Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000

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Codice 24
D.D. 3 dicembre 1999, n. 934

Comune di Beinette (CN). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo n. 152/99. Ridefinizione dell’area di salvaguardia della sorgente denominata “Rifreddo”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia della sorgente “Rifreddo” che alimenta l’acquedotto comunale di Beinette, è ridefinita come segue:

- zona di tutela assoluta (ZTA), avente forma rettangolare e estensione, a partire dal bottino di presa, di venti metri a monte, cinque metri a valle e venti metri lateralmente; tale area a norma dell’art. 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni è adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;

- zona di rispetto (ZR), avente forma trapezoidale con estensione, a monte del bottino di presa, di duecento metri e apertura angolare di trenta gradi rispetto alla ZTA; nella zona di rispetto sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni.

L’area di salvaguardia sopra definita, è rappresentate con le relative dimensioni e con l’indicazione delle particelle catastali interessate nella planimetria in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante.

La presente ridefinizione è strettamente dimensionata al valore di portata di 16 l/s, corrispondente alla massima portata estraibile; l’utilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione dell’area di salvaguardia.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’intera area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Beinette dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante;

- all’interno della zona di rispetto le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvata con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Pombia, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola;

- all’interno della zona di rispetto è consentita la realizzazione di un tratto di fognatura per allacciare esclusivamente un fabbricato esistente in prossimità della ZTA.

Per la realizzazione della suddetta fognatura si dovranno adottare opportuni accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente.

Il Comune di Beinette, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalla sorgente Rifreddo, dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta in conformità alle disposizioni dell’art. 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- adeguare il sistema di sollevamento e di misura delle acque, in modo da limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente ridefinizione;

- garantire l’allontanamento dell’area di salvaguardia, delle acque meteoriche e di dilavamento provenienti da piazzali e strade;

- nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo alla sorgente in argomento;

- emanare apposite ordinanze ed adottate ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. 236/88, lo stesso Comune di Beinette è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio