Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2000

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Comune di Bra (Cuneo)

Statuto

Articolo 17 (Statuto)
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare al lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Articolo 19 bis (Statuto)
Decadenza del Consigliere per assenze

1. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque nell’anno del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d’ufficio o d’istanza di qualunque elettore del Comune e non può essere dichiarata se non dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all’interessato della proposta di decadenza.

Articolo 32 (Statuto)
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati (1), salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nella seduta di seconda convocazione è in ogni caso necessaria per la validità dell’adunanza la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima

convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall’articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

Note

(1) Legge 81/93, art. 1, comma 1

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e:

f) da venti membri nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Pertanto 1/2 dei Consiglieri Comunali è uguale a dieci.

Articolo 51 (Statuto)
Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori non superiori a sette.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco da lui delegato.

3. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco presiede l’Assessore più anziano di età.

Bra, 7 febbraio 2000

Il Segretario Direttore Generale
Francesco D’Agostino