Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Villar Perosa (Torino)

Avviso di modifica dello Statuto Comunale

Il Sindaco

avvisa

- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del 22.12.1999, esecutiva, sono stati riformulati i seguenti articoli del vigente statuto comunale:

Art. 5
Albo pretorio e informazione

1. Le attività del Comune di Villar Perosa sono svolte nel rispetto del principio della pubblicità, della trasparenza e della massima conoscibilità.

2. Nel palazzo municipale sono predisposti appositi spazi da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto a tale forma di pubblicità. Il Responsabile del servizio di segreteria, avvalendosi degli uffici, cura l’affissione degli atti e ne certifica la pubblicazione.

3. Per particolari atti riguardanti i singoli quartieri del Comune, gli Organi competenti deliberano perché la pubblicazione venga effettuata anche nelle zone interessate.

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini una adeguata informazione sulle attività del Comune, con apposito regolamento vengono previste e disciplinate ulteriori forme di pubblicità. Il Comune cura inoltre un bollettino periodico su cui sono riportare le notizie più importanti per la collettività.

Art. 15
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità. Esso è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

Art. 16
Regole generali

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi, ai criteri, ed alle modalità previste dal presente Statuto e dalle norme del regolamento.

Il funzionamento del Consiglio sarà disciplinato da apposito Regolamento che dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- prevedere le modalità di convocazione per la presentazione e discussione delle proposte;

- prevedere il numero dei Consiglieri necessari a rendere valide le sedute di prima e seconda convocazione che non deve essere inferiore ad 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune non computando a tal fine il Sindaco;

- prevedere che gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai Consiglieri nel domicilio dichiarato, entro un congruo termine;

- prevedere il tempo riservato per ogni seduta alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni assegnando i tempi per le repliche e le dichiarazioni di voto;

- disciplinare le forniture dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate per il funzionamento del Consiglio;

- prevedere le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di solidarietà, pubblicità e trasparenza, al fine di assicurare la tutela degli interessi collettivi, il buon andamento e l’imparzialità.

Art. 17
Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 18
Decadenza dei Consiglieri

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 21
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonchè i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Art. 23
La Giunta
Composizione e Presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di sei Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 2.

Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 24
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

5. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

6. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese.

8. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

9. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

10. I soggetti chiamati alla carica di Vice sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

- non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, la carica di assessore.

11. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice-sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

12. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia, e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 28
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri regionali eventuali, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 32
Segretario Comunale - Stato giuridico,
Trattamento economico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall’art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall’art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta l’indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

In relazione al combinato disposto dell’art. 51, comma 3 bis, della legge 8.6.1990, n. 142, come modificato dall’art. 2, comma 13 della L. 16.6.1998, n. 191, e 17, comma 68 lett. e) della L. 15.5.1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (in tutto o in parte) di cui all’art. 51 comma 3, della L. 142/1990.

Art. 33
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica con l’autonomia normativa e organizzativa che gli è propria, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di Bilancio.

Art. 36
Competenze dei responsabili dei servizi

1. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenze comunali, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle relative sanzioni.

L’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile, e urgente sulle materie indicate dall’art. 38 della Legge n. 142/1990.

L’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

Art. 41
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna In relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionale di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 44
Revisore dei Conti

1. Il revisore dei conti è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, tra gli iscritti nel ruolo e negli albi di cui all’art. 57, comma 2°, della legge 142/1990 e s.m.i. e dura in carica per tre anni.

2. Il Regolamento di contabilità comunale disciplina l’organizzazione dell’ufficio del revisore e i mezzi di cui questi potrà disporre per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 60
Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali di tariffe e di personale, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:

a) il 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali;

b) il Consiglio comunale.

4. Al voto referendario possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune.

5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

I Referendum e le consultazioni previste dal presente Statuto non possono aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

Art. 70
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Villar Perosa, 1 febbraio 2000

Il Sindaco
Roberto Prinzio