Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 47-29265
Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28, art. 17 - Formazione professionale
per laccesso allesercizio del commercio relativamente al settore merceologico
alimentare - Direttiva
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione
professionale per il conseguimento del requisito professionale per laccesso
allesercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare,
così come descritte nellallegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Direttore regionale del Commercio e Artigianato la stipula
di apposita convenzione con i soggetti organizzatori e gestori dei corsi
ai sensi della L.R. n. 28/99, art. 17 commi 4, 7,9.
(omissis)
Allegato
Ai sensi dellart. 17 della L.R. n. 28/99, si rende necessario, al fine
di uniformare su tutto il territorio della Regione Piemonte le procedure
di organizzazione e di gestione dei Corsi di Formazione Professionale di
cui alloggetto, stabilire i criteri e i contenuti relativi allavviamento
e alla gestione dei corsi in questione.
1 - Caratteristiche dei corsi
a) Durata dei Corsi
l Corsi avranno la durata di 60 ore.
Ogni ora di Insegnamento deve avere una durata effettiva di almeno 50 minuti
e ogni materia di Insegnamento deve essere trattata in un tempo minimo
di 2 ore. Nellarco di una giornata non devono essere svolte più di 8 ore
di insegnamento.
b) Programma dei Corsi:
I Corsi dovranno prevedere la trattazione degli argomenti delle materie
di seguito elencate per un ammontare complessivo di 60 ore:
- Legislazione sul commercio di vendita al pubblico: accesso allattività;
pubblicità dei prezzi; orario di vendita; locazione e avviamento commerciale
(almeno 4 ore)
- Legislazione igienico - sanitaria, sociale, fiscale e penale, relativamente
allattività commerciale di vendita (almeno 19 ore)
- Amministrazione e contabilità aziendale. Sistemi e tecniche di vendita
(almeno 14 ore)
- Organizzazione del punto di vendita e gestione delle scorte (almeno 4
ore)
- Merceologia (almeno 14 ore)
2 - Soggetti Organizzatori e Gestori
Lart. 17 della L.R. n. 28/99, al comma 4 specifica che i corsi possono
essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere
di commercio industria e artigianato (CCIAA) e le loro aziende speciali,
le associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello
regionale e gli enti costituiti con il loro concorso, i centri di assistenza
tecnica, nonché altri soggetti già operanti nel settore formazione professionale.
Il succitato articolo al comma 7, in fase di prima applicazione, individua
quali soggetti abilitati a stipulare apposita convenzione con la Regione
per lorganizzazione e gestione dei corsi, in via prioritaria le Camere
di commercio industria e artigianato (CCIAA) e le associazioni di categoria
più rappresentative del settore commerciale e al comma 9 precisa che i
corsi professionali in questione non comportano oneri a carico della Regione
poiché gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi
e ricompresi nella quota discrizione posta a carico degli allievi, secondo
le modalità stabilite in apposita convenzione.
Detti corsi devono avere il preventivo riconoscimento dalle Province di
competenza ai sensi dellart. 9 comma 2 della L.R. n. 63/95.
Ai fini dellautorizzazione per lo svolgimento dei corsi finalizzati al
rilascio dellattestato di idoneità, i soggetti organizzatori e gestori
convenzionati con la Regione, dovranno presentare apposita richiesta alla
Provincia dove è ubicata la sede di svolgimento del corso.
3 - Allievi dei corsi
Possono essere allievi dei corsi in questione coloro che abbiano compiuto
i 18 anni di età.
4 - Organizzazione dei corsi
a) Almeno 5 giorni prima dellinizio dellattività corsuale il Soggetto
organizzatore e gestore dei corsi dovrà comunicare alla Provincia di competenza
per territorio il calendario delle lezioni, il corpo docente, larticolazione
degli orari oltre che la data di avvio dellattività medesima.
b) Il soggetto organizzatore e gestore del corso, entro il termine di cui
al precedente punto a), dovrà inoltre fissare, in accordo con la sede operativa
dellesame, la data di espletamento delle prove finali da individuarsi
entro i 10 giorni successivi alla data di conclusione del corso medesimo,
richiedendo alla Provincia lavvio delle procedure per la nomina della
Commissione desame come prevista dallart. 17 comma 7 della L.R. 28/99.
5 - Registro di presenza allievi
Tutti i Soggetti organizzatori e gestori, prima dellinizio del corso,
dovranno munirsi di un Registro di presenza allievi, debitamente vistato
dalla Provincia competente per territorio, su cui gli Allievi dovranno
apporre la propria firma allinizio di ogni lezione e alluscita soltanto
in caso di uscita anticipata.
Le classi dovranno essere composte da un numero minimo di 12 a un massimo
di 20 allievi.
6 - Frequenza ai corsi
Gli Allievi che hanno frequentato il corso per almeno il 75% del monte
ore complessivo sono ammessi alla prova finale di idoneità. La frequenza
prevista per lammissione allesame è dimostrata dal Registro presenze
e certificata da apposita dichiarazione del Direttore dei corsi.
Ai candidati ammessi ma assenti per causa di forza maggiore o per gravi
e documentati motivi, e quindi giustificati, è concessa la facoltà di ripresentarsi
unicamente alla prima sessione desame utile successiva. Lassenza è da
ritenersi giustificata in base ad insindacabile giudizio del Presidente
della Commissione esaminatrice.
7 - Docenti del corso
La direzione dei corsi e lo svolgimento dellattività didattica saranno
assicurati da personale docente in possesso del diploma di Laurea o che
abbia maturato almeno 5 anni di esperienza nella disciplina e/o attività
di settore, oggetto dellinsegnamento, i cui curricula siano depositati
presso il soggetto organizzatore e gestore del corso.
8 - Esame finale di idoneità
Per i corsi di formazione è previsto un esame finale di idoneità per ogni
singolo corso inteso ad accertare il grado di preparazione degli allievi
sui contenuti del corso.
LAmministrazione provinciale invita le Amministrazioni interessate a designare
il componente della Commissione di propria spettanza e provvede alla nomina
della Commissione che rimane in carica fino alla nomina di quella successiva.
La Commissione desame è costituita e nominata presso la Camera di Commercio
Industria e Artigianato (CCIAA) competente che assume anche la responsabilità
operativa della prova di esame, ed è composta da:
a) un esperto designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;
b) un esperto in materia di norme igienico - sanitarie, designato dalla
competente direzione regionale alla sanità;
c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla CCIAA;
d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA;
e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso.
La Commissione è integrata per ogni sessione desame da un componente del
collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa,
svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.
Qualora 8 giorni prima degli esami non fosse pervenuto il nominativo di
alcuni componenti la Commissione, è compito della sede operativa, provvedere
ai solleciti necessari al fine di comporre il collegio. La Commissione
è validamente costituita quando sono presenti almeno 3 componenti oltre
al Presidente.
I compensi da erogare al Presidente e ai componenti delle Commissioni desame
sono carico della CCIAA. Il gettone di presenza da erogare ai singoli componenti
delle Commissioni è, ai sensi della L.R. n. 44/97, pari a lire 100.000
lorde giornaliere per numero di giorni previsti per lesame. Al Presidente
della Commissione compete, quale ne ricorrano le condizioni, un gettone
di presenza pari a lire 150.000 lorde giornaliere.
9 - Questionari desame
I questionari sono predisposti e periodicamente aggiornati da una Commissione
tecnica della quale fanno parte gli enti pubblici interessati (Regione,
Provincia e CCIAA ) ed i soggetti gestori dei corsi. I risultati del lavoro
sono formalizzati in questionari approvati dalla Direzione Regionale Commercio
e Artigianato e utilizzati dalla Commissione desame per la predisposizione
della prova finale scritta.
10 - Svolgimento delle prove finali
Lesame finale che dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla conclusione dei
corsi, consiste in una prova scritta ed una prova orale con relativa valutazione
finale espressa in centesimi.
a) Prova scritta
Per la prova scritta al candidato viene consegnato un questionario estratto
a sorte tra almeno 400 questionari composto da 40 domande riguardanti tutte
le materie oggetto del corso. Le domande sono da considerarsi tutte di
pari punteggio per un appannaggio totale di 100 punti.
La valutazione finale si ottiene detraendo al punteggio massimo ottenibile
(100/100) un valore negativo di 4 punti per errore. Sulla base delle risposte
errate si provvede ad effettuare la conseguente detrazione. Ne consegue
che il massimo di risposte errate ammesse è 10.
b) Prova orale
Alla prova orale vengono ammessi tutti gli allievi che nella prova scritta
abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100 (per un massimo di 10 risposte
errate).
Prima di iniziare il colloquio occorre dare comunicazione agli eventuali
esclusi illustrando loro gli errori commessi.
La prova orale non è riservata, e deve quindi svolgersi in locali aperti
al pubblico.
Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto sia per lo scritto
che per lorale una valutazione non inferiore a 60/100.
Al termine della prova desame viene compilato a cura del segretario apposito
verbale recante i nominativi dei candidati corredati dai relativi dati
anagrafici, i risultati della prova scritta e della prova orale, con relativo
voto finale e attestazione di idoneità o non idoneità. Copia dei questionari
è conservata almeno per un anno presso la CCIAA.
La modulistica da utilizzare per le prove di esame deve essere del tipo
approvato dalla Regione.
Il superamento dellesame consente il rilascio da parte dellAmministrazione
Provinciale competente dellattestato di idoneità su moduli regionali ai
sensi dellart. 24 comma 5 L.R. n. 63/95, valido per laccesso allesercizio
del commercio relativamente al settore merceologico alimentare.
11 - Oneri di iscrizione
Ciascun allievo per iscriversi al corso professionale dovrà corrispondere
al Soggetto organizzatore e gestore, a titolo di corrispettivo delle spese
sostenute, secondo le modalità che verranno indicate dal Soggetto medesimo,
limporto di L. 375.000.
Detto importo tiene conto delle spese relative agli oneri per il personale,
per lorganizzazione, per le altre spese generali e per il materiale didattico.
Il Soggetto organizzatore e gestore, per la copertura delle spese di funzionamento
della Commissione e della segreteria presenterà alla CCIAA a nome dei candidati
domanda di ammissione allesame finale con allegata la ricevuta di versamento
a carico di ciascun allievo del previsto diritto camerale attualmente fissato
in L. 150.000.
12 - Disposizioni finali
La presente direttiva deve essere portata a conoscenza degli Allievi allatto
delliscrizione ai corsi e comunque prima dellinizio dellattività didattica.
Gli Uffici regionali del competente Settore della Direzione Commercio e
Artigianato (011 - 4323503) sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.