Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2000

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Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Decreto di occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti nell’ambito del Piano Particolareggiato in zona “Chiesa Gesù Lavoratore”

Il Funzionario Responsabile

(omissis)

n. 1

decreta

Art. 1 -E’ disposta a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Borgo San Dalmazzo identificati come nell’elenco appresso riportato, necessari alla esecuzione dei lavori per realizzazione del Piano Particolareggiato in zona R5.21 (Chiesa Gesù Lavoratore)

Ditta proprietaria:

Morre Romana ved. Vola (usufr.) (omissis), Vola Daniela (prop. 1/3) (omissis), Vola Dario (prop. 1/3) (omissis), Vola Franca (prop. 1/3) (omissis).

P.ta 13138 Fog. 9 n. 409 Sup. mq. 2170 mq. da occupare 2170

Art. 2 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3 - All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, e affisso per lo stesso periodo all’albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5 - Al fine della determinazione della indennità di occupazione, l’ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio, dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 6 - L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Cuneo, e comunicata al proprietario a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di 3 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 8 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente T. A. R. entro i termini di legge.

Borgo San Dalmazzo, 24 gennaio 2000

Il Funzionario Responsabile
Mario Bongioanni