Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 17 - 29236
L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Bobbio Pellice (TO).
Approvazione della variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale
vigente della Comunità Montana Val Pellice interessante il Comune stesso
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Art. 1
Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17
della Legge Regionale 5.12.1997 n. 56 e successive modificazioni, la Variante
n. 1 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità
Montana Val Pellice relativa al solo Comune di Bobbio Pellice (TO) e
dallo stesso adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari
n. 50 in data 30.9.1996, n. 63 in data 27.10.1997 e n. 45 in data 29.10.1998
e con deliberazione assembleare della Comunità Montana Val Pellice n.
62 in data 28.11.1996, subordinatamente allintroduzione ex officio,
negli elaborati della variante, delle ulteriori modificazioni di carattere
normativo e cartografico, riportate nellallegato documento A in data
18.11.1999 che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice
della Strada e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992
n. 495 e successive modificazioni.
Art. 2
La documentazione relativa alla Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale
Intercomunale vigente della Comunità Montana Val Pellice, relativa al
solo Comune di Bobbio Pellice e dallo stesso predisposta, debitamente vistata,
si compone di:
deliberazioni consiliari n. 50 in data 30.9.1996, n. 63 in data 27.10.1997
e deliberazione assembleare n. 62 in data 28.11.1996, esecutiva ai sensi
di legge, con allegato:
Elab. - Relazione illustrativa
Elab. - Tabelle di zona allegate alle norme di attuazione
Tav. CD3a - Sviluppo del Piano, in scala 1:1.500;
Tav. CD3b1 - Sviluppo del Piano, in scala 1:1.500-1:10.000;
Tav. CD3b2 - Sviluppo del Piano, in scala 1:1.500-1:10.000;
Tav. CD10 - Sviluppo del Piano, Didascalia, in scala 1:1.500;
Elab. - Relazione Geologico - Tecnica;
- deliberazione consiliare n. 45 in data 29.10.1998, esecutiva ai sensi
di legge, con allegato;
Elab. - Controdeduzioni ai sensi del 13º comma dellart. 15 L.U.R., alle
osservazioni e rilievi presenti nella relazione predisposta dallAssessorato
Urbanistica della Regione Piemonte;
Elab. - Norme di attuazione e Tabelle di zona;
Elab. - Relazione illustrativa
Tav. CD3b1 - Sviluppo del Piano, in scala 1:1.500-1:10.000;
Tav. CD3b2 - Sviluppo del Piano, in scala 1:1.500-1:10.000;
Tav. CD10 - Sviluppo del Piano, Didascalia, in scala 1:1.500;
Tav. CD3a - Sviluppo del Piano, in scala 1:1.500;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte
a norma dellart. 65 dello Statuto.
(omissis)
Allegato
Elenco delle Modifiche Introdotte Ex Officio
Azzonamento
Tav. CD*10 Didascalia
in corrispondenza della voce Limite urbanistico del rispetto cimiteriale
si intende stralciato il riferimento (D.P. 5.6.1962).
Tav. CD*3a, CD*3b1, CD*3b2
si intende inserito quale cartiglio normativo la seguente disposizione:
Per tutti gli interventi ammessi dal piano è prescritta la stretta osservanza
delle fasce di rispetto dei corsi dacqua (Art. 29 L.U.R.) e di quelle
stabilite dalla L. 431/85".
Norme di Attuazione
Art. 15 - Condizioni di insediabilità
Inserire al termine del 3º comma la seguente norma di carattere cautelativo:
Negli ambiti A7g-D1,D2,D3,D4,F6,F7,F8 lattivazione di nuovi interventi
edilizi dovrà essere preceduta dalla verifica di stabilità dellinsieme
opera-terreno (D.M.LL.PP. 11.3.1988): la stessa dovrà essere valutata dallA.C.
prima del procedimento autorizzativo..
Art. 34 - Fasce di rispetto del Cimitero
Le lettere a e b dellultimo comma si intendono sostituite con il seguente
testo:
La fascia di rispetto cimiteriale anche in presenza di diverse indicazioni
cartografiche si intende vigente con profondità di 150 m.; eventuali riduzioni
di tale vincolo saranno operanti senza costituire Variante al P.R.G. solo
in seguito allattivazione delle procedure previste dalla circolare regionale
16/URE del 9.12.1987 e allottenimento delle relative autorizzazioni rilasciate
dalle Autorità competenti.
Tabelle Normative
Quale prescrizione generale relativa a tutte le tabelle di zona si intende
inserita come premessa delle stesse la seguente disposizione:
Prescrizione generale: gli approfondimenti e/o i progetti delle opere
specificate nelle prescrizioni geologiche di tutte le seguenti tabelle
di zona devono essere prodotti a corredo dei SUE attuativi ove prescritti
e delle istanze di concessione edilizia nel caso di interventi singoli.
Tabella di zona C1
Alla voce Prescrizioni geologiche inserite quale ultimo comma la seguente
prescrizione: Per gli edifici esistenti a ridosso della parete in roccia
della zona C1c è necessaria la valutazione dei rischi derivanti da fenomeni
di crollo per il distacco di blocchi dalla parete rocciosa. In carenza
di approfondite indagini saranno consentite solo trasformazioni quali interventi
di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo;
nuove opere saranno ammesse solo a seguito dellavvenuta eliminazione e/o
minimizzazione della pericolosità..
Tabella di zona C2c
Aggiungere alla voce Prescrizioni geologiche la seguente disposizione
di carattere cautelare: Per quanto riguarda le condizioni di criticità
già evidenziate dalla Relazione Geologica si rendono necessari interventi
di riassetto territoriale; in assenza degli stessi saranno consentiti solo
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito
dellattuazione degli interventi di riassetto e dellavvenuta eliminazione
e/o minimizzazione della pericolosità.