Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 3425 relativa alle opere di derivazione, sul
Torrente Ripa, a servizio dellimpianto idroelettrico di proprietà della
Ditta S.I.F.I. S.p.A., e di n. 4 difese spondali, in Comune di Sauze di
Cesana. Ditta: S.I.F.I. S.p.A.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Ditta S.I.F.I.
S.p.A., con sede legale in Via Genova n. 23 - Roma:
- al mantenimento dellesistente traversa di derivazione nellambito della
quale, come precedentemente indicato, viene realizzata una nuova vasca
di risalita per littiofauna;
- al mantenimento della vasca di modulazione e limitazione delle portate
annessa alla traversa citata;
ed, inoltre, in considerazione di quanto indicato nella nota di questo
Settore, datata 03.02.1995, prot. n. 555, di autorizzare, ai soli fini
idraulici:
- la demolizione ed il rifacimento delle due difese spondali, ubicate in
prossimità della traversa di derivazione;
- la demolizione ed il rifacimento delle due scogliere, ubicate, rispettivamente,
in località Casermette ed in località Croce di Ferro.
Si fa presente che dovranno essere rispettate la posizione, caratteristiche
e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza,
che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, ed osservate
le seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione
da parte di questo Settore;
2. sia garantita la stabilità dellesistente traversa di derivazione e
siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle
opere di difesa spondale con particolare riguardo alla struttura di fondazione,
il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore
di almeno mt. 1,0, rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle
sezioni interessate;
3. le opere di difesa dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente
lunghezza ed idoneamente immorsate, a monte, nellesistente sponda, mentre
il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità
con il profilo spondale esistente, senza costituire restringimento alcuno
del corso dacqua;
4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad unaltezza
non superiore alla quota dellesistente piano di campagna;
5. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati in modo
tale da offrire reciprocamente sufficienti garanzie di stabilità, dovranno
avere volume non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8 q.li e dovranno
essere a spacco, a struttura non geliva nè lamellare;
6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere
asportato dallalveo;
7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
9. almeno 15 giorni prima dellinizio dei lavori, il committente dei lavori
dovrà avvisare lUfficio Pesca della Provincia di Torino, al fine di procedere
alleventuale recupero della fauna ittica; detti lavori non potranno iniziare
prima dellintervento degli agenti di vigilanza ittico-venatoria;
10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga
nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse
avere luogo nei termini previsti;
11. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
12. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
113 il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano
variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse
siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico
del corso dacqua interessato;
15. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio
da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del
Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare
amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione
di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di
che trattasi; al proposito si segnala che la scogliera in località Croce
di Ferro invade parzialmente il limite catastale del corso dacqua per
una lunghezza di 35 m e per una larghezza di 1,0-2,0 m, così come la scogliera,
a monte della traversa, in destra, che invade parzialmente il limite catastale
del corso dacqua per una lunghezza di 13 m per una larghezza di 1,0-1,5
m;
17. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo
paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 27 dicembre 1999, n. 1422
Giambattista Massera