Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 52 - 29270

L.R. n. 18/99 art. 5 - Approvazione Programma annuale degli interventi 2000. (L. 40.000.000.000= cap. 25810 del Bilancio 2000 )

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare il Programma annuale degli interventi 2000, definito in attuazione dell’art. 5 della L.R. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”, allegato e parte integrante della presente deliberazione.

* di provvedere successivamente all’approvazione delle specifiche “Procedure di valutazione” delle iniziative finanziabili in attuazione del Programma 2000 succitato, nel rispetto e secondo i criteri e le priorità in esso stabilite;

* di accantonare a favore della Direzione Turismo Sport e Parchi la somma di £. 40.000.000.000= stanziata dal Bilancio regionale 2000, cap 25810 (Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica), per l’attuazione del Programma annuale degli interventi 2000 (acc. n. 100123).

(omissis)

Allegato

Legge regionale 8/7/1999, n. 18.
Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica

Programma Annuale degli interventi 2000

Premessa

Con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica" la Regione Piemonte intende favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica piemontese.

In particolare con il regime di aiuti in argomento si individuano tra le attività turistiche, del tempo libero e dei servizi da sostenere, quelle di  natura imprenditoriale o appartenenti al comparto degli organismi “no profit" concernenti: la ricettività, la ristorazione, gli impianti turistico-ricreativi, i servizi turistici.

La gamma delle iniziative e dei soggetti che possono beneficiare degli aiuti in questione comprende anche le opere di riqualificazione primaria e secondaria realizzate dai Comuni, sedi degli investimenti turistici di cui sopra, i quali possono ottenere un contributo sul valore di dette opere in quanto migliorative del livello qualitativo dell’offerta turistica complessiva locale.

La L.R. 18/99 prevede, infine, agevolazioni per l’accesso al credito a favore sia di nuove imprese turistiche, sia di giovani fino ai 35 anni di età che intendono avviare attività turistiche o sono già impegnati in proprio nel settore.

La legge regionale, destinando gli aiuti al miglioramento e al potenziamento dell’offerta turistica, finalizza gli interventi alla crescita dei sistemi turistici locali, all’integrazione, al completamento e all’equilibrio delle varie componenti dell’offerta e, a tal fine, individua gli ambiti di intervento oggetto dei finanziamenti.

In relazione agli ambiti di intervento, la legge regionale rinvia al Programma annuale degli interventi  la definizione degli obiettivi, delle iniziative finanziabili e delle relative priorità di intervento (anche territoriali), dei criteri e delle modalità di presentazione delle richieste di contributo e del relativo piano finanziario per la concessione dei finanziamenti.

La definizione del Programma annuale degli interventi 2000 costituisce l’oggetto del presente documento.

Il Programma annuale degli interventi 2000 è così articolato:

1a SEZIONE: Indirizzi e criteri.

1.1 Finalità, 1.2 Obiettivi, 1.3 Effetti attesi, 1.4 Localizzazione degli interventi, 1.5. Tipologie di intervento finanziabili,1.6 Criteri generali di valutazione, 1.7 Priorità, 1.8 Beneficiari, 1.9 Entità dei contributi, 1.10 Spese ammesse, 1.11 Spese non ammissibili, 1.12 Piano finanziario, 1.13 Indicatori fisici di impatto, 1.14 Risultati attesi.

2aSEZIONE: Modalità di attuazione.

2 A) Interventi turistico-ricettivi-ricreativi e servizi turistici: 2.1 Procedure di candidatura, 2.2 Dossier di candidatura, 2.2.1 Domanda di finanziamento, 2.2.2 Sintesi descrittiva del contesto, 2.2.3 Relazione generale sull’intervento, 2.2.4 Progetto definitivo dell’intervento, 2.3 Valutazione delle candidature e formulazione della graduatoria di idoneità, 2.4 Realizzazione degli interventi, varianti, erogazione dei contributi, 2.5  Vincoli, rinunce e revoche, divieto di cumulo.

2 B) Opere di urbanizzazione e riqualificazione primaria e secondaria: 2.6 Procedure di informazione ai Comuni; 2.7 Progetto esecutivo, erogazione dei contributi, varianti, rinunce e revoche.

1 a SEZIONE: Indirizzi e criteri.

1.1 Finalità

Come specificato nella Premessa, la legge regionale n. 18/99 individua nelle attività turistiche a gestione imprenditoriale nonché in quelle svolte dal variegato mondo del “no-profit”, il campo di azione su cui intervenire per  favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica piemontese.  

Con riferimento all’insieme delle attività turistiche e degli ambiti di intervento individuati dalla legge regionale (art.4), il Programma annuale degli interventi 2000 intende avviare la  programmazione degli interventi  individuando nel sistema della ricettività, della ristorazione, dell’impiantistica turistico-ricreativa e dei servizi gli  elementi della “filiera turistica” su cui indirizzare l’azione di sostegno, al fine di garantire l’affermazione del prodotto turistico “Piemonte” sui mercati nazionali e internazionali.

In particolare il Programma annuale degli interventi 2000, intende sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica regionale non solamente in termini di nuove imprese, di potenziamento della ricettività, di estensione delle opportunità ricreative e della gamma dei servizi turistici ma anche  favorendo il nascere di nuove e qualificate forme di ospitalità e di accoglienza, che possano essere nel contempo anche funzionali al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico piemontese.

All’azione di sostegno a favore dell’offerta turistica si aggiunge quella rivolta ai Comuni, sedi degli interventi finanziabili, affinché siano agevolati nella realizzazione di quelle opere di urbanizzazione e di riqualificazione che migliorano l’accoglienza e il soggiorno turistico nelle località piemontesi, nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Infine, il Programma destina una quota delle  risorse disponibili per il 2000 per favorire l’imprenditorialità giovanile in campo turistico. In particolare i giovani, fino a 35 anni di età, che intendono avviare o potenziare attività turistiche svolte in proprio e che necessitano, ai fini del credito, delle garanzie concesse dagli istituti finanziari a ciò preposti, potranno essere agevolati, nell’ottenimento di queste ultime, dalla quota di risorse riservata dal Programma 2000 a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, per il concorso al fondo garanzia rischi.

Quest’ultima forma di agevolazione diventerà operativa, entro l’anno in corso, non appena definita, da parte della Regione Piemonte, l’apposita convenzione con i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per il concorso al fondo garanzia rischi.

1.2 Obiettivi

In fase di prima applicazione della legge regionale di incentivazione dell’offerta turistica     gli obiettivi generali di:

- Crescita dei sistemi turistici locali, integrazione, completamento e equilibrio dell’offerta turistica,

- Sviluppo, potenziamento, qualificazione dell’offerta turistica,

sono perseguiti rispettivamente:

- attraverso la coerenza con alcuni principi/criteri di politica pubblica in campo turistico quali: contributo alla filiera produttiva turistica di riferimento, integrazione territoriale e socio-economica, effetto moltiplicatore, innovazione, esemplarità/trasferibilità.

- attraverso  obiettivi specifici collegati direttamente agli ambiti di intervento definiti dalla legge.

L’obiettivo generale “Crescita dei sistemi turistici locali, integrazione, completamento e equilibrio dell’offerta turistica" è perseguito attraverso i seguenti obiettivi specifici:

1. Creazione e potenziamento delle “filiere” che costituiscono il prodotto turistico locale al fine di sviluppare economie turistiche di sistema.

2. Sviluppo delle attività turistiche quali fattori di integrazione e di diversificazione produttiva locale nonché di variegazione dei prodotti turistici nelle aree ad economia turistica consolidata.

3. Generazione di ricadute di natura socio-economica, in particolare turistica, nell’area/località turistica di riferimento  (effetto moltiplicatore).

4. Introduzione di elementi di innovazione dell’offerta turistica sia dal punto di vista  tecnologico, sia organizzativo, coerenti e funzionali con il prodotto turistico locale .

5. Diversificazione dell’offerta turistica (anche in collegamento con l’obiettivo specifico 4).

6. Capacità di dar luogo a “modelli" di offerta turistica esemplari e trasferibili ad altre realtà analoghe (anche in collegamento con l’obiettivo specifico 4).

L’obiettivo generale di “Sviluppo, potenziamento, qualificazione dell’offerta turistica“, in collegamento con gli ambiti di intervento definiti, è perseguito attraverso i seguenti obiettivi specifici:

1. Sviluppo di nuove attività  ricettive, alberghiere ed extralberghiere e, in particolare, di nuove forme di ospitalità da ricercare attraverso la realizzazione di habitat ricettivi funzionali agli orientamenti più recenti della domanda.

2. Ricupero e riuso del patrimonio edilizio di pregio con finalità turistica e di accoglienza.

3. Potenziamento delle attività ricettive alberghiere, extralberghiere esistenti.

4. Sviluppo del sistema degli impianti ricreativi e dei servizi turistici a supporto e integrazione della ricettività.

5. Mitigazione degli impatti derivanti dalle presenze turistiche nelle località della Regione attraverso la qualificazione e il potenziamento delle infrastrutture e dei  servizi.

6. Estensione delle agevolazioni finanziarie per lo sviluppo di nuove imprese turistiche e per i giovani.

1.3 Effetti attesi

Aumento del n° PMI turistiche o collegate al settore turistico; aumento del n° posti letto ricettivi e n° ristoranti e posti tavola; aumento impianti turistico-ricreativi; aumento occupati diretti e indiretti; aumento PIL; incremento delle presenze turistiche e dell’interscambio culturale; recupero del patrimonio edilizio; salvaguardia e tutela del patrimonio architettonico di pregio; miglioramento dell’ambiente costruito; riduzione degli effetti derivanti dalle presenze turistiche nelle località della Regione.

1.4 Localizzazione degli interventi

L’intero territorio regionale.

1.5 Tipologie di intervento finanziabili

1.5.1 Le tipologie di intervento ammissibili al finanziamento nell’ambito del Programma annuale degli interventi 2000, proposte da piccole e medie imprese turistiche (anche in corso di costituzione) e organismi “no profit”, sono le seguenti.

a) Realizzazione di nuova ricettività alberghiera e extralberghiera (secondo le tipologie ricettive e le modalità gestionali stabilite dalle normative di settore) mediante nuova costruzione.

b) Realizzazione di nuova ricettività alberghiera e extralberghiera (nuove imprese ricettive) attraverso il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente sia già destinato alla  ricettività ma in disuso, sia destinato ad altri usi, nel rispetto delle norme urbanistiche locali vigenti.

c) Realizzazione e riqualificazione di ricettività alberghiera e extralberghiera presso dimore storiche (*) al fine di favorire la salvaguardia di tali beni, in accordo con le azioni previste allo scopo dalla Direzione Regionale Beni culturali e in armonia con la normativa vigente.  

d) Realizzazione di nuove forme di ospitalità quali: ricettività alberghiera ed extralberghiera cosiddetta “di atmosfera"(**); ricettività presso case private da adibire all’esercizio di affittacamere e di “bed&breakfast” (***).

e) Ampliamento delle strutture ricettive alberghiere e extralberghiere esistenti, sia in termini di nuovi posti letto, sia in termini di potenziamento dei servizi accessori e delle attrezzature complementari di pertinenza, compresi gli interventi finalizzati al recupero di quegli elementi propri della struttura  tali da caratterizzarla  in termini di “ricettività di atmosfera”.

f) Realizzazione di parcheggi pertinenziali alle strutture ricettive alberghiere e extralberghiere, compresi quelli realizzati mediante il recupero di immobili esistenti.

g) Realizzazione di nuove strutture di ristorazione aventi caratteristiche di tipicità e di coerenza con le tradizioni della cucina locale e con gli elementi tipologico-edilizi tipici dell’area (esclusi self-service, pizzerie, fast-food, ristoranti di cucina esotica o straniera).

h) Forniture di arredi e attrezzature per strutture ricettive e di ristorazione aventi le caratteristiche di cui alla lettera g) (casi in cui la fornitura non sia connessa e già prevista dagli interventi  di cui ai punti precedenti).

i) Realizzazione, qualificazione e ampliamento di impianti turistico-ricreativi, anche funzionali alla fruizione delle risorse naturali, compresi gli ambiti fluviali e lacustri

j) Realizzazione di nuovi impianti risalita purché compresi in aree sciabili esistenti o di  collegamento tra queste ultime; sostituzione  di  impianti di risalita esistenti e interventi di adeguamento tecnico; realizzazione delle strutture complementari e di servizio al sistema impiantistico compresi gli impianti di innevamento artificiale.

k) Realizzazione, qualificazione e potenziamento di servizi turistici, anche a completamento del sistema di fruizione delle risorse naturali, comprese quelle fluviali e lacustri.

 (*) Ai fini del presente Programma sono “dimore storiche” gli edifici di interesse storico, artistico e relative pertinenze vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39 e s.m.i., costruiti per finalità residenziali o successivamente adibiti a residenza (sono in corso di approvazione norme regionali specifiche).

(**) Ad esempio: riuso ricettivo di cascine storiche o di altro patrimonio edilizio rurale individuato nei PRGC ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., di baite tipiche, di strutture di ospitalità religiosa, ecc. nonché, in particolare, di edifici censiti ai sensi della L.R. 35/95).

(***) La tipologia ricettiva di “bed&breakfast” potrà essere ammessa agli aiuti del presente Programma, nei tempi di attuazione di quest’ultimo, una volta approvata la specifica normativa regionale in materia.

1.5.2 Ad integrazione del sistema della ricettività sono ammesse ai finanziamenti del Programma 2000 anche le seguenti tipologie di intervento:

 l) Opere di urbanizzazione e di riqualificazione primaria e secondaria realizzate dai Comuni, sedi degli interventi di cui sopra ammessi al finanziamento, coerenti con il principio di sostenibilità nello sviluppo dell’offerta turistica locale e  funzionali a detti interventi.

1.5.3 Come specificato al precedente paragrafo 1.1, a completamento del quadro di sostegno a favore dell’offerta turistica, entro l’anno in corso, saranno attivate le agevolazioni per facilitare l’ottenimento, ai fini del credito, da parte dei giovani fino a 35 anni di età, delle garanzie concesse dagli istituti finanziari a ciò preposti  per l’avvio o il potenziamento di attività turistiche svolte in proprio. Le attività turistiche ammissibili a tali agevolazioni saranno specificate una volta definita la convenzione citata al precedente  paragrafo 1.1. e pubblicizzate mediante avviso pubblico e altre forme adeguate di pubblicità, tali da garantire la massima diffusione dell’informazione agli interessati.

1.6 Criteri generali di valutazione

1.6.1 Le proposte progettuali concernenti le tipologie di intervento turistico-ricettive, ricreative e i servizi turistici di cui al paragrafo 1.5.1, coerenti con gli obiettivi del Programma 2000, saranno valutate alla luce della dimostrata efficacia, efficienza, esecutività e sostenibilità ambientale ed economico-finanziaria.

In particolare per la valutazione di tali elementi saranno utilizzati i seguenti criteri generali:

• Qualità complessiva del progetto.

• Coerenza del progetto rispetto alle finalità e agli obiettivi generali e specifici del Programma annuale 2000.

• Creazione di nuova impresa.

• Sviluppo dell’imprenditoria giovanile.

• Occupazione diretta generata dal progetto nella fase realizzativa.

• Occupazione generata dal progetto nella fase di gestione.

• Metodologia generale proposta.

• Capacità economico-finanziarie del proponente.

• Bilancio della proposta progettuale considerato sia in valore assoluto (efficienza), sia rispetto al valore aggiunto che apporta al contesto turistico locale (efficacia): rapporto costi /benefici.

• Redditività dell’investimento (piano di gestione aziendale comprensivo del  piano di marketing).

• Tempi di realizzazione e di messa a regime dell’iniziativa.

1.6.2 Per quanto concerne le proposte progettuali inerenti le opere di urbanizzazione e di riqualificazione primaria e secondaria proposte dai Comuni di cui al paragrafo 1.5.2, queste saranno valutate secondo i seguenti  criteri:

• coerenza e funzionalità dell’opera con i caratteri e i fabbisogni infrastrutturali della località turistica e con gli interventi, di cui al paragrafo 1.5.1, ammessi a finanziamento;

• contributo alla qualificazione ambientale e urbana della località turistica e alla riduzione degli effetti negativi derivanti dal carico turistico.

1.6.3 Per quanto concerne, infine, i criteri di valutazione delle iniziative proposte da parte di giovani fino a 35 anni di età per l’ottenimento, ai fini del credito, delle garanzie concesse dagli istituti a ciò preposti, questi saranno specificati una volta definita la convenzione di cui al precedente  paragrafo 1.1. e resi noti contestualmente all’avviso pubblico con cui verrà data pubblicità a tali agevolazioni.

1.7 Priorità

1.7.1 La valutazione delle proposte progettuali inerenti le tipologie turistico-ricettive, ricreative e i servizi turistici, di cui al paragrafo 1.5.1, sarà svolta considerando i seguenti ordini di priorità:

a)  coerenza con criteri specifici (definiti in relazione ai criteri generali di cui al paragrafo 1.6.1);

b) tipologie di intervento;

c) ambiti territoriali di intervento.

a)Coerenza con criteri specifici

In relazione ai criteri generali di valutazione, di cui al precedente paragrafo 1.6.1, verrà data precedenza  ai progetti proposti sulla base dei seguenti criteri specifici:

• elevato grado di fattibilità del progetto, in particolare sul fronte finanziario e autorizzativo (capacità finanziaria, idoneità tecnico-urbanistica, tempi);

• tipologia dell’intervento, in particolare rispetto alla capacità di generare nuova occupazione e nuove attività economiche (“effetto moltiplicatore”);

• caratteri qualitativo-funzionali della struttura turistica proposta (per quanto riguarda le strutture ricettive, in particolare alberghiere, tali caratteri sono rappresentati dagli standard dimensionali e dai servizi erogati da tali strutture);

• elevata capacità tecnica di gestione, organizzazione e controllo, finalizzata a garantire la realizzazione dei risultati previsti;

• credibilità e sostenibilità economica nella fase di gestione e di posizionamento nel mercato successivamente alla realizzazione dell’intervento;

• mantenimento nel tempo delle condizioni occupazionali generate e/o di qualità dei servizi erogati;

• grado di innovazione rispetto a: organizzazione interna, tecnologia, servizi erogati

• collegamento (filiera) con le componenti esistenti del prodotto turistico di riferimento presenti nell’area  e/o con altre iniziative proposte in forma coordinata nello stesso Programma annuale 2000, se positivamente considerate, o in altri programmi  sostenuti direttamente o indirettamente dalla Regione (“Insieme organico di interventi” di cui al successivo paragrafo 2.1 della “2^ Sezione: Modalità di attuazione”, Accordi di programma, Progetti integrati d’area, Patti territoriali, ecc.);

• contributo allo sviluppo e alla tipicizzazione del prodotto turistico locale e all’economia turistica;

• elevato grado di esemplarità e trasferibilità;

• contributo allo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile in campo turistico;

• contributo al miglioramento della qualità ambientale.

b) Tipologie di intervento.

In relazione alle tipologie di intervento ricettive finanziabili, di cui al paragrafo 1.5.1, verrà data precedenza alle  proposte progettuali appartenenti alle tipologie sotto indicate, secondo il seguente ordine di priorità:

• realizzazione o   riqualificazione di ricettività alberghiera e extralberghiera presso dimore storiche purché tali interventi risultino compatibili con la salvaguardia delle caratteristiche del bene vincolato, coerenti con le eventuali azioni previste allo scopo dalla Direzione Regionale Beni Culturali e in armonia con la normativa vigente.

• realizzazione di nuova ricettività alberghiera e extralberghiera (nuove imprese ricettive) attraverso il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente, sia già destinato alla  ricettività ma in disuso, sia destinato ad altri usi nel rispetto delle norme urbanistiche locali vigenti, compresa la realizzazione di nuove forme di ospitalità, limitatamente alla ricettività cosiddetta di “atmosfera”.

c) Ambiti territoriali di intervento.

In relazione agli ambiti territoriali di intervento verrà data precedenza a quelle proposte progettuali che, avendo ottenuto sulla base dei criteri sopra definiti una  valutazione (punteggio) superiore alla soglia indicata dalle specifiche “Procedure di valutazione degli interventi”, siano localizzate nei Comuni:

• facenti parte di Comunità Montane;

• non compresi nelle aree definite dalla programmazione  comunitaria vigente in materia di  fondi strutturali per analoghe iniziative.

1.7.2 La valutazione delle proposte progettuali inerenti le opere di urbanizzazione e di riqualificazione primaria e secondaria proposte dai Comuni, di cui al paragrafo 1.5.2, sarà effettuata secondo l’ordine di priorità qui definito:

• grado di specializzazione turistica del Comune proponente l’intervento;

• N° di interventi ricettivi, di cui al paragrafo 1.5.1, ammessi al finanziamento ricadenti nel Comune proponente l’opera infrastrutturale;

• appartenenza a una delle seguenti tipologie infrastrutturali: opere di  qualificazione  ambientale e urbana  (arredo urbano; piano del colore, ecc.); aree e servizi di accoglienza turistica, aree verdi e di sosta attrezzate e interventi similari; parcheggi.

1.8  Beneficiari

PMI operanti (o in corso di costituzione) nel settore turistico e  della ricettività alberghiera e extralberghiera, compresa quella agrituristica; soggetti privati così come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di “bed&breakfast” (*) esclusivamente per le iniziative afferenti allo svolgimento di quest’ultima attività; organismi/enti “no profit” per gli interventi di cui al paragrafo 1.5.1; Comuni (limitatamente a quelli specificati al paragrafo 1.5.2 e per le iniziative indicate); giovani fino a 35 anni di età per le agevolazioni di cui al paragrafo1.5.3.

(*) L’ammissione di tali soggetti privati ai contributi previsti dal Programma 2000 per iniziative  di “bed &breakfast” sarà applicabile, entro i tempi di attuazione del presente Programma, una volta approvata la specifica normativa regionale in materia.

1.9  Entità dei contributi

Per la realizzazione delle iniziative progettuali ammissibili descritte al paragrafo 1.5.1 del presente Programma annuale 2000, la Regione sulla base delle risorse disponibili (vedi 1.12 Piano finanziario) e nel rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti e di regolamentazione delle attività turistico-ricettive concederà:

A. Contributo in conto capitale, a favore di piccole e medie imprese nonché di organismi “no profit” per interventi la cui gestione è di natura imprenditoriale, fino alla misura massima del 15% (piccole imprese) e del 7,5% (medie imprese) della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui al paragrafo 1.5.1 lettere a, b c, d, e, f (sono ammissibili interventi di ricettività alberghiera e interventi di ricettività  extralberghiera limitatamente alle seguenti tipologie: campeggi, Case Appartamenti Vacanza/residence turistici, ai sensi della L.R. 31/85 e s.m.i.) e lettere i, j;  tali interventi  sono ammissibili solo se comportano una spesa minima di Lire 300.000.000. e, in ogni caso, il contributo massimo concedibile non potrà superare Lire 1.500.000.000.  Le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, possono inoltre beneficiare  per le stesse tipologie di intervento sopra citate, di un ulteriore contributo in conto capitale nel rispetto del principio “de minimis” (cumulabile con il precedente nonché in alternativa), ovvero fino alla misura massima del 30% della spesa ammissibile (senza limite di investimento minimo) e comunque non superiore a 100.000 ECU secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria di riferimento (vedi: “Comunicazione alla Commissione relativa agli aiuti de minimis”, 96/C 68/06, pubblicata sulla G.U.C.E. del 6/3/1996 N. C 68/9); in particolare tali modalità prevedono che i soggetti beneficiari di tale contributo (anche in attuazione di programmi e provvedimenti di aiuto diversi dal presente) non possano ottenere, nell’arco di un triennio, contributi assegnabili con lo stesso principio “de minimis” se non nel limite massimo e onnicomprensivo di 100.000 ECU.

B. Contributo in conto capitale nel rispetto del principio  “de minimis”, a favore di piccole e medie imprese, ovvero fino alla misura massima del 30% della spesa ammissibile e comunque non superiore a 100.000 ECU, secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria di riferimento (vedi il precedente punto A), per gli interventi di cui al paragrafo 1.5.1 lettere a, b, c, d, e, f limitatamente alle seguenti tipologie ricettive extralberghiere: affittacamere, aziende agrituristiche (così come definite dalla normativa regionale in materia) e lettere  g, h, k.

C. Contributo in conto capitale a favore di organismi “no profit”, fino alla misura massima del 50%, per interventi a gestione non imprenditoriale di cui al paragrafo 1.5.1 lettere a, b, c, d, e, f  limitatamente alle seguenti tipologie ricettive extralberghiere: rifugi alpini ed escursionistici, ostelli, case per ferie e strutture assimilabili ai sensi della L.R. 31/85 e s.m.i.,) e lettere g, h, i, k, che comportino una spesa minima di Lire 70.000.000; in ogni caso il contributo massimo concedibile non potrà superare Lire 300.000.000.

D. Contributo in conto capitale a favore di soggetti privati esclusivamente per le attività di “bed&breakfast” di cui al paragrafo 1.5.1 lettera d, così come definite dalla normativa regionale (*), fino alla misura massima del 50% della spesa ammissibile e comunque non superiore a Lire 50.000.000.

E. Contributo in conto capitale, a favore dei Comuni, secondo la casistica specificata al paragrafo 1.5.2, fino alla misura massima del 15% del costo delle opere di urbanizzazione e comunque non superiore a  Lire 75.000.000.

(*) L’ammissione di tali soggetti privati ai contributi previsti dal Programma 2000 per iniziative  di “bed &breakfast” sarà applicabile non appena approvata la specifica normativa regionale in materia.

I contributi di cui alla precedente lettera A., pari rispettivamente al 15% e al 7,5%, laddove si riferiscano ad interventi ricadenti in Comuni ammessi alla deroga (qualora vigente) dell’art. 87.3.C (già art. 92.3.C) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, potranno essere incrementati, entro la data del provvedimento di assegnazione del contributo, fino alla misura concessa dal citato regime di deroga.

 La spesa ammissibile è computata al netto dell’I.V.A., salvo i casi documentabili in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario.

1.10 Spese ammesse

Per le tipologie di intervento realizzate da piccole e medie imprese turistiche e enti “no profit” (paragrafo 1.5.1) nonché per le opere di urbanizzazione e di riqualificazione primaria e secondaria realizzate dai Comuni (paragrafo 1.5.2), le spese ammissibili sono le seguenti:

• lavori e opere edili compresi gli impianti tecnici; acquisto di terreni e immobili, connesso con la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento dal presente Programma annuale 2000, computato nella misura del 10% dell’investimento complessivo; forniture di arredi e attrezzature, comprese quelle di natura informatica; spese tecniche di progettazione/consulenza.

Per quanto concerne le tipologie di intervento finanziabili secondo i disposti del paragrafo 1.9, lettera A., B., C. e D. realizzate da piccole e medie imprese e organismi “no profit” aventi gestione di natura imprenditoriale, le spese sostenute, conformi a quelle sopra elencate, saranno ritenute ammissibili solo se i lavori risultano avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributo e, pertanto, tali spese dovranno essere riferite al periodo successivo a tale domanda, in armonia con quanto stabilito dagli “Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale” (98/C  74/06, pubblicata sulla G.U.C.E. 74/9 del 10/3/1998).

Per le opere di urbanizzazione e riqualificazione realizzate dai Comuni, invece, finanziabili secondo le modalità di cui al paragrafo 1.9, lettera E., le spese sostenute, conformi a quelle sopra elencate, saranno ritenute ammissibili solo se il relativo progetto preliminare (ai sensi della legge 109/94 e s.m.i.) risulterà approvato successivamente alla scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di contributo da parte di piccole e medie imprese  e organismi “no profit” per gli interventi di cui al paragrafo 1.5.1.

1.11  Spese non ammissibili

Tutte quelle non comprese tra quelle ammissibili. In particolare:

• l’I.V.A.  che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo dal beneficiario;

• le spese inerenti l’acquisto di attrezzature di “corredo” alla ricettività e alla ristorazione quali: tovaglie, biancheria varia, stoviglie, utensili e altri oggetti similari.

1.12  Piano finanziario

1.12.1

• Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica per l’anno 2000: Lire     40.000.000.000.=

• Riserva a favore degli Istituti di garanzia al credito: Lire  1.000.000.000.= (2,5% del Fondo).

• Riserva a favore dei Comuni per le opere di urbanizzazione e di riqualificazione primaria e secondaria:  Lire 1.000.000.000. (2,5% del Fondo).

• Quota rimanente a favore delle piccole e medie imprese e organismi “no profit” per gli  interventi turistico-ricettivi, ricreativi e i servizi turistici: Lire  38.000.000.000.=

1.12.2

L’articolazione della quota di Lire 38.000.000.000.= del “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” a favore delle piccole e medie imprese e organismi “no profit” per gli  interventi turistico-ricettivi, ricreativi e i servizi turistici è la seguente:

• a favore delle piccole e medie imprese (nonché organismi “no profit” per interventi a gestione imprenditoriale) per le iniziative definite e finanziabili secondo le modalità e le entità stabilite al paragrafo 1.9 lettere A. e B.: Lire  28.000.000.000;

• a favore degli organismi “no profit” e dei soggetti privati per le iniziative definite e finanziabili secondo le modalità e le entità stabilite al paragrafo 1.9 lettere C. e D.:

Lire 10.000.000.000.

Nel caso in cui gli interventi ritenuti ammissibili a contributo non esauriscano l’importo loro destinato dal Piano Finanziario e dalla sua articolazione sarà possibile procedere ad una diversa ripartizione delle risorse disponibili, al fine di ottimizzarne l’uso e  garantire il finanziamento del  numero massimo di interventi ammessi.

1.13  Indicatori fisici e di impatto

Ai fini della valutazione del presente Programma saranno utilizzati i seguenti indicatori:

• N° nuove attività ricettive create o potenziate.

• N° nuovi posti letto creati e riqualificati.

• N° interventi ricettivi di riuso del patrimonio immobiliare esistente.

• N° interventi ricettivi riguardanti dimore storiche.

• N° ristoranti creati e riqualificati.

• N° impianti turistico ricreativi nuovi e riqualificati.

• N° impianti di risalita nuovi e riqualificati.

• N° nuove attività turistiche ricettive create da giovani fino a 35 anni.

• N° nuovi posti di lavoro a regime.

• N° opere di urbanizzazione/riqualificazione.

2 a SEZIONE: Modalità di attuazione

Le modalità di attuazione qui di seguito descritte si riferiscono alle proposte progettuali appartenenti alle tipologie di intervento finanziabili indicate al paragrafo 1.5  della “1^ Sezione: Indirizzi e criteri” del  Programma annuale degli interventi 2000.

In particolare:

• I paragrafi 2.1 – 2.5  si riferiscono alle proposte di interventi turistico-ricettivi, ricreativi e servizi turistici, presentate dalle piccole e medie imprese turistiche e dagli organismi “no profit”;

• I paragrafi 2.6 – 2.7 si riferiscono agli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, proposti dai Comuni sedi degli interventi ricettivi, ammessi al finanziamento, realizzati dalle piccole e medie imprese e dagli organismi “no-profit”;

Per quanto concerne le agevolazioni che saranno attivate entro l’anno in corso a favore dei giovani, fino a 35 anni di età, che intendono avviare o potenziare attività turistiche svolte in proprio e che necessitano, ai fini del credito, dell’ottenimento di garanzie da parte degli istituti finanziari preposti, le relative modalità di attuazione saranno specificate una volta definita la convenzione tra la Regione Piemonte e detti istituti e pubblicizzate mediante avviso pubblico nonché altre forme adeguate di pubblicità, tali da garantire la massima diffusione dell’informazione agli interessati.

2 A) Interventi turistico-ricettivi, ricreativi e servizi turistici

2.1 Procedure di candidatura

Le candidature dovranno essere presentate mediante la predisposizione di un Dossier di candidatura da redigere, per ogni intervento proposto, secondo le modalità  di seguito descritte.

Nel caso in cui uno o più soggetti richiedenti ritengano che l’insieme delle loro proposte progettuali  presenti elementi di interrelazione e di integrazione tali da costituire un “Insieme organico di interventi”, i Dossier di candidatura relativi ai singoli interventi costituenti tale “Insieme”, potranno essere presentati unitariamente purché corredati della documentazione integrativa specificata nei  paragrafi successivi.

Il Dossier di candidatura dovrà essere presentato alla Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica e Interventi comunitari in materia turistica, Via Magenta, 12 - 10128 TORINO entro i successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Programma annuale degli interventi 2000 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

In caso di invio del Dossier di candidatura a mezzo posta (esclusivamente mediante Raccomandata R.R.)  farà fede la data del timbro postale.

Copia della sola Domanda di finanziamento, di cui al successivo paragrafo 2.2.1, dovrà essere inviata, per conoscenza, anche ai Comuni sedi degli interventi per i quali si richiede il contributo, a mezzo posta ordinaria.

I documenti costituenti il Dossier di candidatura presentato alla Regione Piemonte dovranno risultare in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo (D.M. 20/8/92).

La gestione dei contributi, una volta assegnati ai beneficiari, sarà demandata alla Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 - TORINO, ente strumentale della Regione Piemonte.

2.2 Dossier di candidatura

Il Dossier di candidatura relativo a ciascun intervento proposto dovrà essere presentato utilizzando la modulistica predisposta e comprenderà obbligatoriamente:

2.2.1 Domanda di finanziamento da parte del legale rappresentante dell’impresa, organismo “no profit”, soggetto proponente (in bollo).

2.2.2  Sintesi descrittiva del contesto

2.2.3  Relazione generale sull’intervento.

2.2.4  Progetto definitivo dell’intervento.

Nel caso in cui si tratti di un “Insieme organico di interventi” (paragrafo 2.1) il Dossier di candidatura comprenderà  anche  la “Sintesi descrittiva del contesto” riferita a tale Insieme, in aggiunta alla “Sintesi descrittiva” relativa a ciascun intervento.

N.B.

Per la domanda e la predisposizione del Dossier di Candidatura, dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta allo scopo, in distribuzione gratuita presso la Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi, Settore Offerta turistica, Via Magenta 12, Torino o reperibile attraverso il sito Internet www.regione.piemonte.it/turismo.

2.2.1 Domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento dovrà contenere le seguenti informazioni:

• informazioni sul richiedente,

• denominazione dell’intervento;

• natura del richiedente;

• costo totale dell’intervento e contributo richiesto;

• localizzazione dell’intervento;

• tipologia dell’intervento;

• tipologia turistica;

• responsabile incaricato (se diverso dal titolare/ legale rappresentante);

• responsabile tecnico;

• informazioni aziendali e/o relative al richiedente;

• dichiarazione circa l’inizio dei lavori.

2.2.2 Sintesi descrittiva del contesto.

Il contenuto di tale documento, il cui limite massimo non dovrà superare le dieci cartelle, deve illustrare in modo dettagliato i seguenti aspetti:

• Punti di forza del contesto socio-economico e territoriale locale nonché, nel caso la proposta progettuale riguardi un’attività turistica già esistente, dell’azienda o della struttura interessata rispetto alla concorrenza locale e ai caratteri turistici peculiari della destinazione turistica in cui si colloca; in particolare si dovrà fare riferimento ai vantaggi competitivi di cui gode l’azienda o la struttura e alle sue potenzialità.

• Punti di debolezza del contesto socio-economico e  territoriale locale e dell’azienda o struttura turistica, se già esistente. La descrizione dovrà fare riferimento alla natura e alla rilevanza dei problemi e delle difficoltà esistenti nel contesto locale di riferimento e nell’azienda/struttura esistente  rispetto a tale contesto.

• Relazione tra la proposta progettuale avanzata e la  capacità di quest’ultima sia di influire in modo positivo sui problemi evidenziati, sia di ottimizzare la presenza dei vantaggi locali ai fini dell’investimento proposto.

Il documento è finalizzato a illustrare la coerenza degli obiettivi che si intendono raggiungere con l’iniziativa proposta rispetto alle potenzialità-opportunità e alle difficoltà-carenze del contesto locale e dell’azienda/struttura, se già esistente. Verranno privilegiate quelle iniziative che, meglio di altre, dimostreranno un’adeguata sostenibilità economica e la capacità di integrarsi con la propria realtà socio-economica e territoriale, favorendo l’occupazione e l’effetto moltiplicatore, la valorizzazione delle opportunità e l’attenuazione delle carenze della località in questione.

Nel caso in cui l’istanza presentata riguardi un “Insieme organico di interventi” (vedi par. 2.1)  dovrà essere predisposta, inoltre, una “Sintesi descrittiva del contesto” riferita a tale insieme, da redigere secondo lo schema sopra descritto, comprensiva di una “Premessa” illustrante le motivazioni in base alle quali si ritiene che l’Insieme degli interventi proposti presenti elementi di interrelazione, di integrazione e di organicità complessiva tali da influire positivamente sia sul contesto turistico locale, sia sugli stessi singoli interventi.

Tale “Premessa” dovrà evidenziare, inoltre, eventuali relazioni esistenti tra i soggetti proponenti i singoli interventi (ad esempio appartenenza ad uno stesso consorzio di operatori o ad una stessa associazione) nonché la presenza di sinergie con le iniziative pubbliche promosse a livello locale per la valorizzazione turistica dell’area.

(Nei casi in cui la domanda di finanziamento si limiti al solo acquisto di arredi e attrezzature è consentito di non descrivere quegli aspetti richiesti per la Sintesi descrittiva che non hanno relazione con  l’intervento in questione)

2.2.3  Relazione generale sull’intervento

La Relazione generale sull’intervento dovrà contenere una descrizione completa e articolata dell’intervento organizzata secondo l’ordine illustrato nei seguenti punti:

(nei casi in cui la domanda di finanziamento si limiti al solo acquisto di arredi e attrezzature è consentito di non compilare quei punti che non hanno relazione con  l’intervento in questione)

• premessa;

• descrizione degli obiettivi specifici dell’intervento rispetto agli obiettivi generali;

• previsione dei risultati attesi in coerenza con gli obiettivi generali;

• occupazione nella fase di realizzazione e gestione dell’intervento;

• discussione critica delle soluzioni adottate rispetto agli obiettivi;

• fasi di lavoro e descrizione delle attività programmate per la realizzazione dell’intervento;

• descrizione dei tempi (tabella dei tempi) suddivisa secondo le fasi di lavoro e le attività programmate;

• un capitolo dedicato agli aspetti finanziari contenente un bilancio finanziario dell’intervento suddiviso per fasi, per singole attività di pertinenza di ciascuna fase e per voci di costo concorrenti a formare il valore di ciascuna attività. Indicare inoltre il costo totale d’investimento, i valori - assoluti e percentuali - della quota di finanziamento richiesta alla Regione e della quota a carico del soggetto beneficiario (e delle eventuali articolazioni di quest’ultima);

• documentazione comprovante la capacità del soggetto proponente di sostenere la quota di spesa a proprio carico non coperta da contributo pubblico (copia autenticata dei bilanci d’esercizio degli ultimi due anni o, qualora si tratti di impresa di nuova costituzione, dichiarazioni di impegno, stato patrimoniale, eventuali dichiarazioni degli istituti di credito ecc.);

• descrizione delle modalità gestionali dell’intervento nella fase successiva alla realizzazione ( gestione diretta o tramite terzi ed eventuali forme contrattuali ipotizzate);

• piano finanziario (piano di ammortamento dell’investimento);

• piano di marketing e commerciale previsto per valorizzare l’investimento (obbligatorio solo per investimenti pari e superiori a Lire 3.000.000.000.= o.f.e.)

2.2.4 Progetto definitivo dell’intervento

Il progetto definitivo dell’intervento è costituito, nel caso di lavori e opere edili e impianti, dagli elaborati grafici e tecnici relativi a tali opere nonché da documentazione e informazioni tecnico-normative e urbanistico-amministrative.

(Per la redazione del progetto definitivo dovranno essere utilizzate le indicazioni contenute nella modulistica predisposta dalla Regione Piemonte, in distribuzione gratuita presso la Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi, Settore Offerta turistica, Via Magenta 12, Torino o reperibile attraverso il sito Internet www.regione.piemonte.it/turismo).

Nel caso di acquisto di arredi e attrezzature il progetto definitivo si limita ai seguenti elaborati:

• materiale grafico illustrativo delle forniture;

• preventivo dettagliato dei costi (unitari e totali);

• eventuale altra documentazione di dettaglio.

N.B.

La Regione Piemonte, in relazione a quanto previsto per la predisposizione del Dossier di Candidatura, si riserva nel corso dell’iter di presentazione delle candidature, qualora risulti necessario, di specificare eventuali aspetti interpretativi connessi con la documentazione e le informazioni richieste, dandone comunicazione nelle forme previste nonché atte a garantire la massima diffusione e trasparenza.

2.3 Valutazione delle candidature e formulazione della graduatoria di idoneità

Le candidature presentate in attuazione del Programma annuale 2000 saranno oggetto:

2.3.1  di verifica sotto il profilo formale;

2.3.2  di valutazione di merito.

2.3.1 Le proposte progettuali presentate mediante la predisposizione dei Dossier di candidatura saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale ossia della conformità con quanto stabilito dal Programma annuale 2000 e dalle presenti modalità di attuazione per quanto concerne: tipologie di intervento ammissibili, beneficiari, completezza della documentazione richiesta, rispetto dei tempi.

I Dossier di Candidatura che a seguito della verifica preliminare risulteranno: presentati oltre il termine stabilito, non completi dei documenti e delle informazioni richieste (da fornire secondo la modulistica predisposta ),  il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento e con i beneficiari ritenuti ammissibili dal Programma annuale 2000 o, infine, i cui lavori siano iniziati prima della presentazione della domanda, saranno giudicati “non accettabili” e, pertanto, le relative proposte progettuali escluse dalla successiva fase di valutazione di merito e dalla ammissione al contributo.

2.3.2 La valutazione di merito delle proposte progettuali descritte nei  Dossier di candidatura, ai fini della selezione degli interventi da ritenere idonei e ammissibili al finanziamento in relazione alle risorse disponibili, sarà effettuata sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel Programma annuale 2000 (rispettivamente paragrafi  1.6 e 1.7), mediante un metodo di valutazione “a punteggio”, che permetterà la formulazione di graduatorie aperte degli interventi idonei e ammissibili al finanziamento nonché di stabilire l’entità dei contributi  assegnabili in relazione alle risorse disponibili.

A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine temporale di presentazione dei Dossier di candidatura.

La graduatoria è approvata con provvedimento amministrativo non oltre 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei Dossier di Candidatura.

Con lo stesso provvedimento saranno altresì stabiliti i tempi  per l’avvio e la conclusione degli interventi nonché per la rendicontazione documentata delle spese sostenute.

Gli interventi dovranno comunque essere realizzati non oltre i  tre anni successivi alla data del provvedimento di ammissione al contributo, se non diversamente stabilito dallo stesso provvedimento per casi specifici e motivati. Eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

2.4 Realizzazione degli interventi, varianti, erogazione dei contributi.

2.4.1 Successivamente alla comunicazione da parte della Regione Piemonte, Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica,  il legale rappresentante dell’intervento ammesso al finanziamento dovrà confermare formalmente l’accettazione del contributo e sottoscrivere un atto di impegno alla realizzazione e alla successiva gestione dello stesso secondo le modalità e i tempi stabiliti, pena la revoca del contributo assegnato.

2.4.2 La realizzazione dell’intervento dovrà essere conforme al progetto definitivo approvato e finanziato. Varianti sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto definitivo approvato, apportate in sede  esecutiva, comporteranno la revoca del provvedimento di ammissione al contributo dell’intervento.

In ogni caso, qualsiasi variante del progetto definitivo, che non ne modifichi l’impostazione originale, dovrà essere preventivamente sottoposta alla Regione Piemonte che si pronuncerà in merito entro 30 giorni; trascorso tale termine senza osservazioni o provvedimenti da parte della Regione la variante si intende accolta.

L’eventuale incremento del costo d’investimento totale dell’intervento, determinatosi a seguito di variante accolta dalla Regione, non potrà comportare un incremento del contributo inizialmente assegnato al momento dell’approvazione del progetto definitivo.

2.4.3 I contributi saranno liquidati secondo le seguenti modalità:

• 50% del contributo assegnato ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto almeno il 50% della spesa ammessa a contributo;

• il restante 50% del contributo, o la relativa quota proporzionale spettante, sarà liquidata a avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità dell’intervento realizzato con il progetto approvato. Tale quota potrà altresì essere erogata contemporaneamente alla prima, in forma di anticipo, quando richiesto, previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria rapportata all’ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto.  Nel caso di una rendicontazione finale inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo, la fideiussione sottoscritta dal beneficiario dovrà garantire la restituzione della quota eccedente opportunamente rivalutata.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti i tempi di conclusione degli interventi, di cui al paragrafo 2.3.2, la Regione Piemonte, previa diffida notificata, potrà procedere alla revoca del contributo già assegnato e al recupero della parte già erogata, opportunamente rivalutata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In alternativa alle modalità sopra descritte, il contributo può essere erogato a fine lavori, in un’unica soluzione nonché rapportato alla spesa effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità dell’intervento realizzato con il progetto approvato.

2.5 Vincoli, rinunce e revoche, divieto di cumulo.

2.5.1 Gli interventi realizzati con i contributi assegnati in base al presente Programma sono vincolate alla specifica destinazione d’uso o di attività per la durata di 10 anni.

2.5.2 Qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione alla Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica, Via Magenta, 12 - 10128 TORINO.

I beneficiari sono tenuti alla realizzazione del progetto approvato nei termini e secondo le modalità previste.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione del progetto può determinare la revoca del contributo.

In caso di rinuncia o revoca del contributo il beneficiario dovrà provvedere a restituire alla Regione Piemonte le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto, opportunamente rivalutate.

Il contributo assegnato non è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente disposti  per la realizzazione del progetto approvato se non nei limiti massimi permessi dalle norme comunitarie in materia.

2 B) Opere di urbanizzazione e di riqualificazione primaria e secondaria

2.6 Procedure di informazione ai Comuni

Successivamente all’approvazione della graduatoria degli interventi idonei e ammissibili al finanziamento e all’accettazione del contributo da parte dei beneficiari ammessi (paragrafi 2.3.2 e 2.4.1) la Regione Piemonte, Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica e Interventi comunitari in materia turistica, entro 60 giorni dall’espletamento di dette procedure, comunicherà ai Comuni sedi di tali interventi l’avvenuto finanziamento di questi ultimi.

Con riferimento al finanziamento di tali interventi, i Comuni potranno presentare proposte progettuali inerenti opere di urbanizzazione e di riqualificazione primaria e secondaria, coerenti con il principio di sostenibilità nello sviluppo dell’offerta turistica locale e funzionali con gli interventi turistici finanziati sul proprio territorio (si veda paragrafo 1.5.2, 1^ Sezione).

Saranno proponibili unicamente opere il cui progetto preliminare (ex L. 109/94 e s.m.i.) sia stato approvato successivamente alla  scadenza del termine di presentazione dei relativi Dossier di candidatura relativi agli interventi turistici di cui al paragrafo 2.1.

Entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione della Regione  di cui sopra, i Comuni potranno presentare le proposte progettuali relative ad opere di urbanizzazione e di riqualificazione primaria e secondaria sulla base delle modalità definite e contenute in detta comunicazione.

Le proposte progettuali saranno valutate dalla Regione Piemonte secondo i criteri e le priorità stabilite rispettivamente ai paragrafi 1.6.2  e 1.7.2. della “1 a Sezione: Indirizzi e criteri” del Programma annuale degli interventi 2000, mediante  l’applicazione di un metodo “a punteggio” (descritto nell’ambito della citata comunicazione) che permetterà la formulazione di una graduatoria aperta degli interventi idonei e ammissibili al finanziamento nonché di stabilire l’entità del contributo assegnabile in relazione alle risorse disponibili. In ogni caso, l’entità del contributo massimo concedibile è quello stabilito al paragrafo 1.9. lettera E. della “1^ Sezione: Indirizzi e criteri” del Programma annuale degli interventi 2000.

A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine temporale di presentazione delle domande.

La graduatoria è approvata con provvedimento amministrativo non oltre 180 giorni dal termine di presentazione delle domande.

Con lo stesso provvedimento saranno altresì stabiliti i termini per la presentazione del progetto esecutivo dell’opera ammessa a finanziamento, per l’avvio e la conclusione degli interventi nonché per la rendicontazione documentata delle spese sostenute.

2.7  Progetto esecutivo, erogazione dei contributi, varianti, rinunce e revoche.

2.7.1 Successivamente alla comunicazione da parte della Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica, dell’ammissione al contributo, l’Amministrazione comunale beneficiaria dovrà confermare formalmente l’accettazione del contributo e sottoscrivere un atto di impegno alla realizzazione del progetto approvato secondo le modalità e i tempi stabiliti, pena la revoca del contributo assegnato.

2.7.2 Il Comune beneficiario del contributo dovrà definire e presentare alla Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi, il progetto esecutivo nel rispetto dei termini assegnati, corredandolo della documentazione richiesta e attenendosi altresì a eventuali prescrizioni stabilite al momento dell’ammissione al contributo.

La congruenza tra il progetto presentato ai fini dell’ammissione al contributo e il progetto esecutivo presentato, è verificata dagli uffici competenti della Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica.

Varianti sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto ritenuto ammissibile, apportate in sede di progetto esecutivo, potranno comportare la revoca del provvedimento di ammissione al contributo dell’intervento.

L’eventuale incremento del costo d’investimento totale dell’intervento, determinatosi a seguito della definizione del progetto esecutivo, non potrà comportare un incremento del contributo ammesso al momento dell’approvazione del progetto.

2.7.3  I contributi  sono liquidati secondo le seguenti modalità:

• 50% del contributo assegnato ad avvenuta dimostrazione dell’inizio dei lavori;

• il restante 50% del contributo, o la relativa quota proporzionale spettante, sarà liquidato a avvenuta rendicontazione finale, da parte del Comune beneficiario, della spesa totale effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità dell’intervento realizzato con il progetto esecutivo.

In alternativa a tale modalità il contributo può essere erogato a fine lavori, in un’unica soluzione nonché rapportato alla spesa effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità dell’intervento realizzato con il progetto esecutivo finanziato.

Qualora intenda rinunciare al contributo, il Comune beneficiario deve darne immediata comunicazione alla Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica.

2.7.4  Il  Comune beneficiario deve preventivamente sottoporre alla Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica qualsiasi variante del progetto esecutivo introdotta successivamente alla sua presentazione; trascorsi 30 giorni da tale presentazione senza osservazioni o provvedimenti da parte della Regione  la variante si intende accolta.

In ogni caso dette varianti non devono modificare l’impostazione originale del progetto e, trattandosi di opere pubbliche, non possono comunque superare i limiti stabiliti dalle norme che regolano tali lavori.

L’eventuale incremento del costo di investimento ammesso a contributo, determinatosi a seguito di variante nei limiti e per i casi consentiti dalle norme vigenti in materia di OO.PP, non potrà comportare, in ogni caso, un incremento del contributo inizialmente assegnato.

2.7.5  I Comuni beneficiari sono tenuti alla realizzazione del progetto esecutivo nei termini e secondo le modalità previste.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione del progetto può determinare la revoca del contributo.

In caso di rinuncia, o revoca, del contributo il Comune beneficiario dovrà provvedere a restituire alla Regione le somme eventualmente  già percepite a titolo di acconto.

A pagina 46 del presente Bollettino Ufficiale è pubblicata la Determinazione dirigenziale 7 febbraio 2000, n. 17, Codice 21 relativa alla modulistica costituente il Dossier di candidatura per la presentazione delle domande di contributo (ndr)