Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
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Codice 25.6
D.D. 16 novembre 1999, n. 1216
Polizia Fluviale n. 3758 - Società S.I.R.T.I.. Autorizzazione ai lavori di posizionamento alla infrastruttura di n. 9 tubi nel manufatto del ponte sul Rio Roburent in Comune di Argentera Strada Statale n. 21
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SIRTI con sede a Leinì (TO), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
- lopera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
- la presente autorizzazione ha validità per mesi due e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
E fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.
Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dintervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessionario da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, sezione staccata di Cuneo, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di cui trattasi;
Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Amministrativo Regionale delle acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.
Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo