Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

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Codice 22.8
D.D. 11 ottobre 1999, n. 479

Riapertura Bando regionale 1996. Approvazione graduatorie degli interventi ammessi a contributo alla scadenza del 15 aprile 1999, ai sensi dell’art. 10 L. 10/1991 e relativo Decreto Ministeriale di applicazione del 15 febbraio 1991, per il contenimento dei consumi energetici nel settore “Industria”

L’art. 9 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 individua la competenza delle Regioni nella concessione ed erogazione dei contributi previsti dagli artt. 8 (utilizzo fondi rinnovabili di energia nell’edilizia), 10 (contenimento consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario) e 13 (produzione fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo).

Con deliberazione n. 346-11505 del 2 agosto 1996, adottata nel rispetto dei criteri e delle direttive stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 715-2176 del 1 marzo 1994, veniva approvato il bando regionale 1996 avente ad oggetto interventi concernenti i settori “Edilizia” e “Industria, Artigianato e Terziario” di cui agli artt. 8 e 10 della legge 10/1991 citata, il quale prevedeva la possibilità di successiva proroghe dei termini inizialmente previsti per la presentazione delle domande sulla base di nuove disponibilità di fondi sul bilancio regionale.

Con determinazione n. 160 del 2 luglio 1998 il competente Settore regionale approvava la riapertura del bando regionale 1996 finalizzato alla concessione dei contributi relativi ad interventi di risparmio energetico nei settori “Industria” ed “Edilizia”, a scadenze successive la seconda delle quali è stata fissata al 15 aprile 1999 e a cui gli allegati, oggetto del presente provvedimento, si riferiscono.

Considerato che per le domande di contributo per gli interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, presentate con riferimento alla scadenza 15 aprile 1999, è stata effettuata l’istruttoria amministrativa e tecnico-economica utilizzando il metodo ENEA ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 4 del citato decreto ministeriale 15 febbraio 1991.

Rilevato che, sula base delle risultanze dell’istruttoria effettuata nell’ambito delle domande relative al settore “Industria”, con riferimento agli interventi ritenuti idonei e, di conseguenza, ammissibili a finanziamento, sono state compilate le graduatorie di cui sopra, in ragione di una suddivisione tra interventi “prioritari” e “non prioritari”, in base ai criteri stabiliti con la D.G.R. n. 346-11505 del 2 agosto 1996, relativa alla riapertura del bando regionale 1996.

Tenuto conto che le citate graduatorie sono state esaminate dal Comitato Tecnico Regionale ottenendone parere positivo nella seduta del 27 settembre 1999.

Dato atto che le graduatorie si riferiscono a due elenchi (allegati A e B), di cui il primo relativo a n. 18 interventi “prioritari” ed il secondo a n. 17 interventi “non prioritari” e, considerato che le somme richiamate in graduatoria sotto le voci “spesa prevista” e “contributo”, si riferiscono alla documentazione dei costi preventivati, oggetto delle istruttorie amministrativa e tecnico-economica, e che le stesse somme potranno risultare ridotte o revocate per i seguenti motivi:

- in seguito a ulteriori verifiche istruttorie che si ritenessero necessarie;

- in relazione a mancata o incompleta presentazione della successiva documentazione, inerente le spese realmente sostenute e regolarmente finanziabili, richiesta per poter dar corso alla liquidazione del contributo;

- a sopralluoghi e collaudi che dovessero risultare necessari.

Dato atto che l’impegno e la liquidazione dei contributi avranno luogo con successivi provvedimenti e in occasione della positiva conclusione dell’iter amministrativo sopra descritto.

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 3 e 16 del D.lgs. n. 29/1993 come modificato dal D.lgs. n. 470/1993;

visto l’articolo 23 della Legge Regionale n. 51/1997

vista la legge regionale 55/1981;

vista la legge regionale 19/1984;

richiamati gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 346-11505, in data 2 agosto 1996;

richiamata la determinazione n. 160 del 02 luglio 1998;

determina

1) Di approvare le graduatorie relative alle domande pervenute entro la data di scadenza del 15 aprile 1999, e composte dagli elenchi A e B allegati al presente provvedimento e costituenti parte integrante;

2) di dare atto che gli elenchi di cui sopra si riferiscono alle domande presentate a seguito del bando regionale - approvato con deliberazione n. 346-11505 del 2 agosto 1996 ed aperto in esecuzione della determinazione 160 del 2 luglio 1998 - in relazione alla scadenza del 15 aprile 1999 e che gli stessi sono ammissibili al finanziamento in conto capitale ai sensi dell’art. 10 della Legge 10/1991;

3) di prevedere che all’impegno e alla liquidazione delle somme occorrenti, in relazione ai citati interventi e per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, si provvederà, a seguito della dimostrazione della corretta realizzazione degli stessi e, salvo ulteriori verifiche istruttorie o rinunce da parte degli interessi, con successivi ed appositi provvedimenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato