Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. Au-0363 per la realizzazione di un attraversamento
del Rio Chamogna (E.A.P. n. 85) in Bricherasio - Luserna San Giovanni con
linea elettrica a 380 V. Ditta: Società Richiedente: E.N.E.L. S.p.A. (ora
E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.) Esercizio di Pinerolo
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, lE.N.E.L. - Esercizio di Pinerolo
- con sede in Pinerolo Via Saluzzo n. 88 ad eseguire le opere in oggetto,
nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate
negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono
al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza
delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione
da parte di questo Settore;
2. il soggetto autorizzato rimane unico responsabile dei danni eventualmente
cagionati;
3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
4. la presente autorizzazione ha validità anni 2 (due) dalla data di ricevimento
del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti,
a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta
salva leventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato,
nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse
avere luogo nei termini previsti;
5. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Responsabile dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
6. verificandosi il disuso delle linee la Società richiedente dovrà, a
tutte sue cure e spese, provvedere al ripristino delle aree demaniali e
delle opere precedentemente interessate dai lavori;
7. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere
alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni
delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano,
in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico
del corso dacqua interessato;
9. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti
dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile
e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale
ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da
parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare
ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio
da parte del competente Ministero delle Finanze, Direzione Comp.le del
Territorio, Sezione Staccata Demanio di Torino al fine di regolarizzare
amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione
di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di
che trattasi;
11. in fase esecutiva dei lavori i cavi elettroconduttori nella campata
di attraversamento, i sostegni verticali nonchè le relative strutture di
fondazione dovranno essere posizionati/realizzati nel rispetto delle vigenti
normative tecniche sulle opere ed impianti elettrici in particolare, in
ordine agli aspetti di tutela idraulica, per quanto riguarda la distanza
delle stesse opere di sostegno dal ciglio spondale e dellaltezza del cavo
sospeso nel punto più basso della linea elettrica del terreno (sponda)
e dalle acque non navigabili si rinvia alle disposizioni contenute nel
D.M. LL.PP. 21.03.1988 - recante aggiornamento delle norme tecniche per
la disciplina della costruzione e dellesercizio di linee elettriche aeree
esterne - e s.m.i., e specifiche norme C.E.I.
12. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo
paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-L. 156/73 in materia
di elettrodotti ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 23 dicembre 1999, n. 1408
Giambattista Massera