Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 25.10
E.N.E.L. - Direzione Distribuzione - zona di Biella. Autorizzazione idraulica
n. 75 per la realizzazione di linea elettrica a MT. interferente con Rio
Grè - Attraversamento aereo di corso dacqua in Comune di Netro
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare ai soli fini idraulici lE.N.E.L. ad eseguire le opere in
oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate
ed illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, di cui
al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente
allosservanza delle seguenti condizioni:
- in sede di approvazione del progetto dovranno effettuarsi tutte le indagini
e verifiche richieste dal Comune; qualora tali verifiche impongano una
variazione di tracciato dovrà essere richiesto nuovo nulla-osta idraulico;
- lopera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche
di cui in premessa.
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro
il 31-12-2000.
E fatta salva leventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere
debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito
variazioni di rilievo;
- il Committente dellopera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella,
a mezzo lettera raccomandata, linizio dei lavori, al fine di consentire
eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto
nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;
- ad avvenuta ultimazione, lEnel dovrà inviare dichiarazione del D.L.
attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione dellopera non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle aree ripali, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie
per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al
fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- lAmministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche
alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente
autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni
del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano
in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso
dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica
(nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti
dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile
e penale del soggetto autorizzato con lobbligo di tenere sollevata lAmministrazione
Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato
dalluso dellautorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni
demaniali al competente - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio
di Vercelli -, se dovuti a norma di Legge, e prima dellinizio dei lavori
dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti
leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n.
431 dell8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del
9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al
Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 14 dicembre 1999, n. 1368
Felice Storti