Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Codice 24
Comune di Cavallermaggiore (CN). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88
e articolo 21 del decreto legislativo n. 152/99. Ridefinizione dellarea
di salvaguardia del pozzo dellacquedotto comunale ubicato in località
San Giorgio
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia del pozzo che alimenta lacquedotto comunale di
Cavallermaggiore, è ridefinita come segue:
- zona di tutela assoluta, avente forma trapezoidale e area di circa 2300
metri quadrati; tale area a norma dellart. 5 del D.P.R. 236/88 e successive
modificazioni è adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e
ad infrastrutture di servizio;
- zona di rispetto ristretta, avente forma sub-ellittica, definita sulla
base dellisocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, avente forma sub-ellittica, compresa fra
i confini della zona della rispetto ristretto e lisocrona a 360 giorni;
nella zona di rispetto ristretta e nella zona di rispetto allargata sono
vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere
a), b), c), e), f), g), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88 e successive
modificazioni.
Larea di salvaguardia sopra definita, è rappresentata con le relative
dimensioni e con lindicazione delle particelle catastali interessate nella
planimetria in scala 1:1000, allegata alla presente determinazione per
costituirne parte integrante.
La presente ridefinizione è strettamente dimensionata al valore di portata
utilizzato per il calcolo, pari a 50 l/s, corrispondente alla massima portata
estraibile; lutilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione
dellarea di salvaguardia.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni,
sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellintera area di salvaguardia è vietato linsediamento
di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività
esistenti il Comune di Cavallermaggiore dovrà adeguare il proprio strumento
urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini
gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del
potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale
rilocalizzazione delle attività stesse;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Cavallermaggiore, il programma
di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi
nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Cavallermaggiore, dintesa con il competente Dipartimento
dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale, al fine di prevenire
e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal
pozzo, dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta in conformità
alle disposizioni dellart. 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;
- adeguare il sistema di sollevamento e di misura del pozzo, in modo da
limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente ridefinizione;
- procedere allinterno delle aree di salvaguardia alla verifica di tenuta
degli scarichi civili o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13;
- garantire lallontanamento dellarea di salvaguardia, delle acque di
dilavamento provenienti da piazzali e strade;
- verificare che le attività agricole interessanti la zona di rispetto
allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- nellambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11
e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica delle
acque superficiali scorrenti allinterno dellarea di salvaguardia e delle
qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi in argomento;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno della zona di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. 236/88, lo stesso
Comune di Cavallermaggiore è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Il Direttore regionale
D.D. 3 dicembre 1999, n. 933
Salvatore De Giorgio