Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 24
D.D. 3 dicembre 1999, n. 933

Comune di Cavallermaggiore (CN). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo n. 152/99. Ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale ubicato in località San Giorgio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del pozzo che alimenta l’acquedotto comunale di Cavallermaggiore, è ridefinita come segue:

- zona di tutela assoluta, avente forma trapezoidale e area di circa 2300 metri quadrati; tale area a norma dell’art. 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni è adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;

- zona di rispetto ristretta, avente forma sub-ellittica, definita sulla base dell’isocrona a 60 giorni;

- zona di rispetto allargata, avente forma sub-ellittica, compresa fra i confini della zona della rispetto ristretto e l’isocrona a 360 giorni;

nella zona di rispetto ristretta e nella zona di rispetto allargata sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), e), f), g), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni.

L’area di salvaguardia sopra definita, è rappresentata con le relative dimensioni e con l’indicazione delle particelle catastali interessate nella planimetria in scala 1:1000, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante.

La presente ridefinizione è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo, pari a 50 l/s, corrispondente alla massima portata estraibile; l’utilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione dell’area di salvaguardia.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’intera area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Cavallermaggiore dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Cavallermaggiore, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Cavallermaggiore, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo, dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta in conformità alle disposizioni dell’art. 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- adeguare il sistema di sollevamento e di misura del pozzo, in modo da limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente ridefinizione;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13;

- garantire l’allontanamento dell’area di salvaguardia, delle acque di dilavamento provenienti da piazzali e strade;

- verificare che le attività agricole interessanti la zona di rispetto allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica delle acque superficiali scorrenti all’interno dell’area di salvaguardia e delle qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi in argomento;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. 236/88, lo stesso Comune di Cavallermaggiore è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio