Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 47-29265

Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28, art. 17 - Formazione professionale per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare - Direttiva

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale per il conseguimento del requisito professionale per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare, così come descritte nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Direttore regionale del Commercio e Artigianato la stipula di apposita convenzione con i soggetti organizzatori e gestori dei corsi ai sensi della L.R. n. 28/99, art. 17 commi 4, 7,9.

(omissis)

Allegato

Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 28/99, si rende necessario, al fine di uniformare su tutto il territorio della Regione Piemonte le procedure di organizzazione e di gestione dei Corsi di Formazione Professionale di cui all’oggetto, stabilire i criteri e i contenuti relativi all’avviamento e alla gestione dei corsi in questione.

1 - Caratteristiche dei corsi

a) Durata dei Corsi

l Corsi avranno la durata di 60 ore.

Ogni ora di Insegnamento deve avere una durata effettiva di almeno 50 minuti e ogni materia di Insegnamento deve essere trattata in un tempo minimo di 2 ore. Nell’arco di una giornata non devono essere svolte più di 8 ore di insegnamento.

b) Programma dei Corsi:

I Corsi dovranno prevedere la trattazione degli argomenti delle materie di seguito elencate per un ammontare complessivo di 60 ore:

- Legislazione sul commercio di vendita al pubblico: accesso all’attività; pubblicità dei prezzi; orario di vendita; locazione e avviamento commerciale (almeno 4 ore)

- Legislazione igienico - sanitaria, sociale, fiscale e penale, relativamente all’attività commerciale di vendita (almeno 19 ore)

- Amministrazione e contabilità aziendale. Sistemi e tecniche di vendita (almeno 14 ore)

- Organizzazione del punto di vendita e gestione delle scorte (almeno 4 ore)

- Merceologia (almeno 14 ore)

2 - Soggetti Organizzatori e Gestori

L’art. 17 della L.R. n. 28/99, al comma 4 specifica che i corsi possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio industria e artigianato (CCIAA) e le loro aziende speciali, le associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e gli enti costituiti con il loro concorso, i centri di assistenza tecnica, nonché altri soggetti già operanti nel settore formazione professionale.

Il succitato articolo al comma 7, in fase di prima applicazione, individua quali soggetti abilitati a stipulare apposita convenzione con la Regione per l’organizzazione e gestione dei corsi, in via prioritaria le Camere di commercio industria e artigianato (CCIAA) e le associazioni di categoria più rappresentative del settore commerciale e al comma 9 precisa che i corsi professionali in questione non comportano oneri a carico della Regione poiché gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d’iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione.

Detti corsi devono avere il preventivo riconoscimento dalle Province di competenza ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.R. n. 63/95.

Ai fini dell’autorizzazione per lo svolgimento dei corsi finalizzati al rilascio dell’attestato di idoneità, i soggetti organizzatori e gestori convenzionati con la Regione, dovranno presentare apposita richiesta alla Provincia dove è ubicata la sede di svolgimento del corso.

3 - Allievi dei corsi

Possono essere allievi dei corsi in questione coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età.

4 - Organizzazione dei corsi

a) Almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’attività corsuale il Soggetto organizzatore e gestore dei corsi dovrà comunicare alla Provincia di competenza per territorio il calendario delle lezioni, il corpo docente, l’articolazione degli orari oltre che la data di avvio dell’attività medesima.

b) Il soggetto organizzatore e gestore del corso, entro il termine di cui al precedente punto a), dovrà inoltre fissare, in accordo con la sede operativa dell’esame, la data di espletamento delle prove finali da individuarsi entro i 10 giorni successivi alla data di conclusione del corso medesimo, richiedendo alla Provincia l’avvio delle procedure per la nomina della Commissione d’esame come prevista dall’art. 17 comma 7 della L.R. 28/99.

5 - Registro di presenza allievi

Tutti i Soggetti organizzatori e gestori, prima dell’inizio del corso, dovranno munirsi di un Registro di presenza allievi, debitamente vistato dalla Provincia competente per territorio, su cui gli Allievi dovranno apporre la propria firma all’inizio di ogni lezione e all’uscita soltanto in caso di uscita anticipata.

Le classi dovranno essere composte da un numero minimo di 12 a un massimo di 20 allievi.

6 - Frequenza ai corsi

Gli Allievi che hanno frequentato il corso per almeno il 75% del monte ore complessivo sono ammessi alla prova finale di idoneità. La frequenza prevista per l’ammissione all’esame è dimostrata dal Registro presenze e certificata da apposita dichiarazione del Direttore dei corsi.

Ai candidati ammessi ma assenti per causa di forza maggiore o per gravi e documentati motivi, e quindi giustificati, è concessa la facoltà di ripresentarsi unicamente alla prima sessione d’esame utile successiva. L’assenza è da ritenersi giustificata in base ad insindacabile giudizio del Presidente della Commissione esaminatrice.

7 - Docenti del corso

La direzione dei corsi e lo svolgimento dell’attività didattica saranno assicurati da personale docente in possesso del diploma di Laurea o che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza nella disciplina e/o attività di settore, oggetto dell’insegnamento, i cui curricula siano depositati presso il soggetto organizzatore e gestore del corso.

8 - Esame finale di idoneità

Per i corsi di formazione è previsto un esame finale di idoneità per ogni singolo corso inteso ad accertare il grado di preparazione degli allievi sui contenuti del corso.

L’Amministrazione provinciale invita le Amministrazioni interessate a designare il componente della Commissione di propria spettanza e provvede alla nomina della Commissione che rimane in carica fino alla nomina di quella successiva.

La Commissione d’esame è costituita e nominata presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA) competente che assume anche la responsabilità operativa della prova di esame, ed è composta da:

a) un esperto designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;

b) un esperto in materia di norme igienico - sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanità;

c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla CCIAA;

d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA;

e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso.

La Commissione è integrata per ogni sessione d’esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.

Qualora 8 giorni prima degli esami non fosse pervenuto il nominativo di alcuni componenti la Commissione, è compito della sede operativa, provvedere ai solleciti necessari al fine di comporre il collegio. La Commissione è validamente costituita quando sono presenti almeno 3 componenti oltre al Presidente.

I compensi da erogare al Presidente e ai componenti delle Commissioni d’esame sono carico della CCIAA. Il gettone di presenza da erogare ai singoli componenti delle Commissioni è, ai sensi della L.R. n. 44/97, pari a lire 100.000 lorde giornaliere per numero di giorni previsti per l’esame. Al Presidente della Commissione compete, quale ne ricorrano le condizioni, un gettone di presenza pari a lire 150.000 lorde giornaliere.

9 - Questionari d’esame

I questionari sono predisposti e periodicamente aggiornati da una Commissione tecnica della quale fanno parte gli enti pubblici interessati (Regione, Provincia e CCIAA ) ed i soggetti gestori dei corsi. I risultati del lavoro sono formalizzati in questionari approvati dalla Direzione Regionale Commercio e Artigianato e utilizzati dalla Commissione d’esame per la predisposizione della prova finale scritta.

10 - Svolgimento delle prove finali

L’esame finale che dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla conclusione dei corsi, consiste in una prova scritta ed una prova orale con relativa valutazione finale espressa in centesimi.

a) Prova scritta

Per la prova scritta al candidato viene consegnato un questionario estratto a sorte tra almeno 400 questionari composto da 40 domande riguardanti tutte le materie oggetto del corso. Le domande sono da considerarsi tutte di pari punteggio per un appannaggio totale di 100 punti.

La valutazione finale si ottiene detraendo al punteggio massimo ottenibile (100/100) un valore negativo di 4 punti per errore. Sulla base delle risposte errate si provvede ad effettuare la conseguente detrazione. Ne consegue che il massimo di risposte errate ammesse è 10.

b) Prova orale

Alla prova orale vengono ammessi tutti gli allievi che nella prova scritta abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100 (per un massimo di 10 risposte errate).

Prima di iniziare il colloquio occorre dare comunicazione agli eventuali esclusi illustrando loro gli errori commessi.

La prova orale non è riservata, e deve quindi svolgersi in locali aperti al pubblico.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto sia per lo scritto che per l’orale una valutazione non inferiore a 60/100.

Al termine della prova d’esame viene compilato a cura del segretario apposito verbale recante i nominativi dei candidati corredati dai relativi dati anagrafici, i risultati della prova scritta e della prova orale, con relativo voto finale e attestazione di idoneità o non idoneità. Copia dei questionari è conservata almeno per un anno presso la CCIAA.

La modulistica da utilizzare per le prove di esame deve essere del tipo approvato dalla Regione.

Il superamento dell’esame consente il rilascio da parte dell’Amministrazione Provinciale competente dell’attestato di idoneità su moduli regionali ai sensi dell’art. 24 comma 5 L.R. n. 63/95, valido per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare.

11 - Oneri di iscrizione

Ciascun allievo per iscriversi al corso professionale dovrà corrispondere al Soggetto organizzatore e gestore, a titolo di corrispettivo delle spese sostenute, secondo le modalità che verranno indicate dal Soggetto medesimo, l’importo di L. 375.000.

Detto importo tiene conto delle spese relative agli oneri per il personale, per l’organizzazione, per le altre spese generali e per il materiale didattico.

Il Soggetto organizzatore e gestore, per la copertura delle spese di funzionamento della Commissione e della segreteria presenterà alla CCIAA a nome dei candidati domanda di ammissione all’esame finale con allegata la ricevuta di versamento a carico di ciascun allievo del previsto diritto camerale attualmente fissato in L. 150.000.

12 - Disposizioni finali

La presente direttiva deve essere portata a conoscenza degli Allievi all’atto dell’iscrizione ai corsi e comunque prima dell’inizio dell’attività didattica.

Gli Uffici regionali del competente Settore della Direzione Commercio e Artigianato (011 - 4323503) sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.