Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11
Interventi regionali in materia di usura
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dellusura)
1. La Regione Piemonte, al fine di consentire uno sviluppo delleconomia
libero da condizionamenti illegali e per contribuire a combattere e prevenire
il fenomeno dellusura agevolando laccesso al credito agli imprenditori
ed ai soggetti che esercitano una attività sottoposta ai vincoli degli
usurai, costituisce presso la Presidenza della Giunta regionale un Fondo
integrativo di solidarietà per le vittime dellusura.
2. Il Fondo di cui al comma 1, integra le anticipazioni sullimporto erogabile
a titolo di mutuo concesse dal Commissario per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalità previste dallarticolo
14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia
di usura), fino alla concorrenza del 100 per cento dellimporto erogabile.
3. Lintegrazione di cui al comma 2 e concessa a titolo danticipazione
regionale della quota a saldo che verrà successivamente erogata dallo Stato
ed è corrisposta previa presentazione da parte del soggetto interessato
della delibera di concessione dellanticipazione del mutuo adottata dal
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
Lerogazione avviene a favore dei soggetti indicati nella delibera di concessione
e con le modalità ivi previste.
4. Il saldo erogato dallo Stato deve confluire nel Fondo: a tal fine, il
soggetto destinatario dellintegrazione deve rilasciare idonea delega secondo
le modalità determinate dalla Giunta regionale.
5. La Regione procede alla revoca dei provvedimenti di concessione della
anticipazione ed al recupero delle somme già erogate nei casi previsti
dallarticolo 14, comma 9, della l. 108/1996.
Art. 2.
(Integrazione interventi Fondo statale per la prevenzione del fenomeno
dellusura)
1. Per le finalità di cui al comma 1 dellarticolo 1 la Regione integra
altresì con proprie somme i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi
fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli
ordini professionali, entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni
effettuate dallo Stato mediante lapposito Fondo statale per la prevenzione
del fenomeno dellusura di cui allarticolo 15 della l. 108/1996.
Art. 3.
(Modalità e criteri per la concessione dei contributi)
1. I Confidi interessati presentano domanda di contributo alla Regione
Piemonte entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità stabilite
con deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dallentrata in
vigore della presente legge, sentito lOsservatorio regionale sul fenomeno
dellusura.
2. La domanda deve comunque contenere limpegno allutilizzazione del contributo
esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dallarticolo 15,
comma 2 lett. a), della l. 108/1996 e alla restituzione del contributo
che entro 24 mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie
di cui sopra.
3. Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale entro 30 giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 1, ripartendo la disponibilità
finanziaria tra i soggetti aventi diritto in proporzione allentità originaria
del fondo.
4. Contestualmente alla concessione del contributo si provvede allanticipazione
del 50 per cento dellimporto concesso. Il restante 50 per cento viene
erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di
aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.
5. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata
tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora
disponibili risultanti dalla rendicontazione del fondo.
Art. 4.
(Rendicontazione)
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i Confidi beneficiari sono tenuti
a presentare apposito rendiconto alla Regione circa leffettuata prestazione
di garanzia su operazioni di credito, ed il Fondo integrativo di cui allarticolo
1.
Art. 5.
(Norma transitoria)
1. Per il primo anno la domanda per la concessione del contributo è presentata
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Contributi)
1. La Regione può altresì erogare a favore delle Fondazioni e delle Associazioni
legalmente riconosciute per la prevenzione del fenomeno dellusura e iscritte
nellelenco istituito presso il Ministero del Tesoro, contributi per iniziative
a favore delle vittime dellusura, sentito lOsservatorio regionale sul
fenomeno dellusura.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1. Allonere derivante dallapplicazione della presente legge si provvede
con opportuno stanziamento delle leggi di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 febbraio 2000
Enzo Ghigo