Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000

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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 2 febbraio 2000, n. 1/LAP

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Individuazione dei principi impiantistici in materia di rifiuti urbani. Chiarimenti

Alle Province Piemontesi
Ai Consorzi di Gestione dei rifiuti
Alle Aziende Municipalizzate
All’A.R.P.A.
Alle Associazioni di Categoria
Alla CISPEL

Premesso che

- in base della normativa nazionale (D. Lgs. 22/97) ed a quella regionale (L. R. 59/95) la fase dello smaltimento viene considerata fase residuale della gestione del rifiuto;

- l’art. 22 D. Lgs. 22/97 conferisce al Piano Regionale di gestione dei rifiuti la competenza, tra le altre, di individuare la “tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione...” e l’art. 2 L. R. 59/95, stabilisce come compiti del Piano regionale anche quelli di “creare e consolidare sistemi integrati di metodologia di raccolta, di tecnologia di trattamento e di strutture organizzative”;

- l’art. 5, comma 3, della medesima L. R. 59/95, per poter individuare e definire tali caratteristiche, definisce il seguente ordine di priorità su cui deve basarsi il sistema integrato di smaltimento e di recupero dei rifiuti:

a) conferimenti separati e raccolta differenziata;

b) strutture di servizio a supporto del recupero, della raccolta differenziata e della raccolta;

c) recupero dei rifiuti derivanti dai conferimenti separati e dalla raccolta differenziata;

d) impianti tecnologici di preselezione e trattamento ivi compresa la termodistruzione;

e) recupero dei prodotti derivanti dal trattamento;

f) smaltimento dei rifiuti in discarica;

- l’art. 4 D. Lgs. 22/1997 prevede una serie di priorità e di possibilità per il recupero dei rifiuti, preferendo il recupero di materia al recupero energetico e l’art. 24 stabilisce delle percentuali minime di raccolta differenziata che occorre raggiungere entro i termini individuati dalla legge stessa;

- da più parti è stato richiesto un chiarimento in merito a quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 436-11546 del 30 luglio 1997 al punto 2.2.3. “Principi impiantistici” in merito al “sistema di preselezione atto ad ottenere frazioni riutilizzabili”.

Ciò premesso ed al fine di sgombrare il campo da alcune improprie interpretazioni di quanto citato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, che hanno anche dato adito a ricorsi, è opportuno formulare alcuni chiarimenti su quanto previsto dal medesimo Piano in materia di principi impiantistici.

Con la prima parte della frase “Tutti gli impianti tecnologici operano su rifiuti già conferiti separatamente in fase di raccolta” si intendono gli impianti che trattano flussi omogenei di rifiuti raccolti separatamente (es. secco-leggero, multimateriale, organico pulito, ecc...), mentre con la seconda parte della frase “oppure possiedono in testa all’impianto un sistema di preselezione atto ad ottenere frazioni riutilizzabili, anche ai fini energetici, e frazioni più facilmente collocabili in discarica” si riferisce al rifiuto indifferenziato, al netto della raccolta differenziata, che prima dell’invio alla termodistruzione o prima della collocazione in discarica deve subire un processo di selezione che, indipendentemente dalla fase in cui viene effettuata all’interno dell’impianto, deve essere in grado di ottenere flussi omogenei e compatibili con i sistemi di recupero e smaltimento finali.

Per quanto riguarda, invece, la previsione della percentuale minima di scarto del 40% riferita agli impianti di preselezione collocati a monte della termodistruzione, appare ovvio che tale valore va calcolato tenendo presenti la percentuale di umidità del rifiuto in ingresso all’impianto.

Pertanto, con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti non si è voluto privilegiare alcune tecnologie piuttosto che altre, bensì fornire indicazioni programmatorie al fine di raggiungere gli obiettivi dettati dalla legislazione nazionale, non effettuando scelte impiantistiche, a condizione che il rifiuto indifferenziato conferito all’impianto costituisca la parte residuale del rifiuto al netto della raccolta differenziata.

Visto: L’Assessore regionale
Ugo Cavallera

Enzo Ghigo