Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 18 - 29237

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Variante al piano Regolatore Generale Intercomunale vigente dei Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Grognardo, Morsasco, Prasco, Strevi, Terzo e Visone, interessante il Comune di Strevi (AL). Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Art. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente dei Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Grognardo, Morsasco, Prasco, Strevi, Terzo e Visone, interessante unicamente il Comune di Strevi (AL) e dallo stesso adottata e successivamente modificata e integrata con deliberazioni consiliari n. 34 in data 8.11.1996, n. 11 in data 20.3.1997, n. 24 in data 8.6.1998, n. 40 in data 24.11.1998, n. 13 in data 27.4.1999 e n. 29 in data 28.7.1999 subordinatamente all’introduzione “ex officio” negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 30.11.1999, che costituisce parte integrante al presente provvedimento e fatte salve, comunque, le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

Art. 2

L’approvazione della presente variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune di Strevi costituisce adeguamento al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.);

Art. 3

La documentazione relativa alla variante al Piano Regolatore Generale intercomunale vigente, adottata dal Comune di Strevi, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 34 in data 8.11.1996 e n. 11 in data 20.3.1997, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

Elab. - Relazione Geologica con allegata Tav. 1 - progetto definitivo, in scala 1:5.000;

- deliberazioni consiliari n. 24 in data 8.6.1998 e n. 40 in data 24.11.1998, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Elab. - Relazione illustrativa

Elab. - Allegati 1-2-3-4 alla scheda C

Tav. 1 - Territorio comunale, in scala 1:5.000;

Tav. 2 - Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2.000;

Tav. 3 - Sviluppo del nucleo centrale, in scala 1:1.000;

Elab. - Norme tecniche di Attuazione;

Elab. - Norme Tecniche di Attuazione (Elaborato di raffronto);

- deliberazioni consiliari n. 13 in data 27.4.1999 e n. 29 in data 28.7.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Elab. - Relazione illustrativa;

Elab. - Allegati 1-2-3-4- alla scheda C;

Elab. - Norme Tecniche di Attuazione;

Elab. - Norme Tecniche di Attuazione (elaborato di raffronto);

Tav. 1 - Territorio comunale, in scala 1:5.000;

Tav. 2 - Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2.000;

- Sviluppo dal nucleo centrale, in scala 1:1.000.

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi del comma 11, art. 15 della LR. 56/77 e s.m.i.

A. Allegati 1 - 2 - 3 - 4 alla scheda C

Allegato 1

- Al punto 2.1, la quantità “4.761", si intende sostituita con la quantità ”3.808".

- Al punto 2.2 la quantità “151.176" si intende sostituita con la quantità ”190.562".

Allegato 2

- Nella riga relativa alla aree di “Tipo C a PEC”, la quantità “19.692" è sostituita dalla quantità ”59.076".

- Nella riga relativa al “Totale”, la quantità “43.604" si intende sostituita con la quantità ”190.562".

B. Testo delle Norme Tecniche di Attuazione

Articolo 35 - Aree residenziali edificate B1, comma 6

- opo la dizione “altezza massima degli edifici non superiore a quella” si intendono aggiunte le parole “media prevalente”.

Articolo 36 - Aree residenziali edificate B2, comma 7

- Dopo la dizione “altezza massima degli edifici non superiore a quella” si intendono aggiunte le parole “media prevalente”.

Articolo 37 - Aree residenziali edificate B3, comma 1

- Dopo la dizione “altezza massima degli edifici non superiore a quella” si intendono aggiunte la parole “media prevalente”.

Articolo 43 - Aree esistenti che si confermano nella loro ubicazione, comma 8 e comma 9

- Il comma 8) si intende riformulato nel modo seguente: “8) Nella zona D3 interna alla perimetrazione delle fasce del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali potranno essere realizzati i soli interventi ammessi all’articolo 58, commi 5.2 e 5.3 lett. b), previo convenzionamento per la realizzazione delle opere di difesa idrogeologica, purchè compatibili con il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”. Il comma 9 si intende stralciato.

- Il comma 9 si intende stralciato.

Articolo 58 - Fascia di rispetto dai fiumi e dai torrenti

- Al 2º periodo del punto 4.1) dopo le parole “suddetti fenomeni” si intende aggiunta la seguente precisazione “sulla base dei criteri ed indirizzi individuati dalla Direttiva ‘Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B’ approvata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po in data 11 maggio 1999 con deliberazione n. 2/99 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999,”.

- Al punto 5.3) lettera b), seconda riga si intende stralciata la parola “unicamente”.

- Punto 8):

- Al periodo di cui al 2º trattino di pag. 60 si intendono stralciate le parole “in aree di espansione”.

- Al periodo di cui al 3º trattino di pag. 60 dopo la parola “ricostruzioni” si intende aggiunta la dizione “e/o ristrutturazioni”, alla seconda riga, dopo la parola “ricostruite” si intende aggiunta la dizione “e/o ristrutturate”.

- Il periodo di cui al 4º trattino di pag. 60 si intende integrato al fondo con la seguente dizione “ed attestante la non interferenza con i fenomeni idraulici naturali che possano manifestarsi all’interno delle aree in questione, costituendo ostacoli al deflusso naturale delle acque e non limitino la capacità di invaso delle aree stesse.”.