Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2000

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Comune di Grugliasco (Torino)

Modifiche allo Statuto approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 21-12-1999

Titolo I
Autonomia e funzioni del Comune

Art. 1
(Autonomia del Comune)

1. Il Comune di Grugliasco è l’Ente democratico espresso dalla Comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico.

2. Esercita autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del presente Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. E’ titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione Piemonte, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge tali funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

(omissis)

Art. 13
(Partecipazione degli interessati
al procedimento amministrativo)

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è disciplinata dalla legge statale e regionale pertinente, nonché da regolamento di cui all’art. 55.

Art. 14
(ex Art. 13bis)
(Azione popolare)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto previsto dall’art. 7 Legge 142/90.

(omissis)

Art. 16
(ex Art. 15)
(Referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza comunale e di rilevante interesse sociale che interessano l’intera popolazione comunale o parti territorialmente individuate di essa.

2. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi bilancio, mutui, strumenti urbanistici, nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti o aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum dell’ultimo triennio.

(omissis)

Art. 18
(ex Art. 17)
(Attribuzioni e mezzi)

1. Su richiesta dei soggetti interessati o d’ufficio, il Difensore Civico verifica la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi del Comune, dei servizi pubblici con riguardo al Comune, agli enti e aziende da questo dipendenti e ai concessionari di servizi comunali.

2. A tal fine il Difensore Civico:

a) segnala agli organi comunali competenti situazioni e problemi che richiedano il loro intervento e avanza le opportune proposte;

b) riferisce all’autorità giudiziaria circa i fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni;

c) sollecita, se ne sussistono i presupposti, l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti;

d) può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento stesso;

e) indica i termini e le modalità per sanare le violazioni riscontrate e, in caso di inadempienza, richiede ai competenti organi comunali l’esercizio dei poteri sostitutivi;

f) presenta semestralmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell’Amministrazione.

g) esercita il controllo sugli atti del comune nei casi previsti dall’art. 38 della Legge 127/97 e con le modalità di cui al successivo art. 39.

3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché copie di atti e documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego né segreto d’ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

4. Le risorse organizzative del Difensore Civico sono determinate dal regolamento.

(omissis)

Art. 23
(ex Art. 22)
(I Consiglieri)

1. I Consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano gli interessi dell’intero territorio.

2. I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. L’interrogazione, l’interpellanza e la mozione sono disciplinate dal Regolamento. Inoltre i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato, nelle forme stabilite dal regolamento. I consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dal Presidente del Consiglio adeguata preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio. Le forme e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di cui fanno parte.

5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, espresso in forma scritta al Presidente, ad una intera sessione ordinaria comporta la proposta di decadenza del Consigliere Comunale dalla carica.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione al Consigliere interessato della relativa proposta.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, devono essere indirizzate al Consiglio e vengono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

8. Ogni consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del consiglio. Il consigliere che sia stato assente ingiustificato a quattro sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun elettore e da ciascun consigliere e viene dichiarata dal consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

9. Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.

10. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.

Art. 24
(ex Art. 23)
(Organizzazione del Consiglio)

1. Il Consiglio ha autonomia funzionale e organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare ed eventuali modifiche a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Nell’ambito del Consiglio sono istituite le Commissioni e i Gruppi consiliari.

Art. 25
(ex Art. 23bis)
(Partecipazione del Consiglio
alle linee programmatiche di mandato)

1. Entro 80 giorni il Sindaco mette a disposizione del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato, mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale. Entro i successivi venti giorni ciascun consigliere può presentare al Sindaco in forma scritta proposte e osservazioni nelle forme di emendamento. Entro i successivi venti giorni il Sindaco presenta all’approvazione del Consiglio Comunale le linee programmatiche ed i relativi emendamenti.

2. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

3. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato. Può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

(omissis)

Art. 27
(ex Art. 25)
(Funzionamento del Consiglio)

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle in cui vengono esaminati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento.

4. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei membri componenti il Consiglio Comunale, però alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le sedute sono valide, purché intervengano almeno dieci membri.

5. Le proposte di deliberazione sono approvate, salvo che sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta. I consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione, non si computano al fine della validità della seduta, anche se rimangono in aula. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle si computano nel numero dei votanti.

6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori comunali.

(omissis)

Art. 29
(ex Art. 27)
(Commissioni Consiliari)

1. Le Commissioni permanenti e speciali, istituite in seno al Consiglio sono disciplinate per numero, composizione, organizzazione, funzionamento, poteri e materie di competenza, dal regolamento. Fra le Commissioni permanenti istituite in seno al Consiglio Comunale è istituita la Commissione di controllo e garanzia, la presidenza della quale è riservata alla minoranza e le cui materie di competenza saranno stabilite dal Regolamento.

2. Tutte le Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata.

3. La competenza delle Commissioni permanenti coincide, di norma, con quella delle maggiori articolazioni degli uffici comunali. Le Commissioni permanenti hanno per compiti principali l’esame preventivo degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo sull’adempimento di tali atti e lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse Comunale. Delle suddette attività debbono riferire al Consiglio Comunale.

4. I Capigruppo sono costituiti in Commissione consiliare permanente, presieduta dal Presidente dell’Assemblea. Questa ha funzione di Commissione per gli affari generali, definisce gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale e dello svolgimento delle adunanze, tratta particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio e dirime gli eventuali conflitti di competenze insorti tra gli Organi istituzionali.

5. La Commissione dei Capigruppo esamina le candidature per la nomina degli amministratori previsti al Titolo V dello Statuto.

6. Possono essere istituite commissioni speciali per lo svolgimento di compiti volta per volta individuati dal Consiglio.

7. Le Commissioni, nello svolgimento di rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati, possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune; possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale Comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, in forza della richiesta, sono tenuti a intervenire. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

9. Ove le Commissioni siano richiamate ad esprimere un voto consultivo il riferimento della volontà espressa è ragguagliata alla rappresentanza consiliare di ciascun gruppo.

Art. 30
(ex Art. 27bis)
(Commissioni di indagine)

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

3. La commissione opera nell’ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell’ente messo a disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d’ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

5. Il funzionamento della Commissione di indagine è pari a quello delle commissioni permanenti ed è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

(omissis)

Capo III
La Giunta Comunale

Art. 32
(ex Art. 29)
(Composizione e funzionamento della Giunta)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 4 a un massimo di 8 Assessori tra cui un Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale.

2. La cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica sono stabilite dalle legge.

3. La Giunta verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e di non incompatibilità dei propri componenti.

4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva all’elezione, della nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco.

5. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dallo statuto.

6. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

7. Le adunanze non sono pubbliche.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvi i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale.

9. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, comportano la decadenza della Giunta Comunale. Questa rimane incarica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

(omissis)

Art. 35
(ex Art. 32)
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e sono oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi della leggi vigenti.

(omissis)

Capo IV
Il Sindaco

Art. 37
(ex Art. 34)
(Funzioni del Sindaco
quale organo del Comune)

1. Le competenze del Sindaco sono determinate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Sindaco rappresenta l’Ente ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

Provvede a dare impulso e coordinare l’attività degli organi comunali. Dirige l’attività della Giunta mantenendone l’unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.

3. Convoca e presiede la Giunta Comunale e propone al Presidente gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio.

4. Nell’assicurare l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo della Giunta, coordina e stimola l’attività dei singoli Assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che possa influire su tale indirizzo.

5. Ha facoltà di delegare ai singoli Assessori le attribuzioni che attengono a materie definite. Le deleghe sono conferite per settori di materia tendenzialmente omogenei, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

6. Ha facoltà, altresì, di attribuire a singoli Consiglieri, a titolo provvisorio e dandone comunicazione al Consiglio, incarichi particolari che non comportino l’emanazione di atti con efficacia esterna. Detti Consiglieri, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, devono esclusivamente fare riferimento a Sindaco e all’Assessore competente per materia.

7. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale nonché al Prefetto.

8. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli atti.

Impartisce le direttive al Segretario Generale al Direttore Generale se nominato ed ai Dirigenti con particolare riferimento ai criteri organizzativi che assicurino l’individuazione delle responsabilità e l’efficienza degli uffici e dei servizi.

9. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dall’art. 51 della Legge 142/90, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento.

10. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Aziende, Enti, Istituzioni, Società o Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali, svolgano attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

11. Esercita le funzioni di vigilanza, nell’ambito delle leggi, Regolamenti e Statuto, nei confronti delle Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali.

12. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

13. Promuove la conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

14. Nei procedimenti amministrativi può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

15. Indice i referendum comunali.

16. Provvede ad informare la popolazione in caso di situazioni di pericolo o comunque connesse ad esigenze di protezione civile.

17. Nomina, per un periodo di tempo corrispondente a quello del proprio mandato, il Segretario Generale scegliendolo tra gli iscritti all’Albo di cui al Regolamento approvato con DPR n. 465/97. Può conferire al Segretario Generale ogni funzione compatibile con la professionalità e competenza del ruolo ricoperto, compresa la nomina a Direttore Generale ed autorizzare al medesimo l’assunzione di incarichi esterni. Può infine, per violazione dei doveri d’ufficio e previa deliberazione conforme della Giunta Comunale, revocarlo con provvedimento motivato.

18. Può nominare, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale al di fuori della dotazione organica dell’Ente e con contratto a tempo determinato per una durata non eccedente il proprio mandato. Può altresì revocarlo previa deliberazione conforme della Giunta Comunale.

19. Qualora il Sindaco si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, contestualmente alla nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra Segretario e Direttore Generale.

Art. 38
(ex Art. 35)
(Funzioni del Sindaco quale
Ufficiale di governo)

1. Nelle funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco sovraintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale.

2. Emana, con competenza esclusiva i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’art. 38 della Legge 142/90.

Art. 39
(ex Art. 36)
(Giuramento del Sindaco - Distintivo)

1. Il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio nella seduta di insediamento.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

(omissis)

Titolo IV
Organizzazione e Uffici

Capo I
Principi generali

Art. 42
(ex Art. 39)
(Organi e strutture)

1. La dotazione organica del personale nonché l’organizzazione generale degli uffici e dei servizi Comunali sono stabiliti con apposito regolamento.

2. L’organizzazione generale deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il regolamento individua le singole strutture organizzative che verranno dimensionate ed aggregate in aree funzionali secondo criteri di flessibilità.

4. L’efficienza e la funzionalità degli uffici viene perseguita prioritariamente mediante la programmazione e la gestione delle attività per obiettivi.

Capo II
Segretario Generale

Art. 43
(ex Art. 40)
(Funzioni)

1. Il Comune ha un Segretario titolare, Dirigente pubblico, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge.

2. Il Segretario Generale svolge i compiti attribuitigli per legge. Il Sindaco può affidare al Segretario Generale attribuzioni ulteriori nel rispetto del ruolo e della professionalità ricoperta. Tali attribuzioni danno diritto a compensi aggiuntivi determinati dal C.C.N.L.. o dal Regolamento di Organizzazione.

Art. 44
(ex Art. 40bis)
(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, se nominato, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo del Comune e secondo le direttive impartite dal Sindaco, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. Al Direttore rispondono i Dirigenti del Comune, ad eccezione del Segretario Generale.

Capo III
Dirigenti

Art. 45
(ex Art. 41)
(Vice Segretario Generale)

1. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Le attribuzioni del Vice Segretario sono conferite con le modalità di cui al Regolamento di Organizzazione.

Art. 46
(ex Art. 42)
(Dirigente di Settore)

1. In relazione agli obiettivi dell’Ente, i Dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell’efficienza di gestione delle risorse assegnate e della organizzazione degli uffici e servizi.

2. Nell’attuazione degli obiettivi generali e settoriali prefissati, i Dirigenti collaborano con l’Amministrazione alla formulazione dei piani e progetti e procedono alla loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti, la costituzione del rapporto, il conferimento dell’incarico e l’allocazione delle posizioni dirigenziali sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione nel rispetto della disciplina del C.C.NN.LL.

4. In assenza o impedimento temporaneo del Dirigente, le funzioni sono assunte dal Funzionario competente per materia. In assenza o impedimento prolungato del Dirigente, le funzioni vicarie sono assegnate da Sindaco ai sensi del Regolamento di Organizzazione.

5. I Dirigenti sono responsabili della gestione e dei rispettivi risultati. La verifica dei risultati ottenuti dai Dirigenti, in rapporto ai programmi ed obiettivi loro affidati, dovrà essere attuata annualmente da appositi nuclei di valutazione, la cui nomina e composizione è prevista da apposita norma regolamentare.

(ex Art. 47: abrogato)

Art. 48
(ex Art. 44)
(Conferenza dei Dirigenti)

1. La conferenza dei Dirigenti è costituita dal Direttore Generale se nominato dal Segretario Generale e dai Dirigenti di Dipartimento. Alla stessa possono essere chiamati a partecipare i Funzionari di Sezione.

2. La conferenza opera quale organismo ausiliario consultivo interno, per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa generale o specifica, per la verifica del funzionamento generale dell’apparato Comunale e dei tempi e modi per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Amministrazione.

Capo IV
Personale

Art. 49
(ex Art. 45)
(Organizzazione)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge il Comune determina autonomamente il proprio modello organizzativo e la propria dotazione organica, nei limiti finanziari del proprio bilancio e conformemente ai compiti istituzionali e programmatici svolti.

2. Il Comune tramite il Regolamento di Organizzazione attua la propria autonomia organizzativa.

Art. 50
(ex Art. 46)
(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dalla legge, dagli accordi nazionali e decentrati di lavoro, dal Regolamento di organizzazione.

Art. 51
(ex Art. 48)
(Commissione di concorso)

1. Nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge, la Commissione, formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.

2. Il Regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze e le procedure previste per le operazioni concorsuali.

(omissis)

Art. 57
(ex Art. 55)
(Procedimento amministrativo)

1. Il Consiglio comunale, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplina con apposito regolamento i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell’azione del Comune valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge statale e regionale.

2. Tale regolamento, in particolare, individua i tipi principali di procedimento e per ciascuno di essi determina:

a) il termine entro cui il procedimento deve concludersi, in stretta aderenza ai tempi che, sulla base delle caratteristiche del procedimento stesso e delle risorse organizzative disponibili, risultano effettivamente necessari;

b) l’unità organizzativa ed il funzionario responsabili del procedimento;

c) le modalità ed i tempi della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati;

d) i diritti che gli interessati possono esercitare nel procedimento, con specifico riguardo alla visione e all’estrazione di copie degli atti procedimentali, alla presentazione di memorie e documenti e al contraddittorio orale;

e) le modalità per il perfezionamento di eventuali accordi con i soggetti interessati;

f) gli strumenti per la verifica periodica del regolamento stesso.