Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Codice 25.4
Ditta: Comune di Cantalupo Ligure. Autorizzazione idraulica, (CEDUO nº
82) per la realizzazione dellimpianto di illuminazione del campo di calcio
comunale su terreno demaniale in concessione in fregio al T. Borbera, in
Comune di Cantalupo L.re
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Cantalupo L.re ad
eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche
e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati,
che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente
allosservanza delle seguenti condizioni:
- lopera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche
di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la
preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei
lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
- la presente autorizzazione ha validità per 0.5 anni e pertanto i lavori
in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa,
entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati
dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni
dovute a causa di forza maggiore.
E fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per
giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini
previsti;
- lAmministrazione dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa del Suolo
di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei
lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare
la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo
del tecnico incaricato della direzione dei lavori.
Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del
Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente
al progetto approvato;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso
di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico
del corso dacqua;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle sponde, in corrispondenza del manufatto,
che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso
delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere
autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione
nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua
che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate
incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti
dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile
e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale
ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da
parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare
ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere
ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione
edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/85 - vincolo paesaggistico,
- alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico, ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 29 novembre 1999, n. 1276
Mauro Forno