Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

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Codice 25.3
D.D. 22 novembre 1999, n. 1257

Autorizzazione idraulica n. 3406 per la realizzazione di opere aggiuntive e modificative rispetto a quelle autorizzate con provvedimento n. 2835 del 16.11.1995, per la costruzione di un nuovo ponte sul torr. Merdarello lungo la S.P. n. 210 il Comune di Novalesa. Ditta: Provincia di Torino - Via M. Vittoria, 12 - Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia di Torino con sede in Torino - Via Maria Vittoria, 12 ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sostegno dirette e indirette dell’impalcato stradale che costituiscono altresì difesa spondale, dei muri andatori di sponda e della platea con relativo taglione e delle difese in massi cementati con particolare riguardo a tutte le strutture di fondazione i cui piani di appoggio dovranno essere posti a quote comunque corrispondenti a quelle previste negli elaborati progettuali;

3. le opere di difesa dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nelle esistenti sponde, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo ed attualmente stoccato sulle aree indicate in progetto dovrà essere usato esclusivamente per il rinforzo e prolungamento dell’argine esistente in dx orografica secondo le sezioni previste nelle tavole grafiche progettuali, e con posa in opere per strati di spessore non superiore a cm. 30, addensati a raggiungere idoneo grado di costipamento;

6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

13. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. copia del presente provvedimento e degli elaborati progettuali di che trattasi viene inviato al competente Ministero delle Finanze - Direzione comp.le del Territorio - a necessario corredo degli atti allegati all’autorizzazione n. 2835 del 16.11.1995 di questo Settore per i successivi eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando che tra gli stessi figura, nella tav. 18, la planimetria catastale con l’individuazione della superficie demaniale occupata dal ponte provvisorio Bayley nel periodo compreso tra il giugno 1998 ed il marzo 1999 come risulta dalla nota della Provincia n. 157867 del 27.09.1999;

15. il soggetto autorizzato, prima dell’inizi dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera