Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Alpignano (Torino)

Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 17.12.1999

Parte I

Principi Generali e Programmatici

Art. 1 - Costituzione del comune

Art. 2 - Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma

Art. 3 - Scopi

Art. 4 - Tutela dei diritti elementari

Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

Art. 6 - Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 7 - Uso e gestione del territorio

Art. 8 - Viabilità e trasporti - Pronto intervento

Art. 9 - Sviluppo economico

Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

Art. 11 - Partecipazione, cooperazione

Art. 12 - Il volontariato nel privato sociale

Funzioni, Compiti e Programmazione del Comune

Art. 13 - Le funzioni del Comune

Art. 14 - Le competenze del comune per i servizi spettanti allo Stato

Art. 15 - La programmazione delle attività comunali

Art. 16 - Servizi pubblici

Parte II

L’Ordinamento Istituzionale del Comune -

Art. 17 - Organi del comune

Capo I - I Consiglieri Comunali -

Art. 18 - Il Consigliere Comunale

Art. 19 - Doveri dei Consiglieri

Art. 20 - Poteri dei Consiglieri

Art. 21 - Dimissioni dei Consiglieri

Art. 22 - Il Presidente del Consiglio

Art. 23 - Gruppi consiliari

Capo II - Il Consiglio Comunale -

Art. 24 - Principi di rappresentanza e di democrazia

Art. 25 - Elezione e durata in carica del consiglio

Art. 26 - Pubblicità delle spese elettorali

Art. 27 - Scioglimento del consiglio comunale

Art. 28 - Rimozione e sospensione degli amministratori

Art. 29 - Prima adunanza del consiglio comunale

Art. 30 - Adunanze

Art. 31 - Consiglio aperto e sedute eccezionali

Art. 32 - Numero legale per la validità delle sedute

Art. 33 - Commissioni consiliari

Art. 34 - Commissioni speciali

Art. 35 - Competenze del consiglio

Capo III - La Giunta Comunale -

Sezione I -

Composizione - Nomina - Cessazione -

Art. 36 - Composizione

Art. 37 - Ineleggibilità ed incompatibilità

Art. 38 - Durata - Decadenza - Cessazione

Art. 39 - Mozione di sfiducia

Art. 40 - Dimissioni degli Assessori

Art. 41 - Decadenza degli Assessori

Art. 42 - Revoca degli Assessori

Sezione II -

Attribuzioni e Funzionamento -

Art. 43 - Attribuzioni

Art. 44 - Funzionamento

Art. 45 - Assessori

Capo IV - Il Sindaco -

Art. 46 - Elezione, cessazione

Art. 47 - Competenza

Art. 48 - Vicesindaco ed anzianità degli assessori

Parte III -

Partecipazione Popolare -

Capo I - Istituti della Partecipazione -

Art. 49 - Valorizzazione e promozione della partecipazione

Art. 50 - Libere forme associative

Art. 51 - Valorizzazione delle associazioni

Art. 52 - La partecipazione alla gestione dei servizi d’interesse sociale

Art. 53 - Gli organismi della partecipazione

Art. 54 - I comitati di frazione o di borgata_

Art. 55 - Diritti di petizione e di proposta

Art. 56 - Interrogazioni ed istanze

Art. 57 - Procedura per la presentazione di istanze, proposte, petizioni ed interrogazioni

Art. 58 - Esercizio del diritto d’iniziativa popolare

Art. 59 - Procedure per l’approvazione della proposta

Art. 60 - Referendum

Art. 61 - Effetti del Referendum

Capo II - Partecipazione al Procedimento Amministrativo -

Art. 62 - Diritto di partecipazione al procedimento

Art. 63 - Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

Capo III - Diritto di Accesso e di Informazione -

Art. 64 - Azione popolare

Art. 65 - Pubblicità degli atti

Art. 66 - Diritto d’accesso agli atti

Capo IV - Difensore Civico -

Art. 67 - Istituzione dell’ufficio. Attribuzioni

Art. 68 - La nomina del difensore civico

Art. 69 - I requisiti del difensore civico

Art. 70 - Durata in carica - Decadenza - Revoca

Art. 71 - Ufficio - Organizzazione - Indennità

Art. 72 - Rapporti con gli organi comunali

Parte IV -

L’Ordinamento Amministrativo del Comune -

Capo I - L’Ordinamento degli Uffici -

Art. 73 - Principi e criteri direttivi

Art. 74 - Personale

Art. 75 - Il Segretario Generale

Art. 76 - Il Direttore Generale

Art. 77 - Personale direttivo

Art. 78 - Direttore d’area

Art. 79 - Contratti a tempo determinato

Art. 80 - Responsabilità

Capo II - Organizzazione e Gestione dei Servizi -

Art. 81 - Gestione dei servizi

Art. 82 - Costituzione in aziende

Art. 83 - Organi dell’azienda

Art. 84 - Istituzioni

Art. 85 - Il funzionamento delle istituzioni per i servizi sociali

Art. 86 - Organi dell’istituzione - nomina e competenze

Art. 87 - Designazione, durata in carica e revoca degli organi degli enti

Capo III - La Collaborazione con Enti Pubblici -

Art. 88 - Principi

Art. 89 - Convenzioni

Art. 90 - Consorzi

Art. 91 - Accordi di programma

Art. 92 - La conferenza di servizi

Art. 93 - La convocazione della conferenza dei servizi

Art. 94 - Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi

Art. 95 - Personale addetto ai servizi

Parte V -

L’Ordinamento Finanziario -

Capo I - Patrimonio e Contabilità -

Art. 96 - Demanio e patrimonio

Art. 97 - I contratti

Art. 98 - Contabilità e bilancio

Capo II - Controllo Interno -

Art. 99 - Controllo economico-finanziario

Art. 100 - Controllo di gestione

Art. 101 - Controllo e pubblicità degli atti monocratici

Art. 102 - Collegio dei revisori

Art. 103 - Doveri

Parte VI -

Attività Regolamentare - Disposizioni Finali -

Capo I - Attività Regolamentare -

Art. 104 - Ambito di applicazione dei regolamenti

Art. 105 - Procedimento di formazione dei regolamenti

Capo II - Approvazione e Revisione dello Statuto -

Art. 106 - Deliberazione dello Statuto

Art. 107 - Revisione dello Statuto

Disposizioni Finali -

Art. 108 - Efficacia dello Statuto

Parte I
Principi Generali e Programmatici

Art. 1
Costituzione del comune

1. Il comune di Alpignano è un ente territoriale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica italiana e secondo le norme del proprio Statuto che ne determinano le funzioni, le competenze, l’articolazione territoriale e l’ordinamento amministrativo ed operativo.

2. Il comune è titolare di funzioni proprie e funzioni delegate, conferite o attribuite con leggi dello Stato o della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2
Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma

1. Il territorio del comune risulta compreso e delimitato entro i confini che lo separano dalle altre realtà locali circostanti.

2. La sede municipale è situata nell’ambito del capoluogo.

3. Il consiglio comunale può deliberare l’apertura di uffici municipali decentrati al servizio dei cittadini delle frazioni o di gruppi di frazioni.

4. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

5. Il regolamento disciplina e fissa le modalità per l’uso dei gonfaloni e dello stemma da parte di Enti o di associazioni operanti nell’ambito dei territori comunali.

Art. 3
Scopi

1. Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di politica amministrativa dell’amministrazione.

2. Il comune, nei limiti consentiti dalle leggi generali della Repubblica, esercita la propria autonomia riconoscendo alla sua dimensione il ruolo elementare e primario, concorrente alla formazione della nazione ed al mantenimento dello Stato democratico.

3. Nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto il comune esercita il potere regolamentare rivolto all’organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonché al funzionamento degli organi e degli uffici compreso l’esercizio delle rispettive funzioni.

4. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la tutela e la promozione dei diritti individuali e sociali dei cittadini secondo i principi di libertà e di eguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;

b) la promozione della civile e pacifica convivenza, della non violenza e della solidarietà;

c) l’eguaglianza per uomini e donne;

d) la promozione e l’attuazione sul territorio delle pari opportunità;

e) la partecipazione delle minoranze alla vita amministrativa dell’ente;

f) l’incentivazione e la ricerca di forme di collaborazione fra gli enti;

g) la trasparenza amministrativa e la partecipazione attiva della cittadinanza alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, anche attraverso la realizzazione della “Carta ai servizi comunali”.

Art. 4
Tutela dei diritti elementari

1. Il comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute ed ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona umana.

2. Attua ogni idoneo strumento per consentirne l’effettivo esercizio.

3. Pone particolare attenzione alla tutela della salubrità dei posti di lavoro, alla tutela della maternità e dell’infanzia ed al diritto allo studio.

4. Assume l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente, della flora, della fauna e della valorizzazione dei territori come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

5. Stimola la partecipazione attiva alla vita sociale dei cittadini ed in particolare degli anziani, favorendone la trasmissione culturale e stimolandone il confronto con quella delle generazioni più giovani.

6. Opera, inoltre, per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi, agisce nel rispetto degli ideali di pace e di solidarietà.

7. Tutela le minoranze etniche e culturali e ne favorisce l’integrazione con la comunità locale.

8. Rispetta ed accetta le coppie di fatto e ne favorisce l’integrazione sociale.

Art. 5
Tutela del patrimonio naturale,
storico ed artistico

1. Il comune, nell’ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a conservare ed a difendere l’ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa dei suoli e dei sottosuoli e per eliminare ogni possibile causa d’inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Il comune assicura ai cittadini il diritto all’informazione sullo stato del suolo, dell’acqua, dell’aria, della flora, della fauna, della conservazione e della valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

3. A tal fine istituisce un archivio ecologico comunale e compie attività di ricerca e raccolta di informazioni di carattere ecologico ed ambientale.

4. Allo scopo di garantire l’assenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause, il comune può, nei modi e nei termini di legge, beneficiare dell’esperienza e dell’apporto tecnologico ed economico anche dei privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

5. Interviene per la tutela dei patrimoni storici, artistici ed archeologici incentivandone la ricerca e garantendone il godimento da parte della collettività, anche avvalendosi dell’apparato tecnologico ed economico di privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Art. 6
Cura dei beni culturali,
dello sport e del tempo libero

1. Il comune tutela e promuove lo sviluppo dei patrimoni culturali, anche nelle espressioni linguistiche e dialettali, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per perseguire tali finalità, il comune favorisce la costituzione di Enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreativi e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, impianti e servizi e ne assicura l’uso.

4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, il quale può prevedere il concorso degli Enti, gruppi ed associazioni alle spese di gestione

5. L’utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere gratuito quando l’uso degli stessi riveste particolari finalità di carattere sociale.

6. In tal caso, l’Amministrazione, accertata la rilevanza della finalità sociale che l’Ente, il gruppo o l’associazione persegue, ne autorizza, con proprio atto motivato, l’accesso e l’uso gratuiti.

Art. 7
Uso e gestione del territorio

1. Il comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale dell’uso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali, terziari, turistici, delle attività agricole e di ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sull’assetto territoriale.

2. Realizza piani di sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare ai cittadini il diritto all’abitazione, senza peraltro limitare l’edilizia d’iniziativa privata.

3. Progetta e realizza le opere d’urbanizzazione primaria e secondaria, in sintonia con le esigenze e le priorità individuate dai piani pluriennali di attuazione.

4. Spetta al sindaco sovrintendere al controllo e alla vigilanza sull’uso e sulla gestione del territorio assicurando il rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e facendo applicare, per le violazioni accertate, le sanzioni di legge.

5. Spetta al Consiglio vigilare sull’osservanza dei principi contenuti nell’articolo 19 della Legge 265/99, attivando, se necessario, le commissioni speciali previste all’articolo 34 del presente Statuto.

Art. 8
Viabilità e trasporti - Pronto intervento

1. Il comune attua un sistema coordinato del traffico, dei trasporti e della circolazione, adeguandolo ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

2. Cura lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati, promuovendo i servizi di trasporto urbano.

3. Rappresenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.

4. Organizza in proprio o con altri Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità, affidandone il coordinamento al sindaco ed istituendo allo scopo il piano permanente di protezione civile.

Art. 9
Sviluppo economico

1. Il comune, nell’ambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio.

2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone favorisce ogni tipo di attività che non sia in contrasto con l’interesse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazioni d’uso del territorio, che sia consentita dalle leggi e dai regolamenti.

3. Favorisce, in particolare, ogni attività riconducibile all’imprenditoria del terziario a supporto dell’attività industriale, artigianale e commerciale curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.

4. Coordina le attività commerciali favorendo l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo garantendo funzionalità e produttività del servizio reso ai consumatori.

5. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l’interesse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare l’area di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.

6. Incoraggia le attività turistiche e ricettive promuovendo e favorendo la realizzazione di nuove strutture.

7. Interviene a favore dei privati che indirizzano i propri sforzi economici e finanziari verso ogni forma di attività ricettiva socio-sanitaria ed assistenziale rivolta alla terza-età, ai disabili, ai portatori di handicaps, tutelando in primo luogo i bisogni dei meno abbienti.

8. Il comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione per lavoratori dipendenti ed autonomi curando che le stesse mantengano il ruolo di supporto degli interessi più generali della collettività.

Art. 10
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate con l’art. 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione acquisendo, per ogni singolo obiettivo, l’apporto concreto delle organizzazioni sociali, economiche, del lavoro e culturali, operanti sul territorio.

Art. 11
Partecipazione, cooperazione

1. Il comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione ed esercita la propria autonomia per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica, amministrativa e sociale della comunità locale.

2. Il comune riconosce che l’informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. Il comune afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e l’apporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dell’indirizzo di politica amministrativa comunale.

4. Il comune favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa o di cooperazione che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali ed agli interessi primari dei cittadini.

5. Il comune ha particolare interesse per l’associazionismo giovanile in tutte le sue forme di espressione creando gli strumenti per prevenire eventuali devianze.

6. Promuove incontri, convegni, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso l’uso della stampa, come mezzo di comunicazione per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro pratica attuazione.

Art. 12
Il volontariato nel privato sociale

1. Il comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento ed alla efficienza di servizi di solidarietà sociale a favore dei soggetti meno abbienti e più bisognosi.

2. Ove possibile il comune sostiene anche finanziariamente le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei cittadini alpignanesi.

3. Compatibilmente con le disponibilità di locali di proprietà comunale ne ospita le sedi e le attività.

Funzioni, Compiti e Programmazione del Comune

Art. 13
Le funzioni del comune

1. Spettano al comune nell’osservanza del principio di sussidiarietà tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzabili sul territorio in atto esercitati da qualunque organo dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti od altri soggetti pubblici.

2. Il comune, per l’esercizio delle proprie funzioni, può adottare forme di decentramento o di cooperazione con altri Enti Locali o altri Enti Pubblici.

3. In particolare al comune competono, tra le altre, le seguenti funzioni:

a) Programmazione e pianificazione dell’area territoriale comunale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g) promozione e cura dei servizi sociali, sanitari, scolastici, di formazione professionale e di ogni altro servizio di interesse della comunità locale compresi quelli attinenti al suo sviluppo economico e civile;

h) servizi di polizia urbana ed amministrativa nell’ambito di competenza del territorio comunale.

Art. 14
Le competenze del comune
per i servizi spettanti allo Stato

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e dello stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.

3. Spetta anche al comune svolgere altre funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al comune e vengono affidate al sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il cui svolgimento sarà impiegato personale specializzato ed all’uopo qualificato.

Art. 15
La programmazione delle attività comunali

1. Il comune definisce le linee della politica di programmazione coordinandola con le indicazioni espresse dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri Enti territoriali che assume a base della propria attività.

2. Il comune definisce e realizza l’azione di programmazione delle attività comunali, con la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sociali dei lavoratori e degli imprenditori.

3. Il comune concretizza i principi e le regole della programmazione nella definizione della politica di gestione dei bilancio ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 16
Servizi pubblici

1. Il comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali.

b) la partecipazione a consorzi od a società commerciali;

c) la stipula di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi;

e) la costituzione di apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;

f) può individuare ogni altra forma o soluzione che sia consentita dalla legge e possa produrre per il comune effettivi vantaggi.

2. Il comune, nella scelta della forma di gestione dei servizi, privilegia il regime della concessione soprattutto quando il servizio può essere svolto da cooperative, associazioni di volontariato, imprese o altri soggetti privati privi di ogni fine di lucro.

3. Il comune, nel decidere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, se a prevalente capitale pubblico, potrà valutare la possibilità della partecipazione a soggetti pubblici, di società cooperative e di imprese e società private.

4. Nella disciplina della istituzione, il comune può prevedere la possibilità di accordi e di convenzioni con le associazioni di volontariato, e cooperative aventi scopi sociali ed ogni altra organizzazione privata a contenuto sociale senza fini di lucro.

Parte II
L’ordinamento istituzionale del Comune

Art. 17
Organi del comune

Sono organi politici del comune:

1. il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

Sono organi tecnici del comune:

2. il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Direttori di Area ed il Collegio dei Revisori del Conto

Capo I
I Consiglieri Comunali

Art. 18
Il Consigliere comunale

1. Ogni consigliere comunale rappresenta l’intero comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità spettanti ai consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

3. I consiglieri per l’esercizio del proprio mandato possono godere di permessi retribuiti nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

Art. 19
Doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d’ufficio, su istanza di un consigliere o di un qualunque elettore del comune:

4. Il consigliere comunale ha diritto a far valere le cause giustificative della propria assenza nel termine di dieci giorni dalla data di notifica della proposta di decadenza indirizzandole alla Presidenza del consiglio.

5. Il provvedimento dichiarativo, scaduto il termine per la presentazione delle memorie difensive, sarà adottato dal consiglio comunale nei successivi venti giorni, previa audizione delle motivazioni addotte a difesa nella conferenza dei Capigruppo consiliari su proposta del Presidente ovvero dell’interessato al provvedimento.

6. Il consigliere nei casi stabiliti dalla legge è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio.

7. I consiglieri non residenti nel comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

Art. 20
Poteri dei Consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto d’iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio e può formulare emendamenti alle proposte deliberative oltre ad interrogazioni e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

3. Solo attraverso il sindaco può chiedere ed ottenere notizie ed informazioni sull’organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità amministrativa, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti, nonché l’assistenza che gli uffici dell’Ente debbono prestare ai consiglieri per consentire la richiesta di controllo di legittimità degli atti, come previsto dalla legge.

Art. 21
Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri debbono essere presentate in forma scritta al Presidente del consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del consiglio.

2. Ogni altra forma di decadenza dalla qualifica di Consigliere comunale, diversa dalle dimissioni, è regolata dalla legge.

Art. 22
Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio nella sua prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti, procede alla nomina, nel proprio seno, di un Presidente con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Qualora nessun candidato ottenga la prevista maggioranza, la seduta prosegue sotto la presidenza del Consigliere Anziano, per ulteriori adempimenti previsti dalla legge. Alla nomina del Presidente si provvede, con la stessa maggioranza in una seduta successiva.

Se ancora nessun consigliere ottiene questa maggioranza si procede ad un ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

3. Con gli stessi criteri, nominato il Presidente, si procede alla nomina di un Vicepresidente.

4. Per gravi e comprovati motivi e con le modalità previste dal regolamento, il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati, con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta motivata del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati.

5. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l’assemblea e ne formula l’ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 23
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si organizzano in gruppi. Il regolamento stabilisce i modi e le forme di aggregazione, determina i compiti, le funzioni ed i limiti entro cui il gruppo provvede alla sua autogestione.

2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essi attribuiti ed entro i limiti delle disponibilità comunali, saranno assicurate idonee strutture, tenendo conto delle esigenze comuni di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.

3. La seduta dei capigruppo costituisce la conferenza dei capigruppo, per assolvere alle funzioni proprie ed attribuite: è proposta e convocata dal Presidente del Consiglio che la presiede.

4. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.

Capo II
Il Consiglio Comunale

Art. 24
Principi di rappresentanza e di democrazia

1. Il consiglio comunale è il massimo organo del comune e rappresenta l’intera comunità alpignanese.

2. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il regolamento disciplina le modalità attraverso le quali l’amministrazione fornisce servizi, attrezzature e risorse umane e finanziarie per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. Al consiglio comunale compete, in modo esclusivo, fissare l’indirizzo di politica amministrativa, elaborare il programma di politica sociale, territoriale ed economica del comune e di controllarne i tempi e i modi d’attuazione.

4. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto.

5. L’esercizio della potestà e delle funzioni assegnate al consiglio comunale non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.

6. Il consiglio, entro 20 giorni dalla seduta di convalida, formula, su proposta del sindaco, gli indirizzi ai quali quest’ultimo si deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del comune. Il regolamento sostanzia le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per ciascuna nomina, le caratteristiche che devono possedere i soggetti per consentire il raggiungimento del fine che si intende far perseguire all’ente strumentale.

7. Nell’esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonchè nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari-opportunità.

Art. 25
Elezione e durata in carica del consiglio

1. La elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all’adozione della relativa delibera da parte del consiglio.

3. Il consiglio comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 26
Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali devono produrre, contestualmente alla presentazione, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che i concorrenti ritengono di sostenere. Allo stesso fine, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati e le liste devono presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

2. La dichiarazione prevista al comma precedente è pubblicata all’albo pretorio nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle liste; per un tempo analogo è pubblicato, altresì, il rendiconto delle spese.

Art. 27
Scioglimento del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, per i motivi e con le procedure previsti all’art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Lo scioglimento del consiglio comporta la contemporanea decadenza del sindaco e della giunta.

Art. 28
Rimozione e sospensione degli amministratori

1. Il sindaco, i componenti del consiglio comunale ed i componenti della giunta comunale, possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico, o per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 29
Prima adunanza del consiglio comunale

1. Il sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del consiglio.

2. L’adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Consigliere Anziano. Il Sindaco, nello stesso termine stabilito per la convocazione, è tenuto a depositare il documento contenente il programma e gli indirizzi generali di governo da comunicare al consiglio.

3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) convalida dei consiglieri comunali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio con le modalità indicate nell’art. 23 del presente Statuto.

c) prestazione del giuramento del sindaco, con le modalità stabilite nell’art. 36 della legge 8.6.1990, n. 142 e s.m.i.

d) comunicazione del Sindaco della nomina del Vicesindaco, della Giunta e degli indirizzi generali di governo. In tale seduta il Consiglio ha la facoltà di chiedere al Sindaco di meglio definire ovvero adeguare le linee programmatiche comunicate. Periodicamente e comunque almeno una volta per ogni esercizio finanziario il consiglio potrà procedere alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche comunicate.

Art. 30
Adunanze

1. L’attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d’urgenza.

2. Sono esclusivamente sessioni ordinarie quelle che ricomprendono le adunanze che trattano dell’approvazione dei seguenti atti fondamentali:

- statuto comunale e sue modifiche;

- bilancio preventivo e rendiconto economico.

3. Sono sessioni straordinarie tutte le altre. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità di trasmissione dell’ordine del giorno dei lavori e delle proposte di deliberazioni.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.

6. Gli assessori hanno facoltà di presenziare ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Possono sempre intervenire per fatto personale e sono sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.

7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio o suo sostituto e dal Segretario generale.

Art. 31
Consiglio aperto e sedute eccezionali

1. Il consiglio comunale informa i cittadini della propria attività oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del consiglio aperto.

2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali, previste nell’articolo precedente, è consentito al presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l’adunanza nella forma del consiglio aperto.

3. Il consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente Statuto. Ricorrendo tale situazione, la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti.

Art. 32
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all’ente senza computare a tal fine il Sindaco

3. Le deliberazioni per le quali é richiesto un “quorum” particolare sono assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplina la materia.

4. Il consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

5. Tuttavia, qualora all’ordine del giorno di prima convocazione siano stati aggiunti degli argomenti con avviso notificato il consiglio entro i termini stabiliti nel Regolamento sul proprio funzionamento, può validamente deliberare purché alla seduta intervenga almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

6. Non concorrono a determinare la validità della seduta ancorché per i singoli argomenti:

a) i Consiglieri che hanno l’obbligo di astenersi;

b) i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione;

c) gli Assessori.

Art. 33
Commissioni consiliari

1. Il consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: di indagine, di inchiesta e di controllo.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l’esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l’intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili di servizio, degli amministratori di enti, aziende e società partecipate, dei concessionari di servizi comunali..

6. Le commissioni devono sentire il sindaco e gli assessori, quando questi lo richiedano.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 34
Commissioni speciali

1. Il consiglio, per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati, può istituire commissioni speciali di indagine, di inchiesta e di controllo.

2. La commissione speciale di indagine svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.

3. La commissione speciale di inchiesta può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa dell’Ente. La deliberazione di costituzione, stabilisce la composizione della commissione e ne fissa i poteri, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

4. In ogni caso la presidenza delle Commissioni speciali deve essere assegnata ad un componente della minoranza.

Art. 35
Competenze del consiglio

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’attività dell’Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

3. Il consiglio definisce l’indirizzo del comune, esercita il controllo politico-amministrativo sull’amministrazione e sulla gestione, anche indiretta, dei servizi dell’Ente ed adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

4. Nell’ambito dell’attività di indirizzo, il consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione comunale. Può, inoltre, impegnare la giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

5. L’attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge ed al presente statuto. La suddetta funzione di controllo, e di sindacato ispettivo, può essere egualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle commissioni consiliari. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in commissione.

Capo III
La Giunta Comunale

Sezione I
Composizione - Nomina - Cessazione

Art. 36
Composizione

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori compreso entro il numero massimo previsto dalla Legge in base alle effettive necessità gestionali del Comune, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di provata capacità tecnica e professionale. Nella Giunta Comunale sono, di norma, rappresentati entrambi i sessi.

2. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all’insediamento dei successori.

Art. 37
Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause d’ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo “status” degli assessori, sono disciplinate dalla legge.

2. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

3. Qualora un consigliere assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. Oltre ai casi d’incompatibilità previsti ai commi precedenti non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

5. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della giunta al consiglio, che esercita l’attività di controllo.

Art. 38
Durata - Decadenza - Cessazione

1. La giunta rimane in carica, con il sindaco che l’ha nominata, sino all’insediamento dei successori.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade pur rimanendo in carica fino alla rielezione del sindaco e del consiglio. Le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le ulteriori cause di cessazione della giunta, nonchè le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza dei singoli assessori, sono disciplinate dalla legge.

Art. 39
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L’approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del consiglio e quindi la decadenza del Sindaco, della sua giunta e la nomina di un commissario.

Art. 40
Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

2. Le dimissioni di Assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dell’intera giunta comunale. Le surrogazioni devono essere effettuate dal sindaco di norma nel termine di 30 giorni.

Art. 41
Decadenza degli Assessori

1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge, l’assessore che non interviene a tre sedute consecutive della giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art. 42
Revoca degli Assessori

1. Il sindaco, in ogni tempo, nel caso in cui sia venuto meno il rapporto fiduciario, può procedere alla revoca degli assessori.

2. Dell’adozione del provvedimento, è tenuto a darne motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile successiva.

Sezione II
Attribuzioni e funzionamento

Art. 43
Attribuzioni

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti di organizzazione e per i servizi, espressamente indicati dalla legge e dal presente Statuto; i provvedimenti di determinazione della dotazione organica, di applicazione dei C.C.N.L. e di approvazione dei contratti decentrati, nonché la determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi.

d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

2. Gli assessori partecipano alle adunanze del consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega e rispondere alle interrogazioni e comunque ogni qualvolta debbano rispondere per fatto personale.

Art. 44
Funzionamento

1. La giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze sono pubbliche. Alle stesse partecipano, se richiesti dal sindaco, il collegio dei revisori del conto e con funzione referente, d’ausilio al segretario generale, il direttore generale, se nominato, ed i responsabili di servizio.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario.

Art. 45
Assessori

1. Gli assessori collaborano con il sindaco a determinare collegialmente le scelte dell’organo di governo del comune.

2. Gli stessi possono essere delegati dal sindaco dello svolgimento di attività di indirizzo e controllo, su materie tendenzialmente omogenee.

Capo IV
Il Sindaco

Art. 46
Elezione, cessazione

1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, nonché il suo “status”.

2. Il sindaco, prima di assumere le funzioni, nella prima riunione del consiglio, dopo l’elezione del presidente e del vicepresidente, presta innanzi al consiglio comunale, il seguente giuramento: “Giuro di agire nell’interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento locale.”

3. Distintivo del sindaco nell’esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del comune, da indossare a tracolla.

4. Il sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge. Le modalità per la sottoscrizione e la presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

5. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina del commissario.

Art. 47
Competenza

1. Il sindaco rappresenta l’ente ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

2. Il sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione del comune, esercita i poteri e le altre attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli adottando ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.

4. Il sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune approvati dal consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il sindaco, in particolare:

a) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal consiglio;

b) nomina, su proposta del direttore generale, se nominato, ovvero del segretario generale, i direttori di area responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce gli incarichi; provvede alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenze ad alto contenuto di professionalità.

c) Coordina e stimola l’attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’ente;

d) Nomina del datore di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 626/94 e s.m.i.

5. Il sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al comune. La sovraintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze dei responsabili di servizio. Il sindaco, in particolare:

a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

b) non può avocare a sè, revocare o riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostruttura, salvo che, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o d’inerzia o ritardo, indicati nel provvedimento, nominare un “commissario ad actus” per surrogare gli organi burocratici nell’adozione degli atti di loro competenza;

c) promuove, tramite il direttore generale, se nominato, ovvero il segretario generale, indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi ed acquisire, presso gli stessi, informazioni, anche riservate;

d) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando si verifichino particolari necessità dell’utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio.

6. Il sindaco può delegare agli assessori le attribuzioni indicate al comma precedente del presente articolo.

7. Il sindaco organizza conferenze periodiche con gli assessori ed i responsabili della gestione, per l’esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti pianificazione e di programmazione.

8. Gli atti monocratici previsti nel presente articolo sono adottati dal sindaco con l’osservanza del procedimento disciplinato dall’art. 101 del presente statuto.

Art. 48
Vicesindaco ed anzianità degli assessori

1. Il vicesindaco è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il vicesindaco sia impedito, il sindaco è sostituito dall’assessore più anziano, risultando l’anzianità degli assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della giunta.

Parte III
Partecipazione Popolare

Capo I
Istituti della Partecipazione

Art. 49
Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. Il comune valorizza le libere forme associative e cooperative, promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale anche su dimensione di borgata o di frazione.

2. Interviene attraverso:

a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario;

b) informazioni sui dati di cui è in possesso l’amministrazione;

c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.

3. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste opportune forme di partecipazione in ossequio ai principi stabiliti dalla legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 50
Libere forme associative

1. Il comune favorisce la costituzione di libere forme associative finalizzate al sostegno della organizzazione, di servizi e di prestazioni di interesse generale della comunità.

2. Istituisce un apposito Albo delle associazioni operanti nel territorio, aggiornato annualmente e promuove la costituzione di Consulte specifiche settoriali.

3. Gli stessi utenti dei servizi o i beneficiari delle prestazioni, si possono liberamente costituire in comitato di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento che ne prevede la formazione ed il funzionamento.

4. l comitati di gestione costituiti riferiscono annualmente sulla loro attività con relazione presentata alla giunta comunale e per conoscenza al Consiglio Comunale.

5. Parimenti al Consiglio Comunale è riservato il diritto di controllo e di vigilanza sulle attività svolte dai comitati il cui esercizio sarà conforme alle disposizioni del regolamento.

Art. 51
Valorizzazione delle associazioni

1. Il comune può intervenire alla valorizzazione delle libere forme associative, mediante l’assegnazione di contributi mirati; la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale della comunità alpignanese.

2. Le libere associazioni per potere essere iscritte nell’Albo comunale di cui all’art. 51 e per potere beneficiare del sostegno del comune a favore delle loro iniziative debbono farne richiesta scritta allegando alla stessa lo Statuto o l’atto costitutivo nelle forme regolamentari.

Le associazioni che sono incaricate della gestione di beni patrimoniali comunali devono altresì trasmettere i propri bilanci nei termini previsti dal Regolamento.

3. L’assegnazione del contributo inteso alla valorizzazione della libera associazione, è disposto con le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Art. 52
La partecipazione alla gestione
dei servizi d’interesse sociale

1. Possono partecipare alla organizzazione e gestione dei servizi di interesse sociale organismi associativi o cooperative il cui fine coincide e trova riscontro nelle attività e nelle prestazioni che si intende fornire.

2. Su istanza degli organismi associativi o delle cooperative il consiglio comunale può autorizzare l’organizzazione e la gestione dei servizi d’interesse sociale, affidandoli agli stessi proponenti in regime di concessione o individuando altra forma di intervento compresa quella partecipativa di supporto o di appoggio alle strutture operative del comune, in modo da assicurare una gestione efficace e trasparente.

3. In ogni caso l’organizzazione e la gestione, ancorché di supporto o d’appoggio, deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento comunale che stabilisce la composizione minima degli organici degli utenti, le loro mansioni e competenze, i criteri e le regole di funzionamento.

4. La gestione dei servizi d’interesse sociale può essere anche affidata ad un comitato di gestione i cui componenti, per non più di un terzo, siano designati in rappresentanza degli organismi associativi o delle cooperative, purché in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

Art. 53
Gli organismi della partecipazione

1. Il comune promuove e cura ogni iniziativa che abbia come scopo la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini.

2. L’elemento di base delle organizzazioni di partecipazione sarà costituito dall’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione possono essere sentiti con potere consultivo su tutte le questioni di interesse generale della comunità che la civica amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri espressi dagli organismi di partecipazione non saranno mai vincolanti, essi dovranno essere formulati in forma scritta nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento.

Art. 54
I comitati di frazione o di borgata

1. Il comune promuove la costituzione di comitati di frazione o di borgata per una serie di affari o di servizi di interesse specifico che rientrino fra quelli tassativamente elencati dal regolamento.

2. Il regolamento prevederà inoltre la composizione dei comitati, il numero e la natura dei suoi membri, i criteri di nomina, e la sede operativa.

Art. 55
Diritti di petizione e di proposta

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela d’interessi collettivi o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità d’esercizio del diritto da parte dei cittadini.

Art. 56
Interrogazioni ed istanze

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere interrogazioni ed istanze scritte al consiglio comunale ed alla giunta comunale a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione, con le modalità stabilite dal regolamento.

3. I Consiglieri comunali hanno sempre potere d’istanza, proposta, petizione ed interrogazione verso il sindaco, la giunta comunale ed il consiglio comunale.

Art. 57
Procedura per la presentazione di istanze,
proposte, petizioni ed interrogazioni

1. Per la presentazione di istanze, proposte, petizioni ed interrogazioni non è prevista alcuna particolare forma o procedura.

2. Esse debbono essere indirizzate al sindaco e contenere chiaro il “petitum” che sia di competenza giuridica del comune.

3. Tutte le presentazioni d’istanze, proposte, petizioni ed interrogazioni debbono essere regolarmente firmate.

4. Dopo l’esame è fornita risposta scritta, entro 60 giorni dalla presentazione, a cura degli uffici competenti a firma dei sindaco o suo delegato.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli eventuali interessati diversi dai proponenti.

6. La giunta comunale decide se le istanze, proposte, petizioni ed interrogazioni debbano o possano comportare decisioni e deliberazioni dell’amministrazione alla luce dell’orientamento espresso dal consiglio comunale e nell’ambito dei poteri propri degli organi interessati.

7. Delle istanze, proposte, petizioni, interrogazioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere, é conservata copia negli archivi comunali secondo le disposizioni di legge.

Art. 58
Esercizio del diritto d’iniziativa popolare

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi d’interesse generale della comunità, si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di un progetto articolato o di uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un centesimo degli elettori residenti risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui la proposta viene presentata.

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) formazione dei bilancio comunale e dei conti consuntivi;

c) tributi comunali e determinazione delle tariffe e delle fasce di applicazione;

d) espropriazione per pubblica utilità;

e) designazioni e nomine dei rappresentanti comunali;

f) stato giuridico ed economico dei personale dipendente;

g) atti adottati dagli organi comunali in conseguenza di specifiche disposizioni legislative nazionali e/o regionali.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e sottoscrizione delle firme dei proponenti.

5. Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento, favorisce le procedure e fornisce, nei limiti delle proprie possibilità, gli strumenti per l’esercizio dei diritto di iniziativa popolare.

Art. 59
Procedure per l’approvazione della proposta

1. La commissione consiliare competente, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide, in via esclusiva, sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta presentata e redige regolare verbale.

2. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, trasmette il progetto corredato dalla propria relazione al consiglio comunale.

3. Il consiglio comunale ha l’obbligo di esaminare la proposta medesima entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell’apposita commissione comunale.

4. Ove il consiglio comunale non assuma, entro tale termine, alcuna determinazione sulla proposta pervenuta, nei successivi 30 (trenta) giorni ogni Consigliere comunale ha la facoltà di chiedere che la proposta stessa venga ammessa direttamente alla votazione finale nel suo complesso.

5. In ogni caso, scaduto infruttuosamente questo ultimo termine, la proposta dovrà essere iscritta di diritto all’ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

6. Ai lavori della commissione possono liberamente partecipare tutti i cittadini, solo in qualità di uditori.

Art. 60
Referendum

1. Il comune promuove attraverso l’indizione di referendum sia consultivi che abrogativi la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, al suo sviluppo sociale, economico e culturale.

2. Il referendum può essere richiesto su argomenti di esclusiva competenza locale .

3. Dall’esercizio di tale facoltà sono escluse le materie di cui al comma 3, dell’art. 58 del presente Statuto.

4. Si procede allo svolgimento di referendum:

a) su determinazione del consiglio comunale con apposito atto deliberativo approvato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

b) su richiesta scritta di un numero determinato di elettori residenti risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente;

5. Il regolamento disciplina il numero di sottoscrizioni necessarie per l’attivazione delle procedure referendarie, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorati; tuttavia è ammessa la consultazione contestuale su più referendum di iniziativa comunale.

Art. 61
Effetti del Referendum

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.

Capo II
Partecipazione al Procedimento Amministrativo

Art. 62
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi, nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio.

2. Quanti sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione dei provvedimento.

3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che l’amministrazione comunale ha l’obbligo di esaminare, per accertare se siano pertinenti all’oggetto del procedimento stesso.

4. L’amministrazione comunale dovrà dare atto di avere preso visione è di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo, se ritenuto necessario, apposito verbale, da acquisire agli atti dell’istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

Art. 63
Comunicazione di avvio
del procedimento amministrativo

1. La notizia dell’avvio del procedimento è data mediante comunicazione personale diffusa attraverso i mezzi ritenuti più opportuni che contenga necessariamente:

a) l’ufficio ed il funzionario responsabile dell’istruttoria dei procedimento amministrativo;

b) l’oggetto del procedimento amministrativo;

c) le modalità con le quali si potrà avere notizia dell’iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

2. Qualora, per il numero dei destinatari o per difficoltà nell’individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

3. Il comune semplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione, applicando le disposizioni sull’autocertificazione previste dalla legge.

Capo III
Diritto di accesso e di informazione

Art. 64
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In tal caso il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

Art. 65
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Presso l’Ufficio di Pubbliche Relazioni debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino della Regione e di tutti regolamenti comunali vigenti.

Art. 66
Diritto d’accesso agli atti

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del comune, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento comunale disciplina anche l’esercizio dei diritto da parte dei. cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti ai quali risultano essere interessati, previo pagamento secondo le disposizioni delle leggi vigenti, dei relativi costi di produzione.

3. Per ogni settore, servizio o unità operativa degli uffici, l’amministrazione del comune, conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine all’istruttoria dei procedimenti amministrativi e del rilascio della documentazione richiesta.

4. L’ufficio di pubbliche relazioni ha il compito di ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

Capo IV
Difensore Civico

Art. 67
Istituzione dell’ufficio. Attribuzioni.

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon funzionamento dell’amministrazione il consiglio comunale può, previa adozione di apposito regolamento, istituire l’ufficio del difensore civico

2. Compito del difensore civico è quello di curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti pubblici e privati e di organizzazioni ed associazioni regolarmente costituite, il corretto svolgimento delle loro pratiche presso l’amministrazione comunale, Enti ed aziende eventualmente dipendenti.

3. Il difensore civico, qualora nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di abusi, disfunzioni, carenze organizzativi o di ritardi nei confronti dei cittadini, ne dà comunicazione scritta al sindaco.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, degli Enti e delle Aziende dipendenti, copia degli atti e documenti ed ogni altra notizia connessa alla questione trattata.

5. Il funzionario che impedisca o, comunque, ritardi l’esercizio delle funzioni del difensore civico incorre nell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti, salvo ogni altra e diversa responsabilità.

6. Il difensore civico è funzionario onorario e nell’espletamento delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, a tutti gli effetti di legge.

7. Il difensore civico esercita, altresì, a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri comunali, il controllo sugli atti deliberativi del consiglio e della giunta, limitatamente alle illegittimità denunciate.

Art. 68
La nomina del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, a scrutinio palese, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al comune.

2. Se dopo tre votazioni effettuate in sedute diverse nessuno dei candidati abbia ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella terza votazione, hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti, purché non inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati. Nel caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

3. Il difensore civico prima di assumere le funzioni pronuncia, innanzi al sindaco, il seguente giuramento: “Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto della Costituzione, delle leggi e delle norme regolamentari del comune, nell’interesse dei cittadini.”

Art. 69
I requisiti del difensore civico

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, che diano garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, serenità di giudizio e soprattutto professionalità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Possono essere nominati i cittadini che abbiano maturato i quaranta anni di età e non abbiano superato i settanta anni.

3. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità per l’elezione alla carica di consigliere comunale;

b) i membri dei Parlamento nazionale ed europeo, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) i membri dei Comitato Regionale di Controllo sugli atti del comune;

d) gli amministratori di Enti o Aziende dipendenti dal comune o nei cui organi il comune è rappresentato o di imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) i lavoratori subordinati o autonomi ove la loro attività sia prestata rispettivamente alle dipendenze o su incarico del Comune;

f) gli ascendenti o i discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, di amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

g) i ministri di culto.

Art. 70
Durata in carica - Decadenza - Revoca

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto, con le stesse procedure previste nello Statuto, per una sola volta.

2. Il difensore civico decade dall’incarico qualora durante il mandato, dovesse venire meno uno dei requisiti prescritti dal presente Statuto e che hanno consentito la nomina.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale per propria iniziativa o su istanza di qualunque elettore del comune, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica all’interessato dell’avvio del procedimento di decadenza.

4. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, espresso in forma segreta.

Art. 71
Ufficio - Organizzazione - Indennità

1. L’ufficio del difensore civico è presso un palazzo comunale.

2. All’assegnazione del personale provvede la giunta comunale, d’intesa con il direttore generale, se nominato, ovvero il segretario generale, sentito il difensore civico e tenuto conto della disponibilità e della professionalità del personale comunale.

3. Al difensore civico spetta un’indennità di carica pari a quella prevista per gli assessori comunali.

Art. 72
Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico, oltre alle comunicazioni e note informative dirette ai cittadini che ne abbiano richiesta l’azione, invia:

a) relazione dettagliata al sindaco informandolo su casi e situazioni di cui è venuto a conoscenza affinché possa adottare le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole interesse o nel casi in cui ravvisi gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale da presentarsi entro il 31 marzo, al consiglio comunale, sull’attività svolta nell’anno solare precedente, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, degli Enti e delle Aziende, restando nell’ambito della propria competenza e dei propri poteri.

Parte IV
L’Ordinamento Amministrativo del Comune

Capo I
L’Ordinamento degli Uffici

Art. 73
Principi e criteri direttivi

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario generale, al direttore generale ed ai dirigenti se nominati, ed agli altri funzionari direttivi responsabili.

2. Il comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.

3. Gli uffici comunali sono distinti per aree e per settori omogenei.

Art. 74
Personale

1. Il comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. L’ottimizzazione dei servizi resi, viene perseguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

c) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione del comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività, della quantità e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

Art. 75
Il Segretario Generale

1. Il comune ha un segretario comunale titolare dell’ufficio, dirigente pubblico, iscritto in apposito Albo, gestito dall’Agenzia Autonoma.

2. La legge dello Stato ed il C.C.N.L. regolano lo “status” e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario comunale.

3. Il segretario è nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonché tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dall’ordinamento dell’ente.

Art. 76
Il Direttore Generale

1. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato, al di fuori dei posti previsti nella dotazione organica per una durata complessiva non superiore a quella del Sindaco.

2. La legge ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano criteri e procedure per la nomina, funzioni, competenze e rapporti con il segretario generale dell’ente se tali due figure non coincidono.

Art. 77
Personale direttivo

1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono i compiti e le attribuzioni previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ai responsabili degli uffici o dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno nonchè l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell’ente.

3. Gli incaricati suddetti sono responsabili, in via esclusiva, dell’attività amministrativa e gestionale posta in essere della struttura affidatagli e del raggiungimento dei risultati.

Art. 78
Direttore d’area

1. Il sindaco, su proposta del segretario generale, o del direttore generale se nominato, propone agli uffici ed ai servizi funzionari della categoria “D”, con incarico di direzione, revocabile.

2. Gli incarichi disciplinati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

Art. 79
Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti apicali, di direzione d’ufficio o di servizio, o di alta specializzazione, può anche avvenire, con incarico conferito da parte del sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, altresì, secondo la previsione della legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5% del personale, nonchè l’assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.

Art. 80
Responsabilità

1. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

2. I funzionari preposti ai singoli servizi o uffici dell’organizzazione dell’ente sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

3. Gli atti monocratici previsti nel presente capo sono adottati dal segretario generale, dal direttore generale e dai responsabili delle strutture di vertice, con l’osservanza del procedimento disciplinato dall’art. 101 del presente statuto.

Capo II
Organizzazione e Gestione dei Servizi

Art. 81
Gestione dei servizi

1. L’attività diretta a conseguire la maggiore utilità collettiva, nel quadro delle finalità sociali che costituiscono l’obiettivo del comune, viene svolta dall’ente attraverso servizi pubblici, che vengono istituiti e gestiti ai sensi di legge. I servizi possono avere, sia rilevanza sociale, che riguardare la produzione di beni e servizi, con caratteristiche imprenditoriali.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi che possono essere gestiti in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società con partecipazione di capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione o consorzio.

5. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 82
Costituzione di aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il comune può costituire aziende speciali.

2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere principi che ne uniformino l’attività con gli indirizzi generali del comune, e principi di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 83
Organi dell’azienda

1. Il presidente ed i componenti del consiglio d’amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, fra persone estranee al comune, in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell’azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.

3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

Art. 84
Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell’istituzione, nonché l’assetto organizzativo e finanziario.

Art. 85
Il funzionamento delle istituzioni per i servizi sociali

1. Ai fini della migliore organizzazione del funzionamento della istituzione per i servizi sociali, il comune con delibera del consiglio comunale dovrà determinare le finalità e gli indirizzi della istituzione ai quali il consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà attenersi.

2. Compete inoltre al consiglio comunale definire:

a) la dotazione finanziaria oltre ai beni mobili ed immobili;

b) l’organico del personale occorrente al buon funzionamento e per raggiungere gli scopi per i quali la istituzione è stata costituita;

c) lo schema di regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici della istituzione;

d) lo schema di regolamento di contabilità.

3. Spetta al consiglio comunale:

a) approvare gli atti fondamentali della istituzione come individuati all’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione di quelli non aventi riferimento con la istituzione stessa;

b) esercitare la vigilanza attraverso l’Assessorato ai servizi sociali e con l’intervento del funzionario responsabile della struttura comunale;

c) verificare l’andamento ed i risultati della gestione con l’approvazione di una relazione annuale redatta a cura del consiglio di amministrazione della istituzione;

Art. 86
Organi dell’istituzione - nomina e competenze

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro, nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, tra soggetti estranei a tale organo, purché in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale.

2. Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il presidente rappresenta l’istituzione e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore; adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal consiglio comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione e viene nominato e revocato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 87
Designazione, durata in carica
e revoca degli organi degli enti

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il sindaco, nomina i rappresentanti del comune in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano: il consiglio stesso, le commissioni e la giunta comunale.

2. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i rappresentanti del comune in società o in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori in regime di prorogatio come previsto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444. (1)

I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell’organo.

3. Il sindaco può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal consiglio comunale.

Capo III
La Collaborazione Con Enti Pubblici

Art. 88
Principi

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti pubblici secondo le forme previste dalla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 89
Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la città metropolitana e con altri Enti pubblici o privati per l’organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.

Art. 90
Consorzi

1. Il comune può costituire con altri enti, secondo la previsione della legge, consorzi:

- per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;

- per l’esercizio di altre funzioni o servizi, secondo le norme dettate per gli enti locali.

2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

Art. 91
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata dei comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il comune è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma eventualmente promossi da altri soggetti pubblici.

3. Gli accordi conclusivi, di cui al presente articolo, sono approvati con atto formale del sindaco.

4. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni nonché quelle contenute nella legge sui procedimenti amministrativi.

Art. 92
La conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi rappresenta per il comune uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni mediante l’apporto contemporaneo delle singole amministrazioni che intervengono con piena autonomia e con distinti titoli di competenza.

2. Qualora il comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini e nelle ipotesi previste dalla legge può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

4. Le decisioni della conferenza di servizi sono valide e producono effetti se assunte all’unanimità da tutte le amministrazioni intervenute.

5. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere validamente la volontà dell’amministrazione stessa.

6. Tale equivalenza di assenso non è ammessa qualora entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della seduta della conferenza l’amministrazione interessata comunichi il proprio motivato dissenso. Il termine dei 20 (venti) giorni decorre, per la pubblica amministrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione del comune sulle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

7. Il comune potrà sempre definire, attraverso la conferenza di servizi con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 93
La convocazione della conferenza di servizi

1. La convocazione della conferenza di servizi spetta al sindaco che vi provvede con avvisi da recapitare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno trenta giorni pieni prima della data della seduta.

2. Nell’avviso dovrà essere indicato il giorno, l’ora ed il luogo ove la conferenza sarà tenuta. Dovrà anche elencare le amministrazioni pubbliche che sono state convocate.

3. Al sindaco spetta altresì l’obbligo di allegare all’avviso di convocazione anche tutta la documentazione necessaria ed occorrente affinché tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze, possano acquisire ogni utile elemento di conoscenza ed esprimere consapevolmente le proprie determinazioni in sede di conferenza.

Art. 94
Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi

1. Il comune, attraverso il consiglio comunale, esercita poteri di indirizzo e di programmazione sugli Enti e sugli organismi incaricati di organizzare e gestire servizi pubblici o di interesse pubblico, sia direttamente che attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali.

2. Tale funzione viene esercitata nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli Statuti che disciplinano l’attività degli Enti e degli organismi stessi.

3. Spetta alla giunta comunale l’azione di vigilanza e di controllo sugli Enti, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale.

4. A tale scopo i rappresentanti del comune negli Enti interessati debbono presentare alla giunta comunale, alla chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione informativa sulla situazione economico-finanziaria degli Enti e sugli obiettivi raggiunti, nonché fornire ogni utile indicazione ed elemento di conoscenza che possa risultare necessario ed opportuno.

5. Il consiglio comunale nella sua autonomia e compatibilmente con le leggi ed i regolamenti, può adottare le proprie determinazioni che dovesse ritenere opportune e convenienti per la comunità.

Art. 95
Personale addetto ai servizi

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, istituzioni, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi di settore.

Parte V
L’Ordinamento Finanziario

Capo I
Patrimonio e Contabilità

Art. 96
Demanio e patrimonio

1. Il comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio in conformità della legge.

2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. L’elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo ed aggiornato a norma del regolamento sull’amministrazione del patrimonio.

Art. 97
I contratti

1. La stipulazione dei contratti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge ed in conformità alle prescrizioni del regolamento per la disciplina della procedura contrattuale.

Art. 98
Contabilità e bilancio

1. L’ordinamento finanziario del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento, sono emanate le norme che disciplinano la contabilità dell’ente.

2. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del comune.

3. Prima dell’inizio di ciascun esercizio finanziario la giunta, con propria deliberazione, definisce il piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione annuale. Il PEG deve evidenziare gli obiettivi della gestione, i centri di responsabilità ed i centri di costo/ricavo, nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati.

4. Gli atti ed i provvedimenti di gestione correlati all’attuazione del PEG, sono di competenza del direttore generale, se nominato, ovvero del segretario generale e dei funzionari responsabili dei servizi.

Capo II
Controllo Interno

Art. 99
Controllo economico-finanziario

1. Spetta ai responsabili dei servizi o degli uffici con incarichi di direzione, l’obbligo di verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, con gli scopi e con gli indirizzi di politica amministrativa perseguiti dalla amministrazione comunale.

2. A tal fine i responsabili dei servizi o degli uffici redigono e presentano, con le modalità e con la periodicità stabilite dal regolamento di contabilità, al segretario generale, ovvero al direttore generale se nominato, relazioni sull’avanzamento e sullo stato d’attuazione dei programmi, formulando, nel contempo, osservazioni, rilievi e proposte per migliorare l’attività gestionale.

Art. 100
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. A tal fine, con provvedimento del sindaco, è istituito l’ufficio per il controllo di gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull’andamento dell’azione amministrativa del comune riferendone agli organi competenti.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c. il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d. l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative eventuali responsabilità.

Art. 101
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Gli atti monocratici, posti in essere dal sindaco, dal suo sostituto o dai suoi delegati, nonché gli atti adottati dal segretario, dal direttore e dai responsabili dei servizi, quando comportano impegni di spesa, sono esecutivi con il visto di regolarità contabile, comprendente l’attestazione della copertura finanziaria prevista dall’art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le determinazioni dei funzionari sono, altresì, sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni degli organi collegiali ed all’obbligo della contestuale comunicazione ai capigruppo, alla giunta comunale e ad altri organi se previsto dalla legge, al fine di favorire l’esercizio delle tempestive attività di controllo popolare ed interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa.

Art. 102
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è organo ausiliario del comune. La composizione e la durata in carica del collegio sono regolate dalla legge.

2. Il collegio dei revisori è eletto dal consiglio comunale. L’elezione, le cause d’ineleggibilità, d’incompatibilità, di decadenza e le responsabilità dei revisori del conto, sono previste dalla legge. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Il compenso spettante al collegio dei revisori è stabilito con la deliberazione di nomina, e dagli adeguamenti successivi, secondo la normativa vigente.

4. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un revisore, il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza del collegio.

Art. 103
Doveri

1. Il collegio dei revisori adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni il collegio può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio del comune o delle istituzioni, che hanno l’obbligo di collaborare, nonché dei rappresentanti del comune in qualsivoglia ente cui il comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al consiglio comunale.

3. I revisori, se richiesti, partecipano alle sedute del consiglio, delle commissioni, della giunta e dei consigli di amministrazione delle istituzioni. Possono prendere la parola, per dare comunicazioni e fornire spiegazioni, a richiesta del presidente dell’organo, o se da questi autorizzati.

Parte VI
Attività Regolamentare - Disposizione Finali

Capo I
Attività Regolamentare

Art. 104
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti adottati a norma e per gli effetti dell’art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) devono essere adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito territoriale del comune;

c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l’intera materia, già trattata dal regolamento precedente.

Art. 105
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla giunta comunale intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 22, lettera a) della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati all’Albo pretorio dei comune:

a) dopo l’adozione della deliberazione di approvazione, con le modalità stabilite dall’art. 47, comma 12, della legge 8 giugno 1990 n. 142;

b) successivamente, per ulteriori quindici giorni, dopo che il provvedimento sia stato sottoposto ai prescritti controlli ed abbia ottenuto le necessarie approvazioni ed omologazioni.

Capo II
Approvazione e revisione dello Statuto

Art. 106
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene, per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Lo Statuto, dopo l’approvazione, è inviato nel termine di legge al Comitato Regionale di Controllo per il visto di legittimità.

3. Appena ottenuto il visto di legittimità il comune invia lo Statuto alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto è pubblicato all’Albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 107
Revisione dello Statuto

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del consiglio comunale con le stesse modalità e procedure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dell’atto primario o dall’ultima modifica o revisione operata.

2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non è decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.

3. La delibera di abrogazione totale o parziale dello Statuto non è valida e pertanto da ritenersi nulla se non seguita, nella stessa seduta, dalla deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

4. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

5. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente principi inderogabili per l’autonomia del Comune abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi suddette.

Disposizioni finali

Art. 108
Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.


(1) Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293 conv. modif. legge 15 luglio 1994, n. 444

Art. 2 - Durata e ricostituzione degli organi

“1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.”

Art. 3 - Proroga degli organi. Regime degli atti

“1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli."