Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12
Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n.18 Legge generale in materia
di opere e lavori pubblici
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il primo comma dellarticolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984,
n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito
dal seguente:
I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui allarticolo
3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico né ad approvazione da parte
degli organi dellamministrazione regionale e sono approvati dai soggetti
medesimi, salvo quanto disposto nei commi successivi..
2. Il secondo comma dellarticolo 18 della l.r. 18/1984, è sostituito dal
seguente:
Sono sottoposti al parere del Comitato regionale per le opere pubbliche
o delle strutture tecniche decentrate della Direzione opere pubbliche competenti
per territorio i progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora
ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare interesse
regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione
delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità dambito.
Per progetti di opere e lavori di particolare interesse regionale si intendono
quelli individuati come tali in programmi di interventi predisposti dalla
Regione..
Art. 2.
1. Larticolo 25 della l.r. 18/1984 è sostituito dal seguente:
1. Il Comitato regionale per le opere pubbliche nellambito delle sue
funzioni consultive, esprime parere sui progetti di opere e lavori pubblici
di cui allarticolo 18, secondo comma, di importo complessivo superiore
a lire 1.000.000.000, salve le modifiche che possono essere disposte dal
regolamento di attuazione, e su quelli per i quali i soggetti attuatori
hanno richiesto il parere ai sensi dellarticolo 18, sesto comma.
2. Il Comitato regionale per le opere pubbliche si esprime inoltre:
a) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere finanziate
dalla Regione e a seguito di vertenze sorte con le imprese in corso dopera
o in sede di collaudo per maggiori compensi o per lesonero da penalità
contrattuali;
b) su ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta
da atti normativi, dagli organi regionali o dai soggetti attuatori di cui
allarticolo 3.
3. I pareri del Comitato regionale per le opere pubbliche devono essere
forniti entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione
completa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 febbraio 2000
Enzo Ghigo