Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2000

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Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Decreto di occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per la costruzione di rotatoria stradale in Via Asti - Via Ambovo - Via Tetto Mantello

Il Funzionario Responsabile

(omissis)

n. 3

decreta

Art. 1 - E’ disposta a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Borgo San Dalmazzo identificati come nell’elenco appresso riportato, necessari alla esecuzione dei lavori di Costruzione rotatoria stradale Via Ambovo - Via Asti - Via Tetto Mantello.

Ditte Proprietarie:

- BOTTASSO Franca (omissis) proprietaria; UGO Alessandra (omissis) proprietaria; UGO Dario (omissis) proprietario - P.ta 1001360 Fog. 9 n. 1204 sup. mq. area urbana, da occupare 67.

Art. 2 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3 - All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi gli eventuali fittavoli.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, e affisso per lo stesso periodo all’albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5 - Al fine della determinazione della indennità di occupazione, l’ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio, dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 6 - L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Cuneo, e comunicata al proprietario a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di 3 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 8 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente T. A. R. entro i termini di legge.

Borgo San Dalmazzo, 24 gennaio 2000

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Ezio Lingero