferrato (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Casale Monferrato

località V. Roma, N. 66

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 345

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Roma n. 66 - Casale Monferrato (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Casale Monferrato

località V. Roma, N. 66

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 346

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Roma n. 66 - Casale Monferrato (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Casale Monferrato

località V. Roma, N. 66

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 347

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Rigola n. 30 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Rigola, N. 30

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 348

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Rigola n. 30 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Rigola, N. 30

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 349

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Rigola n. 30 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Rigola, N. 30

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 350

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Rigola n. 30 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Rigola, N. 30

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.026000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 351

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Rigola n. 30 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Rigola, N. 30

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.026000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 352

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Rigola n. 30 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Rigola, N. 30

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.026000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 353

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Chiavazza - Via L. Cucco n. 12 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Chiavazza - Via L. Cucco, 12

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 354

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Chiavazza - Via L. Cucco n. 12 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Chiavazza - Via L. Cucco, 12

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 355

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Chiavazza - Via L. Cucco n. 12 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Chiavazza - Via L. Cucco, 12

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 356

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Chiavazza - Via L. Cucco n. 12 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Chiavazza - Via L. Cucco, 12

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.039000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 3 novembre 1999, n. 357

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Chiavazza - Via L. Cucco n. 12 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Chiavazza - Via L. Cucco, 12

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.039000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 358

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Chiavazza - Via L. Cucco n. 12 - Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Chiavazza - Via L. Cucco, 12

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.039000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 359

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Antoniotti n. 30 - Biella (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Antoniotti

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.026000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 360

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Antoniotti n. 30 - Biella (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Antoniotti

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.026000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 361

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Antoniotti n. 30 - Biella (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Antoniotti

con Frequenza (MHz) 1805.000 - 1880.000 e Potenza media (kW) 0.026000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 362

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Antoniotti n. 30 - Biella (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Antoniotti

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 363

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Antoniotti n. 30 - Biella (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Antoniotti

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 364

Legge Regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Italtel S.p.A. domiciliato in Via Sansovino n. 217 - Torino (TO). Emittente Italtel S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Antoniotti n. 30 - Biella (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Italtel S.p.A.

domiciliato in Via Sansovino, 217 - Torino (TO)

proprietario dell’emittente Italtel S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Biella

località Via Antoniotti

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.036000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 365

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località P.za C. Emanuele II - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località P.za C. Emanuele II

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.001840.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 366

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località P.za C. Emanuele II - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località P.za C. Emanuele II

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.001840.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 367

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Principe Tommaso n. 6 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Principe Tommaso, 6

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.001600.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 368

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Principe Tommaso n. 6 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Principe Tommaso, 6

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.001600.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 369

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Principe Tommaso n. 6 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Principe Tommaso, 6

con Frequenza (MHz) 58000.000 - 58000.000 e Potenza media (kW) 0.000003.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):

Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 370

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Principe Tommaso n. 6 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Principe Tommaso, 6

con Frequenza (MHz) 58000.000 - 58000.000 e Potenza media (kW) 0.000003.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 371

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Principe Tommaso n. 6 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Principe Tommaso, 6

con Frequenza (MHz) 58000.000 - 58000.000 e Potenza media (kW) 0.000003.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 372

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Giolitti n. 6 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Giolitti 6

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.001400.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):







Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 373

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Giolitti n. 6 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Giolitti 6

con Frequenza (MHz) 890.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.001400.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 374

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Giolitti n. 6 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Giolitti 6

con Frequenza (MHz) 58000.000 - 58000.000 e Potenza media (kW) 0.000003.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 375

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Accademia Albertina n. 37 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Accademia Albertina, 37

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.001400.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 376

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Accademia Albertina n. 37 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Accademia Albertina, 37

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.001400.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 377

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Accademia Albertina n. 37 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Accademia Albertina, 37

con Frequenza (MHz) 58000.000 - 58000.000 e Potenza media (kW) 0.000003.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):







Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 5 novembre 1999, n. 378

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Accademia Albertina n. 37 - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in Torino

località Via Accademia Albertina, 37

con Frequenza (MHz) 58000.000 - 58000.000 e Potenza media (kW) 0.000003.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.1
D.D. 8 novembre 1999, n. 380

Ditta “Pontevecchio S.r.l.” - con sede legale in Moncalieri, Strada Carignano n. 46/ter e stabilimento in Luserna San Giovanni, Via Ponte Pietra n. 3. Autorizzazione sanitaria per l’installazione di un impianto per la produzione, il soffiaggio e lo stampaggio delle preforme di contenitori di PET

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

La Ditta “Pontevecchio S.r.l.” - con sede legale in Moncalieri, Strada Carignano n. 46/ter, è autorizzata, ex D.Lvo 105/1992, ad installare nel proprio stabilimento sito in Luserna San Giovanni, Via Ponte Pietra n. 3, un impianto per la produzione, il soffiaggio e lo stampaggio delle preforme di contenitori in PET, per l’imbottigliamento delle acque minerali, in premessa indicate, utilizzando i materiali sotto specificati:

- “Pet Resin Tuntex” della Ditta Joysun Trading Co;

- “Starlight” della Ditta Aussapol;

La Ditta in parola dovrà provvedere ai sensi del D.M. 21.03.1973 e successive modificazioni, al controllo sulla conformità dei prodotti forniti dalle Ditte in premessa elencate.

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino



Codice 27.1
D.D. 8 novembre 1999, n. 381

Revoca determinazione n. 00178 del 21.09.1999 avente per oggetto: “Ditta Guido Tazzetti & C.”, con sede legale in Torino, Strada Settimo n. 266 e stabilimento in Torino, Strada Settimo n. 270. Autorizzazione igienico-sanitaria al deposito ed al commercio di additivi chimici per uso alimentare"

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- La Ditta “Guido Tazzetti & C.”, con sede legale in Torino Strada Settimo n. 266 e stabilimento in Torino, Strada Settimo n. 270, è autorizzata, per quanto attiene l’aspetto igienico sanitario, al deposito ed al commercio dei seguenti additivi chimici per uso alimentare:

E 300 Acido Ascorbico

E 330 Acido Citrico

E 270 Acido Lattico

E 338 Acido Fosforico

E 334 Acido Tartarico [L(+)-]

E 533 i Carbonato D’Ammonio

E 509 Cloruro di Calcio

E 526 Idrossido di Calcio

E 203 Sorbato di Calcio

E 422 Glicerolo

E 414 Gomma D’Acacia (Gomma Arabica)

E 501 ii Carbonato Acido di Potassio

E 340 ii Fosfato di Potassico

E 252 Nitrato di Potassio

E 336 Tartrati di Potassio

E 401 Alginato di Sodio

E 211 Benzoato di Sodio

E 222 Sodio Bisolfito

E 331 Citrati di Sodio

E 210 Acido Benzoico

E 507 Acido Cloridrico

E 353 Acido Metatartarico

E 200 Acido Sorbico

E 503 ii Carbonato Acido D’Ammonio

E 442 Fosfati D’Ammonio

E 341 Fosfati di Calcio

E 282 Propionato di Calcio

E 239 Esametilentetramina

E 504 i Carbonato di Magnesio

E 452 Polifosfati

E 332 Citrati di Potassio

E 224 Metabisolfito di Potassio

E 450 v Difosfato Tetrapotassico

E 202 Sorbato di Potassio

E 337 Tartrato di Sodio e Potassio

E 301 Ascorbato di Sodio

E 500 Carbonati di Sodio

E 500 ii Carbonato Acido di Sodio

E 452 i Polifosfato di Sodio

E 524 Idrossido di Sodio

E 251 Nitrato di Sodio

E 450 iii Difosfato Tetrasodico

E 221 Solfito di Sodio

E 420 Sorbitolo

E 281 Propionato di Sodio

E 203 Sorbato di Calcio

E 507 Acido Cloridrico

E 270 Acido Lattico

E 524 Idrossido di Sodio

E 339 Fosfato di Sodio

E 325 Lattato di Sodio

E 250 Nitrito di Sodio

E 450 Difosfati

E 223 Metabisolfito di Sodio

E 514 i Soldato di Sodio

E 335 Tartrati di Sodio

E 338 Acido Fosforico

E 422 Glicerolo

E 420 Sorbitolo

Di revocare la precedente Determinazione n. 00178 del 21.09.1999.

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino



Codice 27.1
D.D. 8 novembre 1999, n. 382

Ditta “Farmacia Algostino e Demichelis”, con sede in Torino, Piazza Vittorio Veneto n. 10. Autorizzazione sanitaria per il confezionamento, deposito e commercio di aromi e di additivi chimici per uso alimentare

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- La Ditta “Farmacia Algostino e Demichelis”, con sede in Torino, Piazza Vittorio Veneto n. 10, è autorizzata - per quanto attiene l’aspetto igienico-sanitario - al confezionamento, deposito e commercio di aromi e dei sottoelencati additivi chimici per uso alimentare:

- E 296 Acido Malico;

- E 500 Sodio Bicarbonato;

- E 334 Acido Tartarico;

- E 331 Citrato Tribasico.

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino



Codice 27.2
D.D. 12 novembre 1999, n. 407

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Sestriere n. 1 - S. Ambrogio (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in S. Ambrogio

località Via Sestriere, 1

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio



Codice 27.2
D.D. 12 novembre 1999, n. 408

Legge regionale 23.01.89, n. 6. Autorizzazione impianto di Teleradiocomunicazione. Omnitel Pronto Italia S.p.A. domiciliato in via Jervis n. 13 - Ivrea (TO). Emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.. Impianto ubicato in località Via Sestriere n. 1 - S. Ambrogio (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare Omnitel Pronto Italia S.p.A.

domiciliato in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)

proprietario dell’emittente Omnitel Pronto Italia S.p.A.

all’esercizio dell’impianto sito in S. Ambrogio

località Via Sestriere, 1

con Frequenza (MHz) 935.000 - 960.000 e Potenza media (kW) 0.050000.

E’ fissata la seguente fascia di rispetto (Dimensioni del Parallelepipedo):


Il periodo di validità della presente autorizzazione sanitaria è subordinato al mantenimento dei parametri suindicati ed alle norme legislative di competenza statale in materia.

Ogni variazione della ragione sociale o della denominazione dell’emittente o delle caratteristiche tecniche dell’impianto dovrà essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità entro i successivi 15 giorni, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandro Caprioglio