Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

 

Codice 25.3
D.D. 9 novembre 1999, n. 1178

Autorizzazione idraulica n. 3401 per la realizzazione di un manufatto di scarico in sponda sinistra del Torrente Oitana in Comune di Castagnole Piemonte, loc. Balbo. Ditta: Comune di Castagnole Piemonte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castagnole Piemonte, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità della scogliera che costituisce il manufatto di sostegno terminale dello sbocco della tubazione di scarico in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota di almeno mt. 1 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. il manufatto di difesa dovrà essere risvoltato per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. sia arretrato il previsto pozzetto d’ispezione tipo P4 ad una distanza di almeno 4,00 m dal ciglio superiore di sponda;

6. la parte terminale della tubazione di scarico non deve sporgere oltre il profilo di sponda difeso dalla scogliera; sia pertanto realizzato un adeguato scivolo in cls atto a prevenire fenomeni di erosione spondale al di sotto dello sbocco della tubazione;

7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

9. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostante; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

12. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi;

17. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera