Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000

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Codice 24
D.D. 13 dicembre 1999, n. 961

Comune di Buttigliera Alta (TO) - Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo 152/99 - Ridefinizione dell’area di salvaguardia di sette pozzi dell’acquedotto comunale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei sette pozzi denominati: n. 1 e 2 di “Strada Reano”; e n. 1, 2, 3, 4 e 5, del “campo pozzi Ferriera”; che alimentano l’acquedotto comunale di Buttigliera Alta, sono ridefinite come risulta nelle due planimetrie Tav. 6 e Tav. 11, in scala 1:1500, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni.

La ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi, è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, come di seguito indicati:

a) campo pozzi “Ferriera”:

- pozzo n. 1, 2,0 l/s;

- pozzo n. 2, 2,8 l/s;

- pozzo n. 3, 2,0 l/s;

- pozzo n. 4, 1,5 l/s;

- pozzo n. 5, 1,4 l/s;

b) pozzi “strada Reano”;

- pozzo n. 1, 1,0 l/s;

- pozzo n. 2, 1,4 l/s;

l’utilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione delle aree di salvaguardia.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno delle aree di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Buttigliera Alta dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi urbanistici ed edilizi che non comportino l’aumento del carico inquinante;

- all’interno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite dalle rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Buttigliera Alta, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Buttigliera Alta, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi, dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta in conformità alle disposizioni dell’art. 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- adeguare il sistema di sollevamento e di misura dei pozzi, in modo da limitare i prelievi alle portate massime stabilite con la presente ridefinizione;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13;

- garantire l’allontanamento delle aree di salvaguardia, delle acque di dilavamento provenienti da piazzali e strade;

- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica delle acque superficiali scorrenti all’interno dell’area di salvaguardia e delle qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi in argomento;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Buttigliera Alta è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio