Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 18 - 29237
L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Variante al piano Regolatore
Generale Intercomunale vigente dei Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Grognardo,
Morsasco, Prasco, Strevi, Terzo e Visone, interessante il Comune di Strevi
(AL). Approvazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Art. 1
Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17
della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante
al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente dei Comuni di Acqui
Terme, Bistagno, Grognardo, Morsasco, Prasco, Strevi, Terzo e Visone, interessante
unicamente il Comune di Strevi (AL) e dallo stesso adottata e successivamente
modificata e integrata con deliberazioni consiliari n. 34 in data 8.11.1996,
n. 11 in data 20.3.1997, n. 24 in data 8.6.1998, n. 40 in data 24.11.1998,
n. 13 in data 27.4.1999 e n. 29 in data 28.7.1999 subordinatamente allintroduzione
ex officio negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni
specificatamente riportate nellallegato documento A in data 30.11.1999,
che costituisce parte integrante al presente provvedimento e fatte salve,
comunque, le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice della
Strada e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495
e successive modificazioni.
Art. 2
Lapprovazione della presente variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale
vigente interessante il Comune di Strevi costituisce adeguamento al Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.);
Art. 3
La documentazione relativa alla variante al Piano Regolatore Generale intercomunale
vigente, adottata dal Comune di Strevi, debitamente vistata, si compone
di:
- deliberazioni consiliari n. 34 in data 8.11.1996 e n. 11 in data 20.3.1997,
esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
Elab. - Relazione Geologica con allegata Tav. 1 - progetto definitivo,
in scala 1:5.000;
- deliberazioni consiliari n. 24 in data 8.6.1998 e n. 40 in data 24.11.1998,
esecutive ai sensi di legge, con allegato:
Elab. - Relazione illustrativa
Elab. - Allegati 1-2-3-4 alla scheda C
Tav. 1 - Territorio comunale, in scala 1:5.000;
Tav. 2 - Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2.000;
Tav. 3 - Sviluppo del nucleo centrale, in scala 1:1.000;
Elab. - Norme tecniche di Attuazione;
Elab. - Norme Tecniche di Attuazione (Elaborato di raffronto);
- deliberazioni consiliari n. 13 in data 27.4.1999 e n. 29 in data 28.7.1999,
esecutive ai sensi di legge, con allegato:
Elab. - Relazione illustrativa;
Elab. - Allegati 1-2-3-4- alla scheda C;
Elab. - Norme Tecniche di Attuazione;
Elab. - Norme Tecniche di Attuazione (elaborato di raffronto);
Tav. 1 - Territorio comunale, in scala 1:5.000;
Tav. 2 - Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2.000;
- Sviluppo dal nucleo centrale, in scala 1:1.000.
(omissis)
Allegato
Modifiche da introdurre ex officio ai sensi del comma 11, art. 15 della
LR. 56/77 e s.m.i.
A. Allegati 1 - 2 - 3 - 4 alla scheda C
Allegato 1
- Al punto 2.1, la quantità 4.761", si intende sostituita con la quantità
3.808".
- Al punto 2.2 la quantità 151.176" si intende sostituita con la quantità
190.562".
Allegato 2
- Nella riga relativa alla aree di Tipo C a PEC, la quantità 19.692"
è sostituita dalla quantità 59.076".
- Nella riga relativa al Totale, la quantità 43.604" si intende sostituita
con la quantità 190.562".
B. Testo delle Norme Tecniche di Attuazione
Articolo 35 - Aree residenziali edificate B1, comma 6
- opo la dizione altezza massima degli edifici non superiore a quella
si intendono aggiunte le parole media prevalente.
Articolo 36 - Aree residenziali edificate B2, comma 7
- Dopo la dizione altezza massima degli edifici non superiore a quella
si intendono aggiunte le parole media prevalente.
Articolo 37 - Aree residenziali edificate B3, comma 1
- Dopo la dizione altezza massima degli edifici non superiore a quella
si intendono aggiunte la parole media prevalente.
Articolo 43 - Aree esistenti che si confermano nella loro ubicazione, comma
8 e comma 9
- Il comma 8) si intende riformulato nel modo seguente: 8) Nella zona
D3 interna alla perimetrazione delle fasce del Piano Stralcio delle Fasce
Fluviali potranno essere realizzati i soli interventi ammessi allarticolo
58, commi 5.2 e 5.3 lett. b), previo convenzionamento per la realizzazione
delle opere di difesa idrogeologica, purchè compatibili con il Piano Stralcio
delle Fasce Fluviali. Il comma 9 si intende stralciato.
- Il comma 9 si intende stralciato.
Articolo 58 - Fascia di rispetto dai fiumi e dai torrenti
- Al 2º periodo del punto 4.1) dopo le parole suddetti fenomeni si intende
aggiunta la seguente precisazione sulla base dei criteri ed indirizzi
individuati dalla Direttiva Criteri per la valutazione della compatibilità
idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico allinterno
delle fasce A e B approvata dal Comitato Istituzionale dellAutorità di
Bacino del fiume Po in data 11 maggio 1999 con deliberazione n. 2/99 e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999,.
- Al punto 5.3) lettera b), seconda riga si intende stralciata la parola
unicamente.
- Punto 8):
- Al periodo di cui al 2º trattino di pag. 60 si intendono stralciate le
parole in aree di espansione.
- Al periodo di cui al 3º trattino di pag. 60 dopo la parola ricostruzioni
si intende aggiunta la dizione e/o ristrutturazioni, alla seconda riga,
dopo la parola ricostruite si intende aggiunta la dizione e/o ristrutturate.
- Il periodo di cui al 4º trattino di pag. 60 si intende integrato al fondo
con la seguente dizione ed attestante la non interferenza con i fenomeni
idraulici naturali che possano manifestarsi allinterno delle aree in questione,
costituendo ostacoli al deflusso naturale delle acque e non limitino la
capacità di invaso delle aree stesse..