Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Codice 21.5
Piano di abbattimento selettivo di tipo quantitativo finalizzato al contenimento
numerico della popolazione di cinghiali nel Parco naturale dei Laghi di
Avigliana (Legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, art. 3, comma 1, lett.
A2 e articolo 4)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di approvare, ai sensi dellarticolo 3 (comma 1, lettera A2) e dellarticolo
4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, la proroga del Piano di abbattimento
selettivo di tipo quantitativo per il contenimento numerico della popolazione
di cinghiali nel Parco naturale dei Laghi di Avigliana presentato con nota
dellEnte di gestione n. 1177, del 25 giugno 1999 e già approvato con D.G.R.
n. 58-34348 del 2 maggio 1994.
E fatto salvo al parere favorevole della Giunta Provinciale ai sensi dellarticolo
29, comma 8 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 70.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 dicembre 1999, n. 627
Ermanno De Biaggi