Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
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Codice 16.4
D.D. 29 novembre 1999, n. 147
L.R. 22.11.1978 n. 69 Coltivazione di cave e torbiere. Autorizzazione per lesecuzione di interventi di riprofilatura e di recupero ambientale relativi alla cava in località Bric Paluc del Comune di Baldissero Torinese esercita dalla Ditta Girsa s.s.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. La ditta Girsa s.s. con sede legale in Baldissero Torinese - Str. Pino Torinese, 7/4, è autorizzata allesecuzione degli interventi di riprofilatura e di recupero ambientale relativi alla cava in località Bric Paluc del Comune di Baldissero Torinese (TO), fino al 12/10/2003.
2. Limprenditore, almeno 8 giorni prima dellinizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio allAmministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09/04/1959, n. 128, così come modificati dallart. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lvo 25/11/1996, n. 624.
In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) di cui allart. 6 del D.lvo 624/1996.
In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dallart. 9 del citato D.lvo 624/1996 ed a predisporre un D.S.S. coordinato da trasmettersi anchesso in allegato alla citata denuncia di esercizio.
3. I lavori di riprofilatura e di recupero ambientale della cava devono essere attuati nellosservanza della convenzione stipulata in data 13/08/1998 tra la ditta Girsa e lEnte di Gestione dellArea Protetta e di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dal ricevimento del presente atto, a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni) corrispondenti a 38.734,26 (trentottomila settecentotrantaquattro virgola ventisei) Euro ai sensi dellart. 7 co. III L.R. 69/1978.
Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata allAmministrazione comunale di Baldissero Torinese (TO) e allEnte di Gestione dellarea protetta.
La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1.
La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario.
5. Linosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A, B, C e D e il mancato rispetto della convenzione citata al precedente punto 3 costituiscono motivo per lavvio della procedura di decadenza dellautorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978.
6. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Baldissero Torinese (TO) e allEnte di Gestione delle Aree Protette della Collina Torinese, per i compiti di vigilanza ai sensi della L.R. 69/1978 e per opportuna conoscenza.
7. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
8. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizioni di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data del ricevimento o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
Vito Valsania