Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Codice 25.1
Autorizzazione allENEL S.p.A. alla costruzione e allesercizio dellimpianto
elettrico nº 1292/CN costituito da una linea elettrica aerea alla tensione
di 15000 Volt nel comune di Savigliano (CN)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - LENEL S.p.A., è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio
limpianto elettrico indicato in premessa, a condizione che prima dellinizio
dei lavori, art. 11 L.R. 23/1984, in ordine allinterferenza dellimpianto
con beni demaniali e/o zone di pubblico interesse lENEL S.p.A. convenga
con le Amministrazioni interessate le modalità esecutive di costruzione
delle opere in conformità delle norme di competenza vigenti.
Art. 2 - Ai sensi dellArt. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente
autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dellimpianto elettrico
autorizzato.
Art. 3 - Entro due anni dalla data del presente decreto, lENEL S.p.A.,
deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13
e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particolareggiati di quei tratti
di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà
privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge
25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare
i lavori.
Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro
cinque anni dalla data della presente determinazione.
Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche
previste nel progetto allegato allistanza di autorizzazione, e alle condizioni
sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto
losservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti
elettrici.
Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo è
incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato
e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto
dallArt. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988, pubblicato sul supplemento ordinario
alla G.U. nº 79 del 05.04.1988 e successive modificazioni.
Art. 5 - LENEL S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza
della costruzione e dellesercizio dellimpianto autorizzato venga eventualmente
arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando lAmministrazione
Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.
Art. 6 - LENEL S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione
o lesercizio dellimpianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che,
a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati
interessi, entro i termini che saranno alluopo stabiliti e con le comminatorie
di legge in caso di inadempienza.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico
dellENEL S.p.A..
Art. 8 - LENEL S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione
e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere
gli alberi ricadenti a meno di:
- metri 7 per parte asse linea elettrica aerea.
Avverso la presente Determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.
Il Dirigente responsabile
D.D. 14 dicembre 1999, n. 1372
Tomasini Claudio