Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Codice 24
Comune di Buttigliera Alta (TO) - Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88
e articolo 21 del decreto legislativo 152/99 - Ridefinizione dellarea
di salvaguardia di sette pozzi dellacquedotto comunale
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia dei sette pozzi denominati: n. 1 e 2 di Strada
Reano; e n. 1, 2, 3, 4 e 5, del campo pozzi Ferriera; che alimentano
lacquedotto comunale di Buttigliera Alta, sono ridefinite come risulta
nelle due planimetrie Tav. 6 e Tav. 11, in scala 1:1500, allegate alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni.
La ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi, è strettamente dimensionata
ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, come di
seguito indicati:
a) campo pozzi Ferriera:
- pozzo n. 1, 2,0 l/s;
- pozzo n. 2, 2,8 l/s;
- pozzo n. 3, 2,0 l/s;
- pozzo n. 4, 1,5 l/s;
- pozzo n. 5, 1,4 l/s;
b) pozzi strada Reano;
- pozzo n. 1, 1,0 l/s;
- pozzo n. 2, 1,4 l/s;
lutilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione delle
aree di salvaguardia.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni,
sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno delle aree di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti
il Comune di Buttigliera Alta dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico
con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi
edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico
inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione
delle attività stesse;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti,
regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie
di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire
solo gli interventi urbanistici ed edilizi che non comportino laumento
del carico inquinante;
- allinterno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite dalle rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno delle zone di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Buttigliera Alta, il programma
di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi
nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Buttigliera Alta, dintesa con il competente Dipartimento
dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale, al fine di prevenire
e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai
pozzi, dovrà:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta in conformità
alle disposizioni dellart. 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;
- adeguare il sistema di sollevamento e di misura dei pozzi, in modo da
limitare i prelievi alle portate massime stabilite con la presente ridefinizione;
- procedere allinterno delle aree di salvaguardia alla verifica di tenuta
degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13;
- garantire lallontanamento delle aree di salvaguardia, delle acque di
dilavamento provenienti da piazzali e strade;
- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto
allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- nellambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11
e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica delle
acque superficiali scorrenti allinterno dellarea di salvaguardia e delle
qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi in argomento;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno della zona di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo
stesso Comune di Buttigliera Alta è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti
provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano
e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla
popolazione interessata.
Il Direttore regionale
D.D. 13 dicembre 1999, n. 961
Salvatore De Giorgio