ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comunicazione di avvio del procedimento - Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche

Comune di Roccaforte Ligure (AL) - Ridefinizione dell’area di salvaguardia di due sorgenti: dell’acquedotto comunale ubicate in località Campo dei Re. Art. 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni

Regione Piemonte - Direzione Industria -

Progetto di cava in località Mantie del Comune di Motta dei Conti (VC) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblico denominato Bealera Grassa con cavo MT aereo in Comune di Caramagna


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Alpignano (Torino)

Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 17.12.1999

Comune di Bra (Cuneo)

Statuto

Comune di Brandizzo (Torino)

Statuto Comunale

Comune di Candia Canavese (Torino)

Elenco delle modifiche apportate allo Statuto del Comune di Candia Canavese approvate con Deliberazione C.C. n. 58 del 28/12/1999

Comune di Cerano (Novara)

Modifica Statuto comunale

Comune di Grugliasco (Torino)

Modifiche allo Statuto approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 21-12-1999

comune di Villanova d’Asti (Asti)

Modifiche allo statuto comunale

Comune di Villar Perosa (Torino)

Avviso di modifica dello Statuto Comunale

Comunità Montana Valle Ossola - Domodossola (Verbano Cusio Ossola)

Modifica al vigente Statuto della Comunità Montana


ALTRI ANNUNCI

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatorie definitive

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC -  Biella

Avviso

Comune di Baveno (Verbano Cusio Ossola)

Delibera C.C. n. 56 del 3 dicembre 1999 - Piano di recupero immobile di proprietà Diverio Amalia ubicato nel N.A.F. di Romanico, adottato con D.C.C. n. 9/1999 - Approvazione

Comune di Barbaresco (Cuneo)

Avviso ad opponendum

Comune di Bianzè (Vercelli)

Avviso d’asta per la vendita di terreni di proprietà comunale

Comune di Borgomanero (Novara)

Avviso di deposito del progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 Comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i.

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Bando di concorso generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Decreto di occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti nell’ambito del Piano Particolareggiato in zona “Chiesa Gesù Lavoratore”

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Decreto di occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per la costruzione di rotatoria stradale in Via Asti - Via Ambovo - Via Tetto Mantello

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Decreto di occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per sistemazione ed ampliamento strada Borgata Brancassi

Comune di Castellamonte (Torino)

Avviso ad opponendum ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 L. 20.3.1865 n. 2248 all. f), sui lavori pubblici

Comune di Cavaglià (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 21/12/1999 “Approvazione Regolamento Edilizio”

Comune di Crevoladossola (Verbania)

Tariffe distribuzione gas metano

Comune di Cuneo

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 177 del 21.12.1999 - Piano Particolareggiato del Comparto “F4-1" della zona ”F4 - Fieristico-termale-ricettiva" del P.R.G.C. - Controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione Progetto Definitivo

Comune di Domodossola (Verbano Cusio Ossola)

Acquisizione aree nell’ambito degli interventi di realizzazione

Comune di Envie (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 20 luglio 1999 - Strada denominata “via Castello” - Inserimento elenco strade vicinali - Determinazioni

Comune di Ormea (Cuneo)

L.R. 86 del 21.11.1996 sdemanializzazione di reliquato stradale comunale in località Barchi - Stralcio deliberazione C.C. n. 62 del 26.10.1999

Comune di Orta San Giulio (Novara)

Decreto n. 1 del 21 dicembre 1999 - Occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per la realizzazione del parcheggio interrato in area Diania siti nel Comune di Orta S. Giulio

Comune di Pecetto di Valenza (Alessandria)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 61/1999 del 29/11/1999 - Approvazione Piano di Recupero di libera iniziativa

Comune di Piverone (Torino)

Avviso di adozione nuovo regolamento edilizio comunale

Comune di Rossana (Cuneo)

L.R. n. 86/96; classificazione di un tratto delle strade per San Bernardo e per Borgaga Mungiat in comunali

Comune di Torino

Avviso

Comune di Valperga (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.1.2000 “Approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato in Località San Martino proposto dalla C.T.M. Cinotto Tecnomeccanica S.p.A.”

Comunità Montana delle Valli di Lanzo - Ceres (Torino)

Avviso per opere per il ripristino dei danni alluvionali del settembre 1993 all’acquedotto generale delle Valli di Lanzo

Comunità Montana Val Strona (Verbano Cusio Ossola)

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,2 Mcal/m3 distribuito a mezzo rete urbana per l’utenza dei Comuni di Valstrona, Loreglia, Massiola, Germagno, Quarna Sopra e Quarna Sotto

Consorzio ACEA - Pinerolo (Torino)

Avviso di rettifica tariffe gas metano

Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli

Avvisi ad opponendum lavori ripristino infrastrutture Torrente Cervo Roggia Molinara di Balocco e Buronzo nei Comuni di Buronzo (VC) e Castelletto Cervo (BI)

Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli

Avvisi ad opponendum lavori ripristino infrastrutture Torrente Cervo a Valle strada provinciale Balocco-Formigliana e presso Roggia Collobiano in Comune di Formigliana

Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli

Avvisi ad opponendum lavori ripristino infrastrutture Torrente Elvo località San Damiano presso Roggia Cavallera nei Comuni di Carisio (VC) e Salussola (BI)

Provincia di Alessandria

Avviso

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 30054 del 1° dicembre 1999: Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari

Provincia di Cuneo - Divisione Tecnica - Sezione Idraulica

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” - Derivazione n. 5096 - Torrente Ghiandone - Comune di Barge - Ficetti Domenico - Istanza: 26.4.1994

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Avviso per il progetto di programma provinciale per l’organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel Verbano Cusio Ossola

Provincia di Vercelli, Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione n. 25581 del 16.11.1998

Provincia di Vercelli, Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione n. 25582 del 16.11.1998

Provincia di Vercelli, Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 40021 del 2.12.1999

Società CPL Concordia Soc. Coop. a r.l. - Concordia sulla Secchia (Modena)

Tariffe distribuzione gas metano


ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comunicazione di avvio del procedimento - Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche

Comune di Roccaforte Ligure (AL) - Ridefinizione dell’area di salvaguardia di due sorgenti: dell’acquedotto comunale ubicate in località Campo dei Re. Art. 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni

Data di avvio: 20/1/2000

n. di protocollo dell’istanza: 621   n. assegnato: 180

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Dott. Arch. Claudio Salanitro tel. 011/4324548.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Dott. Arch. Claudio Salanitro.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all’istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio



Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di cava in località Mantie del Comune di Motta dei Conti (VC) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 25 gennaio 2000 la ditta Toninelli Gianfranco con sede in Cascina Motte n. 4 del Comune di Langosco (PV) ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Mantie del Comune di Motta dei Conti (VC).

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale Prot. n. 1094 del 25 gennaio 2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Geom. Gianni Laterza del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile della Direzione Industria
Vito Valsania



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblico denominato Bealera Grassa con cavo MT aereo in Comune di Caramagna

N. protocollo dell’istanza: 236/2000

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Dirigente Responsabile del procedimento: ing. Carlo Giraudo.

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Sig.ra Piola Luisa - Sig.ra Giraudo Laura.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Alpignano (Torino)

Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 17.12.1999

Parte I

Principi Generali e Programmatici

Art. 1 - Costituzione del comune

Art. 2 - Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma

Art. 3 - Scopi

Art. 4 - Tutela dei diritti elementari

Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

Art. 6 - Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 7 - Uso e gestione del territorio

Art. 8 - Viabilità e trasporti - Pronto intervento

Art. 9 - Sviluppo economico

Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

Art. 11 - Partecipazione, cooperazione

Art. 12 - Il volontariato nel privato sociale

Funzioni, Compiti e Programmazione del Comune

Art. 13 - Le funzioni del Comune

Art. 14 - Le competenze del comune per i servizi spettanti allo Stato

Art. 15 - La programmazione delle attività comunali

Art. 16 - Servizi pubblici

Parte II

L’Ordinamento Istituzionale del Comune -

Art. 17 - Organi del comune

Capo I - I Consiglieri Comunali -

Art. 18 - Il Consigliere Comunale

Art. 19 - Doveri dei Consiglieri

Art. 20 - Poteri dei Consiglieri

Art. 21 - Dimissioni dei Consiglieri

Art. 22 - Il Presidente del Consiglio

Art. 23 - Gruppi consiliari

Capo II - Il Consiglio Comunale -

Art. 24 - Principi di rappresentanza e di democrazia

Art. 25 - Elezione e durata in carica del consiglio

Art. 26 - Pubblicità delle spese elettorali

Art. 27 - Scioglimento del consiglio comunale

Art. 28 - Rimozione e sospensione degli amministratori

Art. 29 - Prima adunanza del consiglio comunale

Art. 30 - Adunanze

Art. 31 - Consiglio aperto e sedute eccezionali

Art. 32 - Numero legale per la validità delle sedute

Art. 33 - Commissioni consiliari

Art. 34 - Commissioni speciali

Art. 35 - Competenze del consiglio

Capo III - La Giunta Comunale -

Sezione I -

Composizione - Nomina - Cessazione -

Art. 36 - Composizione

Art. 37 - Ineleggibilità ed incompatibilità

Art. 38 - Durata - Decadenza - Cessazione

Art. 39 - Mozione di sfiducia

Art. 40 - Dimissioni degli Assessori

Art. 41 - Decadenza degli Assessori

Art. 42 - Revoca degli Assessori

Sezione II -

Attribuzioni e Funzionamento -

Art. 43 - Attribuzioni

Art. 44 - Funzionamento

Art. 45 - Assessori

Capo IV - Il Sindaco -

Art. 46 - Elezione, cessazione

Art. 47 - Competenza

Art. 48 - Vicesindaco ed anzianità degli assessori

Parte III -

Partecipazione Popolare -

Capo I - Istituti della Partecipazione -

Art. 49 - Valorizzazione e promozione della partecipazione

Art. 50 - Libere forme associative

Art. 51 - Valorizzazione delle associazioni

Art. 52 - La partecipazione alla gestione dei servizi d’interesse sociale

Art. 53 - Gli organismi della partecipazione

Art. 54 - I comitati di frazione o di borgata_

Art. 55 - Diritti di petizione e di proposta

Art. 56 - Interrogazioni ed istanze

Art. 57 - Procedura per la presentazione di istanze, proposte, petizioni ed interrogazioni

Art. 58 - Esercizio del diritto d’iniziativa popolare

Art. 59 - Procedure per l’approvazione della proposta

Art. 60 - Referendum

Art. 61 - Effetti del Referendum

Capo II - Partecipazione al Procedimento Amministrativo -

Art. 62 - Diritto di partecipazione al procedimento

Art. 63 - Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

Capo III - Diritto di Accesso e di Informazione -

Art. 64 - Azione popolare

Art. 65 - Pubblicità degli atti

Art. 66 - Diritto d’accesso agli atti

Capo IV - Difensore Civico -

Art. 67 - Istituzione dell’ufficio. Attribuzioni

Art. 68 - La nomina del difensore civico

Art. 69 - I requisiti del difensore civico

Art. 70 - Durata in carica - Decadenza - Revoca

Art. 71 - Ufficio - Organizzazione - Indennità

Art. 72 - Rapporti con gli organi comunali

Parte IV -

L’Ordinamento Amministrativo del Comune -

Capo I - L’Ordinamento degli Uffici -

Art. 73 - Principi e criteri direttivi

Art. 74 - Personale

Art. 75 - Il Segretario Generale

Art. 76 - Il Direttore Generale

Art. 77 - Personale direttivo

Art. 78 - Direttore d’area

Art. 79 - Contratti a tempo determinato

Art. 80 - Responsabilità

Capo II - Organizzazione e Gestione dei Servizi -

Art. 81 - Gestione dei servizi

Art. 82 - Costituzione in aziende

Art. 83 - Organi dell’azienda

Art. 84 - Istituzioni

Art. 85 - Il funzionamento delle istituzioni per i servizi sociali

Art. 86 - Organi dell’istituzione - nomina e competenze

Art. 87 - Designazione, durata in carica e revoca degli organi degli enti

Capo III - La Collaborazione con Enti Pubblici -

Art. 88 - Principi

Art. 89 - Convenzioni

Art. 90 - Consorzi

Art. 91 - Accordi di programma

Art. 92 - La conferenza di servizi

Art. 93 - La convocazione della conferenza dei servizi

Art. 94 - Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi

Art. 95 - Personale addetto ai servizi

Parte V -

L’Ordinamento Finanziario -

Capo I - Patrimonio e Contabilità -

Art. 96 - Demanio e patrimonio

Art. 97 - I contratti

Art. 98 - Contabilità e bilancio

Capo II - Controllo Interno -

Art. 99 - Controllo economico-finanziario

Art. 100 - Controllo di gestione

Art. 101 - Controllo e pubblicità degli atti monocratici

Art. 102 - Collegio dei revisori

Art. 103 - Doveri

Parte VI -

Attività Regolamentare - Disposizioni Finali -

Capo I - Attività Regolamentare -

Art. 104 - Ambito di applicazione dei regolamenti

Art. 105 - Procedimento di formazione dei regolamenti

Capo II - Approvazione e Revisione dello Statuto -

Art. 106 - Deliberazione dello Statuto

Art. 107 - Revisione dello Statuto

Disposizioni Finali -

Art. 108 - Efficacia dello Statuto

Parte I
Principi Generali e Programmatici

Art. 1
Costituzione del comune

1. Il comune di Alpignano è un ente territoriale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica italiana e secondo le norme del proprio Statuto che ne determinano le funzioni, le competenze, l’articolazione territoriale e l’ordinamento amministrativo ed operativo.

2. Il comune è titolare di funzioni proprie e funzioni delegate, conferite o attribuite con leggi dello Stato o della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2
Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma

1. Il territorio del comune risulta compreso e delimitato entro i confini che lo separano dalle altre realtà locali circostanti.

2. La sede municipale è situata nell’ambito del capoluogo.

3. Il consiglio comunale può deliberare l’apertura di uffici municipali decentrati al servizio dei cittadini delle frazioni o di gruppi di frazioni.

4. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

5. Il regolamento disciplina e fissa le modalità per l’uso dei gonfaloni e dello stemma da parte di Enti o di associazioni operanti nell’ambito dei territori comunali.

Art. 3
Scopi

1. Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di politica amministrativa dell’amministrazione.

2. Il comune, nei limiti consentiti dalle leggi generali della Repubblica, esercita la propria autonomia riconoscendo alla sua dimensione il ruolo elementare e primario, concorrente alla formazione della nazione ed al mantenimento dello Stato democratico.

3. Nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto il comune esercita il potere regolamentare rivolto all’organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonché al funzionamento degli organi e degli uffici compreso l’esercizio delle rispettive funzioni.

4. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la tutela e la promozione dei diritti individuali e sociali dei cittadini secondo i principi di libertà e di eguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;

b) la promozione della civile e pacifica convivenza, della non violenza e della solidarietà;

c) l’eguaglianza per uomini e donne;

d) la promozione e l’attuazione sul territorio delle pari opportunità;

e) la partecipazione delle minoranze alla vita amministrativa dell’ente;

f) l’incentivazione e la ricerca di forme di collaborazione fra gli enti;

g) la trasparenza amministrativa e la partecipazione attiva della cittadinanza alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, anche attraverso la realizzazione della “Carta ai servizi comunali”.

Art. 4
Tutela dei diritti elementari

1. Il comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute ed ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona umana.

2. Attua ogni idoneo strumento per consentirne l’effettivo esercizio.

3. Pone particolare attenzione alla tutela della salubrità dei posti di lavoro, alla tutela della maternità e dell’infanzia ed al diritto allo studio.

4. Assume l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente, della flora, della fauna e della valorizzazione dei territori come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

5. Stimola la partecipazione attiva alla vita sociale dei cittadini ed in particolare degli anziani, favorendone la trasmissione culturale e stimolandone il confronto con quella delle generazioni più giovani.

6. Opera, inoltre, per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi, agisce nel rispetto degli ideali di pace e di solidarietà.

7. Tutela le minoranze etniche e culturali e ne favorisce l’integrazione con la comunità locale.

8. Rispetta ed accetta le coppie di fatto e ne favorisce l’integrazione sociale.

Art. 5
Tutela del patrimonio naturale,
storico ed artistico

1. Il comune, nell’ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a conservare ed a difendere l’ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa dei suoli e dei sottosuoli e per eliminare ogni possibile causa d’inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Il comune assicura ai cittadini il diritto all’informazione sullo stato del suolo, dell’acqua, dell’aria, della flora, della fauna, della conservazione e della valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

3. A tal fine istituisce un archivio ecologico comunale e compie attività di ricerca e raccolta di informazioni di carattere ecologico ed ambientale.

4. Allo scopo di garantire l’assenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause, il comune può, nei modi e nei termini di legge, beneficiare dell’esperienza e dell’apporto tecnologico ed economico anche dei privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

5. Interviene per la tutela dei patrimoni storici, artistici ed archeologici incentivandone la ricerca e garantendone il godimento da parte della collettività, anche avvalendosi dell’apparato tecnologico ed economico di privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Art. 6
Cura dei beni culturali,
dello sport e del tempo libero

1. Il comune tutela e promuove lo sviluppo dei patrimoni culturali, anche nelle espressioni linguistiche e dialettali, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per perseguire tali finalità, il comune favorisce la costituzione di Enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreativi e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, impianti e servizi e ne assicura l’uso.

4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, il quale può prevedere il concorso degli Enti, gruppi ed associazioni alle spese di gestione

5. L’utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere gratuito quando l’uso degli stessi riveste particolari finalità di carattere sociale.

6. In tal caso, l’Amministrazione, accertata la rilevanza della finalità sociale che l’Ente, il gruppo o l’associazione persegue, ne autorizza, con proprio atto motivato, l’accesso e l’uso gratuiti.

Art. 7
Uso e gestione del territorio

1. Il comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale dell’uso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali, terziari, turistici, delle attività agricole e di ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sull’assetto territoriale.

2. Realizza piani di sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare ai cittadini il diritto all’abitazione, senza peraltro limitare l’edilizia d’iniziativa privata.

3. Progetta e realizza le opere d’urbanizzazione primaria e secondaria, in sintonia con le esigenze e le priorità individuate dai piani pluriennali di attuazione.

4. Spetta al sindaco sovrintendere al controllo e alla vigilanza sull’uso e sulla gestione del territorio assicurando il rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e facendo applicare, per le violazioni accertate, le sanzioni di legge.

5. Spetta al Consiglio vigilare sull’osservanza dei principi contenuti nell’articolo 19 della Legge 265/99, attivando, se necessario, le commissioni speciali previste all’articolo 34 del presente Statuto.

Art. 8
Viabilità e trasporti - Pronto intervento

1. Il comune attua un sistema coordinato del traffico, dei trasporti e della circolazione, adeguandolo ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

2. Cura lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati, promuovendo i servizi di trasporto urbano.

3. Rappresenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.

4. Organizza in proprio o con altri Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità, affidandone il coordinamento al sindaco ed istituendo allo scopo il piano permanente di protezione civile.

Art. 9
Sviluppo economico

1. Il comune, nell’ambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio.

2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone favorisce ogni tipo di attività che non sia in contrasto con l’interesse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazioni d’uso del territorio, che sia consentita dalle leggi e dai regolamenti.

3. Favorisce, in particolare, ogni attività riconducibile all’imprenditoria del terziario a supporto dell’attività industriale, artigianale e commerciale curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.

4. Coordina le attività commerciali favorendo l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo garantendo funzionalità e produttività del servizio reso ai consumatori.

5. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l’interesse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare l’area di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.

6. Incoraggia le attività turistiche e ricettive promuovendo e favorendo la realizzazione di nuove strutture.

7. Interviene a favore dei privati che indirizzano i propri sforzi economici e finanziari verso ogni forma di attività ricettiva socio-sanitaria ed assistenziale rivolta alla terza-età, ai disabili, ai portatori di handicaps, tutelando in primo luogo i bisogni dei meno abbienti.

8. Il comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione per lavoratori dipendenti ed autonomi curando che le stesse mantengano il ruolo di supporto degli interessi più generali della collettività.

Art. 10
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate con l’art. 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione acquisendo, per ogni singolo obiettivo, l’apporto concreto delle organizzazioni sociali, economiche, del lavoro e culturali, operanti sul territorio.

Art. 11
Partecipazione, cooperazione

1. Il comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione ed esercita la propria autonomia per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica, amministrativa e sociale della comunità locale.

2. Il comune riconosce che l’informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. Il comune afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e l’apporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dell’indirizzo di politica amministrativa comunale.

4. Il comune favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa o di cooperazione che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali ed agli interessi primari dei cittadini.

5. Il comune ha particolare interesse per l’associazionismo giovanile in tutte le sue forme di espressione creando gli strumenti per prevenire eventuali devianze.

6. Promuove incontri, convegni, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso l’uso della stampa, come mezzo di comunicazione per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro pratica attuazione.

Art. 12
Il volontariato nel privato sociale

1. Il comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento ed alla efficienza di servizi di solidarietà sociale a favore dei soggetti meno abbienti e più bisognosi.

2. Ove possibile il comune sostiene anche finanziariamente le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei cittadini alpignanesi.

3. Compatibilmente con le disponibilità di locali di proprietà comunale ne ospita le sedi e le attività.

Funzioni, Compiti e Programmazione del Comune

Art. 13
Le funzioni del comune

1. Spettano al comune nell’osservanza del principio di sussidiarietà tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzabili sul territorio in atto esercitati da qualunque organo dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti od altri soggetti pubblici.

2. Il comune, per l’esercizio delle proprie funzioni, può adottare forme di decentramento o di cooperazione con altri Enti Locali o altri Enti Pubblici.

3. In particolare al comune competono, tra le altre, le seguenti funzioni:

a) Programmazione e pianificazione dell’area territoriale comunale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g) promozione e cura dei servizi sociali, sanitari, scolastici, di formazione professionale e di ogni altro servizio di interesse della comunità locale compresi quelli attinenti al suo sviluppo economico e civile;

h) servizi di polizia urbana ed amministrativa nell’ambito di competenza del territorio comunale.

Art. 14
Le competenze del comune
per i servizi spettanti allo Stato

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e dello stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.

3. Spetta anche al comune svolgere altre funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al comune e vengono affidate al sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il cui svolgimento sarà impiegato personale specializzato ed all’uopo qualificato.

Art. 15
La programmazione delle attività comunali

1. Il comune definisce le linee della politica di programmazione coordinandola con le indicazioni espresse dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri Enti territoriali che assume a base della propria attività.

2. Il comune definisce e realizza l’azione di programmazione delle attività comunali, con la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sociali dei lavoratori e degli imprenditori.

3. Il comune concretizza i principi e le regole della programmazione nella definizione della politica di gestione dei bilancio ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 16
Servizi pubblici

1. Il comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali.

b) la partecipazione a consorzi od a società commerciali;

c) la stipula di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi;

e) la costituzione di apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;

f) può individuare ogni altra forma o soluzione che sia consentita dalla legge e possa produrre per il comune effettivi vantaggi.

2. Il comune, nella scelta della forma di gestione dei servizi, privilegia il regime della concessione soprattutto quando il servizio può essere svolto da cooperative, associazioni di volontariato, imprese o altri soggetti privati privi di ogni fine di lucro.

3. Il comune, nel decidere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, se a prevalente capitale pubblico, potrà valutare la possibilità della partecipazione a soggetti pubblici, di società cooperative e di imprese e società private.

4. Nella disciplina della istituzione, il comune può prevedere la possibilità di accordi e di convenzioni con le associazioni di volontariato, e cooperative aventi scopi sociali ed ogni altra organizzazione privata a contenuto sociale senza fini di lucro.

Parte II
L’ordinamento istituzionale del Comune

Art. 17
Organi del comune

Sono organi politici del comune:

1. il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

Sono organi tecnici del comune:

2. il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Direttori di Area ed il Collegio dei Revisori del Conto

Capo I
I Consiglieri Comunali

Art. 18
Il Consigliere comunale

1. Ogni consigliere comunale rappresenta l’intero comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità spettanti ai consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

3. I consiglieri per l’esercizio del proprio mandato possono godere di permessi retribuiti nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

Art. 19
Doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d’ufficio, su istanza di un consigliere o di un qualunque elettore del comune:

4. Il consigliere comunale ha diritto a far valere le cause giustificative della propria assenza nel termine di dieci giorni dalla data di notifica della proposta di decadenza indirizzandole alla Presidenza del consiglio.

5. Il provvedimento dichiarativo, scaduto il termine per la presentazione delle memorie difensive, sarà adottato dal consiglio comunale nei successivi venti giorni, previa audizione delle motivazioni addotte a difesa nella conferenza dei Capigruppo consiliari su proposta del Presidente ovvero dell’interessato al provvedimento.

6. Il consigliere nei casi stabiliti dalla legge è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio.

7. I consiglieri non residenti nel comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

Art. 20
Poteri dei Consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto d’iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio e può formulare emendamenti alle proposte deliberative oltre ad interrogazioni e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

3. Solo attraverso il sindaco può chiedere ed ottenere notizie ed informazioni sull’organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità amministrativa, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti, nonché l’assistenza che gli uffici dell’Ente debbono prestare ai consiglieri per consentire la richiesta di controllo di legittimità degli atti, come previsto dalla legge.

Art. 21
Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri debbono essere presentate in forma scritta al Presidente del consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del consiglio.

2. Ogni altra forma di decadenza dalla qualifica di Consigliere comunale, diversa dalle dimissioni, è regolata dalla legge.

Art. 22
Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio nella sua prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti, procede alla nomina, nel proprio seno, di un Presidente con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Qualora nessun candidato ottenga la prevista maggioranza, la seduta prosegue sotto la presidenza del Consigliere Anziano, per ulteriori adempimenti previsti dalla legge. Alla nomina del Presidente si provvede, con la stessa maggioranza in una seduta successiva.

Se ancora nessun consigliere ottiene questa maggioranza si procede ad un ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

3. Con gli stessi criteri, nominato il Presidente, si procede alla nomina di un Vicepresidente.

4. Per gravi e comprovati motivi e con le modalità previste dal regolamento, il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati, con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta motivata del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati.

5. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l’assemblea e ne formula l’ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 23
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si organizzano in gruppi. Il regolamento stabilisce i modi e le forme di aggregazione, determina i compiti, le funzioni ed i limiti entro cui il gruppo provvede alla sua autogestione.

2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essi attribuiti ed entro i limiti delle disponibilità comunali, saranno assicurate idonee strutture, tenendo conto delle esigenze comuni di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.

3. La seduta dei capigruppo costituisce la conferenza dei capigruppo, per assolvere alle funzioni proprie ed attribuite: è proposta e convocata dal Presidente del Consiglio che la presiede.

4. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.

Capo II
Il Consiglio Comunale

Art. 24
Principi di rappresentanza e di democrazia

1. Il consiglio comunale è il massimo organo del comune e rappresenta l’intera comunità alpignanese.

2. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il regolamento disciplina le modalità attraverso le quali l’amministrazione fornisce servizi, attrezzature e risorse umane e finanziarie per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. Al consiglio comunale compete, in modo esclusivo, fissare l’indirizzo di politica amministrativa, elaborare il programma di politica sociale, territoriale ed economica del comune e di controllarne i tempi e i modi d’attuazione.

4. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto.

5. L’esercizio della potestà e delle funzioni assegnate al consiglio comunale non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.

6. Il consiglio, entro 20 giorni dalla seduta di convalida, formula, su proposta del sindaco, gli indirizzi ai quali quest’ultimo si deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del comune. Il regolamento sostanzia le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per ciascuna nomina, le caratteristiche che devono possedere i soggetti per consentire il raggiungimento del fine che si intende far perseguire all’ente strumentale.

7. Nell’esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonchè nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari-opportunità.

Art. 25
Elezione e durata in carica del consiglio

1. La elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all’adozione della relativa delibera da parte del consiglio.

3. Il consiglio comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 26
Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali devono produrre, contestualmente alla presentazione, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che i concorrenti ritengono di sostenere. Allo stesso fine, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati e le liste devono presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

2. La dichiarazione prevista al comma precedente è pubblicata all’albo pretorio nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle liste; per un tempo analogo è pubblicato, altresì, il rendiconto delle spese.

Art. 27
Scioglimento del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, per i motivi e con le procedure previsti all’art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Lo scioglimento del consiglio comporta la contemporanea decadenza del sindaco e della giunta.

Art. 28
Rimozione e sospensione degli amministratori

1. Il sindaco, i componenti del consiglio comunale ed i componenti della giunta comunale, possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico, o per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 29
Prima adunanza del consiglio comunale

1. Il sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del consiglio.

2. L’adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Consigliere Anziano. Il Sindaco, nello stesso termine stabilito per la convocazione, è tenuto a depositare il documento contenente il programma e gli indirizzi generali di governo da comunicare al consiglio.

3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) convalida dei consiglieri comunali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio con le modalità indicate nell’art. 23 del presente Statuto.

c) prestazione del giuramento del sindaco, con le modalità stabilite nell’art. 36 della legge 8.6.1990, n. 142 e s.m.i.

d) comunicazione del Sindaco della nomina del Vicesindaco, della Giunta e degli indirizzi generali di governo. In tale seduta il Consiglio ha la facoltà di chiedere al Sindaco di meglio definire ovvero adeguare le linee programmatiche comunicate. Periodicamente e comunque almeno una volta per ogni esercizio finanziario il consiglio potrà procedere alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche comunicate.

Art. 30
Adunanze

1. L’attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d’urgenza.

2. Sono esclusivamente sessioni ordinarie quelle che ricomprendono le adunanze che trattano dell’approvazione dei seguenti atti fondamentali:

- statuto comunale e sue modifiche;

- bilancio preventivo e rendiconto economico.

3. Sono sessioni straordinarie tutte le altre. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità di trasmissione dell’ordine del giorno dei lavori e delle proposte di deliberazioni.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.

6. Gli assessori hanno facoltà di presenziare ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Possono sempre intervenire per fatto personale e sono sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.

7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio o suo sostituto e dal Segretario generale.

Art. 31
Consiglio aperto e sedute eccezionali

1. Il consiglio comunale informa i cittadini della propria attività oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del consiglio aperto.

2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali, previste nell’articolo precedente, è consentito al presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l’adunanza nella forma del consiglio aperto.

3. Il consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente Statuto. Ricorrendo tale situazione, la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti.

Art. 32
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all’ente senza computare a tal fine il Sindaco

3. Le deliberazioni per le quali é richiesto un “quorum” particolare sono assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplina la materia.

4. Il consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

5. Tuttavia, qualora all’ordine del giorno di prima convocazione siano stati aggiunti degli argomenti con avviso notificato il consiglio entro i termini stabiliti nel Regolamento sul proprio funzionamento, può validamente deliberare purché alla seduta intervenga almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

6. Non concorrono a determinare la validità della seduta ancorché per i singoli argomenti:

a) i Consiglieri che hanno l’obbligo di astenersi;

b) i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione;

c) gli Assessori.

Art. 33
Commissioni consiliari

1. Il consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: di indagine, di inchiesta e di controllo.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l’esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l’intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili di servizio, degli amministratori di enti, aziende e società partecipate, dei concessionari di servizi comunali..

6. Le commissioni devono sentire il sindaco e gli assessori, quando questi lo richiedano.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 34
Commissioni speciali

1. Il consiglio, per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati, può istituire commissioni speciali di indagine, di inchiesta e di controllo.

2. La commissione speciale di indagine svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.

3. La commissione speciale di inchiesta può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa dell’Ente. La deliberazione di costituzione, stabilisce la composizione della commissione e ne fissa i poteri, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

4. In ogni caso la presidenza delle Commissioni speciali deve essere assegnata ad un componente della minoranza.

Art. 35
Competenze del consiglio

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’attività dell’Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

3. Il consiglio definisce l’indirizzo del comune, esercita il controllo politico-amministrativo sull’amministrazione e sulla gestione, anche indiretta, dei servizi dell’Ente ed adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

4. Nell’ambito dell’attività di indirizzo, il consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione comunale. Può, inoltre, impegnare la giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

5. L’attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge ed al presente statuto. La suddetta funzione di controllo, e di sindacato ispettivo, può essere egualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle commissioni consiliari. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in commissione.

Capo III
La Giunta Comunale

Sezione I
Composizione - Nomina - Cessazione

Art. 36
Composizione

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori compreso entro il numero massimo previsto dalla Legge in base alle effettive necessità gestionali del Comune, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di provata capacità tecnica e professionale. Nella Giunta Comunale sono, di norma, rappresentati entrambi i sessi.

2. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all’insediamento dei successori.

Art. 37
Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause d’ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo “status” degli assessori, sono disciplinate dalla legge.

2. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

3. Qualora un consigliere assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. Oltre ai casi d’incompatibilità previsti ai commi precedenti non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

5. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della giunta al consiglio, che esercita l’attività di controllo.

Art. 38
Durata - Decadenza - Cessazione

1. La giunta rimane in carica, con il sindaco che l’ha nominata, sino all’insediamento dei successori.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade pur rimanendo in carica fino alla rielezione del sindaco e del consiglio. Le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le ulteriori cause di cessazione della giunta, nonchè le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza dei singoli assessori, sono disciplinate dalla legge.

Art. 39
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L’approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del consiglio e quindi la decadenza del Sindaco, della sua giunta e la nomina di un commissario.

Art. 40
Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

2. Le dimissioni di Assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dell’intera giunta comunale. Le surrogazioni devono essere effettuate dal sindaco di norma nel termine di 30 giorni.

Art. 41
Decadenza degli Assessori

1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge, l’assessore che non interviene a tre sedute consecutive della giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art. 42
Revoca degli Assessori

1. Il sindaco, in ogni tempo, nel caso in cui sia venuto meno il rapporto fiduciario, può procedere alla revoca degli assessori.

2. Dell’adozione del provvedimento, è tenuto a darne motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile successiva.

Sezione II
Attribuzioni e funzionamento

Art. 43
Attribuzioni

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti di organizzazione e per i servizi, espressamente indicati dalla legge e dal presente Statuto; i provvedimenti di determinazione della dotazione organica, di applicazione dei C.C.N.L. e di approvazione dei contratti decentrati, nonché la determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi.

d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

2. Gli assessori partecipano alle adunanze del consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega e rispondere alle interrogazioni e comunque ogni qualvolta debbano rispondere per fatto personale.

Art. 44
Funzionamento

1. La giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze sono pubbliche. Alle stesse partecipano, se richiesti dal sindaco, il collegio dei revisori del conto e con funzione referente, d’ausilio al segretario generale, il direttore generale, se nominato, ed i responsabili di servizio.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario.

Art. 45
Assessori

1. Gli assessori collaborano con il sindaco a determinare collegialmente le scelte dell’organo di governo del comune.

2. Gli stessi possono essere delegati dal sindaco dello svolgimento di attività di indirizzo e controllo, su materie tendenzialmente omogenee.

Capo IV
Il Sindaco

Art. 46
Elezione, cessazione

1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, nonché il suo “status”.

2. Il sindaco, prima di assumere le funzioni, nella prima riunione del consiglio, dopo l’elezione del presidente e del vicepresidente, presta innanzi al consiglio comunale, il seguente giuramento: “Giuro di agire nell’interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento locale.”

3. Distintivo del sindaco nell’esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del comune, da indossare a tracolla.

4. Il sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge. Le modalità per la sottoscrizione e la presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

5. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina del commissario.

Art. 47
Competenza

1. Il sindaco rappresenta l’ente ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

2. Il sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione del comune, esercita i poteri e le altre attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli adottando ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.

4. Il sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune approvati dal consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il sindaco, in particolare:

a) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal consiglio;

b) nomina, su proposta del direttore generale, se nominato, ovvero del segretario generale, i direttori di area responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce gli incarichi; provvede alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenze ad alto contenuto di professionalità.

c) Coordina e stimola l’attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’ente;

d) Nomina del datore di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 626/94 e s.m.i.

5. Il sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al comune. La sovraintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze dei responsabili di servizio. Il sindaco, in particolare:

a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

b) non può avocare a sè, revocare o riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostruttura, salvo che, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o d’inerzia o ritardo, indicati nel provvedimento, nominare un “commissario ad actus” per surrogare gli organi burocratici nell’adozione degli atti di loro competenza;

c) promuove, tramite il direttore generale, se nominato, ovvero il segretario generale, indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi ed acquisire, presso gli stessi, informazioni, anche riservate;

d) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando si verifichino particolari necessità dell’utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio.

6. Il sindaco può delegare agli assessori le attribuzioni indicate al comma precedente del presente articolo.

7. Il sindaco organizza conferenze periodiche con gli assessori ed i responsabili della gestione, per l’esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti pianificazione e di programmazione.

8. Gli atti monocratici previsti nel presente articolo sono adottati dal sindaco con l’osservanza del procedimento disciplinato dall’art. 101 del presente statuto.

Art. 48
Vicesindaco ed anzianità degli assessori

1. Il vicesindaco è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il vicesindaco sia impedito, il sindaco è sostituito dall’assessore più anziano, risultando l’anzianità degli assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della giunta.

Parte III
Partecipazione Popolare

Capo I
Istituti della Partecipazione

Art. 49
Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. Il comune valorizza le libere forme associative e cooperative, promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale anche su dimensione di borgata o di frazione.

2. Interviene attraverso:

a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario;

b) informazioni sui dati di cui è in possesso l’amministrazione;

c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.

3. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste opportune forme di partecipazione in ossequio ai principi stabiliti dalla legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 50
Libere forme associative

1. Il comune favorisce la costituzione di libere forme associative finalizzate al sostegno della organizzazione, di servizi e di prestazioni di interesse generale della comunità.

2. Istituisce un apposito Albo delle associazioni operanti nel territorio, aggiornato annualmente e promuove la costituzione di Consulte specifiche settoriali.

3. Gli stessi utenti dei servizi o i beneficiari delle prestazioni, si possono liberamente costituire in comitato di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento che ne prevede la formazione ed il funzionamento.

4. l comitati di gestione costituiti riferiscono annualmente sulla loro attività con relazione presentata alla giunta comunale e per conoscenza al Consiglio Comunale.

5. Parimenti al Consiglio Comunale è riservato il diritto di controllo e di vigilanza sulle attività svolte dai comitati il cui esercizio sarà conforme alle disposizioni del regolamento.

Art. 51
Valorizzazione delle associazioni

1. Il comune può intervenire alla valorizzazione delle libere forme associative, mediante l’assegnazione di contributi mirati; la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale della comunità alpignanese.

2. Le libere associazioni per potere essere iscritte nell’Albo comunale di cui all’art. 51 e per potere beneficiare del sostegno del comune a favore delle loro iniziative debbono farne richiesta scritta allegando alla stessa lo Statuto o l’atto costitutivo nelle forme regolamentari.

Le associazioni che sono incaricate della gestione di beni patrimoniali comunali devono altresì trasmettere i propri bilanci nei termini previsti dal Regolamento.

3. L’assegnazione del contributo inteso alla valorizzazione della libera associazione, è disposto con le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Art. 52
La partecipazione alla gestione
dei servizi d’interesse sociale

1. Possono partecipare alla organizzazione e gestione dei servizi di interesse sociale organismi associativi o cooperative il cui fine coincide e trova riscontro nelle attività e nelle prestazioni che si intende fornire.

2. Su istanza degli organismi associativi o delle cooperative il consiglio comunale può autorizzare l’organizzazione e la gestione dei servizi d’interesse sociale, affidandoli agli stessi proponenti in regime di concessione o individuando altra forma di intervento compresa quella partecipativa di supporto o di appoggio alle strutture operative del comune, in modo da assicurare una gestione efficace e trasparente.

3. In ogni caso l’organizzazione e la gestione, ancorché di supporto o d’appoggio, deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento comunale che stabilisce la composizione minima degli organici degli utenti, le loro mansioni e competenze, i criteri e le regole di funzionamento.

4. La gestione dei servizi d’interesse sociale può essere anche affidata ad un comitato di gestione i cui componenti, per non più di un terzo, siano designati in rappresentanza degli organismi associativi o delle cooperative, purché in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

Art. 53
Gli organismi della partecipazione

1. Il comune promuove e cura ogni iniziativa che abbia come scopo la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini.

2. L’elemento di base delle organizzazioni di partecipazione sarà costituito dall’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione possono essere sentiti con potere consultivo su tutte le questioni di interesse generale della comunità che la civica amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri espressi dagli organismi di partecipazione non saranno mai vincolanti, essi dovranno essere formulati in forma scritta nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento.

Art. 54
I comitati di frazione o di borgata

1. Il comune promuove la costituzione di comitati di frazione o di borgata per una serie di affari o di servizi di interesse specifico che rientrino fra quelli tassativamente elencati dal regolamento.

2. Il regolamento prevederà inoltre la composizione dei comitati, il numero e la natura dei suoi membri, i criteri di nomina, e la sede operativa.

Art. 55
Diritti di petizione e di proposta

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela d’interessi collettivi o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità d’esercizio del diritto da parte dei cittadini.

Art. 56
Interrogazioni ed istanze

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere interrogazioni ed istanze scritte al consiglio comunale ed alla giunta comunale a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione, con le modalità stabilite dal regolamento.

3. I Consiglieri comunali hanno sempre potere d’istanza, proposta, petizione ed interrogazione verso il sindaco, la giunta comunale ed il consiglio comunale.

Art. 57
Procedura per la presentazione di istanze,
proposte, petizioni ed interrogazioni

1. Per la presentazione di istanze, proposte, petizioni ed interrogazioni non è prevista alcuna particolare forma o procedura.

2. Esse debbono essere indirizzate al sindaco e contenere chiaro il “petitum” che sia di competenza giuridica del comune.

3. Tutte le presentazioni d’istanze, proposte, petizioni ed interrogazioni debbono essere regolarmente firmate.

4. Dopo l’esame è fornita risposta scritta, entro 60 giorni dalla presentazione, a cura degli uffici competenti a firma dei sindaco o suo delegato.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli eventuali interessati diversi dai proponenti.

6. La giunta comunale decide se le istanze, proposte, petizioni ed interrogazioni debbano o possano comportare decisioni e deliberazioni dell’amministrazione alla luce dell’orientamento espresso dal consiglio comunale e nell’ambito dei poteri propri degli organi interessati.

7. Delle istanze, proposte, petizioni, interrogazioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere, é conservata copia negli archivi comunali secondo le disposizioni di legge.

Art. 58
Esercizio del diritto d’iniziativa popolare

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi d’interesse generale della comunità, si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di un progetto articolato o di uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un centesimo degli elettori residenti risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui la proposta viene presentata.

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) formazione dei bilancio comunale e dei conti consuntivi;

c) tributi comunali e determinazione delle tariffe e delle fasce di applicazione;

d) espropriazione per pubblica utilità;

e) designazioni e nomine dei rappresentanti comunali;

f) stato giuridico ed economico dei personale dipendente;

g) atti adottati dagli organi comunali in conseguenza di specifiche disposizioni legislative nazionali e/o regionali.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e sottoscrizione delle firme dei proponenti.

5. Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento, favorisce le procedure e fornisce, nei limiti delle proprie possibilità, gli strumenti per l’esercizio dei diritto di iniziativa popolare.

Art. 59
Procedure per l’approvazione della proposta

1. La commissione consiliare competente, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide, in via esclusiva, sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta presentata e redige regolare verbale.

2. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, trasmette il progetto corredato dalla propria relazione al consiglio comunale.

3. Il consiglio comunale ha l’obbligo di esaminare la proposta medesima entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell’apposita commissione comunale.

4. Ove il consiglio comunale non assuma, entro tale termine, alcuna determinazione sulla proposta pervenuta, nei successivi 30 (trenta) giorni ogni Consigliere comunale ha la facoltà di chiedere che la proposta stessa venga ammessa direttamente alla votazione finale nel suo complesso.

5. In ogni caso, scaduto infruttuosamente questo ultimo termine, la proposta dovrà essere iscritta di diritto all’ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

6. Ai lavori della commissione possono liberamente partecipare tutti i cittadini, solo in qualità di uditori.

Art. 60
Referendum

1. Il comune promuove attraverso l’indizione di referendum sia consultivi che abrogativi la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, al suo sviluppo sociale, economico e culturale.

2. Il referendum può essere richiesto su argomenti di esclusiva competenza locale .

3. Dall’esercizio di tale facoltà sono escluse le materie di cui al comma 3, dell’art. 58 del presente Statuto.

4. Si procede allo svolgimento di referendum:

a) su determinazione del consiglio comunale con apposito atto deliberativo approvato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

b) su richiesta scritta di un numero determinato di elettori residenti risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente;

5. Il regolamento disciplina il numero di sottoscrizioni necessarie per l’attivazione delle procedure referendarie, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorati; tuttavia è ammessa la consultazione contestuale su più referendum di iniziativa comunale.

Art. 61
Effetti del Referendum

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.

Capo II
Partecipazione al Procedimento Amministrativo

Art. 62
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi, nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio.

2. Quanti sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione dei provvedimento.

3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che l’amministrazione comunale ha l’obbligo di esaminare, per accertare se siano pertinenti all’oggetto del procedimento stesso.

4. L’amministrazione comunale dovrà dare atto di avere preso visione è di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo, se ritenuto necessario, apposito verbale, da acquisire agli atti dell’istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

Art. 63
Comunicazione di avvio
del procedimento amministrativo

1. La notizia dell’avvio del procedimento è data mediante comunicazione personale diffusa attraverso i mezzi ritenuti più opportuni che contenga necessariamente:

a) l’ufficio ed il funzionario responsabile dell’istruttoria dei procedimento amministrativo;

b) l’oggetto del procedimento amministrativo;

c) le modalità con le quali si potrà avere notizia dell’iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

2. Qualora, per il numero dei destinatari o per difficoltà nell’individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

3. Il comune semplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione, applicando le disposizioni sull’autocertificazione previste dalla legge.

Capo III
Diritto di accesso e di informazione

Art. 64
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In tal caso il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

Art. 65
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Presso l’Ufficio di Pubbliche Relazioni debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino della Regione e di tutti regolamenti comunali vigenti.

Art. 66
Diritto d’accesso agli atti

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del comune, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento comunale disciplina anche l’esercizio dei diritto da parte dei. cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti ai quali risultano essere interessati, previo pagamento secondo le disposizioni delle leggi vigenti, dei relativi costi di produzione.

3. Per ogni settore, servizio o unità operativa degli uffici, l’amministrazione del comune, conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine all’istruttoria dei procedimenti amministrativi e del rilascio della documentazione richiesta.

4. L’ufficio di pubbliche relazioni ha il compito di ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

Capo IV
Difensore Civico

Art. 67
Istituzione dell’ufficio. Attribuzioni.

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon funzionamento dell’amministrazione il consiglio comunale può, previa adozione di apposito regolamento, istituire l’ufficio del difensore civico

2. Compito del difensore civico è quello di curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti pubblici e privati e di organizzazioni ed associazioni regolarmente costituite, il corretto svolgimento delle loro pratiche presso l’amministrazione comunale, Enti ed aziende eventualmente dipendenti.

3. Il difensore civico, qualora nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di abusi, disfunzioni, carenze organizzativi o di ritardi nei confronti dei cittadini, ne dà comunicazione scritta al sindaco.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, degli Enti e delle Aziende dipendenti, copia degli atti e documenti ed ogni altra notizia connessa alla questione trattata.

5. Il funzionario che impedisca o, comunque, ritardi l’esercizio delle funzioni del difensore civico incorre nell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti, salvo ogni altra e diversa responsabilità.

6. Il difensore civico è funzionario onorario e nell’espletamento delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, a tutti gli effetti di legge.

7. Il difensore civico esercita, altresì, a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri comunali, il controllo sugli atti deliberativi del consiglio e della giunta, limitatamente alle illegittimità denunciate.

Art. 68
La nomina del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, a scrutinio palese, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al comune.

2. Se dopo tre votazioni effettuate in sedute diverse nessuno dei candidati abbia ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella terza votazione, hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti, purché non inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati. Nel caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

3. Il difensore civico prima di assumere le funzioni pronuncia, innanzi al sindaco, il seguente giuramento: “Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto della Costituzione, delle leggi e delle norme regolamentari del comune, nell’interesse dei cittadini.”

Art. 69
I requisiti del difensore civico

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, che diano garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, serenità di giudizio e soprattutto professionalità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Possono essere nominati i cittadini che abbiano maturato i quaranta anni di età e non abbiano superato i settanta anni.

3. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità per l’elezione alla carica di consigliere comunale;

b) i membri dei Parlamento nazionale ed europeo, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) i membri dei Comitato Regionale di Controllo sugli atti del comune;

d) gli amministratori di Enti o Aziende dipendenti dal comune o nei cui organi il comune è rappresentato o di imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) i lavoratori subordinati o autonomi ove la loro attività sia prestata rispettivamente alle dipendenze o su incarico del Comune;

f) gli ascendenti o i discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, di amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

g) i ministri di culto.

Art. 70
Durata in carica - Decadenza - Revoca

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto, con le stesse procedure previste nello Statuto, per una sola volta.

2. Il difensore civico decade dall’incarico qualora durante il mandato, dovesse venire meno uno dei requisiti prescritti dal presente Statuto e che hanno consentito la nomina.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale per propria iniziativa o su istanza di qualunque elettore del comune, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica all’interessato dell’avvio del procedimento di decadenza.

4. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, espresso in forma segreta.

Art. 71
Ufficio - Organizzazione - Indennità

1. L’ufficio del difensore civico è presso un palazzo comunale.

2. All’assegnazione del personale provvede la giunta comunale, d’intesa con il direttore generale, se nominato, ovvero il segretario generale, sentito il difensore civico e tenuto conto della disponibilità e della professionalità del personale comunale.

3. Al difensore civico spetta un’indennità di carica pari a quella prevista per gli assessori comunali.

Art. 72
Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico, oltre alle comunicazioni e note informative dirette ai cittadini che ne abbiano richiesta l’azione, invia:

a) relazione dettagliata al sindaco informandolo su casi e situazioni di cui è venuto a conoscenza affinché possa adottare le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole interesse o nel casi in cui ravvisi gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale da presentarsi entro il 31 marzo, al consiglio comunale, sull’attività svolta nell’anno solare precedente, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, degli Enti e delle Aziende, restando nell’ambito della propria competenza e dei propri poteri.

Parte IV
L’Ordinamento Amministrativo del Comune

Capo I
L’Ordinamento degli Uffici

Art. 73
Principi e criteri direttivi

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario generale, al direttore generale ed ai dirigenti se nominati, ed agli altri funzionari direttivi responsabili.

2. Il comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.

3. Gli uffici comunali sono distinti per aree e per settori omogenei.

Art. 74
Personale

1. Il comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. L’ottimizzazione dei servizi resi, viene perseguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

c) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione del comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività, della quantità e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

Art. 75
Il Segretario Generale

1. Il comune ha un segretario comunale titolare dell’ufficio, dirigente pubblico, iscritto in apposito Albo, gestito dall’Agenzia Autonoma.

2. La legge dello Stato ed il C.C.N.L. regolano lo “status” e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario comunale.

3. Il segretario è nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonché tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dall’ordinamento dell’ente.

Art. 76
Il Direttore Generale

1. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato, al di fuori dei posti previsti nella dotazione organica per una durata complessiva non superiore a quella del Sindaco.

2. La legge ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano criteri e procedure per la nomina, funzioni, competenze e rapporti con il segretario generale dell’ente se tali due figure non coincidono.

Art. 77
Personale direttivo

1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono i compiti e le attribuzioni previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ai responsabili degli uffici o dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno nonchè l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell’ente.

3. Gli incaricati suddetti sono responsabili, in via esclusiva, dell’attività amministrativa e gestionale posta in essere della struttura affidatagli e del raggiungimento dei risultati.

Art. 78
Direttore d’area

1. Il sindaco, su proposta del segretario generale, o del direttore generale se nominato, propone agli uffici ed ai servizi funzionari della categoria “D”, con incarico di direzione, revocabile.

2. Gli incarichi disciplinati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

Art. 79
Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti apicali, di direzione d’ufficio o di servizio, o di alta specializzazione, può anche avvenire, con incarico conferito da parte del sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, altresì, secondo la previsione della legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5% del personale, nonchè l’assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.

Art. 80
Responsabilità

1. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

2. I funzionari preposti ai singoli servizi o uffici dell’organizzazione dell’ente sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

3. Gli atti monocratici previsti nel presente capo sono adottati dal segretario generale, dal direttore generale e dai responsabili delle strutture di vertice, con l’osservanza del procedimento disciplinato dall’art. 101 del presente statuto.

Capo II
Organizzazione e Gestione dei Servizi

Art. 81
Gestione dei servizi

1. L’attività diretta a conseguire la maggiore utilità collettiva, nel quadro delle finalità sociali che costituiscono l’obiettivo del comune, viene svolta dall’ente attraverso servizi pubblici, che vengono istituiti e gestiti ai sensi di legge. I servizi possono avere, sia rilevanza sociale, che riguardare la produzione di beni e servizi, con caratteristiche imprenditoriali.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi che possono essere gestiti in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società con partecipazione di capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione o consorzio.

5. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 82
Costituzione di aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il comune può costituire aziende speciali.

2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere principi che ne uniformino l’attività con gli indirizzi generali del comune, e principi di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 83
Organi dell’azienda

1. Il presidente ed i componenti del consiglio d’amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, fra persone estranee al comune, in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell’azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.

3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

Art. 84
Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell’istituzione, nonché l’assetto organizzativo e finanziario.

Art. 85
Il funzionamento delle istituzioni per i servizi sociali

1. Ai fini della migliore organizzazione del funzionamento della istituzione per i servizi sociali, il comune con delibera del consiglio comunale dovrà determinare le finalità e gli indirizzi della istituzione ai quali il consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà attenersi.

2. Compete inoltre al consiglio comunale definire:

a) la dotazione finanziaria oltre ai beni mobili ed immobili;

b) l’organico del personale occorrente al buon funzionamento e per raggiungere gli scopi per i quali la istituzione è stata costituita;

c) lo schema di regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici della istituzione;

d) lo schema di regolamento di contabilità.

3. Spetta al consiglio comunale:

a) approvare gli atti fondamentali della istituzione come individuati all’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione di quelli non aventi riferimento con la istituzione stessa;

b) esercitare la vigilanza attraverso l’Assessorato ai servizi sociali e con l’intervento del funzionario responsabile della struttura comunale;

c) verificare l’andamento ed i risultati della gestione con l’approvazione di una relazione annuale redatta a cura del consiglio di amministrazione della istituzione;

Art. 86
Organi dell’istituzione - nomina e competenze

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro, nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, tra soggetti estranei a tale organo, purché in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale.

2. Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il presidente rappresenta l’istituzione e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore; adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal consiglio comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione e viene nominato e revocato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 87
Designazione, durata in carica
e revoca degli organi degli enti

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il sindaco, nomina i rappresentanti del comune in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano: il consiglio stesso, le commissioni e la giunta comunale.

2. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i rappresentanti del comune in società o in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori in regime di prorogatio come previsto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444. (1)

I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell’organo.

3. Il sindaco può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal consiglio comunale.

Capo III
La Collaborazione Con Enti Pubblici

Art. 88
Principi

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti pubblici secondo le forme previste dalla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 89
Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la città metropolitana e con altri Enti pubblici o privati per l’organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.

Art. 90
Consorzi

1. Il comune può costituire con altri enti, secondo la previsione della legge, consorzi:

- per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;

- per l’esercizio di altre funzioni o servizi, secondo le norme dettate per gli enti locali.

2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

Art. 91
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata dei comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il comune è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma eventualmente promossi da altri soggetti pubblici.

3. Gli accordi conclusivi, di cui al presente articolo, sono approvati con atto formale del sindaco.

4. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni nonché quelle contenute nella legge sui procedimenti amministrativi.

Art. 92
La conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi rappresenta per il comune uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni mediante l’apporto contemporaneo delle singole amministrazioni che intervengono con piena autonomia e con distinti titoli di competenza.

2. Qualora il comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini e nelle ipotesi previste dalla legge può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

4. Le decisioni della conferenza di servizi sono valide e producono effetti se assunte all’unanimità da tutte le amministrazioni intervenute.

5. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere validamente la volontà dell’amministrazione stessa.

6. Tale equivalenza di assenso non è ammessa qualora entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della seduta della conferenza l’amministrazione interessata comunichi il proprio motivato dissenso. Il termine dei 20 (venti) giorni decorre, per la pubblica amministrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione del comune sulle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

7. Il comune potrà sempre definire, attraverso la conferenza di servizi con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 93
La convocazione della conferenza di servizi

1. La convocazione della conferenza di servizi spetta al sindaco che vi provvede con avvisi da recapitare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno trenta giorni pieni prima della data della seduta.

2. Nell’avviso dovrà essere indicato il giorno, l’ora ed il luogo ove la conferenza sarà tenuta. Dovrà anche elencare le amministrazioni pubbliche che sono state convocate.

3. Al sindaco spetta altresì l’obbligo di allegare all’avviso di convocazione anche tutta la documentazione necessaria ed occorrente affinché tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze, possano acquisire ogni utile elemento di conoscenza ed esprimere consapevolmente le proprie determinazioni in sede di conferenza.

Art. 94
Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi

1. Il comune, attraverso il consiglio comunale, esercita poteri di indirizzo e di programmazione sugli Enti e sugli organismi incaricati di organizzare e gestire servizi pubblici o di interesse pubblico, sia direttamente che attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali.

2. Tale funzione viene esercitata nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli Statuti che disciplinano l’attività degli Enti e degli organismi stessi.

3. Spetta alla giunta comunale l’azione di vigilanza e di controllo sugli Enti, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale.

4. A tale scopo i rappresentanti del comune negli Enti interessati debbono presentare alla giunta comunale, alla chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione informativa sulla situazione economico-finanziaria degli Enti e sugli obiettivi raggiunti, nonché fornire ogni utile indicazione ed elemento di conoscenza che possa risultare necessario ed opportuno.

5. Il consiglio comunale nella sua autonomia e compatibilmente con le leggi ed i regolamenti, può adottare le proprie determinazioni che dovesse ritenere opportune e convenienti per la comunità.

Art. 95
Personale addetto ai servizi

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, istituzioni, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi di settore.

Parte V
L’Ordinamento Finanziario

Capo I
Patrimonio e Contabilità

Art. 96
Demanio e patrimonio

1. Il comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio in conformità della legge.

2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. L’elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo ed aggiornato a norma del regolamento sull’amministrazione del patrimonio.

Art. 97
I contratti

1. La stipulazione dei contratti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge ed in conformità alle prescrizioni del regolamento per la disciplina della procedura contrattuale.

Art. 98
Contabilità e bilancio

1. L’ordinamento finanziario del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento, sono emanate le norme che disciplinano la contabilità dell’ente.

2. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del comune.

3. Prima dell’inizio di ciascun esercizio finanziario la giunta, con propria deliberazione, definisce il piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione annuale. Il PEG deve evidenziare gli obiettivi della gestione, i centri di responsabilità ed i centri di costo/ricavo, nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati.

4. Gli atti ed i provvedimenti di gestione correlati all’attuazione del PEG, sono di competenza del direttore generale, se nominato, ovvero del segretario generale e dei funzionari responsabili dei servizi.

Capo II
Controllo Interno

Art. 99
Controllo economico-finanziario

1. Spetta ai responsabili dei servizi o degli uffici con incarichi di direzione, l’obbligo di verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, con gli scopi e con gli indirizzi di politica amministrativa perseguiti dalla amministrazione comunale.

2. A tal fine i responsabili dei servizi o degli uffici redigono e presentano, con le modalità e con la periodicità stabilite dal regolamento di contabilità, al segretario generale, ovvero al direttore generale se nominato, relazioni sull’avanzamento e sullo stato d’attuazione dei programmi, formulando, nel contempo, osservazioni, rilievi e proposte per migliorare l’attività gestionale.

Art. 100
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. A tal fine, con provvedimento del sindaco, è istituito l’ufficio per il controllo di gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull’andamento dell’azione amministrativa del comune riferendone agli organi competenti.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c. il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d. l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative eventuali responsabilità.

Art. 101
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Gli atti monocratici, posti in essere dal sindaco, dal suo sostituto o dai suoi delegati, nonché gli atti adottati dal segretario, dal direttore e dai responsabili dei servizi, quando comportano impegni di spesa, sono esecutivi con il visto di regolarità contabile, comprendente l’attestazione della copertura finanziaria prevista dall’art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le determinazioni dei funzionari sono, altresì, sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni degli organi collegiali ed all’obbligo della contestuale comunicazione ai capigruppo, alla giunta comunale e ad altri organi se previsto dalla legge, al fine di favorire l’esercizio delle tempestive attività di controllo popolare ed interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa.

Art. 102
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è organo ausiliario del comune. La composizione e la durata in carica del collegio sono regolate dalla legge.

2. Il collegio dei revisori è eletto dal consiglio comunale. L’elezione, le cause d’ineleggibilità, d’incompatibilità, di decadenza e le responsabilità dei revisori del conto, sono previste dalla legge. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Il compenso spettante al collegio dei revisori è stabilito con la deliberazione di nomina, e dagli adeguamenti successivi, secondo la normativa vigente.

4. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un revisore, il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza del collegio.

Art. 103
Doveri

1. Il collegio dei revisori adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni il collegio può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio del comune o delle istituzioni, che hanno l’obbligo di collaborare, nonché dei rappresentanti del comune in qualsivoglia ente cui il comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al consiglio comunale.

3. I revisori, se richiesti, partecipano alle sedute del consiglio, delle commissioni, della giunta e dei consigli di amministrazione delle istituzioni. Possono prendere la parola, per dare comunicazioni e fornire spiegazioni, a richiesta del presidente dell’organo, o se da questi autorizzati.

Parte VI
Attività Regolamentare - Disposizione Finali

Capo I
Attività Regolamentare

Art. 104
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti adottati a norma e per gli effetti dell’art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) devono essere adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito territoriale del comune;

c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l’intera materia, già trattata dal regolamento precedente.

Art. 105
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla giunta comunale intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 22, lettera a) della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati all’Albo pretorio dei comune:

a) dopo l’adozione della deliberazione di approvazione, con le modalità stabilite dall’art. 47, comma 12, della legge 8 giugno 1990 n. 142;

b) successivamente, per ulteriori quindici giorni, dopo che il provvedimento sia stato sottoposto ai prescritti controlli ed abbia ottenuto le necessarie approvazioni ed omologazioni.

Capo II
Approvazione e revisione dello Statuto

Art. 106
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene, per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Lo Statuto, dopo l’approvazione, è inviato nel termine di legge al Comitato Regionale di Controllo per il visto di legittimità.

3. Appena ottenuto il visto di legittimità il comune invia lo Statuto alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto è pubblicato all’Albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 107
Revisione dello Statuto

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del consiglio comunale con le stesse modalità e procedure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dell’atto primario o dall’ultima modifica o revisione operata.

2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non è decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.

3. La delibera di abrogazione totale o parziale dello Statuto non è valida e pertanto da ritenersi nulla se non seguita, nella stessa seduta, dalla deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

4. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

5. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente principi inderogabili per l’autonomia del Comune abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi suddette.

Disposizioni finali

Art. 108
Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.


(1) Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293 conv. modif. legge 15 luglio 1994, n. 444

Art. 2 - Durata e ricostituzione degli organi

“1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.”

Art. 3 - Proroga degli organi. Regime degli atti

“1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli."




Comune di Bra (Cuneo)

Statuto

Articolo 17 (Statuto)
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare al lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Articolo 19 bis (Statuto)
Decadenza del Consigliere per assenze

1. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque nell’anno del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d’ufficio o d’istanza di qualunque elettore del Comune e non può essere dichiarata se non dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all’interessato della proposta di decadenza.

Articolo 32 (Statuto)
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati (1), salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nella seduta di seconda convocazione è in ogni caso necessaria per la validità dell’adunanza la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima

convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall’articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

Note

(1) Legge 81/93, art. 1, comma 1

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e:

f) da venti membri nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Pertanto 1/2 dei Consiglieri Comunali è uguale a dieci.

Articolo 51 (Statuto)
Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori non superiori a sette.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco da lui delegato.

3. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco presiede l’Assessore più anziano di età.

Bra, 7 febbraio 2000

Il Segretario Direttore Generale
Francesco D’Agostino




Comune di Brandizzo (Torino)

Statuto Comunale

Ai sensi della Legge 142/90 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 15.12.1999. Divenuto esecutivo il 22.1.2000

Indice

Art. 1 Autonomia statutaria

Art. 2 Finalità

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Stemma e gonfalone

Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 6 Programmazione e cooperazione

Art. 7 Organi

Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9 Consiglio comunale

Art. 10 Sessioni e convocazione

Art. 11 Linee programmatiche di mandato

Art. 12 Commissioni

Art. 13 Consiglieri

Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 15 Gruppi consiliari

Art. 16 Sindaco

Art. 17 Attribuzioni di amministrazione

Art. 18 Attribuzioni di vigilanza

Art. 19 Attribuzioni di organizzazione

Art. 20 Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

Art. 21 Vice Sindaco

Art. 22 La Giunta comunale

Art. 23 Composizione

Art. 24 Nomina

Art. 25 Funzionamento della Giunta

Art. 26 Competenze

Art. 27 Partecipazione popolare

Art. 28 Associazionismo

Art. 29 Diritti delle Associazioni

Art. 30 Contributi alle Associazioni

Art. 31 Volontariato

Art. 32 Consultazioni

Art. 33 Istanze

Art. 34 Petizioni

Art. 35 Proposte

Art. 36 Referendum

Art. 37 Effetti del referendum

Art. 38 Azione popolare

Art. 39 Diritto di accesso

Art. 40 Diritto di informazione

Art. 41 Nomina

Art. 42 Incompatibilità e decadenza

Art. 43 Mezzi e prerogative _

Art. 44 Funzioni di controllo

Art. 45 Rapporti con il Consiglio

Art. 46 Indennità di funzione

Art. 47 Servizi pubblici comunali

Art. 48 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 49 Aziende speciali

Art. 50 Istituzioni

Art. 51 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 52 Convenzioni

Art. 53 Consorzi

Art. 54 Accordi di programma

Art. 55 Unioni di Comuni

Art. 56 Principi strutturali e organizzativi

Art. 57 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 58 Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 59 Organi burocratici

Art. 60 Ordinamento

Art. 61 Bilancio comunale

Art. 62 Rendiconto della gestione

Art. 63 Attività contrattuale

Art. 64 Collegio dei revisori del conto

Art. 65 Tesoreria

Art. 66 Controllo di gestione

Art. 67 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 68 Norme finali

Statuto comunale

Titolo I
Principi generali

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Brandizzo è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, che esercita con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, secondo gli irrinunciabili principi di libertà e giustizia.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all’amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche tramite le organizzazioni di volontariato

- il concorso e la garanzia per la promozione della salute del cittadino, attuando un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento ai minori, anziani e portatori di handicap

- la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita

- la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione

- il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e l’attuazione di una reale parità di diritti ed opportunità tra uomo e donna, a partire dalla promozione della presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune

- la promozione di una cultura di pace e di integrazione razziale

- la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

- la tutela del consumatore, tramite appositi controlli nei luoghi di produzione e nei locali commerciali, con particolare attenzione agli alimenti transgenici, rispetto ai quali questo Comune si dichiara contrario alla loro produzione e commercializzazione sul proprio territorio, soprattutto in assenza di una chiara e precisa legislazione che obblighi a dichiarare esattamente, sulle confezioni degli alimenti, la loro provenienza e composizione.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito da un solo nucleo abitato storicamente, riconosciuto dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 6,200 confinante con i Comuni di Settimo Torinese, Volpiano, Chivasso e San Raffaele Cimena.

3. Il Palazzo civico è ubicato nel concentrico che è il capoluogo, dove sono allocati uffici e servizi, l’ufficio del Sindaco, la sede della Giunta comunale e dei vari Assessorati. Presso l’edificio comunale sito in piazza “Carlo Ala” sono dislocati altri uffici e servizi e la Sala del Consiglio comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può, comunque, riunirsi anche il luoghi diversi dalla propria sede istituzionale.

4. Presso il Palazzo civico è, altresì, individuato un apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario comunale cura l’affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

5. All’interno del territorio non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Brandizzo”.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Comune può esibire il gonfalone comunale.

3. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Le modalità di elezione, il funzionamento, le competenze del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche sindacali e culturali operanti sul proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, la provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Titolo II
Ordinamento strutturale

Capo I
Organi e loro attribuzioni

Art. 7
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale e di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese, sono da assumere a scrutinio segreto quelle concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, in concomitanza con la presentazione del Conto Consuntivo. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno commissioni permanenti, temporanee, di indagine sull’attività dell’Amministrazione o speciali.

2. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 13
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e le sostituzioni dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell’art. 1, comma 2-ter della legge 25.3.93 n. 81, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga (in caso di più Consiglieri con separate deliberazioni) seguendo l’ordine temporale di presentazione, risultante dal protocollo.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.90 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere da parte del Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente statuto.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. E istituita la conferenza dei capigruppo la cui disciplina, funzionamento e specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 16
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Chi ha già ricoperto la carica di Sindaco per due mandati consecutivi, non può essere, nel mandato successivo, eletto Sindaco.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore generale se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco ha competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8.12.70, n. 996, approvato con D.P.R. 6.2.81, n. 66.

5. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con riguardo alle esigenze delle persone che lavorano e delle donne lavoratrici in particolare.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle funzioni connesse all’ufficio.

Art. 17
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

2. In particolare il Sindaco:

- dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune, nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori

- promuove o assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale

- convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90 e s.m.i.

- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge

- nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo

- conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore

- nomina i responsabili dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

- può modificare, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio.

Art. 18
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti all’ente, tramite i rappresentati legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- convoca la prima seduta del Consiglio entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e la stessa deve svolgersi entro i dieci giorni successivi alla convocazione

- stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale sentita la Giunta e lo presiede ai sensi del regolamento

- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare

- riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni da sottoporre al Consiglio

- propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede

- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi

- autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario comunale, nonché il lavoro straordinario di quest’ultimo.

Art. 20
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, con contestuale nomina del commissario.

2. Si procede, altresì, allo scioglimento del Consiglio per impedimento permanente del Sindaco che deve essere accertato da una commissione di cinque persone elette dal Consiglio comunale, composta da soggetti estranei al Consiglio, la cui comprovata competenza dovrà essere in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco.

4. La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento. Il Consiglio si pronuncia in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione stessa.

Art. 21
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta e dallo stesso riceve delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, unitamente alle deleghe allo stesso rilasciate.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Parimenti il Vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4. Il Vice Sindaco sostituisce, altresì, il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19.3.90, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18.1.92, n. 16.

Art. 22
La Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 23
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di quattro o da un massimo di sei Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. L’Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio, intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

Art. 24
Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco o di dimissioni di questi, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.

3. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non comporta la dimissione degli stessi.

4. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 26
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale se nominato o ai responsabili dei servizi.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso tesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- propone al Consiglio i regolamenti

- approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o da regolamenti ai responsabili dei servizi

- elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio

- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione

- modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove

- nomina i membri delle Commissione per i concorsi/selezioni su proposta del responsabile del servizio interessato

- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere e enti e persone

- approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio

- nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale

- dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni

- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento

- esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo

- approva gli accordi contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione

- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell’Ente

- determina, su proposta del nucleo di valutazione, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.

- approva il Piano Esecutivo di Gestione.

Titolo II
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I
Partecipazione

Art. 27
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’attività dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritto e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 28
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale su istanza delle interessate, registra su apposito albo le associazioni che operano sul territorio comunale, vi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.

Art. 29
Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e di essere consultata, su richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera,

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle Associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 30
Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associative.

2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle Associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 31
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente e collaborare a progetti, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell’apposito albo regionale.

4. Il Comune può erogare alle associazioni di volontariato iscritte nell’albo comunale contributi economici o in natura secondo le modalità indicate nell’articolo precedente.

Capo III
Modalità di partecipazione

Art. 32
Consultazioni

1. L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 33
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta alle istanze viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal Direttore generale se nominato o dal Segretario comunale ovvero dal responsabile di servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, che deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 34
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al comma 3 dell’art. 32 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o ne dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni trenta dalla presentazione: Se il termine previsto non fosse rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione del ritardo al Sindaco o promuovendo una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

Art. 35
Proposte

1. Possono essere avanzate proposte per l’adozione di atti amministrativi purché sottoscritte da almeno duecento cittadini. Le stesse vengono trasmesse dal Sindaco all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati nonché, se necessaria, dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti l’iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipula di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per il quale è stata promossa l’iniziativa popolare.

Art. 36
Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare le manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- l’otto per cento del corpo elettorale

- il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 37
Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 38
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

Art. 39
Diritto di accesso

1. A cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definiti dal regolamento

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 40
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dal regolamento.

2. L’ente deve avvalersi, di norma, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di acceso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 della legge 7.8.90, n. 241.

Capo IV
Difensore civico

Art. 41
Nomina

1. Il Difensore civico, qualora il Comune decidesse di avvalersene, è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dai due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, in successiva seduta da svolgersi entro trenta giorni, sarà sufficiente per la nomina il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

4. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione e di adempiere alle mie funzioni con il solo scopo del pubblico bene”.

Art. 42
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato Difensore civico:

- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale

- i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità montane e delle Aziende sanitarie regionali

- i Ministri di culto

- gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti, società e aziende pubbliche a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi

- chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l’Amministrazione comunale

- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini sino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri di ufficio.

Art. 43
Mezzi e prerogative

1. L’ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’Amministrazione comunale, dotati di attrezzatura d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.

2. Il Difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l’Amministrazione comunale, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L’Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del difensore civico.

Art. 44
Funzioni di controllo

1. Il Difensore civico esercita funzioni di controllo eventuale di legittimità, su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei Consiglieri comunali, sulle deliberazioni riguardanti:

- appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario

- assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

Art. 45
Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può in qualsiasi momento farne relazione al Consiglio.

Art. 46
Indennità di funzione

1. Al Difensore civico viene corrisposta la stesa indennità prevista per gli Assessori comunali.

Titolo III
I servizi pubblici comunali

Art. 47
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti che devono fra l’altro individuare l’unità organizzativa responsabile del servizio.

3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 48
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuna nessun’altra forma

- in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale

- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale

- a mezzo di istituzione per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale

- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati

- a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 49
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

3. L’ordinamento, la composizione, il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Lo statuto delle aziende speciale deve contenere i principi di unitarietà con l’indirizzo generale del Comune, assicurati dal presidente dell’azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e di gestione attribuiti al Direttore ed ai dirigenti. Il Presidente e gli amministratori dell’azienda sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e dotate di specifica competenza tecnica e/o amministrativa.

Art. 50
Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi.

2. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra soggetti estranei a tale organo, purché in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere comunale.

Art. 51
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

2. Quando la natura del servizio lo faccia ritenere opportuno, sulla base di idonea documentazione economia e funzionale, la partecipazione alla società è aperta sia ad altri soggetti pubblici che privati.

3. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

4. L’atto costituivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

5. Gli amministratori della società, nominati dal Sindaco devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività.

6. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società; il Sindaco od un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 52
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali nonché con privati.

2. Le convenzioni approvate a maggioranza dei componenti dell’organo competente, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzia.

Art. 53
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale promuove la costituzione del Consorzio fra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale, economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previsti negli articoli precedenti.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati negli Albi pretori degli enti consorziati.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 54
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla propria competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurarne il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede, altresì, all’approvazione formale dell’accordo stesso, ai sensi dell’art. 27, comma 4, della Legge 8.6.90 n. 142 come modificato dall’art. 17, comma 9, della Legge 127/97.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con il presente Statuto.

Art. 55
Unioni di Comuni

1. In attuazione dei principi e delle norme della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale costituisce, sussistendone le condizioni, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Le unioni di Comuni sono enti locali per l’esercizio congiunto di una pluralità di funzioni; sono regolate da un proprio statuto nel deve essere previsto che il Presidente sia un Sindaco, i componenti gli organi siano Assessori o Consiglieri con la garanzia della partecipazione delle minoranze.

3. L’unione ha autonomia regolamentare e ad essa compete il gettito di tasse, tariffe e contributi sui servizi da essa gestiti.

Titolo IV
Uffici e personale

Art. 56
Principi strutturali e organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi

- l’analisi e l’individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato

- l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti

- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 57
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune promuove l’aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni erogate ai cittadini.

2. Realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’utilizzo razionale delle risorse umane, con l’opportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Conformemente alle norme di legge, appositi regolamenti disciplinano gli ordinamenti degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, le modalità di assunzione e cessazione dal servizio.

4. Gli stessi regolamenti disciplinano l’amministrazione del Comune che si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi operativo-funzionali:

- organizzazione del lavoro per progetto-obiettivo e per programmi e non per singoli atti

- collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici

- analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascuna unità organizzativa

- trasparenza, attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico e mediante l’assegnazione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva

- responsabilità di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa

- flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e mobilità del personale.

Art. 58
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore generale se nominato, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore se nominato, al Segretario comunale ed ai responsabili di servizio spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 59
Organi burocratici

1. Il regolamento di cui all’art. 57 individua, altresì, le funzioni e modalità dell’attività di gestione demandate agli organi burocratici del Comune: Direttore generale se nominato, Segretario Comunale, responsabili di servizio.

Titolo V
Finanza e contabilità

Art. 60
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa prevista, al regolamento di contabilità.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 61
Bilancio comunale

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale e pluriennale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 62
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia nell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 63
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si deve perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 64
Collegio dei revisori del conto

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a tre candidati il Collegio dei revisori del conto.

2. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull’espletamento del mandato.

3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l’organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L’organo di revisione ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L’organo di revisione risponde della veridicità delle proprie attestazioni.

7. All’organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché la possibilità di partecipare al nucleo di valutazione.

Art. 65
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi

- la riscossione di qualsiasi altra somma spettante, rispetto a cui il tesoriere è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ente

- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamento di bilancio e dei fondi cassa disponibili

- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati delle rate di ammortamenti di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 66
Controllo di gestione

1. £Il controllo interno di gestione è affidato al nucleo di valutazione, nominato dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo che ne fissa, altresì, le funzioni e modalità operative.

2. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente, il nucleo di valutazione individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni

-la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati

- il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta

- l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e progettato e l’individuazione delle eventuali relative responsabilità.

Titolo VI
Norme finali

Art. 67
Adeguamento delle fonti
normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto delle normative di legge entro i centoventi giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 68
Norme finali

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio dell’ente.




Comune di Candia Canavese (Torino)

Elenco delle modifiche apportate allo Statuto del Comune di Candia Canavese approvate con Deliberazione C.C. n. 58 del 28/12/1999

Art. 1
Principi Fondamentali

Il Comma 1º dell’art. 1 - Principi fondamentali - è così sostituito:

Il Comune di Candia Canavese:

a) è ente autonomo locale ed ha rappresentatività generale, secondo i principi della costituzione, e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana;

b) é ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

d) rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo il quale la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Titolo I
Organi del Comune

Art. 7
Organi

Il comma 1 (unico) dell’art. 7 - Organi - è così sostituito:

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 8
Comsiglio Comunale

L’art. 8 - Consiglio Comunale - è così sostituito:

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco e, in sua assenza od impedimento dal vicesindaco ed ove anche questi sia assente od impedito dagli altri assessori, secondo l’ordine dato dall’età.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art. 9
Prima Seduta

L’art. 9 - Prima seduta - è così modificato:

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di cui al precedente comma, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. Nessuna variazione.

Art. 10
Convalida

Resta invariato.

Art. 11
Comunicazione dei Componenti della Giunta

Resta invariato.

Art. 12
Programma di Governo

L’art. 12 - Indirizzi generali di governo - è così sostituito:

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio C.le, il Sindaco, sentita la Giunta C.le, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio C.le esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

3. Il Consiglio C.le definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

4. Con cadenza annuale, nel mese di settembre il Consiglio C.le provvede alla verifica di tali linee.

Art. 13
Il Presidente del Consiglio

E’ soppresso.

Art. 14
Poteri

Assume il numero progressivo 13.

Art. 14
(ex art. 15)
Competenze ed Attribuzioni del Consiglio Comunale

l’art. 15 - Competenze ed attribuzione - é così sostituito:

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

3. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l’imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

4. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo altresì il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere la individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

6. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15
(ex art. 16)
Sessioni

L’art. 16 - Sessioni del Consiglio e Convocazione - è così sostituito:

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengano iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Il Consiglio può essere convocato:

a) Dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme della legge e del presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco gli adempimenti predetti sono assolti dal vicesindaco;

b) su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica che devono indicare anche gli argomenti da trattare. In quest’ultimo caso la adunanza deve avere luogo entro il termine di 20 giorni dall’avvenuta presentazione della richiesta.

Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto, previa diffida.

4. La convocazione è effettuata con avvisi scritti contenenti l’ordine del giorno da recapitarsi nel domicilio dei singoli consiglieri o da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.

5. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o tramite la ricevuta di ritorno.

6. Gli avvisi devono essere recapitati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza, quando si tratti di sessioni ordinarie ed almeno tre giorni prima se di sessioni straordinarie. Nei casi di urgenza, da indicarsi espressamente, il Consiglio può essere convocato con avvisi da notificarsi almeno 24 ore prima. In questo caso:

a) ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri;

b) il Sindaco deve munirsi della prova dell’avvenuto recapito degli avvisi di convocazione.

7. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L’invalidità è sanata qualora l’interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 16
(ex Art. 17)
Validità delle Sedute

Resta invariato.

Art. 17
(ex art. 18)
Informazione dei Consiglieri

Resta invariato.

Art. 18
(ex art. 19)
Commissioni

Resta invariato.

Art. 19
(ex art. 20)
Attribuzioni delle Commissioni

Resta invariato.

Art. 20
(ex art. 21)
Consiglieri

L’art. 21 - Consiglieri - è così sostituito:

1. La Posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d’età.

Art. 21
(ex art. 22)
Dimissioni del Consigliere

L’art. 22 - Dimissioni del Consigliere - (art. 7 L. n. 415) è così sostituito:

1. Le dimissioni del consigliere dalla carica sono indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio C.le, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimessisi, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio.

Art. 22
(ex art. 23)
Surrogazione e supplenza del Consigliere

All’Art. 23 - Surrogazione e supplenza del Consigliere -,

il 1º comma viene sostituito come segue:

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuto, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

Resta immutato il 2º comma.

Art. 23
(ex art. 24)
Diritti e Doveri del Consigliere

Al comma 3º dell’art. 24 - Diritti e doveri dei consiglieri - le parole “e di legittimità” sono soppresse.

Art. 24
(ex art. 25)
Gruppi Consiliari

Resta invariato.

Art. 25
Nuovo
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività al principio della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e attuando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 26
(ex art. 28)
Composizione

L’art. 28 - Composizione - è così sostituito:

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n. 4 assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 27
(ex artt. 29-30-31)
Nomina e Prerogative

Gli artt. 29 - Requisiti del vicesindaco e degli assessori - 30 - Verifica delle condizioni -, e 31 - Revoca degli assessori sono così sostituiti:

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo status giuridico degli assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 28
(ex art. 32)
Funzionamento della Giunta

L’art. 32 - Funzionamento della Giunta - è così sostituito:

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della Giunta sono di regola segrete ma di volta in volta ed all’unanimità dei presenti possono essere rese pubbliche per una maggior trasparenza dell’attività amministrativa, o possono essere chiamati ad intervenire alle sedute esperti per fornire chiarimenti o pareri sui singoli provvedimenti.

Art. 29
(ex art. 26 e 27)
Competenze

Gli artt. 26 - Competenza della Giunta Comunale - e 27 - Attività propositive e di impulso - sono così sostituiti:

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che ai sensi di legge e del presente statuto non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle _ompetenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale ed, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;

b) opera scelte nell’ambito di discrezionalità amministrative con l’indicazione dei fini e l’individuazione delle scale di priorità, con l’osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;

c) approva i progetti, i programmi esecutivi, e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

d) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione e decentramento;

f) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e per le selezioni;

h) propone i criteri generali e sulla base delle disposizioni del regolamento relativo, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti ed a persone;

i) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

l) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso provvede esclusivamente il Consiglio C.le;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto od altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

p) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

q) incarica previa verifica delle disponibilità finanziaria consulente legale per la difesa delle ragioni dell’ente nelle controversie con enti, persone ed, in genere, con i terzi;

r) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore Generale;

s) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

t) approva il P.E.G., su proposta del Direttore Generale;

u) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi.

Art. 30
Deposito delle Proposte di deliberazioni

All’art. 33, comma 2 - Le parole “ed esprime il proprio parere in ordine alla legittimità di ciascuna proposta” sono soppresse.

Art. 31
(ex art. 34)
Deliberazioni degli organi Collegiali

Nell’art. 34 - Deliberazioni degli organi collegiali - vengono variati i commi 4º e 5º, come di seguito riportato:

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici, qualora esistenti. In caso contrario il Segretario comunale, provvederà in merito con riferimento alle sue competenze.

La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente il collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 32
(ex art. 35)
Sindaco

L’art. 35 - Sindaco - è così sostituito:

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale -Direttore ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonchè sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 33
(ex art. 36)
Attribuzioni di Amministrazione

L’art. _6 - Attribuzioni di amministrazione - è così sostituito:

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune;

in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonchè l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90 e s.m.i.;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale se lo ritiene opportuno in conformità alle disposizioni vigenti, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 34
(ex art. 37)
Attribuzioni di vigilanza

L’art. 37 - Attribuzioni di vigilanza - è così sostituito:

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’ente, tramite i legali rappresentanti delle stesse, informandone il Consiglio comunale;

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

c) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Pretore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Art. 35
(ex art. 38)
Attribuzioni di organizzazione

Al comma 1, lett. a, dell’art. 38 - Attribuzioni di organizzazione - sono soppresse le parole “sentita la Giunta”.

Al comma 1, lett. c, dell’art. 38 precitato è soppressa la parola “formale” la parentesi tonda la lettera “o” la parentesi tonda a chiusura della parola “informale”.

E’ inserita dopo la lettera c) la lettera d) del seguente tenore:

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 36
(ex art. 39)
Deleghe del Sindaco

Al comma 1 le parole “e di quelle indicate nell’articolo 36 (ex 25) ai numeri” sono soppresse.

Art. 37
(ex art. 40)
Vicesindaco

Al comma 2 dell’art. 40 - Vicesindaco - le parole “l’altro assessore da cui è composta la giunta” sono cosò sostituite: “un assessore secondo l’ordine di età”.

Art. 38
(ex art. 41)
Divieto Generale di incarichi e consulenze

Resta invariato.

Art. 39
(ex art. 42)
Durata in carica

Il comma 1. dell’art. 42 - Durata in carica - è così sostituito:

“Il Sindaco dura in carica per un periodo di 5 anni”.

Art. 40
(ex art. 43)
Dimissioni e Impedimento Permanente del Sindaco

L’art. 43 - Dimissioni del Sindaco - è così sostituito:

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone elette dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede d’intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine perentorio di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia in pubblica seduta, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione entro 10 giorni dalla presentazione.

Art. 41
(ex art. 44)
Mozione di Sfiducia

L’art. 44 - Mozione di sfiducia - è così sostituito:

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso venga approvata una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi in vigore.

Art. 42
(ex art. 45)
Effetti dell’approvazione della Mozione di Sfiducia

All’art. 45 - Effetti della approvazione della mozione di sfiducia - è soppresso il comma 3º.

Titolo II
Organi Burocratici ed Uffici

Capo 1:
Uffici

Art. 43
(ex art. 51)
Principi Strutturali ed Organizzativi

L’art. 51 - Principi strutturali ed organizzativi -

è soppresso interamente e sostituito dal seguente:

Capo I
Uffici
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi ed è improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonchè della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 44
(ex art. 52)
Struttura

Organizzazione degli uffici e del personale

L’art. 52 - Struttura - è soppresso interamente e sostituito dal seguente:

1. Il Comune disciplina con appositi atti le dotazioni organiche del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio C.le, al Sindaco ed alla Giunta C.le, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale (se nominato) avvero al Segretario comunale - Direttore Generale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità della gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa con verifica della rispondenza ai bisogni e dell’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 45
(ex art. 53)
Personale

Regolamento degli uffici e dei servizi

L’art. 53 - Personale - è soppresso interamente e sostituito dal seguente:

1. Il Comune attraverso il regolamento stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale, se nominato, il Segretario comunale - direttore generale e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.

3. Al Direttore Generale (se nominato) ovvero al Segretario comunale Direttore generale ed ai funzionari responsabili spetta ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. L’organizzazione strutturale si articola in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

5. Nell’organizzazione e gestione del personale, il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti.

Art. 46
Nuovo
Diritti e Doveri dei Dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilita dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività, agli incarichi di competenza e, nel rispetto delle competenze proprie del ruolo, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

Egli é altresì direttamente responsabile verso il Direttore generale (se istituito) verso il Segretario C.le Direttore generale e verso il Responsabile degli uffici e dei servizi nonchè l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove e realizza l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica, garantendo altresì il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonchè la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore generale (se nominato) dal Segretario C.le - Direttore generale.

Il rogito dei contratti compete al Segretario comunale.

5. Il personale responsabile delle singole aree e dei servizi provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali nonchè alla istruttoria e presa d’atto delle comunicazioni commerciali effettuate ai sensi della normativa vigente, al rilascio delle autorizzazioni di polizia amministrativa nonchè delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie ed alla emissione delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

Art. 47
(ex art. 54)
Pari Opportunità

Resta invariato.

Dopo l’art. 47 è istituito il seguente capo.

Capo II
Personale Direttivo

Art. 48
Nuovo
Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare ed assumere un Direttore Generale con un contratto a tempo determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento generale di organizzazione, degli uffici e servizi dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. Qualora non risultano stipulate le convenzioni di cui al precedente comma ed in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta.

A tal fine sarà previsto idoneo compenso in base anche alle disposizioni di cui ai contratti collettivi di lavoro.

3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.

4. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili dei servizi.

5. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta nel caso non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 49
Nuovo
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore predispone la proposta di PES e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta C.le.

2. In particolare:

a) organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta C.le;

b) verifica l’efficienza e l’efficacia dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

c) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento ed in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

d) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

e) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

f) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti ovvero impediti;

g) compie tutti gli atti che gli vengono assegnati dal Sindaco compatibili con le proprie funzioni e con quelle dei responsabili dei servizi con potere di resistere alle liti, di conciliare e transigere salve le competenze della Giunta C.le.

Art. 50
Nuovo
Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento generale di organizzazione.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, dal Segretario comunale Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi provvedono a gestire l’attività dell’ente nell’ambito delle competenze loro assegnate ed ad attuare gli indirizzi nonché a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale se nominato, dal Segretario c.le - Direttore generale, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 51
Nuovo
Funzioni dei Responsabili degli Uffici e Servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di selezione pubblica e provvedono agli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio della autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di selezione pubblica, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di sospensione dei lavori di edilizia privata e di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste dalla legge o dai regolamenti, ad eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/90 e s.m.i.;

h) rilasciano il parere in ordine alla sola regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta c.le e del Consiglio c.le che non sia mero atto di indirizzo; qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione d’entrata, sarà rilasciato il parere in ordine alla regolarità contabile dal responsabile di ragioneria;

i) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

l) danno pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta C.le, del Consiglio C.le, alle direttive del Sindaco e del Direttore generale (se istituito) ovvero del Segretario c.le - Direttore generale;

m) forniscono al Direttore generale (se istituito) ovvero al Segretario c.le - Direttore generale nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di P.E.G.;

n) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore generale (se istituito) o del Segretario c.le - Direttore generale, con il visto del Sindaco;

o) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive.

Dopo l’art. 51 é istituito il seguente capo:

Capo III
Segretario Comunale

Art. 52
(ex art. 46 Principi e criteri fondamentali di gestione)
- Segretario Comunale -

L’art. 46 è così sostituito:

1. Il Segretario comunale nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni, è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto in apposito albo.

2. E’ possibile la gestione associata dell’ufficio del Segretario comunale previa approvazione da parte del Consiglio comunale di apposita convenzione con altri Comuni.

3. Il trattamento economico del Segretario comunale è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 53
(ex artt. 47 Attribuzioni gestionali -
48 Attribuzioni consultive -
49 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento -
50 - Attribuzioni di legalità e garanzia)

Gli artt. 47 - 48 - 49 e 50 sono così sostituiti:

Art. 53
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario c.le, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

2. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta c.le e del Consiglio c.le, ne redige i verbali che sottoscrive insieme agli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il Segretario c.le può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco a quelle esterne: egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio c.le, alla Giunta c.le, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

4. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico ovvero dell’organo competente in base alla legge vigente.

5. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune nei quali l’ente è parte, quando non si reputi necessaria l’assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

7. Egli esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti conferitagli dal Sindaco.

8. Ove sia investito anche dell’incarico di Direttore Generale esercita le funzioni di quest’ultimo e di cui agli articoli 48 e 49 del presente statuto, previo idoneo compenso che sarà attribuito in equa proporzione con le indennità corrisposte ai responsabili dei servizi anche secondo le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva.

Titolo III
Servizi

Dopo l’art. 53 é inserito l’art. 54 (Nuovo)

Art. 54
Obiettivi dell’Attività Amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto nonchè forma di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 55
Servizi Pubblici

L’art. 55 (ex 37) - Servizi pubblici - é così sostituito:

1. Il Consiglio Comunale nell’esercizio delle proprie funzioni istituisce con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, tenuto conto delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio comunale.

2. Per tali servizi il consiglio comunale stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell’ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.

3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 56
Forme di Gestione

Resta invariato.

Art. 57
Azienda Speciale

all’art. 57 - Azienda Speciale -dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

5. Il direttore é assunto per pubblica selezione salvo i casi previsti dalla legge in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

6. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

Art. 58
Modalità di Cessazione degli Amministratori

Resta invariato.

Art. 59
Istituzione

Resta invariato.

Art. 60
Gestione Associata dei Servizi e delle Funzioni

Resta invariato.

Titolo IV
- Controllo Interno -

Art. 61
Principi e Criteri

All’art. 61, comma 1º le parole “il conto consuntivo” sono sostituite da “il rendiconto”.

Art. 62
Revisore del Conto

L’oggetto “Revisore del conto” è sostituito con “Revisore dei conti”.

Art. 63
Controllo di Gestione

Resta invariato.

Titolo 1º
- Organizzazione Territoriale e Forme Associative

Capo I
- Organizzazione Territoriale

Art. 64
Organizzazione Sovracomunale

Resta invariato.

Capo II
Forme Collaborative

Art. 65
Principio di Cooperazione

Resta invariato.

Art. 66
Convenzioni

Resta invariato.

Art. 67
Consorzi

Resta invariato.

Art. 68
Unione di Comuni

Resta invariato.

Art. 69
Accordi di Programma

Resta invariato.

Titolo II -
Partecipazione Popolare

Art. 70
Partecipazione

All’art. 70, comma 1º, le parole “all’attività dell’ente” sono sostituite con “all’amministrazione dell’ente”.

Capo I -
Iniziativa Politica e Amministrativa

Art. 71
Interventi nel Procedimento Amministrativo

Resta invariato.

Art. 72
Istanze

Resta invariato.

Art. 73
Petizioni

Resta invariato.

Art. 74
Proposte

All’art. 74 comma 1º, le parole “n. 150 cittadini possono” sono sostituite dalle parole “un numero di elettori del Comune non inferiore a 150 può”.

Il comma 2º è così sostituito:

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Capo II -
Associazionismo e Partecipazione

Art. 75
Principi Generali

Resta invariato.

Art. 76
Associazioni

Al comma 1º, le parole “la Giunta comunale” sono sostituite dalle parole “il Comune”.

Art. 77
Organismi di Partecipazione

Resta invariato.

Art. 78
Incentivazione

Resta invariato.

Capo III -
Referendum - Diritto di Accesso

Art. 79
Azione Referendaria

L’art. 79 - Referendum - è così sostituito:

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrativa vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale.

4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali/comunali.

5. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

In particolare il regolamento prevede:

a) requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 80
Effetti del Referendum

L’art. 80 - Effetti del Referendum - é così sostituito:

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se é raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito.

Art. 81
Diritto di Accesso

Resta invariato.

Art. 82
Diritto di Informazione

Resta invariato.

Titolo _II -
Funzione Normativa

Art. 83
Statuto

Resta invariato.

Art. 84
Regolamenti

Resta invariato.

Art. 85
Adeguamento delle Fondi normative comunali
a leggi sopravvenute

Resta invariato.

Art. 86
Ordinanze

L’art. 86 - Ordinanze - è così sostituito:

1. I poteri di ordinanza in applicazione di norme legislative e regolamentari vengono svolti direttamente dai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Dette ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 38 delle legge 8.6.1990, n. 142 e s.m.i.. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. Quando l’ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

Art. 87
Entrata in vigore

L’art. 87 - Norme transitorie e finali è così sostituito:

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 88
Modifiche dello Statuto

L’art. 88 - Revisione dello statuto è così sostituito:

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla legge.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono inviate in copia ai consiglieri comunali almeno 5 giorni prima dell’adunanza e depositate presso la segreteria comunale dando altresì pubblici avvisi di tale deposito.

3. Nel caso di modifica totale dello statuto, la proposta di deliberazione viene presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: la modifica totale dello statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.




Comune di Cerano (Novara)

Modifica Statuto comunale

Art. 14 è costituito dal seguente:

Elezione e composizione

Le norme relative alla composizione del Consiglio Comunale, nonché alla elezione ed alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

I consiglieri che per tre sedute consecutive non parteciperanno alle riunioni del Consiglio sono tenuti, su richiesta del Sindaco, a presentare per iscritto le giustificazioni delle assenze medesime.

Il Sindaco, qualora ritenga tali giustificazioni non accettabili ovvero qualora non pervenga nessuna giustificazione nel termine assegnato, propone al Consiglio la decadenza dei consiglieri interessati.

La pronuncia di decadenza deve essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Il Comma 7 dell’art. 16 è sostituito dal seguente:

I consiglieri hanno diritto ad avere a disposizione, per almeno tre giorni feriali prima della seduta, i fascicoli completi delle pratiche relative agli oggetti inseriti nell’ordine del giorno cui la seduta stessa si riferisce. In caso di mancato rispetto ti tali termini o di documentazione riconosciuta incompleta, potrà essere richiesto al Consiglio di votare il rinvio della trattazione ad altra seduta. La proposta di rinvio deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

All’art. 16 viene aggiunto il seguente comma 10:

Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

All’art. 20 viene aggiunto il seguente comma 4:

La presidenza delle commissioni di cui alle lettere a) e b) del 1° comma del presente articolo è assegnata ad un consigliere designato dalla minoranza consiliare.

All’art. 21 il comma 5 è sostituito dal seguente:

Il regolamento stabilisce, tra l’altro, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

L’art. 22 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 22
Convocazione del Consiglio

Il Consiglio si riunisce per iniziativa del Sindaco, il quale ne stabilisce l’ordine del giorno.

2 - Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

All’art. 23 vengono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

3) entro 180 giorni dalla data di svolgimento della consultazione elettorale che lo ha eletto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle iniziative ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4) Il Consiglio, almeno una volta all’anno, e non oltre il 30 novembre, verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

L’art. 24 viene soppresso.

Il comma 1 dell’art. 27 viene così riscritto:

Il presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale ed è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Il comma 1 dell’art. 33 è sostituito dal seguente:

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 5 (cinque) assessori.

Il comma 1 dell’art. 35 è sostituito dal seguente:

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezione.

All’art. 40 i commi 4 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

4) La seduta di Giunta è valida se è presente la maggioranza dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.

7) Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere espresso dal responsabile del servizio interessato, nonché del responsabile dell’area economico-finaziaria, qualora la deliberazione abbia riflessi sulla gestione del bilancio.

All’art. 45, la lettera h) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

Coordina e riorganizza, sulla base degli indizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell’untente.

Viene inserito il seguente art. 85:

Art. 85
Ordinamento degli uffici

1) la struttura organizzativa del Comune dovrà essere articolata per aree funzionali, a loro volta suddivise in uffici, in modo tale da consentire l’individuazione e la nomina dei soggetti responsabili del conseguimento degli obiettivi programmatici e dei procedimenti amministrativi.




Comune di Grugliasco (Torino)

Modifiche allo Statuto approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 21-12-1999

Titolo I
Autonomia e funzioni del Comune

Art. 1
(Autonomia del Comune)

1. Il Comune di Grugliasco è l’Ente democratico espresso dalla Comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico.

2. Esercita autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del presente Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. E’ titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione Piemonte, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge tali funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

(omissis)

Art. 13
(Partecipazione degli interessati
al procedimento amministrativo)

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è disciplinata dalla legge statale e regionale pertinente, nonché da regolamento di cui all’art. 55.

Art. 14
(ex Art. 13bis)
(Azione popolare)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto previsto dall’art. 7 Legge 142/90.

(omissis)

Art. 16
(ex Art. 15)
(Referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza comunale e di rilevante interesse sociale che interessano l’intera popolazione comunale o parti territorialmente individuate di essa.

2. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi bilancio, mutui, strumenti urbanistici, nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti o aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum dell’ultimo triennio.

(omissis)

Art. 18
(ex Art. 17)
(Attribuzioni e mezzi)

1. Su richiesta dei soggetti interessati o d’ufficio, il Difensore Civico verifica la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi del Comune, dei servizi pubblici con riguardo al Comune, agli enti e aziende da questo dipendenti e ai concessionari di servizi comunali.

2. A tal fine il Difensore Civico:

a) segnala agli organi comunali competenti situazioni e problemi che richiedano il loro intervento e avanza le opportune proposte;

b) riferisce all’autorità giudiziaria circa i fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni;

c) sollecita, se ne sussistono i presupposti, l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti;

d) può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento stesso;

e) indica i termini e le modalità per sanare le violazioni riscontrate e, in caso di inadempienza, richiede ai competenti organi comunali l’esercizio dei poteri sostitutivi;

f) presenta semestralmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell’Amministrazione.

g) esercita il controllo sugli atti del comune nei casi previsti dall’art. 38 della Legge 127/97 e con le modalità di cui al successivo art. 39.

3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché copie di atti e documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego né segreto d’ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

4. Le risorse organizzative del Difensore Civico sono determinate dal regolamento.

(omissis)

Art. 23
(ex Art. 22)
(I Consiglieri)

1. I Consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano gli interessi dell’intero territorio.

2. I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. L’interrogazione, l’interpellanza e la mozione sono disciplinate dal Regolamento. Inoltre i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato, nelle forme stabilite dal regolamento. I consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dal Presidente del Consiglio adeguata preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio. Le forme e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di cui fanno parte.

5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, espresso in forma scritta al Presidente, ad una intera sessione ordinaria comporta la proposta di decadenza del Consigliere Comunale dalla carica.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione al Consigliere interessato della relativa proposta.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, devono essere indirizzate al Consiglio e vengono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

8. Ogni consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del consiglio. Il consigliere che sia stato assente ingiustificato a quattro sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun elettore e da ciascun consigliere e viene dichiarata dal consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

9. Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.

10. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.

Art. 24
(ex Art. 23)
(Organizzazione del Consiglio)

1. Il Consiglio ha autonomia funzionale e organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare ed eventuali modifiche a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Nell’ambito del Consiglio sono istituite le Commissioni e i Gruppi consiliari.

Art. 25
(ex Art. 23bis)
(Partecipazione del Consiglio
alle linee programmatiche di mandato)

1. Entro 80 giorni il Sindaco mette a disposizione del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato, mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale. Entro i successivi venti giorni ciascun consigliere può presentare al Sindaco in forma scritta proposte e osservazioni nelle forme di emendamento. Entro i successivi venti giorni il Sindaco presenta all’approvazione del Consiglio Comunale le linee programmatiche ed i relativi emendamenti.

2. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

3. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato. Può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

(omissis)

Art. 27
(ex Art. 25)
(Funzionamento del Consiglio)

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle in cui vengono esaminati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento.

4. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei membri componenti il Consiglio Comunale, però alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le sedute sono valide, purché intervengano almeno dieci membri.

5. Le proposte di deliberazione sono approvate, salvo che sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta. I consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione, non si computano al fine della validità della seduta, anche se rimangono in aula. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle si computano nel numero dei votanti.

6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori comunali.

(omissis)

Art. 29
(ex Art. 27)
(Commissioni Consiliari)

1. Le Commissioni permanenti e speciali, istituite in seno al Consiglio sono disciplinate per numero, composizione, organizzazione, funzionamento, poteri e materie di competenza, dal regolamento. Fra le Commissioni permanenti istituite in seno al Consiglio Comunale è istituita la Commissione di controllo e garanzia, la presidenza della quale è riservata alla minoranza e le cui materie di competenza saranno stabilite dal Regolamento.

2. Tutte le Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata.

3. La competenza delle Commissioni permanenti coincide, di norma, con quella delle maggiori articolazioni degli uffici comunali. Le Commissioni permanenti hanno per compiti principali l’esame preventivo degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo sull’adempimento di tali atti e lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse Comunale. Delle suddette attività debbono riferire al Consiglio Comunale.

4. I Capigruppo sono costituiti in Commissione consiliare permanente, presieduta dal Presidente dell’Assemblea. Questa ha funzione di Commissione per gli affari generali, definisce gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale e dello svolgimento delle adunanze, tratta particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio e dirime gli eventuali conflitti di competenze insorti tra gli Organi istituzionali.

5. La Commissione dei Capigruppo esamina le candidature per la nomina degli amministratori previsti al Titolo V dello Statuto.

6. Possono essere istituite commissioni speciali per lo svolgimento di compiti volta per volta individuati dal Consiglio.

7. Le Commissioni, nello svolgimento di rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati, possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune; possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale Comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, in forza della richiesta, sono tenuti a intervenire. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

9. Ove le Commissioni siano richiamate ad esprimere un voto consultivo il riferimento della volontà espressa è ragguagliata alla rappresentanza consiliare di ciascun gruppo.

Art. 30
(ex Art. 27bis)
(Commissioni di indagine)

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

3. La commissione opera nell’ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell’ente messo a disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d’ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

5. Il funzionamento della Commissione di indagine è pari a quello delle commissioni permanenti ed è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

(omissis)

Capo III
La Giunta Comunale

Art. 32
(ex Art. 29)
(Composizione e funzionamento della Giunta)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 4 a un massimo di 8 Assessori tra cui un Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale.

2. La cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica sono stabilite dalle legge.

3. La Giunta verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e di non incompatibilità dei propri componenti.

4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva all’elezione, della nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco.

5. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dallo statuto.

6. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

7. Le adunanze non sono pubbliche.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvi i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale.

9. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, comportano la decadenza della Giunta Comunale. Questa rimane incarica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

(omissis)

Art. 35
(ex Art. 32)
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e sono oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi della leggi vigenti.

(omissis)

Capo IV
Il Sindaco

Art. 37
(ex Art. 34)
(Funzioni del Sindaco
quale organo del Comune)

1. Le competenze del Sindaco sono determinate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Sindaco rappresenta l’Ente ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

Provvede a dare impulso e coordinare l’attività degli organi comunali. Dirige l’attività della Giunta mantenendone l’unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.

3. Convoca e presiede la Giunta Comunale e propone al Presidente gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio.

4. Nell’assicurare l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo della Giunta, coordina e stimola l’attività dei singoli Assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che possa influire su tale indirizzo.

5. Ha facoltà di delegare ai singoli Assessori le attribuzioni che attengono a materie definite. Le deleghe sono conferite per settori di materia tendenzialmente omogenei, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

6. Ha facoltà, altresì, di attribuire a singoli Consiglieri, a titolo provvisorio e dandone comunicazione al Consiglio, incarichi particolari che non comportino l’emanazione di atti con efficacia esterna. Detti Consiglieri, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, devono esclusivamente fare riferimento a Sindaco e all’Assessore competente per materia.

7. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale nonché al Prefetto.

8. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli atti.

Impartisce le direttive al Segretario Generale al Direttore Generale se nominato ed ai Dirigenti con particolare riferimento ai criteri organizzativi che assicurino l’individuazione delle responsabilità e l’efficienza degli uffici e dei servizi.

9. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dall’art. 51 della Legge 142/90, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento.

10. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Aziende, Enti, Istituzioni, Società o Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali, svolgano attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

11. Esercita le funzioni di vigilanza, nell’ambito delle leggi, Regolamenti e Statuto, nei confronti delle Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali.

12. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

13. Promuove la conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

14. Nei procedimenti amministrativi può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

15. Indice i referendum comunali.

16. Provvede ad informare la popolazione in caso di situazioni di pericolo o comunque connesse ad esigenze di protezione civile.

17. Nomina, per un periodo di tempo corrispondente a quello del proprio mandato, il Segretario Generale scegliendolo tra gli iscritti all’Albo di cui al Regolamento approvato con DPR n. 465/97. Può conferire al Segretario Generale ogni funzione compatibile con la professionalità e competenza del ruolo ricoperto, compresa la nomina a Direttore Generale ed autorizzare al medesimo l’assunzione di incarichi esterni. Può infine, per violazione dei doveri d’ufficio e previa deliberazione conforme della Giunta Comunale, revocarlo con provvedimento motivato.

18. Può nominare, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale al di fuori della dotazione organica dell’Ente e con contratto a tempo determinato per una durata non eccedente il proprio mandato. Può altresì revocarlo previa deliberazione conforme della Giunta Comunale.

19. Qualora il Sindaco si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, contestualmente alla nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra Segretario e Direttore Generale.

Art. 38
(ex Art. 35)
(Funzioni del Sindaco quale
Ufficiale di governo)

1. Nelle funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco sovraintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale.

2. Emana, con competenza esclusiva i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’art. 38 della Legge 142/90.

Art. 39
(ex Art. 36)
(Giuramento del Sindaco - Distintivo)

1. Il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio nella seduta di insediamento.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

(omissis)

Titolo IV
Organizzazione e Uffici

Capo I
Principi generali

Art. 42
(ex Art. 39)
(Organi e strutture)

1. La dotazione organica del personale nonché l’organizzazione generale degli uffici e dei servizi Comunali sono stabiliti con apposito regolamento.

2. L’organizzazione generale deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il regolamento individua le singole strutture organizzative che verranno dimensionate ed aggregate in aree funzionali secondo criteri di flessibilità.

4. L’efficienza e la funzionalità degli uffici viene perseguita prioritariamente mediante la programmazione e la gestione delle attività per obiettivi.

Capo II
Segretario Generale

Art. 43
(ex Art. 40)
(Funzioni)

1. Il Comune ha un Segretario titolare, Dirigente pubblico, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge.

2. Il Segretario Generale svolge i compiti attribuitigli per legge. Il Sindaco può affidare al Segretario Generale attribuzioni ulteriori nel rispetto del ruolo e della professionalità ricoperta. Tali attribuzioni danno diritto a compensi aggiuntivi determinati dal C.C.N.L.. o dal Regolamento di Organizzazione.

Art. 44
(ex Art. 40bis)
(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, se nominato, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo del Comune e secondo le direttive impartite dal Sindaco, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. Al Direttore rispondono i Dirigenti del Comune, ad eccezione del Segretario Generale.

Capo III
Dirigenti

Art. 45
(ex Art. 41)
(Vice Segretario Generale)

1. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Le attribuzioni del Vice Segretario sono conferite con le modalità di cui al Regolamento di Organizzazione.

Art. 46
(ex Art. 42)
(Dirigente di Settore)

1. In relazione agli obiettivi dell’Ente, i Dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell’efficienza di gestione delle risorse assegnate e della organizzazione degli uffici e servizi.

2. Nell’attuazione degli obiettivi generali e settoriali prefissati, i Dirigenti collaborano con l’Amministrazione alla formulazione dei piani e progetti e procedono alla loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti, la costituzione del rapporto, il conferimento dell’incarico e l’allocazione delle posizioni dirigenziali sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione nel rispetto della disciplina del C.C.NN.LL.

4. In assenza o impedimento temporaneo del Dirigente, le funzioni sono assunte dal Funzionario competente per materia. In assenza o impedimento prolungato del Dirigente, le funzioni vicarie sono assegnate da Sindaco ai sensi del Regolamento di Organizzazione.

5. I Dirigenti sono responsabili della gestione e dei rispettivi risultati. La verifica dei risultati ottenuti dai Dirigenti, in rapporto ai programmi ed obiettivi loro affidati, dovrà essere attuata annualmente da appositi nuclei di valutazione, la cui nomina e composizione è prevista da apposita norma regolamentare.

(ex Art. 47: abrogato)

Art. 48
(ex Art. 44)
(Conferenza dei Dirigenti)

1. La conferenza dei Dirigenti è costituita dal Direttore Generale se nominato dal Segretario Generale e dai Dirigenti di Dipartimento. Alla stessa possono essere chiamati a partecipare i Funzionari di Sezione.

2. La conferenza opera quale organismo ausiliario consultivo interno, per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa generale o specifica, per la verifica del funzionamento generale dell’apparato Comunale e dei tempi e modi per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Amministrazione.

Capo IV
Personale

Art. 49
(ex Art. 45)
(Organizzazione)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge il Comune determina autonomamente il proprio modello organizzativo e la propria dotazione organica, nei limiti finanziari del proprio bilancio e conformemente ai compiti istituzionali e programmatici svolti.

2. Il Comune tramite il Regolamento di Organizzazione attua la propria autonomia organizzativa.

Art. 50
(ex Art. 46)
(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dalla legge, dagli accordi nazionali e decentrati di lavoro, dal Regolamento di organizzazione.

Art. 51
(ex Art. 48)
(Commissione di concorso)

1. Nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge, la Commissione, formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.

2. Il Regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze e le procedure previste per le operazioni concorsuali.

(omissis)

Art. 57
(ex Art. 55)
(Procedimento amministrativo)

1. Il Consiglio comunale, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplina con apposito regolamento i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell’azione del Comune valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge statale e regionale.

2. Tale regolamento, in particolare, individua i tipi principali di procedimento e per ciascuno di essi determina:

a) il termine entro cui il procedimento deve concludersi, in stretta aderenza ai tempi che, sulla base delle caratteristiche del procedimento stesso e delle risorse organizzative disponibili, risultano effettivamente necessari;

b) l’unità organizzativa ed il funzionario responsabili del procedimento;

c) le modalità ed i tempi della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati;

d) i diritti che gli interessati possono esercitare nel procedimento, con specifico riguardo alla visione e all’estrazione di copie degli atti procedimentali, alla presentazione di memorie e documenti e al contraddittorio orale;

e) le modalità per il perfezionamento di eventuali accordi con i soggetti interessati;

f) gli strumenti per la verifica periodica del regolamento stesso.




Comune di Villanova d’Asti (Asti)

Modifiche allo statuto comunale

Con deliberazione del C.C. del 30-12-1999 n. 53, esaminata dal CO.RE.CO. - Alessandria - senza rilievi, sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale:

Articolo 1
Principi fondamentali

Comma 1: la dizione: “il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge dello Stato” è abrogata ed è sostituita dalla seguente: “il quale ne ha la rappresentatività secondo i principi della Costituzione e nel rispetto dei principi fissati dalle leggi Statali o Regionali secondo il principio della sussidiarietà”.

Comma 2: la dizione: “si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto” è sostituito dalla seguente: “si manifesta attraverso l’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché l’autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”.

Articolo 2
Finalità

Il comma 3 è abrogato.

Articolo 3
Programmazione e forme di cooperazione

Dopo l’ultimo comma viene aggiunto il seguente: “4. Il Comune impronta la propria attività collaborando con gli altri Comuni per l’espletamento dei servizi in forma associata al fine di crearne dei nuovi ed ottimizzare quelli già esistenti”.

Articolo 6
Stemma e gonfalone

Comma 3: Prima del punto viene aggiunto quanto segue: “e preventivamente dalla Giunta Comunale”.

Articolo 8
Consiglio Comunale

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Il Consiglio, quale organo d’indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercita le competenze nel rispetto della legge e del presente Statuto.

Delibera, altresì, sull’indizione dei Referendum, l’elezione del difensore civico, la costituzione delle commissioni permanenti e di quelle speciali.

Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale e ne procede alla convocazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e, in mancanza di questo, dal Consigliere anziano.

Le delibere sono sottoscritte dal Sindaco, dal Consigliere Anziano e dal Segretario Comunale.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale e le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono regolamentati dalla legge. Le dimissioni rese con atti separati dai Consiglieri si intendono contemporaneamente presentate quando risultano protocollate dall’Ente lo stesso giorno.

Articolo 9
Competenze e attribuzioni

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Norme di funzionamento

Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle Commissioni Consiliari eventualmente previste in conformità ai seguenti principi:

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, con relative relazioni previsionali e programmatiche, bilancio pluriennale, conto consuntivo, piano regolatore e relative varianti, le notifiche dell’avviso di convocazione delle sedute sono da effettuarsi almeno cinque giorni prima, mentre per le restanti sedute almeno tre giorni prima. In caso di urgenza la notifica dell’avviso di convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima delle ore fissate per la riunione;

la validità della seduta è data dalla metà dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati;

i Consiglieri devono essere informati in modo adeguato sulle proposte iscritte all’ordine del giorno;

le modalità di presentazione ed espletamento di interrogazioni, interpellanze e mozioni in materia di competenza del Consiglio Comunale da parte dei Consiglieri Comunali nell’esercizio della loro attività di controllo, indirizzo e proposte;

è fissato un periodo di tempo da dedicare ad interrogazioni;

è fissato un tempo massimo per gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto.

Le sedute sono pubbliche, salvo che a giudizio del Sindaco, si tratti di argomenti che offendano l’onorabilità di una persona.

Il Sindaco, anche su proposta scritta e motivata di almeno sei Consiglieri, può convocare un Consiglio Comunale aperto qualora ragioni di interesse generale lo richiedano.

Le votazioni sono solo ed esclusivamente riservate ai Consiglieri, anche nel caso di Consiglio Comunale aperto.

Quando un Consigliere Comunale non abbia partecipato a tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi, viene dichiarato decaduto con le modalità previste dal regolamento.

Articolo 10
Sessioni e convocazioni

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Sistemi di votazione

Di norma la volontà del Consiglio Comunale è espressa mediante votazione per alzata di mano.

Si procede a votazione segreta solo quando si dovranno esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di persone.

Nel caso di votazione palese, si può procedere ad appello nominale quanto per l’adozione di un provvedimento sia necessaria una maggioranza qualificata, se lo reputa opportuno il Sindaco o lo richieda espressamente un quinto dei Consiglieri assegnati.

Se la legge non stabilisce il contrario, nelle elezioni di persone si procede con votazione limitata, per ciascun Consigliere, a tanti nominativi pari al numero minimo di rappresentanti eventualmente spettante alla minoranza e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 11
Commissioni

Comma 1: E’ abrogata la dizione “e, quando occorra, speciali di indagine e di inchiesta”.

Dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:

1bis. Il Consiglio Comunale, nel rispetto del regolamento, può istituire Commissioni Consiliari aventi funzioni di indagine, di controllo e garanzia. La presidenza di dette Commissioni, se istituite, sono attribuite alla minoranza.

Dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:

5. I verbali delle Commissioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12
Attribuzioni delle commissioni

Comma 2: La congiunzione “e” è sostituita da una virgola e la dizione “di inchiesta” è sostituita dalla seguente: “di controllo e garanzia”.

Comma 3: Al termine del comma 3, prima del punto, viene aggiunta una virgola e successivamente quanto segue: “che potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione”.

Articolo 13
Consiglieri

Comma 3: è abrogato ed è sostituito dal seguente:

3. L’Ente stipula, nei limiti di legge, polizze che garantiscano i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale dai rischi connessi all’esercizio delle loro funzioni amministrative.

Comma 4: è abrogato ed è sostituito dal seguente:

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune.

Articolo 14
Diritti e doveri dei Consiglieri

Detto articolo è abrogato.

Articolo 15
Gruppi consiliari

Comma 1: prima della dizione “al Segretario Comunale” è aggiunta la seguente “al Sindaco ed”.

Dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:

1bis. Durante il mandato possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari purché questi siano composti da almeno tre Consiglieri.

Articolo 16
Giunta Comunale

Detto articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

La Giunta Comunale, organo d’Amministrazione, è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori, individuando fra questi il Vice Sindaco.

Un componente della Giunta Comunale può essere anche un cittadino, non Consigliere Comunale, che sia italiano iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica Italiana o sia cittadino di uno dei Paesi C.E.E. ed iscritto nelle liste elettorali del Comune.

L’Assessore non Consigliere deve possedere particolari qualità, competenza ed esperienza che ne giustifichino la scelta. Non può comunque essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni dell’ultimo Consiglio Comunale.

L’Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e della maggioranze per le votazioni.

E’ auspicabile che un membro della Giunta debba essere dell’altro sesso.

Articolo 17
Nomina e prerogative

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Composizione e nomina

Il Sindaco, contestualmente alla nomina degli Assessori, determina il numero dei componenti della Giunta Comunale, entro il limite di quattro ed il massimo stabilito dalla legge e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco il quale ne prende atto.

Il Sindaco può revocare la nomina ad Assessore.

Il Sindaco, con proprio decreto, è obbligato a procedere alla sostituzione dell’Assessore dimissionario solo se qualora il numero dei componenti della Giunta Comunale rimasti in carica sia inferiore al minimo stabilito dal comma primo del presente articolo.

Delle decisioni adottate, compresa quella della non sostituzione dell’Assessore dimissionario o revocato, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Articolo 18
Composizione

E’ abrogato ed è sostituito dal seguente:

Competenze della Giunta e degli Assessori

La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni.

La Giunta esercita la propria funzione amministrativa secondo quanto disposto dalla legge.

Le deleghe sono attribuite agli Assessori dal Sindaco con provvedimento comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Delle revoche o modifiche di deleghe il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Articolo 19
Funzionamento della Giunta

E’ abrogato ed è sostituito dal seguente:

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, che determina l’ordine del giorno, tenuto conto delle proposte formulate dai singoli Assessori.

Il funzionamento e le modalità di convocazione sono stabilite dalla Giunta stessa.

La Giunta non può deliberare senza che sia presente la maggioranza dei componenti.

Gli atti della Giunta sono approvati se deliberati a maggioranza assoluta dei presenti.

Gli atti della Giunta sono sottoscritti dal Sindaco o da chi la presiede, dall’Assessore più anziano di età e dal Segretario Comunale.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Articolo 20
Deliberazioni degli organi collegiali

Detto articolo è abrogato.

Articolo 21
Mozione di sfiducia

Comma 5: Dopo la dizione “La mozione” e prima di “va presentata” viene aggiunto quanto segue: “non può essere presentata durante la seduta del Consiglio Comunale e”.

Articolo 22
Sindaco

Il primo comma è confermato.

I restanti commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

2. La titolarità delle funzioni di governo dell’Amministrazione e di Ufficiale di Governo sono attribuite al Sindaco al momento della proclamazione dei risultati elettorali da parte del Presidente dell’assemblea dei Presidenti delle sezioni elettorali.

3. Il Sindaco, nella seduta d’insediamento, presta giuramento secondo la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene”.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed entro i termini fissati dalla legge nomina, designa e revoca i rappresentanti dell’Amministrazione presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5. Il Sindaco può affidare ai singoli Consiglieri incarichi specifici, per materie e periodi predeterminati, e con facoltà di revoca.

6. Nell’osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente, il Sindaco nomina i responsabili di settore.

7. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari dei servizi commerciali nonché, d’intesa con i responsabili territoriali, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.

Articolo 23
Attribuzioni di amministrazione

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Linee programmatiche di mandato

Entro quattro mesi dalla proclamazione dei risultati elettorali il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, consegna ai capigruppo il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene approvato per alzata di mano per appello nominale.

Ai fini del conteggio dei periodi enunciati nei commi precedenti non viene considerato il mese di agosto.

Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee di governo.

La verifica da parte del Consiglio nell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente alla verifica degli equilibri generali di bilancio.

Il Consiglio Comunale, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con delibera adottata a maggioranza assoluta con votazione espressa per alzata di mano e per appello nominale, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le nuove linee di fondo da seguire.

Articolo 24
Attribuzioni di vigilanza

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

Le dimissioni, l’impedimento, la rimozione, la decadenza ed il decesso del Sindaco determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti nel precedente comma, trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Articolo 25
Attribuzioni di organizzazione

Detto articolo è abrogato.

Articolo 26
Vicesindaco

Comma 5: è abrogato e sostituito dal seguente: “5. L’Assessore cittadino di altro paese della C.E.E. ed iscritto nelle liste elettorali di questo Comune, non può svolgere le funzioni di Vice Sindaco.

Articolo 27
Principi e criteri fondamentali di gestione

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Sono organi di gestione dell’Ente il Segretario Comunale ed i Responsabili di Settore.

Le funzioni di gestione di Amministrazione nonché la organizzazione degli uffici e dei servizi sono normate dal Regolamento di organizzazione ai sensi delle leggi vigenti.

Il Sindaco può attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale dell’Ente.

Articolo 28
Il Segretario Comunale

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi , allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Comunale sovrintende all’attività dei responsabili di settore e ne coordina l’attività.

Il Segretario Comunale, inoltre:

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, delle varie commissioni comunali, di cui ne cura la verbalizzazione;

svolge le funzioni di cui alla lettera precedente anche a favore dei Consiglieri Comunali;

può delegare le funzioni di verbalizzante delle varie commissioni comunali ai responsabili di settore;

presiede tutte le commissioni di gara e di concorso con l’osservanza dei criteri e dei principi procedimentali in materia, fissati dalla legge e dai regolamenti;

è responsabile della gestione del personale.

Il Segretario Comunale è autorizzato dal Sindaco a svolgere la propria attività al di fuori del Comune purché non vengano lesi gli interessi dell’Ente.

Articolo 29
Attribuzioni consultive

Detto articolo è abrogato.

Articolo 30
Attribuzioni di sovrintendenza
- Direzione - Coordinamento

Detto articolo è abrogato.

Articolo 31
Attribuzioni di legalità e garanzia

Detto articolo è abrogato.

Articolo 32
I responsabili dei servizi

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Ordinamento degli uffici

Il Comune promuove e tende ad ottimizzare le prestazioni del personale attraverso un costante ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e la responsabilizzazione del personale.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

I responsabili di settore assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità.

La responsabilità del personale viene stabilita nell’ambito della loro autonomia decisionale all’interno delle funzioni loro attribuite; si estende ad ogni atto o fatto compiuto tenuto conto delle funzioni loro assegnate. L’Ente può stipulare polizze assicurative dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni professionali del Segretario Comunale e dei dipendenti.

L’iscrizione ai collegi ed agli organi professionali è compatibile con la condizione di dipendenti del Comune. Altresì i dipendenti, preventivamente autorizzati dal responsabile del personale, possono svolgere attività presso altro Ente purché non vengano lesi gli interessi del Comune.

Articolo 33
Pareri, controllo e pubblicità degli atti monocratici

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Atti monocratici di gestione

L’attività degli organi monocratici di gestione si manifesta con atti o provvedimenti nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

Detti atti o provvedimenti sono pubblicati all’albo pretorio dell’Ente per la durata di quindici giorni e comunicati in elenco ai capigruppo con cadenza quindicinale.

Articolo 34
Personale

Detto articolo è abrogato.

Articolo 64
Referendum

Il comma 1 è confermato.

Comma 2: è abrogato ed è sostituito dal seguente:

2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

bilanci, tributi, espropriazioni ed appalti;

provvedimento inerente lo stato giuridico ed economico del personale;

regolamenti interni;

elezioni, nomine, designazione, revoche e decadenza;

atti dovuti per forza di legge.

La lettera a) del c. 3 è abrogata ed è sostituita dalla seguente:

il 15 per cento del corpo elettorale le cui sottoscrizioni sono da raccogliere in 45 giorni dalla data di approvazione del quesito.

Il comma 4 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

4. Il Consiglio Comunale nel regolamento stabilisce le procedure da osservare per l’indizione e svolgimento dei referendum. In particolare il regolamento stabilisce:

a) modalità, termini e limiti entro i quali i promotori debbono raccogliere le firme su quesiti chiari ed univoci, limiti numerici e temporali dei referendum ammissibili;

b) le modalità attraverso le quali il Consiglio Comunale valuta i presupposti di ammissibilità;

c) i termini entro i quali il Sindaco indice il referendum, le modalità di pubblicazione e di svolgimento delle operazioni.

Il comma 5 è confermato.

Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

6. L’indizione del referendum consultivo sospende l’efficacia di ogni deliberazione riguardante la materia oggetto di consultazione, a meno che non sussistano motivazioni imprescrivibili ed urgenti, positivamente riscontrate dalla maggioranza assoluta del Consiglio.

7. La consultazione referendaria è sospesa nel caso in cui il Consiglio, con atto approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, recepisca ed attui gli obiettivi dell’istanza referendaria.

8. Sei mesi prima della scadenza del mandato del Sindaco non possono essere indetti referendum.

Articolo 68
Nomina

Comma 1: la dizione “di elezione” è abrogata ed è sostituita dalla seguente: “di avvenuta nomina”.

Articolo 71
Rapporti con il Consiglio

Comma 2: è abrogato ed è sostituito dal seguente: “2. La relazione viene discussa dal Consiglio nel primo semestre di ogni anno”.

Articolo 73
Statuto

Comma 2: è abrogata la dizione: “dei cittadini” ed è sostituita dalla seguente: “degli elettori”.

Articolo 76
Ordinanze

Comma 1: è abrogato ed è sostituito dal seguente: “Le ordinanze sono emanate dagli organi comunali preposti dalla legge e nello spirito dei regolamenti comunali”.

Comma 2: è abrogato.

Comma 4: è abrogato l’avverbio “altresì”.




Comune di Villar Perosa (Torino)

Avviso di modifica dello Statuto Comunale

Il Sindaco

avvisa

- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del 22.12.1999, esecutiva, sono stati riformulati i seguenti articoli del vigente statuto comunale:

Art. 5
Albo pretorio e informazione

1. Le attività del Comune di Villar Perosa sono svolte nel rispetto del principio della pubblicità, della trasparenza e della massima conoscibilità.

2. Nel palazzo municipale sono predisposti appositi spazi da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto a tale forma di pubblicità. Il Responsabile del servizio di segreteria, avvalendosi degli uffici, cura l’affissione degli atti e ne certifica la pubblicazione.

3. Per particolari atti riguardanti i singoli quartieri del Comune, gli Organi competenti deliberano perché la pubblicazione venga effettuata anche nelle zone interessate.

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini una adeguata informazione sulle attività del Comune, con apposito regolamento vengono previste e disciplinate ulteriori forme di pubblicità. Il Comune cura inoltre un bollettino periodico su cui sono riportare le notizie più importanti per la collettività.

Art. 15
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità. Esso è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

Art. 16
Regole generali

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi, ai criteri, ed alle modalità previste dal presente Statuto e dalle norme del regolamento.

Il funzionamento del Consiglio sarà disciplinato da apposito Regolamento che dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- prevedere le modalità di convocazione per la presentazione e discussione delle proposte;

- prevedere il numero dei Consiglieri necessari a rendere valide le sedute di prima e seconda convocazione che non deve essere inferiore ad 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune non computando a tal fine il Sindaco;

- prevedere che gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai Consiglieri nel domicilio dichiarato, entro un congruo termine;

- prevedere il tempo riservato per ogni seduta alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni assegnando i tempi per le repliche e le dichiarazioni di voto;

- disciplinare le forniture dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate per il funzionamento del Consiglio;

- prevedere le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di solidarietà, pubblicità e trasparenza, al fine di assicurare la tutela degli interessi collettivi, il buon andamento e l’imparzialità.

Art. 17
Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 18
Decadenza dei Consiglieri

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 21
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonchè i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Art. 23
La Giunta
Composizione e Presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di sei Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 2.

Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 24
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

5. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

6. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese.

8. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

9. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

10. I soggetti chiamati alla carica di Vice sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

- non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, la carica di assessore.

11. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice-sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

12. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia, e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 28
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri regionali eventuali, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 32
Segretario Comunale - Stato giuridico,
Trattamento economico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall’art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall’art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta l’indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

In relazione al combinato disposto dell’art. 51, comma 3 bis, della legge 8.6.1990, n. 142, come modificato dall’art. 2, comma 13 della L. 16.6.1998, n. 191, e 17, comma 68 lett. e) della L. 15.5.1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (in tutto o in parte) di cui all’art. 51 comma 3, della L. 142/1990.

Art. 33
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica con l’autonomia normativa e organizzativa che gli è propria, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di Bilancio.

Art. 36
Competenze dei responsabili dei servizi

1. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenze comunali, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle relative sanzioni.

L’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile, e urgente sulle materie indicate dall’art. 38 della Legge n. 142/1990.

L’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

Art. 41
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna In relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionale di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 44
Revisore dei Conti

1. Il revisore dei conti è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, tra gli iscritti nel ruolo e negli albi di cui all’art. 57, comma 2°, della legge 142/1990 e s.m.i. e dura in carica per tre anni.

2. Il Regolamento di contabilità comunale disciplina l’organizzazione dell’ufficio del revisore e i mezzi di cui questi potrà disporre per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 60
Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali di tariffe e di personale, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:

a) il 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali;

b) il Consiglio comunale.

4. Al voto referendario possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune.

5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

I Referendum e le consultazioni previste dal presente Statuto non possono aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

Art. 70
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Villar Perosa, 1 febbraio 2000

Il Sindaco
Roberto Prinzio




Comunità Montana Valle Ossola - Domodossola (Verbano Cusio Ossola)

Modifica al vigente Statuto della Comunità Montana

L’articolo 1 del vigente statuto della Comunità Montana Valle Ossola avente per oggetto “Denominazione - Natura giuridica” e l’articolo 11 per oggetto “Composizione, elezione e cessazione della giunta” sono abrogati.

I nuovi testi degli articoli 1 e 11 sono i seguenti:

Art. 1
Denominazione - Natura Giuridica

La Comunità Montana Valle Ossola è unione montana, ente locale costituito fra i Comuni montani di Anzola d’Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna, ricadenti nella zona omogenea montana n. 41 delimitata ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 2 luglio 1999 n. 16 in attuazione degli artt. 28 e 29 della Legge 8 giugno n. 142, nel quadro delle finalità degli art. 44 ultimo comma e 129 della Costituzione.

Art. 11
Composizione, elezione e cessazione

1. La Giunta è l’organo di governo dell’Ente, ispirata ad una visione unitaria degli interessi dei territori che costituiscono la Comunità Montana.

E’ composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri sette membri denominati Assessori.

2. L’elezione della Giunta è regolata dalla legge regionale. Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio. Esso deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, l’indicazione delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai singoli componenti.

3. Il Presidente e il Vicepresidente e i componenti debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge regionale, che ne disciplina la decadenza.

4. La cessazione della Giunta è disciplinata dalla legge. Il documento programmatico per tale elezione dev’essere depositato almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta del Consiglio e contenere, oltre a quanto previsto dalla legge; l’indicazione degli incarichi che il Presidente intende attribuire ai singoli componenti.

Il Presidente
Pierleonardo Zaccheo



ALTRI ANNUNCI

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatorie definitive

Si rende noto che questa Commissione ha formato le graduatorie definitive relative ai bandi generali di concorso pubblicati in data 12 maggio 1999 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Cassine, San Salvatore Monferrato, Murisengo, Terruggia.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune interessato e presso la sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

Alessandria, 1 febbraio 2000

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli




Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Biella

Avviso

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

rende noto

che ha formato la Graduatoria Provvisoria relativa al bando di Concorso Generale n. 4, pubblicato dal comune di Cossato in data 10.5.99, per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili nel Comune di Cossato; l’ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26.

La Graduatoria Provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 della Legge Regionale 28.3.1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51, e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il comune di Cossato, presso la sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella e presso tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale cui si riferisce il Bando di Concorso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l’ATC - via Schiapparelli 13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30º giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all’Albo Pretorio del Comune di Cossato.

Il Presidente
Luigi Bove




Comune di Baveno (Verbano Cusio Ossola)

Delibera C.C. n. 56 del 3 dicembre 1999 - Piano di recupero immobile di proprietà Diverio Amalia ubicato nel N.A.F. di Romanico, adottato con D.C.C. n. 9/1999 - Approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di prendere atto del parere favorevole, con condizioni, espresso dalla Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali in ordine al P.d.R. in questione e riportato in narrativa.

2) Di approvare la controdeduzione, come riportata in narrativa, all’unica osservazione pervenuta, presentata dalla Soc. TopMedia Immobiliare S.r.l., determinandone quindi il non accoglimento.

3) Di approvare il Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente proposto dalla Sig.ra Diverio Amalia, relativo ad immobile ubicato nel nucleo di antica formazione di Romanico, già oggetto della D.C.C. n. 9/1999, costituito dagli elaborati già allegati a detta Deliberazione, prescrivendo la puntuale osservanza delle condizioni di cui al parere ex art. 40 - comma 8 - L.R. n. 56/1997.

4) (Omissis)

Il Responsabile del Servizio
Davide Cerlini




Comune di Barbaresco (Cuneo)

Avviso ad opponendum

Il Sindaco

In conformità a quanto disposto dall’art. 360 della Legge sui lavori pubblici 20 Marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 93 del Regolamento 25 Maggio 1895, n. 350 sulla contabilità e collaudo dei lavori dello Stato,

avverte

che, avendo l’Impresa Arienti S.r.l. con sede in Ricca di Diano d’Alba, Strada Alba-Cortemilia n. 42, ultimato i lavori di sistemazione del centro abitato in Via Cavazza ed ampliamento opere di urbanizzazione, in virtù del contratto stipulato in data 5.7.99 n. 187 di rep.; tutti coloro che abbiano crediti verso detto Impresa Arienti S.r.l. per occupazioni permanenti o temporanee di beni e relativi danni in dipendenza dei lavori suddetti e intenda invocare a propria garanzia le citate disposizioni legislative e regolamentari, debbono presentare i titoli rispettivi a questo Comune nel termine di gg. 15 (giorni quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Non sarà tenuto conto dei reclami e delle istanze che venissero presentate dopo la scadenza del termine suddetto.

Barbaresco, 1 febbraio 2000

Il Sindaco




Comune di Bianzè (Vercelli)

Avviso d’asta per la vendita di terreni di proprietà comunale

Nel giorno Mercoledì 8 marzo 2000 alle ore 10 in Bianzè e nel Palazzo Municipale sito in Via Isnardi 17 avanti ad apposita Commissione di Gara presieduta dal responsabile del Servizio di cui trattasi avrà luogo la vendita mediante Asta Pubblica dei terreni siti in Bianzè ed appresso elencati con l’indicazione per ciascuno del prezzo a base d’asta:

Fg. 8 n. 6 L. 32.000.000 mq. 10.190 g.te 2,67;

Fg. 2 n. 6 L. 28.400.000 mq. 9.420 g.te 2,47;

Fg. 2 n. 34 L. 17.700.000 mq. 5.880 g.te 1,54;

Fg. 9 n. 24 L. 11.000.000 mq. 3.780 g.te 0,99;

Fg. 10 n. 93 L. 17.000.000 mq. 5.610 g.te 1,47;

Fg. 12 n. 31 L. 10.800.000 mq. 3.581 g.te 0,94;

Fg. 16 n. 83 L. 9.600.000 mq. 3.690 g.te 0,96;

Fg. 18 n. 107 L. 3.600.000 mq. 1.390 g.te 0,36;

Fg. 10 n. 127 L. 11.200.000 mq. 560 g.te 0,14;

Fg. 7 n. 106 L. 9.000.000 mq. 3.010 g.te 0,79;

Fg. 7 n. 89 L. 9.545.000 mq. 3.170 g.te 0,83;

Fg. 9 n. 178 L. 12.075.000 mq. 4.000 g.te 1,05.

L’asta si terrà con il metodo di cui all’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827/1924 (metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nell’avviso) e con offerte in aumento sul prezzo a base d’asta sopra indicato; aumento che non deve essere inferiore all’uno per cento del prezzo base d’asta. Le offerte dovranno essere fatte per singolo mappale.

Per essere ammessi a partecipare all’asta ciascun concorrente dovrà presentare entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per l’asta la documentazione prevista, secondo le modalità indicate nell’avviso d’asta affisso all’albo pretorio del comune.

Per tutte le informazioni sullo svolgimento della gara rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Bianzè (Tel. 0161/49133).

Bianzè, 2 febbraio 2000

Il Responsabile del Servizio di Segreteria
Corrado Cellocco




Comune di Borgomanero (Novara)

Avviso di deposito del progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 Comma 7º della L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Sindaco

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 in data 23.12.1999, esecutiva a norma di Legge con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 Comma 7º della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- Visto l’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

avvisa

Che la predetta deliberazione consigliare e gli allegati adottati, saranno depositati presso l’Ufficio Segreteria in visione al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 31.1.2000 al 29.2.2000 da lunedì a venerdì nelle ore di apertura al pubblico e presso il Corpo di Polizia Municipale il sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.00 ed i giorni festivi dalle ore 9.40 alle ore 10.10.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio tecnico Comunale (Sezione Urbanistica) nelle ore di apertura al pubblico.

Che chiunque può prendere visione e presentare dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione osservazioni e proposte anche minute di supporti esplicativi.

Borgomanero, 31 gennaio 2000

L’Assessore all’Urbanistica    Il Sindaco
Giovanni Barcellini    Pier Luigi Pastore




Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Bando di concorso generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Si rende noto che è stato bandito un concorso generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p. di recupero e di risulta che si renderanno disponibili nel Comune di Borgo San Dalmazzo.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato per il giorno 14 aprile 2000.

Il testo integrale del bando è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali del Comune di Borgo San Dalmazzo e pubblicato presso l’A.T.C. di Cuneo ed all’Albo Pretorio dei comuni costituenti l’ambito territoriale n. 38 di cui alla L.R. 46/95 come modificata dalla L.R. n. 51/96.

Il Sindaco
Marco Borgogno




Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Decreto di occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti nell’ambito del Piano Particolareggiato in zona “Chiesa Gesù Lavoratore”

Il Funzionario Responsabile

(omissis)

n. 1

decreta

Art. 1 -E’ disposta a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Borgo San Dalmazzo identificati come nell’elenco appresso riportato, necessari alla esecuzione dei lavori per realizzazione del Piano Particolareggiato in zona R5.21 (Chiesa Gesù Lavoratore)

Ditta proprietaria:

Morre Romana ved. Vola (usufr.) (omissis), Vola Daniela (prop. 1/3) (omissis), Vola Dario (prop. 1/3) (omissis), Vola Franca (prop. 1/3) (omissis).

P.ta 13138 Fog. 9 n. 409 Sup. mq. 2170 mq. da occupare 2170

Art. 2 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3 - All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, e affisso per lo stesso periodo all’albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5 - Al fine della determinazione della indennità di occupazione, l’ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio, dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 6 - L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Cuneo, e comunicata al proprietario a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di 3 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 8 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente T. A. R. entro i termini di legge.

Borgo San Dalmazzo, 24 gennaio 2000

Il Funzionario Responsabile
Mario Bongioanni




Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Decreto di occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per sistemazione ed ampliamento strada Borgata Brancassi

Il Funzionario Responsabile

(omissis)

n. 2

decreta

Art. 1 - E’ disposta a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Borgo San Dalmazzo identificati come nell’elenco appresso riportato, necessari alla esecuzione dei lavori per sistemazione ed ampliamento strada Borgata Brancassi.

Ditte Proprietarie:

- FORTUNANDA Zenina (omissis) prop. per 3/4, e FANTINO Claudia (omissis) prop. per ¼ - P.ta 1 Fog. 22 n. 735 sup. mq. 90 da occup. 90.

- GHIBAUDO Rosina in LOVERA com. leg. 3/9586 (omissis), compr. 276 LOVERA Bruno (omissis) prop. 1/6; LOVERA Giovanni (omissis) compr. 3/6; LOVERA Michele (omissis) comprop 2/6; MIRAGLIO Maria Madalena (omissis) com 3/6- P.ta 9586 Fog. 22 n. 736 sup. mq. 106 da occup. 106.

- DALMASSO Celestina (omissis) nuda propr. P.ta 7566 Fog. 22 n. 742 sup. mq. 58 da occupare 58 e DALMASSO Nicolao (omissis) usufruttuario P.ta 7566 Fog. 22 n. 739 sup. mq. 320 da occup. 320 P.ta 7566 Fog. 22 n. 737 sup. mq. 20 da occup. 20 P.ta 7566 Fog. 22 n. 738 sup. mq. 194 da occup. 194 P.ta 7566 Fog. 22 n. 741 sup. mq. 440 da occup. 440 P.ta 7566 Fog. 22 n. 740 sup. mq. 700 da occup. 114.

GIRAUDO Battista (omissis) pr. 36/72 P.ta 1231 Fog. 19 n. 528 sup. mq. 200 da occup. 200.

GIRAUDO Margherita fu Pietro usufrut. Parz. e MACAGNO Giorgina (omissis) prop. 3/72; MACAGNO Giovanni (omissis) pro. 3/72; MACAGNO Margherita fu Giovanni (omissis); MACAGNO Maria fu Giovanni (omissis) compr. 27/72; MACAGNO Secondina fu Giovanni compr. 27/72; MACAGNO Secondo (omissis) prop. 3/72 P.ta 1 Fog. 19 n. 77 sup. mq. 1400 da occup. 85.

Art. 2 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3 - All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi gli eventuali fittavoli.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, e affisso per lo stesso periodo all’albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5 - Al fine della determinazione della indennità di occupazione, l’ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio, dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 6 - L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Cuneo, e comunicata al proprietario a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di 3 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 8 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente T. A. R. entro i termini di legge.

Borgo San Dalmazzo, 24 Gennaio 2000

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Ezio Lingero




Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Decreto di occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per la costruzione di rotatoria stradale in Via Asti - Via Ambovo - Via Tetto Mantello

Il Funzionario Responsabile

(omissis)

n. 3

decreta

Art. 1 - E’ disposta a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Borgo San Dalmazzo identificati come nell’elenco appresso riportato, necessari alla esecuzione dei lavori di Costruzione rotatoria stradale Via Ambovo - Via Asti - Via Tetto Mantello.

Ditte Proprietarie:

- BOTTASSO Franca (omissis) proprietaria; UGO Alessandra (omissis) proprietaria; UGO Dario (omissis) proprietario - P.ta 1001360 Fog. 9 n. 1204 sup. mq. area urbana, da occupare 67.

Art. 2 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3 - All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi gli eventuali fittavoli.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, e affisso per lo stesso periodo all’albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5 - Al fine della determinazione della indennità di occupazione, l’ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio, dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 6 - L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Cuneo, e comunicata al proprietario a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di 3 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 8 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente T. A. R. entro i termini di legge.

Borgo San Dalmazzo, 24 gennaio 2000

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Ezio Lingero




Comune di Castellamonte (Torino)

Avviso ad opponendum ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 L. 20.3.1865 n. 2248 all. f), sui lavori pubblici

Il Capo Settore Tecnico

avverte

che essendo ultimati i lavori di: “Ripristino danni avversità atmosferiche-impianto irriguo rio Vho-fraz. S. Giovanni C.se”, in base al contratto di appalto rep. n. 3411 in data 27.1.1999, chiunque vanti crediti verso la ditta Cimo S.r.l. - loc. Ribes - Colleretto Giacosa, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti, anche sulla cauzione prestata dall’Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Castellamonte, 7 febbraio 2000

Il Capo Sett. Tecnico
A. Maggiotti




Comune di Cavaglià (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 21/12/1999 “Approvazione Regolamento Edilizio”

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

- di approvare ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, il regolamento edilizio comunale allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 70 articoli, n. 10 modelli allegati e un’appendice all’art. 31;

- di dichiarare che il regolamento edilizio comunale approvato è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione;

- di dare atto che la presente deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità e, divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Responsabile di Servizio
Antonino Loiaconi




Comune di Crevoladossola (Verbania)

Tariffe distribuzione gas metano

Il Sindaco del Comune di Crevoladossola comunica che, con riferimento all’art. 3, comma 3.2 della deliberazione del 22 aprile 1999 n. 52/99 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, pubblicata sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 1999, i valori tariffari in vigore dal 1º gennaio 2000 sono i seguenti:

Tariffe in    L/mc    L/Mcal    L/Kwh
T1 uso domestico    614,40    66,78    57,42
T2 uso riscaldamento individ.    490,50    53,32    45,84
T3 altri usi:
- fino a 100.000 mc/anno    472,10    51,32    44,12
- oltre a 100.000 mc/anno    439,90    47,82    41,11
T3d Enti pubblici Comunali    368,10    40,01    34,40
T4 usi industriali ed artigianali con
consumo compreso fra
100.000 e 200.000 mc/anno    405,80    44,11    37,93
- fino a 100.000 mc/anno    378,20    41,11    35,35
- oltre a 100.000 mc/anno

Ai sensi del punto 2) del provvedimento CIP n. 16/1993 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28.12.93, oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite in detto provvedimento. I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con il criterio del pro-die stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento CIP n. 24/1988.

Il Sindaco




Comune di Cuneo

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 177 del 21.12.1999 - Piano Particolareggiato del Comparto “F4-1" della zona ”F4 - Fieristico-termale-ricettiva" del P.R.G.C. - Controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione Progetto Definitivo

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare la controdeduzione relativa all’Osservazione presentata in data 8 aprile 1999 (prot. n. 9.359) dal Sig Isoardi Guglielmo in qualità di Amministratore della BLUFIN e dal Sig. Giordano Giuseppe in qualità di socio accomandatario della Soc. Daniela s.a.s di Cuneo - che si intende quindi accolta secondo le motivazioni esposte in premessa e nella stessa proposta di controdeduzione;

Di approvare il progetto definitivo del Piano Particolareggiato in attuazione del P.R.G.C. vigente relativo al comparto “F4-1" della Zona ”F4 - fieristico - Termale - ricettiva" ai sensi dell’art. 38, 39, 40 della L.R. 56/77 e s. m. e i., a firma dell’Arch. Giovanni ARNAUDO, Arch. Dario CASTELLINO, Arch. Valter GARELLO con studio in Cuneo che comprende i seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa con allegato Schema di Concessione Convenzionata;

- Previsione del Piano Regolatore Generale (scala 1:10.000 - 1:5.000 - 1:2.000);

3a - Planimetria Progetto complessivo dell’Area F4 con l’esplicitazione del Comparto F4-1 (scala 1:10.000 - 1:5.000 - 1:2.000);

3b - Planimetria Progetto del Comparto F4-1 (scala 1:1.000);

4a - Rete di distribuzione dei servizi situazione di fatto (scala 1:2.000);

4b - Viabilità, parcheggi, quote altimetriche, fasce di rispetto, distacchi da sedi stradali (scala 1:2.000 - 1:1.000);

4c - Rete di distribuzione dei servizi - Progetto (scala 1:2.000);

4d - Rete di distribuzione dei servizi - Progetto (scala 1:500);

4e - OO. UU. - Relazione - Rilievo fotografico - Computo metrico estimativo - Particolari esecutivi;

5 - Progetto Planovolumetrico con vedute prospettiche, profili, sezioni, schemi prospettici;

6 - Tabelle degli elenchi catastali delle proprietà - Piano particellare di esproprio;

7 - Norme Tecniche di Attuazione;

8 - Inserimento del Piano Particolareggiato nel P.R.G.C. Vigente (scala 1:10.000 - 1:5.000 - 1:2.000);

Di dare atto che il presente Piano Particolareggiato è compatibile con i piani sovracomunali conosciuti a questo Comune e non interferisce coi vincoli imposti dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e dal Piano Territoriale Regionale;

Di dare ogni più ampio mandato agli organi competenti per l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui al P.R.G. vigente, nonchè le misure previste dalla L. R. 56/77 e s. m. e i., art. 58;

Di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre l’approvazione dello stesso, è l’Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio Luciano.

Il Sindaco
Elio Rostagno




Comune di Domodossola (Verbano Cusio Ossola)

Acquisizione aree nell’ambito degli interventi di realizzazione

Ai sensi di legge è dato inizio alla procedura espropriativa con il deposito presso la Segreteria del Comune di Domodossola degli atti relativi alla richiesta di espropriazione.

I documenti di cui sopra sono a disposizione di chiunque intendesse prenderne conoscenza, fino a quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Si rende noto inoltre agli espropriandi che essi sono legittimati a presentare osservazioni redatte in carta legale, ai sensi dell’art. 22 della Tabella All. B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, entro quindici giorni dall’inserzione dell’avviso stesso sul F.A.L.

Si invitano inoltre i proprietari a comunicare tempestivamente l’inizio della procedura espropriativa ad eventuali affittuari, mezzadri, coloni ecc. delle aree oggetto della procedura stessa al fine di consentire loro di presentare idonea dimostrazione del loro stato giuridico nonché di intervenire, qualora lo ritengano, con proprie osservazioni relative al procedimento.

Le aree oggetto del presente procedimento espropriativo sono censite al N.C.T. Comune di Domodossola Foglio 42 mappale 99 Foglio 55 mappali 48 - 50 - 306 - 309 - 310 - 311 - 312 Foglio 63 mappali 2 - 3 - 7 - 227 - 51 - 52.

Si invitano inoltre i proprietari a fornire, anche oltre i quindici giorni dall’avvenuto deposito sul F.A.L. della Provincia, le informazioni e le certificazioni necessarie per la determinazione precisa dell’indennità ai sensi di legge.

Domodossola, 7 febbraio 2000

Il Dirigente
della Ripartizione LL.PP.
Dario Bergamaschi




Comune di Envie (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 20 luglio 1999 - Strada denominata “via Castello” - Inserimento elenco strade vicinali - Determinazioni

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di classificare, per quanto di competenza, il tratto di via Castello, pari a mt. 260 di lunghezza e mt. 3 di larghezza, come strada vicinale di uso pubblico, evidenziato nella documentazione tecnica, allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per i motivi espressi in premessa.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del servizio tecnico per il successivo iter della pratica previsto dalla L.R. 86/96 e dal D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii., nonchè per gli ulteriori atti necessari.

(omissis)

Il Presidente
Roberto Mellano




Comune di Ormea (Cuneo)

L.R. 86 del 21.11.1996 sdemanializzazione di reliquato stradale comunale in località Barchi - Stralcio deliberazione C.C. n. 62 del 26.10.1999

“Il C.C.,

premesso _____ omissis ____

che occorre pertanto provvedere alla sdemanializzazione di un tratto di strada comunale dismesso, corrispondente al vecchio accesso al ponte di collegamento della frazione Barchi;

____ che la particella si identifica, _____ omissis ____ al n. 385 del Fº 37, di mq. 106 _____ omissis _____;

delibera

1) Declassificare e quindi trasferire dal Demanio al Patrimonio disponibile del Comune il tratto di strada comunale dismesso, corrispondente al vecchio accesso al ponte di collegamento della frazione Barchi, confinante con i mappali 312 e 52 del Fº 37 e con i mappali 243, 244 e 578 del Fº 36, individuato al Fº 37, mappale 385, di metri quadrati 106, come risulta dal frazionamento eseguito dall’ing. Alberto Fazio, iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di Cuneo, al n. 734, agli Atti di questo Comune, approvato dall’UTE col n. 5181 del 30.09.1999;

_____ omissis _____

(pubblicata dal 30.10.1999 per 15 gg consecutivi; nessuna osservazione e/o opposizione pervenuta nei Trenta giorni successivi la scadenza della pubblicazione).

Il Responsabile Uff. Tecnico
Carlo Obbis




Comune di Orta San Giulio (Novara)

Decreto n. 1 del 21 dicembre 1999 - Occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per la realizzazione del parcheggio interrato in area Diania siti nel Comune di Orta S. Giulio

Il Sindaco

- Visto che con deliberazione n. 71 del 23.4.1998, la Giunta Comunale di Orta San Giulio ha approvato il progetto definitivo riguardante l’esecuzione dei lavori per la costruzione di un parcheggio sotterraneo in Area Diania e ha dichiarato i relativi lavori di pubblica utilità, di urgenza e indifferibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge 3.1.1978 n. 1;

- Visto che con deliberazione n. 234 del 12.11.1998, la Giunta Comunale di Orta San Giulio ha approvato il progetto esecutivo riguardante l’esecuzione dei lavori per la costruzione di un parcheggio sotterraneo in Area Diania e ha dichiarato i relativi lavori di pubblica utilità, di urgenza e indifferibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge 3.1.1978 n. 1;

- Visto che con deliberazione n. 157 del 28.7.1999, la Giunta Comunale di Orta San Giulio ha approvato la perizia di variante n. 1 al progetto riguardante l’esecuzione dei lavori per la costruzione di un parcheggio sotterraneo in Area Diania e ha dichiarato i relativi lavori di pubblica utilità, di urgenza e indifferibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge 3.1.1978 n. 1;

- Vista la nota n. 13869/99 - 15552/99 del 4.11.1999 Ns. prot. n. 9431 del 10.12.1999, con la quale la Direzione Pianificazione e gestione urbanistica della Regione Piemonte trasmetteva la Determinazione n. 167 del 30.9.1999 di autorizzazione agli interventi modificativi dello stato dei luoghi in zona soggetta a tutela ambientale, in ottemperanza ai disposti della Legge 431/85, con le deleghe di cui al D.P.R. 616/77;

- Visto che con deliberazione di G.C. n. 234 del 12.11.1998, l’Impresa Appaltatrice è stata autorizzata ad agire in nome e per conto della Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 324 della Legge 20.3.1865 n. 2248 allegato f) e del Capitolato speciale d’appalto, la quale sarà tenuta ad ottemperare a tutti gli adempimenti necessari per promuovere ed ottenere il Decreto di occupazione temporanea d’urgenza ed il Decreto di espropriazione definitivo;

- Vista la legge 22.10.71 n. 865, art. 9 e seguenti;

- Vista la legge 28.1.77 n. 10;

- Visto l’art. 3 della Legge 3.1.78 n. 1,

- Visto l’art. 71 della legge regionale 5.12.77 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e D.P.R. n. 616 del 24.7.77, concernenti la delega ai Comuni delle funzioni amministrative relative agli atti espropriativi;

- Vista la Legge 25.6.1865 n. 2359;

decreta

Art. 1

L’occupazione di urgenza a favore del Comune di Orta San Giulio per la durata di cinque anni dalla data di immissione in possesso dei seguenti beni immobili, di proprietà delle ditte sotto indicate e di cui alla planimetria allegata al presente decreto sotto alla lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, occorrenti per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in Area Diania, opere dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza con deliberazione del G.C. n. 71 del 23.4.1998, n. 234 del 12.11.1998 e n. 157 del 28.7.1999:

Partita n. 1457 Foglio 5



Ditta Gallina Azelia  (omissis)  proprietaria per 1/2 e Gallina Mario (omissis) proprietario per 1/2,

mappale n. 57 are 23,80 superficie da espropriare mq. 1400, superficie soggetta ad occupazione d’urgenza mq. 1680 di cui mq. 280 di occupazione temporanea;

mappale n. 324 are 15,60 superficie da espropriare mq. 200, superficie soggetta ad occupazione d’urgenza mq. 1560, di cui mq. 1360 di occupazione temporanea.

Art. 2

In particolare alla disposta occupazione di urgenza, sarà liquidata ai proprietari una indennità di Occupazione e di Espropriazione da determinare a norma delle vigenti disposizioni di legge, con decorrenza dalla data della presa in possesso dei beni e fino a quella della definitiva occupazione.

Art. 3

Di nominare il Geom. Celant Michele di Omegna con studio ad Omegna in via Citterio n. 24, (omissis), iscritto all’albo dei Geometri della Provincia del VCO al n. 213, quale perito incarico della predisposizione dello stato di consistenza degli immobili oggetto di espropriazione (il cui onere sarà a totale carico dell’Impresa Appaltatrice), che dovrà essere depositato presso la Segreteria del Comune, in quadruplice copia di cui una in bollo, entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Orta San Giulio per quindici giorni e notificato ai proprietari almeno venti giorni prima della data fissata per la presa di possesso delle aree di rilevazione dello stato di consistenza. Sarà inoltre pubblicato sul F.A.L. della Provincia di Novara e sul B.U.R. della Regione Piemonte;

Art. 5

A norma dell’art. 20 - 1º comma - della legge n. 865 del 28 ottobre 1971, il presente decreto perderà la propria efficacia ove l’occupazione delle aree non avrà luogo entro tre mesi dalla data di emissione del decreto stesso.

Il Sindaco
Fabrizio Morea




Comune di Pecetto di Valenza (Alessandria)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 61/1999 del 29/11/1999 - Approvazione Piano di Recupero di libera iniziativa

La Giunta Comunale

(omissis)

delibera

1) Di dare atto che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni e/o proposte in merito al P.d.R. adottato con la precedente deliberazione C.C. n. 10 del 19/2/1999.

2) Di approvare in via definitiva il Piano di Recupero di libera iniziativa proposto dai Signori Carrettin Alberino e Cantarello Margherita con progetto a firma del Geom. Gianfranco Cattaneo relativo ad un intervento edilizio interessante il fabbricato e le relative aree censite a catasto di questo Comune al Foglio 8 mappali 160, 170 e 329.




Comune di Piverone (Torino)

Avviso di adozione nuovo regolamento edilizio comunale

Si rende noto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 29 dicembre 1999 è stato adottato il “Nuovo Regolamento Edilizio Comunale”, redatto in conformità a quello “tipo” approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 548-9691 del 29 luglio 1999.

Il Regolamento Edilizio Comunale è composto da 71 art. (n. 70 articoli, n. 1 articolo - art. 27 bis - relativo a disposizioni transitorie), n. 10 allegati, n. 1 appendice all’articolo 31 e certificato con gli estremi di approvazione.

Piverone, 31 gennaio 2000

Il Sindaco
Silvano Baratto




Comune di Rossana (Cuneo)

L.R. n. 86/96; classificazione di un tratto delle strade per San Bernardo e per Borgaga Mungiat in comunali

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

1) Di classificare per espressa delega regionale come strade comunali due tratti di strade vicinali di uso pubblico inserite nell’elenco approvato con C.C. n. 43 del 12.12.1997, e più precisamente:

1) Strada San Berdnardo: da fine della strada già classificata Comunale (altezza deviazione strada vecchia per Venasca) sino all’incrocio per Cascina Girei; lunghezza metri 80 con fondo bitumato per una larghezza media mt. 6,50;

2) Strada Mungiat: da fine strada già classificata comunale sino alla borgata Mungiat lunghezza metri 350 avente fondo in ghiaia larghezza metri 3,00.

(omissis)




Comune di Torino

Avviso

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 345091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l’art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale del 17 gennaio 2000 (mecc. n. 9912696/09) con la quale è stata adottata la variante n. 24. al vigente P.R.G., riguardante il P.R.U. di via Ivrea.

rende noto

che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell’art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l’Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo stesso e precisamente dal 9/2/2000 al 9/3/2000, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 16 febbraio 2000.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, e cioè dal 23/2/2000 al 9/3/2000, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale via Milano, 1 in ore d’ufficio dei giorni feriali).

Il Dirigente Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Comune di Valperga (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.1.2000 “Approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato in Località San Martino proposto dalla C.T.M. Cinotto Tecnomeccanica S.p.A.”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di far proprio per l’effetto il contenuto delle controdeduzioni formulate alle osservazioni pervenute come qui allegate a far parte integrante del presente atto;

2) di approvare il P.E.C. proposto dalla C.T.M. Cinotto Tecnomeccanica S.p.A. con sede in Valperga, SS 460 loc. San Martino con la seguente condizione ed integrazione allo schema di convenzione:

- all’art. 3 - “Oggetto del P.E.C.” dello Schema di convenzione, il terz’ultimo comma sia modificato nella maniera seguente: “Il rilascio della concessione edilizia è tuttavia subordinato a preventivo nulla-osta dell’Ente proprietario della SS 460, per la definizione delle distanze degli ampliamenti e delle caratteristiche degli accessi;

- all’art. 6 - “Termini di esecuzione” dello Schema di convenzione il terzo comma sia modificato nella maniera seguente: “Il rilascio della concessione edilizia di ampliamento sarà subordinato alla presentazione della denuncia di inizio lavori della canalizzazione fognaria”.

3) di dare atto che il progetto di P.E.C. è costituito dai seguenti elaborati:

- Bozza di convenzione;

- Tav. 1 - Relazione tecnico-illustrativa finanziaria;

- Tav. 3 - Planimetrie generali (Corografia; Estratto Catastale; Estratto Catastale aggiornato; Schema di frazionamento; Estratto variante P.R.G.C.);

- Tav. 3 - Documentazione fotografica;

- Tav. 4 - Progetto allacciamento fognario Scala 1:2000;

- Tav. 5 - Stato di fatto Scala 1:500;

- Tav. 6 - Stato di fatto - Rete e servizi tecnologici Scala 1:500;

- Tav. 7 - Progetto Scala 1:500;

- Tav. 8 - Progetto - Dimostrazione aree Scala 1:500;

- Tav. 9 - Progetto - Rete e servizi Tecnologici Scala 1:500;

- Tav. 10 - Progetto - Progetto di massima aree a servizi Scala 1:500;

- Tav. 11 - Sovrapposizione schema aree a servizi su estratto catastale Scala 1:2000;

- Tav. 12 - Progetto. Profili regolatori Scala 1:200.

4) la convenzione tra Comune e proponenti potrà essere stipulata solo a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, a spese dei proponenti, dell’estratto della presente deliberazione.




Comunità Montana delle Valli di Lanzi - Ceres (Torino)

Avviso per opere per il ripristino dei danni alluvionali del settembre 1993 all’acquedotto generale delle Valli di Lanzo

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l’art. 10 della Legge 22/10/1971 n. 865 e s.m. e i.

rende noto

Che presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Groscavallo (TO) si trovano depositati i seguenti atti:

a) Relazione esplicativa dell’opera;

b) Piano particellare degli immobili interessati dai lavori;

c) Elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;

d) Elaborati tecnici di progetto;

e) Delibera di Giunta della Comunità Montana Valli di Lanzo n. 50/99 del 29/4/1999 di approvazione del progetto, relativi agli immobili da espropriare, asservire ed occupare per la realizzazione delle opere per il ripristino dei danni alluvionali del settembre 1993 all’Acquedotto Generale delle Valli di Lanzo - 2° Stralcio. Chiunque possa avervi interesse può prendere visione di detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte, depositandole presso l’Ufficio di Segreteria del Comune, nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Paolo Cairola




Comunità Montana Val Strona (Verbano Cusio Ossola)

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,2 Mcal/m3 distribuito a mezzo rete urbana per l’utenza dei Comuni di Valstrona, Loreglia, Massiola, Germagno, Quarna Sopra e Quarna Sotto

La Comunità Montana Val Strona (Vb) comunica che, con riferimento alle Deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 193/99 del 22.12.1999 e n. 195/99 del 22.12.1999, a decorrere dal 1º gennaio 2000 le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono le seguenti:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2000 - Dall’applicazione combinata delle due citate delibere, risulta come saldo un aumento delle tariffe di 3,4 Lire/m3º:

Tariffa in    L/m3
T1 uso domestico    614,4
T2 uso riscaldamento individuale    565,6
T3 altri usi:
- fino a 50.000 m3/anno    547,1
- oltre 50.000 m3/anno    519,5
T4 usi industriuali ed artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 m3/anno:
- fino a 100.000 m3/anno    405,8
- oltre 100.000 m3/anno    378,2

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provv. CIP n. 24/1988.

Il Presidente
Luigi Vitali




Consorzio ACEA - Pinerolo (Torino)

Avviso di rettifica tariffe gas metano

Il Consorzio ACEA comunica che le tariffe gas metano pubblicate sul B.U.R.P. n. 3 del 19/1/2000 sono da considerarsi in vigore dal 1/1/2000 e non dalla data 1/1/1999 come erroneamente riportato.

Il Direttore
F. Carcioffo




Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli

Avvisi ad opponendum lavori ripristino infrastrutture Torrente Cervo Roggia Molinara di Balocco e Buronzo nei Comuni di Buronzo (VC) e Castelletto Cervo (BI)

Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F sui Lavori Pubblici;

avverte

Che a seguito dell’avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso l’Impresa Lauro Cantieri Valsesia S.p.A. - con sede in Borgosesia (VC) - Viale Rimembranze 38 - per occupazione permanente o temporanea di stabili in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta Impresa per conto del suddetto Consorzio nel territorio dei Comuni di Buronzo (VC) e Castelletto Cervo (BI), in base al contratto n. 23511 in data 2.12.1997, sono invitati a presentare reclamo a questo Consorzio nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che trascorso detto termine non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Il Presidente
Carlo Goio




Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli

Avvisi ad opponendum lavori ripristino infrastrutture Torrente Cervo a Valle strada provinciale Balocco-Formigliana e presso Roggia Collobiano in Comune di Formigliana

Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F sui Lavori Pubblici;

avverte

Che a seguito dell’avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso l’Impresa Boccenti Giovanni e Figli S.p.A. - con sede in S. Nicolò a Trebbia (PC) Strada per Agazzano - per occupazione permanente o temporanea di stabili in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta Impresa per conto del suddetto Consorzio nel territorio dei Comuni di Formigliana (VC), in base al contratto n. 23545 in data 4.12.1997, sono invitati a presentare reclamo a questo Consorzio nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che trascorso detto termine non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Il Presidente
Carlo Goio




Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli

Avvisi ad opponendum lavori ripristino infrastrutture Torrente Elvo località San Damiano presso Roggia Cavallera nei Comuni di Carisio (VC) e Salussola (BI)

Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F sui Lavori Pubblici;

avverte

Che a seguito dell’avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso l’Impresa T.M.G. Scavi S.r.l. - con sede in Sondrio - Via Carducci 49 - per occupazione permanente o temporanea di stabili in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta Impresa per conto del suddetto Consorzio nel territorio dei Comuni di Carisio (VC) e Salussola (BI), in base al contratto n. 23546 in data 4.12.1997, sono invitati a presentare reclamo a questo Consorzio nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che trascorso detto termine non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Il Presidente
Carlo Goio




Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell’art. 8 dello Statuto

si rende noto

che il Consiglio Provinciale nella seduta del 22-12-1999 ha approvato la deliberazione n. 77/79616 ad oggetto:

“Adeguamento del Regolamento dell’imposta provinciale di trascrizione”.

Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus




Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 30054 del 1º dicembre 1999: Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari

Il Presidente

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30054 del 1º dicembre 1999, esecutiva a norma di legge, è stata approvata la revisione e l’aggiornamento del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari.

Il Regolamento, ripubblicato all’Albo Pretorio Provinciale dall’11 gennaio 2000 al 25 gennaio 2000, è entrato in vigore il 26 gennaio 2000.

Il Presidente
Roberto Marmo




Provincia di Cuneo - Divisione Tecnica - Sezione Idraulica

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” - Derivazione n. 5096 - Torrente Ghiandone - Comune di Barge - Ficetti Domenico - Istanza: 26.4.1994

Con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 2.10.1998 è stata rilasciata la concessione, per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 2.10.1998, al sig. Ficetti Domenico di derivare dal Torrente Ghiandone mod. max 0,20 (l/s 20) da prelevare per ore 10 ogni turno di giorni 4, corrispondente ad una portata continua di mod. 0.0208 (l/s 2,08) per irrigare ha 10.11.00 di terreno agrario.

Estratto del Disciplinare

(omissis)

Art. 13 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell’acqua e che può competere all’Amministrazione concedente e senza pregiudizio delle concessioni anteriori ed in generale dei diritti dei terzi.

Il concessionario renderà sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente di qualunque molestia giudiziale che potesse provenirle da terzi i quali si ritengono pregiudicati dalla presente concessione, fermi rimanendo tutti gli altri patti del presente disciplinare, salvi gli altri diritti che in virtù delle disposizioni vigenti derivino dall’Amministrazione dal carattere di revocabilità della concessione.

(omissis)

Avvertenza: gli atti completi si trovano presso gli Uffici di questa Provincia - Divisione Tecnica - Settore Risorse Idriche.

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo




Provincia del Verbano Cusio Ossola

Avviso per il progetto di programma provinciale per l’organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel Verbano Cusio Ossola

 Si comunica che la Giunta Provinciale del Verbano Cusio Ossola, in data 27/1/2000 con Deliberazione esecutiva n. 10, ha adottato il progetto di programma provinciale per l’organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel Verbano Cusio Ossola. Si avvisa che ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse può prendere visione del programma stesso presso gli uffici dell’Assessorato Ambiente dell’Amministrazione Provinciale del V.C.O. - c.so Cairoli, 88 - 28921 Verbania Intra, aperti al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni tranne il sabato e, il lunedì e giovedì, anche dalle 16.00 alle 17.30. Si avverte, altresì, che ogni soggetto pubblico o privato può presentare osservazioni in ordine ai contenuti del programma di cui sopra entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Piemonte. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. la Giunta valuterà le osservazioni eventualmente prodotte e proporrà il progetto di programma provinciale per l’organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti al Consiglio Provinciale, che provvederà alla sua approvazione.

Il Dirigente di Settore
Romeo Ciglia




Provincia di Vercelli, Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione n. 25581 del 16.11.1998

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 27.7.1998, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli;

2) di assentire, salvo i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Varallo il rinnovo in sanatoria della concessione di derivazione d’acqua da due sorgenti tributarie del rio Croso di Morca in località Volta Grande di Morca e Gabbio di Morca del Comune di Varallo, di mod. massimi e medi 0,05 da utilizzare per scopi potabili;

3) di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.1.1987, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con D.P. n. 74360 in data 20.2.1968, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente di L. 30.000=, minimo ammesso ai sensi della Legge n. 692 del 1.12.1981 e, a decorrere dal 1.1.1994, l’annuo canone di L. 500.000= pari al minimo ammesso ai sensi della Legge n. 36 del 5.1.1994, salvo l’aggiornamento previsto dall’art. 3 del D.M. n. 90 del 25.2.1997, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto ed in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della L. 1434 del 8.10.1942 concernente l’istituto di decadenza del diritto di derivazione d’acqua pubblica;

4) di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7, capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuro.

Il Direttore del Settore
Giorgio Gaietta

Estratto del disciplinare n. 32666 di rep. in data 27.7.1998

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Vercelli, 2.2.2000




Provincia di Vercelli, Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione n. 25582 del 16.11.1998

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 27.7.1998, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli;

2) di assentire, salvo i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Varallo il rinnovo in sanatoria della concessione di derivazione d’acqua da una sorgente tributaria del rio dell’Orello in Comune di Varallo, mod. massimi e medi 0,03 da utilizzare per scopi potabili;

3) di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continuti decorrenti dal 1.1.1987, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con D.P. n. 743 in data 20.2.1968, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente di L. 30.000=, minimo ammesso ai sensi della Legge n. 692 del 1.12.1981 e, a decorrere dal 1.1.1994, l’annuo canone di L. 500.000= pari al minimo ammesso ai sensi della Legge n. 36 del 5.1.1994, salvo l’aggiornamento previsto dall’art. 3 del D.M. n. 90 del 25.2.1997, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto ed in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della L. 1434 del 8.10.1942 concernente l’istituto di decadenza del diritto di derivazione d’acqua pubblica;

4) di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7, capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuro.

Il Direttore del Settore
Giorgio Gaietta

Estratto del disciplinare n. 32667 di rep. in data 27.7.1998

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Vercelli, 2.2.2000




Provincia di Vercelli, Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 40021 del 2.12.1999

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16.9.1999, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli;

2) Di assentire, salvo i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta Ariotti snc con sede in Via Vercelli, 16 del Comune di Caresanablot - (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea in Comune di Caresanablot, mod. massimi 0,01 e medi 0,01 d’acqua da utilizzare per scopi igienici;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continuti decorrenti dal 1.1.1989 data di inizio dell’utilizzo, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente:

dall’1.1.1989 el 31.12.1989 l’annuo canone di L. 30.000= pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1.12.1981 n. 692

dall’1.1.1990 l’annuo canone di L. 180.000= minimo ammesso ai sensi del D.M. 20.7.1999 e della successiva Legge 5.1.1994 n. 36;

salvo i successivi aggiornamenti previsti dall’art. 3 del D.M. 25.2.1997 n. 90

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7, capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Estratto del disciplinare n. 32954 del 13.7.1999

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Vercelli, 1.2.2000

Il Dirigente di Settore
Giorgio Gaietta




Società CPL Concordia Soc. Coop. a r.l. - Concordia sulla Secchia (Modena)

Tariffe distribuzione gas metano

La Soc. CPL Concordia Soc. Coop. a r.l. con sede in Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi n. 39 concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel Comune di Romentino (No) comunica che, con riferimento alle Deliberazioni dell’Autorità n. 193 e n. 195 del 22.12.1999, a decorrere dal 1º gennaio 2000 ha adeguato la seguente struttura tariffaria da applicare alle Utenze del Comune sopra elencato, con il criterio stabilito al punto 3.1.6 del Provv. CIP n. 24/1988:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2000 -

L’applicazione combinata delle due citate delibere determina un aumento di tutte le tariffe del metano di 3,4 Lire/m3:

Tariffa in    L/m3
T1 - per usi domestici    614,40
T2 - per uso riscaldamento individuale    423,74
T3 - per altri usi:
consumi fino a 20.000 m3/anno    423,46
consumi oltre 20.000 m3/anno    418,68
T4 - per usi industriali ed artigianali §delle imprese con consumo annuo compreso fra i 100.000 e i 200.000 metri cubi:
consumi fino a 100.000 m3/anno    405,80
consumi oltre 100.000 m3/anno    378,20

Il Presidente
Roberto Casari