Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 17 - 29236

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Bobbio Pellice (TO). Approvazione della variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana Val Pellice interessante il Comune stesso

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Art. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1997 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana “Val Pellice” relativa al solo Comune di Bobbio Pellice (TO) e dallo stesso adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 50 in data 30.9.1996, n. 63 in data 27.10.1997 e n. 45 in data 29.10.1998 e con deliberazione assembleare della Comunità Montana “Val Pellice” n. 62 in data 28.11.1996, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della variante, delle ulteriori modificazioni di carattere normativo e cartografico, riportate nell’allegato documento “A” in data 18.11.1999 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

Art. 2

La documentazione relativa alla Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana “Val Pellice”, relativa al solo Comune di Bobbio Pellice e dallo stesso predisposta, debitamente vistata, si compone di:

deliberazioni consiliari n. 50 in data 30.9.1996, n. 63 in data 27.10.1997 e deliberazione assembleare n. 62 in data 28.11.1996, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

Elab. - Relazione illustrativa

Elab. - Tabelle di zona allegate alle norme di attuazione

Tav. CD3a - Sviluppo del Piano, in scala 1:1.500;

Tav. CD3b1 - Sviluppo del Piano, in scala 1:1.500-1:10.000;

Tav. CD3b2 - Sviluppo del Piano, in scala 1:1.500-1:10.000;

Tav. CD10 - Sviluppo del Piano, Didascalia, in scala 1:1.500;

Elab. - Relazione Geologico - Tecnica;

- deliberazione consiliare n. 45 in data 29.10.1998, esecutiva ai sensi di legge, con allegato;

Elab. - Controdeduzioni ai sensi del 13º comma dell’art. 15 L.U.R., alle osservazioni e rilievi presenti nella relazione predisposta dall’Assessorato Urbanistica della Regione Piemonte;

Elab. - Norme di attuazione e Tabelle di zona;

Elab. - Relazione illustrativa

Tav. CD3b1 - Sviluppo del Piano, in scala 1:1.500-1:10.000;

Tav. CD3b2 - Sviluppo del Piano, in scala 1:1.500-1:10.000;

Tav. CD10 - Sviluppo del Piano, Didascalia, in scala 1:1.500;

Tav. CD3a - Sviluppo del Piano, in scala 1:1.500;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato

Elenco delle Modifiche Introdotte “Ex Officio”

Azzonamento

Tav. CD*10 Didascalia

in corrispondenza della voce “Limite urbanistico del rispetto cimiteriale” si intende stralciato il riferimento “(D.P. 5.6.1962)”.

Tav. CD*3a, CD*3b1, CD*3b2

si intende inserito quale cartiglio normativo la seguente disposizione: “Per tutti gli interventi ammessi dal piano è prescritta la stretta osservanza delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua (Art. 29 L.U.R.) e di quelle stabilite dalla L. 431/85".

Norme di Attuazione

Art. 15 - Condizioni di insediabilità

Inserire al termine del 3º comma la seguente norma di carattere cautelativo:

“Negli ambiti A7g-D1,D2,D3,D4,F6,F7,F8 l’attivazione di nuovi interventi edilizi dovrà essere preceduta dalla verifica di stabilità dell’insieme opera-terreno (D.M.LL.PP. 11.3.1988): la stessa dovrà essere valutata dall’A.C. prima del procedimento autorizzativo.”.

Art. 34 - Fasce di rispetto del Cimitero

Le lettere a e b dell’ultimo comma si intendono sostituite con il seguente testo:

“La fascia di rispetto cimiteriale anche in presenza di diverse indicazioni cartografiche si intende vigente con profondità di 150 m.; eventuali riduzioni di tale vincolo saranno operanti senza costituire Variante al P.R.G. solo in seguito all’attivazione delle procedure previste dalla circolare regionale 16/URE del 9.12.1987 e all’ottenimento delle relative autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti.

Tabelle Normative

Quale prescrizione generale relativa a tutte le tabelle di zona si intende inserita come premessa delle stesse la seguente disposizione:

“Prescrizione generale: gli approfondimenti e/o i progetti delle opere specificate nelle prescrizioni geologiche di tutte le seguenti tabelle di zona devono essere prodotti a corredo dei SUE attuativi ove prescritti e delle istanze di concessione edilizia nel caso di interventi singoli”.

Tabella di zona C1

Alla voce “Prescrizioni geologiche” inserite quale ultimo comma la seguente prescrizione: “Per gli edifici esistenti a ridosso della parete in roccia della zona C1c è necessaria la valutazione dei rischi derivanti da fenomeni di crollo per il distacco di blocchi dalla parete rocciosa. In carenza di approfondite indagini saranno consentite solo trasformazioni quali interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo; nuove opere saranno ammesse solo a seguito dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.”.

Tabella di zona C2c

Aggiungere alla voce “Prescrizioni geologiche” la seguente disposizione di carattere cautelare: “Per quanto riguarda le condizioni di criticità già evidenziate dalla Relazione Geologica si rendono necessari interventi di riassetto territoriale; in assenza degli stessi saranno consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità”.