Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2000

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Comune di Cerano (Novara)

Modifica Statuto comunale

Art. 14 è costituito dal seguente:

Elezione e composizione

Le norme relative alla composizione del Consiglio Comunale, nonché alla elezione ed alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

I consiglieri che per tre sedute consecutive non parteciperanno alle riunioni del Consiglio sono tenuti, su richiesta del Sindaco, a presentare per iscritto le giustificazioni delle assenze medesime.

Il Sindaco, qualora ritenga tali giustificazioni non accettabili ovvero qualora non pervenga nessuna giustificazione nel termine assegnato, propone al Consiglio la decadenza dei consiglieri interessati.

La pronuncia di decadenza deve essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Il Comma 7 dell’art. 16 è sostituito dal seguente:

I consiglieri hanno diritto ad avere a disposizione, per almeno tre giorni feriali prima della seduta, i fascicoli completi delle pratiche relative agli oggetti inseriti nell’ordine del giorno cui la seduta stessa si riferisce. In caso di mancato rispetto ti tali termini o di documentazione riconosciuta incompleta, potrà essere richiesto al Consiglio di votare il rinvio della trattazione ad altra seduta. La proposta di rinvio deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

All’art. 16 viene aggiunto il seguente comma 10:

Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

All’art. 20 viene aggiunto il seguente comma 4:

La presidenza delle commissioni di cui alle lettere a) e b) del 1° comma del presente articolo è assegnata ad un consigliere designato dalla minoranza consiliare.

All’art. 21 il comma 5 è sostituito dal seguente:

Il regolamento stabilisce, tra l’altro, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

L’art. 22 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 22
Convocazione del Consiglio

Il Consiglio si riunisce per iniziativa del Sindaco, il quale ne stabilisce l’ordine del giorno.

2 - Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

All’art. 23 vengono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

3) entro 180 giorni dalla data di svolgimento della consultazione elettorale che lo ha eletto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle iniziative ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4) Il Consiglio, almeno una volta all’anno, e non oltre il 30 novembre, verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

L’art. 24 viene soppresso.

Il comma 1 dell’art. 27 viene così riscritto:

Il presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale ed è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Il comma 1 dell’art. 33 è sostituito dal seguente:

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 5 (cinque) assessori.

Il comma 1 dell’art. 35 è sostituito dal seguente:

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezione.

All’art. 40 i commi 4 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

4) La seduta di Giunta è valida se è presente la maggioranza dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.

7) Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere espresso dal responsabile del servizio interessato, nonché del responsabile dell’area economico-finaziaria, qualora la deliberazione abbia riflessi sulla gestione del bilancio.

All’art. 45, la lettera h) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

Coordina e riorganizza, sulla base degli indizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell’untente.

Viene inserito il seguente art. 85:

Art. 85
Ordinamento degli uffici

1) la struttura organizzativa del Comune dovrà essere articolata per aree funzionali, a loro volta suddivise in uffici, in modo tale da consentire l’individuazione e la nomina dei soggetti responsabili del conseguimento degli obiettivi programmatici e dei procedimenti amministrativi.