Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Codice 24
Comune di Beinette (CN). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo
21 del decreto legislativo n. 152/99. Ridefinizione dellarea di salvaguardia
della sorgente denominata Rifreddo
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia della sorgente Rifreddo che alimenta lacquedotto
comunale di Beinette, è ridefinita come segue:
- zona di tutela assoluta (ZTA), avente forma rettangolare e estensione,
a partire dal bottino di presa, di venti metri a monte, cinque metri a
valle e venti metri lateralmente; tale area a norma dellart. 5 del D.P.R.
236/88 e successive modificazioni è adibita esclusivamente ad opere di
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;
- zona di rispetto (ZR), avente forma trapezoidale con estensione, a monte
del bottino di presa, di duecento metri e apertura angolare di trenta gradi
rispetto alla ZTA; nella zona di rispetto sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni.
Larea di salvaguardia sopra definita, è rappresentate con le relative
dimensioni e con lindicazione delle particelle catastali interessate nella
planimetria in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione per
costituirne parte integrante.
La presente ridefinizione è strettamente dimensionata al valore di portata
di 16 l/s, corrispondente alla massima portata estraibile; lutilizzo di
portate superiori comporterà una nuova ridefinizione dellarea di salvaguardia.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni,
sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellintera area di salvaguardia è vietato linsediamento
di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività
esistenti il Comune di Beinette dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico
con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi
edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico
inquinante;
- allinterno della zona di rispetto le attività agricole possono essere
consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica
agricola, approvata con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Pombia, il programma di rotazione
agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto
del codice di buona pratica agricola;
- allinterno della zona di rispetto è consentita la realizzazione di un
tratto di fognatura per allacciare esclusivamente un fabbricato esistente
in prossimità della ZTA.
Per la realizzazione della suddetta fognatura si dovranno adottare opportuni
accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di
liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni
tecniche adottate dovranno essere concordate con lAgenzia Regionale per
la Protezione Ambientale territorialmente competente.
Il Comune di Beinette, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale, al fine di prevenire e ridurre
i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalla sorgente
Rifreddo, dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta in conformità
alle disposizioni dellart. 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;
- adeguare il sistema di sollevamento e di misura delle acque, in modo
da limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente ridefinizione;
- garantire lallontanamento dellarea di salvaguardia, delle acque meteoriche
e di dilavamento provenienti da piazzali e strade;
- nellambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11
e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della
qualità delle acque di falda in arrivo alla sorgente in argomento;
- emanare apposite ordinanze ed adottate ogni altro provvedimento di competenza
ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno
della zona di rispetto.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. 236/88, lo stesso
Comune di Beinette è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Il Direttore regionale
D.D. 3 dicembre 1999, n. 934
Salvatore De Giorgio