Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000

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Codice 22.1
D.D. 17 novembre 1999, n. 577

L.R. 32/82 art. 12 Recupero aree degradate. Contributo per il recupero dell’area degradata in località Fontana della Bonda sita nel Comune di Carpignano Sesia (NO). Impegno di spesa di L. 84.942.000 (Cap. 26940/99). Accantonamento n. 346019/A. D.G.R. n. 47-27234 del 03.05.1999. Prenotazione di L. 84.942.000 sul Cap. 26940/2201 (346209/P) di cui a medesima D.G.R. n. 47-27234 del 03.05.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di accogliere la richiesta di contributo presentata dal Comune di Carpignano Sesia (NO) relativa al recupero dell’area degradata in località Fontana della Bonda;

2) di concedere al Comune di Carpignano Sesia il contributo di L. 169.884.000, pari al 90% della spesa di ritenuta ammissibile di L. 188.761.104, impegnando in favore del medesimo la somma di L. 84.942.000, pari al 50% della somma di L. 169.884.000, al cap. 26940 del bilancio 1999 (346019/A) e fermo restando che la destinazione del contributo non può essere modificata;

3) di erogare al Comune di Carpignano Sesia la somma di L. 84.942.000 (pari al 50% della somma di L. 169.884.000 relativa all’intervento iniziale di recupero, sopra impegnata, alla presentazione da parte dell’Amministrazione del contratto regolarmente stipulato con l’impresa appaltatrice dei lavori;

4) di provvedere al saldo del contributo con l’impegno, sul cap. 26940 dell’esercizio 2001, e l’erogazione delle somme già oggetto di prenotazione (346209/P) di cui alla D.G.R. n. 47 - 27234 del 03.05.1999 a seguito della presentazione del provvedimento nel quale si certifica che i lavori sono stati ultimati ed alla presentazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione; tale saldo verrà calcolato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute a conclusione lavori, in modo che l’erogazione complessiva sia tale da corrispondere alla percentuale di contributo stabilita dalla presente determinazione.

L’ammontare complessivo dell’erogazione non può comunque superare quello del contributo stabilito dalla presente determinazione, neanche in caso di maggiori spese a seguito di perizie di variante adottate in corso dl’opera o di qualsivoglia altra modifica delle previsioni progettuali;

5) di subordinare la concessione dell’intero contributo alle seguenti prescrizioni:

- stipulazione del contratto d’appalto entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione concernente l’avvenuta ammissione a contributo regionale; in caso di mancato rispetto del succitato termine per causa di comprovata forza maggiore, verificate le ragioni addotte, il Dirigente Responsabile può concedere un’eventuale limitata proroga del termine stesso;

- conclusione dei lavori relativi all’intervento iniziale di recupero ambientale entro tre anni dalla data di ricevimento della comunicazione concernente l’avvenuta ammissione a contributo regionale; in caso di mancato rispetto del succitato termine per causa di comprovata forza maggiore, verificate le ragioni addotte, il Dirigente Responsabile può concedere un’eventuale limitata proroga del termine stesso; le opere di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguite nel successivo quinquennio;

- corrispondenza dei lavori eseguiti con quelli previsti in progetto e conseguimento delle finalità di recupero e di miglioramento della qualità ambientale dell’area;

6) di stabilire che il mancato rispetto anche solo di una delle prescrizioni di cui al punto 5) comporterà la revoca del contributo e la conseguente ripetizione alla Regione Piemonte delle somme eventualmente erogate;

7) di richiedere al Comune di Carpignano Sesia di pubblicizzare mediante apposito cartello che i lavori sono stati eseguiti con il contributo dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte.

8) di rinviare ad un successivo, apposito provvedimento, da adottarsi in tempo utile per non pregiudicare la riuscita di questo complesso intervento, la concessione di contributo relativo alle opere di prima cura e manutenzione straordinaria da effettuarsi nel quinquennio successivo alla conclusione della parte iniziale dell’intervento medesimo, e la cui corretta esecuzione risulta indispensabile per la riuscita complessiva dell’operazione di ripristino.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al T.A.R. Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino