Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Codice 22.4
D.D. 24 novembre 1999, n. 594
D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8 - Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire. Schede dal n. 411/1 al n. 411/7
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare, ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, le emissioni in atmosfera derivanti dallattività degli Enti o Imprese di cui allallegato A;
- di vincolare lautorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nellallegato B (schede dal n. 411/1 al n. 411/7);
- di stabilire quale termine per la messa a regime degli impianti quello riportato nellallegato B (schede dal n. 411/1 al n. 411/7);
- di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dellEnte o Impresa, la periodicità e le modalità riportate nellallegato B (schede dal n. 411/1 al n. 411/7);
- di riservarsi di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988;
- di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dellAutorità Sanitaria ai sensi dellart. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.
Gli Enti o Imprese di cui allAllegato A dovranno presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dellart. 15 del D.P.R. 203/1988 e ottenere la preventiva autorizzazione qualora intendano effettuare:
a) la modifica sostanziale dellimpianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dellimpianto in altra località.
Gli Enti o Imprese di cui allallegato A dovranno richiedere volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.
Gli Enti o Imprese di cui allallegato A dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dellARPA competenti per territorio la cessazione dellattività degli impianti autorizzati e la data prevista per leventuale smantellamento degli stessi.
Gli Enti o Imprese di cui allallegato A, autorizzati con la presente determinazione a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dellARPA competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:
- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;
- nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella precedente sede, elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella stessa.
Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prestazioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio;
Gli allegati A e B (schede dal n. 411/1 al n. 411/7) sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, che avviene mediante ritiro di copia del presente provvedimento presso gli uffici del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico.
Il Dirigente responsabile
Carla Contardi
Allegato