Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000

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Codice 25.3
D.D. 27 dicembre 1999, n. 1422

Autorizzazione idraulica n. 3425 relativa alle opere di derivazione, sul Torrente Ripa, a servizio dell’impianto idroelettrico di proprietà della Ditta S.I.F.I. S.p.A., e di n. 4 difese spondali, in Comune di Sauze di Cesana. Ditta: S.I.F.I. S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Ditta S.I.F.I. S.p.A., con sede legale in Via Genova n. 23 - Roma:

- al mantenimento dell’esistente traversa di derivazione nell’ambito della quale, come precedentemente indicato, viene realizzata una nuova vasca di risalita per l’ittiofauna;

- al mantenimento della vasca di modulazione e limitazione delle portate annessa alla traversa citata;

ed, inoltre, in considerazione di quanto indicato nella nota di questo Settore, datata 03.02.1995, prot. n. 555, di autorizzare, ai soli fini idraulici:

- la demolizione ed il rifacimento delle due difese spondali, ubicate in prossimità della traversa di derivazione;

- la demolizione ed il rifacimento delle due scogliere, ubicate, rispettivamente, in località “Casermette” ed in località “Croce di Ferro”.

Si fa presente che dovranno essere rispettate la posizione, caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, ed osservate le seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. sia garantita la stabilità dell’esistente traversa di derivazione e siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di difesa spondale con particolare riguardo alla struttura di fondazione, il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,0, rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. le opere di difesa dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate, a monte, nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente, senza costituire restringimento alcuno del corso d’acqua;

4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati in modo tale da offrire reciprocamente sufficienti garanzie di stabilità, dovranno avere volume non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8 q.li e dovranno essere a spacco, a struttura non geliva nè lamellare;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

9. almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, il committente dei lavori dovrà avvisare l’Ufficio Pesca della Provincia di Torino, al fine di procedere all’eventuale recupero della fauna ittica; detti lavori non potranno iniziare prima dell’intervento degli agenti di vigilanza ittico-venatoria;

10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

12. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

113 il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi; al proposito si segnala che la scogliera in località “Croce di Ferro” invade parzialmente il limite catastale del corso d’acqua per una lunghezza di 35 m e per una larghezza di 1,0-2,0 m, così come la scogliera, a monte della traversa, in destra, che invade parzialmente il limite catastale del corso d’acqua per una lunghezza di 13 m per una larghezza di 1,0-1,5 m;

17. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di

60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera