Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Codice 25.3
R.D. n. 523/1904 e L.R. 18/1984. Autorizzazione idraulica n. 43/99 per
la realizzazione di lavori urgenti di ripristino e consolidamento del corpo
forestale della S.S. n. 23 del Colle del Sestriere in frana tra i km
80+265, con ricostruzione di un tratto di difesa della sponda sx del torrente
Chisone in Comune di Pragelato. Ditta: ANAS - Compartimento per la viabilità
del Piemonte via Talucchi 7 Torino
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta ANAS - Compartimento della
Viabilità per il Piemonte con sede in Torino Via Talucchi 7, ad eseguire
le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità
indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza,
che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente
allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione
da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera
di difesa spondale nel corso dacqua in argomento, con particolare riguardo
alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto
ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 2,00 rispetto alla quota
più depressa di fondo alveo, nelle sezioni interessate, parimenti dovranno
essere eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere di consolidamento
statico del rilevato stradale, con riferimento alle specifiche norme in
materia;
3. lopera di difesa dovrà essere idoneamente immorsata a monte e a valle
nelle esistenti opere di protezione spondale mentre il parametro esterno
dovrà essere raccordato, senza soluzione di continuità, con il profilo
spondale esistente;
4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad unaltezza
non superiore alla quota dellesistente piano di campagna;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato
dallalveo;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua, ponendo particolare attenzione
alla predisposizione dellarea di cantiere adiacente alla sponda oggetto
di intervento, che dovrà essere limitata al minimo indispensabile, sia
in senso longitudinale che trasversale, rispetto allalveo del torr. Chisone,
e con lobbligo del piano ripristino delle condizioni planoaltimetriche
complessive come da progetto;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data
di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno
essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato,
con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza
interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore
quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili
circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso
in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere
luogo nei termini previsti;
9. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano
variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse
siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico
del corso dacqua interessato;
13. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo
paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 9 dicembre 1999, n. 1341
Giambattista Massera