Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Codice 26.4
Lago Maggiore. Comune di Lesa. Autorizzazione alla effettuazione di un
falò su una zattera indetto per il giorno 26 dicembre 1999
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare il Comune di Lesa allo svolgimento della manifestazione,
sulle acque del lago Maggiore antistanti il Comune di Lesa indetta per
il giorno 26 dicembre 1999 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Di disporre, la sospensione della navigazione pubblica e privata, a motore
e non, (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione)
nel tratto di lago interessato dal falò (raggio di 100 metri) dalle ore
17.00 alle ore 19.00 del medesimo giorno.
Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:
1) Le unità di navigazione facenti parte dellorganizzazione dovranno esporre
a bordo dellunità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione.
2) LAvviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio del
Comune di Lesa e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne
la massima diffusione presso larea interessata.
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Gli Organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla
stessa.
In particolare, sullo specchio di Lago interessato, dovrà essere assicurato
un idoneo servizio di vigilanza, al fine di consentire il corretto svolgimento
della manifestazione, a tutela della pubblica incolumità ed a salvaguardia
dellambiente circostante.
La manifestazione non potrà avere luogo in caso di condizioni meteorologiche
non idonee.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è sollevata comunque
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
Interna (R. D. 30.3.1942, n. 327).
La presente autorizzazione è valida solo per il giorno e la località in
essa indicata, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Il Dirigente responsabile
D.D. 29 novembre 1999, n. 727
Piero Pais