Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000

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Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12

Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n.18 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

“I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico né ad approvazione da parte degli organi dell’amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi successivi.”.

2. Il secondo comma dell’articolo 18 della l.r. 18/1984, è sostituito dal seguente:

“Sono sottoposti al parere del Comitato regionale per le opere pubbliche o delle strutture tecniche decentrate della Direzione opere pubbliche competenti per territorio i progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d’ambito. Per progetti di opere e lavori di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in programmi di interventi predisposti dalla Regione.”.

Art. 2.

1. L’articolo 25 della l.r. 18/1984 è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato regionale per le opere pubbliche nell’ambito delle sue funzioni consultive, esprime parere sui progetti di opere e lavori pubblici di cui all’articolo 18, secondo comma, di importo complessivo superiore a lire 1.000.000.000, salve le modifiche che possono essere disposte dal regolamento di attuazione, e su quelli per i quali i soggetti attuatori hanno richiesto il parere ai sensi dell’articolo 18, sesto comma.

2. Il Comitato regionale per le opere pubbliche si esprime inoltre:

a) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere finanziate dalla Regione e a seguito di vertenze sorte con le imprese in corso d’opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l’esonero da penalità contrattuali;

b) su ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta da atti normativi, dagli organi regionali o dai soggetti attuatori di cui all’articolo 3.

3. I pareri del Comitato regionale per le opere pubbliche devono essere forniti entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione completa”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 febbraio 2000

Enzo Ghigo