Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000

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Codice 22.4
D.D. 20 dicembre 1999, n. 638

D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203. Diffida ai sensi dell’art. 10 e autorizzazione ai sensi degli artt. 15, 7 e 8 per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti da modificare. Scheda n. 413/1. Roda Forge S.p.A. - Front Canavese (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di diffidare la Società Roda Forge S.p.A. di cui all’Allegato A dal mantenere in esercizio l’impianto di generazione in continuo di energia elettrica senza averlo dotato dell’impianto di abbattimento previsto nella presente autorizzazione;

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, le emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto di generazione in continuo di energia elettrica, costituito da un gruppo motore a combustione interna a ciclo Diesel dotato di impianto di abbattimento, della Società Roda Forge S.p.A. di cui all’Allegato A, anche per consentire gli approfondimenti di studio di cui in premessa;

- di vincolare l’autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell’allegato A;

- di stabilire quale termine per la messa a regime dell’impianto quello riportato nell’allegato A;

- di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dell’Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell’allegato A;

- di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che l’impianto autorizzato con la presente sia sottoposto ad un particolare regime di monitoraggio secondo quanto espressamente indicato nell’allegato A2, punti 11 e 12

- di riservarsi di modificare la presente autorizzazione eventualmente in funzione dei risultati dello studio, nonchè secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988;

- di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L’Impresa di cui all’Allegato A dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 203/1988 e ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare:

a) la modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

b) il trasferimento dell’impianto in altra località.

L’Impresa di cui all’allegato A dovrà richiedere volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

L’Impresa di cui all’allegato A dovrà comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA competenti per territorio la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l’eventuale smantellamento degli stessi.

Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio.

L’allegato A è da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, che avviene mediante spedizione postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi